• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

    Il MIMIT ha aggiornato la sezione dedicata alla Transizione 5.0 specificando che è disponibile per il download delle FAQ versione aggiornata in data 21 febbraio 2025. 

    Successivamente e relativamente alla procedura semplificata di calcolo dei risparmi energetici, il MIMIT ha integrato le FAQ con la n 4.19 che di seguito viene evidenziata.

    Nel frattempo il MIMIT ricorda che l’aggiornamento generale ha riguardato:

    • l'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
    • la pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
    • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
    • la pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
    • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
    • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

    Transizione 5.0: calcolo energetico semplificato

    Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

    La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. 

    Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

    In particolare, veniva domandato in che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”?
    La replica chiarisce che il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

    • a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
      • la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
      •  la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
      •  la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
      •  utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità,
        anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
    • b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
    • c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

    Con la FAQ n 4,19 è stato anche chiarito che ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

  • Edilizia

    Patente a crediti e DURF: come compilare la richiesta ?

    Le due ultime faq di chiarimenti pubblicate dall'Ispettorato del lavoro si occupano dell'indicazione relativa all'obbligo del DURF richiesta nel modulo di istanza per ottenere la patente a crediti per l'edlizia.

    I dubbi riguardano l'indicazione tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    e si chiariscono due casi nei quali le aziende non  possono essere in possesso del DURF per motivazioni oggettive o normative

    Vediamo le risposte  in dettaglio.

    Compilazione richiesta Patente per aziende “giovani”

    Nella FAQ 28 del 31 gennaio 2025 veniva richiesto quale opzione indicare, in tema di DURF,  tra le due proposte nel modello:

    1. "Non obbligatorio "o
    2. " esenzione giustificata"

    nel caso di una azienda attiva da meno di tre anni.

    L'ispettorato evidenzia in primo luogo che , ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. Si fa  riferimento  quindi ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

    • a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
    • b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

    Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi .

    Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

    Compilazione richiesta Patente per aziende che versano IVA per meno del 10%

    Nella Faq 27 veniva presentato il caso di una azienda  di installazione di impianti per la produzione vitivinicola ricavi” per la quale si faceva presente che pr l'obbligo del DURF sono richiesti versamenti  fiscali minimi pari almeno al 10%, percentuale non  facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali  vendite.  Si chiedeva quindi  come compilare la richiesta della patente in relazione al  possesso del DURF 

    L'ispettorato afferma che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente è possibile indicare  l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

  • Senza categoria

    Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?

    Il Modello RLI serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate:

    • la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili,
    • comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri,
    • per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca,
    • per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto,
    • la rinegoziazione del canone. 

    Il 26 novembre le entrate hanno anche disposto un aggiornamento del modello, per tutte le novità leggi anche: Contratti di locazione: Modello RLI aggiornato al 26 novembre.

    Vediamo cosa occorre fare se si comunica la risoluzione di un contratto oltre l'anno.

    Risoluzione tardiva contratto di locazione: come fare?

    Il Modello RLI può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta: 

    • direttamente (in tal caso deve essere in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi Telematici) 
    • oppure tramite un intermediario abilitato.

    A tal fine può essere utilizzato il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile

    sul sito dell’Agenzia delle Entrate

    Nel modello però, a seconda dell'adempimento per cui si presenta l'RLI vengono specificate relative istruzioni.

    In merito alla Risoluzione del contratto, le istruzioni specificano che occorre indicare:

    • il codice 4 nella casella “Adempimenti successivi”, 
    • indicare la data relativa all’adempimento selezionato e gli estremi del contratto

    In presenza di un corrispettivo, deve essere compilato l’apposito campo (nel caso in cui è prevista la risoluzione con pagamento contestuale del corrispettivo va indicato il codice 7). Compilare, inoltre, la casella “Tipologia di regime” seguendo le istruzioni riportate più avanti.

    Attenzione al fatto che, nel caso di risoluzione tardiva, effettuata oltre l’anno, l’adempimento non può essere fatto telematicamente ma è necessario rivolgersi all’ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione dell’atto.

    Si rimanda al modello RLI e istruzioni per tutte le altre informazioni del caso.

  • Bilancio

    Quali sono i nuovi limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata?

    Il nuovo art. 2435-bis del Codice civile (così come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125) dispone i nuovi limiti entro i quali le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

    In particolare, relativamente agli esercizi finanziari aventi inizio il 01.01.2024 o in data successiva, le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

    1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in luogo di € 4.400.000) dato dalla somma degli importi corrispondenti alle classi A, B, C e D dell'attivo dello Stato patrimoniale;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (in luogo di € 8.800.000) dato dall'mporto della voce A.1 del Conto economico;
    3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità, dato dalla media giornaliera dei dipendenti occupati, computando i lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.

    Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:

    • nel primo esercizio di attività, semprechè non siano superati 2 dei parametri sopra indicati,
    • e successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei parametri sopra indicati.

    le imprese che hanno l’esercizio che coincide con l’anno solare

  • Sicurezza sul Lavoro

    Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?

    Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della  formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica   con la  legge di bilancio 2022.

    QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO

    Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale

    L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:

    1. Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto  con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
    2.  se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.

    La risposta del Ministero  ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo  provvedimento ministeriale.

    Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.

    Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.

    Formazione preposti: gli obblighi in pratica

    L’aggiornamento biennale  della formazione professionale per i preposti non è ancora  obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

    Si ricorda che i preposti attualmente  devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.

  • Locazione immobili

    Per l’Agriturismo devo richiedere il CIN?

    Il Ministero del Turismo ha aggiornato le faq per il CIN degli affitti brevi e turistici al 22 ottobre scorso.

    In particolare, un contribuente domandava se un agriturismo debba richiedere il CIN, il Ministero ha specificato che anche queste attività devono richiedere il codice identificativo nazionale entro il 1° gennaio 2025.

    Ugualmente si presume che, qualora non provvedano, saranno soggette alle relative sanzioni per chi non adempie.

    Ricordiamo inoltre che il BDRS, piattaforma ministeriale dove richiedere il CIN è attiva dal 3 settembre, clicca qui per accedervi.

    Agriturismo: devo richiedere il CIN?

    Il Ministero ha evidenziato che anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (con la conseguenza che tale categoria sembrerebbe essere esclusa dall’alveo di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023),  anche per la suddetta categoria si rende necessaria l’acquisizione del CIN.
    Ciò al fine di consentire la piena esplicazione della finalità della disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n. 145/2023, che ha tra gli obiettivi primari quello di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

  • Locazione immobili

    B&B o Affittacamere: devono avere gli estintori?

    Il Ministero del Turismo ha prorogato al 2025 gli obblighi inerenti il CIN affitti brevi.

    In particolare, con avviso del 22 ottobre è stato disposto che entro il 1° gennaio 2025 è necessario munirsi del CIN richiedendolo sulla apposita piattaforma istituita dal Minstero, nota come BDRS ufficialmente operativa dallo scorso 3 settembre.

    Tra le norme del CIN, per le strutture ricettive turistiche o di affitto breve, vi sono anche gli obblighi inerenti ai dispositivi di sicurezza che gli immobili devono avere in dotazione, tra questi, anche gli estintori.

    A proposito della proroga, il 22 ottobre, sono state anche aggiornate le FAQ che replicano ai dubbi sugli adempimenti previsti per i dispositivi di sicurezza.

    Tra queste, con una faq si replica al seguente quesito: "I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?"
    La risposta del Ministero è negativa, vediamo ulteriori dettagli.

    B&B o Affittacamere devo avere gli estintori?

    Con FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Turismo si specifica che secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo di estintori e di dispositivi di rilevamento del monossido di carbonio, solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di:

    • locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017),
    • o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi

    e quindi per i B&B non è necessario.

    Attenzione però al fatto che, specifica il Ministero, ciò non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.