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Pronunce Giustizia Tributaria: nuovo motore di ricerca con AI
Il dipartimento della Giustizia tributaria attiva un nuovo servizio relativo alla sintesi delle pronunce e una ricerca mirata per conoscere i precedenti
Bisognerà però attendere che il motore di ricerca di AI sia a regime per sapere se davvero stia snellendo il contenzioso tributario.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Pronunce della Giustizia Tributaria: motore di ricerca con AI
Dentro il Sigit, il Sistema informativo della giustizia tributaria, è in progress una banca dati di 900.000 sentenze dei gradi di merito.
Presto non sarà più soltanto una banca dati da interrogare con parole chiave e filtri, ma diventerà uno strumento di ricerca sperimentale basato sulla conversazione.
Il dipartimento della giustizia annuncia appunto un motore di ricerca potenziato con AI della giurisprudenza tributaria.
Si potrà porre domande in linguaggio naturale per ottenere orientamenti generali, ma anche risposte più mirate.
Il Ministero ha presentato la novità al ForumPa in un evento moderato dal direttore del dipartimento Giustizia tributaria del Mef Fiorenzo Sirianni .
Si è parlato di come modernizzare la nuova giurisdizione tributaria, ridisegnata dalla legge 130 del 2022, e rendere più leggibili i suoi orientamenti, si vorrebbe spostare la trasparenza dal terreno dei principi a quello dell’uso quotidiano.
In questa ottica la banca dati annunciata, con motore di ricerca AI, non sarà solo un semplice servizio ma diverterà un equilibratore nel processo tributario.
Poterle consultare le sentenza circa un milione di pronunce, aiuta gli addetti ai lavori ad avere una visione più nitida dell’andamento della giurisprudenza tributaria.
Sarà di fatto possibile con la banca dati a regime grazia anche all'AI può essere un punto di volta perché consente di conoscere e di capire qual è l’orientamento precedente su una determinata “materia del contendere”.
Il sistema è gestito appunto con l’intelligenza artificiale e il ministero dell’Economia sta lavorando alla svolta:
- si passerà da consultazioni rigide, costruite su parole chiave,
- ad un’interazione in linguaggio naturale.
Il sistema prevederà la logica di una "semplice" una chat con dei possaggi da seguire:
- si formula una domanda,
- si restringe il perimetro,
- si esplora un orientamento,
- si passa da un concetto all’altro.
Inoltre si tratterà di "sommazione delle sentenze" ossia l’intelligenza artificiale generativa viene applicata alla costruzione di brevi sommari, utili a concentrare in poche righe i passaggi essenziali della singola decisione.
La digitalizzazione della giustizia tributaria dovrebbe quindi procedere a passo svelto.
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PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione
La Sentenza n 77/2026 della Consulta ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto.
La questione era stata sollevata dalla prima Sezione Penale della Cassazione per gli articolo n 3 e 24 della Costituzione.
Nel caso di specie, il reclamo era stato inviato a un indirizzo Pec riferibile al tribunale di sorveglianza e in particolare al giudice anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Si statuisce che l'indirizzo corretto è quello assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione
La notifica avvenuta ad un indirizzo Pec diverso da quello costituito dall’indirizzo assegnato all’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, indirizzo che è considerato corretto, anche se perviene al giudice di riferimento entro il termine di proposizione, fa perdere il diritto all’opposizione.
La disposizione transitoria sul processo telematico di cui all’articolo 87-bis del Dlgs. n. 150/2022 ha previsto la possibilità di trasmettere atti processuali penali e impugnazioni mediante Pec, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’Ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ministero della Giustizia, deputato a individuare gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi.
Se il deposito avviene telematicamente presso un indirizzo Pec non indicato nel decreto del Dgsia del 9 novembre 2020 cosa accade?
Le Sezioni unite della Casszione hanno risolto il problema dell'incertezza giurisprudenziale, a metà tra inammissibilità e sanabilità dell'errore, chiarendo che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia, è inammissibile tranne il caso in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo Pec non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso in tale elenco.
Si è ritenuta ragionevole la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo Pec dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.
Si è salvato l’atto di impugnazione nel caso in cui la cancelleria che l’abbia ricevuto per errore lo inoltri, in via telematica ed entro il termine di perentorio di legge previsto, all’indirizzo Pec della cancelleria del giudice competente, rimanendo così preservata la “continuità digitale” dell’iter processuale.
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Udienze da remoto: regole dal 1° gennaio
Pubblicato in GU n 275 del 26 novembre il DL 25 novembre con le regole operative per le udienze da remoto
In particolare, esso disciplina le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Le udienze a ìdistanza si svolgono ì mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
I collegamenti da remoto sono effettuati con la piattaforma il cui servizio è reso con un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione europea.
Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di seguito dettagliate.Il decreto specifica che le regole si applicano alle udienze a distanza, le cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza le cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.Udienze da remoto: la partecipazione a distanza
In particolare a partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria invia una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica alla parte che ha fatto richiesta del collegamento da remoto, contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza, l'avviso dell'ora della convocazione e l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa.Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
I magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione utilizzano per il collegamento telematico il link inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura di identificazione basata sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.
All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento.
E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati o giudici tributari per la decisione degli affari.E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possano conservare tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le camere di consiglio, nonche' il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza.
All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e' visto ne' ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonche' si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al primo periodo. Al termine dell'udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video.
Tali dichiarazioni sono riportate dal segretario nel processo verbale d'udienza.
In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste
Udienze da remoto: il verbale di udienza
Il verbale di udienza digitale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.
In esso si da atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della preliminare conoscenza dell'informativa e della loro libera volontà di partecipare all'udienza da remoto, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali.
Non si provvede all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto.
Nel verbale di udienza digitale si da', altresì atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento
Nei casi di indisponibilita' del S.I.Gi.T., il processo verbale è redatto in formato analogico.In tal caso, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è parte integrante del fascicolo processuale, tenuto e formato
Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è conservato.
Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico sono inseriti in forma integrale nel fascicolo informatico.Udienze da remoto: le linee guida
Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.
Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi ai trattamenti dei dati personali sono regolarmente riesaminate e aggiornate dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei risultati di apposite valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati con riferimento ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le liberta' degli interessati.Per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Microsoft Teams il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della società Sogei, partner tecnologico, che ai fini del trattamento dei dati personali assume il ruolo di responsabile
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Processo penale telematico: modifiche al Decreto n 217/2023
Pubblicato nella GU n 302 del 31.12 il Decreto n 206/2025 con il Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
Processo penale telematico: le nuove regole in vigore
Il decreto, visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.», che ha modificato l'articolo 3 del regolamento 29 dicembre 2023, n. 217, stabilendo nuovi termini di transizione per gli uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2025, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;
rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026 ha normato quanto segue.
In particolare, con l'articolo 1 di modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 si prevede che sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalita' non telematiche.
Inoltre, sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
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Impugnabilità del diniego di variazione catastale e decorrenza delle rendite
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n 5454/2025, affronta una controversia tra l’Agenzia delle Entrate, un Comune e una a società Alfa S.r.l., relativa a una variazione delle rendite catastali e al successivo avviso di accertamento per IMU non versata nel 2014.
Il contribuente aveva presentato istanza per la revisione della rendita catastale, ritenendola calcolata erroneamente sulla base di un saggio di fruttuosità del 3% anziché del 2%.
L’Amministrazione finanziaria aveva rigettato la richiesta, definendola come diniego in autotutela e dunque non impugnabile.
L'Agenzia delle Entrate e il Comune sostenevano che:
- l’atto fosse da considerare diniego di autotutela, quindi non autonomamente ricorribile.
- anche se fosse stata ammessa la variazione, non avrebbe potuto produrre effetti retroattivi.
Impugnabilità del diniego di variazione catastale e decorrenza delle rendite
La Corte di Cassazione conferma un principio consolidato: il diniego espresso o tacito dell’Amministrazione a una richiesta di variazione catastale è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario.
Viene richiamato l’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 546/1992, che considera impugnabili «gli atti relativi alle operazioni catastali», tra cui rientra pienamente anche il mantenimento di una rendita errata.
La Cassazione ha affermato il seguente principio: Il contribuente ha sempre il diritto di chiedere la rettifica della rendita quando la situazione di fatto o di diritto originaria non sia corretta.
La Corte chiarisce che l’istanza presentata dal contribuente non era una richiesta di autotutela, ma una domanda di variazione del classamento catastale, attivabile in qualunque momento.
Secondo la giurisprudenza citata (Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 21010/2024), l’autotutela ha carattere discrezionale e non genera automaticamente un diritto al ricorso.
Diversamente, la domanda di variazione, se rigettata, produce un provvedimento che incide su diritti soggettivi e quindi impugnabile.
La Cassazione inoltre ha chiarito che ai sensi dell’art. 74 della Legge 342/2000, le modifiche della rendita catastale producono effetti solo dalla loro notificazione, salvo che non si tratti di errori materiali da parte dell’Amministrazione.
Se la variazione è frutto di una rettifica motivata da elementi nuovi o da un errore del contribuente, non può avere effetto retroattivo.
Nel caso in esame, l’errore (uso di un tasso di fruttuosità del 3% anziché 2%) era imputabile al contribuente, che l’aveva indicato nel proprio DOCFA. Per questo motivo, la revisione non poteva produrre effetti retroattivi.
La Corte ha quindi cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’efficacia retroattiva della variazione, richiamando la giurisprudenza (Cass. 26392/2019, Cass. 8543/2023, Cass. 24542/2024) che distingue nettamente i due casi.
Questa sentenza chiarisce che il diniego di variazione è un atto che incide sul presupposto dell’IMU, dell’IRPEF e di altri tributi, e quindi rientra tra quelli che possono essere impugnati.
La Corte ha chiarito che l’atto ha forma libera, ma deve comunque considerarsi impugnabile se:
rigetta un’istanza di variazione fondata su elementi di fatto;
produce effetti negativi per il contribuente.
La rendita catastale è un indicatore diretto di capacità contributiva. Un errore può determinare una tassazione maggiore e violare l’art. 53 della Costituzione.
È quindi interesse del contribuente e dell’Amministrazione stessa assicurare la veridicità della rendita, ma i rimedi giuridici devono tenere conto della decorrenza degli effetti e della fonte dell’errore.
La Cassazione ha anche precisato che i termini per l’impugnazione non si sospendono automaticamente: i Comuni devono adottare un regolamento specifico per applicare la sospensione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, c. 199–205).
In assenza di regolamento, la sospensione dei termini non opera e i ricorsi fuori termine sono inammissibili, come nel caso del Comune
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Valore probatorio del PVC della Finanza: principio della Cassazione
Con Ordinanza 25 ottobre 2025, n. 28340, la Cassazione ha chiarito che in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità:
a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (così Cass. V, n. 2860/2017; cfr., altresì, cfr. n. 24461/2018 e n. 18420/2024).
Non può quindi accordarsi fede privilegiata a quello su cui il pvc tace. La mancata descrizione di un'ulteriore porta -oltre a quella di ingresso- nella stanza di lavoro del contribuente non equivale all'attestazione che una porta non ci sia: il silenzio non equivale ad attestazione negativa, assistita da fede privilegiata.Vediamo i fatti di causa.
Accessi nei locali promiscui, il Fisco ha bisogno dell’autorizzazione
Con l’Ordinanza n. 28340 del 25 ottobre 2025, la Corte di Cassazione torna sul tema delicato degli accessi nei locali promiscui da parte dell’Amministrazione finanziaria, rafforzando le garanzie del contribuente.
La vicenda riguarda il titolare di uno studio tecnico di infortunistica stradale, esercitato all’interno di un ambiente seminterrato di circa 15 mq, ricavato nello stesso edificio in cui viveva con la madre.
La Guardia di Finanza aveva eseguito un’ispezione nel 2015 senza previa autorizzazione della Procura, dando luogo a un accertamento per compensi non dichiarati, fondato sul processo verbale (PVC) redatto in quell’occasione. Il contribuente aveva contestato la legittimità dell’accesso, sostenendo che si trattasse di locale ad uso promiscuo e quindi accessibile solo con autorizzazione del magistrato.
La questione non è nuova, ma la Suprema Corte la affronta con rigore sistematico e – soprattutto – enuncia un principio di grande utilità per la pratica difensiva.
Se il locale è ad uso promiscuo e la comunicazione con l’abitazione è “agevole”, l’accesso richiede l’autorizzazione della Procura.
Il concetto chiave è proprio l’“agevole comunicazione” tra lo spazio lavorativo e la parte abitativa: non basta la presenza di una porta o di un varco; occorre che vi sia effettiva continuità e facilità di accesso che permetta, ad esempio, il passaggio agevole di documenti contabili.
La Cassazione, con motivazione articolata, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza favorevole al contribuente e rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame più approfondito.
Ecco i passaggi salienti della motivazione:
Errore probatorio della CTR: la Commissione Tributaria Regionale aveva fondato la propria decisione su fotografie e planimetrie non attuali rispetto alla data dell’ispezione (alcune precedenti, altre successive), senza dimostrarne la rilevanza effettiva o l’idoneità a dimostrare l’agevole collegamento tra studio e abitazione.
La Corte ha ribadito che il silenzio del verbale su un certo elemento (in questo caso, la porta di comunicazione) non equivale a prova contraria, né gode di fede privilegiata, non si può dire, insomma, che “se il PVC non lo cita, allora non esiste”.
La gerarchia delle prove va rispettata:
- il giudice deve valutare la credibilità delle prove, ma spiegando perché attribuisce maggiore attendibilità a certe fonti rispetto ad altre. In questo caso, la CTR non aveva motivato adeguatamente.
La Suprema Corte ha ribadito un principio chiave per chi si occupa di contenzioso fiscale:
- “Il locale è ad uso promiscuo quando esiste un collegamento interno che consente l’agevole comunicazione con l’abitazione, tale da permettere il facile trasferimento di documenti. In tal caso, l’accesso richiede l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.”
Il principio, già espresso in precedenti pronunce come Cass. n. 21411/2020 e Cass. n. 7723/2018, viene ora consolidato in una fattispecie concreta, che rende il concetto più operativo.
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Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evitare recupero debiti fiscali
Con Sentenza n. 29943/2025 la Cassazione ha stabilito che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 Dlgs n. 74/2000), anche i comportamenti che appaiono formalmente leciti ma che complessivamente rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all'esecuzione del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Vediamo i dettagli della causa.
Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evita il recupero debiti fiscali
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale penale perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, per avere compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte mediante la cessione al figlio convivente delle proprie quote di una società semplice.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, di qui il ricorso in Cassazione.
L'imputato eccepiva l'errata applicazione dell' articolo 11 citatoda parte del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che la cessione al figlio di una percentuale delle proprie quote di partecipazione nella società avesse natura fraudolenta per essere stata posta in essere per occultare i propri beni ipregiudicando l'attività di recupero dell'Amministrazione finanziaria.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile premettendo che l’articolo 11 Dlgs n. 74/2000 sanziona alternativamente, la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Come evidenziato da precedente pronuncia (Cassazione n 36290/2011) Il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame èstata più volte evidenzaita.
A tale proposito, la suprema Corte ha chiarito che il reato in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività di recupero della amministrazione finanziaria.
Nel novero di “altri atti fraudolenti” sono compresi sia atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni sia anche atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre beni al pagamento delle imposte.
La Cassazione ha specificato che la nozione di atto fraudolento è da evidenziarsi come:
- “ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno” (cfr Cassazione n. 25677/2012), ovvero
- ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione)” ovvero
- “qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione” (cfr Cassazione n. 3011/2016).
Con riferimento all'alienazione di beni, l’orientamento consolidato prevede che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.
Infine la Cassazione ha chiarito che la nozione di "atti fraudolenti" comprende tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell'eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato (cfr Cassazione n. 25677/2012).
Pertanto è corretta la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rilevato l’esistenza di un comportamento fraudolento finalizzato a rendere difficoltosa la procedura di riscossione coattiva del debito.