• Legge di Bilancio

    Carta valore: il contributo per la cultura dei giovani

    La legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio istrituisce la Carta valore per sostenere la diffusione della cultura nei giovani.

    Dal 2027 sostituirà le carte già attive e note come:

    • Carta cultura giovani,
    • Carta del merito.

    Vediamo come funziona.

    Carta valore: dal 2027 sostituisce le carte cultura e merito

    La Carta Valore Cultura è un voucher destinato ai diplomati che sostituisce le precedenti misure.

    Il bonus punta a sostenere l’accesso alla cultura e alla formazione, premiando il conseguimento del diploma entro una precisa soglia di età. Con decreto attuativo saranno stabilite le regole operative per richiederla.

    Il Bonus Valore Cultura, è un bonus elettronico riconosciuto ai giovani che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore entro l’anno in cui compiono 19 anni e viene assegnato l’anno successivo al conseguimento del diploma da conseguire a partire dal 2026.

    I diplomati del 2026 riceveranno la carta nel 2027. 

    Il bonus prevede un tetto massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a partire dal 2027.

    L’importo individuale non è fisso e sarà definito ogni anno con decreto ministeriale. Il bonus è destinato a una platea ben definita di studenti e infatti per ottenere la Carta Valore Cultura è necessario aver:

    • onseguito il diploma di maturità;
    • ottenuto entro l’anno solare dei 19 anni di età;
    • frequentato istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

     Sono esclusi dal bonus:

    • studenti che hanno superato il limite di età previsto;
    • studenti che hanno perso anni scolastici per bocciature o interruzioni;
    • studenti che hanno concluso percorsi di formazione professionale.

    La carta valore è utilizzabile esclusivamente per beni e servizi culturali:

    • libri;
    • biglietti per cinema, teatro e spettacoli dal vivo;
    • abbonamenti a quotidiani e periodici, anche digitali;
    • musica registrata e prodotti audiovisivi;
    • strumenti musicali;
    • ingressi a musei, mostre, monumenti e aree archeologiche;
    • corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere;
    • accessi a parchi naturali ed eventi culturali.

  • Legge di Bilancio

    Legge di bilancio 2026: le misure per privati e imprese

    La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio,

    Si tratta di una manovra finanziaria con circa 22 miliari di euro e alcune novità dell'ultimo minuto, il testo è atteso ora in Gazzetta Ufficiale.

    Vediamo le misure più attese e una sintesi delle altre che riguardano imprese e famiglie.

    Legge di Bilancio 2026: cosa prevede per l’irpef

    Una delle certezze della manovra è stata la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.

    La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

    Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
    Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
    della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
    b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

    Aliquote IRPEF 2025

    Scaglioni di reddito

    23 per cento

    Fino a 28.000 euro

    35 per cento

    Da 28.001 a 50.000 euro

    43 per cento

    Da 50.001 euro

    Legge di bilancio 2026: Rottamazione quinquies

    Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:

    • riservato a specifiche categorie di contribuenti,
    • limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
    • affiancato da un saldo e stralcio parziale

    Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023.

    Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. 

    La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. 

    Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.

    Leggi anche: Rottamazione quinquies: l'Ader pubblica le regole

    Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie

    Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE. 

    Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro. 

    Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.

    Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
    Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. 

    Per busta paga e ISEE leggi anche: 

    Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese

    Vediamo una sintesi delle principali misure per le imprese:

    • viene elevata del 2% l’Irap per banche, intermediari e assicurazioni. Viene introdotta una detrazione di 90.000 euro fino a concorrenza dell’imposta dovuta, al fine di limitare l’impatto per le imprese di minori dimensioni,
    • raddoppia per le operazioni eseguite da gennaio la Tobin Tax. Raddoppiano le aliquote della Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie che passa dallo 0,2% allo 0,4% l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumentifinanziari partecipativi di emittenti e dallo 0,02 allo 0,04% quella sulle operazioni ad alta frequenza.
    • per le distribuzioni di utile e riserve deliberate dal 1° gennaio, il regime diesclusione da tassazione del 95% dei dividendi diventa vincolato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro, fermi gli altri requisiti previsti dall’articolo 89 del Tuir. Corrispondente modifica al regime dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali. Senza il requisito di partecipazione “minima” i dividendi sono tassati integralmente.
    • aliquota al 21% per rivalutare le partecipazioni,
    • cambia la rateizzazione delle plusvalenze sui beni aziendali e dal periodo d’imposta 2026, le plusvalenze su beni d’impresa non possono più concorrere a tassazione in modo frazionato, mediante la rateizzazione. Invariata la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda (che possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi di imposta se possedute per un periodo non inferiore a 3 anni), per le cessioni dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni e nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro).
    • la nuova Sabatini incrementata per le microimprese e le Pmi Incrementata l’autorizzazione di spesa del fondo “Nuova Sabatini” per favorire gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese,
    • l'agevolazione Pex a maglie strette, il regime di esenzione delle plusvalenze diventa vincolato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro, fermi gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir. Senza il requisito di partecipazione “minima” la plusvalenza è tassata integralmente.

    Leggi anche:

  • Legge di Bilancio

    Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026

    La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene tra le altre alcune misure per l'arte e la cultura.

    In particolare, vi è l'istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026

    Si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.

    In sintesi, il fondo è destinato a:

    • musei non statali;
    • luoghi della cultura;
    • attività di valorizzazione del patrimonio culturale.

    Si prevede al tal fine l'emanazione di un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

    Il dossier alla legge di bilancio specifica che ai sensi del decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati. 

    Il Sistema museale nazionale è finalizzato:

    • a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
    • a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
    • a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo.

  • Legge di Bilancio

    Ritenuta universale all’1%: obbligatoria dal 2029

    Il Disegno di Legge 2026 la cui fase emendativa è terminata, sarà approvato con fiducia dalle Camere, stando alle anticipazioni alla stampa, pertanto l'iter è in dirittura di arrivo.

    La manovra finanziaria deve essere obbligatoriamente approvata e pubblicata in GU entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno entrante.

    Tra conferme e novità della fase emendativa spunta una norma che va ad integrare l'iniziale articolo 25 del ddl iniziale con l'introduzione della cosiddetta ritenuta universale per le imprese, vediamo il dettaglio.

    Ritenuta universale all’1%: in legge di bilancio 2026

    Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo chiede un anticipo di tassazione per le imprese.

    Durante l’esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1- quinquies, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.

    La norma introdotta prevede che a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
    1) lo 0,5 per cento per l’anno 2028;
    2) l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.
    In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:

    • abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 201020, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

    L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.

    La relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:

    • assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;
    • collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e
      IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.

  • Legge di Bilancio

    Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028

    Il Ddl di Bilancio 2026 ancora in fase di approvazione definitiva, estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della  legge n. 207/2024, che ha modificato l’  art. 11, comma 1, del  TUIR.

    Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. 

    Alternativamente possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

    Il disegno di legge di Bilancio 2026 proroga le disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2025.

    Tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

    Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, aveva differito al 15 aprile 2025 il termine ex art 50 comma 3 secondo periodo del Dlgs n 446/97 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025. 

    Inoltre si disponeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n 207/2024. 

    Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo era fissato al 15 aprile 2025. 

    Inoltre è stata disciplinata l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire il 15 aprile per l’anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027. 

    In tale caso l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. 

    Con la Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione, anche per l’anno d’imposta 2028, inizialmente non contemplato nella scelta, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. 

    In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

    Viene, inoltre, previsto che, anche per l’anno 2028, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.

  • Legge di Bilancio

    Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026

    La legge di bilancio 2026 ancora in corsa per la sua approvazione defiitiva contiene tra le norme, l'articolo 31 rubricato Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

    Vediamo il suo contenuto e le novità per le secietà interessate.

    Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026

    L’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”) che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito.
    Nello specifico, la lettera a), sostituendo il comma 4 dell’articolo 94 del TUIR (rubricato “Valutazione titoli”), stabilisce, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 92, comma 5 del TUIR (su cui vedi ultra) dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.

    Pertanto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell’attivo circolante sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta (c.d. floor fiscale).

    La lettera b), modificando l’articolo 101 del TUIR (rubricato “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”), modifica le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (indicati alla lettera e) dell’articolo 85) al fine di precisare che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.

    Si attende la norma definitiva e la sua entrata in vigore.

  • Legge di Bilancio

    Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere

    Assonime ha pubblicato un documento con le proprie Osservazioni e Proposte sul Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" assegnato alla 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede referente il 30 ottobre 2025.

    Viene precisato che le considerazioni sono state inviate alle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

    Il documento si compone di due diverse sezioni:

    1. la prima è dedicata all'esame delle possibili criticità derivanti dalle principali norme del DDB che impattano le regole della fiscalità di impresa. Unitamente a questa analisi, si presentano, ove opportuno, anche delle proposte emendative al DDB;
    2. la seconda, invece, contiene alcune nuove proposte normative sulla fiscalità d'impresa per razionalizzazione e sistematizzazione del quadro normativo fiscale, anche nell'ottica di offrire maggiore attrattività agli investimenti.

    Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere

    Il documento reso pubblico sul sito di Assonime è intitolato Osservazioni sul disegno di legge di bilancio 2026 e proposte per semplificare 
    e con esso si intende esprimere alcune considerazioni.

    Il Disegno di legge attua la programmazione economico-finanziaria esposta nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025 sul quale Assonime si è già espressa in occasione del tavolo di confronto tra Governo ed Organizzazioni datoriali e di categoria a Palazzo Chigi tenutosi il 13 ottobre scorso.
    In quella sede, in attesa di conoscere i contenuti della manovra, all’epoca ancora in fase di definizione, Assonime ha posto l’accento sulla necessità e sull’urgenza di riforme strutturali a sostegno della produttività e della competitività: senza un deciso e ineludibile rilancio della produttività che può solo passare attraverso più innovazione, più digitale, più investimenti in capitale umano e in politiche industriali mirate.
    Per questa ragione Assonime ritiene opportuno presentare anche alcune specifiche proposte normative che si collocano in perfetta aderenza con la ratio ispiratrice della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 per la costruzione di un sistema fiscale che sia sempre più “attrattivo” per le imprese al fine di stimolare la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, contribuendo a rafforzare in modo “strutturale” il
    nostro tessuto economico.

    Tassazione dei dividendi 2026: il parere di Assonime sulle novità in arrivo

    Assonime spiega nel documento che appare necessario sopprimere la norma sulla tassazione dei dividendi dall’attuale DDB o, in subordine, anche tenendo conto delle esperienze seguite negli altri ordinamenti, modificare radicalmente la norma in modo da risolvere o circoscrivere le problematiche evidenziate nello stesso documento, con interventi che, in sintesi, possono riepilogarsi come segue.
    Sul piano dell’opportunità:
    i. ridurre o differenziare (tra società quotate e non) la percentuale minima di possesso necessaria per escludere l’integrale tassazione;
    ii. aggiungere ulteriori criteri alternativi per escludere detta tassazione, quali l’holding period e il valore minimo, in termini assoluti, della partecipazione;
    iii. rendere coerente l’aliquota della ritenuta per i dividendi in uscita anche verso soggetti UE/SEE;
    iv. al fine di rendere il sistema interno maggiormente coerente con quelli vigenti all’estero, estendere la dividend exemption sul 100 per cento dei dividendi su partecipazioni che rispettino tutti i presupposti previsti dalla norma ovvero in presenza di ulteriori requisiti da definire.
    Sul piano tecnico:
    v. assicurare la dividend exemption anche per tutte le partecipazioni sopra-soglia detenute indirettamente;
    vi. rendere coerente il nuovo regime con la disciplina di tassazione/deduzione delle plus/minusvalenze e quella applicabile ai soggetti IAS-adopter, prevedendo, nel caso, l’applicazione di regimi di realizzo virtuale nel caso di passaggio da un portafoglio
    fiscale ad un altro;
    vii. estendere la possibilità di fruire della dividend exemption anche a partecipazioni – con gli altri requisiti – non rappresentative del capitale sociale della partecipata.

    I contenuti sono estrapolati dal documento Assonime consultabile integralmente dal sito, clicca qui