• PRIMO PIANO

    Caregiver: chi è? le novità: legge di bilancio e proposta di legge

    Negli ultimi anni il legislatore ha avviato un percorso graduale per riconoscere il ruolo del caregiver familiare, cioè la persona che assiste in modo continuativo un parente non autosufficiente. Questo percorso si è sviluppato sia sul piano normativo sia sul piano delle risorse economiche, con l’obiettivo di valorizzare un’attività di cura non professionale che ha un fortissimo  impatto sociale ed economico.

    In particolare al comma 227 della manovra 2026 pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta ufficiale è stata confermata l'istituzione di un cospicuo fondo che però sarà effettivamente disponibile solo dal 2027. 

    Nello specifico il testo della legge dice :

     istituito, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un   ondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di  assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 

    • 1,15 milioni di euro per l’anno  2026 e di 
    • 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

     Il Fondo è destinato  alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare  delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale."

    AGGIORNAMENTO 13  GENNAIO 2026

    Il 12 gennaio il Governo ha approvato una proposta di legge  in tema di disabilità che evidentemente  utilizzerà di fondi stanziati. Si prevedono modifiche amministrative e un contributo mensile per chi si prende cura  di disabili gravissimi pari a 400 euro . Sarà riservato però a persone con reddito sotto i 3000 euro.

    In attesa del testo legislativo, vedi sotto il comunicato integrale del Governo.

    I primi riconoscimenti normativi dal 2018

    La prima definizione ufficiale di caregiver familiare risale alla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che descrive il caregiver come la persona che assiste il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare fino al secondo grado — fino al terzo grado in caso di disabilità grave — non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua.

    La stessa legge ha istituito il primo Fondo per il sostegno del ruolo di cura con risorse pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

    Il fondo è stato successivamente trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio ed è stato incrementato di 5 milioni all’anno per il triennio 2019-2021.

    L’ultimo riparto noto (2023) ha stanziato 25,8 milioni di euro, privilegiando i caregiver di persone con disabilità gravissima o impossibilitate ad accedere a strutture residenziali.

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha abrogato il Fondo del 2018, facendo confluire le sue risorse nel nuovo Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di:

    • 552,1 milioni per il 2024,
    • 231,8 milioni annui dal 2025.

    Il fondo è stato poi aumentato dal D.L. 71/2024 e dal D.L. 208/2024, mentre per il 2024 un decreto del Ministero per le disabilità ha destinato 30 milioni al riconoscimento del valore sociale ed economico del caregiver familiare.

    Nel 2021 è stato istituito un secondo Fondo dedicato ai caregiver, con una dotazione di  30 milioni annui per 2021-2023, cui la legge di bilancio 2022 ha aggiunto 50 milioni annui per il triennio 2022-2024.

    In attesa di una disciplina organica, la legge di bilancio 2025 aveva  stabilito che le risorse del Fondo siano temporaneamente destinate ai servizi del Fondo per le non autosufficienze, come l’assistenza domiciliare e i servizi di sostegno per famiglie con disabili e anziani non autosufficienti.

    Le riforme collegate: disabilità e anziani non autosufficienti (2023-2024)

    Parallelamente ai fondi, il legislatore ha avviato riforme strutturali:

    • D.Lgs. 29/2024 (attuazione L. 33/2023) – riconosce il valore sociale ed economico dell’assistenza non professionale prestata ai soggetti molto anziani e non autosufficienti.
    • D.Lgs. 62/2024 (attuazione L. 227/2021) – riforma la definizione e l’accertamento della condizione di disabilità, introducendo criteri ispirati alla classificazione ICF dell’OMS e un sistema di valutazione unificato sia per diritti, sia per prestazioni.

    Entrambi i decreti rafforzano il quadro necessario per una futura disciplina organica del caregiver familiare.

    Non va dimenticato che alla Camera sono in esame varie proposte di legge (A.C. 114 e abbinate) che mirano a regolamentare in modo completo diritti, tutele e sostegni per i caregiver familiari.

    La situazione attuale

    Attualmente, dunque, l’Italia riconosce il ruolo del caregiver familiare ma non ha ancora una disciplina organica che definisca diritti, tutele e sostegni economici universali. Esistono fondi e misure frammentate — confluiti in gran parte nel Fondo unico per l’inclusione — e importanti riforme sulla disabilità e sulla non autosufficienza, che attendono la completa attuazione. L’articolo 53 della bozza della legge di bilancio 2026 si  inserisce in questo contesto ancora mancante purtroppo di unitarietà.

    Non sfugge inoltre che per l'utilizzo dei fondi sarebbe necessario ampliare il concetto di disabilità  per far giungere il sostegno a tutte le famiglie in cui  è presente una necessita di cure continuative, non  solo  nei casi di non autosufficienza o disabilità come definita dalla legge 104 1992.

    Riconoscimento e tutela caregiver Proposta di legge Locatelli 2026

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.

    L’intervento normativo introduce un quadro giuridico organico per riconoscere il valore sociale ed economico di chi assiste, in ambito domestico e a titolo gratuito, congiunti con disabilità o non autosufficienti. Il provvedimento punta a garantire dignità e tutele a una figura essenziale per la coesione sociale, prevenendo il rischio di isolamento e supportando i nuclei familiari, specialmente quelli in condizioni di maggiore fragilità.

    Di seguito alcune delle principali novità previste dal testo.

    • Sostegno economico mirato alle famiglie in difficoltà: viene istituito un contributo economico nazionale erogato dall’INPS, fino a un massimo di 400 euro mensili. Tale beneficio è destinato prioritariamente a chi presta assistenza a persone con disabilità gravissima, con un reddito inferiore a 3.000 euro annui.
    • Raccordo con le tutele territoriali: sono previste disposizioni di raccordo tra le tutele previste a livello statale e quelle previste a livello territoriale.
    • Procedura di riconoscimento e iscrizione formale: per assicurare uniformità di trattamento e certezza del diritto, saranno definite le modalità operative di riconoscimento, revoca o sostituzione del soggetto che presta assistenza. L’INPS gestirà le procedure di accettazione della figura individuata, assicurando un monitoraggio costante del limite di spesa.
    • Certificazione nel “progetto di vita”: la riforma interviene sui decreti legislativi 15 marzo 2024, n. 29, e 3 maggio 2024, n. 62, rendendo obbligatorio l’inserimento del nominativo di chi presta assistenza e del relativo carico assistenziale orario all’interno del “progetto di vita” e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) della persona assistita. Questa formalizzazione è il presupposto necessario per l’accesso a future tutele previdenziali e agevolazioni lavorative.
    • Il provvedimento definisce infine l’ambito nel quale può essere individuata la figura, includendo il coniuge, le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto e i parenti entro il secondo grado (o affini entro il terzo in casi specifici), consolidando così una rete di protezione certa e legalmente riconosciuta attorno alla persona con disabilità.

  • PRIMO PIANO

    Contributo doganale sulle spedizioni di modico valore: chiarimenti dalle Dogane

    Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime istruzioni operative sull’applicazione del nuovo contributo doganale introdotto dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 126 a 129), destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.

    Il contributo, pari a 2 euro per ciascuna spedizione, si applica alle importazioni definitive effettuate dal 1° gennaio 2026 e riguarda un numero molto ampio di operazioni, incluse quelle legate al commercio elettronico.

    La norma prevede che il contributo sia dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

    • provenienza da Paesi extra UE;
    • valore dichiarato non superiore a 150 euro;
    • vincolo al regime di immissione in libera pratica (importazione definitiva).

    La circolare chiarisce che il contributo si applica indipendentemente dalla natura della transazione, comprendendo:

    • spedizioni B2C (commercio elettronico verso consumatori finali);
    • spedizioni B2B (acquisti tra operatori economici);
    • invii da privato a privato, anche in assenza di carattere commerciale.

    Restano invece escluse le merci al seguito dei passeggeri immesse in libera pratica mediante dichiarazione verbale, in quanto non riconducibili alla nozione di “spedizione”.

    La definizione di “spedizione” ai fini del contributo

    Un passaggio centrale della circolare riguarda la definizione di spedizione, concetto non esplicitato dalla legge nazionale. L’Agenzia richiama la prassi unionale e, in particolare, le Note esplicative IVA sul commercio elettronico della Commissione europea. Secondo tale impostazione, per spedizione (consignment) si intendono: “Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”.

    Ne deriva che più ordini inseriti in un’unica spedizione, con un solo documento di trasporto, costituiscono una sola spedizione, anche se riferiti a venditori diversi.

    Dichiarazioni ordinarie H1: valore rilevante

    Per le dichiarazioni ordinarie (H1), il contributo viene liquidato direttamente in dichiarazione, insieme agli altri tributi dovuti.

    Ai fini della verifica della soglia dei 150 euro, occorre fare riferimento al valore in dogana, determinato secondo gli articoli da 69 a 76 del Codice doganale unionale, cioè il valore imponibile ai fini daziari.

    Dichiarazioni semplificate H7: regole particolari

    Diversa è la disciplina per le dichiarazioni semplificate H7, utilizzate soprattutto per le spedizioni di modico valore nel commercio elettronico.

    Poiché il tracciato H7 non consente la liquidazione diretta di tributi o contributi (salvo l’IVA), la circolare prevede una contabilizzazione periodica del contributo, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi.

    Valore da considerare

    Per le dichiarazioni H7, la soglia dei 150 euro va verificata sulla base del valore intrinseco:

    • per merci commerciali: prezzo delle merci al netto di trasporto, assicurazione e oneri;
    • per merci non commerciali: prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita.

    Adeguamento delle garanzie

    I dichiaranti che utilizzano il tracciato H7 dovranno, entro febbraio 2026, adeguare le garanzie sui conti di debito (DPO) in misura almeno pari ai contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025.

    Contabilizzazione quindicinale e pagamento

    Per le dichiarazioni semplificate H7, il contributo di 2 euro per spedizione non viene liquidato in tempo reale al momento dello sdoganamento, ma segue una procedura di contabilizzazione e pagamento differita, disciplinata dagli articoli 105 e 108 del Codice doganale dell’Unione (CDU).

    Il contributo deve essere dichiarato, contabilizzato e versato su base quindicinale, distinguendo le operazioni in due periodi fissi:

    • prima quindicina: dichiarazioni H7 registrate dal 1° al 15 del mese;
    • seconda quindicina: dichiarazioni H7 registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese.

    Per ciascuna quindicina, il dichiarante deve determinare l’importo complessivo del contributo dovuto, sommando i contributi riferiti a tutte le dichiarazioni H7 rientranti nel periodo.

    Termine di pagamento

    Il versamento del contributo deve essere effettuato entro 15 giorni successivi alla fine della quindicina di riferimento.
    Ad esempio:

    • contributi relativi alle H7 dal 1° al 15 gennaio → pagamento entro il 30 gennaio;
    • contributi relativi alle H7 dal 16 al 31 gennaio → pagamento entro il 15 febbraio.

    In questa prima fase di applicazione, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane, il pagamento avviene secondo una procedura manuale e dichiarativa. In particolare:

    • il dichiarante effettua il pagamento presso il servizio cassa dell’ufficio doganale presso cui sono state registrate le dichiarazioni H7;
    • il versamento avviene tramite bolletta A22, con addebito dell’importo complessivo sul conto di debito;
    • nella sezione “note” della bolletta A22 deve essere indicata chiaramente la quindicina di riferimento.

    Il fac-simile del modello di dichiarazione è disponibile in allegato e può essere scaricato di seguito: Modello di dichiarazione riepilogativa per il versamento quindicinale del contributo H7 (circolare ADM n. 37/2025).

    Periodo transitorio: più tempo per adeguare i sistemi e pagare il contributo

    L’introduzione del contributo doganale sulle spedizioni di modico valore ha evidenziato fin da subito alcune criticità operative, soprattutto per gli operatori che utilizzano procedure di sdoganamento completamente automatizzate. Si tratta, in particolare, delle importazioni che finora hanno beneficiato della franchigia doganale prevista per le merci di valore trascurabile dal Regolamento (CE) n. 1186/2009, per le quali i sistemi informativi non sono immediatamente pronti a gestire le nuove modalità di calcolo e pagamento del contributo.

    Per evitare blocchi operativi e garantire la continuità delle catene logistiche, l’Agenzia delle Dogane ha quindi previsto un apposito periodo transitorio, tenendo conto anche dei principi dello Statuto del contribuente.

    In questa fase, con la Circolare ADM n. 1/2026, vengono temporaneamente riviste le regole indicate nella circolare n. 37/2025, consentendo una maggiore flessibilità nelle modalità di versamento del contributo.

    In concreto, fino al 28 febbraio 2026, sia per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) sia per quelle in forma semplificata (H7), il contributo potrà essere gestito tramite contabilizzazione e pagamento periodici.

    Le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026 confluiranno quindi in un’unica dichiarazione riepilogativa, da presentare entro il 15 marzo 2026 secondo il modello allegato alla circolare n. 37/2025 (Modello di dichiarazione riepilogativa per il versamento quindicinale del contributo).

    Dal 1° marzo 2026, invece, entreranno a regime le modalità ordinarie. Per le dichiarazioni doganali in forma ordinaria (H1), il contributo dovrà essere calcolato e versato direttamente in dichiarazione, utilizzando il codice tributo 159. Per le operazioni in forma semplificata (H7), salvo nuove indicazioni, continuerà ad applicarsi il sistema di contabilizzazione e pagamento periodici già previsto dalla circolare.

    Infine, l’Agenzia chiarisce che, durante il periodo transitorio, l’eventuale assenza del codice tributo 159 nella dichiarazione H1 non comporta automaticamente il blocco dello svincolo delle merci né l’applicazione di sanzioni per omesso o ritardato pagamento, proprio per consentire agli operatori di completare gli adeguamenti tecnici necessari.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Tassazione dividendi: soglia al 5% per l’esclusione

    Nel DDL di bilancio 2026 approvato in Senato con la fiducia ora passa alla Camera.

    Tra le norme discusse e oggetto di molti lavori emendativi vi è quella sulla tassazione dei dividendi

    In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.

    Ora la norma definitiva prevede una sostanziale modifica, vediamo l'articolo definitivo.

    Tassazione dividendi società: le novità 2026

    L’articolo 18, modificato in sede referente, reca delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
    Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.

    Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
    Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

  • PRIMO PIANO

    Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

    Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di

    1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  e di 
    2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

    La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

    La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni

    Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:

    • lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
    • lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

    Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.

    La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.

     I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

    È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:

    • il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
    •  prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
    • Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

    Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica  e  riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

    ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione  rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

    Indennità economica per i permessi come si calcola

    La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.

     Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi  l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. 

    Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza

    La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). 

    Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

    • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
    • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66

    Elemento Valore
    Ore annue di permesso 10 ore
    Decorrenza 1° gennaio 2026
    Misura indennità 66,66% RMGG
    Soggetto anticipatore Datore di lavoro
    Recupero Conguaglio Uniemens

    La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.

    Le istruzioni operative per Uniemens

    Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:

    PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

    Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:

    • nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
    • nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
    • nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.

    Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:

    codice fiscale del lavoratore o del dante causa;

    • periodo di competenza;
    • importo conguagliato.

    Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:

    • operai agricoli a tempo indeterminato;
    • operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
    • lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.

  • PRIMO PIANO

    Prelievo erariale unico: tutti i codici tributo

    Con la Risoluzione n 71 del 18 dicembre le Entrate pubblicano i codici tributo richiesti dalle Dogane per il prelievo erariale Unico, vediamo il dettaglio.

    Con la risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, del
    Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto, per i codici tributo dettagliati nella risoluzione in oggetto, la compilazione a cura dei concessionari del campo “codice identificativo” del modello F24 Sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • nel campo “ente”, la lettera “M”;
    • nel campo “codice identificativo”, il valore “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP), ovvero il valore “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);
    • nel campo “provincia”, la provincia di versamento;
    • nel campo “mese”, il valore 01, 02 ,03 ,04, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo acconto o del versamento a saldo del periodo contabile bimestrale individuato da ciascuno dei predetti codici. Per i codici 5161 e 5168 non dovrà essere indicato alcun valore;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

  • PRIMO PIANO

    Circolazione stradale: le novita del Ddl Semplificazioni

    L’articolo 21 del disegno di legge Semplificazioni, attualmente in corso di approvazione, interviene su più fronti della disciplina della circolazione stradale e dell’abilitazione alla guida, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e di rafforzare, al tempo stesso, la tutela dell’ambiente e la sicurezza. Le modifiche proposte toccano sia la normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore, sia il Codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione, oltre a disposizioni recenti in materia di dispositivi di controllo e di utilizzo delle targhe prova.

    In primo luogo, sul versante dell’autotrasporto, il legislatore punta a superare rigidità territoriali nell’individuazione dell’amministrazione competente, consentendo una maggiore elasticità nell’assegnazione delle funzioni all’interno della stessa regione. 

    In secondo luogo, in materia di gestione dei rifiuti derivanti da incidenti stradali, viene formalizzato nel Codice della strada il collegamento con la disciplina ambientale, con un chiaro richiamo alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e al principio “chi inquina paga”. 

    Infine, ulteriori norme di dettaglio riguardano il funzionamento delle commissioni mediche locali, l’estensione dell’uso dei dispositivi elettronici di controllo e un alleggerimento dei limiti alle autorizzazioni per l’uso delle targhe prova da parte delle imprese impegnate in ricerca e sviluppo. Ecco ulteriori dettagli nei paragrafi che seguono 

    Professione autotrasportatore e bonifica post incidente

    Il primo ambito interessato è quello dell’accesso alla professione di autotrasportatore, regolato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395. 

    L’articolo 21 interviene sull’art. 8, comma 6, modificando il secondo periodo e sopprimendo il terzo. In concreto, la richiesta che i requisiti professionali fossero verificati “presso la provincia” viene sostituita dalla possibilità di operare “presso una provincia della regione”. Si tratta di una modifica apparentemente minimale sul piano letterale, ma con un impatto non trascurabile in termini organizzativi: la competenza non è più bloccata sulla singola provincia, bensì può essere attribuita, nell’ambito della stessa regione, alla struttura ritenuta più efficiente o meglio dimensionata rispetto ai carichi di lavoro. Di conseguenza, le imprese potrebbero trovarsi a interfacciarsi con una provincia diversa da quella in cui hanno la sede, ma comunque all’interno del territorio regionale, con potenziali benefici in termini di riduzione dei tempi di istruttoria e di smaltimento degli arretrati.

     il disegno di legge interviene  poi sul Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), aggiungendo alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 – che definisce i compiti degli enti proprietari delle strade – un esplicito richiamo alla corretta gestione dei rifiuti e alle operazioni di bonifica, secondo quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

     La novità più rilevante è il chiarimento che, quando tali operazioni si rendono necessarie a seguito di un incidente stradale, “i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili”. Il principio era in parte già desumibile dal sistema, ma la sua esplicitazione nel Codice della strada rafforza la possibilità per gli enti di rivalersi sui soggetti responsabili e rende più trasparente, anche nei confronti delle imprese e delle compagnie assicurative, la ripartizione dei costi connessi agli interventi ambientali post-incidente.

    Medici commissioni, dispositivi di controllo e targhe prova: cosa cambia

    Sul versante dell’abilitazione alla guida e dei controlli, l’articolo 21 prevede poi una serie di interventi puntuali su fonti normative piu recenti.

     In via temporanea, fino al 31 dicembre 2026, viene introdotta una deroga all’art. 330, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione del Codice della strada), consentendo che i componenti delle commissioni mediche locali (CML) di cui all’art. 119, comma 4, CdS possano essere individuati anche tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dal medesimo art. 119, previa comunicazione all’ASL della disponibilità a proseguire nell’incarico. L’obiettivo è aumentare la capacità operativa delle CML, spesso alle prese con tempistiche lunghe per le visite di idoneità alla guida, senza rinunciare a professionalità già formate. 

    Il disegno di legge interviene inoltre sull’art. 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, estendendo agli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome la possibilità di utilizzare i dispositivi elettronici di cui alla disposizione originaria. L’acquisizione, l’installazione e la manutenzione restano a carico delle regioni e delle province autonome, che stipulano appositi accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990. 

    Si tratta di un rafforzamento dell’infrastruttura di controllo, che può avere effetti diretti sulle attività di verifica e monitoraggio dei veicoli, con possibili ricadute sulle imprese di trasporto. 

    Infine,  come anticipato, viene integrato l’art. 5, comma 3, del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, convertito dalla L. 18 luglio 2025 n. 105, chiarendo che il limite numerico alle autorizzazioni alla circolazione con targa prova non si applica alle aziende che utilizzano tali targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o dei loro componenti.

    Tabella riepilogo normativo

    Punto Norma interessata Ambito Principale novità
    1 D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art. 8, comma 6 Accesso alla professione di autotrasportatore La competenza non è più presso la singola provincia ma presso una provincia della regione; soppresso il terzo periodo.
    2 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 14, comma 1, lett. a) Gestione rifiuti e bonifica dopo incidenti stradali Obbligo di gestione rifiuti e bonifica secondo parte IV D.Lgs. 152/2006; i costi, in caso di incidente, sono posti a carico dei responsabili.
    3 DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 330, comma 2 Commissioni mediche locali patenti Fino al 31 dicembre 2026, i componenti CML possono essere scelti anche tra medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati dall’art. 119 CdS.
    4 Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 733 Dispositivi elettronici di controllo Esteso l’utilizzo dei dispositivi anche agli uffici della motorizzazione civile di regioni e province autonome, con oneri a carico di tali enti.
    5 D.L. 21 maggio 2025, n. 73, art. 5, comma 3, conv. in L. 18 luglio 2025, n. 105 Targhe prova e autorizzazioni alla circolazione Il limite numerico alle autorizzazioni non si applica alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o componenti.

  • PRIMO PIANO

    Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico

    Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.

    L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè  un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto. 

    Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con  un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.

    La norma su franchigie e indennizzi

    La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi. 

    La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.

    Voce Durata / Importo Nota applicativa
    Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico
    Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti
    Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti

    L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore. 

    Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni. 

    ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.

    Istruzioni operative

    Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.

    Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.