• Rimborso Iva

    Garanzia rimborsi IVA: quando sono ammesse modifiche

    Con Risposta a interpello n 83 del 28 marzo le Entrate chiariscono l'ambito della modifica delle garanzie per i rimborsi IVA.

    La società istante ha chiesto rimborsi IVA per gli anni 2021, 2022 e 2023 con specifiche istanze per una parte del credito IVA maturato in ciascuna di queste annualità, e tali rimborsi sono stati erogati dall'Ufficio competente.

    Le garanzie per i rimborsi IVA richiesti dalla società sono state prestate dalla società controllante sotto forma di "diretta assunzione dell'obbligo di pagamento" in conformità con l'articolo 38-bis, comma 5, del decreto IVA.

    A causa di una operazione di fusione i cui effetti sono partiti dal 1° gennaio, la controllante è venuta meno e i due patrimoni si sono fusi.

    La società istante controllata domanda se può presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per gli anni 2021, 2022 e 2023, per essere esonerata dall'obbligo di sostituire le garanzie già rilasciate dalla società controllante che verrà incorporata. Le Entrate negano la possibilità vediamo il perché.

    Garanzia rimborsi IVA: sono ammesse modifiche?

    L'Agenzia delle Entrate risponde che, poiché i rimborsi IVA sono già stati erogati e la fase istruttoria è conclusa, la società [ALFA] non può più presentare una dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia scelto inizialmente.

    Pertanto, [ALFA] non può essere esonerata dall'obbligo di sostituire le garanzie già rilasciate dalla società controllante [BETA].

    L'Agenzia chiarisce che, essendo venuta meno la società controllante a causa della fusione, l'unica forma di garanzia alternativa che [ALFA] può fornire è quella prestata con titoli di Stato, fideiussione bancaria, o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

    Tali garanzie sostitutive devono decorrere dal momento dell'erogazione del rimborso e avere una durata pari a tre anni dallo stesso, o fino al termine di decadenza dell'accertamento se inferiore.

    Riepiloghiamo i chiarimenti utili proposti dall'ADE.

    Le Entrate ricordano che l'articolo 38 bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono eseguiti senza prestazione della garanzia, purché sia presentata la dichiarazione annuale, o l'istanza di rimborso infrannuale (da cui emerge il credito), recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, corredata, altresì, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti concernenti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi.
    In mancanza dei requisiti citati, per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro ricorre l'obbligo di prestare la garanzia secondo le modalità previste dal successivo comma 5 del medesimo articolo, ossia, «[…] per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione […]».
    Il medesimo articolo 38 bis, comma 5, del decreto IVA, al terzo periodo, dispone una semplificazione per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, prevedendo che «[…] la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata […]».
    Per effetto di tale previsione normativa, la società capogruppo o controllante (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) può assumere per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto IVA, l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, ''fideiussore'' della controllata

    In tal caso, in luogo delle forme di garanzia ''tradizionali'' (polizza fideiussoria, fideiussione, ecc.), l'interesse erariale è garantito dal patrimonio della controllante oltre che da quello della controllata.
    Le diverse tipologie di garanzia previste dall'articolo 38 bis, comma 5, del decreto IVA sono tra loro alternative, con la conseguenza che il richiedente può liberamente scegliere tra esse quella che intende prestare.
    Tanto premesso, con riferimento al caso di specie in cui l'istante chiede, per i rimborsi IVA già erogati, di sostituire l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento prestata dalla propria controllante [che, secondo quanto affermato nell'istanza, dovrebbe già essere stata sostituita con delle garanzie fideiussorie, stante l'operazione di fusione con la propria controllante e la conseguente ''scomparsa'' della società garante] con una dichiarazione integrativa recante il visto di conformità nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la solidità della propria situazione patrimoniale e finanziaria, torna utile quanto detto con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, ove, al punto 2, è stato chiarito che, «a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di ''virtuosità'' ai sensi della previgente normativa, non si ritiene possibile la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza. La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa».
    Con la circolare innanzi richiamata è stato, dunque, ammesso il ricorso all'istituto dell'integrazione per dotare la dichiarazione annuale del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva originariamente omesso; tuttavia, viene precisato che è consentito correggere ed integrare «anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia […], non eseguite o eseguite non correttamente […]», purché siano rispettate le modalità e i limiti temporali declinati dalla risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014, ove è stata ammessa la possibilità di variare la scelta operata in dichiarazione compensazione in luogo del rimborso dell'eccedenza a credito IVA solo laddove non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.
    Ne deriva che, la presentazione della dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia già scelto [nel caso specifico, attestazione di possedere i requisiti per essere considerato ''virtuoso'' in luogo della garanzia fideiussoria], può essere presentata fino a quando non sia stata conclusa da parte dell'Ufficio territorialmente competente la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. 

    Avendo l'Ufficio già liquidato i rimborsi IVA, l'istante non ha più la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni IVA al fine di scegliere la forma di garanzia alternativa di cui si è detto.
    Pertanto, essendo venuta meno la società controllante, originaria garante delle somme ricevute a rimborso, l'unica forma di garanzia alternativa che l'istante può fornire all'Ufficio è quella prestata con titoli di Stato, o con fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale, ovvero con polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
    Si rammenta che la garanzia sostitutiva deve decorrere dal momento dell'erogazione del rimborso e non già dal momento della sostituzione e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

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    Cedolare secca per conduttori con PIVA: Cassazione e Ade in disaccordo

    Con la Risposta a interrogazione parlamentare n 5-03773 di fine marzo, presentata in Commissione Finanza della Camera, le Entrate non si allineano al principio di diritto espresso dalla Cassazione con la Sentenza n 12395 del 7 maggio 2024 sulla cedolare secca.

    Ricordiamo che con la Sentenza in oggetto la Cassazione si esponeva contro la prassi consolidata delle Entrate sulla applicabilità della cedolare secca ai conduttori titolari di PIVA.

    L'Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto che Possono scegliere il regime della cedolare secca i proprietari (o titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufrutto) che locano un immobile ad uso abitativo. Sia i proprietari che l’inquilino devono agire come persone fisiche, cioè non nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Se l’immobile ha più titolari, ciascun locatore può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri. Il regime della cedolare si applica anche alle eventuali pertinenze affittate insieme all’abitazione (box, cantina). 

    L'importante pronuncia della Cassazione ha invece sancito che si può applicare la cedolare secca al contratto di locazione a uso abitativo stipulato, in qualità di conduttore, da un soggetto imprenditore, che affitta l’immobile per fornirlo come alloggio ai propri dipendenti. 

    Le Entrate, replicando alla interrogazione di cui si tratta, hanno specificiato di non allinearsi a tale principio ritenendolo una singola pronuncia e non un orientamento consolidato.

    La Cassazione accorda la cedolare secca ai conduttori con PIVA

    Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03773 presentata in Commissione Finanze alla Camera, le Entrate non si alleneano al principio dettato dalla Cassazione sulla spettanza della cedolare secca per locazioni abitative a conduttori di immobile nell'esercizio d'imprese al fine di utilizzare gli stessi come abitazione di clienti o dipendenti

    Gli interroganti si sono rivolti al MEF per sapere come e quando l’Amministrazione intenda recepire l’orientamento della Cassazione statuito dalla Sentenza n. 12395/2024, nella quale veniva ammessa la possibilità di optare per la cedolare secca, anche con riferimento a contratti di locazione di immobili abitativi stipulati, in qualità di conduttore, da società o, soggetti che esercitano l’attività di impresa da destinare poi uso foresteria per clienti o dipendenti.

    La domanda nasce dal fatto che il Modello RLI per la registrazione telematica del contratto di locazione non permette l'opzione se il conduttore esercita appunto attività imprenditoriale.

    Ricordiamo che sono sorti dubbi sulla possibilità che l’esclusione dalla cedolare operi anche quando il conduttore di una locazione immobiliare per uso abitazione, sia imprenditore.

    Secondo l'agenzia non è possibile optare per la cedolare secca se il conduttore agisce nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni, come avviene, ad esempio, se egli loca un immobile abitativo a uso foresteria dei dipendenti (il caso della sentenza di cui si tratta).

    Con la Sentenza n. 12395/2024 la Cassazione ha sancito che l’art. 3 comma 6 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui esclude l’applicazione della cedolare secca alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni è riferita al solo locatore, restando, invece, “irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all’attività professionale del conduttore”.

    L’interrogazione parlamentare ha richiesto chiarimenti e l’Agenzia ha replicato evidenziando l’intenzione di non allinearsi ai giudici di legittimità ribadendo che: “non rientrano nell’ambito applicativo del regime in questione i contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l’immobile sia utilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori”.

    La sentenza della Cassazione n. 12395/2024 viene inquadrata dall'Ade non come un orientamento consolidato ma bensì giudicata come una pronuncia isolata.

    Sentenza Cassazione n 12395/2024: principio su cedolare secca

    Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la decisione di una Commissione tributaria regionale con il seguente motivo di ricorso.

    Il contribuente ha prospettato, in relazione all'art 360 comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art 3 comma 6, del DLgs. n. 23 del 2011, per avere la CTR erroneamente equiparato, ai fini qui considerati, i conduttori ai locatori, atteso che soltanto questi ultimi, per poter usufruire del regime della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione

    Deduce, altresì, che la formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare dell'1.6.2011 n.26/E, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della «cedolare secca» sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.
    Secondo la Cassazione la censura è fondata.
     Ai sensi dell'art 3 sesto comma, del DLgs. n. 23 del 2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
    Secondo la Cassazione, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).
     In questo senso depone non solo la lettera, ma anche la ratio della legge, che non è solo quella di contrastare l'evasione fiscale, ma anche quella di facilitare il reperimento di immobili ad uso abitativo e quella di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare, che richiede periodiche spese di manutenzione straordinaria.
    La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore non può certo giustificare un'interpretazione dell'art 3 comma 6, del DLgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.

    Per completezza specifica la Cassazione deve sottolinearsi che l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., SS.UU., n 23031/2007)

    Conseguentemente, la Circolare dell'1.6.2011 n.26/E in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.
    In conclusione, il ricorso merita accoglimento in virtù del seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionaleatteso che l'esclusione di cui all'art 3 sesto comma, DLgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.
     Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata.

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria grandi imprese novità in arrivo

    l Consiglio dei Ministri del 28 marzo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

    Come evidenziato dallo stesso Governo le novità riguardano:

    • a. Amministrazione straordinaria Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:
      • il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;
      • l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”);
      • l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.
    • b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile. Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:
      • l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
      • la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
      • l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
      • l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio

    Con la Sentenza n 7948 del 25 marzo la Cassazione supera l’orientamento secondo cui per partecipare alle violazioni della società, per il concorrente occorre la dimostrazione del vantaggio economico.

    In dettaglio nella causa in oggetto il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di fatto di quest’ultima e interponente.

    Vediamo il caso concreto.

    Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio

    Il commercialista risponde delle sanzioni anche senza vantaggio personale. 

    Questa è la sintesi della Sentenza n 7948 del 25 marzo della Cassazione che supera quanto previsto dalla pronuncia n. 23229 del 28 agosto 2024, che aveva stabilito che il consulente di una società con personalità giuridica può concorrere con le violazioni commesse dalla società ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, purché si dimostri il perseguimento di un proprio beneficio diverso dal corrispettivo ordinario per le prestazioni professionali

    Ricordiamo che l’art. 7 del DL 269/2003 rappresenta una deroga al principio personalistico della sanzione (art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97) e stabilisce al primo comma che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

    Tale disposizione è stata interpretata nel senso che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, diversamente se la persona giuridica è stata creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non opera l’art. 7 del DL 269/2003.

    L’art. 9 del DLgs. 472/97, invece, stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.

    Nel caso di specie il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di quest’ultima e interponente.

    Il commercialist aveva svolto il suo incarico professionale “seguendo gli incombenti fiscali e curando gli aspetti legati alla contabilità sociale, ma non emergeva alcuna ingerenza nell’attività gestionale della società o una attività di consulenza in relazione agli illeciti fiscali”.

    La Cassazione ha stabilito che, ai fini della sanzionabilità per concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società, deve escludersi “la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso”.

    Secondo la cassazione l'orientamento in base al quale per chi agisce in concorso è necessaria la prova di un vantaggio o un profitto personale lo metterebbe sullo stesso piano di chi agisce in forza di un rapporto organico con l’ente come l'amministratore.

    Per il concorrente, secondo la Cassazione, tale conclusione non trova un preciso fondamento normativo e pone, addirittura, “un’ulteriore restrizione nella disciplina delle sanzioni in materia di enti con personalità giuridica, cioè proprio nel settore di maggior rilievo sul piano economico e quindi fiscale”.

    Il consulente, quale soggetto terzo e concorrente, non solo è sanzionabile in concorso con la persona fisica autore materiale della violazione della società, ma per esso non occorre che vi sia un vantaggio economico specifico e/o personale, che, invece, rileva per l'amministratore.

  • Comunicazione spese sanitarie

    Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi riscossi

    Entro martedì 30 aprile 2025, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

    Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

    In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

    • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata); 
    • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura. 
    • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).

    A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare. 

    Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

    La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:

    • le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, 
    • nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

    Modalità di invio del modello SSP

    L’invio della comunicazione relativa al 2024 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    • direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
    • tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.

    La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.

    È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

    Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (entro il 30.04.2025) in sostituzione di quello precedente.

    In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.

    In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.

  • Contenzioso Tributario

    Vendite continue su Ebay: è reddito d’impresa

    La sentenza numero 7552 della Corte di Cassazione, pubblicata il 21 marzo 2025, prende in esame il caso di un privato, non titolare di partita IVA, che effettua un elevato numero di vendite attraverso il portale Ebay nell’arco di diversi anni.

    L'accertamento fiscale era “fondato su una presunzione legale di redditività delle movimentazioni bancarie accertate e non giustificate dal contribuente”; il fatto che questi avesse effettuato un significativo numero di vendite, nell’arco di un periodo lungo diversi anni, secondo l’Agenzia delle Entrate era condizione sufficiente per contestare a la produzione di redditi d’impresa e, in base a ciò, ricostruire l’imponibile proprio in base alle movimentazioni bancarie.

    Secondo il contribuente, nella situazione in esame, non essendo presente un’attività economica organizzata non si sarebbe potuto contestare la produzione di reddito di d’impresa, ma solo di redditi diversi; posizione che è stata censurata dalla Corte di Cassazione in quanto, secondo questa, l’abitualità e la continuità intrinseche nel fatto di aver effettuato un elevato numero di vendite on line per diversi anni sono requisiti sufficienti per configurare la produzione di redditi d’impresa, a nulla rilevando in questo senso la mancanza di una struttura organizzativa e, a ben vedere, neanche l’importo totale delle vendite.

    Infatti la contestazione di produzione di redditi d’impresa si è basata sull’effettuazione di un elevato numero di vendite, requisito sufficiente a configurare abitualità e prevalenza, a prescindere dall’importo totale delle vendite effettuate; quest’ultimo elemento è di certo importante per la quantizzazione della richiesta economica in sede di contenzioso, ma non costituisce una variabile utile a distinguere i redditi d’impresa dai redditi diversi, come è noto.

    Il fondamento del diritto

    Il motivo per cui la Corte di Cassazione ha considerato redditi di impresa gli introiti del contribuente in questa situazione è che l’elevato numero di vendite, effettuate per un periodo lungo diversi anni, configura una situazione di abitualità dell’attività svolta, e “l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, se abituale, determina sempre la sussistenza di un' impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto”.

    Quindi il punto è la qualificazione del venditore come imprenditore. 

    L’oggetto del contendere si basa sul fatto che “l'articolo 2082 Codice civile considera imprenditore chi svolge un'attività economica organizzata in modo professionale, mentre l'articolo 55 TUIR non richiede il requisito dell'organizzazione, ma la mera professione abituale delle attività di cui all'articolo 2195 Codice civile, anche non svolta in modo esclusivo”.

    Tuttavia è consolidata la giurisprudenza nel constatare che normativa civilistica e quella fiscale divergano nell’identificazione dell’imprenditore, essendo richiesta dalla prima una “organizzazione” che non è invece richiesta dalla seconda.

    Infatti, dal punto di vista tributario, è imprenditore colui che effettua una attività commerciale per “professione abituale”, anche senza esclusività della stessa, e a prescinde da una eventuale organizzazione d’impresa.

    Motivo per cui, un contribuente che effettua una pluralità di vendite tramite un marketplace, anche se svolge altra attività lavorativa, situazione questa che non presenta i requisiti né dell’organizzazione né della prevalenza, produce comunque redditi d’impresa in base al principio dell’abitualità.

    Il problema dell’autofattura

    Nella situazione esaminata, una volta contestata al contribuente la produzione di reddito d’impresa, sorge, di conseguenza, un problema in relazione agli acquisti.

    Infatti, in questa situazione, con il reddito d’impresa che viene ricostruito in base alle movimentazioni bancarie, quelle in uscita sono considerate acquisti di merce destinata alla rivendita, ma irregolari, in quanto non supportati da fattura.

    Torna applicabile allora l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997, il quale prevede che, nel momento in cui un soggetto esercente attività d’impresa fa un acquisto, ma il cessionario non rilascia la fattura, questi deve provvedere all’emissione di un’autofattura, che, nella situazione in esame, non era stata prodotta dal contribuente.

    Dal punto di vista sostanziale, la questione più importante, in termini di contenzioso, è sapere quali sanzioni sono applicabili al contribuente in questa situazione di mancata autofatturazione: secondo la Corte di Cassazione “sul tema dell'erronea applicazione dell'IVA ai prelievi accertati, i quali, quando hanno natura di acquisti effettuati dal cessionario senza ricevere la fattura dal venditore e senza regolarizzarli, sono rimproverabili soltanto con la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8 del Decreto Legislativo numero 471/1997”, in quanto è un principio giurisprudenziale, al quale si deve dare continuità quello secondo cui “in tema di IVA, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo numero 471 del 1997, che ha sostituito l'articolo 41, comma 6, del DPR numero 633 del 1972 , il cessionario che non abbia ottemperato all'obbligo di autofatturazione, non è tenuto, anche per le infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina, al pagamento dell' imposta"”.

    Va comunque precisato che l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 471/1997 prescrive che “il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione”.

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: l’UE autorizza l’obbligo domestico

    Il Pacchetto Vida, pubblicato in Gazzetta dell'UE del 25 marzo è operativo seppur con tempistiche cadenzate a seconda del tema. La prima data di interesse è il 14 aprile prossimo dalla quale gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica, sia in emissione che in ricezione, per i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, con esclusione dei contribuenti solo identificati a fini Iva. 

    Ricordiamo che con la Decisione n 3150 del 10 dicembre pubblicata nella Gazzetta dell'unione, l'UE aveva concesso all'Italia un' ulteriore proroga sulla e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o se precedente fino al momento in cui verrà adottato un sistema europeo di fatturazione elettronica.

    Ora appunto subentra il Vida.

    Fatturazione elettronica: novità dal 14 aprile

    Dal 14 aprile 2025 gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025 del Pacchetto Vida. 

    I tre provvedimenti:

    • la Direttiva UE n. 516 con modifiche all’attuale Direttiva Iva
    • due Regolamenti del Consiglio n 517 e n 518 che intervengono, rispettivamente, sui regolamenti n. 904/2010 per la cooperazione amministrativa e n. 282/2011 per le disposizioni di applicazione. 

    Gli Stati membri, dal 14 aprile prossimo, potranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste in materia di fatturazione elettronica domestica dalla Direttiva 516. 

    Ciò vuol dire che gli Stati membri sono legittimati a imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea. 

    Non sono ricomprese le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni nazionali di beni effettuate nell’ambito di una transazione triangolare e le prestazioni di servizi rese a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell’imposta. 

    A tal proposito si leggano della Direttiva n 516/2025 le novità del paragrafo 2 dell’articolo 218. 

    Ricordiamo che nell'attesa della entrata in vigore della Vida l'UE aveva già accolto la proroga richiesta dall'Italia dell'obbligo di fatture elettroniche, fino al 31 dicembre 2027.

    La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta dell'unione europea e dal quinto considerando della Decisione di esecuzione UE n. 2024/3150, si evidenziava che la fatturazione elettronica ha consentito, di “semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e di rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese”. 

    Allegati: