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Assegno incollocabilità INAIL: importo 2026 – come si richiede
L'assegno di incollocabilità INAIL 2026 è pari a € 312,55 euro. Lo ha stabilito il decreto del ministero del lavoro 65 dell'11 maggio pubblicato il 28 maggio sul sito ministeriale
Giova ricordare che si tratta di una prestazione economica, erogata dall'INAIL cui hanno diritto :
- invalidi per infortunio o
- invalidi per malattia professionale
che siano titolari della rendita INAIL e che si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio al lavoro riservato alle persone con disabilità.
La circolare applicativa INAIL è stata pubblicata il 10 giugno 2026. L'istituto precisa che la direzione provvedera automaticamente ai conguagli dal mese di agosto 2026
Assegno di incollocabilità: i requisiti
I requisiti specifici per ottenere l’assegno sono i seguenti:
- età non superiore ai 65 anni
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
Assegno incollocabilità: come fare domanda
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.
Assegno incollocabilità 2024
Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato sulla base della variazione ISTAT, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella misura di € 305,78.
La circolare INAIL n. 20 in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024.
Assegno Incollocabilità 2025
Con decreto del Ministero del lavoro n 52 del 18 aprile 2025, pubblicato il 13 maggio nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2023 ed il 2024, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 0,8 %, è determinato nella misura di 308,23 Euro.
In data 20 maggio l'Istituto ha chiarito con la circolare 31 2025 che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di agosto 2025.
Allegati: -
Tassa Unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore dal 1° luglio
Dal 1° luglio parte il dazio UE di 3 euro per gli acquisti online che subirà una trasformazione radicale.
Viene soppressa la franchigia doganale per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e viene introdotto dall’Unione europea un dazio doganale temporaneo di tre euro per articolo.
Dazio UE di 3 euro sui pacchi: le regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio prossino e fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena operatività dell’Eu Customs Data Hub parte il dazio di tre euro sui pacchi.
L'8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2026/1200, «Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di tre euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro» avvia l'operatività del dazio che si affianca al contributo italiano da due euro al momento "sospeso" dal Decreto fiscale.
Ricordiamo che sulle spedizioni, l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 modifica le regole del precedente regolamento esecutivo del Cdu (2447/2015).
Sul dazio da 3 euro la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida che chiariscono che questa tariffa si applica a tutte le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi verso consumatori finali nell’Ue.
È importante sottolineare che questo dazio è considerato un diritto doganale a tutti gli effetti ed è pertanto soggetto a Iva.
Lato consumatore si dovrà valutare la modalità di dichiarazione doganale adottata visto che il dazio si applica generalmente per ogni riga di dichiarazione, in proposito le Linee guida riportano un esempio per favorire la comprensione del meccanismo.
Nel caso di una spedizione dal valore di 140 euro contenente tre capi d’abbigliamento se la merce viene dichiarata tramite il tracciato H7 previsto per spedizioni sotto i 150 euro, i beni vengono raggruppati sotto un unico codice HS a 6 cifre e si pagherà un solo dazio di tre euro per l’intera riga descrittiva. Questo tracciato viene utilizzato normalmente dalle piattaforme di commercio elettronico
Se invece si utilizza il tracciato ordinario H1 è necessaria la classificazione Taric a dieci cifre. Se i tre articoli ricadono sotto codici Taric differenti o hanno origini diverse, la dichiarazione presenterà tre righe, comportando un esborso totale di nove euro di dazi, ossia tre euro per ogni riga, più Iva.
Attenzione al fatto che questo tracciato è utilizzato di solito dagli operatori ordinari.
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Decreto Automotive: incentivi per le imprese per 1,3 miliardi
Il MIMIT con notizia del 23 maggio annuncia il via libera al DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
Decreto Automotiv3: sblocatte le regole, Urso spiega in dettaglio
Con il DPCM automotive, si darà il via agli aiuti alla filiera produttiva, incentivi all’acquisto di furgoni, moto e scooter e al noleggio a lungo termine di auto a favore di chi ha redditi bassi.
Sono gli interventi che compongono il DPCM del valore totale di poco più di 1,3 miliardi di euro, sbloccato dal governo dopo un’attesa durata quasi un anno.
Il Ministro Urso stesso ha spiegato che si tratta di: “Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. Risorse specifiche per il settore, che si aggiungono a quelle già destinate al Piano Transizione 5.0, che ha una dotazione triennale di 9,8 miliardi di euro per l’innovazione digitale e l’efficientamento energetico del sistema industriale”.
La decisione arriva dal Cdm del 22 maggio dove altri provvedimenti sono stati approvati.
Urso inoltre spiega che è stata raggiunta l’intesa di ripristinare, già nel prossimo mese di luglio, le risorse pari a 251 milioni di euro che sono state destinate, per esigenze di bilancio, alla copertura del decreto-legge per contrastare il caro carburanti e a sostegno delle imprese dell’autotrasporto.
Le nuove risorse, già individuate, si aggiungeranno quindi a quanto già destinato al comparto con questo provvedimento, aumentandone l’importo complessivo
In particolare, con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Urso ha concluso specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
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Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026
Pubblicato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.
Tra le numerose novità vediamo quelle per la responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
In proposito anche il CNDCEC ha pubblicato il documento di studio intitolato “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile”
Il documento offre una sintesi organica delle novità introdotte dal Decreto legislativo n 47/2026 in vigore dal 29 aprile.
Il documento approfondisce:
- le novità relative alle società di partenariato,
- all’appello al pubblico risparmio,
- agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate,
- nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione.
Vediamo pià in dettaglio le novità per i Sindaci delle società quotate.
Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026
In particolare, l'art. 151.2 rubircato appunto Responsabilita' dei componenti del collegio sindacale prevede diverse novità.
I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le loro omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.»;La novità pur mantenendo invariata la struttura della responsabilità che resta solidale con quella degli amministratori e basata sulla verifica della corretta vigilanza, esclude, per le società quotate l’applicazione del limite quantitativo introdotto dal codice civile.
occorre evidenziare che nelle quotate i sindaci operano in contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa, da sistemi articolati di controllo interno e da una elevata esposizione a rischi,
Un tetto massimo di responsabilità, ancorato ai compensi, rischierebbe di determinare una sottovalutazione del rischio effettivo e, conseguentemente, un depotenziamento della attività di vigilanza.
In tali contesti il collegio sindacale assume una funzione di garanzia che trascende il rapporto con la società, investendo invece direttamente la tutela del mercato e la fiducia degli investitori.
La responsabilità dei sindaci diviene uno strumento essenziale per assicurare l’affidabilità dell’informazione societaria e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Si rimanda al Decreto n 47/2026 per la lettura completa della norma di riferimento.
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Tachigrafo e altri obblighi dal 1° luglio 2026 per i furgoni: circolare MIT
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore alcune novità introdotte dal "Pacchetto mobilità" dell'Unione Europea:
- l'obbligo di installare e utilizzare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) sui veicoli commerciali leggeri con massa massima ammissibile (MMA) superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, quando impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, e
- la relativa formazione dei conducenti
La circolare n.9674 del 16 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture fornisce le prime indicazioni operative in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte della Commissione Europea. Ecco i dettagli
Chi deve installare il tachigrafo G2V2 e quando scatta l’obbligo
L'estensione si applica a due categorie di trasporti:
- i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio;
- i trasporti in conto proprio in ambito internazionale, ma solo quando la guida costituisce l'attività principale del conducente (oltre il 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo).
Restano invece esclusi i trasporti nazionali (sia conto terzi che conto proprio) e quelli internazionali in conto proprio in cui la guida non è l'attività prevalente del conducente.
Le funzioni del tachigrafo G2V2
Il nuovo dispositivo è in grado di registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema satellitare GNSS, tracciare la posizione del veicolo ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico, e trasmettere dati alle autorità di controllo attraverso comunicazioni DSRC anche durante la marcia.
Con l'entrata in vigore della norma, prevista per il 1 luglio 2026 i conducenti sono tenuti a utilizzare il tachigrafo G2V2 e la carta del conducente per tutti i trasporti rientranti nell'ambito applicativo. La circolare precisa che, in presenza di documentazione attestante un trasporto internazionale, il conducente è considerato soggetto agli obblighi di registrazione sin dall'inizio del periodo di lavoro giornaliero. Rimane inoltre l'obbligo di esibire le registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026.
Regime misto nazionale/internazionale
I conducenti che alternano trasporti nazionali e internazionali sono soggetti alle norme del Reg. (CE) 561/2006 solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio.
Nelle tratte esclusivamente nazionali resta l'esenzione, con la possibilità di attivare la funzione "out of scope" del tachigrafo.
Formazione dei conducenti e responsabilità delle imprese
Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo — previsti a carico delle imprese dal Reg. (CE) 561/2006 e dal Reg. (UE) 165/2014 — si estendono duenque anche ai conducenti di veicoli con MMA superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, impegnati in trasporti internazionali o di cabotaggio.
Sul piano della responsabilità, le eventuali violazioni commesse dai conducenti vengono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell'impresa, secondo quanto stabilito dal decreto MIT n. 215/2016 e dalla circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017. Le aziende sono quindi tenute non solo a dotare i veicoli del tachigrafo G2V2, ma a garantire che i propri autisti conoscano e applichino correttamente le norme sui tempi di guida e di riposo.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la qualificazione professionale: i conducenti che utilizzano esclusivamente veicoli tra 2,5 t e 3,5 t non sono soggetti all'obbligo di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Proprio per questo la circolare sottolinea il ruolo decisivo della formazione aziendale, indicandola come strumento fondamentale non solo per il rispetto delle norme sociali, ma per la tutela della sicurezza degli autisti e degli altri
Formazione dei conducenti e responsabilità oggettiva delle imprese
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Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: domande dal 3 giugno
Pubblicato in GU n 96 del 27 marzo la Delibera del MIT del 16 aprile con le regole per chiedere la riduzione dei pedaggi autostradali da parte degli autotrasportatori per il periodo 2025 a partire dal 3 giugno prossimo.
Per presentare le domande è necessario inviare attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet :
Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: come fare domanda
Al fine delle domande per la riduzione dei pedaggi è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo
Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile sulla stessa pagina.
Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:- fase 1 – prenotazione della domanda;
- fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda
E' possibile l'accesso alla fase 2 – inserimento della domanda e firma ed invio della domanda – esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori la fase 1 – prenotazione della domanda.
Nella fase 1 – prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a se' imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.
Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle societa' di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.
Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 – prenotazione della domanda e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2, firma ed invio della domanda, il soggetto richiedente procede:
a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una societa' consortile o un raggruppamento a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della societa' consortile o del raggruppamento attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente – direttamente o indirettamente – al richiedente stesso;
b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa e, se trattasi di Stato non appartenente all'Unione europea, di caricare con le opportune «operazioni» ed in corrispondenza di ciascuna targa, il file formato .pdf della relativa carta di circolazione;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera a) precedente,
ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilita' presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».
Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati cosi' inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.
Sui dati cosi' acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'albo procede:
a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Archivio, ai fini della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;
b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'ANAV di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 18, lettera a), la ricerca e' effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;
c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera b) precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 18, lettera c), del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilita' del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;
d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda:
d.1) se la targa e' stata emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea: alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel registro UE EUCARIS accessibile tramite il CED della Motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto registro, ai fini della procedura in parola e' tenuto in considerazione il secondo;
d.2) se la targa e' stata emessa da uno Stato non appartenente all'Unione europea: alla verifica che, in corrispondenza di ciascuna, sia stato caricato il file formato .pdf della relativa carta di circolazione e del titolo abilitante al transito su territorio italiano.
La fase 2 -inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attivita' di inserimento dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali (service provider) a seguito della conclusione della fase 1 -prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» e' di competenza del richiedente.
Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale dell'albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei data-base di riferimento.
Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalera' le anomalie alle quali potra' aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovra' procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovra' coerentemente correggere i dati inseriti nella domanda.
La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 27, lettera b), attraverso le seguenti attivita':
a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona all' uopo delegata, sul documento informatico (file access) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
L'apposizione della firma digitale con le predette modalita' determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilita' previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti;
b) invio del documento di cui alla lettera a), debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'albo.
Riduzione pedaggi autotrasporto 2025: pagamento del bollo e calendario domande
La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA.
Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell'albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo.
La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.
I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilita' sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:
a) fase 1 – prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 3 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 9 giugno 2026;
b) fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 23 giugno 2026 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2026.
Come meglio descritto nel «manuale utente impresa», l'applicativo PEDAGGI elabora i dati in maniera asincrona.
Attenzione al fatto che ciò comporta che il termine ultimo per l'inserimento della fase 2 cui al punto b) è il 21 luglio 2026, mentre il termine delle ore 14,00 del 22 luglio 2026 e' valido per la sola firma ed invio della domanda.
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Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Con il Provvedimento ADE n 281068/2025 le Entrate si occupano di prevedere le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Debuta dal 2026 anni di imposta 2025 una novità. La collaborazione tra ADE e sistema TS per le spese sanitarie in caso di modifiche alla precompilata.
Vediamo una sintesi delle regole.
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: regole ADE
Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021, relativi a:
- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
Spese sanitarie e veterinarie nella precompilata: le tipologie di spese comunicate
Le tipologie di spesa sono le seguenti:
- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; - c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; - g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023; - h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi
medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
ospedaliera); - l) altre spese sanitarie.
Sepse sanitarie e veterinarie: possibile opporsi alla comunicazione all’Ade
Il provvedimento evidenzia anche che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto 2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto 2.3.1..
In particolare, l'opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:
- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.
Oltre a quanto detto l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE.
L’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.