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Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2026" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.
In data 8 giugno sono anche state pubblicate diverse FAQ sul tema, cui si rimanda per chiarimenti a dubbi recenti: leggi qui.
Le domande dei Comuni sono da presentare entro il 25 giugno sull'apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno
L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l’inclusione.
In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.
Al riguardo, è stato stanziato un finanziamento complessivo pari ad euro 100 milioni:
- di cui € 30.000.000 per la realizzazione di nuovi impianti
- € 70.000.000 per la rigenerazione e/o recupero di impianti preesistenti
L’Avviso, al pari dell’edizione precedente, è rivolto a tutti i Comuni italiani ed offre soluzioni differenziate sulla base delle esigenze degli enti locali; in particolare, le candidature saranno oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri di merito, legati alla qualità delle proposte presentate.
Nello specifico, l'Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:
a) La realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;
b) La demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);
c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto
d) opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.
Sport e periferie 2026: i contributi massimo
Per l'edizione 2026 di sport e periferie i contributi massimi attribuibili sono i seguenti:
- importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi dedicati all’attività agonistica.
- importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la demolizione e ricostruzione di un intero impianto sportivo. Nel caso particolare di demolizione integrale di tendostrutture o tensostrutture e relativa ricostruzione, l’importo massimo assentibile è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tutti i Comuni, a prescindere dalla numerosità della popolazione residente;
- importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i Comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
- importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i Comuni con popolazione residente oltre i 15.000 e fino a 50.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025);
- importo massimo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025).
È, in ogni caso, prevista una quota di cofinanziamento a carico del Comune richiedente pari ad almeno il 15% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo superiore ad euro 1.000.000,00, e ad almeno il 10% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo pari o inferiore ad euro 1.000.000,00.
Sport e periferie 2026: tutte le regole per il bonus
La presentazione delle domande della misura agevolativa rivolta ai Comuni per lo sviluppo di impianti sportivi potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/
Attenzione al fatto che per eventuali richieste di supporto è possibile scrivere a:
- [email protected] per chiarimenti sulla piattaforma;
- [email protected] per chiarimenti sull’Avviso;
e sono disponibili i numeri telefonici dedicati all’assistenza 0636857395 e 0636854181
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Mansionario lavoratori sportivi: nuovo elenco 2026
Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente il 4 elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, come necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito nel dlgs 36 2021 e successivamente nel 2024.
In particolare in questo 4 elenco sono interessate le seguenti Federazioni
- FGI
- FIPM
- FISSW
- FIPP
- FISPIC
Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.
SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO
SCARICA QUI IL DECRETO CON IL QUARTO ELENCO pubblicato il 14 maggio 2026
QUI IL MANSIONARIO COMPLETO al 17 aprile 2025
Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA
L'elenco riporta le mansioni e le attività, suddivise sulla base dell'ente interessato e con gli specifici riferimenti normativi
A titolo esemplificativo riportiamo l'elenco completo delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS) Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS Speaker 5.11 RTS Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS Addetto trasporto atleti 5.16 RTS Addetto all’antidoping 5.17 RTS Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS Docenti formatori sportivi 5.21 RTS Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana
Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023 Allestitore del campo gara/allenamento " Referente degli Ufficiali di Gara " Coreografo " -
Associazioni sportive e controlli fiscali: prove a carico dell’Agenzia
Con l’ordinanza n. 3206 del 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della qualificazione fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all’onere della prova e alla valutazione degli elementi indiziari da parte dell’Amministrazione finanziaria
Il contenzioso trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura non commerciale dell’ente, recuperando a tassazione imposte dirette e contestando l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In particolare, la vicenda si inserisce nel quadro delle disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti associativi, tra cui gli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 e l’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, oltre alle regole civilistiche sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.
Il caso: anomalie di gestione
L’Amministrazione finanziaria aveva fondato la propria pretesa su una serie di elementi indiziari emersi nel corso dell’attività ispettiva, tra cui irregolarità nella gestione associativa ("assenza di data sull'apposizione di presa visione da parte dei soci, anomalia di alcune firme poste su fogli informativi/verbali assembleari, omessa convocazione di riunioni del consiglio direttivo, politica dei prezzi improntata alla differenziazione, anomala in un ente che, per le finalità di promozione dello sport, in particolare dello yoga, non avrebbe dovuto praticare discriminazioni economiche tra i soci", secondo l'Ufficio)
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8108/29/2019, depositata il 5 giugno 2019, accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che l'Ufficio nel suo accertamento non avesse tenuto conto dell'oggetto dell'associazione e della mancanza dei profitti da parte della stessa che, dalla documentazione depositata con ricorso, risultava impiegare le entrate associative prevalentemente nei pagamenti degli insegnanti di Yoga.
Anche la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10, ha rigettato l'appello dell'Agenzia , evidenziando che a fronte dell'oggetto sociale (divulgazione ed insegnamento dello yoga), l'associazione aveva prodotto l'adesione allo statuto della AICS, riconosciuta dal Coni quale associazione sportiva dilettantistica e ritenendo che le "eccezioni formulate in ordine alla mancata democraticità dell'associazione non appaiono idonee da sole, in assenza di ulteriori elementi probatori, a riqualificare l'associazione in ente commerciale negando la natura no profit e la possibilità di usufruire delle relative agevolazioni di legge. Nella specie è stato documentato che tutti gli associati possono usufruire con le stesse caratteristiche dei servizi offerti "
L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avessero errato nella valutazione complessiva degli elementi indiziari e nella ripartizione dell’onere della prova, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato.
La decisione della Cassazione: prova a carico dell’Agenzia
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo un importante chiarimento in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e alla valutazione delle prove. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in cassazione, salvo vizi logico-giuridici della motivazione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure dell’Amministrazione si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. È stato infatti evidenziato che i giudici tributari avevano esaminato in modo completo gli elementi forniti dall’Ufficio, ritenendoli insufficienti, se considerati nel loro complesso, a dimostrare la natura commerciale dell’ente.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, e non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel caso concreto, è stato ritenuto corretto che i giudici di merito abbiano valutato la documentazione prodotta dall’associazione come idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il regime agevolato.
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Attività sportiva compatibile con la malattia: licenziamento illegittimo
Il tema dello svolgimento di attività sportiva durante un periodo di malattia continua a generare contenzioso. Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 50 del 22 gennaio 2026, offre un importante chiarimento sui limiti della giusta causa di licenziamento quando il lavoratore, assente per malattia, svolga attività ludico-sportiva.
Il giudizio trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente che, durante un periodo di assenza per sindrome ansioso-depressiva, aveva partecipato ad alcune partite serali di calcetto . Il datore di lavoro aveva ritenuto tale condotta incompatibile con lo stato di malattia e idonea a ritardare la guarigione, contestando anche un episodio di abbandono del posto di lavoro e la recidiva disciplinare.
La decisione si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di proporzionalità della sanzione espulsiva e richiama espressamente i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di incidenza del comportamento del lavoratore sul vincolo fiduciario. Il Tribunale ha inoltre applicato la disciplina del contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015.
Il caso e le motivazioni del Tribunale
Il lavoratore era stato assunto con qualifica dirigenziale intermedia e, nel corso del rapporto, aveva ricevuto diagnosi di una patologia neurologica, cui si era successivamente associato un quadro di sindrome ansioso-depressiva.
Durante un periodo di assenza per malattia certificata, con diagnosi di “sindrome ansioso depressiva, reazione di adattamento con sintomatologia ansioso depressiva con attacchi di panico”, il dipendente aveva preso parte a partite amatoriali di calcetto in orario serale e si era trattenuto con i compagni presso il bar del centro sportivo
Tali circostanze erano state oggetto di specifica contestazione disciplinare. Il datore di lavoro aveva ritenuto che lo svolgimento dell’attività sportiva fosse incompatibile con lo stato di malattia e idoneo a ritardarne la guarigione. A ciò si aggiungeva l’addebito di essersi allontanato dal posto di lavoro in una giornata precedente senza adeguata giustificazione, nonché la contestazione di recidiva rispetto a una precedente sanzione conservativa.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che l’attività sportiva non solo non fosse incompatibile con la patologia diagnosticata, ma anzi fosse coerente con le indicazioni terapeutiche ricevute. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, con l’obiettivo di verificare la compatibilità tra le attività svolte e le condizioni psicofisiche del dipendente.
Il caso
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
In primo luogo, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice ha accertato che l’attività sportiva praticata dal lavoratore non fosse incompatibile con la patologia diagnosticata né tale da ritardarne la guarigione
La consulenza ha evidenziato come, in presenza di sclerosi multipla e sindrome ansioso-depressiva, l’attività fisica regolare possa avere effetti positivi sia sul piano fisico sia su quello psichico, contribuendo al benessere complessivo del paziente
Il giudice ha quindi affermato che il fatto materiale – ossia la partecipazione a partite di calcetto e la permanenza presso il centro sportivo – sussisteva, ma non presentava connotati di antigiuridicità. Non vi era simulazione della malattia né condotta idonea a compromettere il percorso terapeutico
In tale prospettiva, lo svolgimento di attività ludico-ricreativa durante la malattia non integra automaticamente un inadempimento disciplinarmente rilevante, dovendosi valutare in concreto la compatibilità con le condizioni di salute.
Quanto all’episodio di abbandono del posto di lavoro, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza, ma ha ritenuto la condotta di modesta gravità, tenuto conto del contesto psicologico in cui si era verificata
Anche la recidiva non è stata ritenuta sufficiente, unitamente agli altri fatti, a integrare una lesione irreparabile del vincolo fiduciario.
Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione sul giudizio di proporzionalità, il Tribunale ha ribadito che, ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa, occorre verificare se il comportamento del lavoratore sia concretamente idoneo a scuotere la fiducia del datore di lavoro e a compromettere la prosecuzione del rapporto . La valutazione deve essere effettuata considerando le modalità del fatto, il contesto, l’intensità dell’elemento soggettivo e l’assetto complessivo del rapporto.
Nel caso di specie, pur sussistendo alcuni dei fatti contestati, la loro gravità è stata ritenuta insufficiente a giustificare la sanzione espulsiva.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità del licenziamento e, applicando la disciplina prevista dal D.Lgs. 23/2015, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
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Requisito numerico per EPS: chiarimenti del Ministero
Con Nota n 593 del 16 gennaio il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti numerici per la qualifica degli EPS nell'ambito degli anti del Terzo Settore.
Requisito numerico min per ETS: chiarimenti del Ministero
La nota n 593 del 16 gennaio pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro prevede che gli enti di promozione sportiva (Eps) e relativi comitati, rispettino obbligatoriament il requisito numerico minimo delle 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale per mantenere la relativa qualifica.
La nota evidenzia che l’art. 35 del CTS contiene varie disposizioni:
- Il comma 1 individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati così individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o – secondo una interpretazione evolutiva – al momento in cui l’ente delibera di conformarsi quale associazione di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l’ente perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione (comma 1 bis);
- Il comma 3 consente alle APS, qualora sia previsto espressamente dai relativi statuti, di ammettere nella loro base associativa “altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate. Si tratta di una disposizione volta a salvaguardare la profilazione soggettiva che caratterizza le APS. In caso di enti a composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se così non fosse, infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile.
- Il comma 4 prevede – a beneficio degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal CONI – l’inapplicabilità del comma 3 (ovvero l’irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per le associazioni composte da enti) a condizione che associno almeno 500 APS.
La deroga di cui al comma 4 trova la propria ratio nella particolare definizione e disciplina degli EPS riconosciuti dal CONI contenuta nell’ordinamento sportivo: ai sensi dell’articolo 26 e ss. dello Statuto del CONI (come da ultimo approvato con DPCM 20 dicembre 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23A07200/SG), gli EPS, volti alla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, prive di fini di lucro e rispettose dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, presenti in maniera organizzata, se a carattere nazionale, in almeno 15 regioni e 70 province, associano non meno di 1.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, con un numero di iscritti non inferiore a 100.000.
I comitati regionali e provinciali costituiscono strutture territoriali degli Enti.
In sostanza il legislatore del Codice ha individuato regole differenziate in favore della limitata categoria degli EPS riconosciuti dal CONI, in ragione della disciplina recata da un ordinamento coesistente, per ragioni di coordinamento complessivo e di tenuta del sistema, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
La Direzione del vministero si era già pronunciata sull’applicabilità della deroga prevista in favore degli EPS dal comma 4 dell’art. 35 anche alle rispettive articolazioni territoriali.
Infatti, la caratterizzazione territoriale dei comitati regionali e provinciali degli EPS comporta che ciascuno di essi condivida con l’ente nazionale di cui fa parte una porzione di base associativa specifica e geograficamente individuata, giustificando, in sede locale, l’applicazione di una disposizione funzionale al dispiegarsi delle caratteristiche peculiari dell’ente nazionale (naturalmente laddove esso soddisfi complessivamente il requisito previsto delle 500 APS).
In concreto, le suddette APS computate su base nazionale potrebbero risultare distribuite in maniera disomogenea all’interno delle basi associative dei singoli comitati territoriali.
Tale disomogeneità non può tuttavia spingersi al punto da consentire al comitato, che in quanto articolazione territoriale di un EPS si configura a sua volta come associazione di enti, di conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall’art. 35 comma 1.
Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di promozione sociale e ferma la possibilità di beneficiare del limitato periodo di “salvaguardia” del comma 1 bis – non è prevista alcuna deroga.
Si ritiene pertanto corretta l’interpretazione prospettata dagli Uffici in indirizzo secondo cui pur beneficiando le articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell’art. 35, comma 4 CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le APS, resta fermo l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari
alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale.
Allegati: -
Registro agenti sportivi al via il 3 febbraio: il nuovo regolamento
Con il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14/2026 e in vigore dal 3 febbraio 2026, viene adottato il regolamento di attuazione e integrazione della disciplina sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e sull’accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
A decorrere da tale data troveranno applicazione le nuove regole operative suL Registro nazionale riguardanti le procedure di iscrizione e rinnovo, obblighi professionali, disciplina degli agenti esteri e regime sanzionatorio.
Disciplina agenti sportivi: quadro normativo – Requisiti soggettivi
Si ricorda che il regolamento sul registro degli agenti trova fondamento nell’articolo 12 del d.lgs. n. 37/2021, che ha riformato la professione e si coordina con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il DPCM individua nel CONI il soggetto titolare della tenuta del Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito tramite un sistema informatico centrale accessibile alle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.
Il Registro si articola in più sezioni:
- agenti sportivi,
- società di agenti sportivi,
- agenti sportivi stabiliti,
- ’elenco degli agenti domiciliati per attività temporanee.
Presso il Registro confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati dagli agenti presso le Federazioni competenti.
Il decreto disciplina inoltre:
- il ruolo della Commissione per gli agenti sportivi, organo centrale per esami, iscrizioni, controlli e sanzioni, nonché
- le competenze delle Federazioni sportive in materia di attestazioni e vigilanza.
Requisiti abilitativi
Dal 3 febbraio 2026, l’esercizio della professione di agente sportivo è subordinato al rispetto degli adempimenti e delle procedure disciplinate dal nuovo regolamento.
Per l'iscrizione al Registro nazionale è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo valido all’esercizio della professione di agente sportivo, costituito da:
- superamento della prova generale organizzata dal CONI;
- superamento della prova speciale presso la Federazione sportiva di riferimento.
Restano validi anche:
- i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015;
- i titoli rilasciati ai sensi della normativa previgente (es. legge n. 205/2017);
- i titoli riconosciuti per agenti sportivi stabiliti UE/SEE/Svizzera, secondo le regole sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Inoltre:
- il soggetto non deve aver riportato condanne penali definitive per reati incompatibili con l’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 37/2021.
- non devono sussistere situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, in particolare: rapporti di lavoro, collaborazione o cariche con Federazioni sportive, leghe, società sportive o enti dell’ordinamento sportivo
Le novità sul Registro nazionale agenti sportivi
Le disposizioni contenute nel DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026, definiscono le modalità applicative della disciplina prevista dal d.lgs. n. 37/2021 in materia di esercizio della professione di agente sportivo.
La prima novità di rilievo riguarda il rafforzamento del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto unico e imprescindibile per l’esercizio della professione in Italia. L’iscrizione assume carattere annuale, con validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e con obbligo di rinnovo espresso.
Un secondo elemento innovativo è la digitalizzazione integrale delle procedure. Iscrizioni, rinnovi, comunicazioni di variazione e deposito dei contratti di mandato sportivo dovranno essere effettuati tramite il sistema informatico centrale del CONI. In precedenza tali adempimenti erano disciplinati in modo non omogeneo, con margini di incertezza anche ai fini dei controlli.
La Federazione sportiva di riferimento è chiamata ad attestare i requisiti entro 20 giorni, mentre il CONI deve deliberare l’iscrizione, il rinnovo o il rigetto entro i 20 giorni successivi.
Rilevanti novità emergono anche sul fronte degli obblighi professionali. Vengono standardizzati l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo e con durata almeno annuale, e quello di aggiornamento professionale, fissato in un minimo di 20 ore annue da completare entro il 1° novembre. Il mancato rispetto di tali obblighi assume rilievo disciplinare diretto.
Particolare attenzione è riservata alla disciplina degli agenti esteri,
Infine, il DPCM introduce un regime sanzionatorio organico e graduato, applicabile non solo agli agenti iscritti ma anche a chi esercita abusivamente la professione e ai soggetti dell’ordinamento sportivo che agevolano tali condotte.
Istruzioni operative e adempimenti
Per i soggetti in possesso dei requisiti abilitativi sopracitati, l'iscrizione richiede la stipula di una polizza assicurativa RC professionale conforme ai requisiti minimi e programmare per tempo l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
La domanda di iscrizione o di rinnovo dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema informatico centrale del CONI, allegando la documentazione richiesta. Il rinnovo andrà depositato entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza annuale, pena il venir meno dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività.
Ogni variazione rilevante (assetto professionale, copertura assicurativa, requisiti) dovrà essere comunicata e depositata nel sistema entro 20 giorni dal verificarsi. Analoga attenzione dovrà essere riservata al deposito dei contratti di mandato sportivo.
Società di agenti sportivi
Le società di agenti sportivi potranno operare solo se costituite da agenti in possesso del titolo abilitativo. L’iscrizione della società al Registro nazionale è subordinata all’iscrizione dell’agente depositante e richiede la comunicazione completa dei soci e dei legali rappresentanti. Eventuali variazioni societarie dovranno essere tempestivamente aggiornate nel sistema informatico, entro il termine di 20 giorni.
Società sportive e professionisti
Per le società sportive, ASD e SSD, il decreto impone un rafforzamento delle attività di verifica preventiva. Prima di conferire un mandato o corrispondere compensi, sarà necessario accertare l’effettiva iscrizione dell’agente al Registro nazionale
Le società sportive sono inoltre tenute a una puntuale tracciabilità dei mandati e delle commissioni corrisposte, poiché entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno trasmettere al Dipartimento per lo sport la dichiarazione contenente l’elenco dei mandati conferiti e gli importi delle provvigioni pagate.
Registro agenti sportivi: la documentazione richiesta
La domanda deve essere corredata, in via ordinaria, dalla seguente documentazione:
- dati anagrafici completi del richiedente;
- titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo (o titolo equipollente/riconosciuto);
- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
- copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, conforme ai requisiti minimi e con indicazione del massimale;
- attestazione di versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria determinati dal CONI.
Il sistema informatico inoltra automaticamente la domanda alla Federazione sportiva di riferimento, che verifica la sussistenza dei requisiti entro 20 giorni. Sulla base dell’attestazione federale, il CONI procede all’iscrizione, ovvero al rigetto motivato, entro i successivi 20 giorni.
Rinnovo annuale dell’iscrizione
Il rinnovo dovrà essere richiesto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dell’iscrizione annuale. Alla domanda dovranno essere allegat:
- conferma della permanenza dei requisiti soggettivi;
- documentazione aggiornata della copertura assicurativa;
- attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (20 ore);
- prova del pagamento dei diritti e dell’imposta di bollo.
Società di agenti sportivi
Per l’iscrizione della società al Registro nazionale, l’agente socio munito di rappresentanza legale dovrà depositare:
- atto costitutivo e statuto;
- elenco completo dei soci e dei legali rappresentanti;
- documentazione attestante i requisiti previsti dal d.lgs. n. 37/2021;
- visura camerale aggiornata (o documentazione equipollente per soggetti esteri);
- attestazione di regolarità dell’agente depositante.
Ogni variazione societaria dovrà essere comunicata e documentata entro 20 giorni suo dal verificarsi.
Agenti sportivi stabiliti e domiciliati all'estero
Gli agenti stabiliti UE/SEE o Svizzera dovranno allegare alla domanda di iscrizione:
provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale;
eventuale attestazione di superamento della misura compensativa;
documentazione assicurativa e requisiti generali.
Gli agenti domiciliati extra UE dovranno inoltre depositare:
accordo di collaborazione professionale con agente domiciliatario iscritto;
certificato di residenza o equivalente;
prova dell’iscrizione da almeno un anno presso una Federazione estera;
documentazione attestante l’esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno fuori dall’Italia.
Contratti di mandato sportivo
I contratti di mandato sportivo dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti tramite il sistema informatico, comprensivi di:
- dati identificativi delle parti;
- durata del mandato;
- ambito federale di riferimento;
- compenso pattuito e modalità di pagamento.
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Pensioni sportivi 2025: INPS corregge le istruzioni sul FPLS
Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti di dettaglio sulla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), istituito dal D.lgs. 36/2021 e riformato dal D.lgs. 163/2022.
Con il messaggio 3185 del 24 ottobre l'istituto corregge le descrizioni relative alla decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare, allineandole con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, fornendo l'elenco aggiornato
La riforma ha introdotto una gestione unitaria delle posizioni assicurative per atleti, tecnici e altre figure professionali del settore, superando le frammentazioni tra Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), Fondo lavoratori dipendenti e Gestione separata.
Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023, con rilevanti effetti sugli adempimenti dei datori di lavoro sportivi e sugli obblighi contributivi e pensionistici da parte di consulenti e professionisti incaricati della gestione dei rapporti di lavoro.
Dal 1° luglio 2023 i lavoratori sportivi come definiti dalla riforma, sono iscritti al FPSP, salvo i collaboratori del settore dilettantistico, che restano nella Gestione separata.
Il sistema pensionistico applicabile varia in base alla data di iscrizione e all’anzianità contributiva:
- Iscritti prima del 1996: accesso a pensioni con sistema misto, con specifiche regole di vecchiaia anticipata.
- Iscritti dal 1996 e dal 1° luglio 2023: applicazione del sistema contributivo puro, con requisiti anagrafici e contributivi analoghi a quelli del FPLD, ma con alcune Peculiarità legate all’attività sportiva.
Il FPSP garantisce prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, ai superstiti), nonché supplementi e pensioni supplementari.
Gli Allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, nonché alcuni esempi relativi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017.
Vediamo le principali indicazioni nei paragrafi seguenti
Quadro normativo: lavoratore sportivo – regime applica bile
La nozione di lavoratore sportivo include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che, a fronte di corrispettivo, svolga attività necessarie alla pratica sportiva, a prescindere dall’ambito dilettantistico o professionistico
- Iscrizione al FPSP: riguarda i lavoratori subordinati e, se in ambito professionistico, anche i collaboratori coordinati e continuativi.
- Gestione separata: vi confluiscono invece i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico.
Il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, cioè:
- iscritti al FPSP dal 1996 in poi,
- nuovi iscritti al 1° luglio 2023 (inclusi dilettanti con co.co.co. o subordinati),
- soggetti provenienti da altre gestioni con contribuzione iniziata dal 1996.
Invece
- Sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995 continuano a vedersi applicato il sistema retributivo o misto, a seconda dell’anzianità maturata.
- Figure confluite dal Fondo Spettacolo (FPLS) se in possesso di anzianità ante 1996, mantengono diritto a pensione con il sistema retributivo/misto.
INPS segnala inoltre che:
- l'annualità contributiva si consegue con 260 contributi giornalieri annui su 312 giorni convenzionali;
- è possibile il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS;
- per la totalizzazione internazionale è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito (anche post-Brexit) e Paesi convenzionati;
- In merito al massimale retributivo: per iscritti post-1996 si applica il tetto previsto dall’art. 2, c. 18, L. 335/1995.
Chiarimenti operativi per l’accesso a pensione sportivi
Per la corretta gestione previdenziale dei lavoratori sportivi, la circolare stabilisce i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le condizioni di compatibilità con altri redditi:
- Pensione di vecchiaia anticipata (iscritti ante 1995): accessibile a 54 anni con almeno 20 anni di assicurazione e 5.200 contributi giornalieri.
- Pensione anticipata contributiva (iscritti dal 1996): 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per donne; alternativa con 64 anni di età e 20 anni effettivi di contribuzione.
Importo soglia: dal 2024 la prima rata deve essere ≥ 3 volte assegno sociale (ridotta a 2,8 per madri con un figlio e 2,6 per madri con due o più figli). Dal 2030 la soglia passa a 3,2 volte.
Pensione di vecchiaia contributiva: ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi (importo ≥ assegno sociale) oppure alternativa a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo.
Cumulo e ricongiunzioni: consentito l’utilizzo dei contributi di più gestioni, sia nazionali che estere, con le regole vigenti in materia.
Incumulabilità: le pensioni conseguite non sono cumulabili con redditi da lavoro sportivo dilettantistico, salvo deroghe per lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti (5.000 euro).
Tabella riepilogativa requisiti pensionistici
Prestazione Età Contributi richiesti Condizioni Vecchiaia anticipata (ante 1995) 54 anni 20 anni (5.200 giornalieri) Cessazione rapporto di lavoro Anticipata contributiva (dal 1996) 42a 10m (uomini) / 41a 10m (donne) Effettivi, esclusi figurativi Incrementi speranza di vita dal 2027 Anticipata contributiva alternativa 64 anni 20 anni effettivi Importo ≥ 3x assegno sociale (dal 2024) Vecchiaia contributiva ordinaria 67 anni 20 anni Importo ≥ assegno sociale Vecchiaia contributiva alternativa 71 anni 5 anni effettivi Indipendente dall’importo Cumulabilita con redditi da lavoro
La circolare n. 127/2025 chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico assumono rilevanza ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP).
Regola generale: per i pensionati titolari di trattamenti a carico del Fondo (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, ecc.) vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo, sia subordinato sia di collaborazione coordinata e continuativa. Tali redditi rientrano tra le fattispecie che comportano incumulabilità.
Eccezioni: resta ferma la possibilità di cumulo con redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, secondo quanto già previsto per altre tipologie di pensioni anticipate (quota 100, quota 102/103, APE sociale, pensione anticipata flessibile).
Prestazioni interessate: l’incumulabilità opera nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità, assegni ordinari, pensioni anticipate (incluse quelle a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e altre forme introdotte dalle leggi di bilancio più recenti
APE sociale e indennizzo per cessazione attività commerciale: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica comporta, di regola, la decadenza dal beneficio, salvo che i compensi rientrino nei limiti di reddito consentiti dalle specifiche norme (8.000 euro per redditi assimilati a lavoro dipendente, 4.800 euro per redditi di lavoro autonomo fino al 2023; dal 2024, solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi).
Norma transitoria per il 2023
Per i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023, derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR, è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile. In tal caso non opera il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche