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Dichiarativi 2026: l’Agenzia pubblica le bozze
Con un comunicato stampa del 19 dicembre le Entrate pubblicano le bozze dei dichiarativi 2026. Ci sono diverse novità, intanto vediamo una sintesi dal documento del Fisco
Dichiarativi 2026: l’agenzie pubblica le bozze
Sono stati pubblicati, in veste non definitiva:
- 730,
- Modello Redditi,
- Certificazione unica (Cu),
- 770, Iva e Irap.
per l'anno d'imposta 2025 e quinid modelli 2026
Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta.
Nei modelli per le società vi è l’Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per l’anno 2025.
730, Redditi PF e CU 2026: alcune delle novità
I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.
Redditi PF Imprenditori e professionisti, società ed enti 2026: alcune delle novità
I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025.
Novità anche per il modello Irap in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.
IVA e 770 2026: alcune novità
Il modello Iva è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.
Per il 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.
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Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?
I dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso delle tasse direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi. I rimborsi a tali soggetti arrivano di norma già a partire dal mese di luglio.
Chi paga i rimborsi ai soggetti che non hanno il sostituto di imposta? Questi soggetti possono usare il modello 730?
730 senza sostituto: chi lo presenta?
I soggetti privi di sostituto di imposta possono utilizzare il modello 730, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.
Tali contribuenti possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate.
Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.
Rimborsi 730 senza sostituto: chi li paga?
In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate.
Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.
Le coordinate IBAN del proprio conto corrente possono essere comunicate utilizzando:
- un apposito servizio wab, disponibile nella propria Area riservata del sito internet all’Agenzia delle entrate, che consente all’interessato di inserire egli stesso i dati dell’IBAN. Dopo l’accesso all’Area riservata (utilizzando SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale; CIE, Carta di Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi), occorre seguire il percorso: Servizi / Rimborsi / Comunicazione IBAN per accredito su c/c;
- un apposito modello (Modello richiesta accredito Persone fisiche), da compilare e che, per ragioni che attengono alla sicurezza dei dati, può essere presentato esclusivamente nei seguenti modi:
- quale allegato a un messaggio PEC di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, il modello deve essere firmato digitalmente. Il modello può essere inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza)
- presso qualsiasi ufficio Territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.
Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?
A partire da dicembre, viene pagato dall’Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse a tutti coloro che hanno presentato un 730 senza sostituto di imposta e che hanno un importo del credito Irpef non superiore a 4.000 euro.
Attenzione al fatto che, l'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza o un rimborso maggiore di 4.000 euro con un rallentamento del pagamento del rimborso.
Per chi presenta il 730 senza sostituto di imposta l’attesa di solito è più lunga rispetto a chi si appoggia al datore di lavoro e può slittare, in alcuni casi, anche nel 2026.
Ricordiamo che il 730 senza sostituto riguarda le casistiche di chi, ad esempio, ha perso il lavoro pur essendo stato dipendente, ma anche di chi ha scelto di presentare la dichiarazione senza, pur avendo il datore di lavoro sostituto, per ricevere l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Anche se i rimborsi del 730 senza sostituto di imposta sono iniziati, diversi contribuenti lo hanno ricevuto, ma altri ancora no.
Per ricevere in tempi più brevi il rimborso del modello 730, inoltre, è necessario che il contribuente abbia fornito anche l’Iban per l’accredito delle somme, all'atto della dichiarazione.
In caso contrario si dovrà attendere ancora qualche mese in più per ricevere gli importi.
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730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
La detrazione dedicata ai lavoratori dipendenti riguarda chi si trasferisce in un’altra località per motivi di lavoro.
In questi casi può capitare di dover prendere in affitto una nuova casa in altro comune e il legislatore ha previsto un’apposita agevolazione, che consiste in una detrazione forfetaria specificamente dedicata ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e che siano titolari di un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale.
Il beneficio si applica per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza e spetta anche ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
Ai fini della detrazione per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro, utilizzando il Modello 730, l’agevolazione va indicata al rigo E72.

Attenzione al fatto che la detrazione forfetaria va rapportata al numero di giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed è pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Si evidenzia che nel calcolo del reddito complessivo rientrano anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca
- i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- la quota di agevolazione Ace
- le mance dei lavoratori dipendenti impiegati in strutture ricettive, bar e ristoranti, sottoposte alla specifica imposta sostitutiva
- e, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture
Ricordiamo che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le disposizioni per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Detrazione per il trasferimento per lavoro: condizioni per averla nel 730
La detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza in un altro comune spetta a condizioni che:
- il contribuente che si è trasferito deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente,
- deve essere titolare di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale.
Relativamente al primo requisito, il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
Sono invece esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La detrazione spetta anche nel caso di trasferimento della residenza all’estero e nell’anno del trasferimento il contribuente avrà diritto alla detrazione in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia.
Per le annualità successive potenzialmente agevolabili, se non risulta più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare della detrazione, dal momento che le detrazioni per canoni di locazione dell’articolo 16 del Tuir non rientrano tra le detrazioni che possono diminuire l'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti.
Per quanto riguarda il secondo requisito,occore evidenziare che il contratto di locazione può essere di qualunque tipo, purché adibito a un’unità immobiliare da considerare abitazione principale.
Infine, per il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, essa deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione e:
- il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri
- e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.
I due elementi devono essere rispettati contestualmente.
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Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
I dipendenti e i pensionati hanno cominciato a ricevere i rimborsi del 730/2025 dalla busta paga di luglio, pagata in agosto, o dal cedolino di pensione dello stesso mese.
In alcuni casi le Entrate possono bloccare temporaneamente il rimborso al contribuente a credito, vediamo perchè.
Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
Le Entrate, per rimborsi spettanti superiori a 4.000 euro, hanno la facoltà di bloccare temporaneamente il pagamento.
L’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 e l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, disciplinansno le procedure di verifica della dichiarazione.
I controlli hanno lo scopo di garantire la compensazione di eventuali debiti fiscali pregressi del contribuente con il credito emergente dalla dichiarazione, sia a prevenire frodi, errori o rimborsi non spettanti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso fiscale compreso quello derivante dal Modello 730, è tenuta a verificare se il contribuente beneficiario del rimborso abbia eventuali debiti pendenti iscritti a ruolo, ossia somme dovute a seguito della notifica di cartelle di pagamento ancora insolute.
Dal 2025 vi è una novità importante relativa alla soglia per l’attivazione della verifica: se il rimborso d’imposta spettante al contribuente è di ammontare superiore a 500 euro l’Agenzia delle Entrate deve preventivamente controllare se il beneficiario risulta anche debitore del Fisco con una o più cartelle di pagamento.
Se l'esito di tale verifica è affermativo, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente una proposta di compensazione e il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica di tale proposta per accettarla o rifiutarla.
Qualora il contribuente rifiuti la proposta di compensazione, le somme chieste a rimborso restano comunque bloccate e messe a disposizione dell’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta.
Durante questo periodo, l’Agente della Riscossione ha la facoltà di avviare l’azione esecutiva per soddisfare coattivamente il debito iscritto a ruolo.
730/2025: il blocco del rimborso per controlli
Il Modello 730 presentato dal contribuente può essere selezionato per un controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il controllo scatta se dalla dichiarazione emergono potenziali situazioni di rischio fiscale, come incoerenze o importi di rimborso particolarmente elevati.
Se la dichiarazione viene selezionata per questo controllo preventivo segue un blocco del rimborso spettante e di conseguenza:
- il rimborso fiscale non verrà erogato direttamente e nei tempi ordinari dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- l’erogazione del rimborso avverrà a cura dell’Agenzia delle Entrate stessa, e al termine delle procedure di controllo.
Attenzione però che, a tutela dei contrbuenti, nei casi di controllo preventivo, il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del Modello 730, ordinariamente previsto per il 30 settembre e quindi, al più tardi, entro la fine di marzo dell’anno successivo.
730/2025: quando scattano i controlli
Il controllo preventivo può scattare al verificarsi di almeno una delle seguenti due condizioni:
- il Modello 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri che vengono individuati con cadenza annuale da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- il Modello 730 determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Non è detto comunuque che il blocco e il controllo preventivo scattino automaticamente poichè si tratta di una facoltà dell’Agenzia delle Entrate, che può decidere di non attivare il controllo se, ad esempio, il contribuente è noto per la sua affidabilità fiscale o se il rimborso elevato è chiaramente giustificato da dati preesistenti e coerenti.
Secondo la prassi consolidata e i provvedimenti ADE emanati nel tempo, gli elementi di incoerenza che tipicamente possono far scattare un controllo preventivo riguardano principalmente:
- scostamenti per importi significativi dei dati dichiarati nel Modello 730 rispetto a quelli che risultano:
- negli F24 effettuati dal contribuente;
- nelle Certificazioni Uniche (CU);
- nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente;
- altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati che sono stati inviati da enti esterni all’Agenzia delle Entrate o rispetto a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- situazioni di rischio specifiche individuate dall’Agenzia sulla base di irregolarità o anomalie che si sono verificate per lo stesso contribuente negli anni precedenti;
- crediti d’imposta di importo rilevante che sono stati riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente (magari a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative a favore) e che risultano modificati rispetto al primo modello presentato per quell’annualità.
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730/2025: il rimborso in busta paga di luglio
I lavoratori che hanno inviato la dichiarazione dei redditi con il Modello 730/2025 e risultano a credito per le imposte, avendo indicato il proprio datore di lavoro sostituto d'imposta, hanno diritto al rimborso in busta paga.
Quando appunto, le imposte effettivamente a carico del contribuente, determinate nel modello in base a tutti i redditi del periodo fiscale 2024, siano inferiori rispetto alla tassazione applicata in busta paga a titolo di acconto, il dipendente ha diritto ad un rimborso corrispondente alle imposte pagate in eccesso.
Vediamo come avviene il rimbroso nella busta paga di luglio che, per la maggior parte dei lavoratori è pagata entro il 10 agosto, e vediamo cosa accade in caso di incapienza del datore di lavoro.
730/2025: il conguaglio in busta paga di luglio
L'Agenzia Entrate nelle istruzioni di compilazione del modello 730/2025 relativo al periodo d’imposta 2024 ha evidenzaito che le operazioni di conguaglio a credito o a debito per i dipendenti inizieranno dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, corrisposte, di regola, entro le prime due settimane di agosto.
Se il dipendente, o l’intermediario ad esempio il CAF, effettua la trasmissione del modello 730 all’Agenzia Entrate, essa dopo i necessari controlli, trasmette le informazioni necessarie al conguaglio a credito o a debito al sostituto d’imposta indicato dal lavoratore stesso in dichiarazione.
I dati necessari sono riportati nell’apposito modello 730-4 che il datore di lavoro (o il soggetto da questi delegato) riceve dall’Agenzia.
In caso di conguaglio a credito l’azienda inserisce in busta paga, per conto del Fisco, una o più voci a titolo di rimborso delle imposte pagate in eccesso.
Ai fini della restituzione delle singole voci di credito indicate nel modello 730-4 il datore di lavoro (sostituto d’imposta) è obbligato a compensare le stesse con eventuali altre voci di debito risultanti dallo stesso 730-4, a titolo, ad esempio, di saldo IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, acconti IRPEF o imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Se la differenza per il singolo dipendente risulta ancora in positivo, la compensazione si effettua allora sulle ritenute fiscali del mese interessato, a titolo di IRPEF e addizionali.
Può accadere che dai controlli sulla capienza le ritenute fiscali effettuate nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e autonomi risultano insufficienti a compensare i crediti da dichiarazione dei redditi, il datore di lavoro calcola la percentuale di rimborso e la applica a tutti coloro che hanno diritto al rimborso delle imposte in eguale misura.
Attenzione al fatto che gli importi residui non rimborsati saranno riconosciuti nelle buste paga successive, a patto che la compensazione con le ritenute fiscali sia tale da consentire l’erogazione integrale delle somme.
Se alla fine dell’anno risultano ancora rimborsi non liquidati in cedolino, il sostituto d’imposta indica all’interessato le somme cui quest’ultimo ha ancora diritto nel modello CU (Certificazione Unica).
Va notato che, nelle situazioni di incapienza, come sopra anticipato il rimborso deve avvenire in percentuale uguale per tutti i dipendenti.
La percentuale si calcola dividendo l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (meno i compensi spettanti al sostituto) e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
La restituzione parziale dei rimborsi da dichiarazione dei redditi dev’essere opportunamente segnalata ai dipendenti a mezzo apposita annotazione in calce al cedolino:
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730/2025: contributo erogato dal Comune per riduzione canone
Le Entrate nell'ambito della Risposta a interpello n 91/2025 hanno fornito un utile chiarimento per il modello 730/2025.
In particolare si tratta del contributo erogato dal Comune previsto dall’art 3 del decreto legislativo n. 23/2011, che va tassato con cedolare secca a condizione che il contratto di locazione principale rispetti i requisiti previsti dalla norma di riferimento.
L'Istante ha stipulato un contratto di ''locazione concordato'' di un immobile in comproprietà con i figli e, a seguito della deliberazione regionale intenderebbe richiedere un contributo a valere sul fondo di rinegoziazione dei contratti di locazione, erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone di locazione.
L'Istante dichiara che per poter fruire dell'erogazione di tale contributo è richiesta la riduzione del canone di locazione di almeno il 20 per cento rispetto all'attuale corrisposto dal conduttore «tramite una scrittura privata tra le parti e apposita modulistica RLI di registrazione dell'atto presso l'Agenzia dell'Entrate»L'Istante che ha assoggettato il canone di locazione alla cd. cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, chiede se tale
regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone dovuto dal conduttore.
In caso di risposta affermativa chiede quali siano le modalità di compilazione del modello 730 per poter applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10 per centoVediamo la replica ADE e i dettagli e le istruzioni per compilare il Modello 730/2025.
730/2025: contributo erogato dal Comune per riduzione canone
Le Entrate hanno specificato che in diversi documenti di prassi è stato precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonioLe Entrate evidenziano che in linea generale, qualora l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione
Nel caso di specie, considerato che il contributo viene erogato dal Comune, sulla base della citata delibera della Giunta Regionale, a fronte della riduzione del
canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione ed integrazione del canone (rectius reddito) del percipiente, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria e deve, pertanto, essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell'articolo 36 del TUIR da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37.
In alternativa, si potrà accedere al regime della cedolare secca al ricorrere dei requisiti ivi previsti.
In tale ipotesi, il contributo erogato, analogamente al canone di locazione ridotto, deve essere indicato nel modello 730 (sezione I del quadro B), barrando la casella di colonna 11 ''Cedolare secca'' e inserendo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, nella colonna 2 ''utilizzo'' il codice 8.
Più precisamente, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente sarà tenuto a compilare un solo rigo del quadro B, ovvero RB, valorizzando, in particolare, il campo 6 ''Canone di locazione'' con l'importo calcolato come descritto.
Allegati: -
730/2025: detrazione delle spese per intermediazioni immobiliare
Entro il 30 settembre è necesario inviare il Modello 730/2025 dei dipendenti e pensionati.
Tra le spese da portare in detrazione dall'irpef è possibile includere anche le spese per le intermediazioni immobiliari di chi ha acquistato l'abitazione principale.
Prima dei dettagli si ricorda che, ai fini dichiarativi, è possibile utilizzare tanto il modello 73072025 ordinario quanto quello precompilato, disponibile dal 30 aprile sul sito delle entrate.
In proposito leggi anche: 730 semplificato 2025: online dal 30 aprile.
Spese intermediazione immobiliare: detraibilità nel 730/2025
Le istruzioni al modello 730 evidenziano che per l'anno d'imposta 2024, nel Quadro E Oneri e spese è possibile indicare le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare nell'acquisto dell'abitazione principale.

In particolare, tra le altre spese nei righi da E8 a E10 è possibile specificare la spesa sostenuta nel 2024.
Per identificare tale spesa è necessario riportare il codice "17" che come evidenziato nelle istruzioni viene utilizzato per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
Attenzione al fatto che l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17;Ricordiamo che le condizioni per poter usufruire della detrazioni sono le seguenti:
- il contribuente deve aver sostenuto spese per intermediazione immobiliare relative all’acquisto dell’abitazione principale;
- per tale acquisto il contribuente si è avvalso di un “intermediario immobiliare” (è tale l’agente immobiliare se lavora per una agenzia iscritta al Registro delle imprese);
- l’immobile acquistato deve essere destinato dall’acquirente alla propria abitazione principale: a riguardo il contribuente deve predisporre una apposita autocertificazione.
Inoltre il contribuente deve predisporre e conservare la seguente documentazione:
- una certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultano i dati anagrafici e fiscali del mediatore immobiliare (persona fisica o società che sia) e la spesa sostenuta;
- la fattura emessa dall’intermediario immobiliare, relativa alla spesa sostenuta, che deve essere intestata al proprietario dell’immobile;
- la distinta di pagamento da cui si evince che il mediatore è stato pagato con modalità tracciate.