• Oneri deducibili e Detraibili

    Bonus caldaia 2025: come funzionerà

    La Circolare n 8 del 19 giugno ha chiarito tutte le novità 2025 per i bonus edilizi.

    Vediamo come cambia il bonus caldaia 2025 dopo le novità con anche i riferimenti alle norme UE sull'inquinamento.

    Bonus caldaia 2025: come funzionerà

    Con la Circolare n 8/2025 viene chiarito come funzionerà d'ora in avanti il bonus caldaia.

    Il comma 55, lettere a) e b), della Legge di Bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, e dal bonus recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
    Tale disposizione è in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che all’articolo 17, paragrafo 15, stabilisce che dal «1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio».

    Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 ottobre 2024 è stata pubblicata la Comunicazione 2024/6206 della Commissione sull’eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

    Il documento “fornisce orientamenti in merito all’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare  un’applicazione più uniforme e coerente”
    In particolare, nel paragrafo 4.2 “Interpretazione” della predetta Comunicazione è precisato che l’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva “si

    applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che:

    • 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, 
    • e 2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato”.

    La Comunicazione di seguito specifica che una “caldaia a gas può essere considerata «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell’articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili”.

    È evidenziato, inoltre, che, “sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica.  Tale disposizione impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano limentate a combustibili fossili o rinnovabili. (…). La disposizione di cui sopra  non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con  combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in  quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per  le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in  materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano  nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa  dei prodotti, possono beneficiare di incentivi”.
    Il paragrafo 4.3 della Comunicazione elenca alcuni “esempi di incentivi  finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17,  paragrafo 15”. Alla voce “Incentivi non correlati alle caldaie” è precisato che gli “apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o  apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione  graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a  combustibili fossili”.
    Ciò considerato,l'agenzia ha chiarito che:

    • con riferimento all’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. L’esclusione dalla detrazione di cui al citato articolo 14 non si applica,  invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa. Va, inoltre, osservato che la Comunicazione non contiene alcuno specifico riferimento alle pompe di calore ad assorbimento a gas. Nondimeno, dalla definizione di caldaia, resa al paragrafo 4.1. “Definizioni” della Comunicazione, secondo cui la stessa è “il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione”, si evince che l’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali. Si ritiene, infine, che i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così comedisciplinati dal d.m. 6 agosto 2020, possano continuare a beneficiare della predetta agevolazione di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in assenza di limitazioni espressamente previste dalla norma;
    • con riferimento, inoltre, alle agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 63 del 2013, acquisito al riguardo il parere dell’ENEA e del MASE, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusi dagli incentivi fiscali, riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Sono, inoltre, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

    Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del bonus recupero del patrimonio edilizio sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati. 

    Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

    Con riferimento al Superbonus, ferma restando l’esclusione dalle agevolazioni delle predette spese sostenute nel 2025, si precisa che, qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”.

  • Risparmio energetico

    Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio

    Pubblicata la Circolare n 8/2025 con tutte le istruzione delle Entrate sulle novità introdotte per i bonus edilizi dalla Legge di Bilancio 2025.

    Relativamente al Superbonus, misura che sta andando a morire, vediamo cosa viene specificato dalla Circolare del 19 giugno.

    Superbonus 2025: istruzioni ADE dopo la legge di bilancio

    Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'aliquota al 70% del superbonus massicciamente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.

    Sul superbonus la legge di bilancio 2025 ha previsto alcune novità e in particolare, il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

    • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Con la Circolare n 8 del 19 giugno in merito a queste novità viene precisato quanto segue.

    Si forniscono chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). 

    Lo sconto fiscale è infatti riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Per i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo si precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025

    In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

    Pedr le istruzioni pratiche di come gestire l'opzione in dichiarazione leggi: Superbonus in 10 rate: con l'integrativa entro il 31 ottobre..

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole

    Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
    Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore

    Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
    L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
    L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
    L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)

    Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi

    Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:

    • a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
    • b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
      territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività;
    • c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.

    Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di

    interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione

    L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
    contenere le seguenti informazioni:

    • a) i dati e la qualifica del richiedente;
    • b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
    • c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
    • d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
    • e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
    • f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
      • contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
      • valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
    • g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
    • h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
    • i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
      e del paesaggio).

    Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:

    • a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
    • b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
    • c) il Soggetto conservatore;
    • d) il Soggetto proprietario o detentore;
    • e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.

    L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Professionisti: maxi deduzione nuove assunzioni sul modello Redditi PF 2025

    L’articolo 4 del Decreto Legislativo 2016/2023 ha introdotto una maxi deduzione del costo del personale dipendente per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali; più di recente la misura è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2025 per gli anni 2025, 2026 e 2027.

    L’intervento agevolativo ha l’obiettivo di favorire l’incremento occupazionale, il quale si considera realizzato se il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al termine dell’esercizio è superiore a quello dell’anno fiscale passato; tenendo presente che anche il numero totale dei lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti a tempo determinato, non deve essere inferiore a quello dell’esercizio precedente.

    Il beneficio fiscale si configura in una maxi deduzione, dal reddito fiscale conseguito dal contribuente, dei costi sostenuti per personale dipendente a tempo indeterminato di nuova assunzione, nella misura:

    • del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale;
    • del 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale in relazione a lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggior tutela.

    Per ulteriori informazioni sulla misura agevolativa è possibile leggere l’articolo: Maxi deduzione del costo del personale in caso di nuove assunzioni.

    Il modello Redditi PF 2025

    Come detto, la misura agevolativa interessa anche gli esercenti lavoro autonomo e i professionisti, i quali, per la dichiarazione dei propri redditi utilizzano il quadro RE del modello Redditi PF 2025.

    Con maggiore precisione, per l’esposizione del beneficio fiscale relativo all’incremento occupazionale, lavoratori autonomi e professionisti utilizzano il rigo RE11, a sua volta suddiviso in tre colonne, come da indicazioni delle istruzioni del modello Redditi PF 2025:

    • in colonna 1 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”;
    • in colonna 2 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, numero 216”;
    • in colonna 3 il costo complessivo sostenuto del lavoro dipendente, maggiorato degli importi già indicati in colonna 1 e in colonna 2.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che il costo totale del lavoro dipendente è costituito dalla somma di:

    • l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali”;
    • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni”;
    • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno”.

    Si ricorda infine che per professionisti e lavoratori autonomi, eccezione fatta per le quote maturate del TFR (acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto”), il costo deducile nell’esercizio va determinato applicando il criterio di cassa, allargata nel caso del costo per il lavoro dipendente.

  • Reverse Charge

    Reverse charge logistica e appalti: novità dopo il dl fiscale

    La Legge di Bilancio 2025  ha previsto novità per il reverse charge nel settore della logistica.

    Ora il DL fiscale prevede ulteriori novità, vediamole in sintesi.

    Reverse charge: le novità in arrivo

    Ricordiamo che il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, (quinto comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972), comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

    Il DL fiscale estende, escludendo i precedenti vincoli sui singoli rapporti, il perimetro di applicazione dell’inversione contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, per i quali tali limitazioni risultavano inapplicabili. 

    Con l’articolo 9 si vuole estendere il perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci.

    Ricordiamo la legge di Bilancio 2025 ha introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. 

    Attenzione al fatto che finalità della norma è quella di contrastare le frodi di operatori della logistica e negli appalti di fornitura di manodopera.

    Partendo dalle finalità antifrode della norma, il Legislatore interviene sul testo del comma 57 eliminando i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. 

    La legge di Bilancio 2025 ha anche introdotto un sistema transitorio in attesa che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi, per tali prestazioni, l’introduzione del meccanismo del reverse charge.

    In particolare è stato introdotto un regime transitorio opzionale con la possibilità per il prestatore e il committente di sceglie se il pagamento dell’Iva sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane responsabile solidale dell’imposta.

    Infine con il decreto fiscale il legislatore interviene chiarendo che l’opzione per il regime transitorio può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti. 

  • IMU e IVIE

    IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere

    L'imposta municipale propria o IMU è dovuta per anni proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. 

    Presupposto dell’IMU è appunto il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    L’IMU deve essere versata in due rate:

    • la prima va pagata entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
    • la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Attenzione al fatto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
    • in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento

    Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

    • modello F24;
    • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
    • mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

    Leggi anche:

    IMU 2025: base imponibile e aliquote

    L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

    La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

    • Fabbricati iscritti in catasto: per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:        
    Gruppo categoria catastale Moltiplicatore
    A (tranne A10) 160
    A10 80
    B 140
    C/1 55
    C/2, C/6 e C/7 160
    C/3, C/4 e C/5 140
    D e D/5 65; 80
    • Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
      • zona territoriale di ubicazione;
      • indice di edificabilità;
      •  destinazione d'uso consentita;
      • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
      • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].

    • Terreni agricoli: per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. 

    Per quanto riguarda le aliquote IMU la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro certi margini.

    A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera.

    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella tabella MEF.        

    Acconto IMU 2025: in cassa entro il 16 giugno

    Il MEF con una FAQ ha specificato, ai fini del pagamento dell'acconto IMU 2025, che In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
    Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it.
    Attenzione al fatto che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

    Elenchi MEF Delibere aliquote IMU 2025

    Il MEF in data 9 giugno ha pubblicato gli elenchi generali per Regione – Anno 2025

    L'elenco dei Comuni presenti in archivio, compresso, è disponibile nel formato CSV (campi delimitati dal carattere separatore ";"). 

    CSV 2025   Delibere aliquote

    CSV 2025   Regolamenti 

    Raccolta dei testi degli atti per regione

    1 –

    Abruzzo [2.9MB]

    2 –

    Basilicata [1.3MB]

    3 –

    Calabria [2.91MB]

    4 –

    Campania [6.24MB]

    5 –

    Emilia-Romagna [33.76MB]

    6 –

    Friuli-Venezia Giulia [0B]

    7 –

    Lazio [6.81MB]

    8 –

    Liguria [13.28MB]

    9 –

    Lombardia [70.98MB]

    10 –

    Marche [3.93MB]

    11 –

    Molise [4.9MB]

    12 –

    Piemonte [23.01MB]

    13 –

    Puglia [10.91MB]

    14 –

    Sardegna [5.72MB]

    15 –

    Sicilia [8.1MB]

    16 –

    Toscana [18.02MB]

    17 –

    Trentino-Alto Adige [83.97MB]

    18 –

    Umbria [7.07MB]

    19 –

    Valle d'Aosta [1.29MB]

    20 –

    Veneto [21.68MB]

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Durante il Cdm di fine maggio il Governo ha deciso di rivedere una parte del PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall'Unione europea, modificando alcuni degli obiettivi.

    Alcuni bandi, ad esempio quello per le colonnine, sono andati quasi deserti con residuo di risorse da convogliare ad altri incentivi.

    Per questo motivo ci saranno circa 600 milioni di euro da destinare alle auto con un nuovo bonus per il 2025.

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Secondo quanto indicato nella proposta di revisione del PNRR inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso e approvata solo in data 19 maggio, il nuovo programma di incentivazione prevederebbe la sostituzione, entro il 30 giugno 2026, di 39 mila veicoli a combustione interna con vetture elettriche. 

    Secondo le anticipazioni alla stampa, la modulazione dell'ecobonus, dovrebbe contenere limiti legati all'Isee del richiedente e al prezzo di listino. 

    Il contributo potrebbe arrivare a:

    • 11.000 euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro 
    • 9.000 per chi arriva a 40 mila

    Dovrebbe essere un bonus accessibile anche alle piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro con parametri differenti quali:

    • bonus fino al 30% del listino
    • fino a un massimo di 20.000 euro.  

    A margine è utile evidenziare il commento della Associazione italiana dell'industria della mobilità elettrica che ha commentato la novità come segue: "grande soddisfazione per la decisione del governo e in particolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica do convogliare sugli incentivi ai veicoli elettrici un’importante quota dei fondi residui a disposizione del Pnrr". 

    Il Presidente della Associaizone Fabio Pressi ha commentato: "si ascoltano le esigenze dei cittadini e si accolgono le nostre istanze. Ora sarà decisivo conoscere tutti i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell’iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato"