• Riforma dello Sport

    Decreto Sport: nuova norma su sicurezza piscine nella conversione in legge

    Era   stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 26.6.2026 il decreto legge 108 2026 con misure urgenti in materia di sport , grandi eventi e documento di identità, con ricadute su fiscalità, rapporti di lavoro e governance degli enti sportivi.

    Nella seduta di giovedì 23 luglio 2026, l’Aula della Camera ha proseguito e concluso l’esame delle modifiche al DL approvandolo in I lettura. Il provvedimento passa ora al Senato. Si segnala che il termine per la conversione in legge è fissato al 25 agosto p.v. . Tra gli emendamenti approvati dalla Camera (vedi  ultimo paragrafo ) di particolare interesse 

    una nuova misura  in materia di misure per la sicurezza nelle piscine

    In ambito  espressamente  sportivo in particolare il provvedimento risponde da una parte a scadenze internazionali stringenti legate a UEFA Euro 2032 e America's Cup Napoli 2027, ma  conferma anche misure strutturali di interesse per società sportive, atleti, ASD, SSD e famiglie con minori. 

    Tra i temi di maggiore rilievo:

    •  le agevolazioni fiscali IVA per operatori esteri privi di stabile organizzazione in Italia connessi all'America's Cup, 
    • la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato con esonero contributivo per i datori di lavoro dell'evento velico,
    •  la redistribuzione dell'1% dei diritti audiovisivi FIGC  a favore del calcio femminile professionistico e
    •  il rifinanziamento del Fondo Dote per la famiglia con accesso allargato anche agli enti del Terzo settore.

    Il decreto si inserisce in un quadro normativo già avviato con il d.l. 96/2025 (conv. l. 119/2025) e il d.l. 38/2026 (conv. l. 88/2026), dei quali modifica e integra diverse disposizioni.

    Scarica il testo del DL 108 2026

    Le misure per lo sport in dettaglio

    Vediamo le principali misure previste in ambito fiscale e di finanziamento per alcuni settori:

    Euro 2032 e struttura commissariale (art. 1). 

    Il decreto potenzia la struttura del Commissario straordinario per UEFA Euro 2032, consentendogli di avvalersi — in luogo di personale pubblico — di un magistrato amministrativo o contabile in fuori ruolo, ovvero di fino a tre consulenti esterni anche privati, con compenso massimo di 50.000 euro annui lordi ciascuno. È inoltre possibile il distacco di fino a cinque dipendenti di società partecipate dallo Stato, con oneri a carico delle stesse. Le dotazioni finanziarie della struttura vengono ampliate per coprire spese di funzionamento, acquisto di beni e servizi, lavoro straordinario e rimborsi missione. Novità rilevante sul fronte della governance locale: 

    accanto al sindaco del comune interessato viene nominato sub-commissario anche il presidente della regione.

    Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 (art. 2). Stanziati 15 milioni di euro per il 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2021-2027), di cui 6,5 milioni destinati specificamente a opere connesse o di contesto nel territorio comunale di Taranto, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026. Il mancato rispetto della scadenza comporta la revoca automatica del finanziamento e il rientro delle somme nel Fondo.

    America's Cup Napoli 2027:

     fiscalità IVA e frequenze (art. 3). Per gli operatori esteri — privi di stabile organizzazione in Italia e stabiliti in Paesi terzi — che effettuano acquisti o importazioni di beni e servizi strettamente inerenti alla manifestazione, viene esteso il regime di rimborso IVA ex art. 38-bis.2 del DPR 633/72, anche in assenza di reciprocità. I rimborsi seguono la procedura dell'art. 38-ter. Le frequenze radioelettriche per gli eventi competitivi sono assegnate a titolo gratuito, con esenzione dall'imposta di bollo sulle relative autorizzazioni. Sono altresì modificate le disposizioni sugli impatriati (art. 8 d.l. 38/2026), estendendo il regime agevolato anche ai soggetti già fiscalmente residenti in Italia nel 2026 e 2027, e includendo i regimi di cui agli artt. 16 del d.lgs. 147/2015 e 24-ter del TUIR.

    America's Cup Napoli 2027:

     lavoro e contributi (art. 4). I contratti a tempo determinato stipulati dall'organizzatore e dalle squadre partecipanti costituiscono una fattispecie speciale con deroga ai limiti del d.lgs. 81/2015 su durata massima (fino a 24 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2027), proroghe (massimo 6 rinnovi con lo stesso lavoratore) e contingentamento numerico. La scadenza del contratto per fine evento non integra licenziamento e non attiva le procedure di mobilità collettiva. I datori di lavoro beneficiano di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, nei limiti degli aiuti de minimis (reg. UE 2023/2831), non cumulabile con altre agevolazioni contributive. I dettagli operativi saranno definiti con decreto MEF-Lavoro entro 60 giorni dalla conversione.

    Diritti audiovisivi e calcio femminile (art. 6)

    Modificando l'art. 22 del d.lgs. 9/2008, il decreto introduce una quota dell'1% delle risorse da diritti audiovisivi assegnate alla FIGC, ora destinata al soggetto organizzatore della Serie A femminile professionistica, in sostituzione del precedente riferimento generico alla FIGC. La misura ridisegna la struttura interna della mutualità calcistica senza alterare la quota complessiva del 10%.

    I finanziamenti per Fondo Dote famiglia e borse di studio

    Fondo Dote per la famiglia e ASD/SSD (art. 7). 

    La norma riscrive integralmente il comma 270 della legge di bilancio 2025 (l. 207/2024): il Fondo — dotato di 30 milioni per il 2025 e 2 milioni per il 2027 — eroga contributi alle ASD e SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (d.lgs. 39/2021) e agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (d.lgs. 117/2017) per le prestazioni rese in favore di minori in possesso dei requisiti reddituali e anagrafici previsti. I criteri di accesso vengono armonizzati, con abrogazione delle previgenti disposizioni dei commi 225 e 226 della l. 199/2025. Per ASD e SSD, la misura rappresenta un'opportunità concreta di accesso a risorse pubbliche per i servizi sportivi extrascolastici rivolti ai minori, con potenziale impatto sulla pianificazione fiscale e gestionale degli enti beneficiari.

    Borse di studio per meriti sportivi.

    Il fondo per le borse di studio universitarie a favore degli studenti-atleti viene incrementato di 4 milioni di euro per il 2027, confermando l'orientamento del legislatore a sostenere la doppia carriera sportiva e accademica attraverso strumenti economici diretti.

    Società sportive professionistiche e riordino Unione Tiro a segno

    Dal testo ufficiale  si evidenziano ulteriori misure non citate nella prima bozza 

    Commissione indipendente per l'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche

    Il decreto interviene sulla disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'art. 13-bis del d.lgs. 36/2021, con tre modifiche operative di rilievo.

    1.  In primo luogo, viene introdotta — in via transitoria fino al 31 dicembre 2026 — la facoltà di inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale proveniente da comando, distacco o istituti analoghi, anche in deroga ai requisiti soggettivi ordinari; per il personale esterno alla PA, l'inquadramento resta subordinato all'esito di concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze pregresse.
    2.  In secondo luogo, viene semplificato il meccanismo di finanziamento: la quota destinata alla Commissione, determinata annualmente, sarà corrisposta direttamente da Sport e Salute S.p.A., senza transitare per le federazioni sportive nazionali.
    3.  Infine, viene riconosciuta alla Commissione la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. 1611/1933, con evidenti benefici in termini di contenimento dei costi legali e di coerenza con il sistema di difesa erariale. Le misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) Art. 8 · DL 108/2026

    Con una disposizione di ampio respiro, il decreto procede al riordino strutturale dell'Unione Italiana Tiro a Segno, ente pubblico di natura associativa sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Il fulcro della riforma è la separazione netta tra funzioni istituzionali — addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa, rilascio delle certificazioni di legge — e funzioni sportive, affidate a una distinta Istituzione sportiva con autonomia patrimoniale e gestionale e operante secondo norme di diritto privato, pur restando strumentale all'ente. Sul piano della governance, viene introdotto un Consiglio generale quale organo di amministrazione (con rappresentanti del Ministero della difesa e della delega allo sport), un Consiglio sportivo eletto dall'assemblea degli affiliati, e un Comitato tecnico di vigilanza articolato in due sezioni (controllo tecnico degli impianti e gestione amministrativo-contabile). Il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,  per un mandato quadriennale rinnovabile non più di due volte. Vengono disciplinati puntualmente la figura dell'Ispettore UITS — con compenso massimo di 36.000 euro annui, obbligo di esclusività e di aggiornamento annuale — nonché il sistema contabile duale (area istituzionale/Istituzione sportiva), le entrate delle sezioni TSN e i beni demaniali, concessi in uso gratuito all'UITS. Il Commissario straordinario già in carica è prorogato fino alla nomina del presidente nazionale e dovrà adeguare statuto e regolamento contabile entro i termini stabiliti; gli organi collegiali dovranno essere costituiti entro il 31 dicembre 2026. Vengono contestualmente abrogati gli artt. 60–64 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 90/2010) e apportate modifiche coordinate al Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) e alla legge 110/1975.

    Emendamento piscine

    Il testo dell'emendamento approvato a fine luglio  recita :

    Nelle piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque quali griglie di fondo, bocchettoni o ogni altro materiale allo scopo utilizzato, deve garantire la sicurezza atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

      2. In caso di violazione di quanto previsto al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

      3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

      4. Per le spese sostenute per l'adeguamento delle piscine pubbliche ai sistemi di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  • Riforma dello Sport

    Decreto Sport grandi eventi 2026: fisco, lavoro, tiro a segno e carta d’identità

    Il Senato è chiamato a esaminare, in seconda lettura, il disegno di legge n. 1978, approvato dalla Camera dei deputati il 23 luglio 2026, di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante «disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità»

    Il provvedimento, nato per assicurare la tempestiva realizzazione di alcuni grandi eventi sportivi in programma nel biennio 2026-2027, reca tuttavia una serie di disposizioni di più ampio respiro fiscale, giuslavoristico e amministrativo, di interesse anche per operatori e cittadini estranei al mondo dello sport.

    Le altre disposizioni del decreto

    Accanto agli articoli di seguito approfonditi, il testo reca una serie di misure organizzative e di finanziamento connesse ai grandi eventi sportivi, di cui si offre un quadro sintetico.

    Articolo Contenuto
    Art. 1 Modifica i poteri e la struttura di supporto del Commissario straordinario per le opere del Campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032": tra le novità introdotte dalla Camera, l'esclusione espressa dalla facoltà di deroga mediante ordinanza delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, l'affiancamento dell'attività di vigilanza collaborativa dell'ANAC e l'obbligo, per la struttura commissariale, di redigere una relazione finale sulle buone pratiche adottate, da trasmettere anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
    Art. 2 e 2-bis Autorizzano un'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il 2026 per le opere connesse alla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, e disciplinano un regime derogatorio per il trattamento economico del personale militare impiegato nel dispositivo di supporto ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
    Art. 4-bis Introduce obblighi di sicurezza per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione delle piscine pubbliche e private a uso pubblico, con chiusura immediata dell'impianto in caso di violazione, e istituisce un fondo di 4.725.000 euro per il 2026 per l'adeguamento degli impianti pubblici.
    Art. 6 Modifica il decreto legislativo n. 9 del 2008 in materia di diritti audiovisivi sportivi: la quota dell'1% già destinata alla Federazione italiana giuoco calcio viene ripartita nella misura dello 0,5% al soggetto organizzatore del campionato di Serie A femminile e dello 0,5% al soggetto organizzatore del campionato di Serie C, con vincolo di destinazione ai settori giovanili.
    Art. 7 Ridefinisce il "Fondo Dote per la famiglia", destinato a sostenere le attività sportive e ricreative dei minori nei periodi extra scolastici, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2025 e 2 milioni di euro per il 2027.
    Art. 8-bis e 8-ter Istituiscono presso lo Stato maggiore della difesa il Gruppo sportivo della Difesa, con funzioni di indirizzo strategico dello sport militare, e introducono una disciplina per l'accesso di associazioni sportive dilettantistiche alle infrastrutture sportive delle caserme, senza oneri per l'amministrazione.
    Art. 9 Rifinanzia di 4 milioni di euro per il 2027 il fondo per le borse di studio per meriti sportivi destinate agli studenti universitari.
    Art. 10 Disciplina il concorso del Servizio nazionale della protezione civile per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la visita del Santo Padre a Lampedusa, e autorizza il Comune di Assisi ad assumere, in deroga ai limiti ordinari, fino a diciassette unità di polizia locale a tempo determinato entro il 31 dicembre 2026.

    Per approfondire leggi "Decreto Sport: nuova  norma su sicurezza piscine nella conversione in legge"

    Sgravi fiscali per chi lavora sull’America’s Cup – Napoli 2027

    L'articolo 3, commi 2 e 3, interviene sull'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla legge n. 88 del 2026), ampliando il perimetro delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento, a Napoli, della 38ª edizione dell'America's Cup, in programma dal 10 al 18 luglio 2027.

    Napoli infatti ospiterà, dal 10 al 18 luglio 2027, la finale della 38ª America's Cup, una delle competizioni veliche più importanti al mondo. Per favorire l'organizzazione dell'evento, il decreto amplia le agevolazioni fiscali già previste da un precedente provvedimento (il decreto-legge n. 38 del 2026), sia per le società coinvolte sia per le persone che vi lavorano.

    Le società costituite in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti – e le loro eventuali sedi italiane, se si tratta di società estere – non pagano le imposte sui redditi delle società (IRES) né l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le attività svolte tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 e collegate all'evento

     In origine il beneficio valeva solo per le società create nel 2026: ora si applica a prescindere dall'anno di costituzione. In cambio di questa estensione, la Camera ha chiesto una contropartita di trasparenza: chi usufruisce dello sgravio deve tenere una contabilità separata per le attività legate all'America's Cup, in modo da poter sempre dimostrare che l'esenzione riguarda solo quelle.

    Anche per le persone fisiche le agevolazioni migliorano.
    Chi non risiede in Italia e lavora, nel 2026 o nel 2027, per l'organizzazione o per una squadra in relazione all'evento, non paga l'IRPEF su quei compensi, né subisce trattenute o imposte sostitutive. Se invece decide di trasferirsi in Italia in quel periodo, quei redditi vengono tassati solo per il 35% del loro importo: una novità importante è che questo sconto del 35% ora spetta anche a chi in Italia ci vive già, e non solo a chi si trasferisce da un altro Paese. Questi benefici, però, non si possono sommare ad altre agevolazioni già esistenti pensate per chi rientra dall'estero (come il regime lavoratori impatriati o quello per i ricercatori) o per chi si trasferisce come pensionato nel Sud Italia: si sceglie l'una o l'altra, non entrambe.

    Il decreto interviene anche sull'IVA. Il comma 1 del medesimo articolo 3, capoverso 6-quinquies, dispone inoltre l'estensione della procedura semplificata di rimborso IVA di cui all'articolo 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 anche ai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia, anche in assenza di reciprocità, limitatamente all'imposta assolta su acquisti e importazioni direttamente inerenti alla manifestazione. Si segnala, ai fini redazionali, che dal 1° gennaio 2027 le corrispondenti disposizioni sono trasfuse negli articoli 118 e 120 del decreto legislativo n. 10 del 2026 (nuovo Testo unico IVA), non richiamati nel testo in esame.

    Contratti a termine ed esonero dai contributi per l’America’s Cup

    L'articolo 4 introduce un regime speciale per i rapporti di lavoro instaurati dal soggetto organizzatore e dalle squadre partecipanti alla 38ª America's Cup, per le esigenze di organizzazione, preparazione, svolgimento e definizione delle attività conclusive dell'evento, fino al 31 dicembre 2027.

    Per organizzare la manifestazione, l'ente organizzatore e le squadre partecipanti potranno assumere personale con contratti a tempo determinato più flessibili del solito, fino al 31 dicembre 2027.

    In pratica, l'esigenza di organizzare l'evento giustifica da sola l'apposizione di un termine al contratto, anche oltre i limiti normalmente previsti dalla legge per la durata, le proroghe e i rinnovi, e anche per il lavoro somministrato (agenzie interinali). 

    Restano comunque due paletti: 

    • il contratto con la stessa persona non può durare più di 24 mesi complessivi, 
    • e non si possono superare 6 rinnovi. 

    Chi lavora come sportivo professionista o dilettante non rientra in questa disciplina speciale, per questi lavoratori continuano ad applicarsi, ove più favorevole, il regime dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 2021. 

    Quando il contratto termina alla scadenza prevista per l'evento, non si tratta di un licenziamento: non servono quindi le procedure previste per la chiusura di grandi stabilimenti né quelle per i licenziamenti collettivi. Inoltre, questi lavoratori non vengono conteggiati ai fini dell'obbligo di assumere persone con disabilità (la cosiddetta "quota di riserva"), per la parte che eccede le esclusioni già previste dalla legge.

    Per chi assume, è previsto anche uno sconto sui contributi previdenziali dovuti per questi lavoratori (nel rispetto dei limiti UE sugli aiuti di piccola entità, i cosiddetti aiuti "de minimis"). Questo sconto non si può sommare ad altri sgravi contributivi già esistenti, incluso quello previsto per i lavoratori sportivi, e non riduce comunque i contributi che contano ai fini della futura pensione. Le risorse stanziate sono 600.000 euro per il 2026 e 1.800.000 euro per il 2027; un decreto ministeriale, atteso entro 60 giorni dalla conversione in legge, spiegherà nel dettaglio come funzionerà in pratica. Restano sempre valide le regole ordinarie su sicurezza sul lavoro e sulle tutele per i lavoratori distaccati da altri Paesi europei.

    Più poteri alla Commissione che controlla i conti delle società sportive

    L'articolo 5 interviene sull'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, che disciplina la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con una serie di modifiche organizzative e funzionali, in parte introdotte dalla Camera dei deputati.

    La Commissione indipendente che verifica l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (calcio, basket, volley e altri sport) riceve nuovi poteri e alcune modifiche organizzative.

    La novità più rilevante: la Commissione potrà ora segnalare direttamente al Parlamento, al Presidente del Consiglio o al Ministro dello sport, oltre che alla federazione interessata, eventuali situazioni che alterano la regolarità dei campionati o la parità di condizioni tra le squadre. Viene inoltre introdotta un'incompatibilità pensata per garantire l'indipendenza della giustizia sportiva: i giudici (ordinari, amministrativi, tributari, militari o contabili) non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni le cui società sono controllate dalla Commissione. La regola scatterà dal primo rinnovo di questi organi successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, quindi non toccherà le nomine già in corso.

    Sul fronte organizzativo, fino alla fine del 2026 la Commissione potrà assumere, con alcune deroghe alle regole ordinarie, personale già distaccato da altre amministrazioni, oppure – per chi non lavora già nella pubblica amministrazione – tramite appositi concorsi pubblici. Potrà inoltre farsi aiutare da dipendenti di società controllate dallo Stato (con il relativo costo a carico di queste ultime) e farsi difendere in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

    Il riordino dell’Unione Italiana Tiro a Segno

    L'articolo 8 procede a un riordino organico dell'assetto ordinamentale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), ente pubblico di natura associativa, al fine di separare le funzioni istituzionali – relative all'istruzione, all'addestramento al tiro con armi e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge – dalle funzioni sportive, relative all'organizzazione e alla promozione dell'attività agonistica.

    L'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) è l'ente pubblico che gestisce, in tutta Italia, l'addestramento al tiro con le armi e il rilascio delle certificazioni previste dalla legge, oltre a promuovere lo sport del tiro a segno. Il decreto la riorganizza separando in modo netto queste due funzioni: da un lato l'attività "istituzionale" (addestramento e certificazioni), dall'altro l'attività sportiva.

    Per l'attività sportiva viene creata una nuova struttura interna, l'Istituzione sportiva, con una propria autonomia di bilancio e di gestione, che si occuperà di organizzare le competizioni e sostenere gli atleti. Cambiano anche gli organi di governo dell'ente: un consiglio generale che dura in carica quattro anni, un collegio di revisori dei conti (tre membri effettivi e due supplenti) e un nuovo comitato tecnico di vigilanza, diviso in due sezioni, che controlla rispettivamente gli impianti di tiro e la gestione amministrativa e contabile.

    Un punto pratico importante, chiarito dalla Camera: solo le sezioni di tiro a segno nazionale potranno rilasciare il diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), il documento necessario per l'uso legale delle armi da fuoco. Gli altri enti o associazioni collegate alla UITS potranno organizzare solo attività ludiche con le armi, senza poter certificare nulla ai fini di legge. L'ente dovrà inoltre tenere una contabilità che distingua chiaramente le entrate e le spese della parte istituzionale da quelle della parte sportiva, ciascuna con le proprie fonti di finanziamento (quote di iscrizione obbligatoria, quote sportive, contributi pubblici e privati, tra gli altri).

    La carta d’identità di carta resta valida più a lungo

    L'articolo 11 affronta la fase di transizione verso il rilascio generalizzato della carta d'identità elettronica (CIE), imposta dal regolamento (UE) 2025/1208 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione, disponendo alcune misure ponte a tutela della continuità amministrativa.

    Per accompagnare questa transizione senza creare disagi ai cittadini, soprattutto alle persone anziane o meno abituate alle procedure online, il decreto introduce alcune misure transitorie a tutela della carta d'identità cartacea.

    Chi ha firmato un contratto – con un privato o con la pubblica amministrazione – entro il 3 agosto 2026, usando la carta d'identità cartacea per identificarsi, potrà continuare a farne uso, per quel rapporto, fino alla scadenza naturale indicata sul documento. Più in generale, fino al 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea non scaduta resta valida per farsi riconoscere: negli uffici pubblici, per accedere a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per ritirare la posta o gli atti giudiziari, e per operazioni in banca o presso gli uffici postali. L'unica eccezione riguarda i viaggi all'estero: per l'espatrio la carta cartacea, anche se ancora nei termini, non basta più.

    Fino al 31 dicembre 2027, in caso di urgenza, il Comune potrà rilasciare un documento d'identità provvisorio, valido al massimo sei mesi e non rinnovabile, secondo un modello uguale in tutta Italia. A differenza della carta cartacea prorogata, questo documento provvisorio vale anche per l'espatrio, anche se alcuni Paesi esteri potrebbero comunque non accettarlo. Infine, per pagare la carta d'identità elettronica sarà possibile usare PagoPA, la piattaforma di pagamenti già utilizzata per molti altri servizi della pubblica amministrazione.

    Scadenza Cosa succede
    3 agosto 2026 Per i contratti firmati entro questa data usando la carta d'identità cartacea, il documento resta valido fino alla sua scadenza naturale, ai fini di quel rapporto.
    31 gennaio 2027 Ultimo giorno in cui la carta d'identità cartacea non scaduta può essere usata per farsi riconoscere presso PA, banche, uffici postali e per prestazioni sanitarie o previdenziali (non vale per l'espatrio).
    31 dicembre 2027 Termine entro cui il Comune può rilasciare, in caso di urgenza, il documento d'identità provvisorio (massimo sei mesi, non rinnovabile), valido anche per l'espatrio.
    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Esenzione imposta pubblicità per ASD: quando si applica

    Con l'ordinanza n. 2768 dell'8 febbraio 2026 (Cass. civ., Sez. V Tributaria), la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda produttrice contro l'imposizione dell'imposta comunale sulla pubblicità per striscioni con il proprio marchio collocati in un centro sportivo, chiarendo due criteri distinti: quando un segno diventa "pubblicità" imponibile e quando l'esenzione riservata alle società sportive dilettantistiche non si applica.

    Una società concessionaria della riscossione per il Comune notificava a un'azienda produttrice di articoli sportivi un avviso di accertamento per l'annualità 2008, relativo a 4 striscioni frangivento con la scritta del proprio marchio, collocati permanentemente su campi da tennis all'interno di un centro sportivo. L'imposta contestata ammontava a € 17.146,05, che con interessi e sanzioni saliva a € 36.015,00.

    L'azienda impugnava l'avviso sostenendo tre argomenti:

    • gli striscioni avevano funzione solo protettiva (frangivento), non pubblicitaria
    • il marchio si limitava a identificare il produttore, senza finalità promozionale
    • il centro sportivo non era un luogo aperto al pubblico

    Il percorso nei tre gradi di giudizio

    Grado Esito
    Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Accoglie il ricorso, annulla l'avviso
    Commissione Tributaria Regionale Riforma la decisione: imposta dovuta
    Corte di Cassazione Conferma la CTR, rigetta il ricorso

    La CTR aveva ritenuto rilevante che gli striscioni fossero collocati in modo permanente (non solo durante le manifestazioni sportive) e che il regime di esenzione riguardasse solo la promozione diretta dell'attività della società sportiva dilettantistica, non la comunicazione di prodotti di terzi.

    Quando un logo diventa “pubblicità” imponibile per la ASD

    La Corte ha chiarito che l'esenzione non si estende alla pubblicità di soggetti terzi che utilizzano spazi dell'impianto dietro pagamento di un corrispettivo alla società sportiva.

    In tale modo: 

    • viene meno la finalità promozionale diretta dell'ente sportivo,
    • l'attività di concessione degli spazi assume natura commerciale,
    • dcatta l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità,

    La decisione si pone in continuità con un orientamento già consolidato della Cassazione su questo tema, confermando un'interpretazione restrittiva della norma agevolativa.

    I due scenari a confronto

    Situazione Trattamento fiscale
    Pubblicità istituzionale della ASD/SSD stessa, per promuovere la propria attività, in impianto con capienza < 3.000 posti Esente dall'imposta sulla pubblicità
    Spazi pubblicitari dell'impianto concessi a terzi dietro corrispettivo Soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità (attività commerciale)

    Per le ASD/SSD che gestiscono impianti sportivi, la pronuncia impone una distinzione operativa netta tra due tipologie di comunicazione che spesso convivono nello stesso spazio fisico:

    • cartellonistica e striscioni della società stessa (nome, logo, attività, iniziative associative): rientrano nella propaganda istituzionale esente, se l'impianto ha capienza inferiore a 3.000 posti.
    • spazi pubblicitari venduti a sponsor o aziende terze: qualificano l'attività come commerciale ai fini dell'imposta sulla pubblicità, indipendentemente dalla natura non lucrativa dell'ente che li ospita.

    Il primo motivo di ricorso sosteneva che il marchio avesse solo funzione "identificativa del produttore", non pubblicitaria, e che quindi mancasse il presupposto d'imposta ex art. 5 D.Lgs. 507/1993.

    La Cassazione ha respinto la tesi, ribadendo un principio consolidato: un segno distintivo (ditta, ragione sociale, marchio) supera la mera funzione distintiva — e diventa quindi pubblicità tassabile — quando, per il luogo in cui è collocato (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa. Non conta quindi l'intento dichiarato (funzione protettiva) né la sola presenza del nome del produttore: conta l'idoneità oggettiva del segno, nel contesto in cui è collocato, a raggiungere un pubblico indeterminato.

    limiti dell’esenzione per le società sportive dilettantistiche

    Il secondo motivo di ricorso invocava l'esenzione prevista dall'art. 90, comma 11-bis, della L. 289/2002, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 128, della L. 266/2005, sostenendo che la pubblicità realizzata in impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3.000 posti fosse esente anche se riferita a soggetti terzi.

    La Cassazione ha respinto anche questo motivo, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 2184/2020) e ribadendo un'interpretazione restrittiva della norma: L'esenzione spetta alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro solo quando effettuano, all'interno di strutture con capienza inferiore a 3.000 posti, propaganda della propria attività, al fine di ampliare la base dei propri associati/soci e diffondere l'attività sportiva dilettantistica.

    Il criterio decisivo non è chi paga o se c'è un corrispettivo esplicito, ma a chi è riferibile il messaggio pubblicitario. 

    Nel caso specifico, il messaggio era riconducibile a un soggetto terzo (l'azienda produttrice), non identificabile con l'ente sportivo di cui all'art. 90, comma 1: per questo l'esenzione non si applicava, indipendentemente dal fatto che gli striscioni si trovassero fisicamente dentro l'impianto sportivo.

    Schema riepilogativo: quando l'esenzione si applica e quando no

    Situazione Imposta pubblicità
    Propaganda della propria attività da parte della ASD/SSD (nome, logo, iniziative associative), in impianto < 3.000 posti Esente (art. 90 c. 11-bis L. 289/2002)
    Segno/marchio di un soggetto terzo (azienda, sponsor, produttore) collocato nell'impianto, oggettivamente idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato Imponibile, anche se l'impianto ha capienza < 3.000 posti
    Cartello con logo aziendale in luogo non aperto al pubblico e privo di idoneità a raggiungere un pubblico indeterminato Da valutare caso per caso: manca il presupposto oggettivo se il segno resta meramente distintivo

    Imposta di pubblicità ASD: FAQ con risposte a dubbi frequenti

    Un'azienda che sponsorizza una ASD e mette il proprio logo nell'impianto paga sempre l'imposta sulla pubblicità?
    Sì, se il segno è oggettivamente idoneo a farne conoscere il nome o il prodotto a un numero indeterminato di persone: in questo caso il messaggio è riferibile al terzo (l'azienda), non alla ASD, e l'esenzione dell'art. 90 non si applica.

    Basta dire che un cartello ha "funzione protettiva" (es. frangivento) per evitare l'imposta?
    No. La Cassazione ha chiarito che la funzione dichiarata non è decisiva: conta l'idoneità oggettiva del segno, per collocazione e modalità d'uso, a comunicare a un pubblico indeterminato il nome o il prodotto dell'impresa.

    La capienza inferiore a 3.000 posti garantisce comunque l'esenzione?
    No. La soglia di 3.000 posti è una condizione necessaria ma non sufficiente: l'esenzione si applica solo se la pubblicità promuove l'attività propria della società sportiva dilettantistica, non quella di soggetti terzi.

  • Riforma dello Sport

    E-fatture sportivi dilettanti: nuovo campo su Sdi dal 15 maggio

    L'agenzia delle Entrate sul proprio sito, nella sezione Fatture elettroniche, ha pubblicato un recente aggiornamento che entrerà in uso dal 15 maggio prossimo.

    La novità riguarda gli sportivi dilettanti con PIVA e lo SDI.

    Brevemente ricordiamo che tali contribuenti hanno diritto ad un esonero dall'imponibilità irpef per i compensi percepiti fino a 15mila euro.

    A tal proposito per valorizzare l'esenzione nella fatturazione elettronica è stato inserito un nuovo campo.

    Vediamo tutte le novità.

    Esonero dei 15mila per sportivi dilettanti: come si valorizza nello SDI

    Le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

    In particolare con la versione 1.9.1 si introduce:

    • un nuovo controllo sulla fattura con codice 00327;
    • l’aggiornamento procedure di accreditamento dei canali WS e SFTP;
    • una nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per il reddito fatturato in esenzione da lavoratori sportivi;
    • l’aggiornamento del numero massimo di codici destinatario disponibili.

    Scarica qui la versione 1.9.1 per la fatturazione elettronica.

    A proposito di sportivi dilettanti con PIVA la novità valorizza il reddito fatturato in esenzione con il nuovo campo ma occorre evidenziare che la questione 

    Ricordiamo più in dettaglio che l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

    Per chi possiede la PIVA pur se sportivi dilettanti in regime ordinario ai fini della tassazione Irpes rilevano solo i redditi oltre soglia di 15.000 euro.

    I compensi entro tale soglia essenso esonerati dalla tassazione lo sono anche dalla ritenuta del 20%.

    Per avere la disapplicazione della ritenuta, il lavoratore sportivo è tenuto a presentare al committente una autocertificazione che evidenzia l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.

    Per chi è invece in regime forfettario, l'ammontare di reddito cui applicare il coefficiente di redditività non comprende appunto i primi 15.000 euro percepiti, che fungono da franchigia. Tale importo però concorre alla determinazione della soglia degli 85.000 euro per l'eventuale uscita dal regime agevolato.

    Le nuove specifiche tecniche di cui si dice, le 1.9.1 del 2026 evidenziano che 

    “Al fine di riportare in fattura il riferimento a compensi riferiti all’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del Decreto legislativo 36 del 2021, i quali godono di un’esenzione dall’imponibile fino a 15.000,00 euro annui, l’elemento <TipoDato> può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.
    <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
    </AltriDatiGestionali> 

    Tale novità decorrente dal 15 maggio prossimo nella fattura elettronica degli sportivi dilettanti con PIVA non sostituisce l’obbligo in capo al lavoratore sportivo di consegnare la prescritta autocertificazione.
    L’ Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la Risposta a consulenza giuridica n 14/2025 sottolinea che: "ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all’importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all’atto del pagamento dal percettore l’autocertificazione di cui al citato comma 6-bis.” 

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Associazioni sportive e controlli fiscali: prove a carico dell’Agenzia

    Con l’ordinanza n. 3206 del 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della qualificazione fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all’onere della prova e alla valutazione degli elementi indiziari da parte dell’Amministrazione finanziaria

    Il contenzioso trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura non commerciale dell’ente, recuperando a tassazione imposte dirette e contestando l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In particolare, la vicenda si inserisce nel quadro delle disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti associativi, tra cui gli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 e l’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, oltre alle regole civilistiche sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

    Il caso: anomalie di gestione

    L’Amministrazione finanziaria aveva fondato la propria pretesa su una serie di elementi indiziari emersi nel corso dell’attività ispettiva, tra cui irregolarità nella gestione associativa ("assenza di data sull'apposizione di presa visione da parte dei soci, anomalia di alcune firme poste su fogli informativi/verbali assembleari, omessa convocazione di riunioni del consiglio direttivo,  politica dei prezzi improntata alla differenziazione,  anomala in un ente che, per le finalità di  promozione dello sport, in particolare dello yoga, non avrebbe dovuto praticare discriminazioni economiche tra i soci", secondo l'Ufficio)

     La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8108/29/2019, depositata il 5 giugno 2019, accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che l'Ufficio nel suo accertamento non avesse tenuto conto dell'oggetto dell'associazione e della mancanza dei profitti da parte della stessa che, dalla documentazione depositata con ricorso, risultava impiegare le entrate associative prevalentemente nei pagamenti degli insegnanti di Yoga. 

    Anche la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10, ha rigettato l'appello dell'Agenzia , evidenziando che a fronte dell'oggetto sociale (divulgazione ed insegnamento dello yoga), l'associazione aveva prodotto l'adesione allo statuto della AICS, riconosciuta dal Coni quale associazione sportiva dilettantistica e ritenendo che le "eccezioni formulate in ordine alla mancata democraticità dell'associazione non appaiono idonee da sole, in assenza di ulteriori elementi probatori, a riqualificare l'associazione in ente commerciale negando la natura no profit e la possibilità di usufruire delle relative agevolazioni di legge. Nella specie è stato documentato che tutti gli associati possono usufruire con le stesse caratteristiche dei servizi offerti "

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avessero errato nella valutazione complessiva degli elementi indiziari e nella ripartizione dell’onere della prova, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato.

    La decisione della Cassazione: prova a carico dell’Agenzia

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo un importante chiarimento in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e alla valutazione delle prove. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in cassazione, salvo vizi logico-giuridici della motivazione.

    Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure dell’Amministrazione si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. È stato infatti evidenziato che i giudici tributari avevano esaminato in modo completo gli elementi forniti dall’Ufficio, ritenendoli insufficienti, se considerati nel loro complesso, a dimostrare la natura commerciale dell’ente.

    Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, e non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel caso concreto, è stato ritenuto corretto che i giudici di merito abbiano valutato la documentazione prodotta dall’associazione come idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il regime agevolato.

  • Riforma dello Sport

    ASD: via alle iscrizioni al 5×1000

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato del 10 marzo ha dato il via alle iscrizioni da parte delle associazioni sportive dilettantistiche al 5 per 1000 per l'anno in corso.

    In particolare, fino al 10 aprile 2026, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2026. 

    Nessun adempimento è invece richiesto alle Asd già inserite nell'elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

    ASD: iscrizioni 5×1000 al via dal 10 marzo

    Il comunicato evidenzia che dal 10 marzo al 10 aprile, le ASD, non iscritte al relativo elenco permanente, sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

    Per le Associazioni sportive dilettantistiche, il software per l'iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia).

    Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026 – purché in possesso dei requisiti alla stessa data – inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115).

    Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi – Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all'Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori. Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

    Le regole per gli altri enti – Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020 gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell'Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. 

    I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. 

    L'Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l'Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell'elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

  • Riforma dello Sport

    Attività sportiva compatibile con la malattia: licenziamento illegittimo

    Il tema dello svolgimento di attività sportiva durante un periodo di malattia continua a generare contenzioso. Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 50 del 22 gennaio 2026, offre un importante chiarimento sui limiti della giusta causa di licenziamento quando il lavoratore, assente per malattia, svolga attività ludico-sportiva.

    Il giudizio trae origine da un licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente che, durante un periodo di assenza per sindrome ansioso-depressiva, aveva partecipato ad alcune partite serali di calcetto . Il datore di lavoro aveva ritenuto tale condotta incompatibile con lo stato di malattia e idonea a ritardare la guarigione, contestando anche un episodio di abbandono del posto di lavoro e la recidiva disciplinare.

    La decisione si inserisce nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di proporzionalità della sanzione espulsiva e richiama espressamente i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di incidenza del comportamento del lavoratore sul vincolo fiduciario. Il Tribunale ha inoltre applicato la disciplina del contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015.

    Il caso e le motivazioni del Tribunale

    Il lavoratore era stato assunto con qualifica dirigenziale intermedia e, nel corso del rapporto, aveva ricevuto diagnosi di una patologia neurologica, cui si era successivamente associato un quadro di sindrome ansioso-depressiva. 

    Durante un periodo di assenza per malattia certificata, con diagnosi di “sindrome ansioso depressiva, reazione di adattamento con sintomatologia ansioso depressiva con attacchi di panico”, il dipendente aveva preso parte a partite amatoriali di calcetto in orario serale e si era trattenuto con i compagni presso il bar del centro sportivo 

    Tali circostanze erano state oggetto di specifica contestazione disciplinare. Il datore di lavoro aveva ritenuto che lo svolgimento dell’attività sportiva fosse incompatibile con lo stato di malattia e idoneo a ritardarne la guarigione. A ciò si aggiungeva l’addebito di essersi allontanato dal posto di lavoro in una giornata precedente senza adeguata giustificazione, nonché la contestazione di recidiva rispetto a una precedente sanzione conservativa.

    Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo che l’attività sportiva non solo non fosse incompatibile con la patologia diagnosticata, ma anzi fosse coerente con le indicazioni terapeutiche ricevute. Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, con l’obiettivo di verificare la compatibilità tra le attività svolte e le condizioni psicofisiche del dipendente.

    Il caso

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, escludendo la sussistenza della giusta causa di licenziamento.

    In primo luogo, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice ha accertato che l’attività sportiva praticata dal lavoratore non fosse incompatibile con la patologia diagnosticata né tale da ritardarne la guarigione 

    La consulenza ha evidenziato come, in presenza di sclerosi multipla e sindrome ansioso-depressiva, l’attività fisica regolare possa avere effetti positivi sia sul piano fisico sia su quello psichico, contribuendo al benessere complessivo del paziente 

    Il giudice ha quindi affermato che il fatto materiale – ossia la partecipazione a partite di calcetto e la permanenza presso il centro sportivo – sussisteva, ma non presentava connotati di antigiuridicità. Non vi era simulazione della malattia né condotta idonea a compromettere il percorso terapeutico

    In tale prospettiva, lo svolgimento di attività ludico-ricreativa durante la malattia non integra automaticamente un inadempimento disciplinarmente rilevante, dovendosi valutare in concreto la compatibilità con le condizioni di salute.

    Quanto all’episodio di abbandono del posto di lavoro, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza, ma ha ritenuto la condotta di modesta gravità, tenuto conto del contesto psicologico in cui si era verificata 

    Anche la recidiva non è stata ritenuta sufficiente, unitamente agli altri fatti, a integrare una lesione irreparabile del vincolo fiduciario.

    Richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione sul giudizio di proporzionalità, il Tribunale ha ribadito che, ai fini della legittimità del licenziamento per giusta causa, occorre verificare se il comportamento del lavoratore sia concretamente idoneo a scuotere la fiducia del datore di lavoro e a compromettere la prosecuzione del rapporto . La valutazione deve essere effettuata considerando le modalità del fatto, il contesto, l’intensità dell’elemento soggettivo e l’assetto complessivo del rapporto.

    Nel caso di specie, pur sussistendo alcuni dei fatti contestati, la loro gravità è stata ritenuta insufficiente a giustificare la sanzione espulsiva.

     Il Tribunale ha quindi dichiarato l’illegittimità del licenziamento e, applicando la disciplina prevista dal D.Lgs. 23/2015, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento