• Dichiarazione 730

    Bonus musica: spese detraibili nel 730 per la formazione musicale dei figli

    Tra le spese detraibili nel modello 730 di quest'anno per i redditi e le spese 2025 vi è anche il "bonus musica" la detraibilità delle spese per l'istruzione musicale dei figli.

    Per i costi per l'iscrizione a cori, bande e scuole di musica, si ha diritto nella dichiarazione dei redditi 2026 ad una detrazione del 19%, vediamo tutte le regole e i massimali di detraibilità.

    730/2026: detraibilità delle spese per istruzione musicale dei minori

    Nel quadro E ai righi E8-E10 tra gli altri oneri vanno indicate le spese di istruzione musicale dei figli.

    In particolare, come chiarito anche dalle entrate nelle maxi guida per i dichiarativi 2026 vi è il bonus musica

    A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:

    • conservatori di musica;
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    • scuole di musica iscritte nei registri regionali
    • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

    Bonus musica nel 730: limiti e importi

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
    Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali). 

    Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”.
    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
    Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta
    Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
    Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

    l contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cassetto Fiscale: tutte le funzionalità al 2026

    Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione e la gestione delle proprie informazioni fiscali, come:

    • i dati anagrafici, tra cui il domicilio fiscale e l’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio
    • le dichiarazioni fiscali (le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche e le scelte per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille)
    • i rimborsi
    • i versamenti effettuati
    • gli atti registrati (locazioni, successioni, atti pubblici, ecc.)
    • le eventuali comunicazioni dell’Agenzia di invito alla compliance e le comunicazioni di irregolarità (nella sezione “l’Agenzia scrive”)
    • i crediti IVA, i crediti agevolativi e i contributi a fondo perduto.
    • i dati e le informazioni relative agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA)
    • comunicazioni relative al Concordato preventivo biennale, dichiarazioni d’intento e di leasing/acquisto nautica, condono (L. 289/2002)
    • lo stato di iscrizione al Vies.

    Vi sono recenti novità per i servizi che l'Ade intende rendere disponibili a professionisti e contribuenti, leggi anche:

    API e informazioni massiva dal Fisco: regole per contribuenti e intermediari             

    Vediamo come è composto il Cassetto Fiscale e come saperci "guardare dentro".

    Cassetto Fiscale: come accedere

    Il servizio è disponibile nell’area riservata. Il servizio è attivo tutti i giorni, per 24 ore al giorno, ma potrebbe subire rallentamenti tra l’una e le due dei giorni in cui è effettuata la manutenzione.

    QR-Code per la fatturazione elettronica

    Il cassetto fiscale consente ai titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita Iva e l’indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche. Il QR-Code può essere stampato o conservato sui propri dispositivi mobili, per comunicare velocemente ai propri fornitori i dati per la fatturazione.

    Cassetto Fiscale: come delegare terzi

    La delega è un accordo privato che stipuli con l’intermediario di tua fiducia per autorizzarlo a usare i servizi (conferire la delega); affinché l’intermediario possa usare i servizi per tuo conto è necessario che i dati della delega siano comunicati con le modalità descritte nel seguito (attivare la delega).

    Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari (soggetti individuati all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, quali incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), utilizzando le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 sulla delega unica

    La delega si attiva dopo che il contribuente ne comunica all’Agenzia i dati in uno dei seguenti modi:

    • direttamente, utilizzando l’apposita funzionalità web, disponibile nell’area riservata
    • tramite l’intermediario delegato, utilizzando una delle modalità individuate dal provvedimento del 2 ottobre 2024, come modificato dal Provvedimento 20 maggio 2025.

    Con le medesime modalità può essere comunicata la revoca per disattivare la delega.

    La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata, da parte del contribuente, o rinuncia, da parte dell’intermediario.

    La richiesta di rinnovo può essere comunicata a partire dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.

    N.B.: utilizzando le medesime modalità è possibile delegare, oltre alla consultazione del proprio cassetto fiscale, anche altri servizi on line, sia dell’Agenzia delle entrate che dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio

    Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter,  inquadrate con contratto di lavoro domestico.

    Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.

    Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.

    Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate

    Novità sui contributi lavoro domestico

    La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.

    Restano confermati:

    • gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
    • la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
    • l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.

    Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.

    Incentivo per chi posticipa la pensione

    La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando  che, per i lavoratori  domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la  quota in busta paga.

    L'istituto annuncia comunque una prossima circolare  in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.

    Istruzioni operative e e tabelle importi

    Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31)

    Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore. 

    Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31)

    I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). 

    È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.

    Le scadenze per i versamenti. Come fare

    Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi  sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente 

    ATTENZIONE :  se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

    1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026
    2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026
    3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026
    4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027

    I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.

    La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.

    Nel caso di cessazione del rapporto

    Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.

  • Locazione immobili

    Il piano casa è legge e consente sfratti più veloci

    Sulla GU del 3 luglio è pubblicata  Legge 2 luglio 2026, n. 116i converisone del Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.

    Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.

    Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:

    1. recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente, 
    2. sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato 
    3. attivazione di capitali privati. 

    Di seguito maggiori dettagli.

    Piano casa: cosa contiene

    All'atto dell'approvazione del il Piano Casa il Governo aveva evidenziato che le misure previste dal decreto-legge ora convertito in legge n 116/2026 poggiano su tre pilastri:

    1. il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
    2. il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
    3. il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.

    L’obiettivo del Governo Meloni è arrivare a 100.000 alloggi in dieci anni, combinando risorse pubbliche, capitali privati e fondi europei.

    Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa

    Il Piano casa 2026 introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. 

    Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso.

    È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi lavoro domestico non versati: nuova guida INPS 2026

    Con il messaggio n. 2247 del 3 luglio 2026, nell'ambito del Progetto PNRR n. 77 , l'INPS ha rilasciato un nuovo servizio di video-guida personalizzata per i datori di lavoro domestico.

    Il servizio nasce perché i datori di lavoro under 76 non ricevono più a domicilio gli avvisi pagoPA per il pagamento dei contributi previdenziali, e serve quindi a colmare questa mancanza con una comunicazione digitale mirata.

    E' rivolto: a tutti i datori di lavoro domestico con rapporti in essere per i quali non risultino versati i contributi dal I trimestre 2026, con erogazione trimestrale a partire dalla fine di maggio 2026.

    Viene resa disponibileun mese prima della scadenza del trimestre successivo 

    Cosa mostra la video-guida:

    • i trimestri per cui non risultano versati i contributi, con istruzioni per pagare online o tramite la rete pagoPA, 
    • indicazioni per gestire rapporti sospesi o cessati non ancora comunicati all'INPS, con relativo ricalcolo dei contributi
    • è personalizzata con il nome del datore di lavoro e dei lavoratori domestici coinvolti
    • informazioni sulle sanzioni per mancato o ritardato pagamento

    Inoltre sono accessibili  direttamente al termine della video-guida i seguenti servizi collegati:

    •  il Portale dei pagamenti, 
    • il Cassetto previdenziale dei datori di lavoro domestico, 
    • l'Estratto conto (descritto sotto),
    •  i Servizi per i lavoratori domestici e l'app INPS Mobile.

    Come si riceve:

    gli utenti che hanno aggiornato contatti (cellulare/e-mail) e dato il consenso nella sezione "Vai ai tuoi consensi" dell'area MyINPS ricevono un SMS o e-mail con il link alla video-guida, accessibile anche tramite l'area riservata MyINPS, l'app INPS Mobile o l'app IO, previa autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il link resta disponibile per sei mesi.

    I contenuti del servizio Estratto contributivo INPS

    Si ricorda che è disponibile già dal 2024 il  servizio   Estratto conto contributivo specificamente progettato per i datori di lavoro e lavoratori domestici, (colf badanti, baby sitter, assistenti familiari) che  permette di accedere e visualizzare  il riepilogo dei contributi previdenziali versati, fornendo dettagli più approfonditi rispetto alle versioni precedenti, per verificare accuratamente la situazione contributiva dei lavoratori .

    Il servizio  è facilmente accessibile attraverso il sito web dell'INPS (www.inps.it), navigando nella sezione Cassetto Previdenziale (Datori di Lavoro Domestico)”. 

    Per accedere, gli utenti possono utilizzare una delle seguenti credenziali digitali:

    1. SPID di secondo livello;
    2. CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
    4. PIN dispositivo, per i residenti all'estero senza documento di riconoscimento italiano;
    5. eIDAS.

    Una volta autenticati, il servizio distingue automaticamente il ruolo dell'utente (datore o lavoratore) basandosi sul codice fiscale inserito, e presenta la pagina adeguata.

    Il servizio è disponibile anche per gli intermediari incaricati dal datore di lavoro,

    Per i Datori di Lavoro:

    Il sistema elenca tutti i rapporti di lavoro domestico registrati, attivi e cessati. È possibile selezionare e scaricare in formato PDF le attestazioni dei pagamenti per ogni rapporto, dettagliate per anno contributivo o anno di pagamento.

     È inoltre possibile scaricare attestazioni di pagamento trimestrali. 

    Gli intermediari autorizzati possono accedere a queste informazioni seguendo le indicazioni della circolare INPS  n. 28 del 8 febbraio 2011.

    • Per i Lavoratori:

    L'estratto conto del lavoratore riprende struttura e contenuti simili all'applicazione “UNEX” utilizzata per l'emissione degli estratti contributivi.

     È possibile esaminare i dettagli dei contributi versati per ogni periodo lavorativo, oltre a verificare le settimane coperte da contribuzione attraverso la funzione "Dettaglio Settimane".

  • Cedolare secca

    Cedolare secca: guida con scadenze 2026

    La cedolare secca è il regime facoltativo che sostituisce Irpef, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo sui canoni di locazione con un'imposta unica al 21% (10% nei casi agevolati). 

    Si esercita compilando il modello RLI, alla registrazione del contratto o nelle annualità successive.

    Scarica la check list di seguito.

    Prima di scegliere, verifica in un colpo d'occhio aliquota applicabile e termine di scadenza per il tuo caso: 

    • la tabella scaricabile riporta le tre aliquote (21%, 10%, 26%), 
    • i comuni interessati dal canone concordato agevolato 
    • le finestre dei 30 giorni per opzione, conferma in proroga e revoca, così da poter fissare i promemoria direttamente in agenda senza dover rileggere l'intero articolo.
    Aliquota Applicazione
    21% Canone libero; primo immobile in locazione breve
    10% Canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa o con carenza di disponibilità abitative (es. Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, ecc.)
    21% Contratti strumentali C/1 stipulati nel 2019 (fino a 600 mq)
    26% Secondo immobile destinato a locazione breve

    Chi può optare per la cedolare secca

    Possono esercitare l'opzione le persone fisiche titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento (es. usufrutto), a condizione che lochino l'immobile nell'esercizio di impresa, arte o professione. In caso di contitolarità, ogni locatore deve esercitare l'opzione singolarmente: chi non aderisce resta soggetto a imposta di registro sulla propria quota di canone, mentre l'imposta di bollo resta comunque dovuta sul contratto.

    L'opzione riguarda le categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10 (uffici/studi privati), a uso abitativo, incluse le pertinenze locate congiuntamente o con contratto separato collegato. 

    Attenzione a due esclusioni operative frequenti:

    • conduttori in attività d'impresa o professionale: il regime non si applica, anche se l'immobile sarà poi usato a fini abitativi da dipendenti o collaboratori.
    • eccezione C/1 2019: i locali commerciali categoria C/1 fino a 600 mq, con contratti stipulati nel 2019, restano ammessi alla cedolare al 21% anche con conduttori societari.

    Sono inoltre ammesse le locazioni verso cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, se sublocate a studenti universitari o messe a disposizione dei comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone.

    Check list per scegliere la cedolare secca, ricordare le scadenze, le aliquote e i vantaggi

    Locazioni brevi: la novità 2026 da non perdere

    Per le locazioni brevi (max 30 giorni, persone fisiche fuori impresa) l'aliquota è 21% sul primo immobile indicato in dichiarazione e 26% sul secondo. 

    Dal periodo d'imposta 2026 il limite per restare nel regime privato è sceso da 4 a 2 appartamenti destinati annualmente a questa finalità: oltre questa soglia l'attività si considera imprenditoriale, con conseguente uscita dal regime cedolare per le locazioni brevi.

    Come e quando esercitare l'opzione: la checklist delle scadenze

    • Alla registrazione del contratto: opzione nel modello RLI, entro 30 giorni dalla stipula (o dalla decorrenza, se anteriore).
    • Nelle annualità successive: entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.
    • In caso di proroga (anche tacita): conferma obbligatoria contestuale, sempre entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o della proroga precedente.
    • Revoca: possibile in ogni annualità successiva a quella di opzione, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, con versamento dell'imposta di registro eventualmente dovuta.
    • Locazioni senza obbligo di registrazione (durata ≤30 giorni): opzione direttamente in dichiarazione dei redditi, oppure in sede di registrazione volontaria o in caso d'uso.

    Il modello RLI si presenta tramite servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web), in ufficio, oppure tramite intermediario abilitato.

    Atteznione al fatto che il reddito da cedolare secca esce dal reddito complessivo e non consente di far valere oneri deducibili né detrazioni collegate. Resta invece rilevante ai fini ISEE e per la determinazione dei requisiti reddituali di deduzioni, detrazioni o benefici (es. status di familiare a carico).

    Check list per scegliere la cedolare secca, ricordare le scadenze, le aliquote e i vantaggi

    Cedolare secca e FAQ per rispondere ai dubbi frequenti

    La cedolare secca vale anche per gli affitti brevi?
    Sì, con aliquota 21% sul primo immobile indicato in dichiarazione e 26% sul secondo; dal 2026 il regime privato è ammesso fino a un massimo di 2 appartamenti annui destinati a locazione breve.

    Cosa succede se un contitolare non opta per la cedolare secca?
    Il contitolare che non aderisce versa l'imposta di registro sulla propria quota di canone; l'imposta di bollo resta comunque dovuta sull'intero contratto.

    Bisogna comunicare la scelta all'inquilino?
    Sì, con lettera raccomandata preventiva, salvo per i contratti di durata annua inferiore a 30 giorni o quando il contratto prevede già espressamente la rinuncia all'aggiornamento del canone

  • Riforma fiscale

    Testo Unico imposte sui redditi: tutte le novità in GU

    Il 3 luglio nella GU n 152 viene pubblicato il testo del Dlgs n 117/2026 o Testo Unico delle imposte sui redditi.

    Come recitava la relazione illustrativa al testo preliminare, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

    Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

    TU imposte sui redditi: approvato dal Governo

    Il TU sui redditi contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.

    Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito ha dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".

    Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986. 

    Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

    Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

    Leo ha anche dichiarato che: “Siamo a un passo dal completare una riforma fondamentale.  Con l’approvazione definitiva del TUIR, manca ormai soltanto il Testo Unico sull’Accertamento per chiudere il ciclo dei testi normativi di riordino. Il Governo si concentrerà nella redazione del Codice tributario, che rappresenterà un punto di svolta cruciale, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e garantendo una maggiore certezza del diritto”.

    Testo unico imposte sui redditi: sintesi dei contenuti

    Le disposizioni del Testo unico si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027, e sono suddivise in quattro Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con annessi nove allegati.

    Parte I con il regime ordinario e composta da quattro Titoli:

    • imposta sul reddito delle persone fisiche;
    • imposta sul reddito delle società;
    • disposizioni comuni;
    • disposizioni relative ai rapporti internazionali.

    Parte II con il regime speciale e composta da tre Titoli:

    • disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
    • disposizioni speciali ai fini dell’imposta sul reddito delle società;
    • disposizioni speciali comuni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società.

    Parte III relativa all’imposizione minima globale.

    Parte IV con disposizioni varie, transitorie e finali.