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Rimborsi spese di accesso dei medici: soggetti a Irpef
Con l’Ordinanza n. 15337/2025, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa sui rimborsi spese di accesso per i medici ambulatoriali, relativi ad attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio Comune di residenza, confermando la loro imponibilità ai fini IRPEF.
Vediamo tutti i dettagli del caso di specie.
Rimborsi spese medici ambulatoriali: soggetti a Irpef
Un medico specialista ambulatoriale impugnava l'atto di diniego di rimborso con la quale l'Agenzia delle Entrate avevano negato il diritto al rimborso IRPEF, trattenuto sulle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio per i periodi di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015.
Avverso il diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. e l'Agenzia delle Entrate che ribadiva la legittimità del proprio operato si costitutiva.
La C.t.p. con sentenza n. 237/03/2019, accoglieva il ricorso affermando che la spesa eccedente quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa quale espressamente prevista dagli Accordi Collettivi Nazionali non potesse costituire reddito.
Contro tale sentenza proponeva appello l'ufficio delle entrate dinanzi alla C.t.r.; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 92/02/2020, depositata in data 18 giugno 2020, la C.t.r. rigettava l'appello, ritenendo la funzione risarcitoria e non retributiva delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali oggetto di giudizio.
Le Entrate proponevano ricorso in Cassazione contro la sentenza della C.t.r..
Con l'unico motivo di ricorso, l'ufficio lamenta l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la natura risarcitoria, e quindi, non tassabile ai fini IRPEF, delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese, sostenute per l'espletamento di incarichi svolti in un Comune diverso da quello di residenza.
La Cassazione ha accolto il ricorso commentanto che con precedente sentenza ha rilevato che il "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del DPR n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art 51 comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art 51 comma 1, TUIR.
In concreto, i commi da 5 a 8 dell'art 51 del TUIR stabiliscono, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dettato dal precedente primo comma, una parziale non concorrenza alla formazione del reddito per alcune indennità erogate a dipendenti che svolgono, occasionalmente o abitualmente, attività lavorativa in luoghi diversi rispetto a quello individuato nel contratto di lavoro.
Contrariamente, nel caso di specie, come in quelli decisi dalla Cassazione con le pronunce richiamate, si verte in tema di indennità corrisposte al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro, come evidenziato dall'Amministrazione ricorrente, che richiama a tale proposito la Risoluzione n. 106/2015 del 21.12.2015 dell'Agenzia delle Entrate.
L'istituto della trasferta al di fuori del comune della sede di lavoro contrattualmente prevista trova diversa ed autonoma disciplina nell'art. 32 dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art 48 della legge n. 833/78 e dell'art 8 del DLgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del 29.7.2009, presente anche nel successivo Accordo del 17.12.2015.
Il giudice della CTR ha mal interpretato norma e giurisprudenza allorquando ha affermato la natura non retributiva dell'indennità in questione, conseguentemente riconoscendone, erroneamente, la non imponibilità.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata.
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Tax credit cinema: il Decreto con le novità
Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.
Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”
Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL
La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:
- la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
- a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.
Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.
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Espropri, servitù e diritti di superficie: assistenza assegnatari ISMEA
Ismea ha pubblicato un avviso datato 6 giugno sul riodino fondiario con i criteri di ripartizione delle indennità approvati con delibera del CdA n. 15 del 28 aprile 2025, vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Espropri: assistenza ISMEA
Le regole approvate evidenziano che nel caso di esproprio, sia parziale che totale del fondo, l'indennità stimata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oppure determinata forfettariamente, è incamerata integralmente da ISMEA per essere imputata, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario, a decurtazione del debito residuo di cui all'atto di vendita con patto di
riservato dominio.
L'eventuale maggiorazione riconosciuta dagli Enti espropriandi per incentivare la cessione volontaria del bene sarà incamerata da ISMEA a titolo proprio.
L’indennità riconosciuta a ISMEA per deprezzamento dei terreni è imputata anch'essa a decurtazione del debito residuo, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario.
Per debito residuo deve intendersi l’ammontare della mera quota capitale.Eventuali eccedenze rispetto al debito residuo, previe verifiche contabili volte ad accertare eventuali pendenze dell’impresa assegnataria e quant’altro dovuto a ISMEA, saranno restituite alla stessa impresa assegnataria.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, all'assegnatario, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma
1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. La suddetta indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.Si rimanda, per le altre regole, alla consultazione del documento ISMEA pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.
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Forfettario iscritto AIRE: non è immediata la fuoriuscita dal regime
Con la Risposta a interpello n 149/2025 le Entrate chiariscono il caso di un contribuente iscritto AIRE che perde il diritto al regime agevolato e chiede come gestire le fatture già emesse nel 2024.
Ai fini IVA, vanno corrette oppure no?
Fatture Forfettario: correzione solo per fuoriuscita immediata dal regime
L'istante, fa presente che nell'esercizio della professione di ingegnere, si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal cd. ''regime forfettario'', disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ciò premesso, riferisce di essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero con decorrenza 15 maggio 2024, benché l'esito della richiesta d'iscrizione gli sia stato comunicato a febbraio 2025.Essendo venuto meno uno dei requisiti che consente di beneficiare del predetto regime di favore essere residente in Italia l'istante chiede di sapere se, e con quali modalità, dovrà ''correggere'' le fatture emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, nel rispetto di tale regime fiscale.
Le Entrate specificano che la legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, disciplina il regime fiscale agevolato cd. ''forfettario'', fruibile dai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.
In particolare, il comma 54 stabilisce che, i predetti soggetti «applicano il regime forfetario […] se, al contempo, nell'anno precedente- hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 […]»; mentre, per quanto d'interesse ai fini del presente interpello, con riferimento alle ''cause ostative'', il successivo comma 57 prevede che «[n]on possono avvalersi del regime forfetario: […] b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto. […]»(sottolineatura aggiunta, ndr.).
Si rammenta, inoltre, che l'adozione del regime forfetario consente oltre ad una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui, per quanto di interesse: ai fini IVA, comporta l'esclusione dell'obbligo di rivalsa all'atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi (comma 58) ai fini delle imposte dirette, comporta che i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto (comma 67).
Con riferimento, invece, alle cause di ''cessazione'' del regime in parola, il comma 71 come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 54, lett. b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 dispone che [i] l regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
A tal riguardo, la circolare 10 aprile 2019, al punto 3.3, ha chiarito che, «[a]i sensi del comma 71 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma
54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57. A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno».
In proposito, la successiva circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E nel ribadire che «[i]l sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d'anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo.
Anche il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario, sopra richiamati, comporta la cessazione del regime medesimo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, salvo quanto illustrato nei successivi paragrafi» precisa, altresì, che «[a] seguito delle modifiche al regime forfetario […], dal 1° gennaio 2023 l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di 100.000 euro, invece, comporta l'immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare nella dichiarazione IVA relativa all'anno del superamento l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, con le modalità di seguito descritte».
Pertanto, l'unica causa di cessazione ''immediata'' del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.
Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori ''cause ostative'' enucleate dal predetto comma 57 tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.
Pertanto, nel caso di specie l'iscrizione all'A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024 e, quindi, il verificarsi della causa di esclusione prevista dal citato comma 57, lettera b), non abbia prodotto la fuoriuscita immediata (già dal periodo d'imposta 2024) dell'istante dal regime fiscale agevolato, sicché lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve ''correggere'', come ipotizzato, le fatture già emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.
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IMU 2025: esenzione immobili merce
Il prossimo 16 giugno è in scadenza il pagamento dell'acconto IMU.
In proposito leggi anche IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere.
A tal proposito vediamo il contenuto della recente Ordinanza n. 10392/2025 della Cassazione sugli esenzione IMU degli immobili-merce.
IMU 2025: esenzione immobili merce
In particolare, con l’ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che l’esenzione dall’IMU per gli immobili merce, non spetta per i fabbricati acquistati e ristrutturati dall’impresa acquirente, per destinarli alla vendita.
La pronuncia si discosta quindi dall’orientamento espresso in precedenza dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con la Risoluzione n 11/DF dell'11 dicembre 2013.
Ai fini IMU gli immobili merce sono “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
In base all'art 13 comma 9 bis del DL n 201/2011, spettava per tali immobili una aliquota ridotta, mentre a fare data dal 2014 era stata riconosciuta l'esenzione. Secondo l'art 1 comma 751 della Legg n 160/2019 dal 1° gennaio 2022 spetta l'esenzione.
La risoluzione ministeriale su indicata evidenzia che sono immobili merce i “fabbricati costruiti”, tale da comprendere anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art 3 comma 1 lett. c), d) e f) del DPR 380/2001.
La risoluzione ministeriale ha inoltre affermato che sussiste una generale equiparazione tra i “fabbricati in corso di costruzione” ed i “fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero”.
Pertanto, anche i fabbricati acquistati dall’impresa di costruzione ed oggetto di detti interventi di recupero rientrerebbero nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli immobili merce a partire dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10392/2025 ha rigettato tale posizione interpretativa, affermando che non rientra nell’ambito applicativo delle agevolazioni per gli “immobili merce” il fabbricato acquistato dall’impresa di costruzione, in quanto già immesso nel mercato immobiliare, anche se la circolazione commerciale dell’immobile è atta ad una successiva attività di ristrutturazione da parte dell’impresa acquirente.
Secondo la pronuncia di legittimità, al momento dell’acquisto non risulta possibile concepire né l’esistenza di un fabbricato “costruito” dal soggetto passivo dell’IMU e destinato alla vendita né la permanente destinazione alla vendita del bene costruito.
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TRUST e qualificazione fiscale per soggetto residente estero
Con Risposta a interpello n 145/2025 le Entrate chiariscono la qualificazione fiscale di trust estero, disciplinato da legge inglese e domiciliato fiscalmente a Malta.
TRUST: qualificazione fiscale nella residenza all’estero
Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate evidenzia che il Trust può essere considerato un soggetto autonomo di imposta ai fini fiscali italiani.
L'Istante, persona fisica residente in Italia, è il disponente di un trust istituito con atto dalla legge inglese e chiede se il Trust si può qualificare un soggetto passivo d'imposta autonomo e non interposto rispetto all'Istante, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
L'agenzia ricorda intanto che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ''disponente'' (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito ''trustee'', beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo
Poi ricorda che l'Istante è disponente del Trust, disciplinato dalla legge inglese e stabilito ai fini fiscali a Malta.
Scopo del Trust è la segregazione di parte del patrimonio dell'Istante affinché sia amministrato fiduciariamente a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti dell'Istante che dovessero nascere in futuro.
L'Istante, ai sensi della clausola 2 dell'atto istitutivo è individuato tra le persone escluse, di conseguenza, secondo le previsioni della clausola 18 del medesimo atto in nessuna circostanza potrà beneficiare del patrimonio detenuto in Trust.
Il Trust è irrevocabile e ha una durata pari a 125 anni o pari al minor termine nell'ipotesi in cui vengano meno tutti i Beneficiari indicati nell'atto istitutivo.
I Beneficiari del Trust sono la moglie dell'Istante, la figlia e altri discendenti futuri dell'Istante.
Il Trustee è una società maltese autorizzata a fornire servizi fiduciari in forza di licenza concessale dall'Autorità di vigilanza del settore finanziario di Malta (Malta Financial Services Authority) e soggetta alla sorveglianza di tale Autorità.
L'atto istitutivo attribuisce al Trustee il potere di disporre del patrimonio del Trust ed, in particolare, il potere di accumulare il reddito prodotto dal Trust per investirlo e di distribuire il reddito non investito ai Beneficiari.
Ai sensi della clausola 11 dell'atto istitutivo del Trust, nell'esercizio delle proprie funzioni e in aggiunta a tutti i poteri di gestione e amministrazione conferiti dalla legge inglese, il Trustee ha tutti i poteri propri del titolare, quali, a titolo esemplificativo:- il potere di acquisire per investimento o per qualsiasi altro scopo qualsiasi proprietà, ovunque ritenga opportuno;
- il potere di lasciare in tutto o in parte il fondo nella sua condizione attuale per un periodo indefinito, senza dover diversificare gli investimenti;
- il potere di concedere in leasing o alienare i beni senza il consenso dei Beneficiari;
- il potere di transigere su questioni riguardanti il fondo o parte di esso, senza che sia necessario il consenso dei Beneficiari;
- il potere di prendere a prestito somme di denaro;
- il potere di dare in prestito i beni detenuti in Trust.
Con documentazione integrativa l'Istante ha chiarito il significato della clausola di cui al punto 11.14 dell'atto istitutivo che prevede il potere del Trustee di delegare le proprie funzioni ad altri soggetti specificando che essa «ha lo scopo di garantire che, da un punto di vista pratico, il Trust possa essere amministrato efficacemente» citando, a titolo esemplificativo, il caso in cui «nella gestione del Trust il trustee potrebbe avere la necessità di compiere atti di gestione che ne richiedano la presenza fisica al di fuori
del territorio maltese» e quello in cui si renda necessario «l'esercizio di funzioni che richiedono competenze di cui il trustee non è in possesso».
Al riguardo, l'Istante precisa anche che «l'esercizio del potere di delega a favore di un soggetto terzo non esclude che il trustee possa essere ritenuto responsabile per gli atti compiuti dal delegato.
Infatti, la legge inglese che governa i doveri del trustee (il Trustee Act 2000) prevede che il trustee abbia l'obbligo di esercitare con diligenza il proprio potere di delega e che tale obbligo comporti, in particolare, un dovere per il trustee di selezionare un delegato dotato delle appropriate competenze per lo svolgimento dei poteri delegati; il dovere di negoziare con diligenza nell'interesse del trust i termini che il delegato deve rispettare nello svolgimento dei doveri delegati; l'obbligo di supervisionare come il delegato eserciti i poteri delegati e l'obbligo di intervenire dando ordini vincolanti al delegato e revocandogli il mandato ove opportuno.
L'esercizio negligente di tali doveri determina una responsabilità in capo al trustee per gli atti compiuti dal delegato».
Con riferimento all'attività gestoria svolta dalla data di istituzione del Trust l'Istante precisa che «Successivamente all'accettazione dell'incarico di trustee, il trustee ha adempiuto ai propri obblighi di notifica all'amministrazione finanziaria maltese tramite la presentazione del modulo Form Trust 01 con il quale, oltre a comunicare i dati identificativi del Trust e riportare il proprio incarico come trustee, ha esercitato l'opzione affinché il Trust sia trattato come se fosse una società fiscalmente residente a Malta e, quindi, soggetto all'imposta sui redditi societari su base mondiale».
Secondo l'atto istitutivo il potere gestorio del Trustee è subordinato al consenso preventivo del Protector con riferimento al potere di rimozione di persone dalla classe dei beneficiari o di previsione che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in Trust in futuro e al potere di modificare la legge regolatrice del Trust ed i oro competente.
Il potere di rimuovere il Trustee, così come i poteri di nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi, sono attribuiti al Protector.
Il potere di rimuovere il Protector è attribuito, esclusivamente, al Trustee che può esercitare tale potere solo nel caso di incapacità sopravvenuta del Protector.
Con riferimento al potere del Trustee di delegare ad un consulente per gli investimenti la gestione degli investimenti del fondo fiduciario, l'Istante evidenzia che l'Investment Adviser, in quanto tale, ha il potere di gestire gli investimenti del Trust, nei
limiti stabiliti dal Trustee stesso.
L'Istante afferma che «Il Trustee, il Protector e l'Investment Adviser sono tutti soggetti che esercitano i propri poteri ai sensi e nei limiti delle clausole dell'atto istitutivo del Trust nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale indipendentemente
rispetto all'Istante. In particolare, l'Istante non detiene alcuna partecipazione, né diretta né indiretta, nel Trustee e non ricopre la carica di amministratore di tale società né altri incarichi societari.».
Inoltre, l'Istante precisa che «non detiene alcuna partecipazione né diretta né indiretta in (…) [ndr. Investment Adviser] e non ricopre la carica di amministratore di tale società né altri incarichi societari».
Con riferimento al Protector, l'Istante ha dichiarato che «è un avvocato privo di legami di parentela con l'Istante (e, quindi, anche privo di legami di parentela con i beneficiari del trust) che ha accettato di svolgere il ruolo di protector nel contesto della propria attività professionale e, quindi nel rispetto sia delle clausole dell'atto istitutivo del trust sia degli obblighi deontologici professionali. Il protector non svolge incarichi professionali né a favore dell'Istante né a favore di alcuno dei beneficiari.»
Ciò posto, tenuto conto delle previsioni dell'atto istitutivo e delle informazioni fornite dall'Istante, nel presupposto di veridicità e correttezza degli stessi, in base alla prassi sopra citata, si ritiene che il Trust possa essere considerato un autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani.
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Credito ZLS 2025: via alle domande dal 22 maggio
Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.
ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate con le relative istruzioni.
Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio
Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.
La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.
Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:
- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre
La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.