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Carta valore: il contributo per la cultura dei giovani
La legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio istrituisce la Carta valore per sostenere la diffusione della cultura nei giovani.
Dal 2027 sostituirà le carte già attive e note come:
- Carta cultura giovani,
- Carta del merito.
Vediamo come funziona.
Carta valore: dal 2027 sostituisce le carte cultura e merito
La Carta Valore Cultura è un voucher destinato ai diplomati che sostituisce le precedenti misure.
Il bonus punta a sostenere l’accesso alla cultura e alla formazione, premiando il conseguimento del diploma entro una precisa soglia di età. Con decreto attuativo saranno stabilite le regole operative per richiederla.
Il Bonus Valore Cultura, è un bonus elettronico riconosciuto ai giovani che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore entro l’anno in cui compiono 19 anni e viene assegnato l’anno successivo al conseguimento del diploma da conseguire a partire dal 2026.
I diplomati del 2026 riceveranno la carta nel 2027.
Il bonus prevede un tetto massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a partire dal 2027.
L’importo individuale non è fisso e sarà definito ogni anno con decreto ministeriale. Il bonus è destinato a una platea ben definita di studenti e infatti per ottenere la Carta Valore Cultura è necessario aver:
- onseguito il diploma di maturità;
- ottenuto entro l’anno solare dei 19 anni di età;
- frequentato istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.
Sono esclusi dal bonus:
- studenti che hanno superato il limite di età previsto;
- studenti che hanno perso anni scolastici per bocciature o interruzioni;
- studenti che hanno concluso percorsi di formazione professionale.
La carta valore è utilizzabile esclusivamente per beni e servizi culturali:
- libri;
- biglietti per cinema, teatro e spettacoli dal vivo;
- abbonamenti a quotidiani e periodici, anche digitali;
- musica registrata e prodotti audiovisivi;
- strumenti musicali;
- ingressi a musei, mostre, monumenti e aree archeologiche;
- corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere;
- accessi a parchi naturali ed eventi culturali.
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Legge di bilancio 2026: le misure per privati e imprese
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre è in vigore dal 1° gennaio,
Si tratta di una manovra finanziaria con circa 22 miliari di euro e alcune novità dell'ultimo minuto, il testo è atteso ora in Gazzetta Ufficiale.
Vediamo le misure più attese e una sintesi delle altre che riguardano imprese e famiglie.
Legge di Bilancio 2026: cosa prevede per l’irpef
Una delle certezze della manovra è stata la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.
La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.
Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».Aliquote IRPEF 2025
Scaglioni di reddito
23 per cento
Fino a 28.000 euro
35 per cento
Da 28.001 a 50.000 euro
43 per cento
Da 50.001 euro
Legge di bilancio 2026: Rottamazione quinquies
Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:
- riservato a specifiche categorie di contribuenti,
- limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
- affiancato da un saldo e stralcio parziale
Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023.
Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali.
La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento.
Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.
Leggi anche: Rottamazione quinquies: l'Ader pubblica le regole
Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie
Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE.
Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro.
Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.
Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.Per busta paga e ISEE leggi anche:
Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese
Vediamo una sintesi delle principali misure per le imprese:
- viene elevata del 2% l’Irap per banche, intermediari e assicurazioni. Viene introdotta una detrazione di 90.000 euro fino a concorrenza dell’imposta dovuta, al fine di limitare l’impatto per le imprese di minori dimensioni,
- raddoppia per le operazioni eseguite da gennaio la Tobin Tax. Raddoppiano le aliquote della Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie che passa dallo 0,2% allo 0,4% l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumentifinanziari partecipativi di emittenti e dallo 0,02 allo 0,04% quella sulle operazioni ad alta frequenza.
- per le distribuzioni di utile e riserve deliberate dal 1° gennaio, il regime diesclusione da tassazione del 95% dei dividendi diventa vincolato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro, fermi gli altri requisiti previsti dall’articolo 89 del Tuir. Corrispondente modifica al regime dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali. Senza il requisito di partecipazione “minima” i dividendi sono tassati integralmente.
- aliquota al 21% per rivalutare le partecipazioni,
- cambia la rateizzazione delle plusvalenze sui beni aziendali e dal periodo d’imposta 2026, le plusvalenze su beni d’impresa non possono più concorrere a tassazione in modo frazionato, mediante la rateizzazione. Invariata la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d’azienda (che possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi di imposta se possedute per un periodo non inferiore a 3 anni), per le cessioni dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta (se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni e nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro).
- la nuova Sabatini incrementata per le microimprese e le Pmi Incrementata l’autorizzazione di spesa del fondo “Nuova Sabatini” per favorire gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese,
- l'agevolazione Pex a maglie strette, il regime di esenzione delle plusvalenze diventa vincolato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro, fermi gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir. Senza il requisito di partecipazione “minima” la plusvalenza è tassata integralmente.
Leggi anche:
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Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026
La legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene tra le altre alcune misure per l'arte e la cultura.
In particolare, vi è l'istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Fondo nazionale federalismo museale: 5 milioni per il 2026
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per il federalismo museale (FNFM), con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, al fine di assicurare uno strumento di sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali con particolare riferimento alla copertura dei fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione come il rinnovo degli apparati didattici, piccole modifiche allestitive, l'organizzazione di eventi, al fine di implementare il sistema museale nazionale e renderlo, nell’ottica del Piano Olivetti per la cultura, propulsore di crescita delle comunità locali e delle periferie.
In sintesi, il fondo è destinato a:
- musei non statali;
- luoghi della cultura;
- attività di valorizzazione del patrimonio culturale.
Si prevede al tal fine l'emanazione di un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di stabilire un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo, prevedendo al contempo che tale riparto possa essere modificato annualmente, con la medesima procedura, per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.
Il dossier alla legge di bilancio specifica che ai sensi del decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018, il Sistema museale nazionale è composto dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali, nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici o privati accreditati.
Il Sistema museale nazionale è finalizzato:
- a potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare riguardo alla sua capillare diffusione sull'intero territorio nazionale, nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e luoghi della cultura italiani;
- a garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livello omogeneo di fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura, di modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell'autonomia dei singoli istituti;
- a favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento nazionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo.
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Legge di Bilancio 2026: il testo pubblicato in GU con le novità per famiglie e imprese
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42/L, la Legge di Bilancio 2026 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvata dalla Camera in via definitiva nella seduta del 30 dicembre 2025, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.
Scarica qui il testo della Legge di Bilancio 2026 (Legge del 30.12.2025 n. 199).
Segnaliamo che è stato ripubblicato il testo della Legge di Bilancio 2026 corredato delle note esplicative. Le note hanno esclusiva finalità di facilitare la lettura delle disposizioni e non modificano il valore e l’efficacia degli atti legislativi.Le disposizioni spaziano dal riordino della tassazione personale e d’impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.
Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.
Fisco e potere d’acquisto delle famiglie
Riduzione IRPEF
I commi 3-4 prevedono la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.
Carta “Dedicata a te”
Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (commi 5-6), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.
Premi di produttività e rinnovi contrattuali
I commi 8-12 prevedono, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.
Buoni pasto elettronici
L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (comma 14).
Locazioni brevi
Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:
- il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
- viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.
Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:
- l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
- l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
- il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.
In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.
Superbonus ed ecobonus
Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (comma 22). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:
Articolo 14 – Ecobonus
- l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
- la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
- per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.
In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).
Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni
- viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
- dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
- inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).
Misure per le imprese
Beni strumentali
I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.
Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (commi 438-447 e 448-452), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (comma 468).
Criptovalute
Il ddl (comma 28) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.
Assegnazione agevolata di beni ai soci
Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).
La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (commi 35-41).
Contributo banche e assicurazioni
L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (commi 74-75). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l’ambito soggettivo della misura, escludendo dall’aumento i soggetti indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell’extra-imposta derivante dall’aumento dell’aliquota.
Definizione agevolata cartelle
Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (commi 82-101).
Lavoro e previdenza
Incentivi alle assunzioni
I commi 153-155 prevedono stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.
Assegno di inclusione (ADI)
I commi 158-161 estendono il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
Ape Sociale
Prorogata al 31 dicembre 2026 (commi 162-163).
Ammortizzatori sociali
Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (comma 175), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.
Pensioni minime
Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (comma 179).
Famiglia, pari opportunità e welfare
Bonus lavoratrici madri
I commi 206-207 introducono un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.
ISEE e prima casa
I commi 208-209 modificano la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.
Congedi parentali e genitorialità
Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (commi 219-221).
Fondo caregiver e Fondo minori
Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (commi 222-224).
Contributo abitativo
Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (commi 234-235.
Reddito di libertà
Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (commi 229-232).
Allegati: -
Ritenuta universale all’1%: obbligatoria dal 2029
Il Disegno di Legge 2026 la cui fase emendativa è terminata, sarà approvato con fiducia dalle Camere, stando alle anticipazioni alla stampa, pertanto l'iter è in dirittura di arrivo.
La manovra finanziaria deve essere obbligatoriamente approvata e pubblicata in GU entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno entrante.
Tra conferme e novità della fase emendativa spunta una norma che va ad integrare l'iniziale articolo 25 del ddl iniziale con l'introduzione della cosiddetta ritenuta universale per le imprese, vediamo il dettaglio.
Ritenuta universale all’1%: in legge di bilancio 2026
Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo chiede un anticipo di tassazione per le imprese.
Durante l’esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1- quinquies, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.
La norma introdotta prevede che a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
1) lo 0,5 per cento per l’anno 2028;
2) l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.
In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:- abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 201020, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.
La relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:
- assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;
- collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e
IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.
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Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».
Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.
Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.
Scarica il testo del Decreto Legge n. 156/2025 coordinato
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero
La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:
- incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
- ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.
È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.
Giovani, innovazione e sanità
L'articolo 2 dispone:
- un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro.
- il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
- l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.
Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio
La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:
- viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
- autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
- modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.
In ambito sanitario:
- proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
- nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
- possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.
Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia
Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:
- 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
- 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
- 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.
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Deducibilità auto agenzie di investigazione nella manovra 2026
La bozza della legge di bilancio 2026 è attualmente al vaglio della commissione Bilancio del Senato che dovrebbe esprimersi in questi giorni sui numerosi emendamenti segnalati dalle forze parlamentari.
Una novità rilevante è da segnalare in tema di deducibilità delle auto. Il nuovo art 2 bis previsto dall'emendamento 2.0.19 a firma
Scurria, Mennuni di Fratelli d'Italia, prevede infatti un regime fiscale piu favorevole (parificato a quello degli agenti e rappresentanti) per i veicoli utilizzati nelle attività delle agenzie investigative.
In attesa della conferma, da verificare sia al Senato che alla Camera, vediamo meglio di cosa si tratta.
Il testo dell’emendamento
Nello specifico il testo propone la seguente modifica:
Dopo l'articolo, inserire il seguente: " Articolo 2-bis
(Equiparazione delle imprese di investigazione privata agli agenti e rappresentanti di commercio ai fini fiscali)
1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole
"nonché da agenti e rappresentanti di commercio" sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese di investigazione privata, nonché dai relativi dipendenti, limitatamente ai veicoli utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di indagine e di sorveglianza».
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le medesime percentuali di deducibilità, i limiti di importo e le modalità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto previsti per gli agenti e rappresentanti di commercio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Programma "Politiche fiscali".
Regime fiscale auto investigatori privati: cosa cambia
L’emendamento propone dunque di estendere alle imprese di investigazione privata (e ai loro dipendenti) lo stesso trattamento fiscale già previsto per agenti e rappresentanti di commercio in relazione ai veicoli aziendali.
In pratica, interviene sull’art. 164 del TUIR (DPR 917/1986), la norma che disciplina quanto si possono dedurre dal reddito d’impresa (o di lavoro) i costi delle auto e come si detrae l’IVA quando si acquistano o si gestiscono veicoli (carburante, manutenzioni, leasing/noleggio, ecc.).
Come noto attualmente gli agenti e rappresentanti di commercio godono, a determinate condizioni, di percentuali di deducibilità più favorevoli, limiti di costo più alti e regole di detrazione IVA più vantaggiose rispetto alla disciplina ordinaria applicata alla generalità delle imprese.
Con questa novità, le investigazioni private verrebbero “equiparate” a tali categorie per i veicoli usati in via esclusiva nello svolgimento delle attività tipiche di indagine e sorveglianza. Va tenuto presente che non basta che l’auto sia “utile” o “prevalentemente” usata per lavoro, ma serve un utilizzo esclusivo e coerente con l’attività (ad esempio, mezzi impiegati per appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi).
L’effetto atteso, quindi, è una maggiore convenienza fiscale per questi soggetti nei costi legati ai veicoli, a parità di regole applicate agli agenti.
Infine, la norma indica anche la copertura finanziaria: l’agevolazione viene stimata in 2 milioni di euro l’anno dal 2025, finanziata riducendo un apposito fondo del MEF destinato alle politiche fiscali.