-
TU Adempimenti e Accertamento: sintesi delle novità
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 luglio ha approvato il Testo Unico adempimenti e accertamento.
Il testo segue la prima approvazioni avvenuta in aprile ed ora approda in GU n 169/2026
Si tratta del Decreto Legislativo n 128 che entra in vigore il 7 agosto prossimo.
Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento
Come specificato dallo stesso Esecutivo in fase di approvazione preliminare, il Testo Unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.
Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.
- Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
- Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
- Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.
Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.
Occorre evidenziare che il DLgs n 128/2026 tiene conto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 7 luglio e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
La Commissione Finanze della Camera ha chiesto al Governo ha espresso parere favolrevole con indicazioni.
In particolare si chiede al Governo valutare se:
- rivedere l’articolazione del provvedimento ccon specifico riferimento alle disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento di cui alla Parte II e l’eventuale rinumerazione degli articoli e riferimenti interni;
– verificare le disposizioni vigenti ed esplicitare con chiarezza i casi di nullità e annullabilità degli atti alla luce delle modifiche della riforma dello Statuto del contribuente;
– aggiornare lo schema di Testo unico con lenovità normative introdotte dopo la sua adozione.
Si attende l'eventuale replica.
-
Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2025 il nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo, Dlgs del 18.12.2025 n. 192, nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), contenente modifiche a IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, riscossione e sanzioni tributarie.
Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:
- IRPEF e IRES,
- fiscalità internazionale,
- imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro,
nonché di modifica:
- allo statuto dei diritti del contribuente
- e ai testi unici:
- delle sanzioni tributarie amministrative e penali,
- dei tributi erariali minori,
- della giustizia tributaria
- e in materia di versamenti e di riscossione.
Scarica il testo del dlgs del 18 dicembre 2025 n. 192
Si tratta di un intervento molto articolato che integra e corregge il D.Lgs. 192/2024 (revisione IRPEF-IRES) e diversi Testi Unici già varati nel 2023-2025, completando il quadro della riforma fiscale inaugurata con la legge delega n. 111/2023.
Principali novità del decreto correttivo
IRPEF: nuovi criteri per individuare i familiari fiscalmente rilevanti
Il decreto riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. La modifica è rilevante perché amplia e chiarisce la platea dei soggetti considerati “familiari” quando una norma fiscale richiama l’articolo 12, anche senza che spetti una detrazione per carichi di famiglia.
Saranno sempre considerati, a prescindere dal diritto alla detrazione:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati), inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto;
- gli altri soggetti dell’art. 433 c.c., se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.
Se invece la disposizione richiede espressamente “familiari a carico”, si applicano i limiti reddituali del comma 2: 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli under 24.
La norma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Redditi di lavoro dipendente: ampliato il regime di esclusione per gli incentivi al posticipo pensionistico
L’art. 51, c. 2, lett. i-bis TUIR è aggiornato per includere anche le forme esclusive dell’AGO, oltre a quelle sostitutive.
Questo allineamento si è reso necessario dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto incentivi per i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo al fine di posticipare il pensionamento.Da ora è certo che l’importo corrisposto dal datore in luogo della contribuzione non versata è esente da IRPEF anche se il lavoratore è iscritto a forme esclusive dell’AGO.
Imprese: derivazione rafforzata estesa alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni
Modificato l’art. 83 TUIR per includere nel perimetro della “derivazione rafforzata” anche le microimprese che:
- redigono bilancio in forma abbreviata o ordinaria;
- rinunciano quindi alle semplificazioni del bilancio “micro”.
La modifica ha un impatto importante in quanto uniforma il trattamento fiscale a quello civilistico, riducendo le divergenze tra valori contabili e fiscali.
Correzione degli errori contabili: nuova disciplina più stringente
Il decreto riforma completamente il meccanismo del riconoscimento fiscale delle correzioni degli errori contabili (art. 83 TUIR, nuovo comma 1-ter).
Condizioni per la deducibilità/imponibilità della correzione
L’errore contabile non rilevante assume rilevanza fiscale solo se la correzione è effettuata:
- entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo,
- prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali di cui l’impresa abbia formale conoscenza,
- solo per imprese obbligate a revisione legale del bilancio.
Sono esclusi gli errori “rilevanti” e i cambi di stima o di principio contabile (che non sono errori secondo OIC 29).
Regole specifiche IRAP
La correzione è riconosciuta ai fini IRAP solo se:
- il valore della produzione netto dell’anno dell’errore non è negativo;
- e lo stesso vale per l’anno della correzione.
La nuova disciplina elimina la necessità di molte dichiarazioni integrative, ma restringe il perimetro delle correzioni ammissibili, imponendo un maggior controllo sul processo di chiusura dei bilanci.
Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter TUIR
Viene chiarita con norma interpretativa la corretta applicazione del regime del realizzo controllato quando il conferimento riguarda una holding. Il decreto specifica che:
- il test delle percentuali (comma 2-bis) si applica solo alle partecipate “operative” (non holding), anche tramite un approccio look-through;
- occorre verificare la prevalenza del valore contabile delle partecipate sopra soglia rispetto al totale delle partecipate rilevanti, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.
Il chiarimento è fondamentale per operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi societari.
Scissione mediante scorporo: operativa anche verso società già esistenti
Il decreto correttivo interviene sull’art. 173 del TUIR ampliando l’ambito applicativo della scissione mediante scorporo.
L’operazione, inizialmente prevista solo a favore di una società di nuova costituzione, può ora essere effettuata anche verso una società beneficiaria già esistente, grazie all’introduzione del nuovo comma 15-ter.1.
Un ulteriore comma, il 15-ter.2, disciplina invece gli scorpori che coinvolgono stabili organizzazioni di soggetti non residenti, garantendo neutralità fiscale e definendo regole specifiche per la gestione di perdite, ACE e riserve in sospensione. Si tratta di un ampliamento rilevante, che allinea la disciplina fiscale alle evoluzioni del diritto societario e facilita riorganizzazioni e operazioni straordinarie anche in ambito transfrontaliero. La norma si applica retroattivamente alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024.Imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro
Modificati:
- art. 17 del T.U. Successioni e donazioni;
- art. 46 del DPR 131/1986;
- artt. 50 e 102 del nuovo T.U. registro (D.Lgs. 123/2025).
La modifica è solo formale, ovvero le rendite e pensioni vengono determinate tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non del Ministro), uniformando il quadro normativo.
Statuto dei diritti del contribuente: rafforzate le garanzie procedurali
Viene rafforzato il contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso completo al fascicolo con tutti i documenti utilizzati.
Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela. L’ufficio è ora obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi, come quelli basati su errori evidenti o su tributi non dovuti, e il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato.
Viene infine rivista la disciplina dell’interpello, con procedure più chiare e un nuovo servizio di consultazione semplificata.
Nel complesso, le novità mirano a garantire maggiore trasparenza, partecipazione e certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la posizione del contribuente durante tutta la fase istruttoria.Nuove garanzie
- estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
- termine minimo complessivo di 60 giorni per osservazioni e richiesta di accesso agli atti nel procedimento di accertamento.
- introdotto un nuovo servizio di consultazione semplificata alternativo all’interpello, da disciplinare con decreto MEF.
- nuove regole sulla presentazione degli interpelli complessi, che richiederanno il pagamento di un contributo graduato.
Disciplina speciale del ravvedimento per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale
Il decreto integra il T.U. delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) con il nuovo art. 14-bis che prevede una sanzione unica ridotta per mancato versamento di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale se il sostituto versa imposta e interessi prima della dichiarazione.
Accise e tributi minori
Revisione della voce gas naturale nell’allegato al T.U. accise con aggiornamento delle aliquote per:
- autotrazione,
- combustione uso domestico e non domestico,
- produzione elettrica.
Sono previste anche norme di dettaglio per stoccaggio, semestralizzazione delle rate e utilizzo per autoconsumo.
Allegati: -
Ires premiale 2025: pubblicato il decreto attuativo in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2025 n. 190 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 recante disposizioni di attuazione relative alla Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti (articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Ricordiamo che l’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale) ha introdotto, tra i criteri direttivi, la possibilità di applicare una riduzione dell’aliquota IRES quando una parte del reddito d’impresa, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, venga reinvestita in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. La norma stabilisce inoltre che il beneficio non possa applicarsi agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’attività d’impresa nello stesso biennio.
In attesa della piena attuazione di questi principi, la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444, L. 207/2024) ha introdotto in via transitoria, solo per il 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR.
Il beneficio è subordinato al rispetto di precise condizioni: rafforzamento patrimoniale della società, realizzazione di investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancato ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali, salvo specifiche eccezioni.
Il nuovo decreto ministeriale, emanato ai sensi del comma 444 della stessa legge, definisce in dettaglio:
- le modalità applicative,
- le condizioni di accesso
- e le cause di decadenza della misura, oltre a disciplinare il coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario.
Dopo le definizioni generali (art. 1) e l’indicazione dell’oggetto del provvedimento (art. 2), l’articolo 3 individua l’ambito soggettivo:
- vi rientrano le società di capitali,
- le cooperative,
- le mutue assicuratrici,
- le società ed enti residenti con attività commerciale prevalente
- e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, inclusi gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota maggiorata prevista dalla L. 208/2015.
-
Riforma Fiscale: delega prorogata fino al 29 agosto 2026
L’orizzonte temporale per il completamento della riforma fiscale avviata nel 2023 viene ufficialmente esteso.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sabato 9 agosto, della legge n. 120 dell’8 agosto 2025, sono state introdotte modifiche mirate alla legge n. 111/2023, che aveva conferito la delega per la revisione complessiva del sistema tributario.
Il provvedimento, composto da un unico articolo, interviene su cinque punti centrali della legge delega, con lo scopo di rimodulare scadenze, definire con maggiore precisione gli ambiti di intervento e aggiornare i criteri direttivi, così da armonizzare l’attuazione della riforma con il calendario, particolarmente complesso, previsto per il riordino del fisco.
In particolare, si estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, posticipando di fatto la scadenza al 29 agosto 2026 (in luogo del 29 agosto 2025).
Contestualmente, la scadenza per l’emanazione di eventuali provvedimenti correttivi o integrativi è posticipata al 29 agosto 2028, restando comunque invariata la previsione di una proroga automatica di 90 giorni qualora i pareri parlamentari vengano espressi in ritardo.
Di seguito si propone un’analisi delle modifiche introdotte, organizzata in base alle previsioni dell’articolo 1 della legge delega.
Riforma Fiscale: più tempo per l’adozione dei decreti attuativi
Come anticipato, il testo proroga dal 29 agosto 2026 il termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma del sistema fiscale e, di conseguenza, il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi al 29 agosto 2028.
Inoltre, viene rivisto uno dei principi di delega, prevedendo la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dagli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), relativa al pagamento parziale o dilazionato dei tributi.
È confermata, inoltre, la facoltà di introdurre un’analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Infine, viene inserito un nuovo principio di delega che affida al legislatore delegato il compito di:
- uniformare l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, per quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria;
- disciplinare, fatte salve le prerogative dell’avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, nonché le competenze decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure, il regime delle incompatibilità, la dispensa dal servizio e il trasferimento d’ufficio.
Riforma fiscale: testi unici rinviati al 2026
Nella versione originaria dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era incaricato di emanare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa tributaria, seguendo le procedure indicate dall’articolo 1 della stessa legge.
Con la modifica introdotta dalla lettera e), il termine viene esteso di un anno, ovvero la predisposizione dei testi unici fiscali slitta infatti al 31 dicembre 2026.
L’intervento si inserisce nel quadro della più ampia proroga dei termini di delega prevista dalla lettera a), garantendo coerenza tra le diverse scadenze dell’attuazione della riforma.
Allegati: -
CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione
Con la Risposta a interpello nella Direzione Generale ADE del Friuli n 908/62 di maggio 2025 si evidenzia un cambio di rotta per il CPB 2024-2025.
In particolare, è l’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31 ottobre 2024 a rendere valida la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale.
Vediamo i dettagli della risposta ADE.
CPB: chiarimenti per la correttiva per ritirare l’opzione errata di adesione
La Dichiarazione presentata entro i termini ordinari (31 ottobre 2024) determina in modo definitivo l’adesione del contribuente al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.
Questo vale anche in caso di errore iniziale, purché si intervenga tempestivamente con una dichiarazione “correttiva nei termini”.
A chiarirlo è l’interpello 908-62/2025 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia.
Il documento fornisce indicazioni utili non solo per chi ha già aderito al concordato per il biennio corrente, ma anche per coloro che stanno valutando l’adesione per il biennio 2025-2026, da formalizzare entro il 30 settembre 2025, con modalità che cambieranno leggermente rispetto al passato.
Una società di capitali aveva trasmesso il 28 ottobre 2024 il modello Redditi SC, indicando per errore l’adesione al CPB, successivamente ed entro il 31 ottore ha inviato una nuova dichiarazione correttiva nei termini.
La domanda era se tale correzione fosse valida per annullare l’opzione errata.
L'Agenzia risponde in modo affermativo.
La revoca dell’adesione fatta tramite una correttiva nei termini è pienamente efficace, come già chiarito nelle istruzioni ufficiali dei modelli e in precedenti risoluzioni (es. risoluzione 325/2002). Nessuna incertezza interpretativa giustifica un’interpello.
La Dre richiama implicitamente anche la circolare 18/E/2024, che aveva già affrontato il caso opposto: una dichiarazione originaria senza adesione, seguita da una correttiva con adesione.
Ricordiamo che il CPB non consente adesioni tardive secondo quanto stabilisce l’articolo 35, comma 1, del Dlgs 13/2024, escludendo l’applicazione della cosiddetta “remissione in bonis” (articolo 2, Dl 16/2012).
Inoltre, anche le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria, previste dall’articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998, non hanno alcun effetto se relative all’opzione per il CPB, come ribadito dalla circolare 18/E/2024.
CPB 2025–2026: nuove modalità operative
Guardando avanti, l’adesione al CPB per il biennio 2025–2026 dovrà avvenire con modalità diverse, previste dal Dlgs correttivo in attesa di approvazione:
- Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
- autonoma (solo frontespizio del modello Redditi 2025), oppure
- congiunta alla dichiarazione dei redditi (che andrà quindi anticipata rispetto alla scadenza classica del 31 ottobre).
- Adesione entro il 30 settembre 2025, con trasmissione:
-
Federalismo fiscale: i dati ADE
In data 2 aprile, in audizione in Parlamento presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati, le Entrate hanno presentato i dati sul federalismo fiscale.
In particolare, si è parlato del ruolo delle Agenzie Entrate ed Entrate-Riscossione nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, e in particolare un approfondimento sulla gestione di tributi come:
- l’Irap,
- le addizionali e le tasse automobilistiche,
- la riscossione con F24 di Imu e Tari
- la collaborazione con i Comuni su vari fronti.
Federalismo fiscale: i dati ADE
Dai dati diffusi durante l'audizione è emerso che l’Agenzia delle entrate svolge un ruolo cruciale nella gestione dei tributi locali e nella collaborazione con le autorità regionali, garantendo assistenza, liquidazione, controllo e riscossione delle imposte.
Inoltre, collabora con Regioni e Province autonome nella gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef. Questa collaborazione è regolata da convenzioni che prevedono:
- l’assistenza ai contribuenti – l’Agenzia fornisce modelli di dichiarazione e software per la compilazione e il controllo delle dichiarazioni
- la liquidazione delle imposte – le imposte vengono liquidate automaticamente in base alle dichiarazioni presentate
- il controllo delle dichiarazioni – l’Amministrazione effettua controlli formali per garantire la correttezza delle dichiarazioni
- l’accertamento – l’Agenzia verifica l’imponibile non dichiarato e gestisce le sanzioni per le violazioni
- i rimborsi – gestisce la liquidazione e l’esecuzione dei rimborsi per imposte versate in eccesso
- la riscossione – si occupa della riscossione spontanea e coattiva delle imposte dovute.
Stesse modalità sono seguite anche per la gestione dell’addizionale comunale all’Irpef.
Relativamente alle tasse automobilistiche, l’Agenzia entra in gioco per quelle dovute in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (Regioni a statuto speciale), occupandosi di riscossione, accertamento e contenzioso.
Per i versamenti dei tributi locali, l'Agenzia supporta la gestione della riscossione tramite modello F24 e ha recentemente implementato nuove modalità di versamento per l’Imu e altre imposte locali, facilitando il riversamento delle risorse ai Comuni.Sempre sul tema del federalismo leggiamo le novità appena approvate in Abruzzo sul tema delle addizionali, aumentate per certa fasce di reddito al fine di contribuire alla spesa della sanità locale.
Legge Regionale Abruzzo: aumenti per le addizionali per la sanità
Con un comunicato stampa del 25 marzo della Regione Abruzzo, si informa della approvazione di una Legge regionale per aumentare le addizionali.
In dettaglio 7 abruzzesi su 10 pagheranno meno o non subiranno aumenti.
La giunta regionale ha approvato la riforma dell’addizionale regionale IRPEF che, a partire dal 2025, introduce aliquote differenziate per scaglioni di reddito.
Una misura che renderà il sistema fiscale regionale più equo e che – secondo la proiezione realizzata dal MEF, aggiornata alle tendenze demografiche e fiscali – favorirà oltre 488.000 contribuenti, pari al 72,23% della popolazione fiscale abruzzese.
Come specificato dal comunicata stampa le nuove aliquote IRPEF in Abruzzo per il 2025 sono:
- 1,63% per i redditi fino a 28.000 euro
- 3,23% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro
- 3,33% per i redditi superiori a 50.000 euro
La Regione stima un maggior gettito di circa 44,7 milioni di euro.
Il Presidente Marsilio ha commentato che “In Abruzzo pagherà di più solo chi può permetterselo. Una scelta concreta per rafforzare i principi di equità e giustizia sociale. Questa riforma dimostra che è possibile coniugare rigore e giustizia sociale. Abbiamo scelto di alleggerire la pressione fiscale su oltre il 70% degli abruzzesi, sostenendo le fasce più fragili, i lavoratori e il ceto medio. (…)”.
Lo stesso Presidente si sta facendo promotore di una riforma della ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale che attualmente è pro capite e penalizza regioni come l’Abruzzo con un territorio montuoso e con una bassa densità di popolazione.
Con la nuova struttura si prevedono benefici per i redditi medio-bassi.
L’aliquota scende dal 1,73% all’1,63% per i redditi fino a 28.000 euro.
-
Omnicomprensività reddito di lavoro autonomo: chiarimenti in arrivo
Il 12 febbraio durante il question time sono stati rischiesti chiarimenti sulla nozione di omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.
Nel loro quesito gli Onorevoli interroganti hanno richiamano l’articolo 54 del TUIR che introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, similmente a quanto avviene nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Viene appunto evidenziato che sulla disposizione sussisterebbero dubbi interpretativi circa l’eventuale inclusione degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all’attività professionale e, di conseguenza, la loro rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa.
A parere degli Interroganti, tenuto conto che tale incertezza interpretativa potrebbe avere un impatto significativo sulla determinazione delle basi imponibili per le imprese con conseguenze rilevanti in termini di compliance fiscale e pianificazione finanziaria, gli stessi chiedono di sapere “quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di chiarire l’ambito applicativo dell’articolo 54 del TUIR, in particolare con riferimento alla rilevanza, (ai fini ndr) della determinazione del reddito d’impresa, degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all’attività professionale”.Omnicomprensività reddito di lavoro autonomo: chiarimenti in arrivo
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate, la replica ricorda innanzitutto che nell’ambito di una più ampia revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, con l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, è stato interamente sostituito l’art. 54 del TUIR, il quale, al comma 1, primo periodo, ora prevede che “Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.
Con tale disposizione è stato, pertanto, introdotto, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, in virtù del quale qualunque somma percepita nello svolgimento dell’attività professionale e/o artistica nel periodo d’imposta è ricondotta alla categoria reddituale del lavoro autonomo.Viene invece chiarito che la questione interpretativa prospettata riguarda il più generale tema del coordinamento tra il principio di onnicomprensività – sulla base del quale sono tassate, come reddito di lavoro autonomo, “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale (… )”- e le altre disposizioni tributarie che si rendono, comunque, applicabili al momento della percezione dei proventi riconducibili all’attività professionale (come nel caso degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente dedicato all’attività professionale).
Ciò posto, l’Agenzia delle entrate fa presente che, trattandosi di una modifica normativa di recente introduzione, cui si riconnettono delicate attività esegetiche che implicano l’armonico coordinamento con altre disposizioni aventi dignità giuridica di norme speciali, il relativo nodo interpretativo è attualmente oggetto di mirati approfondimenti e sarà sciolto in maniera sistematica nell’ambito di un prossimo documento di prassi.