• PRIMO PIANO

    Agevolazioni auto green: risorse già esaurite, resta il contributo per le colonnine

    Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure  previste dal Decreto Automitive 2026.

    In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 riapre la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.

    Il MIMIT ha già annunciato il raggiungimento del budget disponibile, riepiloghiamo le regole e si attende l'apertura dei prossimi sportelli.

    Per tutte le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale

    Ecobonus veicoli commerciali N1 e N2: requisiti, rottamazione e obblighi per le PMI

    Per i veicoli commerciali possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese (PMI) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in noleggio a una PMI esercente attività di trasporto, con contratto di durata non inferiore a tre anni. In tal caso, la società di noleggio è tenuta a riversare lo sconto corrispondente al contributo sui canoni mensili dovuti dalla PMI;

    Il contributo riguarda i veicoli commerciali nuovi destinati al trasporto merci. Importi e condizioni variano in base alla massa, all’alimentazione e alla presenza di un mezzo da rottamare

    Le categorie N1 e N2 comprendono i veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, secondo quanto previsto dall’articolo 47 sulla classificazione dei veicoli.

    Per accedere al contributo, ogni veicolo deve essere:

    • nuovo di fabbrica;
    • destinato a Piccole e Medie Imprese, PMI, che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
    • ad alimentazione BEV, FCEV oppure tradizionale.

    Chi può ottenere il contributo

    Il contributo è concesso alle PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

    Possono accedere all’agevolazione anche le società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale.

    In questo caso, la società deve presentare al concessionario un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

    Il contratto di noleggio deve avere una durata non inferiore a tre anni.

    Da cosa dipende l’importo del contributo

    Il contributo varia in base a tre elementi:

    • la massa totale a terra;
    • l’alimentazione del veicolo nuovo;
    • la presenza di un veicolo da rottamare.

    La rottamazione è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli ad alimentazione tradizionale.

    Ecobonus N1 e N2 con rottamazione

    Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria del veicolo nuovo, N1 oppure N2.

    Le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione.

    Il mezzo usato deve inoltre essere:

    • intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo;
    • omologato fino alla Classe Euro 4, in caso di acquisto di un veicolo N1 o N2 ad alimentazione tradizionale.

    Nell’atto di acquisto del nuovo veicolo devono essere indicati:

    • il veicolo destinato alla rottamazione;
    • il contributo Ecobonus previsto dal DPCM del 10 giugno 2026.

    Gli obblighi del concessionario

    Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il concessionario deve:

    • consegnare il veicolo usato a un demolitore;
    • presentare la richiesta di radiazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.

    Ecobonus N1 e N2 senza rottamazione

    Il contributo senza rottamazione è ammesso esclusivamente per i veicoli di categoria N1 e N2 con alimentazione BEV o FCEV.

    Anche in questo caso, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus.

    Obbligo di mantenimento della proprietà

    Poiché i veicoli sono acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi.

    Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio

    Per il contributo Retrofit Gpl/metano possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1) che installano impianti nuovi a GPL o metano su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3.

    Prenotazione in piattaforma: l'installatore

    1. Si registra in piattaforma al link piattaforma di prenotazione
    2. Riceve la PEC, conferma la registrazione e attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati
    3. Inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo    
    4. Carica la documentazione richiesta al link piattaforma di prenotazione               

    Recupero Ecobonus-Retrofitil costruttore dell'impianto

    1. Riceve dall'installatore tutta la documentazione necessaria per recuperare il contributo.
    2. Rimborsa il contributo all'installatore che a sua volta ha riconosciuto il contributo all'acquirente dell'impianto mediante compensazione del prezzo di acquisto.
    3. Recupera tale importo come credito di imposta.

  • PRIMO PIANO

    Cosa cambia per IVA disabili, intrattenimenti e aerotaxi: 5 nuovi codici tributo

    Cinque nuovi codici tributo per pagare imposte, interessi e sanzioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

    Con la Risoluzione n. 28/2026 vengono disciplinati i versamenti collegati:

    • al recupero dell’IVA agevolata per l’acquisto di mezzi destinati alle persone con disabilità, 
    • dell’imposta sugli intrattenimenti,
    • dell’imposta erariale sui voli aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite elicottero.

    Il documento distingue anche il modello di pagamento da utilizzare.

    Per l’IVA e l’imposta sugli intrattenimenti è previsto il modello F24 ordinario; per l’imposta sui voli aerotaxi deve invece essere utilizzato il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, F24 ELIDE.

    Cosa cambia per IVA disabili, intrattenimenti e aerotaxi

    I codici sono stati istituiti per consentire il versamento di imposte, interessi e sanzioni dovuti in seguito alle attività di controllo effettuate mediante gli atti di recupero previsti dall’articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del DPR n. 600/1973.

    La risoluzione non introduce un nuovo versamento generalizzato per tutti i contribuenti. 

    I codici devono essere utilizzati dai destinatari degli specifici atti di recupero emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

    In particolare, le somme possono riguardare:

    • il recupero dell’IVA in capo all’acquirente, per la differenza tra aliquota agevolata e aliquota ordinaria, in caso di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di determinati mezzi destinati alle persone con disabilità;
    • il recupero dell’imposta sugli intrattenimenti, indicata anche con la sigla ISI;
    • il recupero dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite elicottero.

    I nuovi codici tributo per il modello F24

    Per il versamento tramite modello F24 ordinario vengono istituiti tre codici:

    7505 Recupero dell’IVA e dei relativi interessi dovuti dall’acquirente per decadenza dall’agevolazione prevista per i mezzi destinati alle persone con disabilità
    6749 Recupero dell’imposta sugli intrattenimenti e dei relativi interessi
    8959 Sanzioni collegate al recupero dell’imposta sugli intrattenimenti

    Il codice 7505 riguarda quindi il differenziale IVA richiesto all’acquirente quando vengono meno le condizioni per applicare l’aliquota agevolata.

    I codici 6749 e 8959 devono invece essere utilizzati, rispettivamente, per l’imposta sugli intrattenimenti con i relativi interessi e per le sanzioni correlate al recupero.

    I codici 7505, 6749 e 8959 devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.

    Nella compilazione occorre riportare:

    • nel campo “codice ufficio”, il dato indicato nell’atto di recupero;
    • nel campo “codice atto”, il codice presente nell’atto ricevuto;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno riportato nell’atto nel formato a quattro cifre, AAAA.

    Il campo “rateazione/Regione/Provincia/mese di riferimento” non deve essere compilato.

    I dati non devono quindi essere ricostruiti autonomamente dal contribuente: codice ufficio, codice atto e anno di riferimento devono coincidere con quelli presenti nel documento notificato dall’Agenzia delle Entrate.

    I codici tributo per i voli aerotaxi con F24 Elide

    Per l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite elicottero vengono istituiti due codici da utilizzare con il modello F24 ELIDE:

    3380 Recupero dell’imposta erariale sui voli aerotaxi, con i relativi interessi
    8958 Sanzioni collegate al recupero dell’imposta erariale sui voli aerotaxi

    Il codice 3380 deve essere utilizzato per versare l’imposta recuperata e gli interessi, mentre il codice 8958 è riservato alle relative sanzioni.

    Nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi, la sezione “Contribuente” deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore destinatario dell’atto di recupero.

    Nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito, devono essere indicati:

    • nel campo “tipo”, la lettera R;
    • nel campo “elementi identificativi”, il numero dei passeggeri per singola tratta, seguito dalla lettera A o B;
    • nel campo “codice”, il codice tributo 3380 oppure 8958;
    • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, i dati presenti nell’atto di recupero.

    La lettera da inserire negli elementi identificativi varia in base alla lunghezza della tratta:

    A per le tratte fino a 1.500 chilometri;

    B per le tratte superiori a 1.500 chilometri.

    Gli ultimi quattro caratteri devono riportare il giorno e il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi nel formato GGMM.

    Risoluzionne 28/2026 chi riguarda FAQ

    I nuovi codici devono essere utilizzati da tutti i contribuenti?

    No. Riguardano esclusivamente i soggetti destinatari degli specifici atti di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate.

    Quale modello si usa per il recupero dell’IVA agevolata per disabili?

    Il codice 7505 deve essere inserito nel modello F24 ordinario, nella sezione Erario.

    Quali codici riguardano l’imposta sugli intrattenimenti?

    Il codice 6749 serve per imposta e interessi; il codice 8959 deve essere utilizzato per le sanzioni.

    Quale modello si usa per l’imposta sui voli aerotaxi?

    Deve essere utilizzato il modello F24 ELIDE, con il codice 3380 per imposta e interessi e il codice 8958 per le sanzioni.

    Dove si trovano il codice ufficio e il codice atto?

    Entrambi i dati sono riportati nell’atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Invio Intrastat, cambia tutto: le date da segnare per passare a Intr@web

    Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.

    Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.

    Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027

    Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:

    • il pacchetto Intr@web versione 27000 
    •  “Intra Online”.

    Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.

    Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
    Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
    Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.

    Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.

    La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.

  • PRIMO PIANO

    Spedizione pacchi di modico valore: istruzioni di ADM sulle regole in vigore da luglio

    Le Dogane con un comunicato stampa hanno specificato che dal 1° luglio 2026 è in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea il nuovo dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile alle spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi terzi direttamente a una persona che si trova nell'Unione europea.
    La misura, prevista nell'ambito della riforma del sistema doganale europeo, elimina l'attuale franchigia dai dazi doganali per gli acquisti online di importo fino a 150 euro e mira a rafforzare la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo e la concorrenza leale tra gli operatori economici.

    Vediamo come comportarsi per questo tipo di spedizioni e cosa accadrà in futuro.

    Dazio UE di 3 euro sui pacchi: le regole dal 1° luglio

    Dal 1° luglio prossino e fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena operatività dell’Eu Customs Data Hub parte il dazio di tre euro sui pacchi.

    L'8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2026/1200, «Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di tre euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro»  avvia l'operatività del dazio che si affianca al contributo italiano da due euro al momento "sospeso" dal Decreto fiscale. 

    Ricordiamo che sulle spedizioni, l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 modifica le regole del precedente regolamento esecutivo del Cdu (2447/2015).

    Sul dazio da 3 euro la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida che chiariscono che questa tariffa si applica a tutte le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi verso consumatori finali nell’Ue. 

    Vediamo le istruziuoni di ADM

    Dazio 3 euro pacchi modico valore: istruziuoni di ADM

    ADM sul proprio sito fornisce istruzioni e ricorda che la misura rientra nel quadro della riforma doganale dell'UE, per garantire equità, sicurezza e sostenibilità nel commercio elettronico.

    Essa fa seguito alla constatazione che una percentuale significativa delle importazioni di modico valore nel commercio elettronico non soddisfa gli standard di sicurezza e conformità dell'UE, ponendo rischi per i consumatori e compromettendo la concorrenza leale.

    La regola dell'esenzione de minimis dai dazi doganali era stata originariamente introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati. Tuttavia, a causa della digitalizzazione delle procedure doganali, i dati in formato digitale sono oggi disponibili per tutte le merci importate, pertanto l'esenzione non è più giustificata.

    Inoltre, l’esenzione non rispecchia più la realtà del mercato. Solo nel 2025, quasi 5,9 miliardi di tali articoli di modico valore sono stati spediti direttamente da paesi terzi ai consumatori nell'UE, senza il pagamento di dazi doganali. Ciò ha creato una concorrenza sleale con cui i rivenditori tradizionali non possono competere.

    I prodotti sul mercato dell'UE devono rispettare standard elevati, per proteggere i cittadini dalle merci pericolose ed eliminare i prodotti che non soddisfano gli standard ambientali e a livello di manodopera.

    Le ispezioni mirate condotte nei 27 Stati membri dell'UE nel corso del 2025 su cosmetici, dispositivi di protezione individuale (DPI), integratori alimentari, giocattoli ed elettronica hanno rivelato allarmanti casi di non conformità: oltre il 60% dei prodotti controllati non rispettava gli standard UE a causa di etichette mancanti, ingredienti vietati o assenza di documentazione di sicurezza.

    ADN evidenzia che la misura rafforza il sistema dei controlli doganali e la tracciabilità delle merci, anche attraverso:

    • nuove procedure digitali
    • miglioramento dei controlli su prodotti non conformi
    • tutela degli interessi finanziari dell’UE

    La Commissione Europea ha predisposto nuovo documento contenente linee guida per gli operatori del mercato dell'e-commerce che chiarisce le nuove norme che eliminano la soglia de minimis e introducono il dazio doganale di 3 euro, adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio.

    La Commissione ha adottato le norme delegate il 30 aprile 2026, che sono ora in fase di esame. Le norme di esecuzione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE l'8 giugno 2026. Il documento con le linee guida illustra le modifiche introdotte da tali atti.

    Per migliorare la tracciabilità, a partire dal 1° novembre 2026 sarà obbligatorio l'utilizzo dei codici identificativi del prodotto (PID), ma la loro dichiarazione potrà essere effettuata su base volontaria già dal 1° luglio 2026, aiutando le autorità doganali a individuare e bloccare merci pericolose o non conformi.

  • PRIMO PIANO

    Assicurazione monopattini obbligatoria da oggi 16 luglio – cosa sapere, come fare

    Dal 17 maggio 2026 circolare con un monopattino elettrico senza contrassegno identificativo (ovvero targa )  è illegale.   mentre da oggi  16 luglio scatta anche l' obbligo di assicurazione 

    Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160  sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché la disciplina per la loro circolazione

    .In particolare, è stato stabilito:

    1. l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco;
    2. l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno (il cosiddetto "targhino");
    3. l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi 

    La piattaforma per richiedere il contrassegno è  attiva  da maggio 2026. Solo con il numero di targa  si può poi  stipulare la polizza.

     Ecco una  guida completa  per mettersi in regola basata sulle FAQ ufficiali del Ministero dei Trasporti e del MIMIT.

    Chi deve stipulare l’assicurazione, i massimali – I monopattini in sharing

    Possono intestarsi la polizza tutti i maggiorenni e i minori a partire dai 14 anni.

    Per gli under 18, la richiesta del contrassegno deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

    Sarà poi sempre il genitore a dover stipulare la polizza RC, indicando il codice del contrassegno ottenuto.

    Per i massimali di copertura la legge stabilisce due soglie minime:

    • Danni alle persone: 6,45 milioni di euro
    • Danni alle cose: 1,3 milioni di euro

    Si tratta degli stessi massimali già previsti dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) per auto, moto e ciclomotori.  

    I costi medi registrati  vanno da 35 a 55 euro

     Monopattini in sharing: a chi spetta l'obbligo

    Per i monopattini in sharing, diffusi in particolare nelle grandi  città, l'assicurazione e il contrassegno sono forniti dal noleggiatore, che stipula apposite polizze per lo più a libro matricola. 

    ATTENZIONE Gli estremi della copertura  devono essere comunicati  al conducente al momento dell'attivazione del singolo noleggio.

    No a polizze famiglia e Attenzione alla rivalsa

    Attenzione. Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, è fondamentale verificare se la polizza contiene una clausola che copre tutti i conducenti o solo l'intestatario. In assenza di tale clausola, un sinistro causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto. Le condizioni contrattuali vanno lette attentamente prima della firma.

    Le generiche polizze RC capofamiglia o RC vita privata non sono valide per i monopattini. Molte di esse escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo RC Auto. Inoltre, la polizza deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino, collegato alla piattaforma del MIT: un requisito che le polizze generiche non possono soddisfare.

    La compagnia assicurativa può rivalersi sul proprietario — o sul conducente effettivo se diverso — nei casi di:

    •  guida in stato di ebbrezza,
    • violazione grave delle condizioni di polizza, 
    • guida senza casco obbligatorio o trasporto non consentito di passeggeri.

     È possibile richiedere una clausola di rinuncia alla rivalsa al momento della sottoscrizione della polizza.

    Il collegamento tra contrassegno e assicurazione: sanzioni e procedura

     Il contrassegno identificativo di ogni monopattino, obbligatorio dallo scorso maggio viene associato automaticamente ai dati della polizza, consentendo alle forze dell'ordine verifiche in tempo reale. a attenzione : non è sufficiente che la polizza "esista su carta": deve essere correttamente registrata nella piattaforma ANIA dalla compagnia assicurativa.

    In sintesi: per mettersi del tutto in regola entro il 16  luglio  2026  la procedura è la seguente:

    • Accedi al Portale dell'Automobilista con SPID livello 2 o CIE
    • Richiedi il contrassegno nella sezione Gestione Pratiche Online (GPO)
    • Ritira il contrassegno in Motorizzazione o presso un'agenzia di pratiche auto
    • Comunica il codice del contrassegno alla compagnia assicurativa
    • Sottoscrivi una polizza RC Auto specifica per monopattini (non quella famiglia) 
    • Verifica che la polizza copra tutti i conducenti abituali
    • Chiedi alla compagnia la rinuncia alla rivalsa, se disponibile
    • Assicurati che la polizza venga registrata sulla piattaforma ANIA ENTRO IL 16 LUGLIO 2026

    Le sanzioni previste per chi viola l’obbligo

    Il comma 75-undevicies della legge 160/2019 scagliona le sanzioni in base al tipo di violazione. Chi circola senza contrassegno, senza copertura assicurativa o senza aggiornare i dati anagrafici sul contrassegno (secondo periodo del comma 75-quater) è soggetto a una sanzione da 100 a 400 euro: un importo nettamente inferiore a quello previsto per gli altri veicoli a motore privi di RC (da 866 a 3.464 euro).

    Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 20 dicembre 2024, ha chiarito che si tratta di una sanzione specifica e senza rinvii espliciti ad altre norme: non si applica pertanto l'articolo 193 del Codice della strada e, di conseguenza, non è previsto il sequestro del mezzo.

    Violazione Sanzione Note
    Circolazione senza contrassegno, senza assicurazione o senza aggiornamento dei dati anagrafici sul contrassegno Da 100 a 400 euro Non si applica il sequestro (esclusa l'applicazione dell'art. 193 CdS)
    Circolazione con monopattino non conforme ai requisiti tecnici o in violazione delle prescrizioni su casco e dotazioni (es. frecce e freni) Da 200 a 800 euro Importo ordinario 200 euro, riducibile a 70 euro con pagamento entro 5 giorni; 800 euro il massimo applicabile

    Come funziona il risarcimento: indennizzo diretto sospeso

    Pur essendo richiamate in blocco le norme del Codice delle assicurazioni private (Titolo X, articoli da 122 a 160), il risarcimento diretto previsto dall'articolo 149 del Cap e dal DPR 254/2006 non si applica subito.

     La circolare MIMIT del 24 aprile 2026 ha stabilito che, in attesa dell'elaborazione di uno specifico forfait nazionale per i monopattini, l'indennizzo diretto resterà sospeso per almeno un biennio.

    Ai sinistri causati da monopattini si applica quindi la sola procedura ordinaria dell'articolo 148 del Cap: il danneggiato deve inviare richiesta scritta all'assicurazione del responsabile, che ha 60 giorni per i danni alle cose e 90 giorni per i danni alla persona per formulare un'offerta.

    L'azione giudiziaria è improponibile se non sono rispettati questi adempimenti. Resta ferma la tutela del terzo danneggiato, che  può agire direttamente verso la compagnia del responsabile

    Elemento Disciplina applicata ai monopattini Riferimento
    Risarcimento diretto Sospeso per almeno un biennio Art. 149 Cap; circolare MIMIT 24 aprile 2026
    Procedura applicabile Ordinaria: richiesta scritta alla compagnia del responsabile Art. 148 Cap
    Termine per l'offerta – danni a cose 60 giorni Art. 148 Cap
    Termine per l'offerta – danni alla persona 90 giorni Art. 148 Cap
    Azione diretta del danneggiato Ammessa verso la compagnia del responsabile Art. 144 Cap
    Terzo trasportato Risarcito dall'assicurazione del vettore, con rivalsa (fermo il divieto di trasporto sul monopattino) Art. 141 Cap; Convenzione Card-Ctt

  • PRIMO PIANO

    Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: slitta al 1 ottobre

    Il ministro Giorgetti risponde agli appelli delle imprese della logistica che hanno chiesto il rinvio della tassa da due euro sui mini pacchi fino a 150 euro di valore provenienti da Paesi extra Ue. 

    La novità entra nel nuovo decreto legge PNRR/infrastrutture approvato dal Cdm del 22 giugno.

    Riepiloghiamo la storia di questo adempimento.

    Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro

    La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
    Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
    Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

    L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.

    La prima è la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi.

    ADM con il docuemento ha evidenzaito che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

    • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
    • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
    • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

    Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

    Infine, viene specificato che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

    Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

    Con successiva circolare n 1/2026 le Dogane avevano previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro, poi il MEF aveva annunciato una proroga a marzo poi confermata

    Successivamente con il Decreto fiscale (Dl n 38/2026) convertito in legge è stata fatta slittare al 1° luglio e ora la norma del Decreto PNRR garantisce altri tre mesi

    Il dazio sarà attuato dal 1° ottobre.

  • PRIMO PIANO

    CIG come stipendio ai fini del cumulo pensionistico, dice la Cassazione

    Con la sentenza n. 18186 del 5 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione interviene su una questione di rilievo : la qualificazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni (CIG) ai fini del cumulo con la pensione di invalidità specifica del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. 

    Il principio affermato dalla Corte, tuttavia, ha portata sistematica più ampia, poiché richiama criteri di classificazione reddituale applicabili in diversi contesti previdenziali. Il punto centrale riguarda se la CIG, pur avendo natura previdenziale, debba essere considerata reddito da lavoro dipendente quando entra in gioco la disciplina del cumulo con trattamenti pensionistici soggetti a riduzione.

    Il caso e il quadro normativo

    La vicenda trae origine dal ricorso dell'INPS avverso una sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'applicazione della riduzione pensionistica operata dall'Istituto a carico di un pensionato titolare di pensione di invalidità specifica ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 164/1997. 

    L'INPS aveva applicato la decurtazione prevista dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995, ritenendo che l'indennità di CIG percepita dal lavoratore per 39 settimane nello stesso anno del pensionamento costituisse reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini del cumulo. La Corte d'Appello aveva invece escluso tale qualificazione, facendo propria la tesi — sostenuta anche da alcuni precedenti di legittimità — della natura previdenziale della CIG, incompatibile con la nozione di reddito da lavoro dipendente.

    Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

    • l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 164/1997 estende espressamente alle pensioni di invalidità specifica del personale di volo l'applicazione dell'art. 1, commi 42 e 43, della legge n. 335/1995, che prevede la riduzione dell'assegno di invalidità in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa. 
    • A tale quadro si affianca l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi assumono la stessa natura fiscale dei redditi sostituiti.

    La decisione e la motivazione della Corte

    La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. La motivazione si snoda su due piani distinti ma convergenti.

    1. In primo luogo, la Corte chiarisce la portata dei propri precedenti in materia: le pronunce che avevano riconosciuto natura previdenziale alla CIG (Cass. n. 901/2014 e Cass. n. 1378/2019) lo avevano fatto con riferimento a istituti civilistici specifici — rispettivamente la prescrizione del credito per TFR maturato durante la CIG e la compensazione tra crediti retributivi e somme indebitamente percepite a titolo di integrazione salariale — e non in termini generali e assoluti. Tali precedenti, pertanto, non sono estensibili alla diversa questione della qualificazione reddituale della CIG a fini previdenziali.
    2. In secondo luogo, la Corte ribadisce e applica il principio, già consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui la qualificazione di un reddito a fini previdenziali deve essere effettuata con riferimento alla classificazione operata dal TUIR ai fini IRPEF. In questo quadro, l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 è chiaro: le somme corrisposte in sostituzione di redditi perduti assumono la natura fiscale del reddito sostituito. Poiché la CIG ha funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione perduta dal lavoratore durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, essa va qualificata — a questi specifici fini — come reddito della stessa categoria del lavoro dipendente. La natura previdenziale dell'indennità non ne esclude, dunque, la rilevanza come reddito da lavoro dipendente nel contesto del cumulo pensionistico.

    Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente: ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995 — richiamato dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 164/1997 anche per la pensione di invalidità specifica del personale di volo — l'indennità di cassa integrazione guadagni, quale reddito percepito in sostituzione o integrazione della retribuzione perduta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, rileva in termini di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla sua natura previdenziale.