• Riforma fiscale

    Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE

    Il Cdm  ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.

    Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.

    In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta. 

    Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.

    Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo

    Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.

    Come recita la relazione illustrativ,  l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

    Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.

    Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

    • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
    • anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

    La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

    In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura). 

    Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.

    Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).

    Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.

    La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.

    Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.

  • Riforma fiscale

    Consulenza giuridica 2026: nuove regole procedurali delle Entrate

    Pubblicato il Provvedimento n. 171016/2026 del Direttore dell'Agenzia per istanze in forma libera ma con stringenti vincoli di ammissibilità e canali telematici esclusivi.

    L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica ai sensi dell'articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente. 

    Il Provvedimento delinea un percorso formale rigido : l'istanza è esente da bollo e redatta in forma libera , ma il diritto alla risposta è subordinato al rispetto di requisiti di legittimazione e all'assenza di specifiche attività di controllo in corso. 

    Tuttavia, l'accesso a questo istituto non è generalizzato e presenta tre criticizzazioni operative e precisi casi di esclusione automatica che richiedono una verifica preliminare della propria posizione fiscale per non incorrere nel rigetto immediato.

    Chi può presentare l’istanza: la mappa dei soggetti legittimati

    La consulenza giuridica è riservata esclusivamente ai soggetti tassativamente individuati dall'articolo 10-octies dello Statuto. 

    Il nuovo provvedimento attua le ultime modifiche normative che hanno abrogato il generico riferimento agli "enti privati". 

    Di seguito la ripartizione della competenza degli uffici in base alla natura dell'istante:

    • Direzioni Regionali (in base al domicilio fiscale dell'istante)
      • Associazioni sindacali e di categoria, nonché ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell'ambito della Regione (muniti di codice fiscale). 
      • Enti pubblici territoriali, enti locali e organi periferici delle amministrazioni statali operanti nella Regione (muniti di codice fiscale). 
    • Divisione Contribuenti (competenza centrale)
      • Amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale (comprese le articolazioni territoriali prive di rilevanza fiscale ma munite di apposita procura). 
      • Rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali/categoria e organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali. 
      • Soggetti non residenti. 

    Alert Errore di Invio: Se l'istanza viene trasmessa a un ufficio o a un indirizzo PEC errato, l'ufficio ricevente la inoltrerà a quello competente. Attenzione, però: in questo caso il termine per la risposta inizia a decorrere solo dalla data di effettivo ricevimento da parte dell'ufficio competente, che provvederà a comunicarlo all'istante. 

    Canali di trasmissione obbligatori: l’elenco ufficiale PEC e PEL 2026

    L'invio dell'istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore deve avvenire esclusivamente per via telematica

    L'utilizzo di canali non consentiti comporta la mancata ricezione dell'istanza o l'improcedibilità della stessa. 

    Prima di procedere all'invio, è indispensabile individuare l'esatto indirizzo telematico dell'ufficio destinatario per evitare i ritardi istruttori previsti dal punto 3.4 del provvedimento. 

    [Scarica qui il File PDF con l'elenco completo dei recapiti telematici delle Direzioni Regionali]

    Per garantire la correttezza della trasmissione ed evitare errori di compilazione nel gestore PEC, consigliamo di scaricare e consultare la tabella ufficiale dei canali digitali abilitati dall'Agenzia delle Entrate.

    Per i soggetti non residenti che non dispongono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l'Agenzia ha istituito un canale di Posta Elettronica Ordinaria (PEL) dedicato: 

    Struttura Competente

    Canale Abilitato

    Indirizzo Telematico Official 2026

    Divisione Contribuenti

    PEC (Soggetti Residenti)

    [email protected] 

    Divisione Contribuenti

    PEL (Solo Non Residenti senza domiciliatario)

    [email protected] 

    Direzioni Regionali

    PEC

    Consultare l'Allegato A completo del Provvedimento 

    La presentazione dell'istanza richiede una fondamentale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserita nel testo dal legale rappresentante. Il firmatario deve attestare di non essere a conoscenza, alla data di presentazione, dell'esistenza di attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione interpretativa. 

    Il vincolo di esclusione è amplissimo e si estende non solo all'istante, ma anche a tutti i propri associati e/o rappresentati

    Le attività ostative comprendono: 

    • Verifiche fiscali in corso da parte delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza. 
    • Avvisi di accertamento notificati e accertamenti con adesione non ancora perfezionati. 
    • Questionari, attività di liquidazione o controlli formali della dichiarazione. 
    • Richieste di rimborso già presentate o istanze di annullamento in aututela. 

    Consulenza giuridica: Le fasi dell’istruttoria: regolarizzazione, integrazioni e sospensione estiva

    Una volta ricevuta l'istanza, l'Ufficio procedente applica rigide tempistiche procedurali per l'esame documentale: 

    • Carenza dei requisiti e regolarizzazione: Se l'istanza è carente dei requisiti sanabili, l'Ufficio invia un invito entro 30 giorni. L'istante ha 30 giorni dal ricevimento per regolarizzare, pena la presa d'atto della rinuncia all'istanza. I termini per la risposta decorrono ex novo dal momento della sanatoria. 
    • Integrazione documentale: L'Ufficio può chiedere integrazioni una sola volta entro 30 giorni. Il contribuente deve trasmettere i documenti richiesti o motivarne la mancata esibizione entro 60 giorni
    • Richiesta di pareri esterni: Se l'Agenzia richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, i termini regolari di risposta vengono sospesi. Attenzione al caso limite: se il parere esterno non perviene entro 60 giorni dalla richiesta, l'istanza di consulenza giuridica viene dichiarata automaticamente improcedibile

    Tutti i termini procedurali previsti, sia a carico dell'Ufficio che del contribuente, sono sospesi per legge dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Le scadenze che cadono di sabato o nei giorni festivi sono differite di diritto al primo giorno lavorativo successivo. 

    Le risposte fornite dall'Agenzia, scritte e motivate, verranno successivamente pubblicate sul sito internet istituzionale previa rimozione dei dati sensibili. 

    Consulenza giuridica: le risposte alle domande frequenti

    Che differenza c'è tra la consulenza giuridica ordinaria e quella "interna"?

    La consulenza ordinaria viene attivata su istanza dei soggetti esterni legittimati (associazioni, enti pubblici, non residenti) , mentre la consulenza giuridica interna è attivata direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Il Provvedimento chiarisce che le regole di gestione previste si applicano, in quanto compatibili, anche a quella interna. 

    Cosa succede se non rispondo in tempo a una richiesta di integrazione dei documenti?

    Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la regolarizzazione o di 60 giorni per l'integrazione documentale comporta l'interruzione della procedura. L'ufficio procedente prenderà formalmente atto della rinuncia implicita all'istanza e lo comunicherà al soggetto interessato. 

    È possibile ritirare un'istanza dopo averla inviata?

    Sì. In pendenza dei termini di istruttoria, gli istanti hanno sempre la facoltà di presentare una rinuncia espressa all'istanza di consulenza giuridica. La rinuncia deve essere trasmessa all'ufficio competente utilizzando le medesime modalità telematiche previste per l'invio originario. 

  • Riforma fiscale

    Testo Unico imposte sui redditi: il Governo approva il definitivo

    Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Testo Unico delle imposte sui redditi.

    Come recitava la relazione illustrativa al testo preliminare, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

    Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

    TU imposte sui redditi: approvato dal Governo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il settimo dei Testi unici che riorganizzano la materia tributaria, si tratta del TU sui redditi.

    Il TU sui redditi in bozza contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.

    Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito aveva dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".

    Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986. 

    Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

    Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

    Nelle riunione del 4 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il definitivo del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e Leo in proposito ha aggiunto: “Siamo a un passo dal completare una riforma fondamentale.  Con l’approvazione definitiva del TUIR, manca ormai soltanto il Testo Unico sull’Accertamento per chiudere il ciclo dei testi normativi di riordino. Il Governo si concentrerà nella redazione del Codice tributario, che rappresenterà un punto di svolta cruciale, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e garantendo una maggiore certezza del diritto”.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Il Consiglio dei Ministri nella seduta n 170 del 22 aprile ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

    Il provvedimento è adottato in attuazione della delega per la revisione del sistema tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111). 

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Come specificato dallo stesso Esecutivo, il testo unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

    Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.

    • Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
    • Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
    • Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.

    Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.

  • Riforma fiscale

    Ires premiale 2025: pubblicato il decreto attuativo in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.08.2025 n. 190 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 agosto 2025 recante disposizioni di attuazione relative alla Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti (articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Ricordiamo che l’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale) ha introdotto, tra i criteri direttivi, la possibilità di applicare una riduzione dell’aliquota IRES quando una parte del reddito d’impresa, entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione, venga reinvestita in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. La norma stabilisce inoltre che il beneficio non possa applicarsi agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all’attività d’impresa nello stesso biennio.

    In attesa della piena attuazione di questi principi, la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444, L. 207/2024) ha introdotto in via transitoria, solo per il 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR. 

    Il beneficio è subordinato al rispetto di precise condizioni: rafforzamento patrimoniale della società, realizzazione di investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancato ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali, salvo specifiche eccezioni.

    Il nuovo decreto ministeriale, emanato ai sensi del comma 444 della stessa legge, definisce in dettaglio:

    • le modalità applicative
    • le condizioni di accesso 
    • e le cause di decadenza della misura, oltre a disciplinare il coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario.

    Dopo le definizioni generali (art. 1) e l’indicazione dell’oggetto del provvedimento (art. 2), l’articolo 3 individua l’ambito soggettivo:

    • vi rientrano le società di capitali, 
    • le cooperative, 
    • le mutue assicuratrici, 
    • le società ed enti residenti con attività commerciale prevalente 
    • e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, inclusi gli intermediari finanziari che applicano l’aliquota maggiorata prevista dalla L. 208/2015.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    CPB: tutte le novità del Correttivo

    Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno ha apportato varie modifiche alla agevolazione ormai nota come concordato preventivo biennale.

    L'agenzia delle entrate in data 18 giugno per recepire le novità ha aggiornato software e istruzioni relative. leggi anche  CPB: proposta e software il tuo ISA 2025 dopo il DLgs n 81

    In particolare, le modifiche al CPB introdotte con il DLgs. 81/2025 e relative ai limiti alle proposte sono state recepite nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026 e nel relativo software “Il tuo ISA 2025 CPB”.

    Ora risulta completo il quadro applicativo per chi vorrà aderire.

    Secondo quanto specifica la stessa agenzia nella pagina dedicata, il software in commento calcola la proposta di CPB considerando le novità introdotte dal DLgs. 81/2025.

    Inoltre l'agenzia precisa che l’accettazione di eventuali proposte di adesione elaborate con la precedente versione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” resta valida e, in ogni caso, è possibile presentare una nuova accettazione alla proposta di CPB elaborata con la nuova versione del software entro il 30 settembre.

    Riepiloghiamo alcune delle novità introdotte col correttivo.

    Correttivo CPB: incremento della sostitutiva

    L'art 8 del nuovo testo prevede di incrementare l’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a ottantacinquemila euro.

    In particolare, è stabilito che sulla parte che supera il citato importo di ottantacinquemila euro sia applicata per i soggetti IRPEF l’aliquota prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti IRES l’aliquota individuata dall’articolo 77 del menzionato testo unico. 

    Per le società o associazioni di cui agli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il superamento del limite di ottantacinquemila euro è verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con le aliquote di cui al nuovo comma 1-bis, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati. 

    La disposizione si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

    La relazione al decreto evidenzia che non si è ritenuto di accogliere l’osservazione 2 della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, volta a innalzare il limite di eccedenza di cui all’art. 7,  da 85.000 a 100.000 euro per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto, l’Agenzia delle entrate non ha alcun margine di discrezionalità nella formulazione della proposta, la quale viene elaborata sulla base della documentazione tecnica approvata con il decreto ministeriale dello scorso 28 aprile; inoltre l’innalzamento della soglia a 100.000 euro renderebbe la norma, di fatto, inapplicata, dal momento che il reddito medio dei soggetti che applicano gli ISA ammonta a circa 45.000 euro.

    Correttivo CPB: nuova causa di esclusione

    Con l'art 9 si introduce una nuova causa di esclusione dall’accesso all’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti che – con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta – dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, e contemporaneamente, partecipano ad associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del citato d.P.R. n. 917/1986, ovvero a società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero ancora a società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

    Per tali casi, viene previsto che l’accesso al concordato, per il lavoratore autonomo, è consentito solo se anche l’associazione professionale ovvero la società tra professionisti o tra avvocati cui quest’ultimo partecipa abbia optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta. 

    Analoga causa di esclusione opera anche per le associazioni e le società, nelle ipotesi in cui non tutti i soci o associati – che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – aderiscano, per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo.

    Contestualmente, vengono introdotte due nuove cause di cessazione del concordato che si rendono applicabili quando non siano soddisfatte le medesime condizioni previste dalle nuove cause di esclusone.

    In particolare, viene previsto che le associazioni e le società indicate nella norma cessano dal regime del concordato quando anche solo uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non possono più determinare – qualunque sia la causa di cessazione dal regime – il loro reddito mediante l’adesione alla proposta di concordato

    Analoga ipotesi di cessazione in capo al singolo associato o socio ogniqualvolta la società o l’associazione non può più determinare, con riferimento ai medesimi periodi d’imposta, il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato.

    Attenzione al fatto, che le disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

    Correttivo CPB: le soglie massime per le proposte in base al punteggio ISA

    La relazione illustrativa che accompagna il decreto prevede che in accoglimento della prima osservazione della 6^ commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, le disposizioni in esame intervengono in materia di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale mediante l’inserimento dei commi da 3-bis a 3-quater nell’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

    In particolare, viene previsto che la proposta di reddito concordato elaborata dall’Agenzia delle entrate può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la medesima proposta, rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024. 

    In particolare, sono previsti tre distinti limiti di eccedenza massima, pari al 10, al 15 e al 25 per cento, che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti relativi al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. In particolare, il limite pari al:

    • 10 per cento si applica in caso di livello di affidabilità pari a 10;
    • 15 per cento si applica in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
    • 25 per cento si applica in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.

    Inoltre, viene stabilito che le limitazioni di cui al comma 3-bis non trovano applicazione laddove la proposta, formulata applicando tale comma, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione della metodologia di elaborazione prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024. 

    Infine, le medesime regole vengono estese alla determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini della imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 13 del 2024.

    CPB: il calendario per aderire

    Il Decreto Correttivo ha confermato che l'adesione alla proposta di concordato può essere manifestata:

    • entro il 30.9; 
    • o entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

    A tal fine, l'adesione 2025-2026 può avvenire:

    • congiuntamente al Modello ISA nell'ambito del Modello Redditi 2025 (
    • in forma autonoma, con invio del Frontespizio del Modello Redditi 2025 indicando il codice "1" nella nuova casella "Comunicazione CPB"

  • Riforma fiscale

    Riforma IRPEF e novità per redditi di lavoro dipendente: chiarimenti sulle nuove regole

    Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato in modo approfondito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, in materia di IRPEF e tassazione dei redditi da lavoro dipendente. 

    Scarica il testo della Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025

    La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici e chiarimenti essenziali per contribuenti, professionisti e sostituti d’imposta. Di seguito i punti salienti.

    Nuove aliquote IRPEF e detrazioni per il 2025

    I commi 21 e 32 della legge di bilancio 2025 stabilizzano le disposizioni già introdotte, per il solo anno d’imposta 2024, dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, prevedendo, a regime, l’applicazione, in sede di determinazione dell’imposta lorda, delle aliquote e degli scaglioni di reddito ivi previsti, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato, nonché
    il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo-

    Pertanto, a partire dal 2025, l’IRPEF viene strutturata su tre scaglioni:

    • 23% per redditi fino a 28.000 euro
    • 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro
    • 43% per redditi oltre i 50.000 euro

    Viene quindi eliminato il precedente scaglione al 25%, semplificando il sistema impositivo.

    Parallelamente, la detrazione per redditi da lavoro dipendente viene elevata a 1.955 euro (in precedenza era 1.880 euro), estendendo la “no tax area”, ovvero l'ammontare del reddito escluso da imposizione, a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti non pensionati.

    Trattamento integrativo (ex Bonus 100 euro)

    Il meccanismo del trattamento integrativo è stato aggiornato per coordinarsi con l’aumento della detrazione.

    Per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, il bonus viene riconosciuto solo se l’IRPEF lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro. Questo correttivo evita l’esclusione automatica dal beneficio a causa dell’innalzamento della detrazione.

    Somma aggiuntiva per lavoratori con reddito fino a 20.000 euro

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati). 

    In particolare, viene riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione) il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo.

    Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo. L'importo è calcolato in percentuale al reddito da lavoro:

    • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro
    • 5,3% per redditi tra 8.501 e 15.000 euro
    • 4,8% per redditi tra 15.001 e 20.000 euro

    È necessario determinare la percentuale sulla base di un reddito annuale teorico (rapportato all’intero anno), anche se il lavoro è stato svolto per periodi parziali.

    Esempio 1

    Un contribuente nell’anno 2025:

    • ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
    • è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro. 

    Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].
    La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).

    Detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.001 e 40.000 euro

    È prevista una nuova detrazione:

    • 1.000 euro per redditi tra 20.001 e 32.000 euro
    • Detrazione decrescente fino ad azzerarsi per redditi tra 32.001 e 40.000 euro

    Entrambi i benefici (somma e detrazione) vengono erogati automaticamente dai sostituti d’imposta. In caso di errato riconoscimento, l'importo va restituito, anche in rate mensili se superiore a 60 euro.

    Fringe benefit e welfare aziendale

    Vengono potenziati i limiti di esenzione:

    • Fino a 1.000 euro annui per tutti i lavoratori dipendenti
    • Fino a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico

    Sono inclusi nel calcolo anche i rimborsi per spese di locazione, utenze domestiche e interessi sul mutuo. Il lavoratore deve dichiarare il diritto al beneficio e fornire i codici fiscali dei figli a carico.

    Modifiche alle detrazioni per familiari a carico

    Dal 2025:

    • La detrazione per figli spetta solo se hanno età tra 21 e 30 anni oppure se disabili (oltre i 30 anni)
    • La detrazione per altri familiari (es. suoceri, cognati) è riconosciuta solo se ascendenti conviventi
    • Le detrazioni non spettano se i familiari risiedono all’estero, salvo siano cittadini UE o SEE.
    Allegati: