• Studi di Settore

    ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025

    Con la Circolare n 4 del 6 luglio le Entrate hanno pubblicato un commento alle principali novità per gli ISA 2026 anni di imposta 2025.

    ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025

    Come evidenziato nella parte generale con il documento si forniscono le istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle entrate per garantirne l’uniformità di azione in ordine alle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui
    all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in applicazione per il periodo d’imposta 2025.
    L'ADE ricorda che ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
    In particolare, per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato 

    • la revisione completa di 85 indici, 
    • nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, 

    al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

    Si segnala che non essendo intervenute, per l’annualità in commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, nella circolare in un’ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale approfondimento delle singole tematiche.

    Novità ISA anno d’impsota 2025

    Relativamente agli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2025 si riporta una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2026 e che hanno riguardato
    l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025.
    Si tratta, in particolare:

    • degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
    • della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse;
    • dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025;
    • delle modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale .

    Revisione ISA anno d’imposta 2025

    La Circolare in oggetto in tema di revisione biennale degli ISA chiarisce che con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026 sono state
    approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.
    Tali 85 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024e l’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:

    • EM01A – Commercio al dettaglio alimentare
    •  EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
    •  EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;

    derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.

    La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025,sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale “l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO”. 

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2026: modifiche per l’anno d’imposta 2025

    Pubblicato in GU n 96 del 27 aprile il Decreto MEF con Approvazione delle modifiche agli indici sintetici  di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025.

    Il Decreto di sette articoli oltre allegati in  base  all'art.  9-bis,   comma   2,   del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il periodo d'imposta in  corso al 31 dicembre 2025  Le  risultanze  dell'applicazione  degli  indici  sintetici  di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate  con  il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione  di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale  di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale,  di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

    ISA 2026: approvate le modifiche congiunturali

    In particolare, la metodologia statistico-economica utilizzata per la  revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici  di  affidabilita' fiscale, e i relativi interventi  correttivi  in  relazione  al  solo periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2025,  sono  individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui  all'allegato 4, al fine di tenere conto degli effetti derivanti  dal  nuovo  scenario economico determinato dalle tensioni geopolitiche, dall'andamento dei prezzi dell'energia e dai tassi di interesse. 

    Gli indici di concentrazione della domanda  e  dell'offerta  per area  territoriale,  necessari  per  tener   conto,  ai  fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale  al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, delle  situazioni  di differente vantaggio  o  svantaggio  competitivo  in relazione  alla collocazione territoriale, sono individuati  sulla  base  della  nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.
    Gli indici sono individuati anche  sulla  base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici  di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2. 

  • Studi di Settore

    ISA 2026 manifatture, servizi, commercio: approvati

    Pubblicato in GU n 88 del 16 aprile Il decreto 31 marzo per gli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità per il periodo d'imposta 2025.

    Gli indici approvati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente. Si tratta di:

    • 24 indici afferenti alle attività del commercio
    • 20 indici relativi alle attività professionali
    • 26 indici per l’area dei servizi
    • 15 indici per il comparto delle manifatture.

    Attenzione al fatto che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati li dovranno utilizzare già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.

    Risulta interessante notare che i nuovi Isa interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo.

    ISA 2026 anno d’imposta 2025 in GU

    Il decreto 31 marzo 2026 con l'art 1 comma 6 prevede che i dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 92.
    Gli elementi necessari  per  la  descrizione  della  metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale indicati nel comma 1, sono riportati  nella  nota  tecnica  e metodologica di cui all'allegato 86.  

    I  criteri  di  arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di  cui  all'allegato 90, sono stati applicati anche nella fase  di  costruzione  degli  indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1.
    L'individuazione delle variabili da  utilizzare per l'applicazione  degli  indici  sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata  effettuata  sulla  base delle informazioni acquisite dalle Dichiarazioni fiscali.

    I contribuenti a cui si applicano gli indici, a  tal  fine, comunicano, in  sede  di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e  strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione  tecnica  e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente dal regime di determinazione  del reddito utilizzato, tenuto conto  di quanto precisato al successivo art. 4, comma 8. 

                        

    ISA 2026: cause di esclusione

    Nel decreto appena pubblicato sono state confermate anche per il periodo d’imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta.

    Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:     

    • contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
    • contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
    • contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
    • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
    • soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.

  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2025: approvati 85 indici sintetici di affidabilità fiscale

    Pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2026, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, che approva gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, cioè quelli che i contribuenti utilizzeranno nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026.

    Scarica il testo del Decreto MEF del 31.03.2026 e Allegato.

    Il decreto è adottato in base all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 50/2017 (convertito con L. 96/2017), che impone l'approvazione degli ISA entro il mese di marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. In questo caso, il termine formale risulta rispettato.

    Il decreto è articolato in 4 articoli e una vasta serie di allegati tecnici (numerati da 1 a 97, più sotto-allegati per la distinzione imprenditori/professionisti) che contengono la metodologia statistica e i coefficienti di calcolo di ciascun ISA.

    Quanti e quali ISA sono stati approvati

    Con il decreto vengono approvati complessivamente 85 ISA, ripartiti nei seguenti comparti economici:

    Comparto
    ISA approvati
    Esempi di attività
    Applicabilità
    Manifatture ISA ED02U – ED37U (15 indici) Prodotti farinacei, carni, calzature, tessile, vetro, metalli, navi Impresa
    Servizi ISA EG02U – EG99U (24 indici) Agriturismo, autoriparatori, parrucchieri, ristoranti, hotel, trasporti, agenzie viaggio, stabilimenti balneari, palestre Impresa Misto
    Attività professionali ISA EK01U – EK30U (20 indici) Notai, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, medici, dentisti, veterinari, psicologi, agronomi Professioni Misto
    Commercio ISA EM01A – EM88U e FM05U – FM87U (26 indici) Alimentari, abbigliamento, commercio ingrosso e dettaglio, farmacie, mobili, elettrodomestici Impresa

    Per alcuni ISA che si applicano sia a soggetti esercenti attività d'impresa sia a soggetti esercenti arti e professioni (ad esempio EG74U, EG99U, EK08U, EK16U, EK19U, EK21U, EK23U, EK30U), il decreto prevede allegati tecnici distinti (sottoallegati A e B), data la differente struttura reddituale dei due profili.

    Gli allegati da 86 a 92 contengono elementi trasversali a tutti gli ISA: metodologia di costruzione (allegato 86), modalità di calcolo del coefficiente individuale (87), matrici di applicazione (88), gestione delle unità locali (89), criteri di arrotondamento (90), transizione tra regimi di determinazione del reddito (91), dati precaricati dall'Agenzia delle Entrate (92).

    Il ruolo della nuova classificazione ATECO 2025

    Una delle novità strutturali più rilevanti del decreto riguarda il recepimento della nuova classificazione ATECO 2025, pubblicata dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. Rispetto alla precedente ATECO 2007 (usata fino all'anno scorso), la nuova classificazione introduce una revisione profonda dei codici attività, con sdoppiamenti, accorpamenti e nuove voci che riflettono l'evoluzione dell'economia (es. nuove attività digitali, servizi per animali da compagnia, energie rinnovabili, enogastronomia).

    Di conseguenza, tutti gli ISA 2025 fanno riferimento esclusivamente ai codici ATECO 2025. Questo significa che i contribuenti devono verificare con attenzione il proprio codice attività aggiornato prima di procedere alla compilazione del modello ISA in dichiarazione. 

    Il passaggio da ATECO 2007 ad ATECO 2025 ha comportato, per molte categorie, la modifica del codice attività da indicare in dichiarazione. Chi non ha ancora aggiornato il codice ATECO presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate deve provvedere, per evitare errori nell'abbinamento all'ISA corretto.

    Tra le novità di rilievo nella nomenclatura ATECO 2025 riflesse nel decreto si segnalano, a titolo esemplificativo:

    • nuovi codici per attività di ristorazione (gelaterie, pasticcerie, servizi di ristorazione mobile distinti)
    • servizi per animali da compagnia (toelettatura, pensione, addestramento, rifugi) ora con codici dedicati
    • attività di agriturismo e ittiturismo articolate in nuove voci specifiche
    • attività di marina resort (codice 55.30.04) inserita nell'ISA EG77U
    • installazione di impianti fotovoltaici e geotermici con codici propri nell'ISA EG75U
    • commercio di sigarette elettroniche e liquidi per inalazione (codici 46.35.01 e 46.85.02)

    Le territorialità: cosa cambia nel 2025

    Gli ISA tengono conto del contesto economico-territoriale in cui opera il contribuente, per non penalizzare chi svolge attività in zone con minore capacità reddituale.

    Il decreto approva, attraverso gli allegati da 93 a 97, cinque indicatori territoriali:

    • Livello quotazioni immobiliari (All. 93) 
    • Canoni di locazione (All. 94)
    • Reddito medio imponibile IRPEF (All. 95)
    • Territorialità generale (All. 96)
    • Territorialità del commercio (All. 97)

    Rispetto all'anno precedente (2024), in cui erano presenti anche alcune territorialità specifiche settoriali, il decreto si concentra sulle cinque territorialità di portata generale e commerciale. Questi indicatori sono integrati automaticamente nel software di calcolo ISA sviluppato dall'Agenzia delle Entrate.

    Come funziona

    Il fattore territoriale corregge il punteggio grezzo dell'ISA tenendo conto, ad esempio, del fatto che un ristorante in un comune con elevati canoni di locazione o con un basso reddito medio pro capite non può essere valutato allo stesso modo di un esercizio in un'area ad alto potenziale economico.

    La territorialità è incorporata nel calcolo del punteggio finale e non richiede interventi manuali da parte del contribuente.

    Chi applica gli ISA e chi ne è escluso

    L'art. 3 del decreto elenca le categorie di contribuenti che, pur svolgendo attività rientranti nei codici ATECO coperti da un ISA, ne sono espressamente escluse dall'applicazione:   

    • Ricavi/compensi superiori a € 5.164.569: oltre questa soglia, l'ISA non si applica
    • Regime forfetario (L. 190/2014, commi 54-89) e regime di vantaggio per imprenditoria giovanile
    • Imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017) e enti del Terzo settore non commerciali in regime forfetario
    • Multiattività oltre il 30%: chi svolge più attività non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi delle attività «fuori indice» superiori al 30% del totale
    • Cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci/associati
    • Soggetti aderenti a un gruppo IVA (Titolo V-bis D.P.R. 633/1972)

    Non sono escluse le imprese in contabilità ordinaria che nell'anno precedente erano in contabilità semplificata (o viceversa), per loro è previsto l'allegato tecnico 91 con le istruzioni di transizione.

    Regola speciale per EG40U, EG50U, EG69U, EK23U

    Per questi quattro ISA (sviluppo immobiliare, lavori di completamento edile, costruzioni generali, ingegneria integrata), la soglia di esclusione di € 5.164.569 si calcola sommando i ricavi alle rimanenze finali e detraendo le esistenze iniziali, in base agli artt. 92 e 93 del TUIR. Una regola specifica che tiene conto della natura dei lavori su commessa.

    Restano comunque obbligati alla comunicazione dei dati ISA (anche se esclusi dall'applicazione del punteggio) tutti i soggetti che rientrano nella platea definita da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2026: nuovi dati da dichiarare e revisione degli indici con ATECO 2025

    Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 (prot. n. 36467/2026), l’Amministrazione finanziaria ha individuato:

    • i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2026;
    • le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA, in vista della loro applicazione a partire dal 2026, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025.

    Nella parte motivazionale si ricorda che gli ISA devono essere periodicamente rivisti per:

    • rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici;
    • cogliere le evoluzioni del tessuto produttivo;
    • recepire le modifiche della classificazione ATECO.

    L’obiettivo è rendere gli indici sempre più coerenti con la struttura economica effettiva delle attività, riducendo distorsioni e migliorando l’equità del sistema premiale collegato agli ISA.

    ISA 2026: quali dati dovranno essere dichiarati

    Il provvedimento chiarisce che, per il periodo d’imposta 2026, i contribuenti soggetti agli ISA dovranno dichiarare:

    • i dati già individuati nei decreti di approvazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025;
    • i dati funzionali alla revisione contenuti nei modelli ISA relativi al periodo d’imposta 2024 (approvati con provvedimento del 17 marzo 2025);
    • gli ulteriori dati indicati nell’Allegato 1 del nuovo provvedimento .

    È inoltre previsto che, a seguito delle elaborazioni tecniche, il numero dei dati richiesti possa essere ridotto, anche attraverso accorpamenti o sostituzioni con informazioni già presenti nei quadri reddituali dei modelli dichiarativi .

    I nuovi dati dell’Allegato 1

    L’Allegato 1 individua alcune informazioni aggiuntive che potranno rilevare per l’elaborazione degli ISA 2026. In particolare:

    • Condizione di pensionato (per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2025, salvo quelli in cui la variabile è già prevista);
    • Forma societaria cooperativa;
    • Consumi energetici;
    • Età dei lavoratori dipendenti;
    • Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

    Si tratta di variabili che incidono sulla struttura economica e organizzativa dell’attività e che potranno migliorare la capacità degli ISA di rappresentare la reale affidabilità fiscale del contribuente.

    Cosa cambia in concreto

    Per imprese e professionisti, l’introduzione di questi dati comporta:

    • maggiore attenzione nella fase di raccolta delle informazioni contabili e strutturali;
    • possibile incidenza del profilo soggettivo (es. pensionato) sulla valutazione di affidabilità;
    • rilevanza crescente dei costi energetici, coerente con l’impatto economico delle recenti dinamiche di mercato.

    Per gli intermediari, sarà fondamentale verificare in anticipo l’adeguatezza dei software gestionali e dei flussi informativi.

    Revisione ISA 2026: l’elenco delle attività interessate

    Il provvedimento individua, nell’Allegato 2, le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA. La revisione tiene conto:

    • dell’obbligo di aggiornamento almeno biennale degli indici;
    • delle analisi volte alla riorganizzazione e razionalizzazione degli ISA;
    • della necessità di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Gli ISA revisionati saranno applicabili dal periodo d’imposta 2026, previa approvazione con decreto del MEF.

    Attività economiche coinvolte: platea molto ampia

    L’Allegato 2 contiene un elenco estremamente articolato di codici ATECO 2025, che coprono:

    • agricoltura e allevamento;
    • manifatture;
    • costruzioni;
    • commercio all’ingrosso e al dettaglio;
    • servizi alle imprese;
    • professioni ordinistiche;
    • attività artistiche, sportive e ricreative;
    • servizi alla persona.

    Ad esempio, nelle prime pagine sono incluse attività agricole (coltivazioni, allevamenti, pesca), mentre nelle sezioni successive compaiono manifatture, industria, commercio e servizi.

    La revisione quindi interesserà una platea molto ampia di contribuenti, con impatti differenziati a seconda del settore.

    ATECO 2025: impatto sugli ISA

    Un elemento di particolare rilievo è il riferimento espresso alla nuova classificazione ATECO 2025.

    Questo comporta:

    • possibile riallocazione di codici attività tra diversi ISA;
    • accorpamenti o ridefinizioni di indici esistenti;
    • aggiornamento dei modelli dichiarativi e dei software di compilazione.

    Nel provvedimento si evidenzia che, al termine delle elaborazioni, potranno essere previsti trasferimenti di codici da un ISA a un altro o accorpamenti tra indici.

    Implicazioni operative per contribuenti e professionisti

    Per il contribuente

    • Verificare il proprio codice ATECO 2025 e l’eventuale inclusione nell’elenco delle attività revisionate;
    • Prestare attenzione alla corretta indicazione delle nuove variabili (es. consumi energetici, età dei dipendenti);
    • Monitorare eventuali cambiamenti nel punteggio ISA a partire dal 2026.

    Per il professionista

    • Aggiornare le procedure interne e i check list ISA;
    • Informare tempestivamente i clienti dei possibili effetti della revisione;
    • Valutare in anticipo eventuali strategie di miglioramento dell’affidabilità fiscale.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco

    Con il Provvedimento n 305720 del 24 luglio le Entrate hanno fissato le regole per le comunicazioni inviate ai contribuenti su cui è stata rilevata una omissione o anomalia per gli ISA periodo di imposta 2023.

    In base alle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le entrate fissano le regole.                                                                             

    Anomalie ISA periodo d’imposta 2023: in arrivo le lettere del Fisco

    Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023, oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.

    Le anomalie sono individuate anche sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta.

    Viene stabilito che le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2023 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. 

    L'inserimento della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciato, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e tramite messaggio inviato via mail o PEC ai recapiti eventualmente comunicati.

    Il contribuente destinatario di questi avvisi, a fronte della comunicazione, può fornire chiarimenti e precisazioni esclusivamente utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia “Software di compilazione anomalie 2025”.

    Anche le giustificazioni fornite saranno rese disponibili nell’area riservata del Cassetto fiscale.

    Se l’anomalia è fondata è possibile sanarla presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.

  • Studi di Settore

    ISA: commento ADE alla luce degli ATECO 2025

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 11 del 18 luglio con commento agli ISA 2024 alla luce dei nuovi codici ATECO 2025.

    La circolare fornisce chiarimenti sulle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis decreto- legge n. 50 del 2017 in applicazione per il periodo d’imposta 2024.
    Ogni anno, infatti, ricordiamo che gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
    Per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

    Vediamio il commento sulle novità dei codici ATECO 2025.

    ISA: le Entrate commentano le novità per gli ATECO 2025

    Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2025.
    La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente a partire dal 1° aprile 2025, è stata adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

    La classificazione ATECO 2025 ha introdotto significative modifiche sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della classificazione: sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.
    L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi impatti sugli ISA.
    In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta 2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione. 

    Al riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica, è stata resa disponibile dall’Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025.
    L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione (cfr. articolo 9-bis, comma 2, del Decreto ISA), rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.
    In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024,  sono stati oggetto di revisione anticipata in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata appunto alle attività del commercio al dettaglio.
    In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO 2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o

    tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. 

    È stata, infatti, adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti 

    Ricordiamo che con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per il periodo d’imposta 2024 i seguenti ISA: 

    • EM02U “Commercio al dettaglio di carni”; 
    • EM05U “Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”;
    • EM06A “Commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini”; 
    • EM08U “Commercio al dettaglio di giochi,
       giocattoli, articoli sportivi”; 
    • EM11U “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”; 
    • EM12U “Commercio al dettaglio di libri”; 
    • EM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”;
    • EM15B “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione”; 
    • EM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”;
    • EM20U “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; EM35U “Erboristerie”;
    • EM40A “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; EM48U “Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia”; 
    • EM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.

    Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini

    Ugualmente è stato oggetto di revisione anticipata anche l’ISA DG61U “Intermediari del commercio”, anch’esso approvato con DM 18 marzo 2024.
    Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.
    Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le attività economiche del commercio al dettaglio.
    Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo d'imposta 2024.

    Attenzione, specifica la circolare, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi all’attività svolta.
    Tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:

    • la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio;
    • ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori  autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

    Allegati: