• Legge di Bilancio

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:

    • il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, 
    • nel limite massimo di spesa di 50 milioni. 

    I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 
    • e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

  • Accertamento e controlli

    Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle

    Pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il Decreto MEF con le regole per le Rateizzazioni 2025

    In particolare, il decreto  contiene la disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti

    Il decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dal Dlgs n 110/2024, leggi anche: Rateizzazione delle cartelle: nuove regole dalla Riscossione):

    • a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
    • b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
    • c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.+

    A tal proposito la Riscossione il 31 dicembre ha pubblicato anche i modelli necessari a chiedere le nuove rateizzazioni, su cui di seguito di riportano dettagli e istruzioni.

    Decreto Dilazioni: le regole MEF valide dal 2025

    Il decreto attuativo della nuova dilazione dei ruoli individua i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione.

    A tal proposito, il decreto specifica le definizioni di:

    • a) “Indice di liquidità”: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente; 
    • b) “Indice Alfa”: 
      • 1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
      • 2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100; 
    • c) “Indice Beta”: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100; d) “I.S.E.E.”: l’Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; e) “nucleo familiare”: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

    I dettagli sui criteri definiti dai tre allegati pubblicati insieme al decreto:

    • Allegato 1 criteri di difficoltà per le persone fisiche,
    • Allegato 2 criteri di difficoltà per soggetti diversi dalla persone fisiche,
    • Allegato 3 criteri di difficoltà per particolari soggetti.

    Attenzione al fatto che, in precedenza i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria non sono mai stati indicati a livello normativo, ma affidati a delle direttive emanate dalla Riscossione, il cui contenuto, è in gran parte confermato dal decreto appena emanato.

    Rateizzazioni: nuove regole dal 2025

    La Riscossione ricorda che il Decreto legislativo n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

    Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
    Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.
    La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
    Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

    • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
    La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza.
    Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto MEF 27 dicembre i seguenti indicatori:

    • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
    • l’indice di Liquidità e all’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
    • l’indice Beta per i condomini

    Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

    Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

    Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.
    Scarica qui i modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025: 

    Rateizzazione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025, i modelli utili

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio

    La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.

    Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.

    Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.

    Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.

    Per gli investimenti in start up innovative

    In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:

    • detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
    • detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.

    In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.

    Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.

    Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.

    Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.

    La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.

    Aggiornamento di gennaio 2025
    In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata.

  • Adempimenti Iva

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale a seguito della conversione in legge del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024).

    Dal 1° gennaio, l’articolo 16-ter ha abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). 

    Pertanto a partire da tale data, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.

    La norma recita testualmente: Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi 

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Fino al 31 dicembre 2024 era prevista l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che fossero commisurate al solo rimborso del relativo costo. In caso fosse previsto un corrispettivo superiore a tale costo la norma prescriveva l'imponibilità IVA.

    Il Dl “Salva infrazioni” rende l’Italia in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia Ue, abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. 

    In pratica, le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.

    Secondo l'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

    In tali casi, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente. 

    Relativamente al trattamento fiscale l'art. 8, comma 35,  della Legge n.  67  del 1988 ha previsto che  "non  sono da intendere rilevanti ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".     

    L'orientamento dell'Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.

    Conseguentemente i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

    A tal proposito appunto interviene la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, volta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie. 

    I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno:

    • l’obbligo di fatturazione, 
    • la determinazione della base imponibile
    • il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.

    Leggi anche Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025 con ulteriori approfondimenti.     

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi 2025: come cambiano

    L'aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è scaduta il 1° gennaio, dal 1°gennaio infatti, l'aliquota è passata al 36%.

    La  Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, prevede novità anche per i bonus edilizi e in particolare per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vediamo i dettagli.

    Bonus edilizi 2025: novità dalla legge di bilancio

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'art 16 bis del Dpr 917/86.

    Essa consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

    Attenzione al fatto che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è stato elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. La misura agevolativa al 50% sta per terminare ma nel frattempo la legge di bilancio ha introdotto novità.

    In particolare, si vuole:

    • introdurre un regime transitoriosostituendo il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede per i proprietari che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
      • l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro
    • per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, il regime transitorio prevede:
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
      • l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro;
    • i cosiddetti ecobonus e sismabonus vengono prorogati nelle seguenti misure:
      • l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).
    • proroga per il 2025 il bonus mobili in scadenza il 31.12 con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro.

    Le norme su ecobonus e riqualificazione edilizia prevedono:

    • di escludere dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (Tale previsione recepisce quanto richiesto in proposito dalla Direttiva Case Green)

  • PRIMO PIANO

    Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025

    La legge di bilancio 2025   pubblicata in GU n 305 del 31 dicembre 2024 contiene tra le altre, un'importante novità in materia di tassazione dell’uso promiscuo delle autovetture dei dipendenti, vediamola.

    Auto ai dipendenti: la manovra 2025 punta alla transizione verde

    In particolare, si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, si modifica l’articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
    Nello specifico, si stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
    Tale percentuale è ridotta

    • al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria 
    • ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug- in.

    Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  • La casa

    Mutui prima casa: cosa prevede la legge di bilancio 2025

    Pubblicata in GU n 305 del 31 dicelbre Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. 

    Tra le altre novità vediamo cosa prevede per l'agevolazione dei mutui prima casa.

    Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio

    Il comma 112 dell'art 1 proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia

    rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale per le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. 

    Sul punto si ricorda che tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80 per cento dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

    Il comma 113 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano sino al 31 dicembre 2027. 

    In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 che:

    • prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
    • dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;
    • prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

    Il comma 114, infine, incrementa di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del richiamato Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

    Ricordiamo che  il fondo di garanzia mutui per la prima casa istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.
    In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.