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Perdite fiscali e contributi covid: chiarimenti dal MEF
Con interrogazione parlamentare n 5-04589 del 29.10) si chiarisce il trattamento fiscale dei contributi covid.
Questo tema ha sollevato dubbi soprattutto in relazione alla loro incidenza sul riporto delle perdite fiscali di periodo, come evidenziato dalla recente interrogazione parlamentare, vediamo il chiarimento.
Perdite fiscali e contributi covid: chiarimenti dal MEF
In particolare, ci si riferisce a comunicazioni inviate alle imprese dall’Agenzia delle entrate per contestazioni riguardanti non la mancanza dei requisiti richiesti per l’accesso agli aiuti, quanto il riporto delle perdite.
L’Agenzia ha adottato un approccio che qualifica i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 come “proventi esenti”, influenzando in tal modo la possibilità di riportare le perdite fiscali maturate negli esercizi in cui sono stati percepiti i contributi.
In sostanza, l’Agenzia ritiene che tali aiuti, qualificandosi come “proventi esenti”, debbano essere defalcati dal calcolo delle perdite fiscali riportabili da un anno all'altro, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir.
Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale, avrebbero dovuto depurare l’importo delle perdite (ai fini del riporto a nuovo) dagli aiuti ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84 del Tuir.
Questa qualificazione si basa sulla lettura dell'articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 (decreto “Ristori”), che esclude i contributi Covid dalla formazione del reddito imponibile: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Come si evince anche dalla Risoluzione ADE n 12672005 la qualificazione di “provento esente”, è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile per disposizioni aventi natura meramente agevolativa.
Diversamente, la nozione di proventi “esclusi” riguarda più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto già tassati o da tassare in futuro.
Per quanto riguarda, invece, il riporto delle perdite fiscali, il citato articolo 10-bis nulla prevede, richiamando espressamente solo le norme rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Ciò diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 244/2007, con il quale il legislatore, adottando una norma di interpretazione autentica, ha espressamente previsto l’irrilevanza, anche in relazione alle perdite fiscali riportabili, dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubbliche, richiamando, in tal senso, espressamente l’articolo 84 del Tuir.
Dato che la detassazione dei contributi Covid prevista dall’articolo 10-bis costituisce una norma agevolativa, la stessa, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.
Pertanto ne deriva che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto dall’articolo 84 del Tuir, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
La risposta fornita alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, all’interrogazione a risposta immediata del 29 ottobre, conferma l’interpretazione dell’Agenzia in merito al riporto delle perdite: l’assenza di una deroga esplicita è considerata indicativa della volontà normativa di ritenere i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.
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Affrancamento riserve: regole MEF
Pubblicato in GU dell'11 luglio n 159 il Decreto 27 giugno 2025 del MEF concernente le modalità di attuazione dell'affrancamento delle riserve (articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Il decreto attua il citato articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 con una serie di disposizioni volte a circoscrivere l’ambito applicativo dell’affrancamento disciplinandone il contenuto.
Affrancare vuole dire esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 sull'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sulla base delle condizioni e nei limiti del presente decreto
Affrancamento riserve: i vantaggi
L’articolo 1 individua proprio la nozione di affrancamento, con l’articolo 2 si precisano le caratteristiche dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta – esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 – che possono essere oggetto di affrancamento, ai sensi del citato articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024.
Sono delineate le tipologie di riserve in sospensione d’imposta che possono essere affrancate con le regole contenute nel presente decreto.
Per quanto concerne le riserve in sospensione d’imposta di cui alla lettera a), si tratta dei saldi attivi di rivalutazione iscritti in un’apposita riserva – o imputati a capitale sociale o fondo di dotazione – per effetto di una rivalutazione dei beni dell’impresa che ha assunto riconoscimento fiscale, anche in ipotesi in cui ciò sia avvenuto a seguito dell’esercizio di una facoltà del contribuente. Sono incluse nell’ambito oggettivo della disciplina, dunque, le ipotesi in cui la rivalutazione dei beni ha assunto rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi, anche nei casi in cui tale riconoscimento sia avvenuto senza che fosse previsto il versamento di un’imposta sostitutiva. Ovviamente sono escluse dalla possibilità di essere affrancate le riserve iscritte per effetto di rivalutazioni effettuate ai soli fini contabili poiché non si tratta di riserve in sospensione d’imposta.
Per quanto concerne, invece, le riserve in sospensione d’imposta indicate nella tipologia di cui alla lettera b), occorre fare riferimento a tutte quelle ipotesi in cui si è in presenza di riserve o fondi iscritti nello stato patrimoniale.
La disposizione, tuttavia, esclude espressamente, per i motivi che saranno più avanti riportati, le riserve derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’articolo
109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.Diversamente da quanto appena rappresentato, non possono essere oggetto dell’affrancamento straordinario le riserve che non presentano le caratteristiche individuate nelle sopra citate lettere a) e b), nonché quelle derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, espressamente menzionate nella suddetta lettera b).
L’articolo 3 indica le modalità di determinazione degli importi affrancabili, ripetendo, innanzitutto, al comma 1, quanto già asserito con l’articolo 2 e dall’articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 in base al quale possono essere affrancate le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2024. Ne consegue che l’affrancamento opera, in ogni caso, in relazione al minore importo tra quello delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e quello relativo al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.Con l’articolo 4 sono chiarite le modalità di perfezionamento dell’affrancamento e la conseguente liquidazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui l’affrancamento è effettuato, corrispondente in sostanza a quello in corso al 31 dicembre 2024, e le altre con scadenza entro il medesimo termine relativo ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027.
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Bilanci d’esercizio: dal CNDCEC la relazione del collegio sindacale
La stagione Bilanci 2025 bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024 è nel vivo.
Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 con tutte le istruzioni utili alle società interessate dall'adempimento del deposito del bilancio, in proposito leggi anche: Campagna bilanci 2025: il calendario e le novità
Il 27 maggio il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito una nota per informare della disponibilità di un nuovo documento, “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della società capogruppo”, vediamo il dettaglio.
Approvazione Bilanci d’esercizio: dal CNDCEC la relazione del collegio sindacale
Realizzato nell’ambito dell’area “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” del CNDCEC, il documento, che rappresenta un ulteriore modello di relazione che si aggiunge a quelli già pubblicati lo scorso marzo, persegue i seguenti obiettivi:
- supportare l’attività degli iscritti all’Albo che rivestono l’importante e delicato ruolo di sindaci nelle società di capitali poste al vertice di gruppi di imprese, così come individuati dalla normativa vigente; dall’altro,
- promuovere una più ampia consapevolezza sulla rilevanza del controllo esercitato da un organo terzo e indipendente quale è il Collegio sindacale.
I Consiglieri Ancarani e Masini hanno commentato in proposito: “Nella consapevolezza delle accresciute responsabilità che gravano sull’organo di controllo a seguito dell’entrata in vigore dei più recenti provvedimenti normativi si ritiene opportuno perseguire standard elevati di qualità e competenza professionale tra gli iscritti, anche attraverso la diffusione di documenti aggiornati e ragionati, coerenti con il quadro normativo vigente e le best practice di riferimento”.
Questi strumenti, sottolinea il CNDCEC, vanno adattati alle specifiche caratteristiche della singola realtà aziendale, ma costituiscono un ausilio concreto per lo svolgimento dei compiti istituzionali dei sindaci ai fini del consolidamento del ruolo del Collegio sindacale quale presidio essenziale di legalità, trasparenza e sostenibilità nell’ambito dei gruppi societari.
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Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 per il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024.
La guida, viene specificato nell'introduzione, è un utile strumento per imprese e professionisti che devono provvedere al deposito dei bilanci delle società.
Ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
Vediamo le istruzioni per il deposito a rettifica di un bilancio.
Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a:
- correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano
- oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
Con la nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Attenzione al fatto che, nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
Come evidenziato da Unionecamere a tal fine le imprese dovrammo corrispondere i seguenti importi:
- diritti di segreteria € 62,40;
- imposta di bollo € 65,00.
Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica ComUnica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
Relativamente a ciò gli importi da corrispondere sono i seguenti:
- diritti di segreteria € 30,00;
- imposta di bollo € 65,00.
Attenzione: il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.
Invece, per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
Viene precisato che non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione
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Deposito bilancio società benefit: regole da Unioncamere
Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 per il deposito dei bilanci delle società.
In particolare, tra le istruzioni vi sono anche quelle per le società benefit. Prima dei dettagli ricordiamo che le società benefit sono state inserite nel nostro ordinamento dal 2016 con la Legge di Stabilità.
Le società benefit esercitano attività economica allo scopo di suddividere gli utili ma anche per finalità di beneficio comune.
Deposito bilancio società benefit: regole da Unioncamere
Il termine di presentazione del bilancio delle società benefit è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Per il deposito occorre corrispondere i seguenti importi:
- diritti di segreteria € 62,40;
- imposta di bollo € 65,00.
Unionacamere ricorda che le Società Benefit depositano il bilancio di esercizio secondo le disposizioni delle società per azioni. Le “Società Benefit”, introdotte dall’art. 1, commi 376 e ss. della legge 208/2015, sono società di capitali o cooperative che “nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”
Le finalità della Società Benefit sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale e vengono perseguite attraverso una gestione che bilanci l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
Si ricorda che un’impresa già esistente può diventare una Società Benefit, tramite l'inserimento nell'oggetto sociale delle finalità di beneficio comune.
La Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura “Società benefit” oppure l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale nominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Tali società sono tenute a redigere e ad allegare al bilancio una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune che include:
- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dalla legge 208/2015 nell’allegato 4 e che comprende le aree di valutazione identificate nel successivo allegato 5;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
La relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune sopra descritta deve essere allegata in formato PDF/A attribuendole codice documento R09.
Se l’azienda ha un sito Internet deve pubblicare questa relazione annuale, eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari.
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Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?
Entro il 30 maggio vanno depositati i bilanci 2024 approvati entro il 30 aprile scorso.
Ricordiamo infatti che secondo il codice civile il bilancio va depositato 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.
Vediamo gli imprti da corrispondere per il deposito presso il Registro delle imprese.Deposito bilancio 2024 società in liquidazione: quanto costa?
Come specificato dalla Guida Unoncamere 2025 gli importi per il deposito dei bilanci in liquidazione sono i seguenti:
- diritti di segreteria € 62,40;
- imposta di bollo € 65,00.
Inoltre, durante la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio d’esercizio e depositarlo al Registro delle Imprese secondo le indicazioni e col formato XBRL.
Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 c.c. e seguenti.
Al primo bilancio di esercizio successivo all’apertura della liquidazione va allegata la documentazione consegnata dagli amministratori, in formato PDF/A, ai sensi dell’articolo 2487-bis c.c., con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
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Assemblee a distanza: fino al 31 dicembre 2025
Il Ddl di conversione del Dl Milleproroghe approvato da Camera e Senato è atteso in GU entro il 25 febbraio. L'ultimo passaggio ha visto la riproposizione della norma con la modalità "semplificata" di approvazione dei bilanci 2024.
L'emendamento inserito in Commissione Affari Costituzionale riaprire fino al 31 dicembre 2025 i termini della disciplina dell'art 106 del DL n 18/2020.
Si tratta in sintesi di quanto previsto durante la Pandemia e più volte prorogato relativamente alla approvazione dei bilanci societari.
Approvazione Bilancio 2024: modalità a distanza nel Milleproroghe
Con il comma 14-sexies dell’art. 3 del Dl n 202/2024 si riaprono fino al 31 dicembre 2025 i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito in legge.
In sintesi, fino al 31 dicembre 2025 sarà la possibile:
- il voto a distanza (elettronico o per corrispondenza e l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazioni) per le società, le cooperative e le mutue assicuratrici anche derogando alle disposizioni statutarie,
- svolgere le assemblee da remoto garantendo l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione
- l'esercizio del diritto di volto, senza che (dove previsti) presidente, segretario o notaio siano nello stesso luogo. Si tratta in pratica di assemblee virtuali.
La riapertura dei termini non modifica il primo comma dell’art. 106, che continua a stabilire che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c.
Attenzione al fatto che al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere tenuta entro il 31 dicembre 2025 e non semplicemente convocata.
La proroga è identica praticamente alla precedente prevista sempre dal Milleproroghe lo scorso anno. Leggi anche Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024.