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Rinuncia eredità: esclusa la revoca implicita
La rinuncia all’eredità non può essere revocata per fatti concludenti. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che interviene su un tema di grande rilevanza sia civilistica sia fiscale: il rapporto tra rinuncia, accettazione tacita e obblighi tributari.
Rinuncia eredità e accettazione tacita: la Cassazione esclude la revoca tacita
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali relative a beni immobili caduti in successione.
Il contribuente non aveva presentato dichiarazione di successione e aveva formalmente rinunciato all’eredità del padre
Tuttavia, secondo l’Agenzia, alcune condotte – tra cui:
- trasferimento della sede legale dell’impresa,
- sottoscrizione di atti relativi agli immobili,
costituivano atti incompatibili con la rinuncia, configurando quindi una accettazione tacita dell’eredità.
In primo grado, il ricorso del contribuente viene accolto. Diversamente, la Commissione Tributaria Regionale ribalta la decisione, ritenendo che gli atti posti in essere:
- non fossero riconducibili alla mera qualità di comproprietario,
- integrassero una revoca implicita della rinuncia.
Una lettura che, di fatto, valorizza il comportamento concreto del contribuente come indice di volontà successoria.
Il contribuente impugna la decisione sostenendo, tra l’altro:
- la violazione degli artt. 519, 525 e 476 c.c.
- l’impossibilità di una revoca tacita della rinuncia
- la natura conservativa (e non dispositiva) degli atti compiuti
In particolare, viene ribadito che:
- la rinuncia produce effetti immediati,
- eventuale revoca richiede forma solenne, non comportamenti impliciti
La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito e secondo i giudici la rinuncia all’eredità è un atto formale e solenne, e non può essere superata da comportamenti concludenti, gli atti contestati non possono automaticamente tradursi in accettazione tacita, ne consegue nel caso di specie l’annullamento della pretesa fiscale.
Il cuore della pronuncia è rappresentato dal seguente principio: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. (…) l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (…) con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile»
La Corte ribadisce quindi un orientamento consolidato: la forma solenne della rinuncia esclude qualsiasi revoca implicita.
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Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere
Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente.
La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario.
Vediamo tutte le novità da conoscere.
Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata:
- direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
- tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF)
Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.
Devono presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,
- gli amministratori dell’eredità,
- i curatori delle eredità giacenti,
- gli esecutori testamentari,
- i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,
- ha un valore non superiore a 100.000 euro,
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Dichiarazione di successione 2026: come si presenta
La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC.
Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.
La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).
Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).
Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Imposta di successione 2026: come si paga
Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte
- ipotecaria
- catastale
- di bollo
- la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
Imposta di successione: aliquote e franchigie
In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:
- per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
- per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:
- 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
- 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).
L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
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Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole
Con la Legge n 182/2025 e in particolare con l'articolo 44 si prevede di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.
I notai, con un comunicato stampa, hanno annunciato l'importate semplificazione per gli acquisti immobiliari da soggetti che precedentemente li hanno acquistati per donazione. Riepiloghiamo come ha funzionato fino a prima della novità.
Leggi anche Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole
Come spiega il Consiglio Nazionale dei Notai con un comunicato del 18 dicembre scorso, fino ad oggi, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni dalla firma del rogito e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario potessero chiedergli di restituire la casa.
Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l’azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene entro i dieci anni successivi alla morte del donatario.Con la riforma non sarà più possibile far valere i propri diritti sul bene donato che è stato venduto, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e – nei casi previsti- i genitori) che sono stati lesi dalla donazione non scompare la tutela: essi vantano un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.
Il comunicato specifica anche che il Notariato rivendica con orgoglio e soddisfazione la paternità di questa riforma che ha portata storica e va incontro ai cittadini rendendo più certe e sicure le donazioni dei beni immobili. Questo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace.
Dal 18 dicembre 2025 le nuove regole si applicheranno subito alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge.
Per le successioni già aperte resteranno in vigore le vecchie norme solo se:
- l’azione di riduzione, in caso di successione aperta,
- o l’atto di opposizione, in caso di donazione effettuata,
è già stata proposta o comunque viene trascritta entro 6 mesi dalla entrata in vigore della norma. Superata questa finestra temporale, il nuovo regime diventerà valido, indistintamente, per tutte le ipotesi.
Vediamo in dettaglio l'art 44 della Legge n 182/2025 che contiene tutte le importanti novità.
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
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Credito fruttifero attivo: come si conteggia in successione
Con la Risposta a interpello n 318 del 23 dicembre le Entrate chiariscono la determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario.
L'istante in qualità di erede di Tizia, deceduta nel 2024, chiede se, ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario, con specifico riferimento ad un conto corrente bancario, fruttifero di interessi, debba ritenersi rilevante: il saldo effettivo risultante alla data (e l'ora) del decesso della de cuius, che tiene conto di un prelevamento bancomat di euro 60,00 eseguito quando Tizia era ancora in vita, con data valuta coincidente al giorno del decesso, oppure l saldo contabile superiore, comunicato dalla banca nella lettera di sussistenza successoria, che non considera il prelievo in quanto contabilizzato in data successiva (…), pur con valuta al giorno del decesso.
L'Istante riferisce che la banca, nella lettera di sussistenza rilasciata ai fini della dichiarazione di successione di Tizia, ha indicato un importo di saldo del conto corrente in argomento, che non tiene conto del prelievo bancomat effettuato il giorno in cui è deceduta Tizia.
L'Istante fa presente che l'istituto bancario ha chiarito che l'importo comunicato corrisponde al saldo contabile del conto corrente, risultante alla data del decesso, e che non tiene conto delle operazioni effettuate con valuta in pari data.Credito fruttifero attivo ereditario: la base imponibile
Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte (…)».
La determinazione dell'imposta in esame è prevista dal successivo articolo 7, a mente del quale, per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.
In generale, in base all'articolo 8, primo comma, il valore complessivo netto dell'asse ereditario «è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, (…)».
Con specifico riferimento ai crediti compresi nell'attivo ereditario, l'articolo 18 del TUSD stabilisce che la base imponibile «è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; (…)».
Dunque, per i crediti fruttiferi come, ad esempio, i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, occorre considerare, oltre al loro valore, anche agli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto.
In particolare, il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'articolo 1852 del codice civile, che recita «(…) il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, (…)», si caratterizza per la circostanza che le posizioni di debito e di credito di elidono progressivamente e automaticamente attraverso la ''compensazione'' delle operazioni attive e passive.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846, nel rilevare la specificità della disciplina dei conti correnti bancari, rispetto al contratto di conto corrente ordinario (regolato dall'articolo 1823 e ss. del c.c.), ha ribadito che «le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni (…) hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa».Nella citata sentenza, la Suprema Corte conclude «che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto.».
Dalla citata sentenza si rileva che per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile.
Per la fattispecie dell'interpello, ai fini dell'individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto a Tizia, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate da quest'ultima, e perfezionatesi prima del suo decesso.
Pertanto, si è dell'avviso che l'importo prelevato di euro 60,00 dalla de cuius lo stesso giorno in cui è deceduta vada conteggiato nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio.
L'Istante potrà, quindi, sottrarre dal saldo contabile comunicatogli dalla banca l'importo dell'operazione di prelevamento, debitamente documentata, dal momento che la stessa si è conclusa attraverso la consegna del denaro alla de cuius, prima del suo decesso. -
Accettazione dell’eredità: le novità
Il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 contine anche novità sul'accettazione dell'eredità, vediamole.
Accettazione dell’eredità: le novità
L’articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell’accettazione di eredità, disciplinandone le modalità nelle ipotesi di :
- accettazione tacita dell’eredità o di
- acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con beneficio di inventario.
A norma dell’art. 2648, primo comma, del codice civile, la trascrizione dell’accettazione di eredità è obbligatoria quando riguarda l’acquisto di (o la liberazione da) diritti reali inerenti beni immobili (ovvero per l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto).
Nello specifico, l’art. 2648 c.c. rinvia ai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 c.c. relativi, rispettivamente:
- ai contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (n. 1);
- ai contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del
concedente e dell’enfiteuta (n. 2); - ai contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (n. 4).
Secondo le norme attualmente in vigore (art. 2648, secondo comma, c.c.), la trascrizione avviene sulla base di una dichiarazione del chiamato all’eredità; tale dichiarazione può essere contenuta:
- in un atto pubblico;
- in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.
Qualora il chiamato all’eredità abbia compiuto, attraverso un atto qualificato ai sensi dell’art. 476 c.c., un’accettazione tacita dell’eredità (art. 2648, terzo comma, c.c.), la trascrizione può essere richiesta se quell’atto risulti da:
- una sentenza,
- un atto pubblico;
- una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.
L’atto che dà luogo all’accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. è quello che presuppone necessariamente la volontà del chiamato all’eredità di accettarla e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L’articolo 41 interviene proprio su quest’ultima disposizione, inserendo un periodo finale al terzo comma dell’art. 2648 c.c. al fine di introdurre una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità.
Più in dettaglio, la nuova disposizione consente la trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità quando questa sia stata avvenuta attraverso:- un atto che abbia dato luogo all’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.;
- l’acquisto della qualità di erede per mancato compimento dell’inventario ovvero per mancata dichiarazione circa la volontà di accettazione o di rinuncia all’eredità nei termini previsti dall’art. 485 c.c.
Ai sensi dell’art. 485 c.c., il chiamato all’eredità che ha accettato con beneficio di inventario ed è nel possesso dei beni, è tenuto a fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Il termine può essere prorogato dal tribunale per un periodo non eccedente ulteriori tre mesi (salvo gravi circostanze) se il chiamato ha iniziato l’inventario ma non è stato in grado di completarlo.
Decorsi i termini assegnati senza che l’inventario sia stato ultimato, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice; parimenti, il chiamato all’eredità viene considerato erede puro e semplice se, una volta ultimato l’inventario, non dichiara entro 40 giorni di voler accettare l’eredità o di rinunciarvi.
Tanto l’accettazione tacita quanto l’acquisto della qualità di erede avvenuto a seguito di accettazione con beneficio d’inventario nei casi sopra descritti devono risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
A queste condizioni, potrà essere richiesta la loro trascrizione nei registri immobiliari.
La disposizione precisa infine che la dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale.
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Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambiano
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche ai termini per richiedere l'assenza e la morte presunta, vediamo i dettagli.
Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambia
Con l'articolo 38 rubricato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si riduce da:
- due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza,
- dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.
La disposizione reca modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.
L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti:
- l’ipotesi di scomparsa di una persona,
- ovvero l’assenza e la morte presunta,
finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza.
Entrambi gli istituti prevedono l’accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l’assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta.
Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso.
La dichiarazione d’assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l’assenza.
La lett. a) del comma 1 modifica l’articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima.
Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l’articolo abbrevia ad un anno tale termineL’assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l’elemento formale della sentenza che la
dichiara.Con essa si cerca di attuare un equo contemperamento tra l’interesse dell’assente alla conservazione del patrimonio e l’interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l’esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.
Se tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull’esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta
dalla nomina del curatore di quest’ultimo
Tra i soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che
sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono invece esclusi i
creditori dei presunti eredi, i creditori dell’assente e il P.M..
Il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile.Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma.
La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Relativamente agli effetti occorre rammentare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli
articoli 50-55 ed in particolare l’immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo
scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente (art.
117).Nessuna conseguenza la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell’assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beni
La lett. b) del comma 1 dell’articolo 38 modifica invece l’articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell’assente), dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. -
Minori ed eredità: obbligo di dichiarazione dei redditi anche senza inventario
Con la Risposta n 275 del 3 novembre le Entrate hanno chiarito cosa fare nel caso in cui l'erede sia un soggetto minore che è obbligato alla dichiarazione dei redditi del de cuius.
Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi fiscali in caso di successione ereditaria da parte di un minore.
In particolare, l’istante rappresenta il caso del figlio minorenne, designato erede della signora deceduta nel marzo 2025.
Il minore è stato autorizzato dal Tribunale dei Minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma, al momento dell’istanza, l’inventario non era stato ancora redatto, da qui il dubbio: il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta anche se la procedura di inventario non è conclusa?
L’istanza si sofferma sul valore giuridico dell’autorizzazione all’accettazione con beneficio d’inventario e sull’impatto fiscale di una situazione ancora "in sospeso".
L’istante ritiene che, in assenza di inventario, non sia chiaro se il minore sia da considerarsi erede a tutti gli effetti, e se quindi scatti l’obbligo di presentare la dichiarazione 730/2025 per i redditi percepiti dalla defunta nel 2024
Quando il minore acquisisce la qualifica di erede: cosa fare
L’Agenzia con la risposta a interpello in oggetto chiarisce un punto centrale: il minore acquisisce la qualifica di erede nel momento in cui viene presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche prima della redazione dell’inventario stesso.
Questo orientamento si fonda sull’art. 484 del codice civile e sulla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 31310/2024, che ribadisce come la redazione dell’inventario incida solo sul regime di responsabilità per i debiti ereditari, ma non sull’attribuzione della qualifica di erede. "La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rende il minore erede anche in assenza dell'inventario" – Cass. SS.UU. 31310/2024
Una volta assunta la qualifica di erede, il minore (tramite il genitore o rappresentante) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto entro i termini previsti. Per i deceduti entro il 30 giugno 2025, la dichiarazione può essere presentata entro il 31 ottobre 2025, con possibilità di versare le imposte entro il 31 dicembre 2025, beneficiando della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65 del DPR 600/1973.
L’Agenzia specifica che l’obbligo grava direttamente sugli eredi e che non sono previste esenzioni o sospensioni automatiche per i minori, salva la possibilità, futura, di rinunciare all’eredità nei termini previsti dalla legge.
Il punto chiave della risposta n. 275/2025 risiede nella novità interpretativa: l'Agenzia recepisce pienamente l’orientamento della Suprema Corte e stabilisce che l'inventario non è condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di erede da parte del minore. Di conseguenza, tutti gli obblighi fiscali decorrono da quel momento, incluso quello di presentare la dichiarazione del de cuius.
Questo chiarimento colma un vuoto interpretativo e rende più definito l’inquadramento fiscale delle successioni con minori.
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