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    Servizio Pronto Ordini CNDCEC: come si usa e a chi indirizzarlo

    Con l’Informativa n. 96 del 10 luglio 2026, il CNDCEC, nella persona del Presidente Elbano de Nuccio, richiama i Presidenti degli Ordini territoriali alle corrette modalità di utilizzo del servizio “Pronto Ordini”, lo sportello di consulenza giuridica che il Consiglio Nazionale mette a disposizione per supportare l’interpretazione delle norme ordinamentali.

    Il documento è un richiamo organizzativo che mira a delimitare con precisione perimetro e modalità d’uso di uno strumento consultivo, per evitare sovrapposizioni con le prerogative decisionali degli Ordini e con le funzioni disciplinari del Consiglio Nazionale

    Pronto Ordini del CNDCEC: chiarite le regole di utilizzo

    Il Presidente ricorda innanzitutto che gli Ordini territoriali mantengono, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 139/2005, una competenza esclusiva e autonoma nella valutazione dei casi concreti, i pareri del “Pronto Ordini” hanno quindi natura puramente consultiva e non possono mai riguardare fattispecie specifiche già individuate, tanto meno situazioni su cui il Consiglio Nazionale stesso o il Consiglio Nazionale di Disciplina potrebbero in futuro essere chiamati a decidere in sede disciplinare,— evitando così che un parere preventivo interferisca con le proprie funzioni giudicanti.

    In secondo luogo, viene precisato che il servizio non è pensato per ricostruzioni organiche o trattazioni generali di interi istituti giuridici, ma serve esclusivamente a fornire orientamenti interpretativi puntuali su specifiche disposizioni normative, chiaramente individuate nel quesito posto.

    Pronto Ordini: dove inviarli

    Le richieste di pronto ordini vanno

    • sottoscritte personalmente dal Presidente dell’Ordine o dal Presidente del Consiglio di Disciplina. 
    • inviate a [email protected]

    Attenzione al fatto che non sono ammesse istanze a firma generica della segreteria.

    Infine, si segnala che i pareri di maggiore interesse generale vengono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Pronto Ordini, con periodica diffusione anche tramite le INFO alle Segreterie.

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    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: chiarimenti

    Un Ordine dei Commercialisti domanda se un iscritto, dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (insegnante precario), possa essere trasferito nell'Elenco Speciale e quale sia il regime applicabile nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo, durante i quali vengono meno i presupposti di incompatibilità.

    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: l’incopatibilità

    Con il Pronto Ordini n 37 del 14 luglio viene ricordato che il servizio risponde ad una necessità di fornire orientamento generale e non a dettare norme risolutive per i casi concreti.

    Ciò premesso viene ricordato che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione costituisce, di conseguenza, causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

    Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego, fatta salva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente l'esercizio della libera professione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

    Pertanto il dipendente del Ministero dell'Istruzione assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che ricorra la predetta ipotesi di compatibilità, versa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    In tale ipotesi, ricorrendone i presupposti, l'iscritto può essere trasferito nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005, disposizione che riserva tale iscrizione ai soggetti per i quali sussista una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    La permanenza nell'Elenco Speciale è, tuttavia, strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

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    Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 32 di giugno 2026 replica a dubbi sulla compatibilità con l’iscrizione all’Albo di soggetto titolare di impresa individuale commerciale non gestita direttamente e affidata a terzi mediante procura institoria.

    Il caso di specie riguarda un affittacamenre che non possa cessare l'attività per cause a lui non impotabili che vuole iscriversi all'Albo dei Commercialisti qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso. 

    In sintesi il consiglio ha specificato che si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

    Vediamo il dettaglio.

    Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere

    Si chiede se un soggetto titolare di impresa individuale esercente attività commerciale (affittacamere), impossibilitato a cessare formalmente l’attività per ragioni connesse a finanziamenti regionali, ma non operativo in concreto per oggettive e documentabili difficoltà personali, possa iscriversi all’Albo professionale qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
    In relazione al quesito formulato, si osserva preliminarmente che l’art. 4 del D.lgs. 139/2005 sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, di attività d’impresa commerciale svolta in nome proprio o altrui.
    Secondo il costante orientamento del Consiglio Nazionale, ai fini della verifica dell’incompatibilità assume rilievo non tanto la mera titolarità formale dell’impresa, quanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e la riconducibilità della gestione dell’impresa all’iscritto 

    La procura institoria costituisce una forma di stabile preposizione all’esercizio dell’impresa commerciale, idonea ad attribuire all’institore ampi poteri gestori e rappresentativi dell’attività d’impresa (artt. 2203 – 2209 c.c.). 

    Nel caso di specie, il soggetto interessato all'iscrizione all'Albo risulterebbe titolare dell’attività commerciale individuale esclusivamente per esigenze connesse al mantenimento di finanziamenti regionali, senza esercitare in concreto l’attività, la quale verrebbe demandata ad altro soggetto munito di procura institoria.
    Le Note interpretative del CNDCEC non disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’iscritto conferisca procura institoria a terzi per l’esercizio dell’attività d’impresa, tuttavia, escludono la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso inverso, ossia quando sia l’iscritto a rivestire la qualifica di institore o procuratore dell’imprenditore, sul presupposto che l’attività d’impresa venga svolta in nome e per conto altrui. 

    Tale impostazione è giustificata dalla circostanza che la qualifica di imprenditore e l’imputazione dell’attività commerciale permangono in capo al titolare dell’impresa, anche nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività sia demandato a un institore munito di ampi poteri gestori.
    Nel caso di specie, da quanto detto discende che l’impresa continuerebbe formalmente a fare capo al soggetto iscritto all’Albo, che ne manterrebbe la titolarità e il rischio economico, mentre la procura institoria, pur trasferendo rilevanti poteri gestori, non determinerebbe il venir meno dell’imputazione giuridica dell’attività imprenditoriale in capo al titolare dell’impresa. 

    La circostanza che l’attività venga affidata a soggetto legato da vincolo di parentela con il titolare potrebbe costituire ulteriore elemento da valutare in concreto ai fini dell’accertamento dell’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’impresa commerciale.
    Pertanto, salvo ulteriori elementi di fatto che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista nell’attività commerciale, si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad
    altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità
    prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

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    Professionista non iscritto all’Albo: quando non ha diritto al compenso

    Con l'Ordinanza n 18764 del 9 giugno la Cassazione ha affrontato una questione di rilievo e in particolare i compensi derivanti dalle prestazioni professionali, distinguendo quelle riservate agli iscritti agli albi e quelle "libere".

    Nell'ambito di un caso di specie ha sinteticamente affermato che "Non ha diritto al compenso il professionista contabile se manca l’iscrizione all’Albo commercialisti".

    Vediamo tutti i dettagli della caso giunto in Cassazione e il perimetro della regola tracciata.

    Professionista non iscritto all’Albo: quando non ha diritto al compenso

    La Cassazione si è espressa su una causa partita in corte d'appello relativa alla eventuale nullità del contratto relativo a:

    • prestazioni di tenuta della contabilità, 
    • elaborazione dati e redazione di dichiarazioni fiscali

    svolte da un soggetto non iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

    La Corte territoriale aveva deciso basandosi sull’assunto che tali attività non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva, riconoscendo di conseguenza il diritto al compenso per le prestazioni eseguite al professionista non iscritto all'Albo.

    La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, evidenziando che tutte le attività contestate nel caso si specie, si collocano temporalmente in un’epoca successiva all’entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 139 del 2005, istitutivo dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

    • Secondo la Cassazione l’introduzione di questa normativa ha ridefinito i confini della responsabilità professionale: l’esecuzione di adempimenti come la tenuta della contabilità aziendale e la redazione delle dichiarazioni fiscali, 
    • se effettuata da un soggetto non iscritto all’albo in modo continuativo, organizzato e retribuito, 
    • configura il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’articolo 348 del codice penale. 

    Tale illiceità penale  ha un riflesso anche in ambito civile che discende dal combinato disposto degli articoli 1418 e 2231 c.c.

    La Cassazione ribadisce il principio consolidato secondo cui il contratto d’opera intellettuale stipulato con un professionista privo della prescritta iscrizione all’albo è affetto da nullità assoluta, che priva il rapporto di qualsiasi effetto giuridico e nega al prestatore non iscritto non solo l’azione contrattuale per il pagamento del compenso, ma
    persino l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa.
    Secondo la Corte di Cassazione la Corte di Appello ha sbagliato nel non verificare in concreto se le prestazioni fossero state svolte con modalità tali ossia abitualità e continuità, inenerando apparenza della prescritta qualifica professionale, omettendo un’analisi analitica delle singole attività per valutarne l’eventuale natura esclusiva o liberamente esercitabile.

    Essa ha pertanto cassato la sentenza rinviadola alla corte di appello, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso applicando rigorosamente i principi di diritto enunciati.

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    Revisori, Sindaci e contributi significativi: nuovi obblighi di controllo

    Il DPCM n 84 pubblicato sulla GU n 115/2026 definisce il il regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

    L’obiettivo del legislatore è rafforzare la tracciabilità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche, attribuendo agli organi di controllo un ruolo per il monitoraggio della spesa pubblica.

    Nell'ambito del Regolamento l'articolo 2 prevede Attività di verifica e obblighi di comunicazione per sindaci e revisori, vediamo il dettaglio.

    Revisori e contributi significativi: i nuovi obblighi di controllo

    In particolare l'articolo n 2 del DPCM n 84/2026 prevede che i collegi di revisione e i collegi  sindacali,  anche  in  forma monocratica, delle socieà, degli  enti,  degli  organismi  e  delle fondazioni che ricevono un  contributo  di  entità significativa  a carico dello Stato,  come  definito  ai  sensi   dell'articolo  1, assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad  essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. 

    A tal fine, gli stessi organi di controllo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i  contributi sono stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
    Ove non già esistenti, gli organi di controllo  sono  costituiti,  anche  in  forma  monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi,  previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti.
    Attenzione al fatto che il mancato invio della relazione ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del  progetto o di mancato rispetto delle  finalità per le quali  il  contributo è stato concesso, è valutata  ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
    I soggetti erogatori comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza  del Consiglio dei  ministri e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli   esiti dell'attività di ricognizione delle società  degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore  dei quali risultano essere stati assegnati  nel corso  del precedente  esercizio finanziario contributi  di  entità significativa.                                        

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    TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami

    Il CNCEC con l'informativa n 84/2026 pubblica le date per i test di valutazione per i professionisti che hanno completato la formazione per il TCF.

    Leggi anche Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC

    Vediamo i dettagli delle prove che si svolgeranno da giugno a settembre.

    TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami

    Viene precisato che dal 5 giugno al 18 settembre 2026 saranno disponibili i test finali di valutazione per i professionisti che hanno completato i percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale o TCF, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212.

    Il calendario prevede che i test si svolgeranno nelle seguenti date: 

    • 5 e 25 giugno, 
    • 3 e 20 luglio, 
    • 5 agosto e 18 settembre 2026. 

    Attenzione al fatto che le prove si terranno interamente online, tramite una piattaforma dedicata con sistema di proctoring, che garantisce il monitoraggio a distanza e la verifica dell’identità del candidato, a tal fine occorre registrarsi al link: 

    • https://commercialisti.ilmiotest.it/
    • selezionare il Modulo per il quale si intende svolgere il test finale di valutazione, 
    • la data e l’orario, tra quelli disponibili al momento della prenotazione

    Viene precisato che il Consiglio Nazionale si riserva, in caso di necessità, di implementare le date disponibili per lo svolgimento dei test.

    Un volta effettuata l’iscrizione, il professionista riceverà le istruzioni a mezzo e-mail per effettuare il check requirements del computer che si utilizzerà per sostenere l’esame; una volta completato il check, si riceverà una mail con le indicazioni per sostenere l’esame.

    Il CNDCEC specifica che per ciascun Modulo per il quale l’iscritto intende svolgere il test finale di valutazione, sarà necessario ripetere la suddetta procedura.

    Al fine di sostenere i test è necessario un contributo di euro 35,00, e dopo il pagamento si formalizzerà la prenotazione che, una volta effettuata, non sarà modificabile. 

    Per cambiare data/ora si dovrà procedere a una nuova prenotazione con relativo ulteriore pagamento e non è previsto alcun rimborso in caso di test prenotati e non effettuati. 

    In caso di mancato superamento del test, sarà necessario prenotarsi nuovamente effettuando un ulteriore pagamento.

    TEST TCF: le materie d’esame

    I test, composti da domande a risposta multipla di cui una soltanto esatta, prevedono la somministrazione di:

    • 25 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
    • 15 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
    • 15 domande, per il Modulo “Diritto tributario”;

    Il test si intenderà superato con esito positivo, in caso di risposta esatta a:

    • 18 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
    • 11 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
    • 11 domande, per il Modulo “Diritto tributario”.

    Il tempo a disposizione sarà di 75 minuti per il test relativo ai “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi” e di 45 minuti per ciascuno dei restanti test.

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    Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche

    Il 20 maggio il CNDCEC informa della firma del Protocollo con la Ministra Locatelli a tema buone pratiche per la disabilitò.

    In particolare, con la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio Nazionale e la Ministra si impegnano a promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, iniziative informative sulle riforme previste dalla Legge 227/2021, finalizzate ad una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive nonché a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita. 

    Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche

    Nell’esercizio della professione, il commercialista, attraverso l’interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, entra in contatto con numerose e variegate realtà di interesse economico e sociale che hanno impatto sulle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

    Tra le finalità dell’accordo appena firmato tra Governo e Commercialisti ci sono anche quelle di contribuire sia al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia – con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio – sia alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di esperti indicati dal CNDCEC.

    Dal testo del Protocollo si evidenzia che esso ha come finalità la collaborazione tra il Ministro per le Disabilità e il CNDCEC per promuovere una efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e in particolare, le Parti si impegnano a:

    • promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli ordini territoriali, iniziative informative sulle riforme di cui alla Legge 227/2021, ai fini di una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive e trasferibili;
    • promuovere lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita;
    • contribuire al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socio-economico-fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio;
    • contribuire alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento con la partecipazione di esperti espressi dal CNDCEC;
    • progettare e/o promuovere percorsi formativi articolati, in ottica di sviluppo delle conoscenze, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali, in tema di interventi professionali finalizzati all’applicazione della normativa nazionale in materia;
    • offrire all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (OND), il contributo scientifico e tecnico del CNDCEC, qualora vengano trattati temi inerenti al presente accordo o materie affini;
    • cooperare nella attuazione di interventi e misure a beneficio degli enti del terzo settore e a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo.