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Dichiarazione precompilata 2026: regole e calendario, il via dal 30 aprile
Dal prossimo 30 aprile parte la precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730.
Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.
Dal 14 maggio sarà possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.
La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre.
Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.
730 precompilato cosa contiene
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:
FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi
QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica
730 precompilato come accedere
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- CIE – Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.
In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".
Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF
A partire dal 2026, la dichiarazione precompilata sarà visualizzabile con differenti tempistiche per il modello 730 e il modello Redditi PF
Il decreto “Correttivo bis” (articolo 4 del Dlgs n. 81/2025), da quest’anno sposta al 30 aprile, la scadenza per l’invio delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo: di conseguenza, per consentire l’utilizzo dei dati delle Cu, si sposta in avanti anche la data per la consultazione del modello Redditi PF precompilato, che sarà online a disposizione degli utenti dal 20 maggio.
Dal successivo 27 maggio sarà possibile effettuare l’invio.
L’ultimo giorno per il click finale sarà lunedì 2 novembre 2026 poichè il 31 ottobre cade di sabato.
Consulta Provvedimento n 121879 del 28 aprile con anche le regole per delegare persone di fiduca.
A seguito della differenziazione delle scadenze in base ai modelli, il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:
Allegati:Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025
30 aprile
accesso e visualizzazione dei dati
14 maggio
modifica e/o integrazione e invio
22 giugno
ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web
30 settembre
termine ultimo per l’invio
Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025
20 maggio
accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione
27 maggio
invio
26 giugno
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24
15 ottobre
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24
2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)
ultimo giorno per l’invio
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730/2026: bonus per i neo assunti
Dal 30 aprile prossimo è possibile inviare il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni.
Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati
In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18

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730/2026: redditi da pignoramento presso terzi
Le Entrate hanno reso disponibile il Modello 730/2026 con anche le relative istruzioni per provvedere alla dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati per l'anno di imposta 2025.
Tra i redditi da indicare nel modello vi sono anche quelli soggetti a tassazione separata da riportare nel quadro M.
Vediamo come compilare nella sezione III C il rigo M81 per i redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.
730/2026: redditi da pignoramento presso terzi
Nel Quadro M del Modello 730/2026 nella sezione III C ci sono gli altri dati – Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi
In tale sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi.
Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione.
Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione Modello Redditi.
Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo M81 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.
Se il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione IV del quadro RM del Modello Redditi PF (ad es. indennità
di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) compilare il rigo RM82 del Modello Redditi PF (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.
In particolare, nel rigo M81 indicare:- nella colonna 1 (Quadro – Rigo) il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella colonna 2 (Numero modello), se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella colonna 3 (Ritenute a tassazione ordinaria) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria;
- nella colonna 4 (Altre ritenute) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.
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Bonus mobili: la detrazione nel 730/2026
Dal prossimo 30 aprile si avvia ufficialmente la stagione dei dichiarativi con il Modello 730/2026.
Vediamo come vanno indicare le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione per quello che è ormai noto come bonus mobili.
730/2026: la detrazione del bonus mobili
Le istruzioni al Modello 730/2026 evidenziano tra le novità che per l’anno 2025, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità.Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2026
Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2026
In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 5.000 euro.
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.
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730/2026: i bonus per chi abita e lavora in montagna
Il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati tra le altre novità reca un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna. Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.
Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026
Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: ossia l'agevoalzione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.
Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131).

In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:
- il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
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730 precompilato 2026: a partire dal 30 aprile
Le Entrate hanno pubblicato tutte le regole per avvia la campagna dei dichiarativi 2026.
Tra gli altri è stato pubblicato il Modello 730/2026 e si attende l'avvio per il 730 precompilato 2026.
Dal 30 aprile prossimo sarà possibile accedere alla apposita sezione del proprio cassetto fiscale.
Vediamo come funziona il 730/2026 semplificato dei dipendenti e pensionati.
730 precompilato 2026: che cos’è
Il modello 730/2026 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2026:
- direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
- oppure al proprio sostituto d’imposta (se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, società tra professionisti).
Chi lo presenta direttamente all’Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio (è possibile comunque presentare il modello 730 precompilato senza indicazione del sostituto anche se, nel corso del 2026, si ha un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio);
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelt
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, occorre apportare le opportune modifiche e/o integrazioni, come l’esposizione di un reddito non riportato.
Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata.
In questi casi, vengono elaborati e messi a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche operate.
Una volta accettato o modificato, il 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite l’applicazione web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il 730 precompilato può essere presentato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. A tal fine, va conferita apposita delega per l’accesso alla dichiarazione.
Oltre alla delega, bisogna consegnare, in busta chiusa, il modello 730-1, contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef (la scheda deve essere consegnata anche se non si esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici); in caso di dichiarazione congiunta, le schede vanno inserite in due distinte buste, su ciascuna delle quali bisogna riportare i dati del coniuge che esprime la scelta.
Per accedere alla sezione preposta occorre cliccare qui, ma si attende il prossimo calendario che darà l'avvio alle dichiarazioni 2026 anno di imposta 2025.
730 precompilato 2026: cosa contiene
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24
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730/2026: le novità per i familiari a carico
Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2026 le cui regole sono pubblicate dalle entrate con il Provvedimento n 71552 del 27 febbraio che riepiloga in sintesi tutte le novità che dipendenti e pensionati devono aspettarsi per quest'anno per la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.
Vediamo cosa contiene il Modello 730 per le detrazione per i familiari a carico. In proposito leggi anche: Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires
730/2026: le novità per i familiari a carico
Nel Modello 730/2026, scarica qui:
il prospetto familiari a carico deve essere compilato inserendo i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:
- il coniuge,
- i figli o gli ascendenti a carico
o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.

Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Come specificato dalle istruzioni e secondo le novità recentemente introdotte, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito;
- gli ascendenti (ad esempio i genitori) a condizione che convivano con il contribuente.
Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero (art. 12, comma 2-bis, Tuir).
Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
Tuttavia, il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli altri familiari di cui sopra, conviventi o che percepiscono assegni alimentari, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia.
Se nel corso del 2025 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir di età inferiore a 21 anni sono state sostituite dall’assegno unico
che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2025, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.