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OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario.
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento.La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.
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Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze fino al 31 luglio
Dal 1° al 31 luglio 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 24.06.2026 n. 353642 che qui pubblichiamo.
Le aliquote applicabili
Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è caratterizzato da molteplici variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, determinate dal perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. L'aliquota normale, fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 a euro 672,90 per 1.000 litri (D.Lgs. n. 43/2025 come modificato dalla Legge n. 199/2025), è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre:
- 1° aprile – 22 maggio 2026: euro 472,90 per 1.000 litri (D.L. 33/2026, D.L. 38/2026 come modificato dal D.L. 42/2026, D.L. 63/2026, decreto interministeriale 8 maggio 2026);
- 23 maggio – 6 giugno 2026: euro 572,90 per 1.000 litri (art. 4, comma 1, D.L. 22 maggio 2026, n. 89);
- 7 giugno – 30 giugno 2026: euro 622,90 per 1.000 litri (decreto interministeriale 5 giugno 2026).
Il trimestre si suddivide quindi in tre periodi di consumo distinti ai fini del calcolo del rimborso.
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Anche l'aliquota ridotta di 617,40 €/1.000 litri prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) conformi ai criteri di sostenibilità ha subito variazioni nel corso del trimestre, in allineamento con le riduzioni temporanee dell'aliquota normale:
- 8 aprile – 10 maggio 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 472,90 per 1.000 litri;
- 23 maggio – 6 giugno 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 572,90 per 1.000 litri.
Per i periodi non compresi nell'elenco precedente (1° aprile – 7 aprile; 11 maggio – 22 maggio; 7 giugno – 30 giugno) continua ad applicarsi l'aliquota ridotta ordinaria di euro 617,40 per 1.000 litri.
Gli HVO che non soddisfano le condizioni di sostenibilità previste dall'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) continuano a essere assoggettati all'aliquota normale vigente nel rispettivo periodo.
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato e al periodo di consumo.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, il beneficio in oggetto spetta per:
l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
l'attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009.
l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione
Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2026.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
- per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l'individuazione dell'ufficio si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
- per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'ufficio è individuato in base allo Stato membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota ADM.
La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2026.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: importo rimborsabile
Per il secondo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto) sono i seguenti:
Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° aprile al 22 maggio (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-1
- 169,68 €/1.000 litri per i consumi dal 23 maggio al 6 giugno (accisa normale 572,90 €) – Quadro A-2
- 219,68 €/1.000 litri per i consumi dal 7 giugno al 30 giugno (accisa normale 622,90 €) – Quadro A-3
HVO conforme ai criteri di sostenibilità:
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 7 aprile (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-4
- 69,68 €/1.000 litri per il periodo 8 aprile – 10 maggio (aliquota ridotta 472,90 €) – Quadro A-5
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 11 maggio – 22 maggio (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-6
- 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota ridotta 572,90 €) – Quadro A-7
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-8
HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo):
- 69,68 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 22 maggio (aliquota minore vigente: 472,90 €) – Quadro A-1
- 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota minore vigente: 572,90 €) – Quadro A-2
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota minore vigente: 617,40 €, inferiore alla normale di 622,90 €) – Quadro A-8
È previsto inoltre un Quadro A-9 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 (quando era vigente l'aliquota di 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.
Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO
Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo. Nel secondo trimestre 2026 questa regola produce un effetto particolarmente rilevante nell'ultima fascia (7 giugno – 30 giugno): l'aliquota ridotta HVO di 617,40 €/1.000 litri risulta inferiore all'aliquota normale di 622,90 €/1.000 litri, con la conseguenza che il rimborso spettante (214,18 €/1.000 litri) è lo stesso dell'HVO conforme certificato, e i relativi consumi vanno imputati al Quadro A-8.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: fruizione del credito
I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel primo trimestre 2026
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.
Novità dal 1° ottobre 2026: obbligo di invio telematico per la compensazione
L'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. decreto ISA/proroga) ha introdotto, con decorrenza 1° ottobre 2026, importanti modifiche al comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, in ordine alle modalità di fruizione dell’agevolazione mediante compensazione.
In particolare, è stato introdotto l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b).
Pertanto, gli esercenti che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendono fruire del credito mediante compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) dovranno presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso obbligatoriamente tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A partire dalla medesima data, non sarà più ammessa la presentazione tramite PEC né in forma cartacea per le dichiarazioni che richiedono la fruizione del credito in compensazione.
Gli esercenti non ancora abilitati sono tenuti a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. prima della scadenza.
Riduzione dei tempi del silenzio-assenso. Il D.L. 89/2026 riduce da 60 a 30 giorni i tempi di maturazione dell'istituto del silenzio-assenso.
Cosa non cambia. Per le dichiarazioni con le quali l'esercente richiede il riconoscimento del credito in denaro (rimborso diretto, comma 6 dell'art. 24-ter) permangono le consolidate modalità di presentazione: Servizio Telematico Doganale, PEC o, in via residuale, forma cartacea con file allegato su supporto informatico.
Gli esercenti interessati possono richiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. sul sito ADM all'indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.
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730/2026: nuovi codici per i mutui passivi
Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.
In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.
Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.
730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi
Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui.
A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.
In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.
Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.
I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.
Reddito complessivo
Importo base
nessun figlio 0,5
1 figlio 0,7
2 figli 0,85
3+ figli o figlio disabile
75.001-100.000 euro
14.000
7.000
9.800
11.900
14.000
Oltre 100.000 euro
8.000
4.000
5.600
6.800
8.000
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili,
- le somme detraibili investite nelle startup innovative
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Interessi passivi sui mutui: regole per la detraibilità 2026
Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.
Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:
- per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.
A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.
Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:
Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:



Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.
Detraibilità interessi mutui prima casa: condizioni e limiti in base all’anno di stipula
La Guida ADE 2026 ha precisato che per gli interessi passivi sulla prima casa, condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.
TABELLA DI RIEPILOGO PER DATA E LIMITE DI SPESA CONSENTITO
Fonte Agenzia Entrate Guida detrazioni 2026 -
Liquidazione societaria e cessazione CPB : chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n 138 dell'8 luglio le Entrate chiariscono gli effetti della liquidazione societaria sul socio d'opera e il CPB.
Cessazione CPB per il socio d’opera: il caso di specie
Un s.a.s. istante chiede chiarimenti volta ad avere chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, disciplinante il cd. concordato preventivo biennale come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 relativamente ad una liquidazione societaria.
L'Istante, costituita con durata statutaria fino al 31 dicembre 2050, e avente quale oggetto sociale l'attività di gestione di immobili di proprietà, riferisce che nel 2025, la compagine sociale ha subito una modifica a seguito dell'esercizio diritto di recesso da parte degli unici due soci accomandanti.
Il recesso è stato regolarmente formalizzato e, decorso il termine di tre mesi, ha determinato la loro definitiva fuoriuscita dalla Società, come risulta dalla visura camerale aggiornata, rispettivamente in data 5 giugno 2025 (data di efficacia) e in data 11 giugno 2025 (data di efficacia).
Nel giugno 2025, la socia accomandataria superstite, che è socia d'opera, dopo aver constatato la mancanza di soci rappresentanti il capitale e l'impossibilità di reintegrare tali categorie sociali, ha deliberato la messa in liquidazione di Alfa.In merito a quest'ultima, soggetto in regime di contabilità semplificata, viene specificato che ha aderito al CPB per gli anni d'imposta 2024 e 2025.
Con il presente interpello si domanda se ''la messa in liquidazione della società dettata, dall'assenza dei soci partecipanti al capitale sociale per effetto dell'avvenuto recesso'': comporti la cessazione degli effetti del CPB per il 2025, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024, sebbene la Società continui la gestione del
patrimonio immobiliare- '' debba essere trattata fiscalmente seguendo il dettato dell'art 182 del DPR
917/1986 riferito alla quantificazione dei redditi in caso di liquidazione volontaria
non trovando pertanto applicazione l'articolo 20 bis del citato decreto disciplinante
la determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei
beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l)'' - impatti sulla posizione del socio d'opera, che svolge la funzione di liquidatore
- Con nota del XX marzo 2026 (prot. RU n. XXX), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; l'Istante ha prodotto, in data XX aprile 2026, le informazioni e la documentazione richieste (inviata con nota acquisita con prot. RU n. XXX) di seguito, ''documentazione integrativa''.
Vediamo la replica Ade
Cessazione CPB: l’Ade chiarisce il caso di società in liquidazione
Con riferimento al Primo quesito le Entrate ricordano che l'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n.13 del 2024 afferma che, «in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.».
Tale norma va letta in combinato disposto con l'articolo 4, lettera c), del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 che, nell'individuare tali circostanze eccezionali, richiama la «liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale».
Ne consegue che, a seguito dell'apertura della liquidazione ordinaria, si può ritenere integrata la causa di cessazione del CPB di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 13 del 2024 nel caso in cui l'Istante, per effetto della liquidazione, registri minori redditi eccedenti il 30 per cento rispetto a quelli concordati per il 2025 per il suddetto anno.
Con riferimento al Secondo e al Terzo quesito, si ricorda che l'articolo 182 del TUIR dispone, al comma 1, che «in caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile.».
Inoltre, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, stabilisce che, «in caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via
telematica.».
Dalla lettura combinata delle disposizioni richiamate si desume che il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio (1° gennaio 2025) e quella di apertura della liquidazione (26 giugno 2025) costituisce un autonomo periodo d'imposta e che il relativo reddito deve essere imputato, pro quota, ai soggetti che rivestono la qualità di soci della Società alla chiusura di tale periodo.
Nel caso in esame, fatti salvi gli aspetti civilistici che non competono alla Agenzia in base alla prospettazione dei fatti fornita dall'Istante i soggetti a cui imputare il reddito della Società del periodo d'imposta ante liquidazione (ossia, 1° gennaio26 giugno 2025) vanno individuati nel solo socio accomandatario superstite, ancorché d'opera, in quanto unico socio presente all'apertura della procedura di liquidazione.
Si ritiene, inoltre, che il reddito prodotto dalla società nel periodo di liquidazione debba essere interamente imputato per trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, all'unico socio rimasto, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di un socio che ha conferito esclusivamente la propria opera.
Quanto alla posizione dei due soci receduti, nel presupposto qui assunto acriticamente che il recesso si sia perfezionato, agli stessi si applicano le regole di cui all'articolo 20 bis del TUIR, secondo cui, «Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli
eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata».
Il citato comma 7 dell'articolo 47 del TUIR stabilisce che «Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate».
- '' debba essere trattata fiscalmente seguendo il dettato dell'art 182 del DPR
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Vendita immobili oggetto di reato: il trattamento fiscale
Con la Risposta n 141/2026 le Entrate chairiscono che l’esenzione dall'imposta di registro prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 non può essere applicata ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato quando il prezzo di vendita non supera i 1.033 euro.
Vediamo il caso di specie e il chiarimento completo delle Entrate relativamente alle caratteristiche del verbale di aggiudicazione di tali beni durante le aste virtuali.
Vendita immobili oggetto di reato: il trattamento fiscale
L'istante è un Tribunale che si occupa di attuare provvedimenti dei giudici penali, organizzando tramite un soggetto terzo delle aste telematiche per vendere beni mobili, sequestrati o confiscati ed oggetto di reato.
Al termine delle aste viene redatto un verbale di aggiudicazione del bene e il quesito riguarda l'eventuale esenzione dal bollo.
L’articolo 46 della legge n. 374/1991 dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, nonché gli atti e i provvedimenti a esse relativi, siano soggetti esclusivamente al pagamento del contributo unificato e non è dovuta l’imposta di registro.
La disposizione è eccezionale e in deroga alla disciplina ordinaria prevista dal Testo unico dell'imposta di registro (Dpr n. 131/1986) e pertanto applicata in modo rigoroso.
L'esenzione ha lo scopo di alleggerire il carico fiscale sulle controversie di modesto valore economico e si applica agli atti collegati alle relative cause, indipendentemente dal grado di giudizio o dall'ufficio giudiziario competente
Il presupposto resta sempre la presenza di una causa o di una procedura conciliativa non contenziosa.
Occorre qualificare il verbale di aggiudicazion che secondo l’Agenzia, non può essere ricondotto né al concetto di causa né a quello di attività conciliativa e pertanto:
- non è formato dal giudice,
- non rappresenta un atto del processo,
- non nasce nell’ambito di una procedura conciliativa,
- viene redatto da un soggetto privato incaricato della vendita all'esito di una gara telematica.
L’attività posta in essere non costituisce una forma di composizione della controversia, ma una vera e propria procedura di alienazione del bene.
L’Agenzia riconosce che il verbale di aggiudicazione è collegato al provvedimento del giudice penale, il quale dispone la vendita del bene confiscato o non reclamato, ma il collegamento non è sufficiente per far scattare l’esenzione.
Esso ha infatti una propria autonomia funzionale e giuridica poichè da esecuzione materiale al provvedimento e produce effetti nuovi e autonomi.
Il verbale attribuisce all’aggiudicatario il diritto ad acquisire il bene oggetto della vendita.
Per questo motivo l’Agenzia sottolinea che il documento ha sostanzialmente la natura di un contratto di compravendita, come riconosciuto dallo stesso Tribunale richiedente.
Il verbale di aggiudicazione non è richiamato o incorporato nel provvedimento del giudice ma viene formato successivamente, dopo l’espletamento della procedura di vendita, e costituisce un atto distinto e autonomo.
Tali documenti devono pertanto essere assoggettati all’ordinario regime dell’imposta di registro, tenendo conto della tipologia del bene oggetto della vendita anche quando il prezzo di aggiudicazione non supera 1.033 euro.
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Antiriciclaggio: dal 15 luglio il responsabile presso le banche
Pubblicato in GU n 145 del 25 giugno il Provvedimento del 16 giugno di Banca d'Italia con Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio
Vediamo la novità in vigore dal luglio
Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi è
Con il recente provvedimento della Banca d'Italia si potenzia l’attività di governance sull'antiriciclaggio prevedento la nomina dell’esponente aziendale responsabile per l’antiriciclaggio.
In particolare trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU avvenuta il 25 giugno e quindi dal 15 luglio è obbligatorio procedere alla nomina dell’esponente aziendale utile a rendere il rischio Aml/Cft comprensibile e governabile.
Si tratta di una figuara ai vertiti con ruolo non delegabile con competenze ed esperienze sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulle policy, sui controlli e sulle procedure Aml, oltre alla conoscenza del modello di business e del settore.
Il soggetto incaricato dovrà:
monitorare l’adeguatezza di policy, procedure e controlli;
coaudiovare il Cda a valutare organizzazione e risorse della funzione Aml;
assicurare informativa periodica sulle attività del responsabile antiriciclaggio e sui rapporti con le autorità;
portare agli organi violazioni e criticità;
raccomandare azioni correttive;
verificare che la funzione Aml abbia dati, strumenti e persone;
assicurare che le proposte del responsabile Aml siano esaminate dalla gestione.
La nomina secondo il regolamento in oggetto dovrà essere comunicata alla banca d'Italia entro 20 giorni.
Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi riguarda
I destinatari delle disposizioni Banca d’Italia cui si applicano i presidi organizzativi minimi: sono banche, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, intermediari ex articolo 106 Tub, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, prestatori di servizi per cripto-attività rientranti nella vigilanza antiriciclaggio, fiduciarie 106, microcredito, BancoPosta, Cassa depositi e prestiti e succursali italiane di intermediari esteri.
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Vendita immobile ETS prima dei 5 anni: cosa accade?
Secondo la Risposta n. 134/2026 dell'Agenzia delle Entrate, un ente del Terzo settore che vende un immobile acquistato con i benefici fiscali dell'art. 82, comma 4, CTS non decade dall'agevolazione se la cessione avviene dopo che il bene è stato effettivamente destinato, anche solo per un periodo, all'attuazione diretta degli scopi istituzionali. Il termine di cinque anni previsto dalla norma non è un vincolo di possesso minimo, ma il limite massimo entro cui deve iniziare l'utilizzo diretto.
Immobile di fondazione: quando si può perdere l’agevolazione fiscale ex CTS
Le entrate con la risposta a interpello n 134/2026 hanno chiarito il termine entro il quale un immobile deve essere destinato all'utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale dell'ente: Articolo 82, comma 4, del CTS per l'agevolazione fiscale.
Una fondazione ETS iscritta al RUNTS acquista nel 2022 un immobile a Genova, fruendo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) previste dall'art. 82, comma 4, CTS.
L'immobile viene subito adibito a ufficio per l'attività istituzionale.
Nel 2026, per esigenze organizzative, la Fondazione deve trasferire le proprie attività in un nuovo fabbricato e valuta due strade per l'immobile originario:
- venderlo a terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto;
- mantenerne la proprietà e concederlo in locazione, destinando i canoni alle attività istituzionali.
La Fondazione chiede all'Agenzia se, in entrambi gli scenari, conservi il diritto alle agevolazioni originariamente fruite.
Perché la vendita entro il quinquennio non fa scattare la decadenza
L'art. 82, comma 4, CTS individua solo due cause di decadenza dal beneficio:
- la dichiarazione mendace resa in atto
- il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento.
La norma non richiede che l'ente mantenga la proprietà per l'intero quinquennio: richiede solo che, entro quel termine, il bene sia stato effettivamente impiegato per gli scopi istituzionali.
Nel caso della Fondazione ALFA, l'immobile è stato utilizzato direttamente fin dal giorno dell'acquisto e la destinazione è proseguita senza interruzioni fino alla vendita.
Questo basta a "cristallizzare" il beneficio: la cessione successiva, anche se avviene prima dei cinque anni, non fa venir meno l'agevolazione già maturata.
In pratica: se avete già avviato l'utilizzo diretto e lo interrompete solo per vendere il bene in un momento successivo, l'agevolazione resta acquisita. Diverso sarebbe il caso di un immobile mai utilizzato per gli scopi istituzionali e ceduto prima di qualunque utilizzo diretto: qui la decadenza scatterebbe.
L'Agenzia fonda la propria interpretazione richiamando la disciplina, ora abrogata, prevista per le ONLUS dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (ante riforma 2011), che imponeva l'utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.
Su quella norma, le circolari n. 168/1998 e n. 18/E/2013 avevano già chiarito che la decadenza si verificava solo per dichiarazione mendace o mancato utilizzo nel biennio, senza che la successiva alienazione del bene rilevasse. L'Agenzia estende oggi lo stesso principio interpretativo alla disciplina CTS, sostanzialmente analoga nella struttura.
Attenzione però alla plusvalenza: la vendita entro 5 anni è comunque tassata
Il mantenimento dell'agevolazione di registro non significa esenzione totale.
Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni rientra tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
La plusvalenza imponibile è calcolata, secondo l'art. 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, maggiorato dei costi inerenti al bene. Questo aspetto va sempre verificato prima di procedere alla cessione, perché incide sul regime fiscale complessivo dell'operazione, anche quando l'immobile sia stato utilizzato per finalità non commerciali.
Utilizzo indiretto (locazione a terzi): stessa soluzione
Il secondo quesito riguarda l'ipotesi alternativa: mantenere la proprietà e locare l'immobile a terzi, destinando i canoni alle attività istituzionali. L'Agenzia applica gli stessi principi del primo quesito: poiché l'immobile era stato comunque destinato, sin dall'acquisto, all'utilizzo diretto per un periodo significativo, il successivo passaggio a un utilizzo indiretto (locazione con destinazione dei proventi agli scopi istituzionali) non compromette l'agevolazione già maturata.
Agevolazione per ETS su immobili per scopi istituzionali
Tabella di riepilogo
Situazione Agevolazione registro/ipotecaria/catastale Utilizzo diretto avviato subito, poi vendita entro 5 anni Mantenuta Utilizzo diretto avviato subito, poi locazione a terzi con proventi a fini istituzionali Mantenuta Nessun utilizzo diretto entro 5 anni Decadenza (imposta ordinaria + sanzione 30% + interessi) Dichiarazione mendace in atto Decadenza