• Dichiarazione 730

    730 a debito: regole per le rate 2026

    Il Modello 730/2026 va inviato entro il 30 settembre, ma i pagamenti delle imposte vanno efffettuati secondo regole precise.

    Vediamo come e quando si paga tanto nel caso di presenza di sostituto d'imposta, quanto senza sostituto.

    Dichiarazione 730 a debito: come dilazionare i pagamenti

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità) se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

    Nel caso di presenza di sostituto, quest'ultimo, a partire dal mese di luglio, trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.

    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. 

    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

    La rateizzazione segue le scadenze del Modello Redditi PF 2026.

    Si evidenzia anche che. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

    Infine per i pensionati, anche in caso di rateizzazione, occorre evidenziare che le rate sono effettuate a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di agosto o settembre).

  • Dichiarazione 730

    Realizzazione posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza

    I costi per realizzare una tettoia in legno che diventa posto auto sono detraibili dall'Irpef.

    Con la Risposta a interpello n 118/2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce che è necessaria una precisa indicazione nella licenza edilizia sulla pertinenzialità ed l'accatastamento delle avvenire nella categoria C/6. 

    Se mancano tali requisiti non spetta la detraibilità dei costi.

    Posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza

    Un contribuente nel 2025 ha realizzato una capanna in legno su un cortile comune, del quale possiede il 50% insieme al padre, comproprietario della restante quota. 

    La struttura è adibita esclusivamente a posto auto e costituisce pertinenza della prima casa. 

    I costi dell’intervento, comprese progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri accessori sono stati sostenuti dal contribuente, che ha quindi chiesto di poter fruire della detrazione prevista dall'art 16 bis del Tuir.

    Egli però ha un dubbio, la licenza edilizia con cui sono stati eseguiti i lavori non specifica né che la capanna sia destinata a posto auto né che esista un vincolo pertinenziale con l’unità abitativa, anche se nella documentazione allegata, il contribuente sottolinea che il manufatto risulta pertinenza ai fini IMU e produce anche una dichiarazione tecnica che ne conferma l’utilizzabilità come parcheggio e il collegamento funzionale con l’abitazione principale. 

    Il manufatto è censito in categoria C/2, cioè tra magazzini e locali di deposito, con attribuzione di autonoma rendita catastale.

    Per questi dubbi domanda alle entrate se si può ottenere ugualmente la detrazione del 50% per la costruzione della struttura.

    L’Agenzia ricorda che l’articolo 16-bis del Tuir riconosce una detrazione Irpef, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari abitative, comprese le relative pertinenze.

    La risposta ricorda inoltre che, per le spese documentate sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36 per cento, elevata al 50 per cento per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, entro il limite massimo di 96 mila euro per unità immobiliare.

    Viene chiarito che gli interventi agevolabili devono riguardare edifici esistenti e non possono consistere in una nuova costruzione con una deroga specifica, ossia la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

    Le Entrate chiariscono anche che per beneficiare della detrazione non basta che il bene venga usato come parcheggio ma:

    • occorre che sia riconoscibile sul piano giuridico e documentale, come autorimessa o posto auto pertinenziale.

    Per il chiarimento le Entrate ricordano la Circolare n 17/2023 che ha specificato che la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. 

    Questo significa che: 

    • tra i documenti necessari ai fini dell’agevolazione deve esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo.
    • la capanna in legno del caso di specie, che è censita in categoria C/2, che identifica magazzini e locali di deposito, dovrebbe invece risultare in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, per quanto qui interessa, alle autorimesse.

    Nel caso di specie quindi la struttura realizzata non può essere considerata “autorimessa” o “posto auto” ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, poichè mancano entrambe le suddette condizioni.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione precompilata 2026: il calendario per 730 e redditi PF

    Dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730. 

    Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.

    Dal 14 maggio è possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.

    La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre. 

    Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

    leggi anche Precompilata 2026: l'assistenza telefonica ADE anche il sabato             

    730 precompilato cosa contiene

    Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
    • gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
    • le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

    Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

    FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria

    PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente

    QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

    QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi

    QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica

    QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE

    QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica

    QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24

    QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

    QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica

    Precompilata 2026: come si accede

    Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
    È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

    • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
    • CIE – Carta di identità elettronica;
    •  una Carta Nazionale dei Servizi.

    In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".

    Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

    • il modello 730 precompilato;
    • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
    • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
    • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

    Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

    Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF

    Dal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2026 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.
    Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 27 maggio e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
    La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

    • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica      
    • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
    • tramite un Caf, un professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (solo per il modello Redditi Persone fisiche).

    Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:     

    • verificare con attenzione che i dati precompilati siano corretti e completi
    • scegliere se indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
    • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta).

    Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

    • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato          
    • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

    Al Caf o al professionista, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione (con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata).
    Se il modello 730 precompilato viene presentato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle entrate dai soggetti terzi.

    Il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:

    Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025

    30 aprile

    accesso e visualizzazione dei dati

    14 maggio

    modifica e/o integrazione e invio

    22 giugno

    ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web

    30 settembre

    termine ultimo per l’invio

    Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025

    20 maggio

    accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione

    27 maggio

    invio

    26 giugno

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24

    15 ottobre

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24

    2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

    ultimo giorno per l’invio

    Precompilata 2026: come annullare o correggere la dichiarazione

    Dopo la presentazione della dichiaraizone precompilata, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.
    A partire dal 19 maggio 2026 il contribuente che ha già trasmesso il 730/2026 e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. L’annullamento del modello Redditi già inviato e la presentazione di una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web, invece, sono possibili a partire dal 27 maggio 2026.
    Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.
    L'annullamento del modello 730/2026 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 22 giugno 2026. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.
    Il 26 giugno 2026, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.
    Entro il 15 ottobre 2026, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.
    Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
    Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
     Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.
    Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

    Attenzione: Quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.

    Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 è possibile inviare “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo” (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Quando arrivano i rimborsi del 730?

    Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026, dichiarazione dei dipendenti e pensionati.

    Per tali soggetti, in base alle risultanze del 730, ci si chiede da quando arriveranno i rimborsi, se spettanti.

    A tal proposito è bene specificare che, in linea generale, dal mese di luglio al mese di novembre, il sostituto di imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. 

    Leggi anche 730/2026: senza sostituto per i rimbrosi dal Fisco.

    730/2025: quando arrivano i rimborsi?

    Il Caf o il professionista consegnano al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente,  prima dell’invio della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 settembre, all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

    Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati:

    • i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta 
    • e le somme che saranno trattenute.

    A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve: 

    • effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 
    • o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

    Attenzione al fatto che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

    Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

    Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

    Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate  entro:

    • il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, 
    • ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

    730/2025: i pagamenti

    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti il sostituto trattiene la prima rata.  

    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

    A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

    Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

  • Dichiarazione 730

    Spese università non statali: le detrazioni nel 730

    Il Modello 730/2026 può essere inviato entro il 30 settembre prossimo.

    In proposito, nel Quadro E tra gli oneri detraibili rientrano anche le spese universitarie statali e non statali.

    Relativamente alle spese per le università non statali come ogni anno viene pubblicato il relativo decreto MUR con gli importi massimi a cui fare riferimento.

    A tal fine nella GU n 72 del 27 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR con gli importi per le detrazioni in dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025 delle spese per le università non statali.

    Attezione al fatto che si riscontrano alcune modifiche da nord a sud, in aumento o diminuzione, vediamo i dettagli delle regole.

    Detrazione spese univarsitarie non statali: gli importi da usare per il 730

    Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono alcune novità relativamente agli importi da indicare per le detrazioni delle spese di università non statali.

    In particolare, il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR ha ritoccato gli importi nelle tabelle di riferimento per le varie università e corsi post laurea.

    Il decreto specifica che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea magistrale a ciclo unico delle universita'  non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'ateneo  presso  il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

    Area disciplinare corsi istruzione

    Nord

    Centro 

    Sud e isole

    Medica

    € 3.600

    € 2.900

    € 2.650

    Sanitaria

    € 4.100

    € 3.100

    € 3.050

    Scientifico-tecnologica

    € 3.700

    € 2.900

    € 2.600

    Umanistico-sociale

    € 3.200

    € 2.750

    € 2.550

    Inoltre nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi  di laurea, di laurea magistrale e di laurea  magistrale  a ciclo  unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche'  le  zone geografiche di riferimento delle regioni.
    La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella con la tipologia dei corsi post-laurea 

    CORSI POST-LAUREA

    Spesa massima detraibile

    Nord

    Centro

    Sud e Isole

    Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello

    € 4.100

    € 3.100

    € 3.050

    *Ai valori indicati deve essere sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni”.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Precompilata 2026 per eredi: istruzioni per l’uso

    L'agenzia delle entrate ha dato il via alle modiche e agli invii della dichiarazione precompilata 2026.
    Dal 19 maggio è possibile accedere nella sezione della Precompilata 2026 e procedere ad accettare o modificare la propria dichiarazione.
    Le Entrate hanno anche pubblicato una guida di istruzioni aggiornata, che come ogni anno anno dettaglia le regole.
    Tra queste vi sono le istruzioni per gli eredi che accedono alla precompilata per il proprio familiare deceduto, vediamo come fare.

    Precompilata per gli eredi 2026: istruzioni per l’uso

    Chi è già in possesso della abilitazione necessaria può accede alla Precompilata come erede.

    Occorre procede come segue:

    accedere da questa schermata alla precompilata

    successivamente occorre selezionare dichiarazione come erede:

    infine selezionare il codice fiscale della persona deceduta per la quale si intende presentare la dichiarazione dei redditi.

    L'Agenzia mette a disposizione dell'erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all'Agenzia delle entrate da enti esterni (ad esempio spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali ecc.) nonché delle altre informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria. 

    L’erede dopo aver visualizzato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web.

    In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie e i relativi rimborsi l’erede, per motivi di cautela inerenti al trattamento dei dati personali, non può accedere al dettaglio delle singole voci delle spese e dei rimborsi, ma può visualizzare i dati aggregati, suddivisi per tipologia di spesa, del “de cuius” e dei familiari a carico del “de cuius”, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione.

    Gli eredi abilitati (per conto delle persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026) potranno utilizzare, oltre al modello Redditi, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730, ossia nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi – PF.

    le entrate precisano che dal 2025 il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto del soggetto deceduto, può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede e procedere per conto suo all’invio della dichiarazione. 

    Precompilata eredi 2026: come chiedere l’abilitazione

    L'erede può presentare la dichiarazione per una persona deceduta direttamente tramite l'applicazione web.

    Per poter accedere alla precompilata del de cuius, l’erede deve utilizzare le credenziali personali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia) e, soprattutto, essere in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia, dopo essersi qualificato come erede della persona deceduta per la quale vuole presentare la dichiarazione.

    L'erede può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, la propria condizione tramite l'apposito servizio “Autorizzazioni”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a cui accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia).

    Clicca qui per ulteriori apprfondimenti

  • Dichiarazione 730

    730/2026: nuovi codici per i mutui passivi

    Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.

    In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.

    Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.

    730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi

    Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui. 

    A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.

    Nella compilazione della dichiarazione dei redditi  per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.

    In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.

    Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.

    I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.

    Reddito complessivo

    Importo base

    nessun figlio 0,5

    1 figlio 0,7

    2 figli 0,85

    3+ figli o figlio disabile

    75.001-100.000 euro

    14.000

    7.000

    9.800

    11.900

    14.000

    Oltre 100.000 euro

    8.000

    4.000

    5.600

    6.800

    8.000

    Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:

    • le spese sanitarie detraibili,
    • le somme detraibili investite nelle startup innovative
    • le somme detraibili investite nelle PMI innovative

    Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.

    Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:

    • per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
    • per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.

    A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.

    Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:

    Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.

    Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:


    Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.