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    Diritto Camerale 2026: il MIMIT pubblica le maggiorazioni del 20%

    Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT aveva conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.

    Il 28 aprile il MIMIT ha però ha pubblicato le maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026.

    Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, si autorizza l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.
    Vediamo il riepilogo delle regole per il pagamento del diritto camerale in base alla nota del 16 gennaio e in base a quanto approvato come maggiorazione dal Miistero.

    Diritto Camerale 2026: importi invariati, ma attenzione alle successive maggiorazioni

    La Nota n 9347 del 16 gennaio del MIMIT ha confermato anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.

    Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:

    • della natura giuridica del soggetto, 
    • della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA 
    • per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.

    Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole generali

    Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.

    La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:

    • del 35% per l’anno 2015;
    • del 40% per l’anno 2016;
    • del 50% a decorrere dall’anno 2017.

    In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.

    Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017. 

    Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.

    Diritto camerale 2026 con anche le maggiorazioni approvate

    Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026 ma occorre verificare la tabella Allegato A del MIMIT con le maggiorazioni del 20% approvate successivamente alla nota del 16 gennaio (DM MIMIT 17 marzo 2026 con maggiorazioni)

    Tipologia di impresa e quindi di versamento Diritto camerale 2026 

    Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa

    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 

    • euro 44,00 per la sede;
    • euro 8,80 per ciascuna unità locale.

    Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale

    Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria

    Società semplici non agricole: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

    Società semplici agricole: 

    • euro 50,00 per la sede;
    • euro 10,00 per ciascuna unità locale.

    Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

    Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali.
    Imprese con sede principale all’estero

    Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.

    In data 28 aprile il MIMIT ha pubblicato il DM 17 marzo con le maggiorazioni per le camere di commercio previste nell'Allegato A.

    In sintesi per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%. 

    A seuigto dell’incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44.

    Allegati:
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    Diritto camerale 2025: la proroga del DL fiscale, per chi

    Resta invariato il Diritto Camerale per le imprese per l'anno 2025 ha prescirverlo è stato il MIMIT con un nota del 18 dicembre 2024 aveva riepilogato tutte le regole e fissati i valori per il pagamento.

    Il versamento del diritto camerale annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2025 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ossia il 30 giugno.

    Il DL Fiscale ha previsto alcune proroghe includendo per alcuni soggetti anche il pagamento del diritto che slitta al 21 luglio prossimo.

    Attenzione al fatto che, per i soggetti non interessati dalla proroga, resta invariata la scadenza del 30 giugno 2025, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Diritto Camerale 2025: importi invariati

    L'art 28 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all art'18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".
    Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste.
    In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
    Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2025 del predetto decreto che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.
    Ciò premesso si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.

    MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE

    importi 2025

    IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

    Sede

    Unità locale

    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
    * speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

    € 44,00

    € 8,80

    * Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

    € 100,00

    € 20,00

    IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

    Sede

    Unità locale

    * Società semplici non agricole

    € 100,00

    € 20,00

    * Società semplici agricole

    € 50,00

    € 10,00

    * Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n 96/2001

    € 100,00

    € 20,00

    * Soggetti iscritti al REA

    € 15,00

    IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

    * per ciascuna unità locale/sede secondaria

    € 55,00

    Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
    Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
    Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

    Fasce e aliquote 2014

    Scaglioni di fatturato
    (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)

    ALIQUOTE

    da euro

    a euro

    0

    100.000,00

    € 200,00 (misura fissa)

    oltre 100.000,00

    250.000,00

    0,015%

    oltre 250.000,00

    500.000,00

    0,013%

    oltre 500.000,00

    1.000.000,00

    0,010%

    oltre 1.000.000,00

    10.000.000,00

    0,009%

    oltre 10.000.000,00

    35.000.000,00

    0,005%

    oltre 35.000.000,00

    50.000.000,00

    0,003%

    oltre 50.000.000,00

    0,001%
    (fino ad un massimo di €
    40.000,00)

    Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
    Si evidenzia, inoltre, che anche l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
    Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n 19230 del 30 [n.d.r. 3] marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione

    DL Fiscale e diritto camerale 2025: la proroga, per chi

    L’art. 13 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84 noto come DL fiscale ha prorogato al 21 luglio la scadenza delle dichiarazioni dei redditi prevista per il 2025 al 30 giugno, al 21 luglio 2025. 

    La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30 giugno 2025, dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.

    Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

    Attenzione al fatto che la proroga interessa quindi anche il diritto annuale della Camera di Commercio, e sarà possibile anche in questo caso, effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo nei successivi 30 giorni ovvero entro il 20 agosto 2025.

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    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il MIMIT con DM del 2 maggio 2025 approva la maggiorazione pari al 50% del diritto camerale annuale per le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

    Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

    Il DM 2 maggio stabilisce che è autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 4404/A12 del 31 dicembre 2024.

    Si ricorda che l’autorizzazione di cui al comma 1 è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali come definiti dalla riorganizzazione del sistema camerale regionale. 

    Il consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tenga conto degli effetti economici e finanziari derivanti dalla riorganizzazione.
    Attenzione al fatto che le camere di commercio di cui al comma 1 dell’articolo 1 trasmettono al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI – Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2026, il 31 gennaio 2027 e il 31 gennaio 2028, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.

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    Diritto Camerale 2024: entro il 30 agosto con lo 0,40%

    Con un avviso del 13 giugno, il MIMIT specificava che il pagamento del Diritto Camerale 2024 era posticipato al 31 luglio. Il pagamento ultimo è però possibile entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %.

    Nel comunicato, rivolto alle Camere di Commercio, si ricordava che l'articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

    Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

    Leggi anche: Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi

    Diritto Camerale 2024: pagamento al 31 luglio

    Ciò premesso, il medesimo avviso MIMIT, ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti «è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte». 

    La proroga stabilita con il decreto su indicato si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie. 

    Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

    Allegati:
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    Imposta apparecchi da intrattenimenti 2023: chiarimenti delle Dogane

    Con Circolare n 6 del 13 febbraio 2023 ADM fornisce chiarimenti in merito all’applicazione per l’anno 2023 dell’imposta sugli intrattenimenti prevista dall’articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, a seguito della nuova regolamentazione che ha interessato il settore degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS. 

    Nell’anno 2021, è stata adottata da ADM la regolamentazione tecnica e amministrativa in attuazione dell’articolo 104, comma 1, lett. b) del DL n. 104/2020 che ha modificato l’articolo 110, comma 7-ter del TULPS e per effetto della stessa tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972. 

    Fra questi ultimi il legislatore ha demandato all’Agenzia l’individuazione degli apparecchi rispetto ai quali non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di verifica tecnica/certificazione e rilascio di titoli autorizzatori, ma soltanto quelle relative all’obbligo di versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (e dell’Iva forfetaria eventualmente connessa). 

    Considerato che attualmente l’art. 110, comma 7-ter del TULPS demanda ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la determinazione della base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per tutti gli apparecchi di cui al comma 7, si rende necessario, nelle more della sua adozione, armonizzare la vigente regolamentazione tecnica e amministrativa rispetto alla delineata disciplina. 

    Per tale motivo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti: 

    • gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e lett. c): 
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dall’articolo 14-bis, comma 3-bis del DPR n. 640/1972, pari a € 1.800,00. 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici” ed attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), dotati di titoli autorizzatori
      • si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui l’Agenzia rilascia il relativo nulla osta. Gli apparecchi che siano stati disinstallati dal soggetto titolare del nulla osta, con richiesta dell’attestato di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite l’applicativo predisposto da ADM, si considerano installati, ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, nel mese in cui il gestore ripristina nuovamente l’efficacia del titolo autorizzatorio, tramite il medesimo applicativo; 
      • per gli apparecchi installati antecedentemente al primo marzo, l’imposta è versata per l’intero anno solare entro il 16 marzo. Per gli apparecchi installati a decorrere dal primo marzo, l’imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, sono quelle previste dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi, di sotto riportate; 
    • gli apparecchi antecedentemente alla riforma definiti “meccanici ed elettromeccanici”, attualmente inquadrati fra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter) ed inseriti nell’elenco AMEE e, pertanto, non necessitanti titoli autorizzatori: 
      • i gestori, per l’installazione degli apparecchi, devono attenersi agli obblighi dichiarativi previsti dal decreto direttoriale 7 agosto 2003, compilando e presentando ad ADM, gli allegati A e B al decreto direttoriale 10.03.2010 e, per semplicità, nuovamente allegati alla presente circolare(1) ; 
      • il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in un’unica soluzione, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione nell’anno in ragione della frazione di anno residua; 
      • le basi imponibili forfetarie, a cui applicare l’aliquota d’imposta dell’8%, unitamente alla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta medesima, è indicata dal Decreto Direttoriale del 10 marzo 2010, che, da ultimo, ha individuato tale base differenziando l’imponibile a seconda delle diverse categorie di appartenenza cui sono riconducibili tali apparecchi di sotto riportate.

    Si riporta di seguito una tabella contenuta nella Circolare con cui si riconducono, nell’ambito delle categorie ad oggi previste, con le rispettive basi imponibili forfetarie, alcuni fra gli apparecchi da intrattenimento meccanici ed elettromeccanici attualmente esistenti sul mercato:

    Allegati: