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Bonus casa under 36: in scadenza il 31.12, con quali atti si accede
Con il Principio di Diritto n 5 del 5 dicembre le Entrate chiariscono la fruizione delle agevolazioni “Prima casa under 36” in base alle novità introdotte dal Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con legge 23 febbraio 2024 n. 18
e in scadenza il 31 dicembre 2024. A chi spetta il bonus casa under 36 e con quali atti.
Bonus casa under 36: in scadenza, le Entrate chiariscono a chi spetta
L’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e
dell'abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di:- soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l'atto è rogato,
- e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Ai fini dell’agevolazione in esame, per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
A norma del comma 9 del medesimo articolo 64, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto- legge 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023 (temine così sostituito dall’articolo 1, comma 74, della legge n. 197 del 2022).
Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione “prima casa under 36” stabilendo che «le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».
Allegati:
La possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024).
Con il Princuipio di diritto n 5, l'ade, chiarisce che in altre parole, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021. -
Sospensione Atti del Fisco: stop dal 1° dicembre per quali atti?
Nel mese di dicembre sono sospesi gli invii da parte del Fisco relativamente a comunicazioni e inviti verso i contribuenti.
Con la Riforma Fiscale, peraltro, si sono introdotte ulteriori novità in tema di sospensione da parte del fisco degli invii delle comunicazioni tributarie e le Entrate nell'ultimo documento di prassi sul tema, la Circolare n 9/2024, hanno commentato le recenti novità introdotte dal 2024.
E' stata data eviedenza al fatto che l'ADE, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non poò inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:
- dal 1° agosto al 31 agosto,
- dal 1° dicembre al 31 dicembre.
Vediamo maggiori dettagli.
Invii comunicazioni dal Fisco: sospensione natalizia dal 1° dicembre
L’articolo 10, comma 1, del Decreto Adempimenti introduce due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.
Si tratta, in particolare:
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54 bis del DPR n. 633 del 1972 (lettera a);
- delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 (lettera b);
- delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 (lettera c);
- delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (lettera d).
Sul piano temporale, la sospensione dei citati atti riguarda:
- il periodo dal 1° al 31 agosto;
- il periodo dal 1° al 31 dicembre.
Per effetto della novità durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.
A titolo esemplificativo, si ritiene che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:
- le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
- l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale;
- l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Il successivo comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti prevede, inoltre, che restano ferme «le disposizioni di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
In considerazione di quanto previsto dal predetto articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme:
- dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
- dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- derivanti dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004.
Ciò comporta che, qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’articolo 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa.
La previsione normativa di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti infine, conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle entrate nel periodo 1° agosto– 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo del decreto legge n. 223 del 2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.
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Bonus veicoli sicuri 2024: in arrivo 1,5 ML
Il Collegato Fiscale DL n 155/2024 in conversione in legge contiene tra le altre misure il rifinanziamento del bonus veicoli sicuri rivolto ai proprietari di veicoli da sottoporre a revisione.
Vediamo i dettagli dell'art 1 commi 6 ter e quater relativi alla revisione dei veicoli.
Bonus veicoli sicuri 2024: l’aevolazione per le revisioni
L’articolo 1, comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di un importo pari ad 1,5 milioni di euro per il 2024, le risorse previste dall’articolo 1, comma 707 della legge n. 178 del 2020, volte a finanziare il cosiddetto “buono veicoli sicuri”.
Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 1,5 milioni per il 2024.
In proposito si ricorda che il comma 705 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto un adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
A seguito di tale adeguamento tariffario, il comma 706 dello stesso articolo 1, aveva previsto, a titolo di misura compensativa dell'aumento, per i primi tre anni, il riconoscimento di un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale avessero sottoposto il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.
Il comma in commento, pertanto, incrementa, come evidenziato in precedenza, il suddetto Fondo di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 aumentando la durata della misura compensativa in questione a quattro anni rispetto al periodo precedente di tre anni.Clicca qui, per accedere al sito del MIT in attesa della riapertura della piattaforma dove richiedere il bonus
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Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni
ll DLgs. di riforma di Irpef e Ires approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, e atteso in GU, stando alla bozza modificata in modo consistente dopo il passaggio alle Commissioni tecniche, apporta anche cambiamenti alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Sinteticamente si rideterminano le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimo presunti.
Società di comodo: cambiano i calcoli presunti per alcuni beni
Il 4 dicembre viene approvata la Riforma Ires-Iperf che contiene anche novità per le società di comodo.
Il testo circolato dal preconsiglio dei ministri indica che, all'art 20 rubricato Modifiche al regime delle società di comodo si prevedono modifiche alle percentuali da utilizzare per determinare i valori di redditività presunta di alcuni beni.
Nella Relazione illustrativa al decreto, si precisa inoltre che sono state recepite le osservazioni di cui alla lettera m) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, in cui si richiedeva di dare attuazione all’art. 9 comma 1 lett. b) della L. 111/2023 mediante la rideterminazione delle aliquote dei beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori medi di mercato.
L’art. 20 del DLgs. appena approvato recepisce quanto osservato nel parere individuando nuove aliquote, pur non prevedendone una revisione periodica.
Nelle more della revisione della disciplina di contrasto al mero godimento dei beni messi a disposizione dei soci e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, nell’ambito della disciplina delle società di comodo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) l’1 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;»;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) il 3 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 2 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’0,50 per cento;»;
- 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
- «b-bis) il 6 per cento delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;»;
- b) al comma 3:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;»;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) il 2,38 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 2 per cento; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 1,5 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,45 per cento;»;
- 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
- «b-bis) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione finanziaria;».
- a) al comma 1:
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Credito transizione 4.0: chiarimenti su società con esercizio ultrannuale
Con la Risposta a interpello n 239 del 2 dicembre le Entrate rispondono a dubbi sul credito transizione 4.0.
In particolare si replica ad una società con periodo d'imposta ultrannuale che domanda chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi e sulla compilazione dell'F24, evidenziando che si può utilizzare il credito di imposta in misura piena esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso.
Credito transizione 4.0: chiarimenti su società con esercizio ultrannuale
La SRL istante è stata costituita a ottobre 2022, con iscrizione nel Registro delle imprese a novembre 2022, con chiusura del suo primo esercizio il 31 dicembre 2023.
La società ha acquistato un macchinario 4.0 a novembre 2022 e la relativa fattura è stata pagata in due rate nello stesso mese.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il beneficio, al verificarsi di tutte le condizioni di legge spetti nella misura del 40% ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, dato che:
- ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR
- l’investimento è stato effettuato nel 2022,
- e il suo valore è inferiore a 2,5 milioni di euro,
Il comma 1059 della stesse legge prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, “in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058-ter del presente articolo. […] Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055.“
L'istante ha affermato che il bene è entrato in funzione dal 1° gennaio 2023, non precisando nulla sulla data di interconnessione dello stesso.
Pertanto, evidenzia l'Ade, sulla base del comma 1059, il credito di imposta potrà essere utilizzato in misura piena esclusivamente a partire dal periodo di imposta in cui il bene è stato interconnesso.
Come chiarito nella Circolare n 9/2021, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, “il contribuente può godere del credito d’imposta in misura ridotta fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta «in misura piena».
Per “misura ridotta” si intende l’aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” come chiarito dalla stessa circolare.
A tal fine l'ammontare del credito fruibile in misura piena dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che il credito in esame può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo 6936 e quale anno di riferimento l’anno in cui è iniziato l’investimento, nel caso di specie il 2022.
Inoltre l’Agenzia ha chiarito che nel modello Redditi SC 2024 relativo al periodo d’imposta 2023, utilizzabile anche dai soggetti con “[…]periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2023”, la società pur avendo effettuato l’investimento nel 2022, dovrà compilare il quadro RU del modello come se avesse acquistato il bene nel 2023, e dovrà essere compilato:
- il rigo RU5 (colonne 1 e 3), indicando quindi l’importo del credito maturato,
- e il rigo RU130, relativo al dettaglio degli investimenti 4.0 realizzati, oltre gli altri campi del quadro RU richiesti.
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Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre
E' scaduto il 2 dicembre il termine per l'invio della comunicazione integrativa prevista per il credito di imposta della ZES Unica.
Ma attenzione, sul sito delle Entrate si legge però che ai sensi del punto 3.3 del Provvedimento ADE del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
Ricordiamo che in data 6 novembre le Entrate hanno pubblicato un nuovo modello per la comunicazione integrativa.
In particolare, con il Provvedimento n. 406943 del 6 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Modello di comunicazione integrativa per il credito d’imposta ZES a seguito delle modifiche introdotte dal art 8 del DL 155/2024.
Il Decreto Collegato Fiscale convertito in Legge n 189/2024 all'art 8 ha previsto che le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Vediamo tutte le regole per la comunicazione integrativa prevista per il credito ZES Unica da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre.
Comunicazione integrativa ZES Unica: invio entro il 2 dicembre
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Attenzione l'agenzia comunica che ai sensi del punto 3.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre al 2 dicembre 2024 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2024.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.
Con il provvedimento del 6.11.2024 sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione.Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.
Allegati: -
Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole
Con Risposta a interpello n 234 del 2 dicembre le Entrate replicano ad una istante che:
- è stata residente in Italia dove ha svolto attività lavorativa;
- si è trasferita all'estero per motivi di lavoro;
- è iscritta all'A.I.R.E.;
- è rientrata « temporaneamente in Italia per la necessità di collaborare nell'assistenza familiare» ove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato;
- con atto notarile di compravendita del 2023 e «successivo atto definitivo … (trascorsi i termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione …. )» ha acquistato una abitazione in Italia, fruendo delle agevolazioni c.d. ''prima casa'' e, a tal fine, dichiarava in atto che «l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall'acquisto.
Ciò premesso, l'Istante fa presente di essere interessata al mantenimento della residenza all'estero e l'iscrizione all'A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.
L'Istante, in particolare, intende dichiarare il possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro e, più precisamente, che:
- al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadina italiana trasferita all'estero, iscritta all'AIRE dal òòòò; di essersi trasferita all'estero ove ha svolto la propria attività lavorativa;
- che nei cinque anni precedenti il trasferimento è stata residente in Italia;
- che l'immobile è ubicato nel comune dove risiedeva prima del trasferimento all'estero.
Agevolazione prima casa iscritto AIRE: tutte le regole
Le Entrate replicano innanzitutto riepilogando il fatto che le agevolazioni per l'acquisto della ''prima casa'' sono disciplinate dalla Nota II bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).
La fruizione dell'agevolazione è subordinata al possesso dei requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo, stabiliti dalla citata Nota II bis.
In particolare, si rammenta che l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 13 giugno 2023, n.69 ha modificato la Nota II bis, comma 1, lettera a) concernente l'applicazione dell'agevolazione in esame per le ipotesi di acquisto della ''prima casa'' in Italia da parte di un soggetto «trasferito all'estero per ragioni di lavoro».
Ai sensi della citata lettera a), per beneficiare dell'agevolazione in parola, occorre «che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto».
Al riguardo, la circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E chiarisce che «Il beneficio fiscale, in ragione dell'intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza […]».
Pertanto, «possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente:- si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all'effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
- abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento».
Per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della Nota II bis.
Premesso quanto sopra, dunque, possono accedere al beneficio fiscale in esame, tra l'altro, le persone fisiche che, contestualmente al ricorrere dei suddetti requisiti, «siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro» al momento dell'atto di acquisto dell'abitazione in Italia.
Come riportato sopra, infatti, il requisito del trasferimento all'estero per ragioni di lavoro «deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile».
Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame, in cui, come dichiarato e qui assunto acriticamente, l'Istante è rientrato in Italia e al momento dell'acquisto dell'immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia.
Ne consegue, quindi, che ai fini del quesito in esame, non risulta integrato, al momento dell'acquisto dell'immobile, il presupposto di acquirente ''trasferito all'estero per ragioni di lavoro''.
Nel caso di specie si ritiene che l'Istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell'atto di acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d'acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.
Il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta quindi la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della ''prima casa''.
Con la risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/ E, è stato chiarito che «laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile», presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
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