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ISA 2026: modifiche per l’anno d’imposta 2025
Pubblicato in GU n 96 del 27 aprile il Decreto MEF con Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025.
Il Decreto di sette articoli oltre allegati in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
ISA 2026: approvate le modifiche congiunturali
In particolare, la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dal nuovo scenario economico determinato dalle tensioni geopolitiche, dall'andamento dei prezzi dell'energia e dai tassi di interesse.
Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, delle situazioni di differente vantaggio o svantaggio competitivo in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.
Gli indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2. -
ISA periodo d’imposta 2025: approvati 85 indici sintetici di affidabilità fiscale
Pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2026, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, che approva gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, cioè quelli che i contribuenti utilizzeranno nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026.
Scarica il testo del Decreto MEF del 31.03.2026 e Allegato.
Il decreto è adottato in base all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 50/2017 (convertito con L. 96/2017), che impone l'approvazione degli ISA entro il mese di marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. In questo caso, il termine formale risulta rispettato.
Il decreto è articolato in 4 articoli e una vasta serie di allegati tecnici (numerati da 1 a 97, più sotto-allegati per la distinzione imprenditori/professionisti) che contengono la metodologia statistica e i coefficienti di calcolo di ciascun ISA.
Quanti e quali ISA sono stati approvati
Con il decreto vengono approvati complessivamente 85 ISA, ripartiti nei seguenti comparti economici:
CompartoISA approvatiEsempi di attivitàApplicabilitàManifatture ISA ED02U – ED37U (15 indici) Prodotti farinacei, carni, calzature, tessile, vetro, metalli, navi Impresa Servizi ISA EG02U – EG99U (24 indici) Agriturismo, autoriparatori, parrucchieri, ristoranti, hotel, trasporti, agenzie viaggio, stabilimenti balneari, palestre Impresa Misto Attività professionali ISA EK01U – EK30U (20 indici) Notai, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, medici, dentisti, veterinari, psicologi, agronomi Professioni Misto Commercio ISA EM01A – EM88U e FM05U – FM87U (26 indici) Alimentari, abbigliamento, commercio ingrosso e dettaglio, farmacie, mobili, elettrodomestici Impresa Per alcuni ISA che si applicano sia a soggetti esercenti attività d'impresa sia a soggetti esercenti arti e professioni (ad esempio EG74U, EG99U, EK08U, EK16U, EK19U, EK21U, EK23U, EK30U), il decreto prevede allegati tecnici distinti (sottoallegati A e B), data la differente struttura reddituale dei due profili.
Gli allegati da 86 a 92 contengono elementi trasversali a tutti gli ISA: metodologia di costruzione (allegato 86), modalità di calcolo del coefficiente individuale (87), matrici di applicazione (88), gestione delle unità locali (89), criteri di arrotondamento (90), transizione tra regimi di determinazione del reddito (91), dati precaricati dall'Agenzia delle Entrate (92).
Il ruolo della nuova classificazione ATECO 2025
Una delle novità strutturali più rilevanti del decreto riguarda il recepimento della nuova classificazione ATECO 2025, pubblicata dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. Rispetto alla precedente ATECO 2007 (usata fino all'anno scorso), la nuova classificazione introduce una revisione profonda dei codici attività, con sdoppiamenti, accorpamenti e nuove voci che riflettono l'evoluzione dell'economia (es. nuove attività digitali, servizi per animali da compagnia, energie rinnovabili, enogastronomia).
Di conseguenza, tutti gli ISA 2025 fanno riferimento esclusivamente ai codici ATECO 2025. Questo significa che i contribuenti devono verificare con attenzione il proprio codice attività aggiornato prima di procedere alla compilazione del modello ISA in dichiarazione.
Il passaggio da ATECO 2007 ad ATECO 2025 ha comportato, per molte categorie, la modifica del codice attività da indicare in dichiarazione. Chi non ha ancora aggiornato il codice ATECO presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate deve provvedere, per evitare errori nell'abbinamento all'ISA corretto.
Tra le novità di rilievo nella nomenclatura ATECO 2025 riflesse nel decreto si segnalano, a titolo esemplificativo:
- nuovi codici per attività di ristorazione (gelaterie, pasticcerie, servizi di ristorazione mobile distinti)
- servizi per animali da compagnia (toelettatura, pensione, addestramento, rifugi) ora con codici dedicati
- attività di agriturismo e ittiturismo articolate in nuove voci specifiche
- attività di marina resort (codice 55.30.04) inserita nell'ISA EG77U
- installazione di impianti fotovoltaici e geotermici con codici propri nell'ISA EG75U
- commercio di sigarette elettroniche e liquidi per inalazione (codici 46.35.01 e 46.85.02)
Le territorialità: cosa cambia nel 2025
Gli ISA tengono conto del contesto economico-territoriale in cui opera il contribuente, per non penalizzare chi svolge attività in zone con minore capacità reddituale.
Il decreto approva, attraverso gli allegati da 93 a 97, cinque indicatori territoriali:
- Livello quotazioni immobiliari (All. 93)
- Canoni di locazione (All. 94)
- Reddito medio imponibile IRPEF (All. 95)
- Territorialità generale (All. 96)
- Territorialità del commercio (All. 97)
Rispetto all'anno precedente (2024), in cui erano presenti anche alcune territorialità specifiche settoriali, il decreto si concentra sulle cinque territorialità di portata generale e commerciale. Questi indicatori sono integrati automaticamente nel software di calcolo ISA sviluppato dall'Agenzia delle Entrate.
Come funziona
Il fattore territoriale corregge il punteggio grezzo dell'ISA tenendo conto, ad esempio, del fatto che un ristorante in un comune con elevati canoni di locazione o con un basso reddito medio pro capite non può essere valutato allo stesso modo di un esercizio in un'area ad alto potenziale economico.
La territorialità è incorporata nel calcolo del punteggio finale e non richiede interventi manuali da parte del contribuente.
Chi applica gli ISA e chi ne è escluso
L'art. 3 del decreto elenca le categorie di contribuenti che, pur svolgendo attività rientranti nei codici ATECO coperti da un ISA, ne sono espressamente escluse dall'applicazione:
- Ricavi/compensi superiori a € 5.164.569: oltre questa soglia, l'ISA non si applica
- Regime forfetario (L. 190/2014, commi 54-89) e regime di vantaggio per imprenditoria giovanile
- Imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017) e enti del Terzo settore non commerciali in regime forfetario
- Multiattività oltre il 30%: chi svolge più attività non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi delle attività «fuori indice» superiori al 30% del totale
- Cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci/associati
- Soggetti aderenti a un gruppo IVA (Titolo V-bis D.P.R. 633/1972)
Non sono escluse le imprese in contabilità ordinaria che nell'anno precedente erano in contabilità semplificata (o viceversa), per loro è previsto l'allegato tecnico 91 con le istruzioni di transizione.
Regola speciale per EG40U, EG50U, EG69U, EK23U
Per questi quattro ISA (sviluppo immobiliare, lavori di completamento edile, costruzioni generali, ingegneria integrata), la soglia di esclusione di € 5.164.569 si calcola sommando i ricavi alle rimanenze finali e detraendo le esistenze iniziali, in base agli artt. 92 e 93 del TUIR. Una regola specifica che tiene conto della natura dei lavori su commessa.
Restano comunque obbligati alla comunicazione dei dati ISA (anche se esclusi dall'applicazione del punteggio) tutti i soggetti che rientrano nella platea definita da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Allegati: -
ISA 2026: regole ADE con i dati rilevanti da considerare
Con il Provvedimento n 36467/2026 le Entrate individuano i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e si programmano le revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2026.
ISA 2026: regole ADE
Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2026, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:
- quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2025;
- quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2024 approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 131055 del 17 marzo 2025;
- quelli indicati nell’Allegato 1 al presente provvedimento.
In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2026, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati.
Tenuto conto che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, le attività
economiche indicate nel provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.Dato quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2-bis del citato decreto-legge, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche sono individuate facendo riferimento a tale classificazione.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’Allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2026, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. -
ISA: tutte le regole da conoscere
L'agenzia delle Entrate informa della pubblicazione della nuova guida per gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale.
Argomenti principali del tool delle Entrate, aggiornato a luglio, sono:
- come si applicano gli indici,
- le cause di esclusione,
- in cosa consistono i criteri di premialità,
- termini e modalità di presentaizone del relativo Modello ISA per la comunicazione dei dati.
Ricordiamo che gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono uno strumento attraverso il quale viene fornito ai professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale, introdotti con il Dl n. 50/2017 e in nsostituzione degli studi di settore, al fine di una premialità legata a certi parametri.
ISA: tutte le regole da conoscere
L'agenzia evidenzia che l’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:
- favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
- rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.
La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità,
- indicatori elementari di anomalia.
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.
Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.
Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali
La guida ADE è suddivisa in sette capitoli con i seguenti approfondimenti:
- i capitoli I e II si focalizzano sulle peculiarità degli Indici sintetici di affidabilità fiscale come strumento attraverso il quale viene fornito a professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale. La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa, approvata annualmente con Decreto Ministeriale, tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia;
- il capitolo III si incentra sui vantaggi riconosciuti alle imprese e ai professionisti più “virtuosi”, sulla base del punteggio Isa conseguito. Inoltre, viene posto l’accento su come migliorare il punteggio di affidabilità per accedere ai benefici fiscali;
- Il capitolo IV presenta la modulistica e le regole generali di compilazione tenendo conto della nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore a partire dal 1° aprile 2025;
- il capitolo V è dedicato al software” Il Tuo ISA CPB” che permette Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta di applicazione e dei “dati precalcolati”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario;
- il capitolo VI è dedicato al CPB e infine l'ultimo capito ai riferimenti normativi e di prassi.
CPB e ISA: riepilogo delle regole
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)
Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In particolare, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2025.
L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:
- invio congiunto al modello ISA(relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
- invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”). Questa modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.
Attenzione al fatto che per entrambe le modalità di adesione è necessario, tramite il software fornito dall’Agenzia:
- accedere alla sezione "Compila" e selezionare il “modello ISA-CPB
- inserire tutti i dati richiesti (ISA e CPB) e confermare l’adesione alla proposta selezionando la casella "Accettazione”.
Completata la compilazione, le operazioni da effettuare variano a seconda della modalità di invio scelta:
- per l’invio congiunto al modello ISA, è necessario cliccare su "Invia”, selezionare “Modello ISA-CPB”, scegliere la posizione e successivamente cliccare su “Trasferisci”
- per l’invio autonomo, occorre cliccare su “Invia”, selezionare “Modello CPB”, scegliere la posizione e completare l’operazione cliccando su “Trasferisci”.
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ISA: commento ADE alla luce degli ATECO 2025
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 11 del 18 luglio con commento agli ISA 2024 alla luce dei nuovi codici ATECO 2025.
La circolare fornisce chiarimenti sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis decreto- legge n. 50 del 2017 in applicazione per il periodo d’imposta 2024.
Ogni anno, infatti, ricordiamo che gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
Per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.Vediamio il commento sulle novità dei codici ATECO 2025.
ISA: le Entrate commentano le novità per gli ATECO 2025
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025.
La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente a partire dal 1° aprile 2025, è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.La classificazione ATECO 2025 ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione: sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.
L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi impatti sugli ISA.
In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione.Al riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica, è stata resa disponibile dall’Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025.
L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione (cfr. articolo 9-bis, comma 2, del Decreto ISA), rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.
In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio.
In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet otramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio.
È stata, infatti, adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti
Ricordiamo che con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per il periodo d’imposta 2024 i seguenti ISA:
- EM02U “Commercio al dettaglio di carni”;
- EM05U “Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”;
- EM06A “Commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini”;
- EM08U “Commercio al dettaglio di giochi,
giocattoli, articoli sportivi”; - EM11U “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”;
- EM12U “Commercio al dettaglio di libri”;
- EM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”;
- EM15B “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione”;
- EM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”;
- EM20U “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; EM35U “Erboristerie”;
- EM40A “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; EM48U “Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia”;
- EM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.
Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini
Ugualmente è stato oggetto di revisione anticipata anche l’ISA DG61U “Intermediari del commercio”, anch’esso approvato con DM 18 marzo 2024.
Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.
Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.
Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d'imposta 2024.Attenzione, specifica la circolare, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta.
Tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:- la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;
- ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
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ISA periodo d’imposta 2024: le novità dalla Circolare 11/E
Con la pubblicazione della Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, delineando le principali novità normative, tecniche e procedurali che interessano contribuenti e intermediari.
Gli ISA, come noto, sono soggetti ogni anno a un processo di aggiornamento e revisione che consente di mantenere adeguata la loro capacità di rappresentare correttamente le dinamiche dei settori economici di riferimento. In particolare, per l’anno d’imposta 2024, tale processo ha comportato:
- la revisione completa di 100 indici;
- l’aggiornamento di tutti i 172 ISA attualmente in vigore.
Il fine è quello di adeguare il più possibile lo strumento alla congiuntura economico-finanziaria del periodo, tenendo conto anche degli effetti straordinari derivanti dalle tensioni geopolitiche che hanno interessato il mercato nello stesso anno.
Infine, si evidenzia che, per il 2024, non sono intervenute modifiche sostanziali nelle modalità di adempimento degli obblighi connessi all’applicazione degli ISA.
La nuova classificazione ATECO 2025 e il suo impatto sugli ISA
Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. Essa sostituisce la precedente versione del 2007 (aggiornamento 2022) e ha comportato un generale riassetto dei codici attività e delle relative note esplicative. Il criterio guida per la classificazione delle attività del commercio al dettaglio, ad esempio, non è più il canale di vendita (es. negozi fisici, online, ambulanti), ma la tipologia di prodotto commercializzato.
Tale riforma ha determinato:
- la revisione anticipata di 14 ISA del commercio al dettaglio;
- l’eliminazione di 3 ISA (CM03U, CM90U, DM86U) relativi a canali di vendita ora assorbiti da altri indici;
- l’aggiornamento di quasi tutti i 172 modelli ISA in vigore, con l’inserimento di nuove informazioni nei quadri E, non rilevanti però ai fini del punteggio.
Interventi normativi ordinari e straordinari
L’attività di aggiornamento degli ISA ha seguito due direttrici:
- Ordinaria, con la revisione biennale di 100 ISA, approvata con DM 31 marzo 2025, di cui 85 derivanti da versioni precedenti e 15 oggetto di revisione anticipata;
- Straordinaria, prevista dal DM 24 aprile 2025, per tenere conto delle mutate condizioni economiche derivanti da tensioni geopolitiche, rincari energetici e variazioni dei tassi di interesse.
In particolare, sono stati introdotti:
- correttivi congiunturali;
- indici di concentrazione domanda/offerta per area territoriale;
- misure legate al ciclo settoriale;
- aggiornamenti territoriali e soglie di alcuni indicatori di anomalia.
Modifiche alla modulistica ISA
Per il periodo d’imposta 2024, i modelli ISA mantengono la struttura consolidata, ma sono stati aggiornati per recepire importanti novità legislative:
- Quadri F e H: sterilizzazione degli effetti sul punteggio ISA derivanti dalle nuove deduzioni per assunzioni agevolate (ex D.lgs. n. 216/2023);
- Quadro F: eliminato il campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali (non più previsto per il 2024) e integrate le modifiche al TUIR (artt. 92 e 93) sul trattamento delle rimanenze;
- Quadro H: aggiornamenti coerenti con le nuove regole sul reddito da lavoro autonomo (art. 54 TUIR), inclusa la gestione separata dei costi per beni immateriali.
Le società tra professionisti, sebbene escluse dagli ISA, sono tenute comunque alla compilazione del modello relativo all’attività esercitata, per finalità di raccolta dati.
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:
Allegati: -
Le cause di esclusione ISA 2025 per l’anno d’imposta 2024
L’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017, dispone le regole di funzionamento degli ISA, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.
Il comma 6 dell’articolo 9-bis stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli indici:
- l’inizio dell’attività;
- la cessazione dell’attività;
- il non normale svolgimento dell’attività;
- il superamento del limite dei ricavi previsto per l’applicazione dei modelli statistici.
Va però ricordato anche che il comma 7 dell’articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti”.
Proprio in base a quest’ultima previsione normativa, negli anni passati, quelli caratterizzati dall’emergenza sanitaria, sono stati disposti numerosi casi di esclusione straordinari, che ormai si possono considerare superati, come la fase pandemica.
Le cause di esclusione ISA
Con la pubblicazione dei modelli ISA 2025 e dei modelli Redditi 2025 sono definite le cause di esclusione in vigore per l’anno d’imposta 2024 che, fondamentalmente, sono quelle ordinarie.
Con maggiore precisione, le istruzioni dei modelli ISA 2025 elencano 14 cause di esclusione, confermate poi dalle istruzioni del modello Redditi SC 2025, dal quale è possibile ricavare altrettanti codici di esclusione che dovranno essere indicate in colonna 2 del rigo RF1 del medesimo modello.
I codici di esclusione sono i seguenti, ognuno dei quali legato a una specifica situazione:
- codice 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo di imposta: si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività aziendale e dall’attivazione dell’impresa in CCIAA.
- codice 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta: per la persona fisica il periodo di cessazione dell’attività è quello in cui questi chiude la propria posizione IVA; per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo di imposta, la questione è più articolata e si consiglia la lettura dell’approfondimento ISA: esclusione per le società in liquidazione.
- codice 3 – ammontare di ricavi superiore a 5.164.569 di euro.
- codice 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività.
- codice 5 – contribuenti in regime forfetario, contribuenti in regime dei minimi e, in generale, contribuenti che “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”: i contribuenti che dichiarano il reddito attraverso il quadro LM del modello Redditi PF non dovranno esporre un codice di esclusione ISA, in quanto il quadro non ne prevede la compilazione; l’esposizione del codice, invece, servirà agli altri contribuenti che determinano il reddito con modalità non analitiche.
- codice 6 – “i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata”. Devono in ogni caso compilare e trasmettere (anche se non si applica) il modello ISA i contribuenti che esercitano in forma di impresa delle seguenti attività:
- attività degli studi di ingegneria (modello DK02U);
- attività degli studi legali (modello DK04U);
- servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (modello DK05U);
- attività degli studi di architettura (modello DK18U);
- servizi veterinari (modello DK22U).
- codice 7 – “esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”: in questo caso deve essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
- codice 8 – “Enti del Terzo Settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 9 – “Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017”.
- codice 10 – imprese sociali, di cui al Decreto Legislativo numero 112/2017.
- codice 11 – “società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi”.
- codice 12 – “imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi – codice attività 49.32.10 e di Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente – codice attività 49.32.20”.
- codice 13 – corporazioni dei piloti di porto.
- codice 14 – soggetti partecipanti a un gruppo IVA: in questo caso deve comunque essere compilato e trasmesso il modello ISA di riferimento.
Le istruzioni del modello Redditi SC 2025 precisano anche che “i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025”.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività
Il codice di esclusione 4 esclude dall’applicazione degli ISA quei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
L’espressione “non normale svolgimento dell’attività” può presentare un certo livello di indeterminatezza, motivo per cui le medesime istruzioni dei modelli ISA 2025 propongono una elencazione di situazioni, si noti bene, “a titolo esemplificativo”, non esaustivo, indicative di uno svolgimento non normale dell’attività.
Può essere considerato un periodo di non normale svolgimento dell’attività:
- il periodo d’imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, o di fallimento;
- il periodo d’imposta in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- il periodo d’imposta in cui l’attività non è stata esercitata in conseguenza della ristrutturazione dei locali aziendali;
- il periodo d’imposta in cui l’imprenditore, persona fisica o società, cede in affitto l’unica azienda;
- il periodo d’imposta in cui il contribuente sospende l’attività aziendale e ne dà pubblicità, in favore dei terzi, attraverso comunicazione in CCIAA;
- la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo ISA;
- per i professionisti il periodo d’imposta in cui l’attività è stata interrotta, per la maggior parte dell’anno, in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- il periodo d’imposta in cui sono avvenuti eventi sismici, nel caso in cui:
- ci sono stati danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (lo stato deve essere attestato da perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile);
- ci sono stati danni così rilevanti alle scorte di magazzino da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo (la condizione deve essere certificabile da perizia tecnica);
- il contribuente che non ha potuto accedere ai locali aziendali in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto (indipendentemente dai danni subiti);
- il contribuente che ha subito la sospensione dell’attività (o una riduzione significativa), in conseguenza del fatto di avere come principale o l’unico cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Prospetto multiattività
Il codice di esclusione 7 esclude dall’applicazione del modello ISA i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, quando i ricavi dichiarati dalle attività diverse dalla prevalente superano il 30% del totale dei ricavi.
Questi contribuenti, anche se non applicano l’ISA, sono comunque obbligati alla compilazione del modello, compreso del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dei dati.
Per quanto riguarda la compilazione del prospetto multiattività, questa si configura nell’indicazione analitica dell’ammontare dei ricavi, riconducibili:
- all’attività prevalente, sul rigo 1;
- all’attività secondaria, sul rigo 2;
- alle attività soggette ad aggio fisso, sul rigo3;
- alle altre attività, sul rigo 4.