• Operazioni Straordinarie

    Liquidazione societaria e cessazione CPB : chiarimenti ADE

    Con la Risposta a interpello n 138 dell'8 luglio le Entrate chiariscono gli effetti della liquidazione societaria sul socio d'opera e il CPB.

    Cessazione CPB per il socio d’opera: il caso di specie

    Un s.a.s. istante chiede chiarimenti volta ad avere chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, disciplinante il cd. concordato preventivo biennale come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 relativamente ad una liquidazione societaria.

    L'Istante, costituita con durata statutaria fino al 31 dicembre 2050, e avente quale oggetto sociale l'attività di gestione di immobili di proprietà, riferisce che nel 2025, la compagine sociale ha subito una modifica a seguito dell'esercizio diritto di recesso da parte degli unici due soci accomandanti.
    Il recesso è stato regolarmente formalizzato e, decorso il termine di tre mesi, ha determinato la loro definitiva fuoriuscita dalla Società, come risulta dalla visura camerale aggiornata, rispettivamente in data 5 giugno 2025 (data di efficacia) e in data 11 giugno 2025 (data di efficacia).
    Nel giugno 2025, la socia accomandataria superstite, che è socia d'opera, dopo aver constatato la mancanza di soci rappresentanti il capitale e l'impossibilità di reintegrare tali categorie sociali, ha deliberato la messa in liquidazione di Alfa.

    In merito a quest'ultima, soggetto in regime di contabilità semplificata, viene specificato che ha aderito al CPB per gli anni d'imposta 2024 e 2025.
    Con il presente interpello si domanda se ''la messa in liquidazione della società dettata, dall'assenza dei soci partecipanti al capitale sociale per effetto dell'avvenuto recesso'': comporti la cessazione degli effetti del CPB per il 2025, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024, sebbene la Società continui la gestione del
    patrimonio immobiliare 

    1. '' debba essere trattata fiscalmente seguendo il dettato dell'art 182 del DPR
      917/1986 riferito alla quantificazione dei redditi in caso di liquidazione volontaria
      non trovando pertanto applicazione l'articolo 20 bis del citato decreto disciplinante
      la determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei
      beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l)'' 
    2.  impatti sulla posizione del socio d'opera, che svolge la funzione di liquidatore
    3. Con nota del XX marzo 2026 (prot. RU n. XXX), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; l'Istante ha prodotto, in data XX aprile 2026, le informazioni e la documentazione richieste (inviata con nota acquisita con prot. RU n. XXX) di seguito, ''documentazione integrativa''.

    Vediamo la replica Ade

    Cessazione CPB: l’Ade chiarisce il caso di società in liquidazione

    Con riferimento al Primo quesito le Entrate ricordano che l'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n.13 del 2024 afferma che, «in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.».

    Tale norma va letta in combinato disposto con l'articolo 4, lettera c), del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 che, nell'individuare tali circostanze eccezionali, richiama la «liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale».

    Ne consegue che, a seguito dell'apertura della liquidazione ordinaria, si può ritenere integrata la causa di cessazione del CPB di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 13 del 2024 nel caso in cui l'Istante, per effetto della liquidazione, registri minori redditi eccedenti il 30 per cento rispetto a quelli concordati per il 2025 per il suddetto anno.

    Con riferimento al Secondo e al Terzo quesito, si ricorda che l'articolo 182 del TUIR dispone, al comma 1, che «in caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile.».

    Inoltre, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, stabilisce che, «in caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via

    telematica.».

    Dalla lettura combinata delle disposizioni richiamate si desume che il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio (1° gennaio 2025) e quella di apertura della liquidazione (26 giugno 2025) costituisce un autonomo periodo d'imposta e che il relativo reddito deve essere imputato, pro quota, ai soggetti che rivestono la qualità di soci della Società alla chiusura di tale periodo.

    Nel caso in esame, fatti salvi gli aspetti civilistici che non competono alla Agenzia in base alla prospettazione dei fatti fornita dall'Istante i soggetti a cui imputare il reddito della Società del periodo d'imposta ante liquidazione (ossia, 1° gennaio26 giugno 2025) vanno individuati nel solo socio accomandatario superstite, ancorché d'opera, in quanto unico socio presente all'apertura della procedura di liquidazione.

    Si ritiene, inoltre, che il reddito prodotto dalla società nel periodo di liquidazione debba essere interamente imputato per trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, all'unico socio rimasto, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di un socio che ha conferito esclusivamente la propria opera.

    Quanto alla posizione dei due soci receduti, nel presupposto qui assunto acriticamente che il recesso si sia perfezionato, agli stessi si applicano le regole di cui all'articolo 20 bis del TUIR, secondo cui, «Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli

    eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata».

    Il citato comma 7 dell'articolo 47 del TUIR stabilisce che «Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate».

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    Detraibilità IVA nella società in liquidazione

    Con la Risposta n 251/2025 l'ade replica a dubbi sulla detraibilità IVA delle società in liquidazione.

    In particolare, per l'agenzia durante la fase di liquidazione, una società può detrarre l’IVA su spese (es. legali, recupero crediti) se queste sono strumentali all’attività liquidatoria e non collegate a operazioni esenti pregresse.

    Per le Entrate la detrazione:

    • è ammessa se le spese servono a liquidare l’attivo/passivo, chiudere contenziosi o recuperare crediti;
    • non è ammessa se lle spese riguardano attività precedenti esenti da IVA e non più rilevanti per la liquidazione.

    Vediamo il caso di specie.

    Detraibilità IVA nella società in liquidazione

    ALFA S.r.l., società in liquidazione volontaria dal 2021, ha presentato un’interpello chiedendo se possa detrare l’IVA relativa a fatture ricevute da professionisti incaricati della gestione di contenziosi tributari e recupero crediti. 

    Si tratta di attività avviate dopo la cessazione dell’attività economica principale (esente ex art. 10 DPR 633/1972), e quindi pienamente riferite alla fase liquidatoria.

    La questione centrale è se, anche in assenza di operazioni attive nella fase di liquidazione, le spese professionali legali possano rientrare tra le operazioni che danno diritto alla detrazione.

    L’Istante ha sostenuto la detraibilità, richiamandosi all’inerenza di tali costi rispetto alla gestione dell’attività di liquidazione.

    L’Agenzia ha ricordato che la detrazione IVA è regolata dall’art. 19 del DPR 633/1972, coerente con l’art. 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE.

    Il principio guida è quello dell’inerenza: l’IVA è detraibile solo se i beni o servizi acquistati sono utilizzati per operazioni soggette a imposta.

    Importante anche il chiarimento che la liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa: rientra nella sua fase finale, e le operazioni in tale contesto possono ancora essere considerate economiche, se finalizzate al realizzo o alla sistemazione del patrimonio societario.

    Nel caso di ALFA, le operazioni oggetto delle fatture (contenzioso tributario e recupero crediti) sono state considerate strumentali e funzionali all’attività liquidatoria. 

    In particolare, le spese legali erano legate alla definizione agevolata dei debiti e alla riconciliazione dei crediti residui: attività che rientrano tra gli scopi tipici della liquidazione volontaria.

    Di conseguenza, la detrazione dell’IVA è stata riconosciuta, a condizione che sia dimostrabile il nesso diretto tra le prestazioni ricevute e lo svolgimento dell’attività di liquidazione.

    La risposta dell’Agenzia non si discosta dalle aperture già emerse in alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad esempio n. 12444/2011 e n. 9464/2018), in cui si affermava che la cessazione dell’attività esente riattiva il regime ordinario di detrazione in fase liquidatoria.

    Tuttavia, la novità di questa risposta n. 251/2025 risiede nell'applicazione pratica di tali principi a un caso operativo concreto, con un chiaro orientamento interpretativo favorevole al contribuente.

    Per i professionisti che assistono società in liquidazione, questo chiarimento rappresenta una conferma importante: se l’attività liquidatoria è svolta in modo documentato e le spese sono pertinenti, l’IVA può essere regolarmente detratta, anche in assenza di operazioni attive.

  • Operazioni Straordinarie

    Cessioni quote di Studio: novità nel DL fiscale

    Il DL n 84/2025  noto come DL fiscale contiene novità anche per le cessioni di quote di studio, vediamole.

    Cessioni quote di Studio tra i redditi diversi

    L’articolo 1 del DL n 84/2025 in pratica riscrive il regime fiscale delle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 192 del 2024 Decreto Irpef-Ires.

    Il primo decreto inerente la Riforma Fiscale aveva fatto rientrate le plusvalenze da cessione di partecipazioni negli studi, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 con l’applicazione del regime della tassazione separata. 

    Il nuovo decreto fiscale, con effetto retroattivo al 2024, prevede che le cessioni di partecipazioni in società e associazioni artistiche e professionali generino plusvalenze tassabili come redditi diversi.

    Viene in particolare stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di:

    • associazioni professionali professionali;
    • società semplici tra professionisti;
    • STP;
    • altre società perl’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;

    costituiscono redditi diversi.

    Viene chiarito che la cessione di tali partecipazioni non si considera effettuata in relazione all’attività artistica o professionale.

    Allo stesso tempo si modifica il Tuir ricomprendendo le partecipazioni detenute nelle associazioni professionali tra quelle la cui cessione a titolo oneroso dà origine a redditi diversi, pertanto tali plusvalenze sarebbero quindi soggette all’imposta sostitutiva del 26% – tramite un’ulteriore modifica prevista dal DL fiscale, dall’art. 17 comma 1 lett. g-ter) del TUIR.

    Attenzione al fatto che le richiamate modifiche relative all’apparato delle aggregazioni professionali trovano applicazione per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024

    Occorre evidenziare che la novità era stata suggerita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in un documento del 31 gennaio 2025, il consiglio ha espresso soddisfazione per questo traguardo.

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    Conferimento d’azienda: codice tributo per la sostitutiva

    Con Risoluzione n 36 del 4 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 176, comma 2- ter, del TUIR 

    L’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, come modificato dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, del medesimo articolo 176 del TUIR, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1”.
    Vediamo i codici tributo per i pagamenti.

    Conferimento d’azienda: codice tributo per la sostitutiva

    La Risoluzione evidenzia come l’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
    L’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR prevede che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
    Analogamente, l’articolo 173, comma 15-bis, del TUIR prevede che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
    Pertanto, le disposizioni previste dal citato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR si applicano per le operazioni straordinarie di fusione, scissione o conferimento di azienda di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.
    Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • 1865” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 – articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”;
      1866” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle
      immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 – articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”.

    Viene evidenziato che per le operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. 

    In tali ipotesi per il versamento dell’imposta sostitutiva si continua a utilizzare il codice tributo “1126”, denominato “Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007”, istituito con la risoluzione 10 giugno 2008, n. 237/E.

    Allegati:
  • Operazioni Straordinarie

    Affitto d’azienda: imposta di registro e IVA, chiarimenti ADE

    Con la Risposta a interpello n 126 del 30 aprile 2025 le Entrate replicano ad un contribuente che ha stipulato un contratto di affitto di azienda. Egli ha pagato all'atto della registrazione dello stesso una imposta di registro in misura fissa.

    Chiede quanTo dovrà corrispondere per le successive annualità di contratto.

    In dettaglio, con atto a rogito del notaio, L'ISTANTE ha affittato, per dodici anni, tacitamente rinnovabili di sei anni in sei anni, ad altro imprenditore individuale il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di bar e ristoro al canone annuo di 42.000,00 euro (oltre all'Iva nella misura di legge). 

    L'Istante afferma che, trattandosi di affitto di ramo d'azienda, egli non perde la qualifica di imprenditore ed assoggetta i canoni di affitto ad Iva.

    L'Istante riporta che nell'atto di affitto del ramo d'azienda le parti hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, n. 10 quater, del decreto legislativo del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, «che il valore nominale dei fabbricati compresi nel presente contratto di affitto, così come determinato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, è pari al 75% (settantacinque per cento) del valore complessivo dell'azienda affittata''.

    Le stesse parti hanno quindi chiesto ''l'applicazione dell'Imposta Proporzionale di Registro ma solo per l'ammontare del canone relativo al primo anno, ai sensi dell'art. 17 comma III del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, obbligandosi a versare l'imposta per le annualità successive non già a mezzo del notaio bensì autonomamente e direttamente ai sensi di legge, pena
    le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta medesima
    .
    L'Istante chiede se, in occasione del termine di scadenza per il versamento dell'imposta di registro per l'annualità successiva (2025/2026) e per le successive annualità, vada corrisposta la sola imposta in misura proporzionale sulla
    parte immobiliare, ai sensi dell'articolo 35, n. 10 quater del decreto legge n. 223/2006, oppure anche, e nuovamente, l'imposta fissa già scontata in fase di registrazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

    Affitto d’azienda: imposta di registro e IVA, chiarimenti ADE

    Le Entrate ricordano che la disciplina contemplata dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 sancisce il principio di alternatività Iva/registro affermando che «1. Per gli atti relativi a cessioni
    di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7 septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8bis) e 27quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.»

    Tale principio ha però subito un'attenuazione a seguito dell'emanazione del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge del 4 agosto 2006, n. 248 che all'articolo 35, n. 10 quater prevede che «Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende
    il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell''articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

    La circolare del 4 agosto 2006, n. 27/E chiarisce che «La norma non opera in via generale ma impone che sia derogato il regime di tassazione previsto per la locazione di azienda quando si verifichino contemporaneamente due condizioni:
    a) il valore normale dei fabbricati, come determinato ai sensi dell'art. 14 del dpr n. 633 del 1972, sia superiore al 50% del valore complessivo dell'azienda;
    b) l'eventuale applicazione dell'IVA e dell'imposta di registro secondo le regole previste per le locazioni d'azienda, unitariamente considerata, consente di conseguire un risparmio d'imposta rispetto a quella prevista per le locazioni di fabbricati.».

    La disposizione «comporta che sia posta a confronto la tassazione delle due operazioni: la locazione dell'azienda e la locazione dei fabbricati strumentali.».
    Al riguardo, l'articolo 5, lettera a bis, della Tariffa, parte I, del TUR, precisa che sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% le locazioni e gli affitti «quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati
    all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

    Pertanto, l'affitto d'azienda è «ordinariamente assoggettato ad IVA nella misura del 20 per cento e all'imposta di registro in misura fissa», mentre la locazione di immobili strumentali «è assoggettata ad IVA nella misura del 20 per cento se effettuata nei confronti di soggetti privati o di soggetti che operano la detrazione in misura non superiore al 25 per cento o se è esercitata l'opzione per l'imponibilità, mentre è esente nelle altre ipotesi. In ogni caso le locazioni di fabbricati strumentali, esenti o imponibili ad IVA, sono assoggettate all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento.»
    Con particolare riferimento all'imposta di registro e alle modalità con cui essa può essere assolta, l'articolo 17, comma 3, del TUR, prevede che «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. […]».
    Ciò posto, gli atti indicati nella Tariffa, parte prima, da registrare in termine fisso, sono quelli per i quali la formalità della registrazione deve essere esperita obbligatoriamente entro un termine perentorio.
    In particolare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUR «La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta (…) entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.» Al riguardo, la circolare del 29 maggio 2013, n. 18/E ha infatti chiarito che l'imposta di registro «è una imposta indiretta che ha quale presupposto il compimento di determinati atti giuridici, che sono assunti quale indice della capacità contributiva dei soggetti che li pongono in essere […]» ed, inoltre, ha anche una «funzione di natura probatoria; difatti, come stabilito dall'articolo 18 del TUR, la registrazione attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile.».
    Si tratta, dunque, di un'imposta d'atto, strettamente collegata allo stesso o al negozio giuridico che si pone in essere.
    Inoltre, con particolare riferimento alla debenza dell'imposta di registro in misura fissa, quest'ultima «non è legata agli effetti e al valore dell'atto, ma esclusivamente alla mera esecuzione della formalità della registrazione, costituendo il corrispettivo del servizio di registrazione reso dallo Stato.»
    Avendo l'Istante optato per il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale solo per l'ammontare del canone relativo al primo anno, egli chiede se, in occasione del termine di scadenza per il versamento dell'imposta di registro per l'annualità successiva (2025/2026) e per le successive annualità, vada corrisposta la sola imposta in misura proporzionale sulla parte immobiliare, ai sensi dell'articolo 35, n. 10 quater del decreto legge n. 223/2006, oppure anche, e nuovamente, l'imposta fissa già scontata in fase di registrazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 40 del TUR.
    Le Entrtate ritengono che l'imposta di registro in misura fissa, applicata al momento della registrazione del contratto di affitto del ramo d'azienda qui in oggetto, non sia dovuta in occasione della scadenza di ogni singola rata annuale finalizzata all'assolvimento del pagamento dell'imposta di registro proporzionale dovuta ai sensi dell'articolo 35, n. 10 quater del decreto legge n. 223/2006.
    Ciò in quanto l'imposta in esame ha natura di imposta d'atto e, dunque, è connaturata al servizio di registrazione offerto dallo Stato; tra i servizi di registrazione e, dunque, tra gli atti che richiedono la debenza dell'imposta, non rientra la rateizzazione del pagamento dell'imposta

  • Operazioni Straordinarie

    Trasferimento società all’estero: quorum deliberativi

    È di recente pubblicazione la Massima numero E.C.5 (2024) del Comitato Notarile del Triveneto che tratta dei quorum deliberativi necessari, in assemblea, per deliberare il trasferimento della sede sociale di una società all’estero.

    Da un punto di vista normativo il trasferimento della sede sociale all’estero configura una operazione di trasformazione transfrontaliera e internazionale, ai sensi dell’articolo 2510-bis del Codice Civile.

    Tale operazione richiede specifici quorum deliberativi da raggiungere in assemblea, che variano a seconda della tipologia di società.

    La norma di riferimento per i quorum deliberativi necessari nella trasformazione transfrontaliera è l’articolo 24 del Decreto Legislativo 19/2023, il quale, se pure trattante specificatamente della fusione transfrontaliera, si applica anche alla trasformazione per espresso rimando dell’articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo 19/2023.

    Le maggioranze deliberative necessarie

    Il comma 1 dell’articolo 24  del Decreto Legislativo 19/2023, anche in relazione alle trasformazioni transfrontaliere, prescrive che “per la regolare costituzione dell'assemblea si osservano le disposizioni di legge previste per la modificazione dell'atto costitutivo”, e che “la decisione è presa con la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, nelle società a responsabilità limitata, la decisione è presa anche con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale”.

    Quindi la norma, per le SRL, coordina la specifica disciplina prevista per le trasformazioni transfrontaliere con le norme codicistiche più generali previste per questo tipo di società; in definitiva sono richieste due condizioni:

    • la maggioranza dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
    • il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

    Non essendo presente una similare disposizione per le SPA, dubbio rimane se a queste si debba applicare la norma specifica prevista per le trasformazioni transfrontaliere con o senza coordinamento con le previsioni codicistiche. Secondo il Comitato Notarile del Triveneto, anche per questo tipo di società si applicano congiuntamente le disposizioni codicistiche; quindi sarà necessario un doppio quorum deliberativo:

    • più di un terzo del capitale sociale;
    • almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

    I notai del Triveneto affrontano anche la trasformazione transfrontaliera delle società di persone, per le quali il disposto normativo si limita a richiamare le norme del Codice civile: secondo il parere del Comitato, per questo tipo di società, per una tale operazione è necessario il consenso unanime richiesto dall’articolo 2252 del Codice civile per le modifiche statutarie.

    Entrando più nello specifico, secondo il comma 1 dell’articolo 2500-ter del Codice civile una operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali “è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili”. Tuttavia, secondo  il Comitato Notarile del Triveneto non è possibile applicare una tale norma, prevista per la trasformazione domestica, a una operazione di trasformazione transfrontaliera, per cui “appare più corretto qualificare l'operazione, sul piano delle maggioranze necessarie, una fattispecie di modifica statutaria diversa dalla trasformazione codicistica di società di persone in società di capitali, con conseguente applicazione del principio generale del consenso unanime ex articolo 2252 Codice civile”.

  • Operazioni Straordinarie

    Trasformazione di società: chi redige la relazione di stima

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 03/2025 ha pubblicato una replica ad un quesito a tema Trasformazione di società di persone – Relazione di stima ai sensi dell’art. 2500- ter c.c. 

    Con il quesito pervenuto in data 17 dicembre 2024 veniva chiesto se un iscritto nel nostro Albo che non sia ancora iscritto nel Registro della Revisione legale possa firmare una perizia di trasformazione da società di persone a società di capitali, precisamente da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata.

    Trasformazione di società: chi redige la relazione di stima

    Il CNDCEC osserva preliminarmente che, a norma dell’art. 2500-ter, comma 2, la trasformazione di società di persone in società di capitali deve essere accompagnata da una relazione di stima dalla quale risulti il capitale della società trasformata determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo. 

    Tale stima è, pertanto, importante poiché assolve alla funzione di determinare il capitale sociale che costituirà la principale garanzia per i terzi.

    Con riferimento all’individuazione del soggetto chiamato ad effettuare la stima del capitale sociale, il medesimo comma 2 dell’art. 2500-ter stabilisce che la stima sia redatta, per le società per azioni e in accomandita per azioni, a norma dell’art. 2343, ovvero che il capitale sociale risulti dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter, ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2465. 

    Nel caso del quesito, considerato che la società originariamente costituita in forma di s.n.c. intende trasformarsi in s.r.l., la disciplina relativa alla nomina dell’esperto chiamato a redigere la perizia di stima del capitale sociale è, quindi, contenuta nell’art. 2465 il quale espressamente richiede la qualifica di revisore legale e, pertanto, l’iscrizione nell’apposito Registro.