• Successioni

    Compendio unico in agricoltura: quando spetta l’agevolazione fiscale

    Con Risposta n 130/2026 le Entrate replicano a  richieste di chiarimenti su un atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario. 

    La donazione dell’usufrutto di un fondo agricolo non consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la costituzione del cosiddetto “compendio unico”. 

    A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul caso di una proprietaria intenzionata a donare al figlio il diritto di usufrutto su un fondo rustico con fabbricati pertinenziali.

    Il figlio, imprenditore agricolo professionale regolarmente iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale, avrebbe continuato a condurre direttamente il terreno per almeno dieci anni. Il fondo, inoltre, presentava l’estensione necessaria per essere qualificato come compendio unico.

    Nonostante la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo l’Amministrazione finanziaria l’operazione non rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione.

    Compendio unico, niente esenzione fiscale per la donazione dell’usufrutto

    La vicenda riguarda una donna, piena proprietaria di un fondo agricolo con fabbricati rurali, già concesso in affitto al figlio mediante un contratto regolarmente registrato.

    La proprietaria intendeva donare al figlio l’intero diritto di usufrutto sui beni. Gli immobili presenti sul terreno risultavano asserviti all’attività agricola e destinati a essere utilizzati per una migliore conduzione dell’azienda.

    Il beneficiario della donazione si sarebbe impegnato a condurre direttamente il fondo per almeno dieci anni e a costituire un compendio unico indivisibile. Per questo motivo intendeva richiedere l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

    Il dubbio nasceva dal fatto che la normativa sul compendio unico non disciplina espressamente la donazione del diritto di usufrutto.

    Come funziona l’agevolazione per il compendio unico

    L’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 prevede un regime fiscale favorevole per il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

    Il beneficiario deve impegnarsi a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dalla data del trasferimento.

    Il compendio deve avere un’estensione sufficiente a raggiungere il livello minimo di redditività individuato dalla programmazione regionale per lo sviluppo rurale.

    Quando le condizioni sono rispettate, il trasferimento può beneficiare dell’esenzione dalle principali imposte indirette. I terreni, le pertinenze e i fabbricati che compongono il compendio diventano inoltre indivisibili per dieci anni.

    Il vincolo deve essere indicato nell’atto notarile e trascritto nei registri immobiliari. Gli atti che determinano il frazionamento del compendio durante tale periodo sono nulli.

    In caso di violazione degli obblighi, il contribuente decade dai benefici ed è tenuto a versare le imposte non pagate, gli interessi e una maggiorazione pari al 50% delle imposte dovute.

    La differenza tra trasferimento e costituzione dell’usufrutto

    Il punto decisivo riguarda il significato del termine “trasferimento”.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il trasferimento si verifica quando la proprietà di un immobile o la titolarità di un diritto reale di godimento passa da un soggetto a un altro.

    Diverso è il caso in cui il proprietario costituisca per la prima volta un diritto reale, come l’usufrutto, a favore di un’altra persona.

    La costituzione dell’usufrutto non comporta infatti il passaggio di un diritto già esistente. Determina, invece, una limitazione della piena proprietà: il proprietario conserva la nuda proprietà, mentre il beneficiario acquista il diritto di utilizzare il bene e di ricavarne i frutti.

    L’Amministrazione richiama anche i più recenti orientamenti relativi alla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. Anche in tali ipotesi, la giurisprudenza distingue gli atti traslativi dagli atti meramente costitutivi di diritti reali.

    Perché l’esenzione non può essere applicata

    Nel caso esaminato, la madre non trasferisce al figlio un diritto di usufrutto del quale sia già titolare. Essendo piena proprietaria del fondo, costituisce il diritto di usufrutto direttamente in capo al figlio e conserva la nuda proprietà.

    L’operazione rappresenta quindi una costituzione del diritto di usufrutto e non un trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale già esistente.

    Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, manca uno dei presupposti richiesti dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001.

    La donazione descritta non può quindi beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista per il compendio unico, anche se il figlio è un imprenditore agricolo professionale, il terreno raggiunge l’estensione necessaria e viene assunto l’impegno alla conduzione decennale.

    Il chiarimento conferma così un’interpretazione restrittiva delle norme agevolative: per ottenere il beneficio non è sufficiente che l’operazione favorisca la gestione unitaria dell’azienda agricola. È necessario che l’atto realizzi un vero e proprio trasferimento del terreno o di un diritto reale già esistente.

  • Successioni

    Divisione ereditaria nulla se riguarda immobili abusivi

    La presenza di un fabbricato abusivo nell’asse ereditario può impedire lo scioglimento della comunione e il trasferimento dell’immobile a uno dei coeredi. 

    La Cassazione con l’ordinanza 25 giugno 2026, n. 21743. ha ribadito che la divisione ereditaria è soggetta alle norme sulla regolarità urbanistica previste per gli atti tra vivi, anche quando i beni provengono da una successione.

    Resta tuttavia possibile procedere a una divisione parziale dell’eredità, escludendo il manufatto irregolare e dividendo gli altri beni compresi nell’asse.

    Il caso: l’accordo di mediazione per dividere i beni ereditari

    La controversia nasce da un accordo di mediazione con cui alcuni coeredi avevano stabilito la divisione di terreni e immobili provenienti da un comune dante causa.

    Poiché l’accordo non era stato eseguito spontaneamente, una delle parti aveva chiesto al Tribunale di disporre il trasferimento degli immobili ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, oltre al pagamento di un conguaglio.

    Il Tribunale aveva accolto la domanda. 

    La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, secondo la quale gli eventuali manufatti abusivi presenti sui terreni non impedivano la divisione, trattandosi di beni provenienti da una successione.

    La vicenda è quindi arrivata davanti alla Cassazione.

    La Suprema Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che lo scioglimento della comunione ereditaria costituisce un atto inter vivos.

    Di conseguenza, la divisione avente a oggetto edifici o parti di edifici deve rispettare le prescrizioni contenute nell’articolo 46 del d.P.R. 380/2001 e nell’articolo 40 della legge 47/1985.

    Tali disposizioni prevedono la nullità degli atti di trasferimento o di scioglimento della comunione quando non risultino gli estremi della licenza, della concessione edilizia, del permesso di costruire o del provvedimento di sanatoria.

    Il fatto che l’immobile sia stato acquistato dagli eredi per successione non elimina quindi il problema urbanistico. La successione mortis causa non è colpita dalla nullità, ma il successivo accordo con cui i coeredi dividono il patrimonio è un negozio autonomo soggetto alle regole previste per gli atti tra vivi

    Manufatti abusivi sui terreni: perché non possono essere ignorati

    La Cassazione ha ricordato che neppure il giudice può produrre, attraverso una sentenza, un effetto che le parti non potrebbero ottenere mediante un valido contratto.

    Per questo motivo, una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c. non può trasferire la proprietà di un edificio quando manca la documentazione urbanistica richiesta dalla legge.

    La verifica della regolarità edilizia costituisce inoltre una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché tutela l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.

    Il giudice deve quindi accertare se i manufatti compresi nell’asse ereditario siano regolari, sanati oppure caratterizzati da difformità tali da renderli abusivi.

    La presenza di un immobile abusivo non blocca necessariamente la divisione dell’intero patrimonio.

    Secondo la Cassazione, il giudice può valutare una divisione parziale, escludendo dall’operazione il fabbricato irregolare. Gli altri beni ereditari possono essere divisi anche senza il consenso di tutti i coeredi.

    Il manufatto abusivo resta quindi in comunione, almeno fino alla sua eventuale regolarizzazione, demolizione o definizione secondo le procedure previste dalla normativa edilizia.

    Questa soluzione consente di bilanciare due esigenze: da un lato, impedire la circolazione giuridica degli immobili abusivi; dall’altro, garantire a ciascun coerede il diritto di ottenere lo scioglimento della comunione sugli altri beni.

    Le conseguenze operative per coeredi e professionisti

    Prima di sottoscrivere un accordo di divisione ereditaria è necessario verificare non soltanto la provenienza dei beni, ma anche la loro conformità urbanistica e catastale.

    Avvocati, notai e tecnici devono accertare la presenza dei titoli edilizi, di eventuali sanatorie e delle dichiarazioni richieste dalla legge. La semplice conoscenza dell’abuso da parte dei coeredi non è sufficiente a rendere valido l’atto.

    In presenza di irregolarità, potrà essere valutata la regolarizzazione del fabbricato oppure la sua esclusione dalla divisione.

    Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’appello limitatamente alla questione urbanistica e ha rinviato il giudizio alla Corte d’Appello di Genova, chiamata a verificare la natura dei manufatti e la possibilità di procedere a una divisione parziale.

    Divisione ereditaria con immibile abusivo: FAQ

    FAQ

    Un immobile abusivo può essere ereditato?

    Sì. Il trasferimento per successione non è nullo, ma l’immobile abusivo non può successivamente essere diviso o trasferito con un atto tra vivi privo dei requisiti urbanistici.

    La divisione ereditaria con un fabbricato abusivo è sempre nulla?

    La nullità riguarda la parte dell’atto avente a oggetto il fabbricato irregolare. Può essere possibile dividere gli altri beni, escludendo l’immobile abusivo.

    Il giudice può disporre il trasferimento dell’immobile abusivo?

    No. La sentenza ex articolo 2932 c.c. non può produrre effetti che le parti non potrebbero ottenere attraverso un contratto valido.

  • Successioni

    Diritto su casa familiare per ex coniuge superstite: quando spetta

    La Cassazione con la Sentenza 18000/2026 si esprime a favore della spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito.

    Vediamo il caso di specie e la motivazioni della pronuncia.

    Diritti casa familiare per ex coniuge superstite: quando spettano

    La Cassazione, con la Sentenza n 18000/2026 va a confermare quanto già in precedenza statuito con la sentenza n 22566/2023 che ha avuto il dichiarato scopo di superare un contropposto orientamento in tema di diritti sulla casa familiare all'ex coniuge.

    Con la recente sentenza viene confermata la spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito (ex articolo 540 comma 2 codice civile).

    L'indirizzo giurisprudenziale prevalente proponeva di interpretare il concetto di “casa adibita a residenza familiare” di cui all’art. 540 comma 2 c.c. quale sinonimo di “residenza comune al momento dell’apertura della successione”, ritenendo quindi che il conseguimento dei diritti di abitazione e di uso presupponesse necessariamente che il coniuge superstite fosse ancora convivente con il coniuge deceduto nella casa familiare alla aprtura della successione.

    Secondo questo orietamento la mancanza del requisito oggettivo della convivenza nei casi di pregressa separazione avrebbe escluso la possibilità di estendere i diritti ex art. 540 comma 2 c.c. anche al coniuge superstite separato senza addebito.

    Nella sentenza in oggetto, l’ex moglie era deceduta istituendo proprie eredi universali per testamento le tre figlie, le quali, però, avevano prontamente rinunciato all’eredità. 

    Secondo il Tribunale, all'ex coniuge si era accresciuta la quota delle figlie rinuncianti. 

    Pperaltro, l’ex coniuge si trovava nel possesso dei beni ereditari e in particolare dell’immobile già adibito a casa coniugale, aveva pure acquistato la qualità di erede (unico) della de cuius ai sensi dell’art. 485 c.c., per non avere provveduto al compimento dell’inventario nei termini prescritti.

    Nel giudizio di primo grado, confermato in appello, era stata respinta l’eccezione dell’ex coniuge circa la non riferibilità del suo rapporto con l’immobile alla situazione di “possesso dei beni ereditari” cui allude l'art. 485 c.c., posto che lo stesso si trovava nel possesso di tale immobile in parte nella veste di comproprietario e in parte come titolare del legato ex lege accordato al coniuge superstite dall’art. 540 comma 2 c.c. 

    La Cassazione ha rilevato la contrarietà della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza d’appello al principio di diritto, meritevole di conferma, per la prima volta specificato dalla sentenza n. 22566/2023 con la quale, i giudici di legittimità hanno affermato che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., competono anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare. 

    I giudici di legittimità avevano invocato a sostegno della descritta soluzione due considerazioni:

    1. l’art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti ivi contemplati; 
    2. l'art 548  c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta.

    Pertanto la Sentenza n. 18000/2026, facendo proprio il principio suesposto, ha dato un’importante spinta all’inaugurato percorso di superamento dell’orientamento difforme.

  • Successioni

    Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali

    La questione sottoposta all'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 109/2026 riguarda una fattispecie concreta e tutt'altro che rara nella pratica successoria italiana: il trasferimento mortis causa di una quota societaria di minoranza a una pluralità di eredi che già detengono, individualmente, partecipazioni nella stessa società. 

    L'Istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione dell'imposta di successione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
    legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 alla quota societaria del 35% che verrà trasferita agli eredi per successione legittima.
    L'Istante riferisce che:

    • è deceduto il coniuge;
    • nell'asse ereditario del de cuius rientra, tra gli altri beni e diritti, la partecipazione sociale pari al 35% del capitale sociale della società ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'';
    • il residuo capitale sociale della società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' è posseduto per il 35% dall'Istante e, nella misura del 15% ciascuna, dalle due figlie;
    • la quota societaria del 35% del de cuius verrà trasferita secondo successione legittima in comunione indivisa all'Istante e alle due figlie;
    • i diritti sociali della quota trasferita mortis causa verranno esercitati tramite un rappresentante comune;
    • i soci superstiti della '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'', nonché eredi legittimi del de cuius, manifesteranno, con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione, di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e detenere il controllo di diritto, di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
    • la società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' trae i propri redditi in parte dalla locazione di immobili di proprietà ed in parte dalla vendita di energia al Gestore […] prodotti da impianti fotovoltaici di proprietà aziendale.

    L'istante pone il quesito sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione, alla fattispecie descritta, dell'agevolazione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, con riferimento sia:

    1) all'acquisizione del controllo di diritto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c., e sia

    2) al trasferimento di quote sociali o di azioni di società holding e società di mero godimento, come potrebbe essere considerata la ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' che, come riportato in premessa, trae la totalità dei propri ricavi dalla locazione di immobili, dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici di proprietà dell'azienda e da contributi relativi alla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore […] previsti dalla relativa normativa per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali

    L'Agenzia delle Entrate ha respinto l'interpretazione dell'istante e con la risposta n. 109/2026 ribadisce un principio già affermato con la risoluzione n. 75/E del 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze del 10 marzo 2021 (n. 6591) e del 17 marzo 2021 (n. 7429): ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria non possono essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.

    Si tratta di una distinzione che opera su un piano giuridico preciso. 

    La norma agevolativa richiede che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ovvero di detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. 

    Tale controllo, per non incorrere nella decadenza dal beneficio, deve poi essere mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

    Il punto decisivo è il seguente: affinché il requisito sia soddisfatto, il trasferimento deve mettere il beneficiario in condizione di esercitare stabilmente quella maggioranza assembleare e di incidere sulle decisioni che riguardano il mantenimento del controllo

    Questo è possibile quando la quota di controllo è detenuta in comproprietà, perché in tal caso i diritti vengono esercitati unitariamente tramite un rappresentante comune (artt. 2347 e 2468 c.c.), nominato a maggioranza dei comproprietari. 

    Non è invece possibile quando le partecipazioni sono frazionate tra i coeredi in titolarità individuale, perché in quel caso ciascuno esercita autonomamente i propri diritti e non esiste un meccanismo giuridico che garantisca il voto unitario.

    Nel caso esaminato, la quota del 35% del de cuius viene trasferita in comunione indivisa a moglie e figlie. 

    Questo significa che quella partecipazione costituisce una situazione giuridica distinta rispetto alle quote che la moglie e le figlie già detengono individualmente (rispettivamente 35% e 15%+15%).

    Non è quindi possibile sommare il 35% in comunione al 35% individuale della moglie e al 30% individuale complessivo delle figlie per arrivare a un ipotetico controllo del 100%. 

    La quota in comunione e le quote individuali restano situazioni giuridiche separate, soggette a regimi di esercizio dei diritti sociali diversi.

    Il fatto che il rappresentante comune della quota in comunione possa esprimere in assemblea voti corrispondenti al 35% non consente di affermare che gli eredi "controllano" la società nel senso voluto dalla norma: quella frazione di voti dipende da un meccanismo di gestione condivisa interno alla comunione, non da una titolarità individuale stabile che garantisca il controllo quinquennale richiesto per non decadere dall'agevolazione.

    Allegati:
  • Successioni

    Rinuncia eredità: esclusa la revoca implicita

    La rinuncia all’eredità non può essere revocata per fatti concludenti. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che interviene su un tema di grande rilevanza sia civilistica sia fiscale: il rapporto tra rinuncia, accettazione tacita e obblighi tributari.

    Rinuncia eredità e accettazione tacita: la Cassazione esclude la revoca tacita

    La vicenda trae origine da un avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali relative a beni immobili caduti in successione.

    Il contribuente non aveva presentato dichiarazione di successione e aveva formalmente rinunciato all’eredità del padre

    Tuttavia, secondo l’Agenzia, alcune condotte – tra cui:

    • trasferimento della sede legale dell’impresa,
    • sottoscrizione di atti relativi agli immobili,

    costituivano atti incompatibili con la rinuncia, configurando quindi una accettazione tacita dell’eredità.

    In primo grado, il ricorso del contribuente viene accolto. Diversamente, la Commissione Tributaria Regionale ribalta la decisione, ritenendo che gli atti posti in essere:

    • non fossero riconducibili alla mera qualità di comproprietario,
    • integrassero una revoca implicita della rinuncia.

    Una lettura che, di fatto, valorizza il comportamento concreto del contribuente come indice di volontà successoria.

    Il contribuente impugna la decisione sostenendo, tra l’altro:

    • la violazione degli artt. 519, 525 e 476 c.c.
    • l’impossibilità di una revoca tacita della rinuncia
    • la natura conservativa (e non dispositiva) degli atti compiuti

    In particolare, viene ribadito che:

    • la rinuncia produce effetti immediati,
    • eventuale revoca richiede forma solenne, non comportamenti impliciti

    La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito e secondo i giudici la rinuncia all’eredità è un atto formale e solenne, e non può essere superata da comportamenti concludenti, gli atti contestati non possono automaticamente tradursi in accettazione tacita, ne consegue nel caso di specie l’annullamento della pretesa fiscale.

    Il cuore della pronuncia è rappresentato dal seguente principio: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. (…) l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (…) con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile» 

    La Corte ribadisce quindi un orientamento consolidato: la forma solenne della rinuncia esclude qualsiasi revoca implicita.

  • Successioni

    Imposta di successione 2026: tutte le regole da conoscere

    Dal 15 luglio 2025, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione che il contribuente deve autoliquidare in occasione della presentazione del modello di dichiarazione (decreto legislativo 18/09/2024, n. 139), viene calcolata in maniera automatizzata, come già avviene per le altre somme autoliquidate dal contribuente. 

    La procedura di compilazione della dichiarazione di successione, messa a disposizione dell’utenza, infatti, liquida l’imposta di successione (quadro EF) e dà la possibilità di visualizzare, mediante un prospetto riepilogativo, l’imposta ripartita per ciascun erede, chiamato e/o legatario. 

    Vediamo tutte le novità da conoscere.

    Dichiarazione di successione 2026: chi la presenta e quando

    La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata:

    • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato (professionista o CAF) 

    Inoltre, il contribuente può prenotare un appuntamento per trasmettere il documento dopo averlo compilato.

    Devono presentare la dichiarazione di successione:

    • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali,
    • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari,           
    • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta,              
    • gli amministratori dell’eredità,
    • i curatori delle eredità giacenti,              
    • gli esecutori testamentari,              
    • i trustee.

     Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

    Dichiarazione di successione 2026: chi è esanerato

    Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:  

    • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto,              
    • ha un valore non superiore a 100.000 euro,             
    • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

    Dichiarazione di successione 2026: come si presenta

    La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).

    In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. 

    Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di consultare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.

    La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF).

    Il contribuente, inoltre, può prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la trasmissione telematica della dichiarazione di successione, dopo averla compilata.

    La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

    Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

    Imposta di successione 2026: come si paga

    Se si eredita un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

    • ipotecaria
    • catastale
    • di bollo
    • la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Imposta di successione: aliquote e franchigie

    In applicazione della riforma fiscale sulle imposte indirette (Dlgs 139/2024), l’imposta di successione viene liquidata secondo le seguenti modalità:

    • per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025 l’imposta di successione viene autoliquidata dal contribuente e calcolata in maniera automatica in sede di compilazione della dichiarazione di successione (quadro EF).
    • per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici territoriali competenti per la lavorazione della dichiarazione.

    Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono nello specifico:

    • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
    • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
    • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

    Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, ossia l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare (articolo 7, comma 2, Dlgs 346/1990).

    L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate.

    Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro (imposta da versare- acconto). In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata nel seguente modo:

    • per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
    • per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.

    Allegati:
  • Successioni

    Accettazione dell’eredità: le novità

    Il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 contine anche novità sul'accettazione dell'eredità, vediamole.

    Accettazione dell’eredità: le novità

    L’articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell’accettazione di eredità, disciplinandone le modalità nelle ipotesi di :

    1. accettazione tacita dell’eredità o di 
    2. acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con beneficio di inventario.

    A norma dell’art. 2648, primo comma, del codice civile, la trascrizione dell’accettazione di eredità è obbligatoria quando riguarda l’acquisto di (o la liberazione da) diritti reali inerenti beni immobili (ovvero per l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto).

    Nello specifico, l’art. 2648 c.c. rinvia ai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643 c.c. relativi, rispettivamente:

    • ai contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (n. 1);
    • ai contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del
      concedente e dell’enfiteuta (n. 2);
    • ai contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione (n. 4).

    Secondo le norme attualmente in vigore (art. 2648, secondo comma, c.c.), la trascrizione avviene sulla base di una dichiarazione del chiamato all’eredità; tale dichiarazione può essere contenuta:

    • in un atto pubblico;
    • in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.

    Qualora il chiamato all’eredità abbia compiuto, attraverso un atto qualificato ai sensi dell’art. 476 c.c., un’accettazione tacita dell’eredità (art. 2648, terzo comma, c.c.), la trascrizione può essere richiesta se quell’atto risulti da:

    • una sentenza,
    •  un atto pubblico;
    • una scrittura privata con sottoscrizione autenticata ovvero accertata giudizialmente a seguito di procedimento di verificazione.

    L’atto che dà luogo all’accettazione tacita ai sensi dell’art. 476 c.c. è quello che presuppone necessariamente la volontà del chiamato all’eredità di accettarla e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
    L’articolo 41 interviene proprio su quest’ultima disposizione, inserendo un periodo finale al terzo comma dell’art. 2648 c.c. al fine di introdurre una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità.
    Più in dettaglio, la nuova disposizione consente la trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità quando questa sia stata avvenuta attraverso:

    • un atto che abbia dato luogo all’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c.;
    • l’acquisto della qualità di erede per mancato compimento dell’inventario ovvero per mancata dichiarazione circa la volontà di accettazione o di rinuncia all’eredità nei termini previsti dall’art. 485 c.c.

    Ai sensi dell’art. 485 c.c., il chiamato all’eredità che ha accettato con beneficio di inventario ed è nel possesso dei beni, è tenuto a fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

    Il  termine può essere prorogato dal tribunale per un periodo non eccedente ulteriori tre mesi (salvo gravi circostanze) se il chiamato ha iniziato l’inventario ma non è stato in grado di completarlo.

    Decorsi i termini assegnati senza che l’inventario sia stato ultimato, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice; parimenti, il chiamato all’eredità viene considerato erede puro e semplice se, una volta ultimato l’inventario, non dichiara entro 40 giorni di voler accettare l’eredità o di rinunciarvi.

    Tanto l’accettazione tacita quanto l’acquisto della qualità di erede avvenuto a seguito di accettazione con beneficio d’inventario nei casi sopra descritti devono risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

    A queste condizioni, potrà essere richiesta la loro trascrizione nei registri immobiliari.

    La disposizione precisa infine che la dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede o da un suo successore a titolo universale.