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Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere
Il CNDCEC con il pronto ordini n 32 di giugno 2026 replica a dubbi sulla compatibilità con l’iscrizione all’Albo di soggetto titolare di impresa individuale commerciale non gestita direttamente e affidata a terzi mediante procura institoria.
Il caso di specie riguarda un affittacamenre che non possa cessare l'attività per cause a lui non impotabili che vuole iscriversi all'Albo dei Commercialisti qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
In sintesi il consiglio ha specificato che si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.
Vediamo il dettaglio.
Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere
Si chiede se un soggetto titolare di impresa individuale esercente attività commerciale (affittacamere), impossibilitato a cessare formalmente l’attività per ragioni connesse a finanziamenti regionali, ma non operativo in concreto per oggettive e documentabili difficoltà personali, possa iscriversi all’Albo professionale qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
In relazione al quesito formulato, si osserva preliminarmente che l’art. 4 del D.lgs. 139/2005 sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, di attività d’impresa commerciale svolta in nome proprio o altrui.
Secondo il costante orientamento del Consiglio Nazionale, ai fini della verifica dell’incompatibilità assume rilievo non tanto la mera titolarità formale dell’impresa, quanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e la riconducibilità della gestione dell’impresa all’iscrittoLa procura institoria costituisce una forma di stabile preposizione all’esercizio dell’impresa commerciale, idonea ad attribuire all’institore ampi poteri gestori e rappresentativi dell’attività d’impresa (artt. 2203 – 2209 c.c.).
Nel caso di specie, il soggetto interessato all'iscrizione all'Albo risulterebbe titolare dell’attività commerciale individuale esclusivamente per esigenze connesse al mantenimento di finanziamenti regionali, senza esercitare in concreto l’attività, la quale verrebbe demandata ad altro soggetto munito di procura institoria.
Le Note interpretative del CNDCEC non disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’iscritto conferisca procura institoria a terzi per l’esercizio dell’attività d’impresa, tuttavia, escludono la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso inverso, ossia quando sia l’iscritto a rivestire la qualifica di institore o procuratore dell’imprenditore, sul presupposto che l’attività d’impresa venga svolta in nome e per conto altrui.Tale impostazione è giustificata dalla circostanza che la qualifica di imprenditore e l’imputazione dell’attività commerciale permangono in capo al titolare dell’impresa, anche nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività sia demandato a un institore munito di ampi poteri gestori.
Nel caso di specie, da quanto detto discende che l’impresa continuerebbe formalmente a fare capo al soggetto iscritto all’Albo, che ne manterrebbe la titolarità e il rischio economico, mentre la procura institoria, pur trasferendo rilevanti poteri gestori, non determinerebbe il venir meno dell’imputazione giuridica dell’attività imprenditoriale in capo al titolare dell’impresa.La circostanza che l’attività venga affidata a soggetto legato da vincolo di parentela con il titolare potrebbe costituire ulteriore elemento da valutare in concreto ai fini dell’accertamento dell’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’impresa commerciale.
Pertanto, salvo ulteriori elementi di fatto che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista nell’attività commerciale, si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad
altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005. -
Professionista non iscritto all’Albo: quando non ha diritto al compenso
Con l'Ordinanza n 18764 del 9 giugno la Cassazione ha affrontato una questione di rilievo e in particolare i compensi derivanti dalle prestazioni professionali, distinguendo quelle riservate agli iscritti agli albi e quelle "libere".
Nell'ambito di un caso di specie ha sinteticamente affermato che "Non ha diritto al compenso il professionista contabile se manca l’iscrizione all’Albo commercialisti".
Vediamo tutti i dettagli della caso giunto in Cassazione e il perimetro della regola tracciata.
Professionista non iscritto all’Albo: quando non ha diritto al compenso
La Cassazione si è espressa su una causa partita in corte d'appello relativa alla eventuale nullità del contratto relativo a:
- prestazioni di tenuta della contabilità,
- elaborazione dati e redazione di dichiarazioni fiscali
svolte da un soggetto non iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La Corte territoriale aveva deciso basandosi sull’assunto che tali attività non rientrassero tra quelle riservate in via esclusiva, riconoscendo di conseguenza il diritto al compenso per le prestazioni eseguite al professionista non iscritto all'Albo.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, evidenziando che tutte le attività contestate nel caso si specie, si collocano temporalmente in un’epoca successiva all’entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 139 del 2005, istitutivo dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- Secondo la Cassazione l’introduzione di questa normativa ha ridefinito i confini della responsabilità professionale: l’esecuzione di adempimenti come la tenuta della contabilità aziendale e la redazione delle dichiarazioni fiscali,
- se effettuata da un soggetto non iscritto all’albo in modo continuativo, organizzato e retribuito,
- configura il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
Tale illiceità penale ha un riflesso anche in ambito civile che discende dal combinato disposto degli articoli 1418 e 2231 c.c.
La Cassazione ribadisce il principio consolidato secondo cui il contratto d’opera intellettuale stipulato con un professionista privo della prescritta iscrizione all’albo è affetto da nullità assoluta, che priva il rapporto di qualsiasi effetto giuridico e nega al prestatore non iscritto non solo l’azione contrattuale per il pagamento del compenso, ma
persino l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa.
Secondo la Corte di Cassazione la Corte di Appello ha sbagliato nel non verificare in concreto se le prestazioni fossero state svolte con modalità tali ossia abitualità e continuità, inenerando apparenza della prescritta qualifica professionale, omettendo un’analisi analitica delle singole attività per valutarne l’eventuale natura esclusiva o liberamente esercitabile.Essa ha pertanto cassato la sentenza rinviadola alla corte di appello, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso applicando rigorosamente i principi di diritto enunciati.
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TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Il CNCEC con l'informativa n 84/2026 pubblica le date per i test di valutazione per i professionisti che hanno completato la formazione per il TCF.
Leggi anche Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC
Vediamo i dettagli delle prove che si svolgeranno da giugno a settembre.
TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Viene precisato che dal 5 giugno al 18 settembre 2026 saranno disponibili i test finali di valutazione per i professionisti che hanno completato i percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale o TCF, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212.
Il calendario prevede che i test si svolgeranno nelle seguenti date:
- 5 e 25 giugno,
- 3 e 20 luglio,
- 5 agosto e 18 settembre 2026.
Attenzione al fatto che le prove si terranno interamente online, tramite una piattaforma dedicata con sistema di proctoring, che garantisce il monitoraggio a distanza e la verifica dell’identità del candidato, a tal fine occorre registrarsi al link:
- https://commercialisti.ilmiotest.it/
- selezionare il Modulo per il quale si intende svolgere il test finale di valutazione,
- la data e l’orario, tra quelli disponibili al momento della prenotazione
Viene precisato che il Consiglio Nazionale si riserva, in caso di necessità, di implementare le date disponibili per lo svolgimento dei test.
Un volta effettuata l’iscrizione, il professionista riceverà le istruzioni a mezzo e-mail per effettuare il check requirements del computer che si utilizzerà per sostenere l’esame; una volta completato il check, si riceverà una mail con le indicazioni per sostenere l’esame.
Il CNDCEC specifica che per ciascun Modulo per il quale l’iscritto intende svolgere il test finale di valutazione, sarà necessario ripetere la suddetta procedura.
Al fine di sostenere i test è necessario un contributo di euro 35,00, e dopo il pagamento si formalizzerà la prenotazione che, una volta effettuata, non sarà modificabile.
Per cambiare data/ora si dovrà procedere a una nuova prenotazione con relativo ulteriore pagamento e non è previsto alcun rimborso in caso di test prenotati e non effettuati.
In caso di mancato superamento del test, sarà necessario prenotarsi nuovamente effettuando un ulteriore pagamento.
TEST TCF: le materie d’esame
I test, composti da domande a risposta multipla di cui una soltanto esatta, prevedono la somministrazione di:
- 25 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 15 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 15 domande, per il Modulo “Diritto tributario”;
Il test si intenderà superato con esito positivo, in caso di risposta esatta a:
- 18 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 11 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 11 domande, per il Modulo “Diritto tributario”.
Il tempo a disposizione sarà di 75 minuti per il test relativo ai “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi” e di 45 minuti per ciascuno dei restanti test.
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Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Il 20 maggio il CNDCEC informa della firma del Protocollo con la Ministra Locatelli a tema buone pratiche per la disabilitò.
In particolare, con la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio Nazionale e la Ministra si impegnano a promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, iniziative informative sulle riforme previste dalla Legge 227/2021, finalizzate ad una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive nonché a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita.
Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Nell’esercizio della professione, il commercialista, attraverso l’interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, entra in contatto con numerose e variegate realtà di interesse economico e sociale che hanno impatto sulle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Tra le finalità dell’accordo appena firmato tra Governo e Commercialisti ci sono anche quelle di contribuire sia al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia – con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio – sia alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di esperti indicati dal CNDCEC.
Dal testo del Protocollo si evidenzia che esso ha come finalità la collaborazione tra il Ministro per le Disabilità e il CNDCEC per promuovere una efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e in particolare, le Parti si impegnano a:
- promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli ordini territoriali, iniziative informative sulle riforme di cui alla Legge 227/2021, ai fini di una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive e trasferibili;
- promuovere lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita;
- contribuire al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socio-economico-fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio;
- contribuire alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento con la partecipazione di esperti espressi dal CNDCEC;
- progettare e/o promuovere percorsi formativi articolati, in ottica di sviluppo delle conoscenze, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali, in tema di interventi professionali finalizzati all’applicazione della normativa nazionale in materia;
- offrire all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (OND), il contributo scientifico e tecnico del CNDCEC, qualora vengano trattati temi inerenti al presente accordo o materie affini;
- cooperare nella attuazione di interventi e misure a beneficio degli enti del terzo settore e a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo.
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Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza
Una recente pronunica della Cassazione ha nuovamente sollevato il "problema" della decadenza dei compensi dei CTU consulenti tecnici d'ufficio.
I compensi dei CTU sono stabiliti dal DM n. 182 del 30 maggio 2002, decreto che ha accompagnato il DPR n. 115 del 30 maggio 2002, ormai evidentemente molto datato.
L’articolo 54 del DPR aveva previsto l’adeguamento periodico dei compensi: “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”
Ad oggi nessun adeguamento è stato mai proposto alle tariffe previste.
Inoltre, altro aspetto cui prestare attenzione vi è la decadenza dal diritto al compenso qualora non si rispetti il termine prescritto dalla norma.
Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza
I CTU infatti devono prestare attenzione al termine di 100 giorni previsto dall’art. 71 del DPR 115/2002.
I compensi dei CTU sono stabiliti da un provvedimento suddetto e non sono stati mai adeguati come previsto dalla legge.
Inoltre, vi è una norma che sancise la decadenza del compenso non richiesto entro 100 giorni, così come previsto dall’art.71, comma 2 del DPR 115/2002 titolato “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”.
La norma recita testualmente quanto segue: “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato”.
Pertanto terminate le operazioni peritali, presumibilmente con il deposito della relazione finale, il compenso andrà richiesto entro cento giorni, pena la decadenza.
La norma non è molto chiara e nel tempo si è fatto ricorso alla giurisprudenza e qui si cita una sentenza che potrebbe fungere da orientamento.
Ad esempio la Sentenza n. 11417 del 27 aprile 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 115/2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.”
Evidentemente ne esistono altre da prendere come punto di riferimento al proprio caso concreto e ad esse si rimanda.
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Elezioni Nazionali Commercialisti: confermato De Nuccio
Il 15 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti.
In particolare, le elezioni sono state comunicate dal Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026 che ha evedenziato che: “Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.
L'esito delle urne conferma il presidente uscente Elbano De Nuccio.
Elezioni Nazionali Commercialisti: De Nuccio confermato Presidente
Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 ed è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:- promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
L'esito delle elezioni ha confermato il presidente uscente Elbano De Nuccio che intervistato telefonicamente dal Eutekene.info ha dichiarato: “(…) Il risultato che esce dalle urne è importante perché dà valore al lavoro fatto dal Consiglio nazionale in questi 4 anni. Una maggioranza così significativa dà forza al nostro progetto politico. I colleghi hanno apprezzato quello che abbiamo fatto e noi ci impegneremo a continuare lungo questa direzione. (…)".
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Rinnovo iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali: avviso del CNDCEC
Coon l'informativa n 59/2026 il Consiglio Nazionale dei Commercialisti comunica che il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul sito istituzionale alcuni chiarimenti in merito alla procedura per il rinnovo biennale dell’iscrizione dei CTU presso gli albi dei Tribunali.
Vediamo quali.
Rinnovo iscrizione CTU presso gli albi dei Tribunali: informativa del CNDCEC
Secondo la nota ministeriale la procedura per rinnovo dell’iscrizione sarà avviata per mezzo del portale “Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari” solo dopo la comunicazione del Comitato del Tribunale presso il quale è avvenuta l’iscrizione, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del DM n. 109/2023.
In base all’articolo 6, infatti, “in occasione della revisione dell’albo prevista dall’articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l’iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l’avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l’iscrizione. Per coloro che svolgono attività per le quali è prevista l’iscrizione all’ordine professionale, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell’ordine o collegio professionale di appartenenza”.
Pertanto, attenzione al fatto che il Portale permetterà all’utente di avviare la procedura di rinnovo solo in caso di formale comunicazione della relativa richiesta da parte del Tribunale.