• Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Credito Ires: no all’integrativa per passare da rimborso a cessione

    Con la Risposta a interpello n 147 del 16 luglio le entrate chiariscono perchè il credito IRES del gruppo non può mutare con una dichiarazione integrativa per passare dal rimborso alla cessione.

    Non è ammessa la dichiarazione integrativa per ripensamento

    Una società che aderisce al consolidato fiscale non può presentare una dichiarazione integrativa con il solo obiettivo di trasformare un credito IRES già chiesto a rimborso in un credito da cedere a un’altra società del gruppo

    Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 147/2026, relativa all’applicazione dell’articolo 2, commi 8 e 8-ter, del d.P.R. 322/1998.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, la dichiarazione integrativa può correggere errori od omissioni, ma non può essere utilizzata per modificare una scelta dichiarativa divenuta successivamente meno conveniente. 

    L’unica eccezione prevista espressamente dalla legge riguarda il passaggio dalla richiesta di rimborso alla compensazione, entro precisi limiti temporali.

    Nel caso di specie la società istante, in qualità di consolidante del proprio gruppo fiscale, aveva presentato il modello Consolidato nazionale e mondiale relativo al periodo d’imposta 2023.

    Dalla dichiarazione emergeva un’eccedenza IRES pari a 2.729.533 euro

    Con una successiva dichiarazione, una parte del credito, pari a 1,5 milioni di euro, era stata indicata come ceduta ai sensi dell’articolo 43-ter del d.P.R. 602/1973. 

    Il credito residuo, pari a 1.229.533 euro, era stato invece destinato al rimborso.

    La società intendeva poi presentare una nuova dichiarazione integrativa per cambiare nuovamente la destinazione del credito residuo: non più rimborso, ma cessione infragruppo alla consolidante, che avrebbe potuto utilizzarlo in compensazione con i propri debiti fiscali.

    Il valore del credito non sarebbe cambiato a essere modificata sarebbe stata soltanto la modalità di utilizzo.

    Nel merito, si evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.l. n. 193 del 2016 ha sostituito l'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, con riferimento ai termini per la presentazione della dichiarazione integrativa delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
    In particolare, l'attuale comma 8 dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 ha equiparato i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dal soggetto a favore del quale le omissioni o gli errori siano da emendare. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini
    di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (ossia entro il trentuno dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria).
    La disposizione di cui al richiamato comma 8 dell'articolo 2 stabilisce che, salva «l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
    Il successivo comma 8 ter dell'articolo 2 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dall'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dispone, invece, che le «dichiarazioni
    dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione» (enfasi aggiunta, ndr).
    In sintesi: il comma 8 della norma in esame consente la presentazione di una dichiarazione integrativa solo per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito; il successivo comma 8 ter, invece, consente la modifica della scelta operata,
    con riferimento alle modalità di utilizzo dell'eccedenza d'imposta, esclusivamente da ''rimborso'' a ''compensazione'', a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione integrativa entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria che si intende modificare (cfr., ad adiuvandum, la circolare
    n. 25/E del 19 giugno 2012, punto 2.2 e le indicazioni contenute nelle Istruzioni relative al modello CNM 2026).
    Al di fuori delle fattispecie ivi disciplinate, resta esclusa la possibilità di integrare la dichiarazione originariamente presentata. In ogni caso, si ricorda che, in base alla costante prassi di questa Agenzia (cfr., in tal senso, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002; nonché la risposta ad interpello n. 187, pubblicata l'8 aprile 2022), la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla
    determinazione del reddito imponibile e dell'imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ''ripensamento'') non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore, come nell'ipotesi di
    cui al richiamato comma 8 ter dell'articolo 2.
    Con il quesito n. 1, l'Istante chiede di sapere se in base alle disposizioni contenute nel predetto articolo 2 sia possibile integrare il modello ''Consolidato Nazionale e Mondiale 2024'', presentato in data 31 ottobre 2024 (già oggetto di una prima
    integrazione avvenuta il 3 dicembre 2024), al fine di modificare la scelta originariamente operata con riferimento alla destinazione del residuo credito disponibile da ''richiesta di rimborso'' a ''cessione infragruppo in base all'articolo 43 ter del d.P.R. n. 602 del 1973''.
    Al riguardo, si ritiene che la modifica che l'Istante intende operare non possa essere ricondotta a nessuna delle fattispecie, normativamente previste, in cui è possibile presentare una dichiarazione integrativa, dal momento che: non viene emendato un errore dichiarativo, circostanza che consentirebbe la presentazione della dichiarazione in base all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998; l'articolo 2, comma 8 ter , del medesimo decreto, circoscrive la possibilità di modificare la scelta operata in dichiarazione, con riferimento alle modalità di utilizzo dell'eccedenza di credito maturata, esclusivamente da richiesta di ''rimborso'' a ''compensazione''.
    Tanto precisato, i successivi quesiti formulati dall'Istante devono ritenersi assorbiti.

    Perché la società riteneva ammissibile l’integrativa

    Secondo la tesi della contribuente, la modifica avrebbe riguardato un credito già esistente, correttamente dichiarato e noto all’Amministrazione finanziaria.

    Non si sarebbe quindi trattato della creazione di un nuovo credito, ma soltanto della variazione della sua destinazione. 

    La società sosteneva inoltre che il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 2, comma 8-ter, non fosse applicabile, perché tale disposizione disciplina espressamente il passaggio dal rimborso alla compensazione, non quello dal rimborso alla cessione.

    L’istante richiamava anche il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale, considerata, in via ordinaria, una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale irrevocabile.

    L’Agenzia delle Entrate ha però respinto questa ricostruzione.

    L’integrativa serve a correggere errori od omissioni

    Il punto centrale della risposta riguarda il perimetro dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998.

    La norma consente di presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti per l’accertamento, quindi, in via generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

    Questa possibilità, tuttavia, riguarda la correzione di errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato:

    • un maggiore o minore imponibile;
    • un maggiore o minore debito d’imposta;
    • un maggiore o minore credito.

    Nel caso esaminato non vi era però alcun errore dichiarativo da correggere. La società aveva consapevolmente chiesto il rimborso e intendeva successivamente sostituire tale scelta con la cessione del credito.

    Per le Entrate, quindi, non si tratta di un errore, ma di un ripensamento sulla modalità di utilizzo del credito.

    L’unica eccezione: dal rimborso alla compensazione

    L’articolo 2, comma 8-ter, consente una specifica modifica della scelta effettuata in dichiarazione.

    Il contribuente può trasformare la richiesta di rimborso in compensazione, a condizione che:

    • la dichiarazione integrativa sia presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario;
    • il rimborso non sia stato già erogato, neppure in parte.

    La disposizione, però, è formulata in modo tassativo. La modifica è ammessa esclusivamente dalla richiesta di rimborso alla compensazione.

    Non è invece prevista la possibilità di passare dal rimborso alla cessione del credito, neppure quando la cessione avviene all’interno dello stesso gruppo fiscale.

    La cessione prevista dall’articolo 43-ter del d.P.R. 602/1973 permette alle società appartenenti a un gruppo di trasferire determinate eccedenze d’imposta.

    Tuttavia, questa disciplina non amplia i casi nei quali è possibile modificare una dichiarazione già presentata.

    Secondo l’Agenzia, il passaggio da rimborso a cessione:

    • non corregge un errore o un’omissione;
    • non rientra nell’eccezione prevista per il passaggio da rimborso a compensazione;
    • costituisce una nuova valutazione di convenienza del contribuente.

    La dichiarazione integrativa non può quindi essere utilizzata per sostituire una scelta originaria con una soluzione fiscalmente o finanziariamente più favorevole.

    Di conseguenza, gli ulteriori quesiti sulla possibilità di utilizzare immediatamente il credito ceduto in compensazione sono stati considerati assorbiti.

    Faq sulla dichiarazione integrativa nel cambio di destinazione del credito

    È possibile trasformare con un'integrativa un credito chiesto a rimborso in credito ceduto?

    No. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il passaggio da rimborso a cessione non corregge un errore, ma modifica una scelta già effettuata.

    Il credito chiesto a rimborso può essere destinato alla compensazione?

    Sì, mediante dichiarazione integrativa presentata entro 120 giorni dal termine ordinario, purché il rimborso non sia stato erogato, neppure parzialmente.

    Il divieto vale anche per la cessione tra società dello stesso gruppo?

    Sì. La natura infragruppo della cessione non rende ammissibile la modifica della scelta effettuata nella dichiarazione originaria.

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Redditi SC 2026: le novità per l’Ires delle società

    Nel pieno della campagna dei Dichiarativi 2026 chi deve utilizzare il Modello “Redditi SC 2026”con le relative istruzioni, deve tenere a mente che le Entrate hanno fissato le regole con il Provvedimento n 71522 del 27 febbraio scorso.

    Tale modello è utilizzato dalle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati. Si segnala anche che le Entrate hanno anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Il modello “Redditi SC 2026” è composto da: 

    • frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali,
    • quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI e CP

    Scarica il Modello Redditi SC 2026 con le relative Istruzioni

    Attenzione al fatto che il modello è stato aggiornato come specificato dalle Entrate in data 27 maggio con le ultime novità sull'iperammortamento.

    In particolare, alla pagina 33, nella descrizione del “codice 51”, sono eliminate le seguenti parole “, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
    La modifica tiene conto della disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2026, n. 117.

    Redditi SC 2026: le novità per l’ires delle società

    Le principali novità contenute nel Modello SC 2026 sono le seguenti:

    • Concordato preventivo biennale. Nella sezione I del quadro CP, nel rigo CP1, dedicato al reddito d’impresa, è stata inserita la nuova casella “Comma 1-bis” per gestire la novità prevista dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardante il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nel rigo CP6, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nel rigo CP11, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).
    • Agevolazione IRES premiale. Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF e RQ è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Iper-ammortamento. Nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rateizzazione delle plusvalenze. Nel quadro RF è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plu- svalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da opera- zioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Ecobonus e Sismabonus. Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi, effettuati nel 2026, in materia di «Ecobonus» e «Sisma bonus» (art. 1, comma 22, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata aggiornata la sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. È stata eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
    • Tabelle. Le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli REDDITI”, ai fini di una più agevole consultazione.
    • Maggior reddito derivante da differimento della deducibilità. È stato evidenziato nel quadro RS, rigo RS544, e nel quadro GN/GC, rigo GN22/GC22, l’importo del maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a seguito del differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, comma 18, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese. Nei quadri RQ e RV è stato previsto che la disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si applichi anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili (art. 3, decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192).
    • Assegnazione agevolata di beni. Nel quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2026 (art.1, commi da 35 e 40, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Crisi d’impresa. Sono state integrate le istruzioni nel quadro RF, rigo RF31, con l’individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d’impresa cui si applica la disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, richiamando quelli attivati con finalità liquidatoria, quali il concordato minore in continuità aziendale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il piano attestato ai sensi dell’art. 56 del citato decreto legislativo, ovvero del piano di
      ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’art. 64-bis del medesimo decreto legislativo (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186).
    • Contributo straordinario. Nel quadro RQ è stato gestito il contributo straordinario sulla riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo (art. 1, commi da 68 a 72, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Monitoraggio per determinate operazioni. Nel quadro RS è stato previsto un prospetto per l’indicazione di informazioni relative a regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri con nessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Verbali distribuzioni utili: registrati con RAP online, le Entrate aggiornano la guida

    Tra le novità del nuovo Modello RAP 2025 vi è quella del modello aggiuntivo per il verbale di distribuzione utile che, dal 12 marzo, può essere inviato via web con il RAP online.

    Attenzione al fatto che, una volta inserite le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle con il c/c contestualmente.

    Per una ulteriore utilità le Entrate hanno pubblicato in agosto la guida aggiornata “Rap Web” con le regole per tutti i relativi adempimenti.

    Prima dei dettagli ricordiamo che per tutte le novità del RAO si consiglia di leggere anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati.

    Verbali distribuzioni utili registrati con RAP online

    Il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati.

    Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:

    • del contratto di comodato, 
    • del contratto preliminare di compravendita
    • e del verbale di distribuzione utili delle società.

    Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta:

    • direttamente,
    • oppure tramite un intermediario abilitato,

    mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

    Attenzione al fatto che alla richiesta di registrazione è necessario allegare:

    • l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b);
    • il file così realizzato conterrà, quindi:
      • la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
      • gli eventuali documenti allegati all’atto;
      • la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

    La novità del nuovo Modello RAP 2025 è appunto il fatto che esso contiene il nuovo Quadro ATTO per il verbale di distribuzione utili e a seguire il QUADRO SOCI:

    Nel QUADRO ATTO verbale di distribuzione utili vanno indicati:

    • Totale Utile conseguito dove indicare l’importo dell’utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio.
    • Importo Utile distribuito ai soci dove indicare l’importo dell’utile di esercizio che viene destinato alla distribuzione tra i soci.

    Attenzione al fatto che il richiedente la registrazione in questo caso è sempre la società ossia il soggetto obbligato a richiedere la registrazione dell’atto, anche se chi sta materialmente effettuando la richiesta è il rappresentante legale della stessa società o un professionista abilitato di cui la società si avvale.

    Il soggetto che sottoscrive la richiesta attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nell’atto originale.

    ed è tenuto a conservare in originale l’atto sottoscritto dalle parti unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio online. 

    Il richiedente, inoltre, deve consegnare alle parti del contratto la copia delle ricevute dalle quali risulta la registrazione dell’atto ovvero l’esito del pagamento delle imposte.

    L’utente, per poter effettuare la registrazione telematica del modello Rap, deve autenticarsi (attraverso le credenziali Spid, Cie o Cns) nella propria area riservata. 

    Una volta effettuato il login è sufficiente scrivere “Registrazione atti privati nella sezione “Servizi, selezionare il tasto “Cerca e successivamente “Vai al servizio. Infine, cliccando su, “Nuova richiesta, si dà avvio alla registrazione telematica del modello Rap.

     Il servizio restituisce, subito dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce un’altra comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta registrazione dell’atto.

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    Deposito Elenco soci: regole di Unioncamere

    Come ogni anno Unioncamere ha pubblicato la Guida per il Deposito Bilanci, versione 2025 per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2024.

    Relativamente al deposito del Bilancio 2024 delle società vediamo alcune precisazione per l’elenco soci.

    Deposito Elenco soci: da ripetere con l’approvazione del bilancio

    Le istruzioni di Uniuoncamere indicano che le Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
    Attenzione al fatto che è necessario indicare analiticamente le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente compilando l’apposito riquadro, presente nel modulo S. 

    In particolare, si invita a controllare con attenzione il contenuto:

    • della visura assetti proprietari, 
    • della visura storica 
    • e delle risultanze del libro soci 

    al fine di una corretta compilazione della modulistica.

    A tal proposito il manuale di Unioncamere specifica che per facilitare la compilazione della modulisticasi riportano alcuni esempi relativi alle più frequenti casistiche che si possono verificare, considerando l'arco temporale compreso nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente

    • a) CONFERMA ELENCO SOCI qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni o aumento/riduzione del capitale sociale ovvero altre operazioni sulle azioni, occorre riconfermare l'elenco soci dell’esercizio precedente selezionando l’apposito "flag" della modulistica;
    • b) OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE SOCIALE in caso di variazioni dell'elenco soci dovute a operazioni straordinarie (es.: aumento/riduzione del capitale sociale), occorre depositare l'elenco soci aggiornato ed indicare nel modulo NOTE i riferimenti dell'atto modificativo e Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2025 del relativo protocollo di deposito (es.: aumento del capitale sociale con atto del……rep. n…. Notaio …di cui al prot. n…del … );
    • c) TRASFERIMENTI DI AZIONI in caso di trasferimento di azioni a vario titolo (es.: compravendita/fusione/scissione/pegno/usufrutto ecc.), occorre depositare l'elenco soci aggiornato e compilare la sezione denominata "indicazione analitica delle variazioni" indicando tutte le variazioni annotate al libro soci, avvenute tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Si ricorda che deve essere compilata un’occorrenza per ogni trasferimento di azioni nel periodo, indicando la data di iscrizione del trasferimento al libro soci.

    Il manuale evidenzia anche che, se si sono verificate variazioni riguardanti le ipotesi di cui ai punti b) e c), l’elenco dei soci va aggiornato anche in occasione di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni ecc.) da iscrivere nel registro delle imprese, che comportino anche la modifica degli assetti proprietari.

    Va infatti ricordato agli operatori che la mera conferma dell’assetto proprietario effettuata in occasione del deposito del bilancio comporta l'immutata riproposizione dell’elenco dei soci già iscritto in occasione del deposito del bilancio precedente.

    Nel caso invece di operazioni sul capitale o di altre operazioni straordinarie che abbiano comportato l’iscrizione dell’elenco soci aggiornato, tale elenco va nuovamente depositato per l’iscrizione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci nell’anno), ai sensi dell’art. 2435 secondo comma codice civile.

    Infine si precisa che, salve le particolari ipotesi previste dalla legge, la pubblicità nel registro delle imprese relativa all’assetto proprietario delle SPA e delle SAPA ha rilevanza di mera notizia, non rilevando ai fini dell’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi, per il quale fa invece stato quanto risulta dal libro dei soci.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Dichiarazione Redditi SC 2025: regole e novità

    Con il Provvedimento n 131067 del 17 marzo è approvato il Modello Redditi SC 2025 che le società potranno utilizzare per la dichiarazione dell'anno di imposta 2024.

    In dettaglio è approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. 

    Inoltre, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Scarica il Modello Redditi SC 2025 e istruzioni.

    Modello Redditi SC 2025: principali novità

    Vediamo di seguito le principali novità contenute nel modello SC 2025:

    • Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (de- creto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’impo- sta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
    • Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in
      diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto le-
      gislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del
      comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
    • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del de- creto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Riallineamento divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il
      riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali de-
      gli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in
      diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze (art. 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Modifiche alla disciplina della «tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS, RN e TN per accogliere le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
    • Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. Nel quadro RF è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X), RM (sezione III) e RQ (sezione XVII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RS, TN e GN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Perdite d’impresa. E’ stato previsto, nel quadro RS, un nuovo rigo al fine di individuare le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR (art. 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Dichiarazione Società di Capitali 2025: pubblicato il modello con le relative istruzioni

    Con il Provvedimento n. 131067 del 17 marzo è stato approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell'anno 2025 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2025 delle Società e degli Enti”.

    Scarica il Modello Redditi SC-2025 con relative istruzioni

    Il modello “Redditi 2025–SC” è composto da:

    • il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI, CP;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.

    Redditi 2025-SC: termini e modalità di presentazione

    I soggetti all'imposta sul reddito delle società possono presentare la dichiarazione (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) a partire dal 30 aprile 2025, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

    Quindi, ad esempio:

    • un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 31 ottobre 2025;
    • un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025) entro il 30 aprile 2026.

    Le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione (modello REDDITI SP) tra il 15 aprile (30 aprile per l’anno 2025) e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

    La dichiarazione può essere trasmessa:

    1. per via telematica, direttamente dal dichiarante;
    2. per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
    3. per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

    Redditi 2025-SC: principali novità del modello

    Le principali novità contenute nel modello SC 2025 sono le seguenti:

    Argomento
    Descrizione sintetica
    Quadro aggiornato
    Riferimento normativo
    Concordato preventivo biennale Recepisce la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale. Nuovo quadro CP e aggiornamento quadri RF, RS, RH, TN, PN, GN D.lgs. 12/02/2024, n. 13
    Regime agevolato giovani agricoltori Introduce il regime agevolato con imposta sostitutiva per giovani imprenditori agricoli. Nel quadro RQ prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta Legge 15/03/2024, n. 36, art. 4
    Maggiorazione costo del personale Permette una maggior deduzione del costo del personale neoassunto. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione D.lgs. 30/12/2023, n. 216, art. 4
    Plusvalenze società non residenti Introduce un regime specifico per plusvalenze da partecipazioni qualificate per soggetti esteri. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti Legge 30/12/2023, n. 213, art. 1, c. 59
    Riconciliazione bilancio/fisco Consente la riconciliazione tra valori contabili e fiscali in caso di operazioni straordinarie o cambi contabili. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 5 e 10
    Riallineamento principi contabili Permette di riallineare i valori contabili e fiscali in caso di modifica dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 11
    Affrancamento straordinario riserve Consente l'affrancamento straordinario delle riserve e saldi attivi di bilancio. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 14
    Riallineamento operazioni straordinarie Gestisce il riallineamento dei beni in caso di operazioni straordinarie come fusioni e scissioni. Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 12 e 13
    Modifica tonnage tax Adegua la disciplina della tonnage tax per le imprese marittime. Aggiornamento quadri RJ, RF, RS, RN, TN D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 19
    Società di comodo Aggiorna i criteri di verifica delle società di comodo e del reddito minimo imponibile. Aggiornamento prospetto RS su operatività e reddito minimo D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 20
    Codice identificativo strutture ricettive Introduce l'obbligo di indicare il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, c. 78
    Redditi agricoli Adegua il trattamento fiscale per redditi da produzione vegetale nel settore agricolo. Modifica quadro RF per opzione art. 1, c. 1093, Legge 296/2006 D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 1, lett. e-f
    Affrancamento cripto-attività Permette di affrancare le cripto-attività con valore al 1° gennaio 2025 mediante imposta sostitutiva. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18% da versare entro il 30 novembre 2025 Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, cc. 26-29
    Rivalutazione terreni e partecipazioni Introduce a regime la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni. Quadri RT (X), RM (III), RQ (XVII), a regime dal 2025 Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, c. 30
    Sismabonus ed Ecobonus Consente la detrazione del 36% per spese di Sismabonus ed Ecobonus nel 2025. Nei quadri RS, TN e GN è stata prevista la detrazione del 36% per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 Legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, c. 55
    Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali Riconciliazione dati di bilancio e fiscali Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10
    Perdite d’impresa non riportabili Introduce un nuovo rigo per indicare le perdite d’impresa non riportabili ai sensi dell’art. 84 TUIR. E’ stato previsto, nel quadro RS, un nuovo rigo al fine di individuare le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR D.lgs. 13/12/2024, n. 192, art. 15

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Polizza che assicura il presidente del CdA: il costo è indeducibile

    La sentenza numero 24022 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 settembre 2024, esamina la dibattuta questione della deducibilità dei premi versati dalle società per polizze che assicurano il presidente del Consiglio di Amministrazione contro infortunio o decesso.

    Sulla questione non esistono norme positive esplicite per cui bisognerà rifarsi alle norme generali sul funzionamento del reddito d’impresa, eventualmente accompagnate da giurisprudenza e prassi.

    Tendenzialmente, anche nella prassi più comune, è opinione diffusa che questo tipo di polizze, stipulate dalla società, rappresentano per lo più dei costi indeducibili.

    Tuttavia tale regola generale potrebbe trovare un limite in alcune situazioni.

    Ad esempio, quando la polizza assicurativa che copre il presidente del CdA non è riscattabile (non presentando così alcun sottinteso speculativo di tipo finanziario) e il beneficiario risulti essere l’impresa e non l’amministratore, potrebbe essere plausibile ipotizzare la deducibilità del costo: l’inerenza dovrebbe essere giustificata dal fatto che la società, in questo modo, si garantirebbe contro un evento negativo per l’impresa anche dal punto di vista economico. Va da sé che, in una tale situazione, a fronte della deduzione del costo del premio, l’eventuale risarcimento costituirebbe una sopravvenienza attiva.

    Situazione diversa è invece quella in cui l’impresa stipuli una polizza in cui il beneficiario sia lo stesso amministratore (o i suoi eredi): in una tale situazione il costo del premio sostenuto per una polizza contro decesso o morte, secondo prassi consolidata, dovrebbe costituire un fringe benefit da tassare come remunerazione in natura in capo all’amministratore, in base all’articolo 51 del TUIR. 

    Di conseguenza, essendo questo costo una parte del compenso dell’amministratore, e da questi portato a reddito, in base alle previsioni dell’articolo 95 del TUIR, il costo dovrebbe essere deducibile per la società.

    La sentenza 24022/2024 della Corte di Cassazione

    Di ben diverso avviso è la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 24022, pubblicata il 6 settembre 2024, stabilisce un generale principio di indeducibilità dei premi assicurativi versati per polizze che assicurino da decesso o infortunio il presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

    Secondo la Corte, infatti, tali costi sarebbero inerenti alla gestione dell’impresa ma indeducibili in quanto non diretti alla produzione del reddito.

    Tale punto di vista sarebbe sostenuto anche da precedenti pronunciamenti della medesima Corte di Cassazione, tra le quali le citate 18204/2017 e 28004/2009.

    Nel caso esaminato il beneficiario della polizza assicurativa era lo stesso amministratore (o i suoi eredi), ma la Corte non propone alcuna distinzione in base al beneficiario, elemento non considerato quindi rilevante ai fini della deducibilità del premio corrisposto, in quanto, come detto, il perno dell’indeducibilità sarebbe costituito dall’assenza di legame con la produzione di reddito.

    Similmente la Corte non prende neanche in esame se tali premi siano stati considerati fringe benefit dall’amministratore e, come tali, da questi portati a tassazione; situazione anche questa, dunque, non considerata rilevante ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.

    Come detto, in questo modo la Corte di Cassazione dispone un generale principio di indeducibilità delle polizze assicurative stipulate contro l’infortunio o il decesso di un amministratore, senza lasciare molto spazio all’interpretazione. 

    Va però segnalato che, nei limiti del caso in cui il costo della polizza costituisca un fringe benefit, e come tale sia tassato in capo all’amministratore, per la società il costo sostenuto smette di essere un costo assicurativo e diviene una parte della remunerazione dell’amministratore; come tale dovrebbe costituire un costo deducibile, in base alle regole generali che regolano il reddito d’impresa.

    È dunque possibile ipotizzare che il punto affermato dalla Corte di Cassazione non riguardi il caso in cui una tale polizza costituisca un fringe benefit, che potrebbe costituire una diversa fattispecie, non esaminata dalla sentenza 24022/2024.