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Bilancio di liquidazione: pubblicato il definitivo dell’OIC 5
L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in data 16 luglio il testo definitivo dell'OIC 5 con le regole per i bilanci di liquidazione.
Attenzione al fatto che le regole sono obbligatorie per i bilanci 2027 e facoltative per il 2026.
Ricordiamo che il testo è stato posto in consultazione nel 2024 ed ora giunge alla sua versione definitiva.
La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specificava che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci è nata dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
La finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria.Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
In ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione ed ora si giunge al testo definitivo cui si rimanda sul sito dell'OIC, clicca qui, per approfondire. -
Deposito Bilancio 2026: nuova guida Unioncamere
La campagna bilanci 2026 è nel vido e in data 4 maggio Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo con tutte le regole.
Guida al deposito bilancio 2026.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci.
Ricordiamo che il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.
La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:
● Situazione patrimoniale Consorzi (720): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Situazione patrimoniale Contratti di Rete (722): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali (722): entro il 31 maggio di ogni anno;
● Situazione patrimoniale G.E.I.E. (722): entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA (711- 712): entro il 31 maggio di ogni anno;
● Bilancio Sociale (716) di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
● Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali (711 – 712 – 718): entro 60 giorni dalla data di approvazione
● Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle Società di Mutuo Soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Non è previsto alcun termine per il deposito del:
● Bilancio Consolidato della società controllante (714);
● Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie (715);Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da Società di capitali (721).
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,
ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025
Deposito 2026 per il Bilancio 2025 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 30 marzo 29 maggio Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 30 marzo 29 maggio Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 14 giugno Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 14 giugno Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 29 giugno Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese
30 maggio 29 luglio Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita
Per quanto riguarda la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:
● “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di un software specifico.
Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.
● “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica.Deposito bilancio 2026: i moduli da usare
Le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società Consortili per azioni che sono tenute a depositare l’elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S.
Si ricorda che le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
È inoltre necessario indicare analiticamente le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente compilando l’apposito riquadro, presente nel modulo S.In particolare, si invita a controllare con attenzione il contenuto della visura assetti proprietari, della visura storica e delle risultanze del libro soci al fine di una corretta compilazione della modulistica.
Per facilitare la compilazione della modulistica si forniscono di seguito alcuni esempi relativi alle più frequenti casistiche che si possono verificare considerando l'arco temporale compreso nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente:
a) CONFERMA ELENCO SOCI
qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni o aumento/riduzione del capitale sociale ovvero altre operazioni sulle azioni, occorre riconfermare l'elenco soci dell’esercizio precedente selezionando l’apposito "flag" della modulistica;
b) OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE SOCIALE
in caso di variazioni dell'elenco soci dovute a operazioni straordinarie (es.: aumento/riduzione del capitale sociale), occorre depositare l'elenco soci aggiornato ed indicare nel modulo NOTE i riferimenti dell'atto modificativo e del relativo protocollo di deposito (es.: aumento del capitale sociale con atto del……rep. n…. Notaio …di cui al prot. n…del … );
c) TRASFERIMENTI DI AZIONI
in caso di trasferimento di azioni a vario titolo (es.: compravendita/fusione/scissione/pegno/usufrutto ecc.), occorre depositare l'elenco soci aggiornato e compilare la sezione denominata "indicazione analitica delle variazioni" indicando tutte le variazioni annotate al libro soci, avvenute tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Si ricorda che deve essere compilata un’occorrenza per ogni trasferimento di azioni nel periodo, indicando la data di iscrizione del trasferimento al libro soci.
Qualora si siano verificate variazioni riguardanti le ipotesi di cui ai punti b) e c) si sottolinea quindi che l’elenco dei soci va aggiornato anche in occasione di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni ecc.) da iscrivere nel registro delle imprese, che comportino anche la modifica degli assetti proprietari, come indicato nella Circolare Mise 6 maggio 2016 n. 3689/C.
Va infatti ricordato agli operatori che la mera conferma dell’assetto proprietario effettuata in occasione del deposito del bilancio comporta l'immutata riproposizione dell’elenco dei soci già iscritto in occasione del
deposito del bilancio precedente.
Nel caso invece di operazioni sul capitale o di altre operazioni straordinarie che abbiano comportato l’iscrizione dell’elenco soci aggiornato, tale elenco va nuovamente depositato per l’iscrizione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci nell’anno), ai sensi dell’art. 2435 co. 2 c.c.
Infine si precisa che, salve le particolari ipotesi previste dalla legge, la pubblicità nel registro delle imprese relativa all’assetto proprietario delle SPA e delle SAPA ha rilevanza di mera notizia, non rilevando ai fini dell’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi, per il quale fa invece stato quanto risulta dal libro dei soci.
Si ricorda che per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell’elenco soci (art. 16 co. 12-octies legge n. 2/2009).
Potrà essere allegato anche il modulo NOTE/XX per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato, in caso di presentazione ai sensi dell’art. 2 co. 54 della legge 350/2003.
Si fa presente che, qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo, potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione, ma dovrà comunque dichiarare di “essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento” di deposito di bilancio.Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
Allegati:
"Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla -
Deposito bilancio 2026: che cos’è il formato XBRL?
Il servizio Deposito Bilanci del Registro imprese è dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese.
Il deposito, come specificato anche dal Registro imprese, non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Il servizio permette di compilare e spedire la pratica che, nei casi previsti dalla norma, può contenere anche l'elenco soci e consente di controllare lo stato di avanzamento della pratica.
La pratica viene sottoscritta con la firma digitale del legale rappresentante della società o del professionista incaricato.
Dal 2010 decorre in via definitiva l'obbligo di deposito del Bilancio in formato XBRL, secondo quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2008, tranne per alcune società che sono esentate per legge ossia:
- le società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF
- le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali (tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato)
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
- le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87
- le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti. Fanno parte di questo insieme anche le società controllate non quotate con controllante quotata.
Scarica qui il Manuale Operativo Unioncamere 2026 con tutte le regole per il deposito del bilancio anno di imposta 2025
Deposito bilancio 2026: che cos’è il formato XBRL?
La Guida Unioncamere sul deposito bilancio 2026 appena pubblicata specifica che la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2026 è la versione “2018-11-04”.
La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:- https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato- elettronico-editabile oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo:
- https://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi- contabili-italiani-2018/
A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
● la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
● la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.
Si ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.
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Impugnazione bilancio: cosa prescrive la Cassazione
La Corte di cassazione con la Ordinanza n 5587/2026 torna a pronunciarsi sul principio di continuità dei bilanci nelle società di capitali e sui suoi effetti nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
La Suprema Corte ha chiarito che tale principio non comporta automaticamente la trasmissione dei vizi da un bilancio ai bilanci successivi, imponendo invece all’attore uno specifico onere di allegazione.
Chi impugna un bilancio deve sostenere e dimostrare che le irregolarità denunciate si sono riflesse anche sui documenti contabili successivi.
L’impugnazione del bilancio e la perdita della qualità di socio
Una socia aveva impugnato la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2014, con cui la società aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, ritenendolo viziato.
In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha completamente riformato la decisione, dichiarando la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.
La Corte territoriale ha osservato che:
- nel 2016 la società aveva ricostituito il capitale sociale, a seguito di perdite;
- la socia non aveva sottoscritto il nuovo capitale;
- di conseguenza aveva perso la qualità di socio.
Secondo i giudici di appello, tale circostanza faceva venir meno l’interesse all’impugnazione del bilancio 2013, anche perché:
- i bilanci successivi (2014 e 2015) non erano stati impugnati;
- non era stata dimostrata la trasmissione dei vizi del bilancio 2013 agli esercizi successivi.
La socia ha quindi proposto ricorso per Cassazione con i seguenti motivi:
- la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la perdita della qualità di socio non eliminava l’interesse all’impugnazione
- l’erronea interpretazione del principio di continuità dei bilanci.
Secondo la ricorrente, infatti:
- i vizi del bilancio 2013 si sarebbero inevitabilmente riflessi nei bilanci successivi;
- proprio tale continuità contabile dimostrerebbe la persistenza dell’interesse ad agire.
Inoltre, la ricorrente sosteneva di aver impugnato anche la deliberazione assembleare del 2016 che aveva determinato la perdita della qualità di socio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, pur correggendo parzialmente la motivazione della Corte d’appello.
In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni assembleari non è limitata alla sola delibera che comporta la perdita della qualità di socio.
Finché il soggetto è socio, egli può infatti esercitare tutti i diritti amministrativi riconosciuti dalla legge e dallo statuto, inclusa l’impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Tuttavia, nel caso concreto il ricorso è stato comunque respinto perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di dimostrare che i vizi del bilancio 2013 si fossero effettivamente trasmessi ai bilanci successivi.
La Corte ha chiarito il corretto significato del principio di continuità dei bilanci, richiamando precedenti giurisprudenziali.
Secondo tale principio, il bilancio dell’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio precedente, anche quando quest’ultimo sia oggetto di contestazione giudiziaria.
Ma questa continuità riguarda la dimensione contabile, non quella giuridica.
In altre parole:
- i dati contabili si trasferiscono da un esercizio all’altro;
- i vizi giuridici non si trasmettono automaticamente.
Perché ciò accada è necessario che l’attore alleghi espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.
La Cassazione ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza.”
Un passaggio centrale della decisione riguarda proprio l’onere di allegazione a carico dell’attore.
La Corte evidenzia che:
- non esiste alcuna presunzione automatica di trasmissione del vizio da un bilancio all’altro;
- l’impugnante deve dedurre espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.
Se ciò non avviene, opera il meccanismo previsto dall’art. 2434-bis c.c., che introduce una presunzione relativa di autonomia e integrità del bilancio successivo.
La norma, infatti, presuppone che gli amministratori:
- tengano conto delle contestazioni mosse al bilancio precedente;
- provvedano, se necessario, a correggere i dati nel bilancio successivo.
Solo nel caso in cui l’attore alleghi la persistenza del vizio, gli amministratori saranno chiamati a dimostrare di averlo sanato.
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Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026
Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.
Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.
Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe
In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente.Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025.Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026. -
Deposito Bilancio a rettifica: quando è possibile
I bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2025 vanno depositati come sempre secondo un calendario ben definito.
In proposito leggi Deposito Bilancio 2026: nuova guida uniocamere
In sintesi ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
In casi particolare è possibile anche il deposito a rettifica di un bilancio, vediamo quando.
Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
Con tale nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
Importi:
● diritti di segreteria € 62,50;
● imposta di bollo € 65,00.Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica di Comunicazione Unica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
Importi:
● diritti di segreteria € 30,00;
● imposta di bollo € 65,00.
Attenzione: Il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.Per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
Attenzione: Non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione -
Perdite fiscali e contributi covid: chiarimenti dal MEF
Con interrogazione parlamentare n 5-04589 del 29.10) si chiarisce il trattamento fiscale dei contributi covid.
Questo tema ha sollevato dubbi soprattutto in relazione alla loro incidenza sul riporto delle perdite fiscali di periodo, come evidenziato dalla recente interrogazione parlamentare, vediamo il chiarimento.
Perdite fiscali e contributi covid: chiarimenti dal MEF
In particolare, ci si riferisce a comunicazioni inviate alle imprese dall’Agenzia delle entrate per contestazioni riguardanti non la mancanza dei requisiti richiesti per l’accesso agli aiuti, quanto il riporto delle perdite.
L’Agenzia ha adottato un approccio che qualifica i contributi concessi durante il periodo pandemico da Covid-19 come “proventi esenti”, influenzando in tal modo la possibilità di riportare le perdite fiscali maturate negli esercizi in cui sono stati percepiti i contributi.
In sostanza, l’Agenzia ritiene che tali aiuti, qualificandosi come “proventi esenti”, debbano essere defalcati dal calcolo delle perdite fiscali riportabili da un anno all'altro, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir.
Pertanto, le imprese che hanno incassato i contributi e che hanno chiuso i periodi d’imposta interessati in perdita fiscale, avrebbero dovuto depurare l’importo delle perdite (ai fini del riporto a nuovo) dagli aiuti ricevuti, qualificandoli quali proventi esenti in base all’articolo 84 del Tuir.
Questa qualificazione si basa sulla lettura dell'articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 (decreto “Ristori”), che esclude i contributi Covid dalla formazione del reddito imponibile: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Come si evince anche dalla Risoluzione ADE n 12672005 la qualificazione di “provento esente”, è attribuibile a quei proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile per disposizioni aventi natura meramente agevolativa.
Diversamente, la nozione di proventi “esclusi” riguarda più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto già tassati o da tassare in futuro.
Per quanto riguarda, invece, il riporto delle perdite fiscali, il citato articolo 10-bis nulla prevede, richiamando espressamente solo le norme rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Ciò diversamente da quanto previsto, ad esempio, dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 244/2007, con il quale il legislatore, adottando una norma di interpretazione autentica, ha espressamente previsto l’irrilevanza, anche in relazione alle perdite fiscali riportabili, dei contributi erogati alle imprese di trasporto pubbliche, richiamando, in tal senso, espressamente l’articolo 84 del Tuir.
Dato che la detassazione dei contributi Covid prevista dall’articolo 10-bis costituisce una norma agevolativa, la stessa, in base ai principi generali, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.
Pertanto ne deriva che, se il legislatore avesse inteso escludere tali contributi dal meccanismo di riduzione delle perdite previsto dall’articolo 84 del Tuir, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come nel caso della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
La risposta fornita alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, all’interrogazione a risposta immediata del 29 ottobre, conferma l’interpretazione dell’Agenzia in merito al riporto delle perdite: l’assenza di una deroga esplicita è considerata indicativa della volontà normativa di ritenere i contributi Covid come proventi esenti e, quindi, rilevanti ai fini della disciplina del riporto delle perdite fiscali.