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Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio
Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo converma quanto anticipato dalla nota MEF del 27 febbraio, relativamente all’entrata in vigore dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio.
In particolare con l'articolo 6 si conferma il differimento al 1° maggio 2026 di tale adempimento.
La misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ne aveva previsto l’efficacia a decorrere dal 1° marzo 2026.
Il differimento concede quindi un periodo transitorio aggiuntivo agli operatori del settore per adeguare i propri assetti amministrativi e contabili.
Nel dettaglio, la novità normativa rende obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e tour operator, superando il precedente regime di esclusione.
L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede, infatti, l’assoggettamento a ritenuta delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.
Fino alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, le agenzie di viaggio risultavano escluse dall’ambito applicativo della disposizione.
Alla luce del rinvio al 1° maggio 2026, si resta ora in attesa del provvedimento attuativo annunciato dal MEF, che dovrà definire nel dettaglio modalità operative e adempimenti connessi.
Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio
Dal 1° marzo sarebbe dovuta debuttare la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo e invece è stata prorogata dal Decreto Fiscale, riepiloghimo cosa prevede questo obbligo.
La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.
La legge di bilancio 2026 con i commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 e ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio, tale termine ora slitterà ad opera del DL n 38/2026.
La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:
- è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione;
- è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.
Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.
E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.
Attenzione, il MEF prima con una nota del 27 febbraio, e ora il Decreto Fiscale n 38/20226 confermano la proroga del nuovo obbligo sulle ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio.
Per tale obbligo vi sarà il differimento al 1° maggio 2026.
Pertanto fino al 30 aprile 2026, è confermato l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere. -
Turismo: contro le false recensioni novità nella legge PMI
la legge annuale sulle PMI , pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 marzo 2026, tra le varie misure ha messo in campo una disciplina per il contrasto alle recensioni false e ingannevoli sulle piattaforme digitali operanti nel settore dell'ospitalità e della ristorazione.
Tali misure, elaborate nel corso di un lungo iter preparatorio, definiscono nuovi requisiti di legittimità per le recensioni pubblicate online, e richiedono pero ancora un periodo di attuazione prima di produrre effetti concreti e misurabili. Le norme sono formalmente in vigore e applicabili alle recensioni pubblicate a partire dal 7 aprile 2026 ma in assenza di linee guida operative e sanzioni probabilmente non saranno oggetto di verifica.
Cio non impedisce agli operatori commerciali di iniziare a predisporre gli strumenti per rispettare e far rispettare le nuove regole ai propri clienti
Vediamo meglio di cosa si tratta
Legittimità delle recensioni: come dovranno essere
La normativa stabilisce criteri precisi affinché una recensione possa essere considerata lecita.
- In primo luogo, essa dovrà essere pubblicata entro trenta giorni dalla data di effettivo utilizzo del prodotto o del servizio.
- L'autore della recensione sarà inoltre tenuto a dimostrare di aver personalmente fruito dell'esperienza oggetto di valutazione, A tal fine, la recensione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione fiscale, quale fattura o ricevuta relative al servizio fruito.
- Inoltre potrà essere richiesto di dimostrare di i non aver ricevuto alcuna forma di vantaggio economico — sconti, rimborsi o benefici di qualsiasi natura — da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
- È altresì previsto che una recensione perda la propria valenza di attualità — e dunque la propria liceità — decorsi due anni dalla pubblicazione, sebbene la normativa non specifichi con chiarezza se ciò comporti l'obbligo di rimozione automatica del post dalla piattaforma.
Il ruolo dell’AGCOM
Il presidio istituzionale del sistema è affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), cui spetta il compito ora di redigere le linee guida applicative destinate agli operatori delle piattaforme digitali per una applicazione uniforme della disciplina
L'AGCOM sarà inoltre competente a condurre le indagini sulle presunte violazioni, ad applicare le relative sanzioni — la cui entità non è ancora stata definita — e a svolgere un monitoraggio annuale sull'effettiva applicazione della legge, i cui esiti saranno poi riferiti al Parlamento.
Fornitori e intermediari potranno segnalare agli hosting provider le recensioni ritenute illecite, richiedendone la rimozione.
Le associazioni di categoria rappresentative del settore turistico e della ristorazione potranno inoltre richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatori ufficiali, acquisendo così un ruolo di collaborazione con l'Antitrust le cui modalità operative dovranno essere precisate nelle linee guida.
Le disposizioni introdotte non avranno efficacia retroattiva: le recensioni già pubblicate alla data del 7 aprile 2026 restano al di fuori dell'ambito di applicazione della legge.
Il contesto
L'intervento normativo risponde a un'esigenza ampiamente segnalata dal settore. Ricerche condotte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano come le recensioni online influenzino l'82% delle prenotazioni alberghiere e il 70% di quelle relative a ristoranti e locali. L'incidenza stimata sul fatturato degli operatori si colloca in una forbice compresa tra il 6% e il 30%, dato che rimane tuttavia difficilmente verificabile in modo indipendente.
Il fenomeno delle recensioni manipolate — siano esse negative e di provenienza concorrenziale, ovvero positive ma acquisite mediante incentivi economici — ha generato negli anni una vera e propria economia parallela, che ha richiesto in taluni casi l'intervento dell'autorità giudiziaria. La nuova disciplina si propone di arginare tali pratiche in modo più strutturato rispetto alle misure precedentemente adottate, giudicate insufficienti.
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Immobili ai dipendenti settore Turismo: fondo perduto dal 2 aprile
Via alle domante per l'agevolazione staff house turismo da domani 2 aprile.
In proposti il Ministero del Turismo ha pubblicato:
- il Decreto 30 gennaio 2026 con le regole per la misura Staf House Turismo rivolta alle imprese di settore per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
- il Decreto 23 marzo 2026 con l'apertura dello sportello per le domande relative alla suddetta agevolazione
Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo ammontano a euro 54.000.000, di cui:
- euro 22.000.000 per l’anno 2025,
- euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,
a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto. Leggi anche Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing
Efficentamento energetico Turismo: i beneficiari
Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni.
Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell’ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.
Staff House Turismo: per quali interventi spetta l’agevolazione
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:
a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento;e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.Staff House Turismo: via alle domande dal 2 aprile
Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026.
Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Allegati:
Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell’ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda.
Nell’ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche -
Cammini d’Italia 2026: tutte le regole per promuoverli
Viene pubblicata sulla GU n 46 del 25 febbraio la Legge n 24/2026 in vigore dal 26 febbraio con le regole per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'italia.
Scopo delle norme è assicurare:
- la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità;
- lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio;
- la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunita';
- la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati;
- lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano;
- il dialogo interculturale e interreligioso;
- la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Cammini d’Italia 2026: la banca dati e la cabina di regia
La legge prevede che al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;
b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;
d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità ella presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.
Cammini d’italia: 1 milione l’anno per la promozione
La cabina di regia in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, indicando le priorita' degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.
Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.Cammini religiosi: che cosa sono
Ricordiamo che gà dal 2023 è stato istituito il fonod dei cammini religiosi.
Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.
Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.
A tal fine viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo 2023 con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”
Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:
- promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
- recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.
Con la Legge di Bilancio 2023 sono state previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.
Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:
a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”;
b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.
Leggi qui per tutti gli altri dettagli.
Allegati: -
IVA per attività culturali e ricreative di promozione del territorio: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n. 229/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a tre attività turistico-culturali gestite da un’Azienda speciale pubblica:
L'ente pubblico economico promuove la valorizzazione del territorio comunale attraverso la gestione di attività turistiche a valenza educativa, culturale e ambientale e si occupa di:
- visita guidata a una miniera (con museo, livelli storici, guide e sicurezza);
- parco speleologico (tour in ambienti naturali e artificiali, con DPI e personale specializzato);
- traversata del ponte tibetano, nuovo percorso aereo immersivo.
L’Istante ha chiesto:
- se le attività siano esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22) del DPR 633/1972, in quanto culturali;
- se i corrispettivi siano soggetti alle regole semplificate di certificazione previste per le attività spettacolistiche (art. 74-quater DPR 633/1972), con utilizzo di biglietteria automatizzata e titoli d’accesso.
Eserienze turistiche complesse: chiarimenti ADE su corrispettivi e IVA
Il dubbio dell'istante si concentra su due punti:
- le attività sono veramente “culturali”? Oppure alcune hanno una natura prevalentemente ludica o commerciale?
- le modalità di fatturazione con biglietteria automatizzata e comunicazione alla SIAE sono corrette anche per attività esenti da IVA?
L’Istante sottolinea che tutte le attività sono vendute in pacchetti unici e indivisibili, e che le prestazioni accessorie (caschetti, guide, parcheggi) sono strumentali alla fruizione culturale.
L’Agenzia riconosce natura culturale e funzione educativa alle seguenti attività:
- visita alla miniera: esperienza didattica sul patrimonio minerario dismesso, autorizzata dalla Regione.
- parco speleologico: percorso educativo geologico e speleologico, parte integrante del sito minerario.
In entrambi i casi, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, n. 22), anche le prestazioni accessorie (noleggio, guide, parcheggio, sicurezza) perché necessarie alla fruizione dell’offerta culturale.
L’agenzia ribadisce che:"Una prestazione accessoria è esente se è strumentale all’esperienza culturale e non ha valore autonomo per l’utenza."
Diversamente, la traversata del ponte tibetano non è accompagnata da narrazione culturale e si presenta come un’attività avventurosa e adrenalinica, priva di contenuto educativo e pertanto secondo l'agenzia non può beneficiare dell’esenzione IVA e resta soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.
Per tutte le attività (esenti o meno), i corrispettivi devono essere certificati con titoli di accesso, come previsto dall’art. 74-quater del DPR 633/1972 ossia con l’uso della biglietteria automatizzata certificata SIAE.
Anche per le attività culturali esenti da IVA, l’Agenzia precisa che l’esonero dalla memorizzazione elettronica non si estende ai titoli di accesso, che vanno comunque emessi tramite dispositivi fiscali abilitati.
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Lavoro nel turismo e migranti: nuovo protocollo Ministero-parti sociali
Un passo concreto verso l’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati e dei migranti vulnerabili è stato compiuto ieri i con la firma di un protocollo d’intesa triennale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, Ministero del Turismo e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt). L’accordo mira a favorire percorsi di autonomia per i migranti accolti nel sistema nazionale, rispondendo al contempo al crescente bisogno di manodopera espresso dalle imprese turistiche.
Vediamo cosa prevede.
Il testo integrale dell'accordo è allegato in fondo all'articolo . Vediamo in sintesi cosa prevede.
Protocollo formazione e lavoro migranti nel turismo attori e beneficiari
Il protocollo, è stato sottoscritto dai ministri Marina Calderone, Matteo Piantedosi, Daniela Santanché e dal presidente dell’Ebnt, Alessandro Massimo Nucara.
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione professionale e l’avvio di esperienze lavorative presso le aziende aderenti alle associazioni che compongono l’Ebnt (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL).
Il protocollo mira a organizzare percorsi formativi specifici, promossi dagli enti bilaterali territoriali, per accompagnare i beneficiari verso un’occupazione stabile nelle imprese turistiche.
La platea comprende:
- titolari di protezione internazionale o temporanea,
- richiedenti asilo,
- titolari di protezione speciale,
- minori stranieri non accompagnati in transizione all’età adulta e
- cittadini maggiorenni entrati in Italia da minori.
Ulteriori categorie potranno essere ammesse previo accordo tra le parti.
L’individuazione dei beneficiari terrà conto delle competenze, delle potenzialità individuali e della parità di genere, così da favorire un’integrazione equa ed efficace.
Il ruolo delle istituzioni
- Ministero del Lavoro: attraverso la Direzione Generale Immigrazione, coordinerà il coinvolgimento degli enti bilaterali e sperimenterà interventi nel turismo, finanziati anche con fondi nazionali e UE. Promuoverà inoltre il protocollo tra associazioni e stakeholder attivi nell’integrazione tramite il Portale Integrazione Migranti.
- Ministero dell’Interno: coinvolgerà il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e le Prefetture per identificare i beneficiari e raccordare gli interventi con gli enti locali.
- Ministero del Turismo: si occuperà della promozione dei percorsi formativi, raccordandoli con i fabbisogni del comparto turistico-ricettivo.
Fondi e modalità di attuazione
Gli enti bilaterali del turismo saranno responsabili dell’organizzazione dei corsi e delle attività di politica attiva del lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese. Gli interventi potranno essere finanziati dal fondo interprofessionale For.Te.
Per garantire l’attuazione del protocollo, verrà istituito un gruppo di lavoro nazionale, affiancato da tavoli territoriali, con compiti di monitoraggio, risoluzione delle criticità e promozione della sperimentazione locale.
Con questo accordo, governo e parti sociali confermano la volontà di costruire percorsi concreti di integrazione lavorativa, con benefici sia per le persone accolte sia per il tessuto produttivo italiano.
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Misure per il Turismo prorogate dal Milleproroghe
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il Turismo riepiloga in sintesi le misure agevolative che riguardano le imprese operanti nel settore turistico che hanno subito delle proroghe a seguito della approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembe 2024.
Sostegno al turismo nei Comuni della dorsale appenninica: cosa contiene il Milleproroghe
La prima misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.
I destinatari del contributo a fondo perduto, riconosciuto alle attività che hanno subito una diminuzione delle presenze turistiche a causa della scarsità di precipitazioni nevose nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, con conseguente riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, sono:
- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
- maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali questi operano;
- agenzie di viaggio;
- tour operator;
- gestori di stabilimenti termali;
- imprese turistico-ricettive e imprese di ristorazione.
Contributi imprese ricettive: cosa contiene il Milleproroghe
La seconda misura proroga fino al 31 ottobre 2025 il termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi:
- il credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute,
- il contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.
I destinatari di questa misura sono:
- le imprese alberghiere;
- le imprese che esercitano attività agrituristica;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Impianti fotovoltaici Turismo: cosa contiene il Milleproroghe
La terza misura prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024.
Lavoro imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe
La quarta misura proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
Rischi catastrofali imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe
La quinta misura, infine, inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.
L’attuazione di queste proroghe consente di avere a disposizione più tempo per portare a termine le procedure necessarie e, quindi, per contribuire fattivamente alla ripresa delle attività economico-produttive degli operatori del settore, incentivando un potenziamento complessivo dell’offerta turistica nazionale.