• Turismo

    Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026

    Era  applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025  ai  primi nove mesi del 2025, come era successo con la  Legge di Bilancio precedente,  per i primi sei mesi del 2024. 

    L’obiettivo è  quello di sostenere la stabilità occupazionale  e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo  anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.

    Nella legge di bilancio 2026  (L. 199 2025)   pubblicata il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale   è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo,  si conferma l'applicabilità per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo  d’imposta 2025, a 40.000 euro.

    In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, rivediamo  la disciplina nei paragrafi seguenti.

    Bonus straordinari turismo: durata – come funziona

    Il trattamento integrativo speciale  è destinato ai  dipendenti  di

    1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
    2. imprese del  settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.

    Per avere diritto all'agevolazione  i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.

    Nello specifico il trattamento consiste in:

    •  un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde 
    • relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003), 
    • nel  periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. 

    Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione  delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre  da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). 

    Il bonus non entra nel reddito  imponibile del lavoratore.

    Dal punto di vista operativo, la gestione  segue  la disciplina del 2024: 

    • il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento, 
    • previa richiesta scritta del lavoratore, che  autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024. 

    Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione  mediante compensazione.

    Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24

    Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione  il credito di imposta  mediante modello F24 da presentare esclusivamente  tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate,  ha ridenominato  il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già  ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:

    • “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture  turistico-alberghiere”.

    Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

    La riconferma nella legge di bilancio 2026

    Come detto, la nuova legge di bilancio 2026  riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento,  ai lavoratori  del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per :

    •    prestazioni di lavoro straordinario effettuate  nei giorni festivi o 
    •     per lavoro notturno. 

    Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro  dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

    Per il riconoscimento il sostituto d'imposta  deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. 

    Le somme andranno indicate nella Certificazione Unica e compensate come  previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

  • Turismo

    Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.

    Il provvedimento disciplina in particolare:

    • le tipologie di costo ammissibili;
    • le categorie di soggetti beneficiari;
    • le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
    • le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.

    Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.

    Contributi in conto capitale

    Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.). 

    In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese. 

    Beneficiari

    Possono accedere ai contributi:

    • le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
    • le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.

    Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).

    Interventi e spese ammissibili

    I progetti devono riguardare:

    • Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
    • Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
    • Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.

    Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

    Entità dei contributi

    Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:

    • +20% per piccole imprese
    • +10% per medie imprese
    • +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
    • +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)

    Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo

    Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali. 

    Beneficiari

    Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:

    • gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
    • devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
    • devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.

    Entità del contributo

    Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.

    • fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:

    L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).

    Procedure e controlli

    Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:

    • valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
    • a sportello per i contributi di parte corrente.

    Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.

    Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:

    • dichiarazioni mendaci;
    • mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
    • perdita della disponibilità degli immobili;
    • violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.

    Allegati:
  • Turismo

    Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita

    Innovazione per il settore del Turismo, è questo l'obiettivo dell'accordo firmato tra le associazioni di categoria e la Banca Intesa con la disponibilità di 10 miliarti di euro.

    Confindustria Alberghi, Federterme e Federturismo Confindustria hanno siglato un accordo con la Banca Intesa Sanpaolo per fornire un pacchetto di risorse finanziarie per investimenti che migliorano la qualità ricettiva, rafforzare la competitività del settore e possibilità di guardare ai mercati internazionali, sostenendo la crescita dimensionale.

    Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita del comparto

    Lo scorso 14 gennaio « è stato firmato l'accordo denominato "investimenti, innovazione, credito. I fattori chiave per la crescita sostenibile delle imprese italiane" che redne disponibile del sistema Confindustria un plafond di 200 miliardi nel quadriennio 2025-2028 per sostenere le aziende italiane nel percorso di trasformazione e innovazione.

    Il Responsabile di Banca Intesa ha dichiarato alla stampa che "La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il sistema associativo del settore sarà decisiva per la sostenibilità futura del turismo in Italia. Già oggi consentiamo agli operatori turistici di accedere ad incentivi, misure agevolative e strumenti per mitigare i rischi d’impresa".

    L'accordo consta di 21 articoli in un documento di quattrordici pagine che evidenziano i vari punti di intervento, scarica qui il testo.

    Turismo e trasformazione digitale ed energetica: cosa prevede l’accordo

    Come recita l'articolo 1 dell'accordo, la trasformazione digitale ed energetica rappresenta una sfida e al tempo stesso una opportunità unica per le imprese, per poter affrontare le dinamiche di mercati sempre più in forte evoluzione.
    Intesa Sanpaolo e Confindustria intendono confermare la pluriennale collaborazione e condividere azioni e iniziative comuni che possano imprimere una forte spinta agli investimenti finalizzati ad affrontare la trasformazione digitale ed energetica, individuando le migliori soluzioni in grado di facilitare i programmi di rinnovamento e investimento delle imprese, anche attraverso servizi consulenziali evoluti che possano facilitare l’accesso alle misure di incentivazione pubblica previste dallo Stato anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
    A partire dal Piano Transizione 5.0 – in complementarità con il Piano Transizione 4.0 e in linea con le azioni previste dal piano REPowerEU – le parti si pongono l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese supportandole nella transizione digitale ed energetica.

    Promuovere la crescita nella ZES Unica

    Con l'articolo 9 rubricato Promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese del Sud Italia – ZES Unica Mezzogiorno si vuole favorire le imprese delle aree svantaggiate del sud Italia.
    Viene ricordato che la ZES Unica Mezzogiorno, istituita con il decreto-legge n. 124/2023 si prefigge di favorire lo sviluppo equilibrato del tessuto produttivo italiano attraverso il recupero dei divari di competitività e ricchezza tra le aree del Paese. 

    All’interno delle aree della ZES Unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte di imprese già operative e di quelle che si insedieranno potrà beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa, quali, tra l’altro, l’Autorizzazione Unica, che sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti inerenti all’avvio di attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica Mezzogiorno.
    L'accordo recita che in tale ambito le Parti sono concordi nell’individuare iniziative ed azioni specifiche che possano favorire il pieno conseguimento degli obiettivi della ZES Unica Mezzogiorno, anche attraverso iniziative sistemiche con il coinvolgimento dell’Autorità di Coordinamento della Struttura di Missione della Zes Unica e degli altri stakeholder coinvolti, con il comune intento di contribuire alla crescita economica e sociale dei territori interessati, in coerenza con le iniziative declinate nell'accordo di cui si tratta.

  • Turismo

    IVA per attività culturali e ricreative di promozione del territorio: l’ADE chiarisce

    Con la Risposta a interpello n. 229/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a tre attività turistico-culturali gestite da un’Azienda speciale pubblica: 

    L'ente pubblico economico promuove la valorizzazione del territorio comunale attraverso la gestione di attività turistiche a valenza educativa, culturale e ambientale e si occupa di:

    • visita guidata a una miniera (con museo, livelli storici, guide e sicurezza);
    • parco speleologico (tour in ambienti naturali e artificiali, con DPI e personale specializzato);
    • traversata del ponte tibetano, nuovo percorso aereo immersivo.

    L’Istante ha chiesto:

    • se le attività siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972, in quanto culturali;
    • se i corrispettivi siano soggetti alle regole semplificate di certificazione previste per le attività spettacolistiche (art. 74-quater DPR 633/1972), con utilizzo di biglietteria automatizzata e titoli d’accesso.

    Eserienze turistiche complesse: chiarimenti ADE su corrispettivi e IVA

    Il dubbio dell'istante si concentra su due punti:

    • le attività sono veramente “culturali”? Oppure alcune hanno una natura prevalentemente ludica o commerciale?
    • le modalità di fatturazione con biglietteria automatizzata e comunicazione alla SIAE sono corrette anche per attività esenti da IVA?

    L’Istante sottolinea che tutte le attività sono vendute in pacchetti unici e indivisibili, e che le prestazioni accessorie (caschetti, guide, parcheggi) sono strumentali alla fruizione culturale.

    L’Agenzia riconosce natura culturale e funzione educativa alle seguenti attività:

    • visita alla miniera: esperienza didattica sul patrimonio minerario dismesso, autorizzata dalla Regione.
    • parco speleologico: percorso educativo geologico e speleologico, parte integrante del sito minerario.

    In entrambi i casi, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22), anche le prestazioni accessorie (noleggio, guide, parcheggio, sicurezza) perché necessarie alla fruizione dell’offerta culturale.

    L’agenzia ribadisce che:"Una prestazione accessoria è esente se è strumentale all’esperienza culturale e non ha valore autonomo per l’utenza."

    Diversamente, la traversata del ponte tibetano non è accompagnata da narrazione culturale e si presenta come un’attività avventurosa e adrenalinica, priva di contenuto educativo e pertanto secondo l'agenzia non può beneficiare dell’esenzione IVA e resta soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.

    Per tutte le attività (esenti o meno), i corrispettivi devono essere certificati con titoli di accesso, come previsto dall’art. 74-quater del DPR 633/1972 ossia con l’uso della biglietteria automatizzata certificata SIAE.

    Anche per le attività culturali esenti da IVA, l’Agenzia precisa che l’esonero dalla memorizzazione elettronica non si estende ai titoli di accesso, che vanno comunque emessi tramite dispositivi fiscali abilitati.

  • Turismo

    IVA Agenzia di viaggio: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 80 del 21 marzo le Entrate replicano a dubbi sull'IVA delle agenzie di viaggio.

    L’istante è una società estera extra-UE, non stabilita né identificata ai fini IVA in Italia, che gestisce una piattaforma online di prenotazione di servizi turistici (come hotel e voli), rivolta ai consumatori finali.

    La società opera in nome proprio e, tramite un modello contrattuale chiamato "X Collect Booking", ottiene anticipatamente la disponibilità esclusiva di stanze da parte di hotel, che poi rivende ai viaggiatori senza dover chiedere conferma per ogni prenotazione.

    La società istante sottolinea che secondo la normativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per le agenzie di viaggio è consolidato l’uso del regime speciale Toms (Tour operators margin scheme) anche per i servizi turistici singoli. 

    Tale regime è stato recepito nella normativa italiana attraverso l’articolo 74-ter del decreto Iva (Dpr 633/1972), il quale stabilisce che le agenzie devono avere la disponibilità dei servizi (come alloggi o trasporti) prima della richiesta del cliente.

    L'istante ritiene di soddisfare le condizioni per i servizi offerti in quanto agisce in nome proprio e ottiene la disponibilità dei servizi di alloggio prima delle richieste dei clienti.

    Vediamo la replica delle Entrate.

    IVA Agenzia di viaggio: chiarimenti ADE

    L'aganzia ricorda che l'applicazione del regime IVA delle agenzie di viaggio e turismo alla cessione di singoli servizi turistici è disciplinata dal comma 5 bis dell'articolo 74 ter del Decreto IVA ai sensi del quale Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5 (ossia Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.)

    Nell'interpello viene chiarito che per applicare lo speciale regime Iva, previsto per le agenzie di viaggio e turismo, è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente. 

    Tale interpretazione è stata confermata da recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione che chiariscono che è sufficiente che l’agenzia abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo. 

    Nella risposta delle Entrate viene anche citata la Sentenza n 3857/2022 con cui la Cassazione ha precisato che le norme, “… non richiedono che l'agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell'agenzia di viaggi, anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.

    Anche secondo la suprema Corte è sufficiente che l’agenzia di viaggi abbia la previa disponibilità del singolo servizio, intesa come potere di disporne effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza.

  • Turismo

    CIN affitti brevi e sanzioni: quando scattano?

    Il CIN per gli affitti brevi e turistici è richiedibile su tutto il territorio nazionale, infatti dal 3 settembre è attivo definitivamente il portale BDRS per le richieste.

    Il Codice identificativo nazionale, si richiede tramite apposita procedura automatizzata ed è assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

    Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

    Il 3 settembre il Turismo ha annunciato la pubblicazione in GU dell'avviso che attiva ufficialmente il BDRS e da tale data iniziano a decorrere i 60 giorni per obblighi e sanzioni.

    Il CIN va richiesto, infatti, entro il 2 novembre prossimo e decorso tale termine, scattano i 60 giorni, trascorsi i quali, i soggetti che non hanno provveduto alla richiesta saranno soggetti a sanzioni.

    Pertanto, chi non provvede a richiedere il CIN, dal 2 gennaio 2025 sarà soggetto a sanzione, vediamo una tabella di sintesi con le sanzioni per gli inadempienti:

    Fattispecie 

    Sanzione

    Mancata richiesta CIN

    Da 800 a 8.000 euro

    Mancata esposizione CIN

    Da 500 a 5.000 euro

    Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale)

    Sanzioni nazionali o comunali

    Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale) 

    Da 600 a 6.000 euro

    Mancata presentazione della SCIA al SUAP(per le strutture gestite a livello imprenditoriale) 

    Da 2.000 a 10.000 euro

    L’attribuzione del codice identificativo alle strutture dedicate ad affitti brevi e turistici è una novità per il requisito nazionale e precise istruzioni da seguire sono previste per coloro che si trovano in Regioni che avevano già un sistema di monitoraggio, si rimanda alla normativa di riferimento.

  • Turismo

    Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

    Dal 1 luglio è possibile presentare le domande per il fondo per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile.

    Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con l'Avviso del 26-06 n 418 ammontano per l’anno 2024 ad euro 7.600.000,00 determinate secondo quanto disposto all’art.5, comma 1, lettera a) dal Decreto 5651/23 del 22/03/2023.

    Il contributo erogato a valere sul presente avviso non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese ammissibili previste nel progetto e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 300.000,00, ferma restando la capienza “de minimis” del soggetto richiedente.

    Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

    Come evidenziato dall'avviso in oggetto, possono beneficiare delle agevolazioni  le imprese della filiera del turismo e di strutture ricettive turistiche ed alberghiere che svolgono, in via prevalente, attività di impresa riferita ai seguenti codici ATECO:.

    Fondo turismo sostenibile 2024: requisiti

    I soggetti proponenti indicati devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità

    • a) rovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese dello Stato di residenza ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali, società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    • b) essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali e non avere in atto debiti erariali;
    • c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
    • d) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e non sussistere a carico dei soggetti alcuna causa di esclusione di cui agli artt. 94/98 del D.Lgs. 36/2023 (art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
    • e) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni o dell’obbligo di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Italia, per accertata grave negligenza nella realizzazione degli investimenti e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che per indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
    • f) non far parte del medesimo gruppo giuridico di altra impresa partecipante al procedimento, a norma degli articoli 2359 e 2497 e seguenti C.C.;
    • g) essere in regola con gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
    • h) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti previsti nell’Avviso, il programma di spesa deve essere realizzato in una unità produttiva ubicata nel territorio italiano;
    • i) non incorrere nella incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Il possesso dei requisiti e le condizioni di cui sopra devono essere oggetto di specifica autocertificazione da parte del soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’impresa interessata deve immediatamente comunicare al Ministero del Turismo, per le verifiche e valutazioni di competenza, ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione della domanda di agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse

    Fondo turismo sostenibile: contenuto delle proposte

    Le proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso per il raggiungimento della finalità indicate al precedente articolo 1, comma 2, lettere a) e b), dovranno riguardare almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

    • a) ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO;
    • b) ideare e promuovere itinerari che valorizzino l’intero patrimonio turistico del territorio, includendo aree e attrazioni distanti dai percorsi convenzionali con maggiore afflusso turistico e dal centro cittadino, mediante il potenziamento dei servizi connessi alla veicolazione dei turisti verso le aree con minore densità turistica;
    • c) promuovere la ricettività turistica nelle aree con minor densità turistica di destinazioni turisticamente molto affollate, mediante progetti atti a riqualificare e riconvertire zone periferiche di realtà urbane o favorendo il turismo rurale e la nascita di nuove attrazioni e mete turistiche;
    • d) creare, sviluppare e potenziare servizi e percorsi intermodali a basse emissioni che determinino, tramite la loro attuazione, una riduzione dell’impatto ambientale delle attività turistiche;
    • e) promuovere sistemi di veicolazione e scambio intermodale basato sull’uso di mezzi di trasporto pubblico e di biciclette, mediante la realizzazione di cicloposteggi o di centri per il deposito custodito di e-bike, anche in prossimità delle stazioni dei treni e dei bus, al fine di potenziare la mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete di percorribilità ciclistica;
    • f) favorire il turismo rurale, quello montano, l’equiturismo e le vacanze a contatto con la natura, promuovendo le ippovie, i percorsi naturalistici, il soggiorno all’aria aperta, attraverso il glamping e il campeggio ecosostenibili;
    • g) favorire e promuovere progetti volti alla diffusione del turismo sulle vie navigabili, anche mediante lo sfruttamento di tratti di demanio abbandonati, offrendo una vacanza alternativa a contatto con la natura;
    • h) ideare e realizzare sistemi per la gestione e il contenimento dei flussi sui siti naturalistici e culturali sovraffollati;
    • i) favorire percorsi e itinerari nonché attività sportive e ricreative ecocompatibili nelle zone marittime e costiere

    Fondo turismo sostenibile: domande dal 1° luglio

    La domanda di finanziamento, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente Articolo 9, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, al seguente link:https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/

    Tale piattaforma sarà fruibile comprensiva della relativa manualistica a partire dalle ore 12:00 del 1° luglio 2024 sul sito istituzionale del Ministero dell turismo.
    I Proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
    Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 31 luglio 2024

    Allegati: