• IMU e IVIE

    Esenzione IMU comuni montani: a quali norme fare riferimento

    Con la Risoluzione n 1 del 1° aprile 2026 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha reso alcune precisazioni in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, prevista dall’art. 1 comma 758 lett. d) della L. 160/2019.

    La norma dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del MEF n 9 del 14 giugno 1993.

    Viene ribadito che, per l’individuazione delle aree montane o di collina in cui si applica l’esenzione dal tributo locale, con riguardo ai terreni agricoli, occorre continuare a fare riferimento all’elenco allegato a tale circolare, elenco integrato dalla Circolare MEF del 3 gennaio 2024 n. 1/DF, anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge n 131/2025, che ha introdotto una serie di disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

    Esenzione IMU comuni montani: regole 2026 dal Ministero

    Il MEF ricorda che l’art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.
    La legge n. 131 del 2025, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, stabilisce con l'art. 2, comma 1, primo periodo, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pag 2 / 2 pendenza”. 

    In attuazione di tale disposizione, vista la mancata intesa da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri ha adottato, la menzionata deliberazione del 18 febbraio 2026, con la quale è stata autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, al quale è, a sua volta, allegato l’elenco dei comuni che soddisfano i relativi requisiti.
    In merito, occorre sottolineare che la richiamata deliberazione, avendo autorizzato l’adozione dello schema di Regolamento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 2811, costituisce solo una fase dell’iter di adozione del Regolamento stesso, che non risulta, ad oggi, ancora perfezionato.
    Si deve, comunque, osservare che detto Regolamento non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, visto il disposto dell’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025, il quale espressamente prevede che “La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore”.
    In conclusione, l’elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in oggetto non sia valido ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, continui a trovare applicazione l’elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 1993

  • IMU e IVIE

    Imposta di soggiorno: l’IFEL commenta la responsabilità del gestore

    L'IFEL fondazione ANCI ha pubblicato una nota esplicativa sull'imposta di soggiorno e la responsabilità del gestore delle strutture.

    La nota commenta la pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, che con l’ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, hanno chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come responsabile d’imposta e non più come agente contabile.

    Imposta di soggiorno è responsabile il gestore della struttura

    La nota evidenzia che nonostante l’introduzione, ad opera dell’art. 180 del Dl 34/2020, del comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che qualifica espressamente il “il gestore della struttura ricettiva [quale] responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno”, sono perdurate letture interpretative volte a sostenere il permanere della qualifica di agente contabile, dando luogo a incertezze e disomogeneità applicative sul territorio nazionale, anche in ragione dei differenti indirizzi assunti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.
    La pronuncia delle Sezioni Unite assume rilievo dirimente, in quanto pone fine al contrasto interpretativo e ricompone il quadro applicativo, escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell’agente contabile.
    Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra il Comune impositore e il gestore della struttura ricettiva, che discende inequivocabilmente dalla richiamata qualificazione normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta”, con la conseguenza del venir meno della qualifica di agente contabile e, con essa, della giurisdizione della Corte dei conti.
    Dalla qualificazione del gestore come responsabile d’imposta discendono – come osservato dalle Sezioni Unite – una serie di implicazioni che attengono non solo al tema della competenza giurisdizionale, ma anche ai profili sostanziali, procedurali e, da ultimo, regolamentari, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati ad eventualmente adeguare i propri assetti.
    Con riguardo alle ricadute in termini di giurisdizione, chiarito il venir meno di quella contabile, deve dunque osservarsi che le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno risultano
    esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria.
    Quanto ai profili sostanziali, la qualifica di responsabile d’imposta rende il gestore delle strutture ricettive – come evidenziato dalle Sezioni Unite – un “obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”.

    In altri termini, “la responsabilità dell’albergatore non è limitata, come quella dell’agente contabile, alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è parametrata all’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa”.
    Ne consegue che l’obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente ex lege in relazione al presupposto impositivo.
    Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell’imposta dal gestore anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non l’abbia materialmente riscossa dal cliente, ferma restando la possibilità di esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione di
    rivalsa.
    Sotto il profilo procedurale, la cessazione della qualifica di agente contabile comporta il venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. modello 21),
    nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti. 

    In tale prospettiva, i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti nella parte in cui prevedano tale obbligo.
    Infine, come già chiarito in precedenza dall'ifel, restano fermi:

    • l’obbligo dichiarativo annuale, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 aprile 2022, 
    • nonché gli adempimenti periodici riguardanti il versamento dell’imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni, come disciplinati dai regolamenti comunali.

  • IMU e IVIE

    Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

    Il Decreto MEF del 4 febbraio viene pubblicato sulla GU n 31/2026 e contiene tutte le regole per inviare la dichiarazione di recupero ICI entro il 31 marzo prossimo.

    Il Recupero ICI degli Enti non commerciali è stato previsto dall’art. 16-bis del D. L. 16 settembre 2024, n. 131, inserito dalla legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166, dedicato alle misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.
    In particolare, la sentenza in questione ha parzialmente annullato la “Decisione della Commissione, 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006) Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione nella parte in cui la Commissione europea “non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI)”.
    La Corte ha ritenuto che la Commissione europea avrebbe dovuto “[…] esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate e le modalità alternative di recupero proposte”

    Successivamente la medesima Commissione ha emesso la decisione del 3 marzo 2023 con la quale ha imposto all’Italia il recupero fornendo, altresì, le indicazioni necessarie per la sua concreta attuazione.
    Sulla base della decisione in commento, è stato, quindi, emanato il citato art. 1-bis del D. L. n. 131 del 2024.
    Il periodo da prendere in considerazione ai fini del recupero, che è quello che va dall’anno 2006 all’anno 2011.

    Recupero ICI 2006-2011: regole e modello per gli ENC

    Il MEF ha pubblicato il modello di dichiarazione Recupero ICI ENC, per il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011.

    La dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2026, i versamenti effettuati entro il 30 aprile 2026. 

    A tal proposito con il D.M. 4 febbraio 2026 del Direttore generale delle Finanze del MEF, sono approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche concernenti il recupero dell’aiuto di Stato relativo all’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, dal 2006 fino al 2011.

    Scarica qui il Modello per il recupero ICI e le relative istruzioni.

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, in esecuzione del disposto del predetto art. 16-bis del D. L. n. 131 del 2024, ha stabilito quanto segue, riprendendo in parte quanto già disciplinato nella norma in questione:

    • è fissato al 31 marzo 2026 il termine entro il quale sono tenuti a presentare la dichiarazione per il recupero dell’ICI,
      per il periodo dal 2006 al 2011, i soggetti passivi che abbiano presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC relativamente ad uno degli anni d’imposta 2012 o 2013, indicando un importo a debito per una somma superiore a 50.000 euro annui (ovvero che abbiano subìto un accertamento per le medesime imposte e annualità);
    • la dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel periodo 2006-2011;
    • per la determinazione dell’ICI oggetto del recupero si applica la disciplina dell’IMU vigente al 2013; la base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono, invece, quelli stabiliti dall’allora vigente disciplina ICI, applicabile nell’anno interessato dal recupero. Per le annualità in cui l’aliquota effettiva non è individuabile si applica l’aliquota media del 5,5 per mille;
      il versamento del beneficio ricevuto non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti de minimis, cosiddetti “generali”, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare, vale a dire il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in vigore fino al 31 di cembre 2006 e il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

    Dichiarazione di Recupero ICI: invio telematico entro il 31 marzo

    La dichiarazione telematica Recupero ICI ENC deve essere presentata entro il 31 marzo 2026, direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.

    Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico” che conferma l’avvenuta ricezione del file.

    Successivamente il servizio fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

    I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. 

    Il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e pertanto entro il 30 aprile 2026.

  • IMU e IVIE

    Rottamazione IMU e TARI: autonoma rispetto a quella principale

    La Legge di Bilancio 2026 in vigore il 1° gennaio, tra le norme contiene la definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali.  In particolare si tratta anche della rottamazione per IMU e TARI.

    IFEL IFondazione ANCI ha pubblicato in data 27 gennaio le prime istruzioni in merito.

    Per scaricare il fac simile di regolamento attuativo per gli enti locali leggi anche Rottamazione tributi locali: fac-simile di regolamento

    Girogetti in una intervista di qualche giorno fa esortava i Comuni ad aderire ed approfittare della occasione: "I Comuni hanno l'autonomia per decidere se fare o non fare, applicare o non applicare. Io penso che lo spirito della rottamazione valga anche per tutta la realtà comunale. L'auspicio – è anche per andare rapidamente allo smaltimento di quell'immenso magazzino di crediti accertati che sono lì da decenni e continua a implementare. La soluzione in via transattiva con i contribuenti potrebbe aprire una stagione nuova. È lo spirito con cui la Lega ha introdotto questa misura". 

    Nel question time del 3 febbraio viene chiarito che Imu, Tari e multe locali possono essere rottamate autonomamente dalla sanatoria erariale

    Di seguito il riepilgo delle regole e il chiarimento del question time.

    Rottamazione tributi enti locali: norma in sintesi

    La disposizione, in Legge di Bilancio 2026, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali 

    Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. 

    Inoltre, si fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata.

    Si disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. 

    Si estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.

    Si abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

    In sintesi, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
    Si precisa inoltre che rimane ferma per gli enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della 

    Dopo la partenza della Rottamazione cinque per le cartelle, leggi anche: Rottamazione quinquies: via alle domande molti contribuenti attendono le iniziative degli enti locali per possibili eventuali agevolate.

    In proposito in data 27 gennaio l'IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento che affronta i temi salienti di questo nuovo strumento e uno schema di regolamento suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

    L'IFEL precisa molti aspetti dei tributi inclusi nella definizione agevolata e evidenzia quanto segue.

    Rottamazione IMU e TARI: IFEL spiega il perimetro

    Il comma 102 della legge di bilancio 2026 prevede che gli enti territoriali “possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interes si o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.
    Per quanto riguarda i Comuni la definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale, soggetto, come accennato, al parere dell’organo di revisione.
    La normativa prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, fermo restando, quindi, la “quota capitale”, a differenza di quanto previsto dall’art. 13, legge n 289 del 2002, che prevedeva la possibilità di ridurre anche il tributo non versato.
    Il comma 105 precisa che “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali”.
    Il comma 109 prevede che “le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale ”.
    La normativa pertanto consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico. In questo caso, oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68913, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
    In generale, per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico, quali il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione, sia di diritto privato, quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione, il Comune può rinunciare ai soli interessi. 

    Discorso a parte per il CUP, per il quale è comunque prevista dall’art. 1, comma 821, legge n. 160 del 2019, l’applicazione di una sanzione.
    Inoltre, sempre con riferimento al CUP non si ritiene riducibile o disapplicabile l’indennità prevista dalla lettera g) del medesimo comma 821,
    in quanto rappresenta la tariffa dovuta a fronte di occupazioni o impianti abusivi, a sua volta soggetta all’applicazione di un’autonoma sanzione, pari all’importo dell’indennità ed elevabile fino al doppio.
    Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il comma 103 prevede anche che “ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento”.
    La disposizione autorizza quindi forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall’ente.

    Nel caso di entrate tributarie il vantaggio in questo caso sarebbe nel risparmio in termini di interessi e sanzioni comunque dovute, anche a titolo di ravvedimento operoso. 

    Tale forma di definizione agevolata appare sicuramente efficace con riferimento alla TARI, mentre crea incertezze per quanto attiene all’IMU, in ragione sia della non predeterminazione dell’importo dovuto, sia della presenza della quota di competenza statale, nel caso di immobili del gruppo catastale “D”. 

    Tale forma di definizione agevolata si concretizza, infatti, con un versamento spontaneo, che il Comune potrebbe non essere in grado di
    comunicare preventivamente, mentre la quota statale deve essere versata direttamente all’erario. Ma su quest’ultimo punto occorre richiamare la rigida posizione del Dipartimento delle finanze in merito al divieto per i Comuni di esercitare la propria potestà regolamentare con riferimento alla quota statale che porta a ritenere che il Comune possa disporre forme di definizione agevolata dell’IMU solo con riferimento alla quota comunale. 

    Si deve in proposito precisare che, ovviamente, rimane ferma la possibilità di definire l’IMU statale pretesa con un accertamento comunale, in quanto in tale ipotesi il gettito resta sempre di esclusiva competenza comunale.
    Oggetto della definizione agevolata può essere anche la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall’ente, anche con riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall’ente.

    Si rimanda alla nota per tutti gli altri chiarimenti.

    Rottamazione IMU e TARI: autonoma rispetto a quella principale

    La Rottamazione per i Comuni e gli altri enti locali per introdurre l'agevolazione su Imu, Tari, multe e tariffe di loro competenza sono parallele alla rottamazione quinquies.

    Il 3 febbraio il MEF in risposta a un question time in commissione Finanze alla Camera lo ha ribadito.

    L’obiettivo del legislatore è quello di lasciare piena autonomia agli enti territoriali.

    Si vuole:

    • da un lato dare la possibilità alle amministrazioni locali di scegliere tempi e modalità applicative delle proprie rottamazioni, che possono ridurre o azzerare sanzioni e interessi senza però intaccare la quota capitale, esattamente come succede per le rottamazioni erariali. 
    • dall'altro gli enti che hanno affidato le proprie entrate all’agenzia delle Entrate Riscossione non potranno chiederle di gestire le pratiche per le definizioni agevolate deliberate a livello locale.

    Viene specificato che:"Gli enti territoriali sono liberi di definire, entro i limiti stabiliti dalla legge, le procedure e i termini per la definizione agevolata dei tributi e delle entrate patrimoniali di propria competenza"

    L’eventuiale collegamento alla rottamazione statale è disciplinato in un comma separato ossia il n 104 della legge 199/2025, e rappresenta "un caso residuale di definizione che può essere attivato solo nell’ipotesi in cui il legislatore ha disposto la definizione per le entrate erariali e questa coinvolga le entrate degli enti territoriali gestite da Ader". 

    Le rottamazioni locali sono autonome rispetto a quelle erariali e possono:

    • riguardare tutte le entrate di competenza dell’ente,
    • essere disciplinate con regolamento in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza per i bilanci di previsione (quest’anno al momento è al 28 febbraio).

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali: norma interpretativa 2026

    La Legge di bilancio 2026 con i commi 853-856, inseriti nel corso dell’esame in sede referente al Senato, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali 2026

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel sistema previgente all’IMU, si riconosceva l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (c.d. “ICI”) per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività
    assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
    di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto

    L'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

    Nel vigente regime “IMU”, tale disposizione è stata riproposta dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, sono esenti dall’IMU: 

    gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
    Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

    Tale norma è stata oggetto di una sentenza della Corte UE e poi di una Decisione della UE che ha inferto una sanzione all'Italia.

    Pertanto la norma appena introdotta va a risolvere il problema.

    Al comma 853 si precisa che, agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo svolgimento delle attività
    assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità
    non commerciali nei seguenti casi:

    •  tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun
      ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a) del comma 853);
    • se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b) del comma 853)

    Quindi in sintesi la norma introdotto, recepisce i criteri già individuati dall’art. 4 comma 2 del DM 200/2012, distinti a seconda che le attività assistenziali e sanitarie risultino o meno accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

    Con specifico riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate, si precisa che l’esenzione dall’IMU spetta indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

    Infine si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali possessori di immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, è irrilevante l’inserimento di tali immobili in una specifica categoria catastale.

    Peraltro, con riguardo agli immobili a uso “misto” vanno comunque applicate le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012 e all’art. 5 del DM 200/2012.

  • IMU e IVIE

    IMU 2025: ravvedimento per chi non ha pagato entro il 16 dicembre

    Il saldo IMU 2025 andava versato entro il 16 dicembre

    Ricordiamo che l’anno 2025 è stato il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF per differenziare.

    L'IMU generalmente si può pagare in due rate, una entro il 16 giugnoe l'altra entro il 16 dicembre. 

    Riepiloghiamo le regole per pagare e vediamo le sanzioni per il ravvedimento operoso.

    IMU 2025: come si paga

    Molti Comuni hanno adottato come modalità obbligatoria per il versamento dell’IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. 

    Qualora invece il regolamento comunale lo prevede, si può effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.

    Vediamo una tabella di riepilogo con i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:

    Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento
    3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
    3913 Fabbricati rurali a uso strumentale Comune
    3914 Terreni Comune
    3916 Aree fabbricabili Comune
    3918 Altri fabbricati Comune
    3925 Fabbricati a uso produttivo categoria D Stato
    3930 Fabbricati a uso produttivo categoria D Comune

    Attenzione al fatto che, i contributenti che vantano altri crediti fiscali possono compensarli con l'F24 predisposto per l'IMU.

    IMU 2025: per quali immobili si paga

    L’IMU imposta municipale propria è dovuta in relazione agli immobili posseduti dal contribuente in ciascun comune tranne che per  l’abitazione principale e delle relative pertinenze, ricordando che  per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

    L'IMU è dovuta per:

    • fabbricati,
    • fabbricati rurali,
    • aree fabbricabilei,
    • terreni agricoli

    Per il calcolo dell'IMU dovuta per i fabbricati, tranne che per i fabbricati di categoria D, si fa riferimento alla rendita in Catasto vigente al 1° gennaio dell'anno dovuto, rivalutata del 5% e applicando lo specifico moltiplicatore di riferimento come di seguito riassunto:

    Categoria catastale Fabbricati Moltiplicatore
    A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160
    B 140
    C/3 – C/4 – C/5 140
    A/10 e D/5 80
    D (escluso D/5) 65
    C/1 55

    Per quanto riguarda invece i terreni, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

    Attenziono al fatto che ricorrono, per i terreni dei casi di esenzione:

    • se ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Leggi anche Esenzione IMU 2025 terreni agricoli montani: elenco dei comuni 
    • se ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della Legge n. 448/2001
    • per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
    • terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

    La base imponibile per le aree fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio.

    Leggi anche IMU 2025: tutte le novità di quest'anno per approfondire i casi di riduzione o esenzione.

    IMU 2025: ravvedimento per chi non ha pagato entro il 16 dicembre

    Con la Riforma del sistema sanzionatorio – Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%). Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

    • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
    • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
    • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
    •  3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
    •  3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
    •  4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

  • IMU e IVIE

    IMU 2025 in ritardo: ravvedimento sprint fino al 30 dicembre e sanzioni mini

    Dopo la scadenza del 16 dicembre 2025 per il versamento del saldo IMU, chi non ha pagato (o ha pagato in ritardo) deve considerare l’applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo versamento.

    La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, è possibile rimediare con costi ridotti grazie al ravvedimento operoso.

    Il ravvedimento, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente il pagamento con una riduzione delle sanzioni che cresce al crescere del ritardo: in altre parole, prima si paga, meno si spende.

    IMU 2025 fino al 30 dicembre sanzioni “mini” con il ravvedimento sprint

    La finestra più conveniente è quella del ravvedimento sprint, che copre i 14 giorni successivi alla scadenza del 16 dicembre: il termine utile è quindi il 30 dicembre 2025.

    In questo caso, la sanzione ordinaria (pari al 25% dell’imposta dovuta) si trasforma in una penalità giornaliera, pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, cioè 0,083% al giorno.

    Esempio: con un saldo IMU di 1.000 euro, se il pagamento avviene entro il 30 dicembre, la sanzione è pari a 11,67 euro (a cui si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno).

    Ravvedimento IMU anche dopo il 30 dicembre: le percentuali aumentano

    Se non si riesce a pagare entro il 30 dicembre, il ravvedimento resta comunque utilizzabile anche nei mesi successivi, ma con sanzioni via via più alte. Di seguito il riepilogo delle principali riduzioni previste.

    Quando si paga Tipo di ravvedimento Sanzione ridotta Note
    Entro 14 giorni dalla scadenza (entro 30/12/2025) Ravvedimento sprint 0,083% al giorno (1/15 per giorno) Sanzione “mini”, più interessi legali
    Dal 15° al 30° giorno Ravvedimento breve 1,25% fisso Più interessi legali
    Dal 31° al 90° giorno Ravvedimento medio 1,39% Più interessi legali
    Oltre 90 giorni ed entro 1 anno Ravvedimento lungo 3,125% Più interessi legali
    Oltre 1 anno Ravvedimento lunghissimo 3,572% Più interessi legali
    Dopo comunicazione formale del Comune Ravvedimento post-controllo 4,17% Si paga comunque meno del 25%