• Dichiarazione 730

    Borse di studio ITS Academy, niente Irpef e dichiarazione dei redditi dal 2025

    L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale: le somme erogate agli studenti degli ITS Academy non devono essere inserite nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone fisiche.

    Borse di studio ITS Academy, niente Irpef: non vanno indicate nel 730

    Buone notizie per gli studenti degli ITS Academy che hanno ricevuto una borsa di studio nel 2025. 

    Le somme erogate per frequentare i percorsi di istruzione tecnologica superiore sono esenti dall’Irpef e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.

    A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta pubblicata il 30 luglio 2026 tra le FAQ dedicate al modello 730/2026 e al modello Redditi Persone fisiche 2026.

    Il chiarimento riguarda le borse di studio corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori.

    Borse ITS Academy: cosa cambia per gli studenti

    Per l’anno d’imposta 2025, le borse di studio interessate dalla nuova disciplina sono considerate redditi esenti.

    Questo significa che gli studenti beneficiari:

    • non devono pagare l’Irpef sulle somme ricevute;
    • non devono riportarle nel modello 730/2026;
    • non devono indicarle nel modello Redditi Persone fisiche 2026;
    • non devono sommarle agli altri redditi imponibili.

    Il vantaggio non riguarda, quindi, soltanto l’assenza di tassazione. 

    Le borse di studio non concorrono neppure alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

    Quali borse di studio sono esenti

    L’esenzione si applica alle borse erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.

    Rientrano nell’agevolazione anche le borse destinate a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi, che rappresentano una parte essenziale dei percorsi ITS.

    La normativa prevede infatti che i tirocini e gli stage siano obbligatori per almeno il 35% del monte orario complessivo. Possono essere svolti anche all’estero ed essere sostenuti economicamente attraverso apposite borse di studio.

    Sono interessate dall’esenzione le somme corrisposte:

    • dallo Stato;
    • dalle Regioni;
    • dalle fondazioni ITS Academy;
    • da altri soggetti pubblici.

    La norma fa dunque riferimento sia alle borse erogate direttamente dalle fondazioni sia a quelle finanziate o corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.

    La nuova esenzione parte dal 2025

    La detassazione è stata introdotta dall’articolo 10 del decreto legge n. 45 del 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025. La disposizione ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, stabilendo che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio destinate agli studenti degli ITS Academy sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

    La norma comprende espressamente anche le borse che sostengono gli stage aziendali e i tirocini formativi previsti nell’ambito dei corsi.

    Perché il chiarimento dell’Agenzia è importante

    In assenza di una specifica esenzione, le borse di studio sono generalmente ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.

    La nuova disposizione introduce invece un’esenzione espressa per le borse collegate ai percorsi ITS Academy. Di conseguenza, le somme ricevute nel 2025 non producono reddito imponibile ai fini Irpef.

    Il chiarimento dell’Agenzia elimina così i dubbi operativi in vista della compilazione delle dichiarazioni relative al 2025.

    Cosa controllare nel modello 730 precompilato

    Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio ITS Academy nel corso del 2025 possono verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    Poiché le somme sono esenti, non devono essere indicate tra i redditi imponibili. Nel caso in cui una borsa risultasse inserita come reddito assoggettato a Irpef, sarà opportuno controllare la documentazione rilasciata dal soggetto erogatore e correggere il dato prima dell’invio della dichiarazione.

    È importante, inoltre, verificare che la somma ricevuta rientri effettivamente tra le borse previste dalla legge e che sia stata erogata da uno dei soggetti ammessi alla nuova agevolazione.

    Borse ITS Academy: novità e sintesi dell’agevolazione irpef

    Le borse di studio ITS Academy ricevute nel 2025:

    sono esenti dall’Irpef;

    non concorrono alla formazione del reddito imponibile;

    non devono essere inserite nel modello 730/2026;

    non devono essere riportate nel modello Redditi Persone fisiche 2026.

    L’esenzione riguarda le borse erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.

    Un sostegno alla formazione tecnica superiore

    La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli ITS Academy avviato con la legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

    Gli ITS Academy hanno il compito di formare tecnici altamente specializzati, attraverso percorsi costruiti in collaborazione con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche.

    Una parte significativa dell’attività formativa viene affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre stage e tirocini consentono agli studenti di acquisire competenze direttamente all’interno delle aziende.

    L’esenzione fiscale delle borse di studio punta quindi a rafforzare il diritto allo studio e a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per frequentare questi percorsi, comprese le spese per l’alloggio, gli spostamenti e le esperienze formative fuori sede o all’estero.

  • Dichiarazione 730

    Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto

    Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.

    Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.

    Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

    • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
      •  trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
      •  o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
    • se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
      compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

    La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

    • non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
    • presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.

    La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: redditi da pignoramento presso terzi

    Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2026 per provvedere alla dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati per l'anno di imposta 2025.

    Tra i redditi da indicare nel modello vi sono anche quelli soggetti a tassazione separata da riportare nel quadro M.

    Vediamo come compilare nella sezione III C il rigo M81 per i redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.

    730/2026: redditi da pignoramento presso terzi

    Nel Quadro M del Modello 730/2026 nella sezione III C ci sono gli altri dati Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi
    In tale sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi.
    Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 

    Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. 

    Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione Modello Redditi.
    Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo M81 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.
    Se il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione IV del quadro RM del Modello Redditi PF (ad es. indennità
    di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) compilare il rigo RM82 del Modello Redditi PF (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

    In particolare, nel rigo M81 indicare:

    1. nella colonna 1 (Quadro – Rigo) il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
    2. nella colonna 2 (Numero modello), se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
    3. nella colonna 3 (Ritenute a tassazione ordinaria) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria;
    4. nella colonna 4 (Altre ritenute) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

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    Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

    Le somme incassate dal GSE dalle persone fisiche che operano come privati ricavate dall'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da tassare nella dichiarazione dei redditi.

    Il GSE ha predisposto una sezione dedicata alle regole per tali redditi e per quelli che competono le imprese.

    Leggi anche Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato             

    Prima di leggere le istruzioni per il 730 e il Redditi PF 2026, ricordiamo che il MEF con Decreto 21 gennaio 2025 ha stabilito le regole per l'invio da parte del GSE dei proventi derivanti da fotovoltaico alla stessa agenzia ai fini della precompilata 2025 anno di imposta 2024 e pertanto dovrebbero essere validi anche per l'anno di imposta 2025, dichiarazione 2026.

    Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti "scambio sul posto" sono disponibili dall'anno scorso, direttamente nel Modello 730 / Modello Redditi 2025 precompilato, gli importi relativi ai redditi generati dalle eccedenze riconosciute nel 2024 e identicamente dovrebbero essere disponibili anche per la precompilata 2026.

    Per i contratti "ritiro dedicato" tale funzionalità è disponibile dal 2026 con riferimento all'anno di imposta 2025. 

    Pertanto, il contribuente può prelevare l'importo percepito nel 2025 dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata ovvero dall'Area clienti del GSE, e compilare il rigo RL14 del Modello Redditi PF 2026.

    Vediamo come si dichiarano i redditi derivanti dalle attività di cessione di energia da parte dei privati, specificando che tali redditi sono redditi diversi (ex art 67 comma 1 lett i) del TUIR).

    Di seguito una check listi di riepilogo.

    Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?

    Le Entrate con documenti di prassi hanno chiarito il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia (prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno) e ribadito che i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

    Più precisamente, le Entrate, nello specificare che i redditi da energia prodotta in eccedenze e gestita con ritiro dedicato, rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto ai fini della dichiarazione fiscale devono essere riportati:

    • nel rigo D5 del Modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) con il codice "1",

    • nel rigo RL14 colonna 2 nel Modello Redditi Persone fisiche.

    Scarica qui la checklist con un riepilogo delle differenze tra i redditi dei privati e quelli delle imprese, e la tassazione.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: nuovi codici per i mutui passivi

    Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.

    In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.

    Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.

    730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi

    Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui. 

    A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.

    Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.

    In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.

    Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.

    I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.

    Reddito complessivo

    Importo base

    nessun figlio 0,5

    1 figlio 0,7

    2 figli 0,85

    3+ figli o figlio disabile

    75.001-100.000 euro

    14.000

    7.000

    9.800

    11.900

    14.000

    Oltre 100.000 euro

    8.000

    4.000

    5.600

    6.800

    8.000

    Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:

    • le spese sanitarie detraibili,
    • le somme detraibili investite nelle startup innovative
    • le somme detraibili investite nelle PMI innovative

    Interessi passivi sui mutui: regole per la detraibilità 2026

    Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.

    Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:

    • per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
    • per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.

    A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.

    Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:

    Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.

    Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:


    Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.

    Detraibilità interessi mutui prima casa: condizioni e limiti in base all’anno di stipula

    La Guida ADE 2026 ha precisato che per gli interessi passivi sulla prima casa, condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:

    • per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo
    • per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
    • per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
    • per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.

    TABELLA DI RIEPILOGO PER DATA E LIMITE DI SPESA CONSENTITO

    Fonte Agenzia Entrate Guida detrazioni 2026

  • Dichiarazione 730

    Bonus musica: spese detraibili nel 730 per la formazione musicale dei figli

    Tra le spese detraibili nel modello 730 di quest'anno per i redditi e le spese 2025 vi è anche il "bonus musica" la detraibilità delle spese per l'istruzione musicale dei figli.

    Per i costi per l'iscrizione a cori, bande e scuole di musica, si ha diritto nella dichiarazione dei redditi 2026 ad una detrazione del 19%, vediamo tutte le regole e i massimali di detraibilità.

    730/2026: detraibilità delle spese per istruzione musicale dei minori

    Nel quadro E ai righi E8-E10 tra gli altri oneri vanno indicate le spese di istruzione musicale dei figli.

    In particolare, come chiarito anche dalle entrate nelle maxi guida per i dichiarativi 2026 vi è il bonus musica

    A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:

    • conservatori di musica;
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    • scuole di musica iscritte nei registri regionali
    • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

    Bonus musica nel 730: limiti e importi

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
    Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali). 

    Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”.
    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
    Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta
    Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
    Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

    l contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: visto di conformità, responsabilità di CAF e professionisti

    L'Agenzia della Entrate ha recentemente pubblicato le maxi guide per i dichiarativi 2026.

    Tra i chiarimenti e le istruzioni ve ne sono di utili per i CAF e i professionisti che prestano assistenza e appongono il visto di conformità, cosa fare in caso di errori nella dichiarazione dei redditi.

    Chi paga e come, e quando è possibile ravvedersi.

    Visto di conformità: che cos’è e chi lo rilascia

    Gli intermediari che prestano assistenza fiscale rilasciano il visto di conformità nelle attività di assistenza fiscale.

    Esso comporta specifiche responsabilità per:

    • centri di Assistenza Fiscale (CAF), 
    • responsabili dell’Assistenza fiscale (RAF) 
    • professionisti abilitati.

    Scopo del visto di conformità è quello di attestare la corrispondenza della dichiarazione dei redditi ai documenti presentati dal contribuente e alle regole fiscali previste.

    Se si commettono degli errori è prevista una sanzione per i professionisti che se ne occupano.

    Nella guida Ade appena pubblicata e intitolata “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, ci sono specifiche indicazioni sul visto di conformità e su responsabilità e adempimenti per chi svolge l’assistenza fiscale.

    Visto infedele: conseguenze

    Viene ricordato che con l’articolo 39 del decreto legislativo n. 241/1997 e le successive modificazioni si prevede che CAF, RAF e professionisti abilitati debbano pagare una sanzione pari al 30 per cento delle imposte non versate, calcolata sulla differenza emersa tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto.

    La sanzione si applica in visto infedele, quindi di errori nel modello 730, salvi i casi in cui ne è responsabile il contribuente.

    Secondo la normativa, i professionisti sono tenuti ad effettuare specifici controlli sui documenti, come la verifica di detrazioni e crediti d’imposta spettanti.

    Attenzione al fatto che, la sanzione può essere ridotta attraverso il ravvedimento con la correzione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997, con i vari casi di ravvedimento.

    Dichiarazione rettificativa: la correzione del 730

    Il CAF o il professionista che si accorge di errori dopo l'invio della dichiarazione deve avvisare il contribuente in modo da procedere con la trasmissione di una dichiarazione rettificativa.

    Attenzione la rettifica non può essere fatta se l’infedeltà del visto è già stata contestata tramite apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

    La dichiarazione rettificativa in base alla datya in cui stata inviata:

    • va trasmessa entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta a cui si riferiscono i dati da correggere qualora ci sia lo stesso sostituto. Se varia il sostituto d’imposta la dichiarazione va classificata come “730 senza sostituto”;
    • se si invia dopo il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta da correggere va classificata come “730 senza sostituto”

    La responsabilità dell'intermediario si concretizza nel pagamento della sanzione pari al 30% delle imposte che risultano non versate a seguito dei controlli fiscali e le imposte e interessi restano a carico del contribuente.

    Attenzione al fatto che CAF e professionisti non sono chiamati a rispondere di eventuali errori soltanto se il contribuente decide di correggere gli errori in autonomia tramite una dichiarazione integrativa con il modello Redditi PF.

    Le verifiche dell’intemediario che rilascia il visto di confromità

    Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del d.m. n. 164 del 1999. Per quanto chiarito nei paragrafi precedenti, le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli.
    Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:

    • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
    • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
    • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
    • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

    Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

    • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
    • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
    • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
    • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
    • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
    • degli attestati degli acconti versati o trattenuti.