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Staff house Turismo: decreto di assegnazione
Il 5 giugno il Ministero del Tursimo ha pubblicato il Decreto di assegnazione provvisoria della misura agevolativa per il Turismo nota come Staff House.
Ricordiamo che le domante per l'agevolazione sono partite il 2 aprile.
In proposti il Ministero del Turismo ha pubblicato:
- il Decreto 30 gennaio 2026 con le regole per la misura Staf House Turismo rivolta alle imprese di settore per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
- il Decreto 23 marzo 2026 con l'apertura dello sportello per le domande relative alla suddetta agevolazione
Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo ammontano a euro 54.000.000, di cui:
- euro 22.000.000 per l’anno 2025,
- euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto.
Leggi anche Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing
Efficentamento energetico Turismo: i beneficiari
Hanno presentato domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni.
Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell’ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.
Staff House Turismo: per quali interventi spetta l’agevolazione
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:
a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento;e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.Staff House Turismo: domande dal 2 aprile al 5 maggio
Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026.
Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell’ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda.
Nell’ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisicheI beneficiari del contributo staff house
È stato pubblicato il 9 giugno 2026 il Decreto Direttoriale recante gli esiti dell’istruttoria delle domande presentate nell’ambito del programma Staff House – Titolo III, con la relativa assegnazione provvisoria delle agevolazioni.
I soggetti richiedenti possono prendere visione dei risultati dell’istruttoria e verificare l’assegnazione provvisoria delle agevolazioni accedendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero del Turismo.
Le 212 imprese risultate assegnatarie in via provvisoria dell’incentivo accedono ora alla fase due, propedeutica alla concessione definitiva delle agevolazioni. In questa nuova fase, i soggetti assegnatari saranno chiamati ad adempiere alle ulteriori verifiche e agli adempimenti previsti dalla procedura, in vista del perfezionamento della concessione.
Un risultato che si inserisce nel quadro di un programma pensato per rispondere a un’esigenza concreta del settore; infatti, l’incentivo disciplinato dal D.M. 18 settembre 2025 e dal D.D. 13 novembre 2025 e ss.mm.ii., si pone l’obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
A tal fine, l’intervento di sostegno prevede l’erogazione di contributi di parte corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi, con l’intento di favorire condizioni abitative dignitose e stabili per i lavoratori del settore.
Allegati: -
Fondo perduto 2026 per alberghi, ristoranti: i codici ATECO interessati
Pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo, per il momento bollinato e si attende la GU, con le regole attuative per gli auti per le imprese del settore turistico previsti di Legge di Bilancio 2026.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Aiuti a Turismo: tutte le regole del fondo perduto 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese modificando l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.
Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.Il fondo perduto per Ristoranti, alberghi e B&B: a chi spetta
In sintesi il decreto prevede un bonus a fondo perduto del 30 per cento per le imprese del turismo quali:
- ristoranti,
- alberghi,
- villaggi turistici,
- b&b
e altri di seguito evidenziati con codici ATECO, avranno incentivi confermati dalla Legge di Bilancio 2026.
In particolare si tratta di incentivi per:
- sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica,
- favorire la destagionalizzazione dei flussi e la digitalizzazione
Al contributo a fondo perduto si affianca la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati per il restante 70 per cento della spesa.
A dettare le regole è il decreto attuativo bollinato firmato dal Ministero del Turismo e publbicato in data 17 marzo, si attende solo la GU.
Potranno accedere alle agevolazioni gli operatori che esercitano attività d’impresa nel settore turistico, identificati da specifici contenuti nell’Allegato 1 del decreto attuativo.
Allegati:Codice ATECO
Descrizione Attività Turistica
55
Servizi di alloggio
55.1 / 55.10
Alberghi e strutture simili
55.2 / 55.20
Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata
55.20.1 / 55.20.10
Ostelli
55.20.2 / 55.20.20
Rifugi e baite di montagna
55.20.41
Bed and breakfast
55.20.42
Case e appartamenti per vacanze
55.30.01
Campeggi
55.30.02
Villaggi turistici e alloggi glamping
55.30.03
Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.04
Marina resort
55.9 / 55.90
Altri servizi di alloggio
56
Attività di servizi di ristorazione
56.11.11
Ristorazione con servizio al tavolo
56.11.12
Ristorazione senza servizio al tavolo o da asporto
56.11.91
Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole
56.11.92
Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche
56.21
Catering per eventi (presso location dei clienti o sale banchetti)
56.22
Catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
96.23.1
Servizi di centri termali
96.23.9
Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore
93.21
Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10
Discoteche, sale da ballo e simili
93.29.2
Gestione di stabilimenti balneari
82.3 / 82.30
Organizzazione di convegni e fiere
82.30.01
Organizzazione di conferenze e congressi
Condizioni per accedere alle agevolazioni sono:
- le imprese devono essere attive,
- iscritte al Registro delle Imprese
- in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.
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Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026
Era applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025 ai primi nove mesi del 2025, come era successo con la Legge di Bilancio precedente, per i primi sei mesi del 2024.
L’obiettivo è quello di sostenere la stabilità occupazionale e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.
Nella legge di bilancio 2026 (L. 199 2025) pubblicata il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo, si conferma l'applicabilità per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, rivediamo la disciplina nei paragrafi seguenti.
Bonus straordinari turismo: durata – come funziona
Il trattamento integrativo speciale è destinato ai dipendenti di
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
- imprese del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.
Per avere diritto all'agevolazione i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.
Nello specifico il trattamento consiste in:
- un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde
- relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003),
- nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024).
Il bonus non entra nel reddito imponibile del lavoratore.
Dal punto di vista operativo, la gestione segue la disciplina del 2024:
- il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento,
- previa richiesta scritta del lavoratore, che autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024.
Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione mediante compensazione.
Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24
Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ha ridenominato il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:
- “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
La riconferma nella legge di bilancio 2026
Come detto, la nuova legge di bilancio 2026 riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento, ai lavoratori del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per :
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o
- per lavoro notturno.
Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.
Per il riconoscimento il sostituto d'imposta deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.
Le somme andranno indicate nella Certificazione Unica e compensate come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
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Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento disciplina in particolare:
- le tipologie di costo ammissibili;
- le categorie di soggetti beneficiari;
- le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
- le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.
Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.
Contributi in conto capitale
Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.).
In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
- le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.
Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).
Interventi e spese ammissibili
I progetti devono riguardare:
- Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
- Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
- Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.
Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
Entità dei contributi
Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:
- +20% per piccole imprese
- +10% per medie imprese
- +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
- +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)
Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo
Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali.
Beneficiari
Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:
- gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
- devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
- devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.
Entità del contributo
Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.
- fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:
L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).
Procedure e controlli
Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:
- valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
- a sportello per i contributi di parte corrente.
Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.
Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
- perdita della disponibilità degli immobili;
- violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.
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Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing
La legge n 118/2025 pubblicata nella GU n 184 del 9 agosto di conversone del DL Economia o Omnibus prevede agevolazioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo,
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre è stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo firmato il 18 settembre 2025.
Vediamo i dettagli della legge e del decreto attuativo, mentre si attende entro 30 giorni un provvedimento per la definizione delle modalità di domanda, scadenze e documentazione da allegare.
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 del DLLOmnibus introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore.
La novità prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo,
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Obiettivo della norma è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
Le agevolazioni sono così ripartite:
- investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
I destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.
Contributi staff housing turismo: chi puo accedere
Come anticipato il Decreto del Ministero del Turismo del 18 settembre 2025, in GU il 3 .10.2025 definisce in dettaglio le modalità di erogazione dei contributi per favorire la disponibilità di alloggi agevolati per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione (art. 5 legge n. 287/1991).
La misura, prevista dall’art. 14 del D.L. n. 95/2025, ha una dotazione di 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Possono accedere ai contributi le imprese del settore turistico, comprese quelle che gestiscono strutture ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dispongano di immobili in proprietà o locazione registrata e che siano in regola con normativa fiscale, lavoro, sicurezza e antimafia dm-staff-housing .
Due i canali di agevolazione:
- Contributi in conto capitale → per investimenti in immobili da adibire ad alloggi per il personale.
- Contributi di parte corrente → per sostenere i costi dei canoni di locazione destinati al personale.
Contributi per investimenti (conto capitale): condizioni
Le imprese possono presentare progetti di riqualificazione, ammodernamento o costruzione di immobili da destinare a staff housing (alloggi per i propri dipendenti).
Ogni intervento deve garantire:
- almeno 10 posti letto e
- canoni ridotti del 30% rispetto al valore medio di mercato
- per un periodo minimo di nove anni
Gli importi ammessi oscillano tra 500.000 e 5 milioni di euro, con contributi fino al 30% dei costi ammissibili, incrementabili in caso di
- PMI,
- interventi energetici migliorativi (+15%) o
- realizzazione in zone assistite (+fino al 15%)
Tipologia di spesa Importo minimo Importo massimo Intensità aiuto Interventi edilizi e impiantistici € 500.000 € 5.000.000 Fino al 30% (più maggiorazioni) Impianti, attrezzature, arredi – Max 30% dell’investimento Secondo regolamento GBER Consulenze PMI – Max 10% dell’investimento Fino al 50% La selezione avverrà con procedura valutativa a graduatoria, su base cronologica e con punteggi da 0 a 100 (sufficienza: 50 punti). Sono finanziati i progetti fino ad esaurimento fondi
Contributi per locazione (parte corrente) e procedura
I contributi di parte corrente sostengono i canoni per alloggi destinati ai lavoratori per 5-10 anni, fino a € 3.000 annui per posto letto.
L’aiuto copre fino al 50% dei costi per le PMI e 15% per le grandi imprese dm-staff-housing .
Gli immobili devono trovarsi nella stessa provincia della struttura o entro 40 km. Sono ammesse anche più unità immobiliari.
La procedura è a sportello con graduatoria, e l’erogazione avviene in anticipo sull’intero piano dei costi, previa fideiussione bancaria o assicurativa.
È obbligatoria una relazione finale entro 5 anni.
Il decreto ministeriale annuncia un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di domanda scadenze e documentazione da allegare.
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IVA per attività culturali e ricreative di promozione del territorio: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n. 229/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a tre attività turistico-culturali gestite da un’Azienda speciale pubblica:
L'ente pubblico economico promuove la valorizzazione del territorio comunale attraverso la gestione di attività turistiche a valenza educativa, culturale e ambientale e si occupa di:
- visita guidata a una miniera (con museo, livelli storici, guide e sicurezza);
- parco speleologico (tour in ambienti naturali e artificiali, con DPI e personale specializzato);
- traversata del ponte tibetano, nuovo percorso aereo immersivo.
L’Istante ha chiesto:
- se le attività siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972, in quanto culturali;
- se i corrispettivi siano soggetti alle regole semplificate di certificazione previste per le attività spettacolistiche (art. 74-quater DPR 633/1972), con utilizzo di biglietteria automatizzata e titoli d’accesso.
Eserienze turistiche complesse: chiarimenti ADE su corrispettivi e IVA
Il dubbio dell'istante si concentra su due punti:
- le attività sono veramente “culturali”? Oppure alcune hanno una natura prevalentemente ludica o commerciale?
- le modalità di fatturazione con biglietteria automatizzata e comunicazione alla SIAE sono corrette anche per attività esenti da IVA?
L’Istante sottolinea che tutte le attività sono vendute in pacchetti unici e indivisibili, e che le prestazioni accessorie (caschetti, guide, parcheggi) sono strumentali alla fruizione culturale.
L’Agenzia riconosce natura culturale e funzione educativa alle seguenti attività:
- visita alla miniera: esperienza didattica sul patrimonio minerario dismesso, autorizzata dalla Regione.
- parco speleologico: percorso educativo geologico e speleologico, parte integrante del sito minerario.
In entrambi i casi, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22), anche le prestazioni accessorie (noleggio, guide, parcheggio, sicurezza) perché necessarie alla fruizione dell’offerta culturale.
L’agenzia ribadisce che:"Una prestazione accessoria è esente se è strumentale all’esperienza culturale e non ha valore autonomo per l’utenza."
Diversamente, la traversata del ponte tibetano non è accompagnata da narrazione culturale e si presenta come un’attività avventurosa e adrenalinica, priva di contenuto educativo e pertanto secondo l'agenzia non può beneficiare dell’esenzione IVA e resta soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.
Per tutte le attività (esenti o meno), i corrispettivi devono essere certificati con titoli di accesso, come previsto dall’art. 74-quater del DPR 633/1972 ossia con l’uso della biglietteria automatizzata certificata SIAE.
Anche per le attività culturali esenti da IVA, l’Agenzia precisa che l’esonero dalla memorizzazione elettronica non si estende ai titoli di accesso, che vanno comunque emessi tramite dispositivi fiscali abilitati.
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Impianti sciistici Appennino: domande di aiuti entro il 10 luglio
Con un avviso il Ministero del Turismo ha disposto novità per gli aiuti per gli esercenti attività di turismo nei comprensori sciistici dell'Appennino.
In particolare, in attuazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 novembre 2024 prot. n. 0348825/24 recante “Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”, l'Avviso definisce i criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a euro 13.000.000,00, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti.
Impianti sciistici Appennino 2025: i beneficiari dei ristori 2025
Le risorse sono destinate ai soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, che svolgono la propria attività, ovvero
che hanno la propria sede operativa, nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni della dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento e che hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1°novembre 2021 al 31 marzo 2022, e che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’articolo 2 del suddetto decreto.
Ai sensi e per gli effetti della nuova classificazione delle attività economiche elaborata da ISTAT e denominata ATECO 2025, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 e sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, utilizzata nell’art. 2 del Decreto Interministeriale prot. n. 0348825/24, possono presentare istanza di ammissione al contributo le imprese che esercitano in via prevalente un’attività, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, classificata con uno dei codici ATECO riportati nella tabella, clicca qui.Impianti sciistici Appennino 2025: domande entro il 10 luglio
Le istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui al presente avviso devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
- [email protected]
- entro il 10 luglio 2025 ore 12.00, a pena di esclusione.
Alla PEC deve essere allegato il modulo di domanda predisposto dal Ministero, disponibile e scaricabile nella sezione dedicata al presente Avviso, all’interno del sito istituzionale. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, in modo completo e coerente, con particolare attenzione alle sezioni relative all’anagrafica del soggetto richiedente, all’indicazione dei ricavi/redditi e alla dichiarazione delle perdite registrate nel periodo di riferimento.
Alla medesima comunicazione PEC devono essere allegati, pena l’esclusione della domanda, tutti i documenti richiesti nella modulistica, con particolare attenzione alla perizia asseverata redatta da un professionista abilitato (cfr. Articolo 4), il cui schema informativo di sintesi è pubblicato nella medesima sezione del sito istutuzionale dedicata all’Avviso.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l’atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata, in quest’ultimo caso, dalla fotocopia di un documento d’identità.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di ristoro differente da quella indicata nel presente articolo