-
Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno
Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.
In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.
Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.
La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.
Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Ora la possibilità slitta al 3 giugno.
Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.
Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.
Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.
Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello
Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.
Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno
Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.
-
Contenzioso tributario: l’attestazione di conformità non necessariamente su orginale
Il Vice Ministro Leo durante l'apertura dell'anno giudiziario, in data 12 marzo, ha anticipato un chiarimento molto atteso per il Contenzioso Tributario.
Il tema è stato oggetto di una norma contenuta nel Correttivo approvato il 13 marzo dal CdM.
In particolare, relativamente all’attestazione di conformità dei documenti inseriti nel fascicolo processuale “va fatta sul documento analogico che viene presentato al professionista e quindi non necessariamente l’originale”.
Il chiarimento riguarda la corretta interpretazione del nuovo art. 25-bis comma 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dal DLgs. 220/2023 che prevede che "Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale”.
Attestazione conformità nel contenzioso tributario: novità in arrivo
L'artiolo 11 del Decreto Legislativo in bozza riguarda appunto Disposizioni integrative e correttive in materia di contenzioso tributario.
Con tale intervento si persegue l’obiettivo di razionalizzare e semplificare alcune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della delega fiscale, assicurando una migliore e più efficace affermazione dei principi e dei criteri direttivi dell’azione di riforma di cui alla legge n. 111/2023 Riforma Fiscale.
Il comma 1 contiene misure correttive in materia di contenzioso tributario, dirette a realizzare compiutamente il principio fissato all’art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 111/2023, riguardante la completa digitalizzazione del processo tributario telematico.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, introdotto dal recente decreto legislativo delegato n. 220/2023.
L’intervento proposto è finalizzato a confermare l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità.
Sul tema vi è stata polemica a seguito dell’interpretazione restrittiva fornita dagli Uffici del MEF, che avevano parlato della necessità di attestare la conformità all’originale di qualsiasi documento depositato.
In realtà, l’attestazione di conformità andrà fornita in relazione al documento che il professionista riceve dal cliente, a prescindere dal fatto che si tratti della copia originale.
-
Processo tributario: PEC non valida nessun obbigo di secondo invio
Con Ordinanza n 3703 del 2025 la Cassazione hanno fissato un utile principio per le notifica via PEC.
In particolare viene statuito che “In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società (OMISSIS) e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo;”.
Notifiche via PEC: principio della Cassazione per PEC inattiva o non valida, cosa fare
Il caso di specie nasceva dall’impugnazione da parte di una società contribuente di un’intimazione di pagamento basata su cartelle di pagamento che secondo la ricorrente, non erano state regolarmente notificate, con conseguente estinzione della pretesa impositiva per prescrizione e decadenza.
La CTP accoglieva il ricorso della società ed anche la Commissione tributaria regionale lo confermava.
L'Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione:
- il primo denunciava la violazione degli articoli 60 Dpr n. 600/1973, 26 Dpr n. 602/1973, e 2697 codice civile, poichè la notifica delle cartelle di pagamento in contestazione era valida pur in assenza del secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni,
- il secondo si opponeva alla sentenza impugnata laddove aveva erroneamente ritenuto decaduta la pretesa fiscale ai sensi dell’articolo 25, Dpr n. 602/1973.
La Corte suprema ha esaminato i due motivi, ritenendoli entrambi fondati chiarendo quanto segue:
- in caso di notifica a mezzo Pec, ai sensi dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, nei confronti di un’impresa, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), qualora l’indirizzo del destinatario risulti non valido o inattivo, per il completamento della notifica (deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e pubblicazione dell’avviso) non occorre prima effettuare un secondo tentativo di consegna dell’atto via Posta elettronica certificata decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui la casella Pec del destinatario risulti satura al primo tentativo di notifica.
Secondo interpretazione letterale dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, si distinguono due ipotesi alternative:
- casella Pec satura, che richiede un secondo invio dopo almeno sette giorni,
- e indirizzo non valido o inattivo, per il quale la norma prevede direttamente il deposito telematico presso InfoCamere e la successiva pubblicazione dell’avviso; nonché a seguito di un ragionamento logico-sistematico, secondo cui non avrebbe senso imporre un secondo invio a un indirizzo Pec certificato come non valido o inattivo, poiché ciò costituirebbe un adempimento privo di utilità pratica.
Pertanto i giudici hanno affermato che la notifica delle cartelle di pagamento deve considerarsi, nel caso di specie, valida e pertanto non si è verificata alcuna decadenza, in quanto il termine di cui all’articolo 25, Dpr n. 602/1973, non era ancora scaduto al momento della notifica.
-
Divorzio fittizio: attenzione alla prova dei post sul social
La Cassazione con sentenza n 8259/2025 depositata il 28 febbraio scorso specifica che commenti e immagini postati su Facebook possono assumere valore confessorio e quindi rendere fittizio il divorzio.
Vediamo il caso di specie.
Divorzio fittizio: attenzione ai post sul social che sono una prova
Nel caso di specie marito e moglie erano imputati e poi condannati dal Tribunale di Torino in quanto dapprima promuovevano un procedimento di separazione personale continuando però a convivere more uxorio, prevedendo, tra le condizioni della separazione:
- l'impegno del marito a trasferire alla moglie, la quota del 100% di un immobile, a titolo di contributo una tantum al mantenimento a favore della stessa e successivamente ricorrevano per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, in realtà continuando a convivere more uxorio;
- l'intestazione di un'autovettura Porsche Cayenne alla madre dell'imputata, essendo l'autovettura in realtà di proprietà del genero;
- la corresponsione da parte del marito di una somma in contanti nell'ambito della compravendita di un’altra autovettura, acquistata a nome della moglie.
A quest'ultimo veniva notificato con avviso di accertamento, poco prima delle operazioni fraudolente, un debito verso l'erario di quasi 500.000 euro.
La Procura rinveniva su Facebook una serie di elementi atti a comprovare la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio, nonché degli atti dispositivi.
Così, per dimostrare la persistenza della comunione di vita e di interessi (evidentemente incompatibili con l’intervenuto accordo di separazione), sono stati correttamente ritenuti particolarmente significativi sia un post pubblicato dal marito, con il quale, dopo aver definito "ex moglie" la persona ritratta in foto, ha precisato nei commenti che si trattasse ancora della sua compagna, sia quelli attestanti viaggi comuni a Parigi, a Venezia ed all’estero, nonché il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari.
La Procura si era avvalsa anche di servizi di appostamento effettuati dalla Polizia Giudiziaria presso l'abitazione della moglie, nonché presso l'abitazione dove l'imputato aveva formalmente trasferito la sua residenza.
Dagli appostamento era emerso che il marito frequentasse assiduamente, anche durante le ore notturne, la prima abitazione, formalmente di proprietà della (ex) moglie mentre quest'ultima non avesse mai dimorato nel secondo immobile.
La Cassazione ha richiamato un costante orientamento giurisprudenziale per cui, “ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva”.
Va ricordato che il Fisco può agire in sede civile con l’azione revocatoria o con l’azione di simulazione, azioni giudiziarie volte a rendere inefficace la separazione simulata.
L'esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti del trasferimento immobiliare operato in sede di separazione consensuale è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza, sul presupposto che l’accordo integra comunque un atto negoziale, frutto di libera determinazione dei coniugi, rispetto al quale il provvedimento di omologazione è mera condizione sospensiva di efficacia: l’azione va quindi a colpire non la separazione in sé, ma solamente la disposizione lesiva delle aspettative dei creditori, a nulla rilevando che essa sia considerata inscindibile rispetto al complesso delle altre condizioni dell’accordo di separazione.
Con la sentenza n. 26127 del 7/10/2024 la Cassazione ha esteso la possibilità di ottenere la revoca dei trasferimenti patrimoniali pregiudizievoli anche a quelli contenuti in accordi assunti nell’ambito di una separazione giudiziale e recepiti nella sentenza che ne abbia definito il procedimento, a seguito della rassegnazione di conclusioni congiunte da parte dei coniugi, “anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”.
-
Certificazione Unica 2025: ultimi giorni prima del 17 marzo
Entro il 17 marzo occorre inviare la CU 2025 la certificazione dei sostituti d'imposta.
Con il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato tutte le regole per la certificazione dell'anno di imposta 2024, scarica qui: Modello CU 2025 e istruzioni, per provvedere all'adempimento (scadenza ordinaria 16 marzo che cadendo di domenica slitta al giorno 17)
Si evidenzia anche che le Entrate hanno anche pubblicato il Modello di Certificazione unica 2025 in tedesco comprensiva del modello sintetico e delle relative istruzioni per la compilazione.
Ricordiamo infine che entro il 17 marzo occorre anche presentate il CUPE 2025, leggi qui l'approfondimento.
CU 2025: soggetti obbligati
Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2025 ovvero entro il 31 marzo 2025 coloro che:
- nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
- nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
La CU 2025 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS.
Certificazione Unica 2025: il calendario diversificato di quest’anno
In dettaglio, per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 17 marzo, poiché il 16 è domenica, le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente,
- ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,
- ai redditi diversi,
- ed entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2025 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Certificazione Unica 2025: alcune novità di quest’anno
La Certificazione Unica è ricca di novità e tra queste spicca la scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, che da quest’anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Sintesi di altre novità contenute nel modello CU 2025:
- a seguito delle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, viene implementato il numero delle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri con la compilazione del punto 42 e della casella 46,
- inserite le novità in materia di lavoro sportivo,
- una nuova sezione per il “bonus Natale” ossia l’indennità una tantum di 100 euro destinato, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro che non concorre alla formazione del reddito,
- per i fringe benefit al punto 474 (benefit base) e 475 (con figli fiscalmente a carico),
- i campi da 671 a 673 dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d’attesa
e altro ancora che verrà in seguito maggiormente dettagliato.
Leggi anche Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi..
Allegati: -
Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 111204 del 7 marzo con la definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
In particolare, gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici, secondo quanto previsto dalla Riforma Fiscale.
Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE
Il Dlgs n 1/2024 all'art 24 ha previsto che sia possibile utilizzare in alternativa ai registratori telematici e alla procedura web delle Entrate mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
A tal proposito con il provvedimento in esame le Entrate hanno anche pubblicato le specifiche tecniche di riferimento.
Viene stabilito che le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle specifiche tecniche ad esso allegate.
Le Soluzioni Software possono essere attivate esclusivamente da un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche.
L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore l’approvazione dell’Agenzia
Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle entrate.
Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Secondo le regole ADE il processo di rilevazione dei corrispettivi sarà basato sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti:
- il modulo fiscale 1 (MF1) un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware tipo il PC o altro similare,
- il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Per tutti i dettagli si rimanda alle specifiche tecniche 1.0 allegate al provvedimento in oggetto.
-
Fondo interessi agricoltura: regole per le domande
Viene pubblicato in GU n 55 del 7 marzo il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell'agricoltura con Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
In particolare, si tratta della concessione del contributo di cui all'art. 5 è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di una delibera di concessione di un finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13 e 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.
Il finanziamento è comunque erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati relativi al tasso riportato nel contratto di finanziamento, firmato dalle imprese beneficiarie.Vediamo quali imprese possono beneficiare del sostegno.
Fondo interessi agricoltura: beneficiari
Possono beneficiarie dei contributi le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 6
- a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
- b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attivita' ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
- c) hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
- d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.
Il soggetto gestore è individuato in AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura che emanerà le proprie istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento in GU e quindi a decorrere dal 7 marzo.
Ageo inotre provvederà a predispone l'applicativo per la gestione della misura, alla definizione del modello di domanda, alla definizione termini di presentazione delle stesse, specificando gli allegati obbligatori che devono corredarle Infine Agea esegui i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura, effettua il monitoraggio e la rendicontazione di cui al successivo art. 8.
Fondo interessi agricoltura: qual è l’aiuto alle imprese
In dettaglio l'agevolazione a fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento è concesso un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento.
L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore.
L'agevolazione è concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura e nei limiti di spesa indicati all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.
Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto
Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento.