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Tachigrafo e altri obblighi dal 1° luglio 2026 per i furgoni: circolare MIT
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore alcune novità introdotte dal "Pacchetto mobilità" dell'Unione Europea:
- l'obbligo di installare e utilizzare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) sui veicoli commerciali leggeri con massa massima ammissibile (MMA) superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, quando impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, e
- la relativa formazione dei conducenti
La circolare n.9674 del 16 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture fornisce le prime indicazioni operative in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte della Commissione Europea. Ecco i dettagli
Chi deve installare il tachigrafo G2V2 e quando scatta l’obbligo
L'estensione si applica a due categorie di trasporti:
- i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio;
- i trasporti in conto proprio in ambito internazionale, ma solo quando la guida costituisce l'attività principale del conducente (oltre il 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo).
Restano invece esclusi i trasporti nazionali (sia conto terzi che conto proprio) e quelli internazionali in conto proprio in cui la guida non è l'attività prevalente del conducente.
Le funzioni del tachigrafo G2V2
Il nuovo dispositivo è in grado di registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema satellitare GNSS, tracciare la posizione del veicolo ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico, e trasmettere dati alle autorità di controllo attraverso comunicazioni DSRC anche durante la marcia.
Con l'entrata in vigore della norma, prevista per il 1 luglio 2026 i conducenti sono tenuti a utilizzare il tachigrafo G2V2 e la carta del conducente per tutti i trasporti rientranti nell'ambito applicativo. La circolare precisa che, in presenza di documentazione attestante un trasporto internazionale, il conducente è considerato soggetto agli obblighi di registrazione sin dall'inizio del periodo di lavoro giornaliero. Rimane inoltre l'obbligo di esibire le registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026.
Regime misto nazionale/internazionale
I conducenti che alternano trasporti nazionali e internazionali sono soggetti alle norme del Reg. (CE) 561/2006 solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio.
Nelle tratte esclusivamente nazionali resta l'esenzione, con la possibilità di attivare la funzione "out of scope" del tachigrafo.
Formazione dei conducenti e responsabilità delle imprese
Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo — previsti a carico delle imprese dal Reg. (CE) 561/2006 e dal Reg. (UE) 165/2014 — si estendono duenque anche ai conducenti di veicoli con MMA superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, impegnati in trasporti internazionali o di cabotaggio.
Sul piano della responsabilità, le eventuali violazioni commesse dai conducenti vengono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell'impresa, secondo quanto stabilito dal decreto MIT n. 215/2016 e dalla circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017. Le aziende sono quindi tenute non solo a dotare i veicoli del tachigrafo G2V2, ma a garantire che i propri autisti conoscano e applichino correttamente le norme sui tempi di guida e di riposo.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la qualificazione professionale: i conducenti che utilizzano esclusivamente veicoli tra 2,5 t e 3,5 t non sono soggetti all'obbligo di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Proprio per questo la circolare sottolinea il ruolo decisivo della formazione aziendale, indicandola come strumento fondamentale non solo per il rispetto delle norme sociali, ma per la tutela della sicurezza degli autisti e degli altri
Formazione dei conducenti e responsabilità oggettiva delle imprese
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Monopattini: contrassegno obbligatorio dal 17.5, proroga per l’assicurazione
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 marzo 2026 viene definito il funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.. Il 24 aprile scorso il Ministero ha pubblicato anche una circolare operativa che chiarisce tre elementi nuovi: lo slittamento della RC a luglio, il regime transitorio biennale per il risarcimento diretto, e le regole operative per IVASS e CARD-CTT. (vediamo piu in dettaglio all'ultimo paragrafo.)
Si conferma che il contrassegno identificativo diventerà elemento obbligatorio dal 17 maggio per la circolazione su strada dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e viene rilasciato attraverso un processo completamente informatizzato, gestito dalla Direzione generale per la motorizzazione.
Il sistema consentirà la tracciabilità del veicolo e del proprietario, facilitando i controlli da parte delle autorità e l’interoperabilità con le imprese assicuratrici.
Con il precedente decreto MIT di ottobre 2025 erano stati anche definiti i costi per gli utenti (circa 35 euro) e la sanzione amministrativa per la mancata esposizione, pari a 100 euro.
Il decreto sul contrassegno digitale
Il decreto si fonda su un articolato impianto normativo; oltre al Codice della strada assume rilievo la legge n. 160/2019, come modificata nel 2024, che introduce l’obbligo per i proprietari di monopattini elettrici di dotarsi di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile.
Il decreto disciplina:
- le modalità di funzionamento della piattaforma telematica;
- le procedure di richiesta, rilascio e cancellazione del contrassegno;
- il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR;
- le modalità di accesso per cittadini, imprese, studi di consulenza e autorità di controllo.
L’utilizzo della piattaforma è obbligatorio: tutte le richieste e operazioni relative al contrassegno avvengono esclusivamente in via telematica.
L’obbligo di dotazione del contrassegno per la circolazione decorre dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.
La piattaforma MIT accesso e procedura
La piattaforma sarà raggiungibile attraverso i portali ufficiali del MIT, in particolare:
- Portale dell’Automobilista (area servizi online)
- eventualmente anche tramite il sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
e sarà accessibile tramite SPID di secondo livello o Carta d’identità elettronica
Soggetti abilitati e accesso
Soggetto Modalità di accesso Funzioni principali Cittadini SPID livello 2 / CIE Richiesta, prenotazione ritiro, comunicazioni Imprese SPID/CIE tramite rappresentante Richiesta per flotte aziendali Studi di consulenza SPID/CIE + rete dedicata Intermediazione e gestione pratiche Autorità Credenziali istituzionali Controlli e sanzioni Procedura di richiesta
Il processo operativo si articola come segue:
- Accesso alla piattaforma tramite identità digitale;
- Inserimento dati anagrafici (acquisiti automaticamente o inseriti manualmente);
- Selezione del punto di ritiro (motorizzazione o studio di consulenza);
- Pagamento tramite PagoPA;
- Ritiro del contrassegno e associazione al codice fiscale del proprietario.
- È possibile presentare la richiesta anche per minori di età superiore a 14 anni, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.
Gestione del contrassegno
La piattaforma consente inoltre: comunicazione di furto, smarrimento o deterioramento; richiesta di cancellazione; gestione del trasferimento di proprietà del monopattino. In caso di furto o smarrimento, la denuncia deve essere presentata entro 48 ore e i dati comunicati tramite piattaforma.
Caratteristiche operative
Il contrassegno è personale e non duplicabile; deve essere richiesto un nuovo contrassegno in caso di sostituzione; i dati sono trattati con sistemi avanzati di sicurezza e crittografia; le autorità possono accedere ai dati per controlli su strada. Il sistema introduce quindi una gestione completamente digitalizzata, con integrazione tra banche dati pubbliche e assicurative, garantendo maggiore controllo e tracciabilità nella circolazione dei monopattini elettrici.
I costi del contrassegno – le multe
Il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 ottobre 2025 (prot. n. 250), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025, aveva già determinato il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi per monopattini elettrici (€ 8,66 cadauno, ripartiti in
- €5,03 costo produzione,
- €1,11 IVA, €
- 2,52 maggiorazione
e disciplina modalità di emissione, richiesta e rilascio.
I contrassegni, carte valori prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con tecnologie anticontraffazione, andranno richiesti sulla piattaforma telematica pagando tramite PagoPA (inclusi bollo e diritti motorizzazione) e ritirati presso Motorizzazione Civile o agenzie di pratiche automobilistiche
Sono previste multe da 100-400€ per la mancata esposizione
L’obbligo assicurativo prorogato a luglio
Con la circolare del 24 aprile 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito tre novità operative significative rispetto al quadro già noto sulla regolamentazione dei monopattini elettrici. Ecco cosa cambia concretamente.
1. L'obbligo assicurativo slitta al 16 luglio 2026
La novità più rilevante riguarda la data di entrata in vigore dell'obbligo di copertura RC per monopattini elettrici — ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, ramo 10 — a partire dal 16 luglio 2026. Il rinvio di 60 giorni è stato concesso su richiesta dell'ANIA, per consentire l'adeguamento tecnico delle piattaforme informatiche. Fino a quella data, il contrassegno è obbligatorio ma la polizza non è ancora esigibile dalle forze dell'ordine.
2. Nessun risarcimento diretto per almeno due anni
La circolare introduce un regime transitorio sui risarcimenti per i sinistri causati da monopattini : per due anni non si applicherà la procedura di risarcimento diretto (artt. 149-150 CAP), bensì quella ordinaria prevista dall'art. 148 CAP. Il motivo è tecnico: la procedura di risarcimento diretto richiede un forfait nazionale per categoria di veicolo, che non esiste ancora per i monopattini. Il MIMIT ha stabilito un periodo minimo biennale per raccogliere dati statistici sufficienti e costruire tale parametro. Solo al termine del monitoraggio sarà possibile estendere il sistema di indennizzo diretto.
3. Monitoraggio IVASS semestrale dal 31 dicembre 2026
Per costruire il forfait citato, l'IVASS avvierà una rilevazione semestrale dedicata — con cadenza al 31 dicembre e al 30 giugno — su sinistri e polizze RC dei monopattini. La prima rilevazione avrà come riferimento il 31 dicembre 2026. I dati raccolti saranno trasmessi ogni sei mesi al MIMIT, che potrà aggiornare le istruzioni operative. Per i terzi trasportati, la convenzione CARD-CTT trova invece immediata applicazione, senza attendere il nuovo forfait.
La convenzione CARD-CTT è un accordo tra le compagnie assicurative italiane che regola il risarcimento dei passeggeri trasportati coinvolti in incidenti stradali.
CARD sta per Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, il sistema generale con cui l'assicurazione della vittima (anziché quella del responsabile) gestisce e paga il danno, recuperando poi il costo dall'altra compagnia tramite forfait.
CTT sta per Convenzione Terzi Trasportati, cioè la sezione specifica che si occupa dei passeggeri a bordo del veicolo coinvolto nell'incidente.
In pratica per un passeggero su un mezzo coinvolto in un sinistro che subisce un danno, la richiesta di risarcimento viene gestita dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava (non da quella del responsabile). Le due compagnie si regolano poi tra loro tramite rimborsi basati sull'importo effettivamente risarcito, che può essere ridotto da una franchigia assoluta e/o percentuale.
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Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Con il Provvedimento ADE n 281068/2025 le Entrate si occupano di prevedere le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Debuta dal 2026 anni di imposta 2025 una novità. La collaborazione tra ADE e sistema TS per le spese sanitarie in caso di modifiche alla precompilata.
Vediamo una sintesi delle regole.
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:
- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: le tipologie di spese comunicate
Le tipologie di spesa sono le seguenti:
- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; - c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; - g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023; - h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi
medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
ospedaliera); - l) altre spese sanitarie.
Sepse sanitarie e veterinarie: possibile opporsi alla comunicazione all’Ade
Il provvedimento evidenzia anche che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1..
In particolare, l'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:
- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Oltre a quanto detto l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE.
L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. -
Disabilità: istruzioni INPS su regole transitorie per ultrasettantenni
Con la pubblicazione del DL PNRR n. 19 2026, lo scorso 17 febbraio, si sono aggiunti altri tasselli alla riforma della disabilità, prevista dal decreto legislativo n. 62/2024.
Il nuovo modello di accertamento della condizione di disabilità , dal 30.9.2025 era stato esteso alle Province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento. P(er queste ultime due realtà il procedimento, continuerà a essere svolto localmente). Anche in queste provincie procedura per l’accertamento della disabilità è stata avviata esclusivamente online, con la trasmissione telematica del nuovo “certificato medico introduttivo” da parte dei medici certificatori.
I professionisti già abilitati potranno utilizzare le proprie credenziali per acquisire i nuovi certificati per residenti e domiciliati nei territori coinvolti. I medici che invece si profilano per la prima volta dovranno richiedere un’apposita abilitazione compilando il modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori”, disponibile sul sito www.inps.it.
Le istruzioni operative per l’estensione della profilazione e i tutorial sull’uso della nuova procedura sono contenuti nel messaggio Hermes n. 2806 del 25 settembre 2025, pubblicato sul portale dell’Istituto.
Ulteriori istruzioni sono state fornite il 23 febbraio 2026 con 3 diversi messaggi
- n. 635/2026, Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Novità in materia di sperimentazione della riforma della disabilità ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
- n. 637/2026: Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Prime istruzioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazione
- n. 639 /2026 Riforma della disabilità. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Indicazioni operative sulla profilazione dei medici certificatori per l’accesso al servizio di presentazione del certificato medico introduttivo per la terza fase sperimentale. Tutorial sulle procedure.
AGGIORNAMENTO 20 MARZO 2026
Considerate le tempistiche ravvicinate tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 19/2026, avvenuta il 19 febbraio 2026, e l’avvio della terza fase della sperimentazione dal 1° marzo 2026, la procedura di trasmissione della domanda di accertamento sanitario per l’invalidità civile con le modalità precedenti, era riaperta dalla data di pubblicazione fino al 31 marzo 2026.
AGGIORNAMENTO 24 APRILE
INPS precisa le istruzioni sulle proroghe previste nella conversione in legge del decreto 19 2026, per coordinarle con le norme previste dalla legge sull'assistenza delle persone anziane Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo.
Nuove modalità di comunicazione e convocazione: procedura digitalizzata
La riforma sperimentale prevede che dopo l’invio del certificato medico introduttivo, i cittadini interessati potranno inserire i propri dati socioeconomici direttamente online, utilizzando le credenziali SPID (livello 2), CIE 3.0, CNS o eIDAS.
In alternativa, sarà possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato o alle Associazioni di categoria. Questa fase è importante perché consente di velocizzare la valutazione e l’eventuale erogazione delle prestazioni economiche, qualora spettanti a seguito della valutazione di base.
La convocazione a visita sarà inviata tramite raccomandata A/R e potrà essere visualizzata anche sul “Portale della Disabilità”.
In caso di assenza ingiustificata, la mancata presentazione sarà considerata come rinuncia alla valutazione, ma gli interessati avranno la possibilità di richiedere una nuova convocazione se impossibilitati a partecipare nella data fissata.
Si ricorda che tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alla procedura sono disponibili sul sito ufficiale dell’INPS e sul Portale della Disabilità.
I 40 nuovi territori sede di sperimentazione del decreto PNRR 19 2026
Il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cd. DL PNRR 2026) introduce rilevanti novità in materia di procedure per la certificazione della disabilità, intervenendo sul decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con l’obiettivo di semplificare e accelerare l’iter di accertamento.
In particolare, dal 1° marzo 2026 viene estesa a livello provinciale la sperimentazione delle nuove modalità di valutazione di base, ampliando i territori coinvolti e rafforzando l’organizzazione delle commissioni medico-legali INPS .
Regione Provincia / Province Abruzzo Chieti Basilicata Potenza Calabria Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Campania Caserta Emilia-Romagna Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna Friuli-Venezia Giulia Pordenone, Udine Lazio Roma Liguria La Spezia, Savona Lombardia Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio Marche Ancona, Ascoli Piceno Molise Campobasso Piemonte Asti, Cuneo, Torino Puglia Brindisi Sardegna Cagliari Sicilia Caltanissetta, Catania, Messina Toscana Arezzo, Massa Carrara Trentino-Alto Adige/Südtirol Bolzano/Bozen Umbria Terni Veneto Treviso, Venezia, Verona Le altre modifiche 2026 in tema sanitario
Tra le ulteriori modifiche apportate dal DL 19 2026 vi sono :
- l’ampliamento delle specializzazioni mediche ammesse alla presidenza delle commissioni (non solo medicina legale, ma anche medicina del lavoro e specializzazioni equipollenti o affini), nonché la possibilità di nominare come presidente un medico con almeno un anno di esperienza in organi di accertamento assistenziale o previdenziale in caso di carenza di specialisti.
- Viene inoltre potenziata la digitalizzazione del procedimento: l’INPS dovrà mettere a disposizione un servizio telematico per l’invio del certificato di disabilità ai fini dell’elaborazione del “progetto di vita”, favorendo l’integrazione con piattaforme regionali e l’accesso ai benefici connessi.
- Prevista anche la possibilità per l’INPS di stipulare convenzioni con Regioni e Province autonome per la condivisione delle banche dati, così da agevolare l’erogazione coordinata delle prestazioni assistenziali e sanitarie.
Regime transitorio per gli ultrasettantenni
Con il Messaggio INPS n. 1377 del 23 aprile 2026 vengono fornite le prime indicazioni operative in merito al coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche per le persone anziane.
Il documento chiarisce, in particolare, il regime transitorio applicabile agli ultrasettantenni affetti da patologie croniche, nelle more dell’entrata in vigore della nuova valutazione multidimensionale unificata prevista dal D.lgs. n. 29/2024. L’intervento si rende necessario alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, che incidono sui tempi di applicazione della riforma e stabiliscono la permanenza delle procedure previgenti fino a fine 2027.
Le tempistiche di entrata in vigore risultano differite e articolate come segue:
Fase Decorrenza Ambito Sperimentazione 1° gennaio 2027 Territori individuati con decreto ministeriale Applicazione a regime 1° gennaio 2028 Intero territorio nazionale Nel frattempo, l’articolo 28, comma 7, del D.lgs. n. 29/2024, come modificato dal DL n. 19/2026, stabilisce che fino al 31 dicembre 2027 continuano ad applicarsi le norme previgenti per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile e disabilità. Restano pertanto operative le disposizioni contenute, tra le altre, nella legge n. 104/1992, nella legge n. 118/1971 e nella legge n. 18/1980. Novità La principale novità chiarita dall’INPS riguarda l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione del regime transitorio. In particolare, per gli ultrasettantenni con patologie croniche e riduzione progressiva dell’autonomia, continueranno ad applicarsi le procedure tradizionali di accertamento dell’invalidità civile anche nei territori coinvolti nella sperimentazione della riforma. I requisiti soggettivi richiesti sono i seguenti:
Requisito Descrizione Età Almeno 70 anni Condizione sanitaria Presenza di almeno una patologia cronica Condizione funzionale Riduzione progressiva delle funzioni fisiologiche con rischio perdita autonomia Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’estensione della disciplina previgente anche nelle province interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità (D.lgs. n. 62/2024), già attiva dal 2025 e progressivamente ampliata nel 2026 ( v. paragrafo precedente).
Nei territori non interessati dalla sperimentazione, invece, non si registrano variazioni: continuano ad applicarsi le regole previgenti per tutti i soggetti, indipendentemente dall’età.
Istruzioni operative INPS riforma disabilità e assistenza anziani
Dal punto di vista operativo, il Messaggio INPS precisa che, a partire dal 1° giugno 2026, le domande presentate nelle zone sperimentali, dagli ultrasettantenni interessati devono seguire integralmente l’iter amministrativo già disciplinato dalla circolare INPS n. 42/2025.
Le fasi procedurali da rispettare sono le seguenti: Certificato medico introduttivo: rilascio da parte del medico certificatore; Presentazione della domanda: abbinamento del certificato alla domanda amministrativa entro 90 giorni; Accertamento sanitario: effettuato dalle Commissioni mediche ASL integrate da un medico INPS; Validazione INPS: controllo dell’esito entro 60 giorni; Esito finale: trasmissione del verbale e riconoscimento dell’eventuale prestazione economica.
Fase Tempistica Presentazione domanda Entro 90 giorni dal certificato Validazione INPS Entro 60 giorni Resta ferma la possibilità di accentramento degli accertamenti presso l’INPS nei casi di convenzione con le ASL (CIC), secondo la normativa vigente.
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Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 112451 del 9 aprile con le Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 ottobre 2025 recante disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa (GU n 252/2025) previsti nell’articolo 51 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Scarica qui il Modello di Comunicazione rilevante 2025.
Inoltre il MEF in data 31 ottobre ha pubblicato le Linee Guida per procedere.
Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante
Ai fini della global minimu tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate.
In alternativa, tali soggetti possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame.
A stabilirlo è il Decreto 16 ottobre 2025 del MEF.
La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, con le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.
Attenzione al fatto che, sono esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro.
Nel decreto in oggetto, con l'articolo 3 si disciplinano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’imposizione integrativa, quando più Paesi rivendicano un diritto di imposizione su un gruppo multinazionale.
Se più Paesi hanno diritto all’imposizione per lo stesso esercizio, l’Impresa Dichiarante italiana deve compilare la Comunicazione Rilevante seguendo le Regole OCSE segnalando eventuali divergenze tra la normativa OCSE e quella dei singoli Paesi che hanno diritto di imposizione.
L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere ulteriori informazioni per valutare il rischio fiscale e la correttezza dei dati.
Se solo un Paese ha il diritto d’imposizione, l’Impresa dichiarante seguirà le regole di quel singolo Paese.
Se un gruppo è controllato da un’impresa estera che ha già versato un’imposta minima equivalente in un altro Stato (Porto Sicuro), l’Italia può accettare quei dati come validi.
Con l’articolo 4 si definisce invece nel dettaglio il pacchetto di informazioni che devono essere contenute nella Comunicazione Rilevante.
Essa si compone di una sezione generale e di più sezioni giurisdizionali:
- sezione generale: con le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale (struttura, società controllate, dati identificativi). Sintesi dei dati fiscali del gruppo e applicazione dell’imposta integrativa:
- sezioni giurisdizionali: con dati fiscali specifici per ciascun Paese in cui il gruppo opera.
La comunicazione come evidenziato dal decreto, contenente le informazioni e i dati previsti, è trasmessa all'agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.
Si rimanda al Decreto per tutte le altre informazioni.
Comunicazione rilevante imprese: chi la invia e come
Secondo il Provvedimento n 112451 del 9 aprile a decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, ciascuna impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano e ciascuna entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano, presenta all’Agenzia delle entrate la Comunicazione Rilevante, secondo le modalità con riferimento agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale al quale appartiene soddisfa le condizioni di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo.
L'adempimento è riservato a imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.
La Comunicazione Rilevante, costituita da una sezione generale e da una o più sezioni giurisdizionali, contiene i dati e le informazioni necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta da un gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo di cui all’Allegato 1 al Decreto Ministeriale.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 7, del Decreto Legislativo la Comunicazione Rilevante è presentata all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale la Comunicazione Rilevante si riferisce.
In deroga al paragrafo precedente, la Comunicazione Rilevante è presentata all’Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio Transitorio di cui al punto 1, lettera h).Le entità trasmettono i dati utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l’abilitazione, i servizi telematici Entratel o
Allegati:
Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
I file contenenti le informazioni da comunicare sono predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato tecnico al presente Provvedimento.
Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni agli allegati n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” o n. 2 “Modalità di presentazione della Comunicazioni rilevante” al presente provvedimento, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In applicazione dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale le entità che intendono modificare le informazioni trasmesse possono sostituirle entro i termini previsti al punto 7.
Le entità che trasmettono all’Agenzia delle entrate la Comunicazione Rilevante di cui al punto 4 ricevono una ricevuta conforme alle regole di cui al punto 10 -
Tassazione dividendi: si torna al passato
Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo contiene il dietro front della norma sulla tassazione dei dividendi contenuta nella legge di bilancio 2026 e più volte contestata e emendata.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene una discussa norma che ha visto un intenso iter emendativo che riguarda la modifica alla normativa sulla tassazione dei dividendi delle società.
La novità riguardava la tassazione dei dividendi percepiti da società, con la modifica del regime generalizzato di esenzione parziale al 95% previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
Tale regime di esenzione, secondo la norma originaria della legge di bilancio sarebbe stato mantenuto solo se:
- la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta pari almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- oppure, in alternativa, che la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
- nella determinazione della soglia del 5% dovevano rilevare anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
- il nuovo criterio sarebbe valso anche per i dividendi di fonte estera.
La proposta inizialmente contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2026 prevedeva che la quota al di sotto della quale non fosse applicata l’esenzione pari al 95% fosse del 10% e questo ha causato diverse polemiche, poi in fase emendatativa la norma è cambiata ed ora viene abrogata dal Decreto Fiscale n 38/2026.
Tassazione dividendi società: cosa è cambiato nel 2026
In dettaglio la norma in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede quanto segue.
I commi 51-55, dell'arti 1 della Legge di Bilancio 2026 recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.Con un colpo di reni, il Governo torna sui suoi passi e con l'articolo 11 rubricato Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX si torna alla situazione dell'anno scorso.
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Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga
La Legge di bilancio 2026 tra le norme ha previsto il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.
Successivamente a tal proposito, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi e in data 7 gennaio ha pubblicato una rettifica introducendo uno slittamento della novità a partire dal 15 marzo prossimo.
Il MEF con il comunicato n 13 del 12 marzo conferma che arriverà una ulteriore proroga con apposito provvedimento.
Il comunicato specifica che con apposito provvedimento verranno modificate:
- le disposizioni (articolo 1, commi da 126 a 128) che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro. In particolare, verrà previsto il rinvio, fino al 30 giugno 2026, dell’applicazione delle suddette disposizioni. Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Riepiloghiamo la novità.
Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro
La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.Ricordiamo che Codacons è intervenuta sulla previsione di legge evidenziando l'illeggittimità della norma.
Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».
L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.
Spedizioni extra UE: da quando si applica il contributo di 2 euro
La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:
- spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
Con successiva circolare n 1/2026 datata 7 gennaio le Dogane hanno previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro.
L’agenzia delle Dogane e dei monopoli (Adm), rettificando le proprie indicazioni contenute nella circolare n 37/D/2025, introduce un periodo transitorio, conclusosi il 28 febbraio 2026.
La circolare n 1 nel rispetto dello Statuto del contribuente e per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi, concede un maggior lasso temporale (periodo transitorio) per dichiarare le importazioni registrate dal 1° gennaio al 28 febbraio e versare di conseguenza il relativo importo dovuto: i contributi delle spedizioni di valore inferiore ai 150 euro registrate nel periodo transitorio andranno contabilizzati e pagati sulla base della dichiarazione da presentare per la prima volta entro il 15 marzo 2026, e per le operazioni di gennaio e di febbraio.
Dal 1° marzo, invece, gli adempimenti correlati alla contabilizzazione, dichiarazione e versamento del contributo sulle spedizioni fino a 150 euro dovranno rispettare le tempistiche che sono già state indicate sulla circolare 37/D.
Su questa novità il MEF ha confermato la ulteriore proroga al 30 giugno e a breve verrà apporvato un apposito provvedimento di modifica della disciplina prevedendone lo slittamento dell'entrata in vigore.