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    Formazione Revisori legali: aggiornati dal MEF i crediti maturati

    Con un comunicato del 19 maggio il MEF informa del fatto che è stata aggiornata l'area riservata con l'elenco dei crediti maturati dagli iscritti.

    Per accedere è possibile cliccare da qui:

    Formazione Revisori legali: aggiornata la pagina MEF sui crediti

    Nel dettaglio il MEF specifica che, accedendo alla propria area personale del Registro, nell’apposita sezione dedicata alla formazione, è possibile prendere visione della situazione aggiornata dei crediti formativi maturati e dei crediti ancora da maturare.

    Il riepilogo consente di visualizzare il dettaglio dei crediti acquisiti, con specifica evidenza:

    • per i revisori legali, dei crediti caratterizzanti la revisione legale 
    • per i revisori abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dei crediti caratterizzanti la sostenibilità. 

    Si ricorda che per i revisori legali non abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i crediti maturati nelle materie caratterizzanti la sostenibilità vengono contabilizzati tra quelli non caratterizzanti la revisione legale.

    Nella medesima sezione è altresì possibile consultare il numero dei crediti eccedenti relativi alle materie per le quali il programma annuale di formazione prevede un limite massimo di crediti acquisibili. 

    Al riguardo, si ribadisce che tali crediti in eccesso non verranno presi in considerazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo annuale.

    Attenzione al fatto che, la situazione dei crediti visualizzata nell’area personale potrebbe non coincidere con quella risultante dalla piattaforma di formazione a distanza del MEF. 

    La differenza è dovuta al fatto che l’area personale del Registro ricomprende anche i crediti maturati attraverso altri canali formativi, diversi dalla piattaforma del Ministero, quali quelli erogati da enti formatori accreditati e ordini professionali.

    Si precisa, infine, che l’aggiornamento della posizione formativa nell’area personale potrebbe non essere immediato, in quanto dipende dalla trasmissione al Ministero dei crediti maturati da parte degli enti formatori accreditati e degli ordini professionali

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    Elezioni Nazionali Commercialisti: confermato De Nuccio

    Il 15 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti.

    In particolare, le elezioni sono state comunicate dal Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026 che ha evedenziato che: “Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.

    L'esito delle urne conferma il presidente uscente Elbano De Nuccio.

    Elezioni Nazionali Commercialisti: De Nuccio confermato Presidente

    Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 ed è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

    L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
    Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:

    • promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; 
    • formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; 
    • adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; 
    • vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; 
    • designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; 
    • formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia; 
    • valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.          

    L'esito delle elezioni ha confermato il presidente uscente Elbano De Nuccio che intervistato telefonicamente dal Eutekene.info ha dichiarato: “(…) Il risultato che esce dalle urne è importante perché dà valore al lavoro fatto dal Consiglio nazionale in questi 4 anni. Una maggioranza così significativa dà forza al nostro progetto politico. I colleghi hanno apprezzato quello che abbiamo fatto e noi ci impegneremo a continuare lungo questa direzione. (…)".

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    Rinnovo iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali: avviso del CNDCEC

    Coon l'informativa n 59/2026 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti comunica che il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul sito istituzionale alcuni chiarimenti in merito alla procedura per il rinnovo biennale dell’iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali.

    Vediamo quali.

    Rinnovo iscrizione CTU presso gli albi dei Tribunali: informativa del CNDCEC

    Secondo la nota ministeriale la procedura per rinnovo dell’iscrizione sarà avviata per mezzo del portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” solo dopo la comunicazione del Comitato del Tribunale presso il quale è avvenuta l’iscrizione, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del DM n. 109/2023.

    In base all’articolo 6, infatti, “in occasione della revisione dell’albo prevista dall’articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l’avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione. Per coloro che svolgono attività per le quali è prevista l’iscrizione all’ordine professionale, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell’ordine o collegio professionale di appartenenza”.

    Pertanto, attenzione al fatto che il Portale permetterà all’utente di avviare la procedura di rinnovo solo in caso di formale comunicazione della relativa richiesta da parte del Tribunale.

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    Radiati albo Commercialisti: chiarimenti sulla riammissione

    Con il Pronto Ordini dell'8 gennaio 2026 si replica al quesito con cui si chiede se i periodi di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione, debbano e/o possano essere scomputati dal periodo minimo di sei anni, previsto per la eventuale successiva riammissione all’Albo, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 139/2005. 

    Il CNDCEC ha ribadito che in linea generale che il periodo di sospensione già scontato dall’incolpato in via cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione comminata all’esito del procedimento disciplinare

    In sostanza, ai fini dell’esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.
    In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare, al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall’esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l’ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale. 

    Il principio è stato recentemente ribadito anche nell’ambito della professione forense, atteso che, con la sentenza n. 362/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza deve tener conto della sospensione già sofferta in sede cautelare.

    Riammissione radiati albo Commercialisti: chiarimenti del CNDCEC

    Viene precisato che l’art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005, rubricato “ Riammissione dei radiati”, dispone che Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”. 

    Ebbene, costituendo tale periodo di sei anni un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto sopra per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.

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    Commercialisti e AI: modifiche al codice deontologico e alle sanzioni

    Il Consiglio Nazionale del Commercialisti ed esperti contabili, nella seduta del 20 novembre 2025, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico. 

    Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Scarica qui il nuovo codice delle sanzioni

    Vediamo il dettaglio l'articolo 21 del codice deontologico diffuso con una informativa del CNDCEC datata 4 dicembre scorso

    Codice sanzioni Commercialisti: articolo 21 esecuzione dell’incarico e AI

    L'articolo 21 prevede che:

    1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
    2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato.
    3. Il professionista deve tempestivamente illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli.
    4. Il professionista deve informare tempestivamente il cliente in merito ai nuovi avvenimenti in grado di incidere sul mandato affidato.
    5. Il professionista, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso.
    6. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
    7. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico –professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.
    8. Nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale.
    9. Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di:
    a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
    b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all’art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
    10. In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta.

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    Contributo Commercialisti 2026: importi invariati

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con informativa n 144/2025 pubblica gli importi della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2026 da parte di tutti gli iscritti all’Albo e all’elenco speciale, nonché quella dovuta dalle società tra professionisti, rimarrà uguale a quella corrisposta nel 2025.

    La quota resta invariata rispetto al 2025.

    Contributo Albo Commercialisti 2026: importi e modalità di versamento

    L'informativa 144/2025 evidenzia che la quota di contribuzione per l’anno 2026 viene confermata in:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2024, non abbiano compiuto i 36 anni di età
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Ai sensi dell’art. 12 lett. q) del D.lgs. 139/2005, gli Ordini locali ne curano la riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale. 

    Attenzione al fatto che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.

    Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

    • la prima rata entro il 15 maggio 2026;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2026.

    Il contributo è dovuto anche da parte degli iscritti che dovessero decidere di cancellarsi dall’Albo in corso d’anno.

    L’Informativa ricorda le modalità di riscossione e ai sensi dell’art 12 lett. q) del DLgs. 139/2005 sono gli Ordini locali a curare l’esazione del contributo per poi corrisponderlo al Consiglio nazionale, pertanto le quote riscosse dovranno confluire in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite aventi natura di partite di giro.

    Entro il prossimo 31 gennaio 2026, gli Ordini locali dovranno compilare un modulo (allegato all’Informativa), comunicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2025.  Sulla base di quel numero verrà definito il totale da versare al Consiglio nazionale, salvo conguaglio da effettuare sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2026.

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    Clausola contrattuale AI: il CNDCEC pubblica un esempio

    Il CNDCEC a seguito della entrata in vigore dell'art 13 della Legge n 132/2025 sull'Intelligenza artificiale, ha pubblicato a supporto dei professionisti un esempio di clausola contrattuale da inserire nella informativa che ciscuno può allegare al mandato di incarico.

    Sul fac simile di informativa diffuso da Confprofessioni e ANF leggi anche: Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti.

    Clausola contrattuale AI: il CNDCEC pubblica un esempio

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in data 9 ottobre ha pubblicato un avviso con il quale informa della messa a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. 

    In particolare, l'esempio di clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo “L’Aiuto Intelligente al Commercialista”, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

    La clausola rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti.

    Viene anche ricordato che l’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” e con l'esempio proposto ai professionisti si vuole affrontare in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale quali:

    • finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
    • responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
    • tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
    • trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
    • diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

    Consulta da qui il sito del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili.