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Chiarimenti CPB: accesso annuale e integrativa a sfavore
Inaugurato con la dichiarazione annuale dei redditi 2024 per l’anno fiscale 2023, il Concordato Preventivo Biennale, tra modifiche normative e innumerevoli chiarimenti operativi di prassi, non finisce mai di proporre novità e precisazioni.
Anche in questi ultimi mesi, con ormai chiusa la campagna dichiarativa 2024 e non ancora iniziata quella del 2025, non mancano di presentarsi spunti in tema di Concordato Preventivo Biennale.
Le novità derivano da ulteriori chiarimenti di prassi, con la pubblicazione di alcune FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle risposte fornite sull’argomento dai responsabili dell’ente il 27 gennaio scorso in occasione del Videoforum organizzato da Italia Oggi.
L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ numero 9 del 25 ottobre 2024, precisa infatti che “i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi di imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 in presenza dei requisiti di accesso”.
Ciò vuol dire che il CPB non si configura come una misura periodica a carattere biennale, ma come uno strumento presente a regime nell’ordinamento, al quale il contribuente può accedere un qualsiasi anno, avendone i requisiti per l’accesso, a prescinde dal fatto che lo abbia fatto o non lo abbia fatto nelle annualità precedenti.
In caso di dichiarazione integrativa a sfavore
In occasione del Videoforum del 27 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande sul Concordato Preventivo Biennale, per lo più relative alle situazioni che possono portare alla decadenza dal nuovo istituto.
Tra le diverse situazioni viene presentata l’ipotesi in cui il contribuente, che ha precedentemente accettato il CPB, presenti una dichiarazione integrativa con valori reddituali diversi da quelli in precedenza dichiarati, in relazione ai quali era stata accettata la proposta di concordato.
L’Agenzia precisa che quando la dichiarazione integrativa modifica dati o tipologie reddituali che non influiscono sulla proposta di concordato, quindi i redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro autonomo, non rileva ai fini della decadenza dal CPB. Diversamente, quando sono oggetto di modifica i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in una misura superiore al 30% rispetto a quelli che previsti dalla proposta di concordato, ciò determina la decadenza dall’istituto, in base all’articolo 22 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 13/2024 e alla Circolare Agenzia delle Entrate numero 18/2024.
Il punto è di notevole rilevanza, perché, da un punto di vista operativo, precisa l’Agenzia, il contribuente che trasmette una dichiarazione integrativa con maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo, dovrà effettuare un ricalcolo della proposta con il solo fine di verificare se è stata superata, o meno, la soglia del 30% di discostamento. Se tale soglia è superata avverrà la decadenza, se non è superata la decadenza non avviene e il reddito concordato resterà quello accettato con la dichiarazione precedente.
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Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Il MEF con una nota del 28 gennaio ha dato il via ai nuovi principi di revisione ISQM annunciati già a fine 2023 e per i quali vi era l'opzione falcoltativa per il 2024. Per un ripilogo del pregresso leggi anche Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF.
Principi di revisione ISQM: in vigore dal 1° gennaio
Si precisa che, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, sono tenuti ad applicare i principi professionali ISQM (Italia) 1, ISQM (Italia) 2 e ISA (Italia) 220 aggiornato preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
- per l’ISQM Italia 1,
- e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220.
La determina di adozione RR 184 dell’8 agosto 2023 e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione a questa pagina.
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Superbonus: quando il condominio può ancora usare lo sconto in ft
Con Risposta a interpello n 15 del 28 gennaio le Entrate chiariscono il perimetro del superbonus per un condominio che ha sospeso varie volte i lavori approvati e programmati, superando il termine del 29 marzo 2024 spartiacque per poter usufruire ancora dello sconto in fattura secondo le vecchie regole della misura agevolativa.
Per questo motivo ha chiesto come gestire la sistuazione dei lavori in corso.
In sintesi le Entrate con la risposta hanno chiarito che il condominio può continuare a fruire dello sconto in fattura anche per i lavori eseguiti dopo il 30 marzo 2024, purché siano rispettate le condizioni di legge e le aliquote applicabili (70% nel 2024 e 65% nel 2025).
Vediamo il dettaglio del caso di specie e la replica ADE.
Superbonus: quando il condominio può ancora usare lo sconto in ft
Nella risposta a interpello n 15/2025 l'istante è un condominio che domanda chiariementi sull'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 39/2024.
Il Condominio istante ha deliberato interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico rientranti nel Superbonus e ha presentato:
- CILA ordinaria (ai sensi dell’art. 78-bis della legge provinciale 15/2015);
- CILAS Superbonus in data 17 novembre 2022.
A causa delle modifiche normative del 2023, i lavori sono stati temporaneamente sospesi.
Successivamente:
- una prima ditta ha iniziato i lavori e ha emesso una fattura con sconto in fattura al 70% il 26 marzo 2024.
- il condominio ha pagato il restante 30% tramite bonifico parlante il 29 marzo 2024.
- la stessa ditta ha poi lasciato l'incarico ed è stata individuata una nuova impresa esecutrice.
L'Istante chiede se, considerata la variante nella ditta esecutrice:
- può continuare a beneficiare dello sconto in fattura, essendo già state sostenute spese documentate prima del 30 marzo 2024.
- la variante alla CILAS incide sulla possibilità di mantenere il beneficio.
Per le Entrate la modifica dell’impresa esecutrice è una variante in corso d’opera e non incide sul diritto di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.
L'opzione per lo sconto in fattura può essere mantenuta perché:
- alla data del 30 marzo 2024, risultava già una spesa sostenuta (fattura emessa e pagamento eseguito).
- l'art. 1, comma 5, D.L. 39/2024 richiede solo che alla suddetta data ci sia almeno una spesa pagata per lavori già effettuati. La condizione è soddisfatta anche se i lavori verranno completati successivamente. Le varianti alla CILAS non precludono l'accesso al beneficio fiscale, secondo i chiarimenti della Circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.
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Controllo dichiarazione dei redditi: come bisogna sapere
Pubblicata la nuova guida 2025 dell'Agenzia delle Entrate sulle Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.
Con l'imminente campagna dei dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, può essere utile riepilogare le regole dei controlli del Fisco e le possibili opportunità del contribuente di interloquire con l'Amministrazione Finanziaria.
Il documento, datato gennaio 2025, offre istruzioni dettagliate ai destinatari degli avvisi relativi a irregolarità emerse dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi (comprese le liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata), al fine di evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o di regolarizzare la propria posizione con l’Erario.
L’Agenzia nella guida 2025 ha ripielogato anche le principali novità intervenute dall'ultima pubblicazione.
Controllo dichiarazione dei redditi: servizio web ADE
Viene segnalato che dal 20 novembre 2024 è attivo, nell’area riservata del contribuente, un servizio web per la consultazione e la gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici, emesse ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Dopo la consegna al destinatario, le comunicazioni sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”.
Il contribuente ne è informato mediante notifica nell’area riservata del destinatario, e se il destinatario è una persona fisica anche sull’App IO.
Nella stessa area, il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione o richiedere assistenza tramite Civis.
Attenzione al fatto che i servizi di consultazione e gestione delle comunicazioni possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti destinatari oppure dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Leggi anche: Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene.
Controllo dichiarazione dei redditi: novità per pagamenti e sanzioni
La Guida evidenzia anche che ci sono novità per le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, qualora ritenga corretti gli esiti del controllo.
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del Dlgs n. 108/2024), il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute è di 60 giorni.
Invece, per le comunicazioni elaborate in data precedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento. Leggi anche Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione
A seguito della Riforma Fiscale, ancora in atto, sono state previste novità per le sanzioni in caso di violazione e in particolare, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 25% (come disposto dal decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%.
Tale sanzione è ridotta alla metà (12,50%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Mentre pagando con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo.
Controllo dichiarazione dei redditi: le possibili rateizzazioni
La Guida sul Controllo dichiarazione dei redditi 2025 tratta anche il tema della rateizzazione delle somme dovute, possibile fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
In particolare, la prima rata deve essere versata entro:
- 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione,
- 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata,
- 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Attenzione al fatto che il contribuente può decadere dalla rateizzazione in una delle seguenti ipotesi:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
- se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.
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CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza
In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.
In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.
Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10
Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.
Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza
L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.
In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.
Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.
Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6
In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.
In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.
In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.
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CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.
Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi tra l'altro la lettera b ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.
Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''.
CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.
La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di superamento del limite di cui sopra ''[…] il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte)
Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.
Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- […] b ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''.
Con riferimento alla condizione ostativa prevista dalla riportata lettera b ter), unitamente a quella della successiva lettera b quater), la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 chiarisce che queste: ''[…] da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''
Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il Regime Forfetario e, che nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024.
Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.
Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime Forfetario a causa del superamento del limite di 100.000 euro dei compensi, secondo quanto previsto dal citato comma 71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.
L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.
Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.
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Riaddebito spese al cliente: cosa cambia per gli ordinari e i forfettari
Il Dgs n 192/2024 pubblicato in GU n 294 del 16 dicembre scorso contiene la Riforma per l'Ires e Irpef come introdotta dalla Riforma Fiscale Legge n 111/2023.
Tra le novità per il lavoro autonomo spicca quella relativa alle spese sostenute dal professionista e riaddebitate al cliente-committente, vediamo di cosa si tratta.
Riaddebito spese al cliente: le novità per i professionisti nel Dlgs irpef-ires
Il Dlgs in questione prevede che, dal 1° gennaio 2025 le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito, e quindi non più soggette a ritenuta d’acconto e non deducibili per il professionista (come prima previsto ex art 54, comma 3, del Tuir).
Nel dettaglio l'art 5 del decreto, al comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di:
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
Viene anche previsto che le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto di seguito previsto:
- le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno
degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
- a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
- c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
- d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
- e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;
- f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al ;decreto legislativo n. 14 del 2019
- g) in caso di contratto o accordo di cui all' , earticolo 23, comma 1, lettere a) b) c), del citato decreto legislativo n., dalla data certa di tali atti;14 del 2019
- h) in caso di concordato semplificato di cui all' ,articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
- i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
- l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto.
Inoltre, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non
superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni
caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
Riaddebito spese al cliente: cosa cambia per i forfettari?
La domanda che ci si poneva, relativamente a questa novità sopra illustrata, era come la previsione appena introdotta possa impattare sui contribuenti in regime forfettario.
La risposta proviene dalla relazione tecnica al Dlgs n 192/2024 che ha introdotto questa modifica.
Vi è scritto che, la modifica non determina effetti finanziari rispetto a quanto era previsto dalla legislazione previgente, escluso l’effetto in termini di cassa relativo alla mancata applicazione della ritenuta a titolo d’acconto.
Secondo la vecchia norma, le spese di cui si tratta rappresentavano una posta che impattava sui compensi e sui costi e ai fini reddituali il meccanismo aveva un effetto nullo.
Per effetto della modifica normativa, tale meccanismo viene superato alla radice, in quanto il rimborso non concorre più alla formazione dei compensi, così come la spesa non è più dedotta.
Relativamente ai forfettari, trova applicazione il medesimo trattamento previsto nell’ambito del regime ordinario.
L'interpretazione può anche essere confortata da una risposta a interpello del 2022 la n 428 in cui l'agenzia ha espresso un criterio generale secondo cui: “tenuto conto che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non risultano incluse tra i compensi di lavoro autonomo, si ritiene che le stesse non risultino incluse nel calcolo del fatturato […]. Diversamente, sono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente (cfr. circolare n. 58/E del 18 giugno 2001). Risultano assimilate a tali ipotesi anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 642 del 1972. Alle medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione ai soggetti che producono reddito d’impresa e, in ogni caso, per coloro che fruiscono della disciplina di cui alla legge n. 190 del 2014 cd. regime forfetario”.
Leggi il commento all'interpello 428: Forfettari: il bollo riaddebitato ai clienti fa reddito
Visto che la relazione tecnica al DLgs. 192/2024 chiarisce che la modifica normativa non ha effetti finanziari si può dedurre che per i “forfetari” non cambi nulla relativamente alla determinazione del reddito.
Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ufficiale in merito da parte delle Entrate.