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Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno
La Legge di bilancio 2026 ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.
In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi.
Il Decreto Fiscale in conversione, con testo approvato dal Senato, reca un emendamento che allevia la norma prevedendo il tetto dei debiti professionali a 5.000 euro.
In aprticoalre, viene introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.
che prevede che il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro.
In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo.
Vediamo il riepilgo di quanto è stato introdotto dalla legge di bilancio e ora modificato dalla conversione del DL Fiscale con il commento del Presidente dei Commercialisti De Nuccio.
Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno
La norma della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.
La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.
La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.
In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.
Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.
Il comma introdotto recita precisamente quanto segue: All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ».Vediamo in proposito cosa ha chiarito il Ministero della Giustizia con la Circolare del 17 marzo 2026 e cosa è stato adesso inserito con emendamento al DL fiscale.
Compensi professionionali dalla PA: debiti scomputati dal 15 giugno
Il Dl Fiscale da convertire in legge ha però alleggerito la previsione del blocco dei pagamenti dalla PA per i professionisti.
In particolare, come anche commentato dal Presidente De Nuccio all'ANSA, "Si allenta la stretta sui pagamenti dei professionisti da parte della Pa, facendola scattare soltanto in presenza di debiti scaduti di almeno 5000 euro, è un passo avanti che va nella direzione da noi indicata in questi mesi, ma che non risolve del tutto le criticità della norma.".
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio sulla norma approvata in Commissione Finanze del Senato, che modifica il meccanismo di verifica da parte della Pa della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti e che entre in vigore dal 15 giugno ha espresso soddisfazione.
Tuttavia ha anche aggiunto che nei mesi passati i Commercialisti hanno chiedo l'abrogazione di una norma discriminatoria e di dubbia legittimità costituzionale.
De Nuccio ha poi concluso specificando che: "l'emendamento approvato risponde a logiche di ragionevolezza ed è apprezzabile perché dimostra la volontà della politica di ascoltare e raccogliere le giuste istanze dei professionisti, ma non elimina del tutto l'ingiustizia".
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Carta valore: il contributo per la cultura dei giovani
La legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio istrituisce la Carta valore per sostenere la diffusione della cultura nei giovani.
Dal 2027 sostituirà le carte già attive e note come:
- Carta cultura giovani,
- Carta del merito.
Vediamo come funziona.
Carta valore: dal 2027 sostituisce le carte cultura e merito
La Carta Valore Cultura è un voucher destinato ai diplomati che sostituisce le precedenti misure.
Il bonus punta a sostenere l’accesso alla cultura e alla formazione, premiando il conseguimento del diploma entro una precisa soglia di età. Con decreto attuativo saranno stabilite le regole operative per richiederla.
Il Bonus Valore Cultura, è un bonus elettronico riconosciuto ai giovani che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore entro l’anno in cui compiono 19 anni e viene assegnato l’anno successivo al conseguimento del diploma da conseguire a partire dal 2026.
I diplomati del 2026 riceveranno la carta nel 2027.
Il bonus prevede un tetto massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a partire dal 2027.
L’importo individuale non è fisso e sarà definito ogni anno con decreto ministeriale. Il bonus è destinato a una platea ben definita di studenti e infatti per ottenere la Carta Valore Cultura è necessario aver:
- onseguito il diploma di maturità;
- ottenuto entro l’anno solare dei 19 anni di età;
- frequentato istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
Sono esclusi dal bonus:
- studenti che hanno superato il limite di età previsto;
- studenti che hanno perso anni scolastici per bocciature o interruzioni;
- studenti che hanno concluso percorsi di formazione professionale.
La carta valore è utilizzabile esclusivamente per beni e servizi culturali:
- libri;
- biglietti per cinema, teatro e spettacoli dal vivo;
- abbonamenti a quotidiani e periodici, anche digitali;
- musica registrata e prodotti audiovisivi;
- strumenti musicali;
- ingressi a musei, mostre, monumenti e aree archeologiche;
- corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere;
- accessi a parchi naturali ed eventi culturali.
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IRAP Banche: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 legge n 199/2025 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio.
Tra le norme in essa contenute ve n'è una che riguada direttamente le Banche.
Si conferma l’aumento del 2% dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione.
I commi 74 e 75, come modificati nel corso dell’esame al Senato, dispongono l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d’imposta 2026, 2027 e 2028.
A seguito delle modifiche, è precisato che sono esclusi dall’incremento di aliquota le società di intermediazione mobiliare, gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati.
IRAP per banche e Assicurazioni: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
I commi in questione modificano le aliquote previste dall’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di incrementarle di due punti percentuali.
In particolare:- il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 fissa al 4,65 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
- il comma 1, lettera c), della medesima disposizione fissa al 5,90 per cento l’aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione, il cui valore della produzione netta è definito ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
L’importo delle aliquote discende dall’abrogazione, dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 che aveva ridotto le aliquote precedentemente vigenti rispettivamente al 4,20 per cento per banche e a intermediari finanziari e al 5,30 per cento per le assicurazioni.
In conseguenza di ciò rivivono le aliquote precedentemente vigenti applicabili dal 1° gennaio 2015.
A seguito di quanto previsto dal comma 74 le aliquote IRAP passano per gli anni 2026, 2027 e 2028:- al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
- al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.
Con le modifiche introdotta nel corso dell’esame al Senato viene circoscritto l’ambito soggettivo dell’aumento dell’imposta, venendo esclusi da tale incremento:
- le società di intermediazione mobiliare (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
- gli intermediari diversi da quelli indicati al comma 1 iscritti all’albo di cui all’articolo 20 del TUF –ossia le e Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché le imprese di investimento UE – (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997);
- le società di gestione dei fondi comuni di investimento (articolo 6, comma 3);
- le società di investimento a capitale variabile (articolo 6, comma 4);
- le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati (articolo 6, comma 9).
Viene inoltre previsto che fino a concorrenza della differenza tra l’imposta derivante dall’applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell’esame in sede referente, e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo, spetta una detrazione pari a euro 90.000.
Il comma 75 dispone che, nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
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Bonus famiglie e Imu ridotta: cosa cambia per le scuole paritarie
La Manovra 2026, approvata oggi definitivamente dalla Camera dei deputati e attesa domani in Gazzetta Ufficiale, introduce un pacchetto di misure a sostegno delle scuole paritarie e delle famiglie che scelgono questo percorso educativo. Il pacchetto mira a ridurre i costi per le famiglie, alleggerire il carico fiscale degli istituti per garantire accessibilità e stabilità finanziaria alle scuole paritarie.
Si prevedono in particolare
- un bonus da 1500 per le famiglie
- una riduzione dell'IMU per gli istituto che mantengono le rette entro un certo limite di costo
- maggiori fondi a sostegno delle scuole private sia in Italia che all'estero.
Voucher scuole private 2026
Una delle principali novità della Manovra 2026 riguarda un contributo economico diretto alle famiglie con figli iscritti nelle scuole paritarie riconosciute dallo Stato. Si tratta di un voucher annuale fino a 1.500 euro per studente, pensato per sostenere le spese scolastiche e favorire l’accesso a questo tipo di istruzione.
Il bonus è rivolto ai nuclei familiari con Isee fino a 30.000 euro e spetta per gli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado (medie) e il primo biennio delle scuole superiori presso istituti paritari.
L’importo effettivo che sarà erogato dipende dall’Isee: le famiglie con Isee più basso riceveranno la quota massima, fino a 1.500 euro, mentre l’importo diminuirà gradualmente con l’aumentare dell’Isee, nel limite delle risorse stanziate.
Per accedere al bonus sarà necessario attendere un decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che definirà criteri, modalità di presentazione della domanda e termini operativi.
Il decreto concorderà anche la misura del bonus con eventuali agevolazioni locali già esistenti, per evitare sovrapposizioni. Una volta definiti i criteri, il bonus potrà essere richiesto dagli interessati attraverso le modalità indicate ufficialmente, che potrebbero prevedere una domanda online o un accredito diretto alla scuola o alla famiglia.
Altre misure della Manovra 2026 per le scuole paritarie
Oltre al bonus per le famiglie, la legge di bilancio 2026 prevede anche:
- Esenzione Imu sugli immobili delle scuole paritarie che applicano rette medie inferiori al costo medio per studente. Chi mantiene rette più basse può beneficiare di una significativa agevolazione fiscale sugli immobili utilizzati per l’attività scolastica.
- Un lieve incremento delle risorse pubbliche destinate alle scuole paritarie: il fondo passa da meno di 800 milioni a 886 milioni di euro annui a partire dal 2026, rafforzando la sostenibilità economica degli istituti.
- Un fondo di 1,5 milioni di euro dedicato al sostegno delle scuole paritarie italiane all’estero, pensato per favorire gli studenti italiani e i loro discendenti che frequentano questi istituti.
Queste misure, combinate, vogliono sostenere sia la scelta educativa delle famiglie sia la vitalità economica delle scuole paritarie nel sistema di istruzione nazionale e all'estero.
Come detto, per essere operative le misure attendono ora dei provvedimenti ministeriali che dettino le modalità di richiesta e la documentazione necessaria.
Tabella di riepilogo
Misura Beneficiari Contenuto Voucher famiglie Famiglie con Isee fino a 30.000 euro Contributo fino a 1.500 euro per studenti alle medie o al primo biennio delle superiori Esenzione Imu Scuole paritarie Imu agevolata per rette inferiori al costo medio per studente Incremento risorse Scuole paritarie Fondi aumentati a 886 milioni di euro annui dal 2026 Sostegno scuole all’estero Studenti italiani o discendenti Stanziamento dedicato di 1,5 milioni di euro -
Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».
Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.
Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.
Scarica il testo del Decreto Legge n. 156/2025 coordinato
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero
La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:
- incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
- ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.
È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.
Giovani, innovazione e sanità
L'articolo 2 dispone:
- un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro.
- il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
- l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.
Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio
La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:
- viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
- autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
- modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.
In ambito sanitario:
- proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
- nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
- possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.
Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia
Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:
- 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
- 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
- 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.
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Deducibilità auto agenzie di investigazione nella manovra 2026
La bozza della legge di bilancio 2026 è attualmente al vaglio della commissione Bilancio del Senato che dovrebbe esprimersi in questi giorni sui numerosi emendamenti segnalati dalle forze parlamentari.
Una novità rilevante è da segnalare in tema di deducibilità delle auto. Il nuovo art 2 bis previsto dall'emendamento 2.0.19 a firma
Scurria, Mennuni di Fratelli d'Italia, prevede infatti un regime fiscale piu favorevole (parificato a quello degli agenti e rappresentanti) per i veicoli utilizzati nelle attività delle agenzie investigative.
In attesa della conferma, da verificare sia al Senato che alla Camera, vediamo meglio di cosa si tratta.
Il testo dell’emendamento
Nello specifico il testo propone la seguente modifica:
Dopo l'articolo, inserire il seguente: " Articolo 2-bis
(Equiparazione delle imprese di investigazione privata agli agenti e rappresentanti di commercio ai fini fiscali)
1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole
"nonché da agenti e rappresentanti di commercio" sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese di investigazione privata, nonché dai relativi dipendenti, limitatamente ai veicoli utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di indagine e di sorveglianza».
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le medesime percentuali di deducibilità, i limiti di importo e le modalità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto previsti per gli agenti e rappresentanti di commercio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Programma "Politiche fiscali".
Regime fiscale auto investigatori privati: cosa cambia
L’emendamento propone dunque di estendere alle imprese di investigazione privata (e ai loro dipendenti) lo stesso trattamento fiscale già previsto per agenti e rappresentanti di commercio in relazione ai veicoli aziendali.
In pratica, interviene sull’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986), la norma che disciplina quanto si possono dedurre dal reddito d’impresa (o di lavoro) i costi delle auto e come si detrae l’IVA quando si acquistano o si gestiscono veicoli (carburante, manutenzioni, leasing/noleggio, ecc.).
Come noto attualmente gli agenti e rappresentanti di commercio godono, a determinate condizioni, di percentuali di deducibilità più favorevoli, limiti di costo più alti e regole di detrazione IVA più vantaggiose rispetto alla disciplina ordinaria applicata alla generalità delle imprese.
Con questa novità, le investigazioni private verrebbero “equiparate” a tali categorie per i veicoli usati in via esclusiva nello svolgimento delle attività tipiche di indagine e sorveglianza. Va tenuto presente che non basta che l’auto sia “utile” o “prevalentemente” usata per lavoro, ma serve un utilizzo esclusivo e coerente con l’attività (ad esempio, mezzi impiegati per appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi).
L’effetto atteso, quindi, è una maggiore convenienza fiscale per questi soggetti nei costi legati ai veicoli, a parità di regole applicate agli agenti.
Infine, la norma indica anche la copertura finanziaria: l’agevolazione viene stimata in 2 milioni di euro l’anno dal 2025, finanziata riducendo un apposito fondo del MEF destinato alle politiche fiscali.
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Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Il Ddl di Bilancio 2026 ancora in fase di approvazione definitiva, estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024, che ha modificato l’ art. 11, comma 1, del TUIR.
Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
Alternativamente possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Il disegno di legge di Bilancio 2026 proroga le disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2025.
Tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.
Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028
Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, aveva differito al 15 aprile 2025 il termine ex art 50 comma 3 secondo periodo del Dlgs n 446/97 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025.
Inoltre si disponeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n 207/2024.
Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo era fissato al 15 aprile 2025.
Inoltre è stata disciplinata l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire il 15 aprile per l’anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.
In tale caso l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Con la Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione, anche per l’anno d’imposta 2028, inizialmente non contemplato nella scelta, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023.
In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Viene, inoltre, previsto che, anche per l’anno 2028, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.