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ISA 2026: modifiche per l’anno d’imposta 2025
Pubblicato in GU n 96 del 27 aprile il Decreto MEF con Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025.
Il Decreto di sette articoli oltre allegati in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
ISA 2026: approvate le modifiche congiunturali
In particolare, la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dal nuovo scenario economico determinato dalle tensioni geopolitiche, dall'andamento dei prezzi dell'energia e dai tassi di interesse.
Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, delle situazioni di differente vantaggio o svantaggio competitivo in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.
Gli indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2. -
ISA 2026: pubblicati i criteri di premialità
Con il Provvedimento n 123160 del 22 aprile le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali (previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
ISA 2026: l’Ade pubblica le regole di affidabilità fiscale
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, è previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.Per consultare le regole dettagliate di premialità si rimanda al Provvedimento in oggetto che ne specifica i dettagli.
ISA 2026: i criteri di premialità
Il Provvedimento n 123160/2026 sulla premialità ISA 2026 anno di imposta 2025, innanzitutto come sopra specificato riassume le regole del regime premiale, poi individua in modo puntuale i livelli di affidabilità necessari per accedere ai singoli benefici e chiarisce le regole operative che li rendono concretamente fruibili a partire dal periodo d’imposta 2025.
Tra i punti rilevanti vi è il chiarimento sul meccanismo di graduazione dei benefici.
Si distingue tra contribuenti con livelli di affidabilità molto elevati e contribuenti con livelli comunque buoni ma inferiori;
I vantaggi massimi, come le soglie più alte per compensazioni e rimborsi Iva, spettano infatti solo a chi raggiunge un punteggio almeno pari a 9, mentre chi si colloca tra 8 e 9 accede a benefici analoghi ma con limiti quantitativi inferiori.
Il provvedimento evidenzia anche come sia importante la continuità dell’affidabilità nel tempo. È previsto che molti benefici possano essere riconosciuti anche sulla base della media semplice dei punteggi Isa di due periodi d’imposta consecutivi. Questa scelta conferma l’impostazione “premiale” dell’impianto normativo, che tende a favorire i comportamenti corretti e stabili piuttosto che risultati isolati legati a una sola annualità.
Per quanto riguarda i benefici correlati all’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti o le richieste di rimborso in ambito Iva, il provvedimento tiene conto della diversa tempistica tra dichiarazioni Iva, rimborsi, compensazioni infrannuali e dichiarazioni dei redditi.
Vengono collegati i benefici Iva al livello di affidabilità risultante dall’applicazione degli Isa sul periodo oggetto di dichiarazione, ma consente che tali vantaggi si riflettano su annualità successive, entro soglie complessive ben definite. Viene inoltre ribadito che le soglie di esonero sono cumulative nell’anno, evitando così utilizzi frazionati che aggirino i limiti fissati dalla norma.
Infine, per i contribuenti che esercitano sia attività d’impresa sia lavoro autonomo viene evidenziato come l’accesso al regime premiale non sia automatico.
Il provvedimento richiede che siano applicati gli Isa relativi a entrambe le categorie reddituali e che ciascun indice raggiunga autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. In pratica, l’affidabilità deve essere complessiva e coerente, non parziale.
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ISA 2026 manifatture, servizi, commercio: approvati
Pubblicato in GU n 88 del 16 aprile Il decreto 31 marzo per gli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità per il periodo d'imposta 2025.
Gli indici approvati rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici in vigore fino al periodo d’imposta precedente. Si tratta di:
- 24 indici afferenti alle attività del commercio
- 20 indici relativi alle attività professionali
- 26 indici per l’area dei servizi
- 15 indici per il comparto delle manifatture.
Attenzione al fatto che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati li dovranno utilizzare già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9 bis del Dl n. 50/2017.
Risulta interessante notare che i nuovi Isa interessano circa 1,85 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo.
ISA 2026 anno d’imposta 2025 in GU
Il decreto 31 marzo 2026 con l'art 1 comma 6 prevede che i dati che l'Agenzia delle entrate fornisce ai contribuenti per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, degli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il medesimo periodo d'imposta, sono individuati ed elaborati come indicato nell'allegato 92.
Gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale indicati nel comma 1, sono riportati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 86.I criteri di arrotondamento, indicati nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 90, sono stati applicati anche nella fase di costruzione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 1.
L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle Dichiarazioni fiscali.I contribuenti a cui si applicano gli indici, a tal fine, comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il presente decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato, tenuto conto di quanto precisato al successivo art. 4, comma 8.
ISA 2026: cause di esclusione
Nel decreto appena pubblicato sono state confermate anche per il periodo d’imposta 2025 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti per i precedenti periodi di imposta.
Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti dei seguenti soggetti:
- contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari
- contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
- soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
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ISA periodo d’imposta 2025: approvati 85 indici sintetici di affidabilità fiscale
Pubblicato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2026, nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, che approva gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, cioè quelli che i contribuenti utilizzeranno nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2026.
Scarica il testo del Decreto MEF del 31.03.2026 e Allegato.
Il decreto è adottato in base all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 50/2017 (convertito con L. 96/2017), che impone l'approvazione degli ISA entro il mese di marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. In questo caso, il termine formale risulta rispettato.
Il decreto è articolato in 4 articoli e una vasta serie di allegati tecnici (numerati da 1 a 97, più sotto-allegati per la distinzione imprenditori/professionisti) che contengono la metodologia statistica e i coefficienti di calcolo di ciascun ISA.
Quanti e quali ISA sono stati approvati
Con il decreto vengono approvati complessivamente 85 ISA, ripartiti nei seguenti comparti economici:
CompartoISA approvatiEsempi di attivitàApplicabilitàManifatture ISA ED02U – ED37U (15 indici) Prodotti farinacei, carni, calzature, tessile, vetro, metalli, navi Impresa Servizi ISA EG02U – EG99U (24 indici) Agriturismo, autoriparatori, parrucchieri, ristoranti, hotel, trasporti, agenzie viaggio, stabilimenti balneari, palestre Impresa Misto Attività professionali ISA EK01U – EK30U (20 indici) Notai, ingegneri, geometri, avvocati, commercialisti, medici, dentisti, veterinari, psicologi, agronomi Professioni Misto Commercio ISA EM01A – EM88U e FM05U – FM87U (26 indici) Alimentari, abbigliamento, commercio ingrosso e dettaglio, farmacie, mobili, elettrodomestici Impresa Per alcuni ISA che si applicano sia a soggetti esercenti attività d'impresa sia a soggetti esercenti arti e professioni (ad esempio EG74U, EG99U, EK08U, EK16U, EK19U, EK21U, EK23U, EK30U), il decreto prevede allegati tecnici distinti (sottoallegati A e B), data la differente struttura reddituale dei due profili.
Gli allegati da 86 a 92 contengono elementi trasversali a tutti gli ISA: metodologia di costruzione (allegato 86), modalità di calcolo del coefficiente individuale (87), matrici di applicazione (88), gestione delle unità locali (89), criteri di arrotondamento (90), transizione tra regimi di determinazione del reddito (91), dati precaricati dall'Agenzia delle Entrate (92).
Il ruolo della nuova classificazione ATECO 2025
Una delle novità strutturali più rilevanti del decreto riguarda il recepimento della nuova classificazione ATECO 2025, pubblicata dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. Rispetto alla precedente ATECO 2007 (usata fino all'anno scorso), la nuova classificazione introduce una revisione profonda dei codici attività, con sdoppiamenti, accorpamenti e nuove voci che riflettono l'evoluzione dell'economia (es. nuove attività digitali, servizi per animali da compagnia, energie rinnovabili, enogastronomia).
Di conseguenza, tutti gli ISA 2025 fanno riferimento esclusivamente ai codici ATECO 2025. Questo significa che i contribuenti devono verificare con attenzione il proprio codice attività aggiornato prima di procedere alla compilazione del modello ISA in dichiarazione.
Il passaggio da ATECO 2007 ad ATECO 2025 ha comportato, per molte categorie, la modifica del codice attività da indicare in dichiarazione. Chi non ha ancora aggiornato il codice ATECO presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate deve provvedere, per evitare errori nell'abbinamento all'ISA corretto.
Tra le novità di rilievo nella nomenclatura ATECO 2025 riflesse nel decreto si segnalano, a titolo esemplificativo:
- nuovi codici per attività di ristorazione (gelaterie, pasticcerie, servizi di ristorazione mobile distinti)
- servizi per animali da compagnia (toelettatura, pensione, addestramento, rifugi) ora con codici dedicati
- attività di agriturismo e ittiturismo articolate in nuove voci specifiche
- attività di marina resort (codice 55.30.04) inserita nell'ISA EG77U
- installazione di impianti fotovoltaici e geotermici con codici propri nell'ISA EG75U
- commercio di sigarette elettroniche e liquidi per inalazione (codici 46.35.01 e 46.85.02)
Le territorialità: cosa cambia nel 2025
Gli ISA tengono conto del contesto economico-territoriale in cui opera il contribuente, per non penalizzare chi svolge attività in zone con minore capacità reddituale.
Il decreto approva, attraverso gli allegati da 93 a 97, cinque indicatori territoriali:
- Livello quotazioni immobiliari (All. 93)
- Canoni di locazione (All. 94)
- Reddito medio imponibile IRPEF (All. 95)
- Territorialità generale (All. 96)
- Territorialità del commercio (All. 97)
Rispetto all'anno precedente (2024), in cui erano presenti anche alcune territorialità specifiche settoriali, il decreto si concentra sulle cinque territorialità di portata generale e commerciale. Questi indicatori sono integrati automaticamente nel software di calcolo ISA sviluppato dall'Agenzia delle Entrate.
Come funziona
Il fattore territoriale corregge il punteggio grezzo dell'ISA tenendo conto, ad esempio, del fatto che un ristorante in un comune con elevati canoni di locazione o con un basso reddito medio pro capite non può essere valutato allo stesso modo di un esercizio in un'area ad alto potenziale economico.
La territorialità è incorporata nel calcolo del punteggio finale e non richiede interventi manuali da parte del contribuente.
Chi applica gli ISA e chi ne è escluso
L'art. 3 del decreto elenca le categorie di contribuenti che, pur svolgendo attività rientranti nei codici ATECO coperti da un ISA, ne sono espressamente escluse dall'applicazione:
- Ricavi/compensi superiori a € 5.164.569: oltre questa soglia, l'ISA non si applica
- Regime forfetario (L. 190/2014, commi 54-89) e regime di vantaggio per imprenditoria giovanile
- Imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017) e enti del Terzo settore non commerciali in regime forfetario
- Multiattività oltre il 30%: chi svolge più attività non riconducibili al medesimo ISA, con ricavi delle attività «fuori indice» superiori al 30% del totale
- Cooperative e consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci/associati
- Soggetti aderenti a un gruppo IVA (Titolo V-bis D.P.R. 633/1972)
Non sono escluse le imprese in contabilità ordinaria che nell'anno precedente erano in contabilità semplificata (o viceversa), per loro è previsto l'allegato tecnico 91 con le istruzioni di transizione.
Regola speciale per EG40U, EG50U, EG69U, EK23U
Per questi quattro ISA (sviluppo immobiliare, lavori di completamento edile, costruzioni generali, ingegneria integrata), la soglia di esclusione di € 5.164.569 si calcola sommando i ricavi alle rimanenze finali e detraendo le esistenze iniziali, in base agli artt. 92 e 93 del TUIR. Una regola specifica che tiene conto della natura dei lavori su commessa.
Restano comunque obbligati alla comunicazione dei dati ISA (anche se esclusi dall'applicazione del punteggio) tutti i soggetti che rientrano nella platea definita da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Allegati: -
ISA 2026: nuovi dati da dichiarare e revisione degli indici con ATECO 2025
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 (prot. n. 36467/2026), l’Amministrazione finanziaria ha individuato:
- i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2026;
- le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA, in vista della loro applicazione a partire dal 2026, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025.
Nella parte motivazionale si ricorda che gli ISA devono essere periodicamente rivisti per:
- rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici;
- cogliere le evoluzioni del tessuto produttivo;
- recepire le modifiche della classificazione ATECO.
L’obiettivo è rendere gli indici sempre più coerenti con la struttura economica effettiva delle attività, riducendo distorsioni e migliorando l’equità del sistema premiale collegato agli ISA.
ISA 2026: quali dati dovranno essere dichiarati
Il provvedimento chiarisce che, per il periodo d’imposta 2026, i contribuenti soggetti agli ISA dovranno dichiarare:
- i dati già individuati nei decreti di approvazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025;
- i dati funzionali alla revisione contenuti nei modelli ISA relativi al periodo d’imposta 2024 (approvati con provvedimento del 17 marzo 2025);
- gli ulteriori dati indicati nell’Allegato 1 del nuovo provvedimento .
È inoltre previsto che, a seguito delle elaborazioni tecniche, il numero dei dati richiesti possa essere ridotto, anche attraverso accorpamenti o sostituzioni con informazioni già presenti nei quadri reddituali dei modelli dichiarativi .
I nuovi dati dell’Allegato 1
L’Allegato 1 individua alcune informazioni aggiuntive che potranno rilevare per l’elaborazione degli ISA 2026. In particolare:
- Condizione di pensionato (per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2025, salvo quelli in cui la variabile è già prevista);
- Forma societaria cooperativa;
- Consumi energetici;
- Età dei lavoratori dipendenti;
- Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Si tratta di variabili che incidono sulla struttura economica e organizzativa dell’attività e che potranno migliorare la capacità degli ISA di rappresentare la reale affidabilità fiscale del contribuente.
Cosa cambia in concreto
Per imprese e professionisti, l’introduzione di questi dati comporta:
- maggiore attenzione nella fase di raccolta delle informazioni contabili e strutturali;
- possibile incidenza del profilo soggettivo (es. pensionato) sulla valutazione di affidabilità;
- rilevanza crescente dei costi energetici, coerente con l’impatto economico delle recenti dinamiche di mercato.
Per gli intermediari, sarà fondamentale verificare in anticipo l’adeguatezza dei software gestionali e dei flussi informativi.
Revisione ISA 2026: l’elenco delle attività interessate
Il provvedimento individua, nell’Allegato 2, le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA. La revisione tiene conto:
- dell’obbligo di aggiornamento almeno biennale degli indici;
- delle analisi volte alla riorganizzazione e razionalizzazione degli ISA;
- della necessità di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Gli ISA revisionati saranno applicabili dal periodo d’imposta 2026, previa approvazione con decreto del MEF.
Attività economiche coinvolte: platea molto ampia
L’Allegato 2 contiene un elenco estremamente articolato di codici ATECO 2025, che coprono:
- agricoltura e allevamento;
- manifatture;
- costruzioni;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- servizi alle imprese;
- professioni ordinistiche;
- attività artistiche, sportive e ricreative;
- servizi alla persona.
Ad esempio, nelle prime pagine sono incluse attività agricole (coltivazioni, allevamenti, pesca), mentre nelle sezioni successive compaiono manifatture, industria, commercio e servizi.
La revisione quindi interesserà una platea molto ampia di contribuenti, con impatti differenziati a seconda del settore.
ATECO 2025: impatto sugli ISA
Un elemento di particolare rilievo è il riferimento espresso alla nuova classificazione ATECO 2025.
Questo comporta:
- possibile riallocazione di codici attività tra diversi ISA;
- accorpamenti o ridefinizioni di indici esistenti;
- aggiornamento dei modelli dichiarativi e dei software di compilazione.
Nel provvedimento si evidenzia che, al termine delle elaborazioni, potranno essere previsti trasferimenti di codici da un ISA a un altro o accorpamenti tra indici.
Implicazioni operative per contribuenti e professionisti
Per il contribuente
- Verificare il proprio codice ATECO 2025 e l’eventuale inclusione nell’elenco delle attività revisionate;
- Prestare attenzione alla corretta indicazione delle nuove variabili (es. consumi energetici, età dei dipendenti);
- Monitorare eventuali cambiamenti nel punteggio ISA a partire dal 2026.
Per il professionista
- Aggiornare le procedure interne e i check list ISA;
- Informare tempestivamente i clienti dei possibili effetti della revisione;
- Valutare in anticipo eventuali strategie di miglioramento dell’affidabilità fiscale.
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Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione
Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.
Qui il testo coordinato della legge con il decreto
Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.
Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione
Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.
Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:
- la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
- o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.
La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)
In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:
- contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
- ma anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario,
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.
Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.
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ISA periodo d’imposta 2024: le novità dalla Circolare 11/E
Con la pubblicazione della Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, delineando le principali novità normative, tecniche e procedurali che interessano contribuenti e intermediari.
Gli ISA, come noto, sono soggetti ogni anno a un processo di aggiornamento e revisione che consente di mantenere adeguata la loro capacità di rappresentare correttamente le dinamiche dei settori economici di riferimento. In particolare, per l’anno d’imposta 2024, tale processo ha comportato:
- la revisione completa di 100 indici;
- l’aggiornamento di tutti i 172 ISA attualmente in vigore.
Il fine è quello di adeguare il più possibile lo strumento alla congiuntura economico-finanziaria del periodo, tenendo conto anche degli effetti straordinari derivanti dalle tensioni geopolitiche che hanno interessato il mercato nello stesso anno.
Infine, si evidenzia che, per il 2024, non sono intervenute modifiche sostanziali nelle modalità di adempimento degli obblighi connessi all’applicazione degli ISA.
La nuova classificazione ATECO 2025 e il suo impatto sugli ISA
Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. Essa sostituisce la precedente versione del 2007 (aggiornamento 2022) e ha comportato un generale riassetto dei codici attività e delle relative note esplicative. Il criterio guida per la classificazione delle attività del commercio al dettaglio, ad esempio, non è più il canale di vendita (es. negozi fisici, online, ambulanti), ma la tipologia di prodotto commercializzato.
Tale riforma ha determinato:
- la revisione anticipata di 14 ISA del commercio al dettaglio;
- l’eliminazione di 3 ISA (CM03U, CM90U, DM86U) relativi a canali di vendita ora assorbiti da altri indici;
- l’aggiornamento di quasi tutti i 172 modelli ISA in vigore, con l’inserimento di nuove informazioni nei quadri E, non rilevanti però ai fini del punteggio.
Interventi normativi ordinari e straordinari
L’attività di aggiornamento degli ISA ha seguito due direttrici:
- Ordinaria, con la revisione biennale di 100 ISA, approvata con DM 31 marzo 2025, di cui 85 derivanti da versioni precedenti e 15 oggetto di revisione anticipata;
- Straordinaria, prevista dal DM 24 aprile 2025, per tenere conto delle mutate condizioni economiche derivanti da tensioni geopolitiche, rincari energetici e variazioni dei tassi di interesse.
In particolare, sono stati introdotti:
- correttivi congiunturali;
- indici di concentrazione domanda/offerta per area territoriale;
- misure legate al ciclo settoriale;
- aggiornamenti territoriali e soglie di alcuni indicatori di anomalia.
Modifiche alla modulistica ISA
Per il periodo d’imposta 2024, i modelli ISA mantengono la struttura consolidata, ma sono stati aggiornati per recepire importanti novità legislative:
- Quadri F e H: sterilizzazione degli effetti sul punteggio ISA derivanti dalle nuove deduzioni per assunzioni agevolate (ex D.lgs. n. 216/2023);
- Quadro F: eliminato il campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali (non più previsto per il 2024) e integrate le modifiche al TUIR (artt. 92 e 93) sul trattamento delle rimanenze;
- Quadro H: aggiornamenti coerenti con le nuove regole sul reddito da lavoro autonomo (art. 54 TUIR), inclusa la gestione separata dei costi per beni immateriali.
Le società tra professionisti, sebbene escluse dagli ISA, sono tenute comunque alla compilazione del modello relativo all’attività esercitata, per finalità di raccolta dati.
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:
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