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    Elezioni Commercialisti 2026: si vota il 15 e 16 gennaio

    Giovedì 15 e venerdì 16 i Commercialisti sono alle urne per scegliere i nuovi rappresentanti degli Ordini territoriali. 

    Il cammino verso il voto è stato lungo e travagliato a causa dei ricorsi al TAR.

    In proposito ricordiamo che la ID Technology all'ultimo minuto ha presentato al Tar del Lazio un atto di rinuncia alla domanda cautelare collegata al ricorso con cui si chiedeva di sospendere il contratto siglato dal CNDCEC con la Multicast per la piattaforma di voto e conseguentemente le elezioni.

    ID Technology ha motivato la rinuncia alla sospensiva spiegando che, dopo aver presentato richiesta di misure cautelari monocratiche, il Consiglio nazionale e la Multicast depositavano documenti comprovanti l’intervenuta stipulazione e l’avvio dell’esecuzione del contratto.

    I seggi elettorali si sono costituiti regolarmente il 10 gennaio scorso.

    Il 14 gennaio sempre sul voto e la piattaforma da utilizzare è arrivata una interrogazione parlamentare al MEF per sapere "quali misure si intendano assumere, anche di natura ispettiva o regolatoria, volte a verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica per le elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di garantire interventi idonei a rafforzare la fiducia nel regolare svolgimento del procedimento elettorale”. 

    Ricordiamo inoltre che resta valido il merito del ricorso che secondo la ID Technology, riguarda il mancato rispetto del principio di rotazione contemplato dalla disciplina sugli affidamenti diretti contenuta nel Codice degli Appalti, dato che Multicast era titolare anche del rapporto contrattuale precedente.

    Se il TAR dovesse dare ragione alla ID Technology le potrà conoscerle un risarcimento economico, così come richiesto dalla stessa ricorrente in via subordinata e le elezioni saranno considerate valide.

    Vediamo di seguito le procedure di voto che si svolgeranno in data 15 e 16 gennaio.

    Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio

    Con l’Informativa n. 1/2026, il CNDCEC ha inoltrato agli Ordini territoriali dei tutorial sull’utilizzo della piattaforma, a cui si potrà accedere attraverso il link che i commercialisti hanno ricevuto via PEC in questi giorni. 

    Cliccato il link, sarà necessarario autenticarsi tramite SPID o CIE avendo accesso al voto per 7 minuti.

    Il sistema dà la possibilità di votare:

    • per una delle liste presenti
    • scheda bianca. 

    Si potranno aggiungere le preferenze per i singoli candidati oppure dare solo il voto alla lista, nel secondo caso i voti andranno ai candidati seguendo l’ordine in cui sono posizionati in lista. 

    Successivamente si scelgono i candidati per il revisore unico o il collegio dei revisori e per il Comitato pari opportunità.

    Concluso il voto il sistema rilascia una ricevuta che attesta la regolarità della procedura, inviata anche via PEC al professionista.

    Mancando la ricevuta, il voto non è considerato valido e bisognerà ripetere tutta l’operazione a cominciare da una nuova autenticazione. Attenzione al fatto che ogni singolo Ordine deciderà l'orario di apertura dei seggi quindi è possibile che ci sia qualche variazione da un ODCEC all’altro, garantendo l'apertura di almeno 8 ore.

    In conclusione, la lista che ha ottenuto più voti otterrà i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso, mentre i rimanenti andranno ai candidati più votati della lista arrivata seconda.

    Leggi anche Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità             

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    Radiati albo Commercialisti: chiarimenti sulla riammissione

    Con il Pronto Ordini dell'8 gennaio 2026 si replica al quesito con cui si chiede se i periodi di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione, debbano e/o possano essere scomputati dal periodo minimo di sei anni, previsto per la eventuale successiva riammissione all’Albo, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 139/2005. 

    Il CNDCEC ha ribadito che in linea generale che il periodo di sospensione già scontato dall’incolpato in via cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione comminata all’esito del procedimento disciplinare

    In sostanza, ai fini dell’esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.
    In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare, al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall’esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l’ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale. 

    Il principio è stato recentemente ribadito anche nell’ambito della professione forense, atteso che, con la sentenza n. 362/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza deve tener conto della sospensione già sofferta in sede cautelare.

    Riammissione radiati albo Commercialisti: chiarimenti del CNDCEC

    Viene precisato che l’art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005, rubricato “ Riammissione dei radiati”, dispone che Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”. 

    Ebbene, costituendo tale periodo di sei anni un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto sopra per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.

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    Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative

    Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
    delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.

    Cessione della clientela: la corretta tassazione

    La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza. 

    La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.

    Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024. 

    L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.

    L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA

    La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.

    Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale

    Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.

    Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.

    Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.

    Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa

    Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.

    Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.

    Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.

    Pertanto:

    • la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
    • i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
    • non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.

    Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative

    L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente

    Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.

    In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:

    • il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
    • il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.

    In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:

    • emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
    • mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
    • tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
    • applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
    • non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.

    Allegati:
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    Contributo Commercialisti 2026: importi invariati

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con informativa n 144/2025 pubblica gli importi della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2026 da parte di tutti gli iscritti all’Albo e all’elenco speciale, nonché quella dovuta dalle società tra professionisti, rimarrà uguale a quella corrisposta nel 2025.

    La quota resta invariata rispetto al 2025.

    Contributo Albo Commercialisti 2026: importi e modalità di versamento

    L'informativa 144/2025 evidenzia che la quota di contribuzione per l’anno 2026 viene confermata in:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2024, non abbiano compiuto i 36 anni di età
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Ai sensi dell’art. 12 lett. q) del D.lgs. 139/2005, gli Ordini locali ne curano la riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale. 

    Attenzione al fatto che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.

    Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

    • la prima rata entro il 15 maggio 2026;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2026.

    Il contributo è dovuto anche da parte degli iscritti che dovessero decidere di cancellarsi dall’Albo in corso d’anno.

    L’Informativa ricorda le modalità di riscossione e ai sensi dell’art 12 lett. q) del DLgs. 139/2005 sono gli Ordini locali a curare l’esazione del contributo per poi corrisponderlo al Consiglio nazionale, pertanto le quote riscosse dovranno confluire in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite aventi natura di partite di giro.

    Entro il prossimo 31 gennaio 2026, gli Ordini locali dovranno compilare un modulo (allegato all’Informativa), comunicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2025.  Sulla base di quel numero verrà definito il totale da versare al Consiglio nazionale, salvo conguaglio da effettuare sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2026.

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    Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti

    Il documento messo a disposizione di Confprofessioni e ANF è una informativa dettagliata per i clienti di studio sull'utilizzo di AI da consegnare dal 10 ottobre, data di entrata in vigore della norma di riferimento, l'’art.13 della Legge n 132/2025.

    Come evidenziato dalla stessa Associazione il documento è stato messo a punto da un gruppo di giuristi del Corso di Etica e Intelligenza Artificiale della Pontificia Università Antonianum, elaborato per ANF Associazione nazionale forense e Confprofessioni.

    Leggi anche Legge IA in Gazzetta al 10.10 nuovi obblighi per i professionisti  e l'approfondimento di L. Romano: Da domani i commercialisti devono confessare l'uso di IA

    Informativa AI clienti: fac simile di Confprofesisoni per i professionisti

    Il documento, come evidenaziato dal ANF, rappresenta un importante passo avanti nell’attuazione della nuova normativa e si configura come uno strumento pratico e immediato per tutti i professionisti tenuti a fornire l’informativa ai propri clienti.

    Attenzione al fatto che il modulo è adatto a tutte le professioni cui si applica il decreto e può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario, o a qualsiasi contratto che preveda l’obbligo di comunicare in modo trasparente l’uso di tecnologie basate su AI .

    In proposito il Presidente ANF ha specificato che: "L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle professioni impone nuove responsabilità e un approccio consapevole. Questo primo modulo informativo rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza e della tutela reciproca, valori che Confprofessioni promuove da sempre”.

    Viene anche evidenziato che il gruppo di studio ha avviato la costituzione di un laboratorio permanente dedicato all’analisi del rapporto tra AI e professioni, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni etiche, giuridiche e deontologiche e di promuovere garanzie concrete a tutela dei clienti, ma anche dei professionisti che utilizzano strumenti basati su Intelligenza Artificiale.

    Scarica qui il fac simile che ciascun professionista può allegare alla lettere d'incarico.

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    Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico

    Il MEF con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa della possibilità di partecipare al Comitato didattico in materia di formazione continua per i revisori legali dei conti, previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n 39/2010 .

    In vista del rinnovo del Comitato, composto da un massimo di quindici esperti, che svolge un ruolo centrale nell’elaborazione del programma annuale di aggiornamento professionale dei revisori legali, si pubblicano le regole per partecipare alla call.

    Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico

    Ricordiamo che il Comitato didattico è un organismo tecnico-consultivo istituito dal Ragioniere Generale dello Stato, che si rinnova ogni tre anni con apposita determina.

    Funzioni  principali dello stesso sono inerenti le seguenti attività:

    • analisi e studio delle disposizioni normative sulla formazione dei revisori legali;
    • proposte operative per l’attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010;
    • elaborazione del programma annuale di formazione continua

    per garantire il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali dei revisori iscritti al Registro della revisione legale.

    Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno con partecipazione a titolo gratuito.

    Come candidarsi

    Possono presentare domanda di partecipazione, firmata digitalmente o in maniera autografa, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

    • Laurea Magistrale in discipline giuridico-economiche o contabili;
    • competenze specialistiche comprovate in materia di revisione legale, tecnica e deontologia professionale, principi contabili nazionali e internazionali, normativa societaria e commerciale, nonché nella rendicontazione di sostenibilità;
    • esperienza professionale consolidata, in particolare come:     
      • responsabile o componente di team di revisione presso società dotate di strutture formative interne;
      • docente universitario o relatore in istituti di ricerca nelle materie pertinenti;
      • membro di ordini professionali con ruoli attivi in ambito formativo.    

    L’incarico ha una durata di tre anni e non comporta compensi.

    Nella domanda occerre allegare un proprio cv in forma sintetica all’indirizzo:[email protected]

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    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il Tribunale Amministrativo del Lazio, TAR, con la Sentenza n 13710 dell'11 luglio boccia il ricorso presentato dall’Anc, contro la delibera che ha approvato il nuovo Codice deontologico dei commercialisti.

    Ricordiamo che il codice deontologico è in vigore dal 1°aprile 2024.

    I Commercialisti hanno commentato con soddisfazione la pronuncia che, tra l'altro, evidenzia che è legittimo il diviero di menzionare i clienti nelle mail pubblicitarie.

    Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo della storia che nasce il 21 marzo 2024.

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il CNDCEC ha pubblicato un commento alla sentenza del Tar specificando che il Nuovo Codice Deontologico approvato in marzo 2024 è legittimo.

    La Sentenza n. 13710/2025 pubblicata l'11 luglio, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale commercialisti.

    Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.

    Nel dettaglio viene confermata:

    • la legittimità del processo preliminare di consultazione e formazione del testo, che ha previsto l’ampia partecipazione degli Ordini territoriali e dei singoli iscritti; 
    • la correttezza delle disposizioni sui limiti alla pubblicità informativa, in particolare il divieto (relativo) di invio di comunicazioni telematiche non richieste, giustificato da motivi di interesse generale quali la tutela della dignità e del decoro professionale; 
    • la compatibilità con i principi di concorrenza e con la direttiva Bolkestein dei divieti relativi all’uso di espressioni denigratorie, all’enfasi pubblicitaria e alla menzione dei nominativi dei clienti; 
    • la legittimità delle previsioni in tema di diritto di critica e delle relative sanzioni disciplinari, considerate coerenti con la tutela dell’onorabilità della professione.

    Si evidenzia che tra le contestazioni vi erano  i limiti alla pubblicità, al diritto di critica e la trasparenza nella stesura del testo. 

    Secondo i Giudici i limiti posti all’invio di comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, per offrire le proprie prestazioni professionali, rafforza i principi generali di dignità, probità e decoro del commercialista, e rientra tra i poteri del Consiglio nazionale.

    E' legittimo anche il divieto di menzionare nelle informazioni pubblicitarie i “nominativi dei clienti ” nel codice deontologico il CNDCEC evidenziava “il decoro e la dignità della professione da un lato e, dall’altro, la protezione dei terzi e del loro diritto a non essere disturbati da messaggi telematici non richiesti, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano, in modo proporzionato, la limitazione prevista dalla norma deontologica”

    Risulta infondata l’accusa di poca trasparenza nella modifica del Codice dato che il testo è stato inviato agli Ordini territoriali e ai singoli iscritti per raccogliere pareri e suggerimenti prima della sua approvazione.

    Leggi qui per i riepilogo delle novità del Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti attualmente in vigore.