• Redditi di impresa

    Ddl beneficienza: sanzioni per chi non indica i dati dell’attività benefica

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 25 gennaio un disegno di legge (la bozza del ddl è quella del preconsiglio dei ministri si attende la definitiva) che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti ormai noto come Ddl Beneficienza.

    Produttori e promotori della beneficienza obbligati ad esplicitarla sulle confezioni dei prodotti, vediamo i dettagli.

    Ddl Beneficienze: etichette sui prodotti con indicazioni chiare

    Come sottolinea lo stesso esecutivo nel comunicato stampa post approvazione, le norme del ddl sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.

    Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare:

    • il soggetto destinatario dei proventi, 
    • le finalità a cui questi sono destinati,
    • la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.

    I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
    I Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

    Ddl Beneficienze: nuove regole per le imprese

    In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media. 

    Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche. 

    Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

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    Contributo imprese Agcm 2023: versamento entro il 31 luglio

    Il 31 luglio scade il termine per versare il contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro all’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM.

    Ricordiamo che il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i commi 7-ter e 7-quater all’articolo 10 della legge istitutiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    In particolare, il comma 7-ter ha previsto che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante un contributo da parte delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

    Lo stesso decreto ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2013, l’abrogazione di ogni altra forma di finanziamento dell’Autorità. 

    Il contributo è versato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013 esso è pari allo 0,08 per mille del fatturato.

    Successivamente con delibere per ciascun anno dal 2014 al 2023 l’Agcm ha provveduto ad approvare gli importi con deliberare.

    In particolare, con delibera n 30499 del 7 marzo 2023, ritenuto di dover adottare quanto previsto dall’articolo 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2023 si stabilisce:

    • di fissare per l’anno 2023 l’aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90; 
    • che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro.

    La presente delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    Attenzione al fatto che, in via di principio è la stessa authority a comunicare mediante pec l’adempimento e i relativi importi dovuti, ma sarebbe bene che, nel dubbio di non aver ricevuto alcun avviso, ciascuna impresa potenzialmente interessata dal versamento verifichi la debenza dell’adempimento e l'importo relativo.

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    Flat Tax incrementale: requisiti e modalità di calcolo

    Pubblicata la Circolare del 28 giugno 2023 n. 18, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime della c.d. “flat tax incrementale”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame.

    Ricordiamo che si tratta di un regime agevolativo opzionale, la tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57) limitatamente all’anno d’imposta 2023 e sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

    Soggetti ammessi al beneficio

    Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:

    • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
      Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa. In merito si evidenzia infatti, che la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini delle stime degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i “redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall’esercizio d’impresa (quadri RF e RG)”.
      Viene chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa);
    • le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
      Atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (…) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.

    Per approfondire leggi anche l'articolo Flat tax incrementale imprese e autonomi: un esempio di calcolo della base imponibile.

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    Estromissioni beni di imprese individuali: prevista imposta sostitutiva

    L'art 25 della Legge di Bilancio 2023 ancora in bozza rubricato "Estromissione dei beni delle imprese individuali" con il comma 7 prevede che le disposizioni concernenti la cd. estromissione dei beni di imprese individuali, ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresaassegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, possano applicarsi anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

    In pratica si estende l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Il comma 121 aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. 

    Il pagamento dell’imposta consentiva di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. 

    L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

    In merito alla novità 2023, la norma in esame prevederebbe se venisse confermata, il versamento dell’imposta sostitutiva in due rate secondo, rispettivamente, i seguenti termini:

    • prima rata entro il 30 novembre 2023
    • seconda rata entro il 30 giugno 2024.

    Si chiarisce, infine, che per i soggetti che si avvalgono della disposizione in esame gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.