• Legge di Bilancio

    Comuni colpiti dal sisma 2016-2017: proroga esenzioni imposte, vediamo quali

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, tra le novità, prevede una proroga delle esenzioni concesse ai soggetti residenti nelle zone colpite dai Sismi del 2016 e 2017, vediamo di quale esenzione si tratta e quanto dura la proroga.

    Esenzioni bollo e registro istanze e documenti comunica colpiti dal sisma 2016-2017

    Il comma 663, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione, prevista dall’articolo 48, comma 7, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti:

    • dal sisma del 24 agosto 2016, 
    • dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, 
    • nonché di quello del 18 gennaio 2017.

    La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).
    La lettera b), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: l’F24 di società e associazioni

    Con Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. 

    Con la Risoluzione n 1/2025 si forniscono indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

    Concordato preventivo biennale: l’F24 di società e associazioni

    Ricordiamo che il Provvedimento ADE n. 403886 del 4 novembre 2024 ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del CPB.

    In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata

    • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione; 
    • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati” 

    In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24:

    • nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato
    • il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato. “73” – “Contribuente – Società”.

    Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73” 

    L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento 

    dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

    In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

    Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica: domande entro il 28 febbraio

    Il Ministero della Cultura e in particolare la Direzione Generale Cinema ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con le regole per le domande per il Tax credit musica 2024.

    Il credito di imposta può essere richiesto entro il 28 febbraio prossimo, e i beneficiari sono le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo.

    Il Credito è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fotografiche o videografiche musicali.

    Tax credit musica: via alle domande

    Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale noto come tax credit cinema ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025 possono presentare la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.

    Tax credit musica opere commercializzare nel 2024

    Le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale. 

    Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

    A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

    1. presentata utilizzando la piattaforma informatica online, DGCOL;
    2. firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    3. completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    4. presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo:

    • a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.

    L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

    Ai fini della domanda si evidenzia che:

    • al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande;
    • per assistenza o informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza,
    • per chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]

  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: nuovo decreto attuativo

    Pubblicato in GU n 304 del 30.12.2024 il decreto 20 dicembre con disposizioni attuative per la Global Minum tax.

    Ricordiamo che  a seguito dell’introduzione della Global Minimum Tax e delle sue regole (Regole Globe), la maggior parte delle giurisdizioni appartenenti all’Inclusive Framework dell’Ocse ha recepito le disposizioni normative relative a questa nuova imposta

    Per l'Italia il Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023 ha recepito la Direttiva 2022/2523/Ue sull'imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, strutturata secondo il modello del Pillar 2 di fonte Ocse/G20 e diretta ad assicurare un livello minimo di imposizione del 15% in ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano. 

    Vediamo cosa contiene l'ultimo decreto approvato.

    Global minimum tax: regole in GU

    Il presente decreto, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre  2023, n. 209, reca disposizioni attuative della Global minimum tax che tengono conto di alcuni chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» come modificato ed integrato dalle successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio 2023 (di seguito AG febbraio 2023), il 17 luglio 2023 (di seguito AG luglio 2023) e il 18 dicembre 2023 (AG dicembre 2023).
    In particolare, il decreto contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti dell’imposizione integrativa:

    • i Fondi Sovrani che soddisfano la definizione di entità statali di cui al n. 19) dell’allegato A  del Decreto Legislativo;
    • il criterio forfetario per l’individuazione delle attività ausiliarie;
    • il trattamento degli strumenti di copertura;
    •  l’annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o perdita rilevante;
    • la semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine;
    • le società di mutua assicurazione;
    • le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite;
    • le regole generali di conversione valutaria;
    • il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute ai sensi di un regime CFC Misto.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell’impresa

    Pubblicato in GU n 2 del 3 dicembre il Decreto MEF n 212/2024 con il Regolamento di disciplina di requisiti, compiti  e adempimenti dei  professionisti abilitati  alla certificazione  del sistema integrato di  rilevazione,  misurazione, gestione  e  controllo  del rischio fiscale. 

    Ricordiamo che, nell'ambito dell'adempimento collaborativo, si tratta dei Professionisti tenuti ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione, risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le  linee  guida di  cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo  decreto, fornendo  una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e  affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa. 

    Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori

    L'art 1 del Decreto in oggetto prevede che l'attività di certificazione del sistema (di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5  agosto  2015, n. 128), è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto:

    • dal Consiglio nazionale forense,
    • dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

    rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
    Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di 5 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e di seguito dettagliati.

    Adempimento collaborativo: onorabilità del certificatore

    In dettaglio, possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che: 

    • a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo  640,  comma  1, del codice penale; 
    • b) non integrano le cause di esclusione di cui  all'articolo  94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023; 
    • c) non si trovano nelle condizioni  previste  dall'articolo  2382 del codice civile.

    Ai fini dell'iscrizione all'elenco il professionista deve essere in  possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di: 

    • a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; 
    • b) principi contabili  applicati  dal  soggetto  incaricante  nei periodi oggetto della certificazione; 
    • c) diritto tributario. 

    Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di  appartenenza del professionista.

    Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e  i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo. 

    Il  venir  meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità comporta  la cancellazione dall'elenco.

    Professionisti certificatori del rischio fiscale: domanda di iscrizione all’elenco preposto

    Per la domanda di iscrizione all'elenco, il decreto prevede che essa debba contenere, oltre all'attestazione rilasciata dal rispettivo ordine di appartenenza, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
    I professionisti, al momento della presentazione della domanda,  devono altresì rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo  2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche  non  definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro  50.000,00.  

    Il Consiglio  nazionale  forense,  per  gli  avvocati,  e  il  Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entità, la gravità e  comunque la  rilevanza  delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare  l'iscrizione all'elenco dei  certificatori  o  ammetterla  con   prescrizioni.  

    Qualora   le fattispecie  descritte  al  primo  periodo  emergano  successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali  procedono  al  riesame dell'iscrizione nell'elenco.
    Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle  entrate  al Consiglio Nazionale competente che il  professionista  abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale  stesso  deve procedere  con  urgenza  alla sospensione dell'iscrizione  del professionista  nell'elenco,  garantendogli il diritto  a  essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai  fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a  provvedere
    ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  9
    luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
    Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente  dal  Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per  l'avvio  del procedimento disciplinare. 

  • Accertamento e controlli

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio aumentano da 30 a 60 giorni i termini per definire gli avvisi bonari. Vediamo i dettagli delle novità.

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio i contribuenti avranno più tempo per definire gli avvisi bonari ricevuti dall'Agenzia delle Entrate e derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni. Ai fini della riduzione delle sanzioni:

    • ad un terzo per le liquidazione automatica
    • ai due terzi per il controllo formale

    la prima rata o l'intero del dovuto, andranno pagate entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria ADE.

    La novità è in vigore per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 e quindi verosimilmente per le prossime comunicazioni ricevute dai contribuenti sui controlli.

    La modifica è stata apportata dal Dlgs. 5 agosto 2024 n. 108che ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis del Dlgs. 462/97.

    Identicamente, sono stati modificati gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72,  prevedendo che i chiarimenti del contribuente successivi alla comunicazione bonaria dovranno avvenire nei 60 giorni.

    Nel caso in cui l’avviso bonario venga recapitato all’intermediario il termine di pagamento delle somme o della prima rata “è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo” .

    Invariato invece è il termine di 30 giorni per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

    Per un approfondimento leggi anche: Avvisi bonari: cosa cambierà nel 2025.

    .

  • Imposta di registro

    Diritti usufrutto e rendite 2025: regole di calcolo dal 1° gennaio

    Viene pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il decreto MEF del 27.12 con regole per Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

    Il MEF ha evidenziato che l’emanazione del decreto è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Viene anche evidenziato che, il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha introdotto il comma 5-ter all’articolo 46 TUR e il comma 1-ter all’articolo 17 del TUS in base ai quali è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell’articolo 46 TUR e di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 17 TUS, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. 

    Ciò premesso, considerato che il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali per l’anno 2025 nella misura del 2 per cento (valore inferiore a quello previsto dal comma 5-ter dell’articolo 46 TUR e dal comma 1-ter dell’articolo 17 TUS), il prospetto dei coefficienti di cui agli articoli 46, comma 5-bis, TUR e 17, comma 1-bis, TUS, nonché il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a) dell’articolo 46 TUR e al comma 1, lettera a) dell’articolo 17, TUS è determinato assumendo come valore di riferimento la misura del 2,5 per cento, che – così come evidenziato nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 139 del 2024 – corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023. 

    Ciò considerato, non è allegato al decreto alcun prospetto dei coefficienti, rinviandosi all’allegato 1 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

    In sintesi la base imponibile dell’usufrutto e delle rendite deve continuare a essere calcolata, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% vigente nel 2024.

    Quindi, nonostante la diminuzione del tasso legale rispetto al 2024, nel 2025 si deve usare ancora la formula di calcolo del 2024.

    Calcolo diritti di usufrutto e rendite 2025: regole in vigore dal 1° gennaio

    Il decreto MEF del 27 dicembre prevede che  il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2, lettera a) del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986,  n. 131,  e  successive  modificazioni, relativo  alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il valore del multiplo, indicato nell'art. 17, comma  1,  lettera a) del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive  modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il prospetto dei coefficienti per la determinazione  della  base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il  saggio  legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con  decreto  del   Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.