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Reverse charge: la dicitura da indicare in fattura nella triangolazione
Con la Risposta a interpello n. 111/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA applicabile a un'operazione a catena che coinvolge tre soggetti stabiliti in tre diversi Stati membri dell'Unione europea.
L'istante è una società residente ai fini IVA in Germania, attiva nel commercio e nella distribuzione di mobili e accessori, priva di registrazione o stabile organizzazione in Italia.Nel 2023, la struttura delle cessioni era la seguente:
- un cedente polacco vendeva i beni alla società tedesca (istante);
- la società tedesca li rivendeva a un acquirente italiano;
- il trasporto dei beni avveniva direttamente dalla Polonia all'Italia, curato dall'istante stessa.
La società tedesca aveva dichiarato in Germania:
- l'acquisto dal cedente polacco come acquisto intracomunitario di beni;
- la rivendita verso il cessionario italiano come cessione intracomunitaria di beni.
La fattura emessa nei confronti del cessionario italiano non conteneva alcun riferimento all'art. 141 della Direttiva IVA, né l'indicazione "reverse charge", né la designazione dell'acquirente italiano quale debitore d'imposta.
Vediamo se l'operazione è considerabile come in reverse charge.
Reverse charge: cosa indicare in fattura nella triangolazione
L'Agenzia tratta il tema delle operazioni a catena tra soggetti stabiliti in diversi Stati europei, disciplinata dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, introdotta nel 2018 dalla cosiddetta “direttiva quick fixes”.
La norma, recepita nell’ordinamento italiano nell’articolo 41ter del Dl n. 331/1993, stabilisce il trattamento Iva delle ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.
Gli elementi che configurano l’applicazione della norma:
- i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell'operazione a catena
- devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro
- devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena.
La spedizione o il trasporto dei beni vengono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati.
Qualora 'operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio.
Di conseguenza la successiva cessione dall’operatore intermedio all’acquirente destinatario sarà un’operazione interna, con conseguente necessità di identificazione Iva nel suo Stato membro.
Nel caso di specie una società, con sede in Germania e non registrata ai fini Iva in Italia, vende mobili acquistandoli da fornitori in Polonia e rivendendoli a clienti europei. I beni in questione sono stati rivenduti a un’azienda italiana. Il trasporto è avvenuto direttamente dalla Polonia all’Italia ed è stato organizzato dalla società tedesca.
Quest’ultima considera l’operazione come una triangolazione intracomunitaria. Il fornitore polacco ha fatturato alla partita Iva tedesca, e la compagine tedesca ha fatturato al cliente italiano, dichiarando in Germania sia l’acquisto che la vendita come operazioni intracomunitarie.
Tuttavia, nella fattura verso il cliente italiano non ha indicato né il riferimento normativo della triangolazione né l’inversione contabile.
Nonostante ciò, il cliente italiano ha già versato l’Iva con il meccanismo del reverse charge. La società chiede quindi se può applicare il regime delle triangolazioni e, in caso contrario, quali sanzioni potrebbero esserci.
In particolare, consapevole di non aver indicato in fattura il reverse charge né il riferimento alla triangolazione, la società sostiene che tale omissione potrebbe essere sanata a posteriori, emettendo una nota di credito al cliente italiano e una nuova fattura corretta. A sostegno della propria tesi, richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, che distingue tra rettifica di fattura ed emissione tardiva della fattura corretta, ipotizzando che gli effetti del regime potessero operare dal momento della regolarizzazione.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate non entra nel merito di questa ricostruzione perché affronta la questione da un punto di vista diverso.
Il fulcro della questione non è infatti la mancanza delle diciture in fattura, ma la qualificazione stessa dell’operazione.
Nel dettaglio, individua la disciplina di riferimento proprio dell’articolo 36-bis della Direttiva Iva sulle operazioni a catena, precisando inoltre che occorre individuare con precisione a quale cessione deve essere attribuito il trasporto intracomunitario.
Nel caso concreto, la società tedesca ha organizzato il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia.
Questo elemento la qualifica come “operatore intermedio”.
Inoltre, la stessa ha comunicato al fornitore polacco una partita Iva tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni.
Applicando la regola generale prevista dal richiamato articolo 36-bis, il trasporto viene imputato alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, cioè alla vendita tra il fornitore polacco e la società tedesca.
Questa diventa quindi l’unica cessione intracomunitaria non imponibile.
Di conseguenza, il passaggio successivo, ossia la rivendita al cliente italiano, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa un’operazione interna in Italia.
Ciò comporta la necessità, per la società tedesca, di identificarsi in Italia.
Infine, l’Agenzia dichiara inammissibile la parte dell’interpello relativa alle sanzioni: lo strumento dell’interpello serve a chiarire l’interpretazione delle norme, ma non a ottenere una quantificazione preventiva delle possibili violazioni, che resta demandata all’attività di controllo.
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Società non iscritta al Vies: applica il reverse charge su ft tedesche
Il VIES è un acronimo che indica Vat Information Exchange System ossia, un sistema di scambio tra i paesi membri dell'Unione Europea per monitorare le operazioni.
In particolare, l’iscrizione al VIES è necessaria per chi intenda effettuare operazioni di vendita o acquisto con soggetti residenti in altri Paesi UE senza dover applicare l’IVA nazionale.
Società non iscritta al Vies: applica il reverse charge su ft tedesche
Il VIES è regolato dall'’articolo 35 del DPR n. 633/72 che identifica l’obbligo di iscrizione per le operazioni intracomunitarie è stato introdotto dall’articolo 27 del D.L. n. 78/10.
Solo dopo aver effettuato l’iscrizione è possibile compiere operazioni intracomunitarie, con la possibilità di revocare l’iscrizione in qualsiasi momento, oppure nel caso in cui non vi siano operazioni per un periodo prolungato.
Il vantaggio della iscrizione al VIES è quello di evitare la doppia imposizione e consente appunto di effettuare operazioni senza applicare l’IVA, la quale sarà poi versata dal destinatario nel suo Paese.
In generale, l’archivio VIES è stato istituito per evitare frodi legate all’IVA, consentendo una verifica immediata della validità delle Partite IVA dei soggetti coinvolti.
Sono obbligati ad iscriversi al VIES tutti i titolari di partita IVA che intendono emettere fatture o effettuare acquisti con soggetti residenti in altri Paesi dell’Unione Europea.
Possono iscriversi tutti i “soggetti IVA che esercitano attività impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione“.
Chi non è iscritto al VIES e decide di effettuare operazioni intracomunitarie, sarà tenuto a applicare l’IVA italiana sui beni o servizi forniti.
Vediamo un caso specifico di una saocietà che ha un fornitore tedesco e non iscritta al VIES.
Essa ha acquistato nel 2025 delle merci dal suddetto fornitore che ha addebitato l’Iva del proprio Stato, trattando la società come un consumatore finale.
La società vorrebbe registrare la fattura sorge il dubbio se effettuare il reverse charge, calcolando l’Iva su tutto l'importo fatturato comprensivo di tributo tedesco, o invece se registrarla come acquisto fuori campo Iva.
La registrazione in reverse charge con la causale TD18 sarebbe funzionale anche all’esterometro.
In tale situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull'importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca tenendo conto che:
- l'operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al reverse charge in Italia,
- la Srl è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia che acquista beni da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea
- la società deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore tedesco, applicando l’Iva italiana sull’importo complessivo, utilizzando:
- il codice N3.6 Inversione contabile per le importazioni di beni nei soli casi previsti
- la relativa causale TD18 Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 dpr n 633/72
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IVA Logistica: comunicazione LIPE senza compilazione del rigo VP4
Il 15 ottobre le Entrate hanno pubblicato altre faq in risposta ai dubbi sulla fatturazione di chi ha esercitato l'opzione per il settore della logistica.
Ricordiamo che l'articolo 1 comma 59 della Legge n 207/2024 ossia la legge di bilancio 2025, attuato con il Provvedimento ADE n 309107/2025 concede la possibilità di optare dal 30 giugno scorso per l'assolvimento dell'IVA da parte del committente.
Sono sorti alcuni dubbi in merito alla compilatiozne della fattura, vediamo l'ulteriore chiarimento ADE dopo quello del 10 settembre.
Fatturazione settore Logistica: nuovi chiarimenti ADE
Un contribuente ha esercitato con apposita comunicazione telematica l'opzione IVA relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Avendo esercitato l'opzione, l'IVA su tali prestazioni, pur essendo esposta nelle fatture che emette, deve essere versata dal committente.
Pertanto domanda:
- Nella precompilazione della Comunicazione IVA periodica (LIPE) come viene conteggiata l'IVA su tali fatture?
Le Emtrate forniscono le relative istruzioni evidenziando innanzitutto che se il prestatore ha optato per il regime transitorio (disciplinato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come riportato nella FAQ del 10 settembre 2025 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia), occorrerebbe valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile "2.1.3", compilando i seguenti campi:
- il campo "2.1.3.2" (con il valore predefinito "RCLogistica"),
- il campo "2.1.3.5" (con il numero del protocollo telematico della comunicazione),
- il campo "2.1.3.3" (con la data corrispondente), per evidenziare che per tale operazione il versamento dell'IVA è a carico del committente.
La compilazione della fattura secondo le indicazioni sopra riportate consente la corretta imputazione dell'imposta nei documenti IVA precompilati (registri e soprattutto Comunicazione IVA periodiche e dichiarazione annuale).
In particolare, l'importo dell'IVA esposta in fattura non verrà incluso nel rigo VP4 "IVA esigibile" e non verrà fatto concorrere alla liquidazione del periodo di riferimento, considerato che l'imposta è stata versata dal committente con modello F24.
Diversamente, non rinvenendo nella fattura alcun elemento utile a verificare l'esercizio dell'opzione IVA di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'IVA verrà fatta concorrere al debito del prestatore.
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Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc
Coon la Risoluzione n 53 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione
contabile IVA logistica”.Riepiloghiamo la norma di riferimento prima delle istruzioni per il modello F24.
Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc
L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA per il settore della logistica.
E' stato stabilito che “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta”.
Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Con la risoluzione n 53 del 7 ottobre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, si istituisce il seguente codice identificativo:- “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.
Pertanto, in sede di compilazione del modello F24 nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente
o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”
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Reverse charge logistica: chiarimenti ADE per la fattura
Le Entrate con una faq hanno replicato a dubbi sulla fatturazione elettronica per l'opzione del reverse charge del settore logistica.
In relazione alle prestazioni per le quali sia stata effettuata l'opzione per il reverse charge nel settore della logistica, veniva domandato come debba essere compilata la fattura elettronica, al fine di evidenziare che l’IVA non viene versata dal prestatore, bensì dal committente, e come debba essere registrata tale fattura nei registri IVA di prestatore e committente.
Prima del dettaglio della risposta delle Entrate con FAQ del mese di settembre ricordiamo che con la Risoluzione n 47 del 28 luglio, le Entrate hanno istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore (a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Reverse charge logistica: chiarimenti ADE per la fattura elettronica
Le Entrate hanno replicato che in attesa dell’autorizzazione unionale all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, introdotto dalla nuova formulazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633 del 1972, il prestatore e il committente possono optare per il regime transitorio disciplinato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale, il pagamento dell’IVA sulle anzidette prestazioni è «effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. (…). Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».
Da tale formulazione normativa discende che l’obbligo di fatturazione permane in capo al prestatore – debitore d’imposta – che è tenuto a emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicando, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto precisato, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, in materia di split payment).
È traslato, in capo al committente, esclusivamente l’onere del versamento dell’IVA, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3 ”, compilando i seguenti campi:
- il campo “2.1.3.2 ” (con il valore predefinito “RCLogistica”),
- il campo “2.1.3.5 ” (con il numero del protocollo telematico della comunicazione),
- il campo “2.1.3.3 ” (con la data corrispondente).
Il prestatore deve poi annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro “IVA vendite” ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 633 del 1972, riportando dunque separatamente l’IVA che – non essendo incassata e versata – non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo.
In capo al committente tenuto al versamento, resta l’obbligo di registrare le fatture nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.
L’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura, utilizzando il codice tributo “6045”, secondo le modalità indicate nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025.
Si precisa infine che le modalità di compilazione della fattura elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata – ai sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 207 del 2024 – dalla data di trasmissione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025.
Opzione IVA dal committente settore logistica: codice tributo per versare
L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del
Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.
Nelle more della autorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo
che “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore”.
Con il Provvedimento n 309107 delle Entrate del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni
di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:- “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica –regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30
dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”
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Reverse charge della logistica anche per le Agenzie per il Lavoro
Torniamo a occuparci del Decreto Fiscale, il Decreto Legge 84 del 17 giugno 2025 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Il DL è stato convertito il giorno 1 agosto 2025 dalla Legge 108, per cui adesso ha assunto forma definitiva.
Tra gli interventi che hanno trovato trattazione nel DL e qualche modifica in sede di conversione c’è l’articolo 9 che tratta di reverse charge.
Cosa prevede il DL 84/2025 convertito
L’articolo 9 prevede la soppressione delle condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge in diversi settori della logistica.
In conseguenza di ciò avviene un ampliamento della platea delle operazioni soggette a reverse charge nei settori:
- del trasporto,
- della movimentazione merci e
- della logistica,
in quanto non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera, presso la sede del committente e utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.
Essendo una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA, la modifica normativa diverrà operativa solo dopo l’autorizzazione dell’Unione Europea.
Anche le ApL soggette a reverse charge
In conseguenza dell’eliminazione del “prevalente utilizzo di manodopera e beni del committente”, la disciplina del reverse charge nel settore della logistica è stato esteso anche agli appalti di trasporto più semplici.
Il comma 1 dell’articolo 9 prevede espressamente che anche “le parole: «ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono soppresse” dal comma 6, lettera a-quinquies), dell'articolo 17 del DPR 633/1972.
In conseguenza di ciò la legge di conversione ha rimosso l’esclusione delle ApL dalla nuova disciplina: le Agenzie per il Lavoro rientrano quindi a tutti gli effetti nel perimetro del reverse charge e nel regime temporaneo opzionale, a condizione che il destinatario del servizio non applichi lo split payment.Dato che l’applicazione del nuovo regime di reverse charge richiede l’autorizzazione dell’Unione Europea, fino a quando questa non verrà concessa, il regime assume forma solo opzionale.
L’opzione può essere esercitata attraverso la trasmissione telematica del modello approvato il 28 luglio 2025 dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento numero 309107/2025, a partire dal giorno 30 luglio scorso.
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Forfettari: semplificazioni per il reverse charge
Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno reca diverse novità. Leggi anche CPB: tetti, premialità, nuovi criteri
In merito ai forfettari, con l'art 6 si prevede che, negli acquisti con il meccanismo del reverse charge, essi potranno versare l’IVA su base trimestrale e non più mensile.
Forfettari: le semplificazioni approvate per il reverse charge
L'art. 6 rubricato Semplificazione del termine di versamento dell’IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari, stabilisce che i soggetti forfetari, quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi IVA e, pertanto, detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 della relativa IVA.
Attenzione al fatto che, fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui.
La relazione illustrativa al decreto ha evidenziato che è stata accolta l’osservazione della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica e della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, permettendo ai soggetti di ridottissime dimensioni di fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale ai sensi dell’articolo 7 del DPR 542 del 1999.
Le disposizioni, spiega sempre la relazione illustrativa, si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 1° ottobre 2025.
Ricordiamo che l'adesione al regime forfetario non fa perdere, durante il periodo di permanenza nel regime agevolato, la soggettività passiva ai fini IVA.
Tuttavia, il regime in oggetto preclude il diritto alla detrazione, per qualunque operazione, dell’imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014.
La soggettività passiva IVA determina che i soggetti in regime forfetario siano tenuti ad assolvere l’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali essi assumono la qualifica di debitore d’imposta.
L’obbligo di assolvere l’IVA, sussiste ad esempio per le operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge.
In questo caso è necessario integrare la fattura del cedente, se soggetto passivo UE, o emettere autofattura e l’imposta è quindi versata mediante modello F24.
Per il versamento dell’IVA a debito, con modello F24, intervengono le modifiche apportate dal Dlgs. di cui si tratta come sopra evidenzaito.