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App “Osservaprezzi Carburanti”: dal 20 luglio per i prezzi della benzina
Il MIMIT annuncia che i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente
Da lunedì 20 luglio sarà disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android la nuova App “Osservaprezzi Carburanti” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, uno strumento pensato per offrire ai cittadini un’informazione semplice, trasparente e immediata sui prezzi dei carburanti praticati sul territorio.
Attraverso l’App, i consumatori potranno individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente.
La consultazione sarà resa ancora più efficace dalla visualizzazione del prezzo medio regionale e dalla possibilità di confrontarlo con il prezzo praticato, nella stessa giornata, da ciascun impianto.
Il Ministero evidenzia che la nuova applicazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento degli strumenti di trasparenza del mercato, a beneficio dei consumatori e della concorrenza.
Nella fase iniziale di utilizzo, il Ministero invita gli utenti a segnalare eventuali osservazioni sulla precisione dei dati e sulle funzionalità dell’App, così da raccogliere indicazioni utili a migliorarne progressivamente l’efficacia e la qualità del servizio offerto.
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Pagamenti PIVA: chi va in cassa entro il 20 luglio
Entro il 20 luglio le PIVIA, grazie al Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 con la proroga dei pagamenti dovranno pagare le tasse.
Il DL 89/2026 trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio, riepiloghiamo il calendario dei pagamenti e vediamo la norma in dettaglio.
Di seguito anche un link per approfondire la proroga del settore agricoltura.
Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario, gli esclusi
Il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 ha previsto che:
- ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
- è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter.
Attenzione però al fatto che, la proroga non è per tutte le PIVA vediamo di seguito il dettaglio.
Proroga pagamenti PIVA: riguarda tutti?
Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, i pagamenti sono rimasti al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per i seguenti soggetti:
- gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e
- i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
- i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR
Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.
Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA ma occorre ragionare per esclusione consultando l'allegato 1 al decreto MEF 31 marzo 2026.
Leggi anche Agricoltura: Irpef al 30.6 ma non per tutti con il calendario di settore.
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Bonus box e posto auto: regole 2026
Le Entrate hanno aggiornato la Guida 2026 per le ristrutturazioni edilizie.
Tra gli approfondimenti vengono esplicitate tutte le regole per il bonus per l'acquisto o costruzione del box o posto auto, vediamo a chi spetta e cosa fare per averlo.
Leggi anche Posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza
Bonus 2026 box o posto auto: che cos’è
La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.
In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “ nuova costruzione”. Attenzione quindi al fatto che, la detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso;
- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice. In questo caso la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Bonus 2026 box e posto auto: tutte le regole
Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.
La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia.
Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.
Il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:
- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione,
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:- deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione,
- deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo, di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione,
- è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori.
La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale.
È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.
Bonus box o posto auto 2026: i documenti e gli adempimenti
Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:
- atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l’abitazione,
- dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto,
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).
Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto.
Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:
- il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione,
- dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.
La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata anche nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, in un orario antecedente a quello della stipula stessa.
Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante l’apposito bonifico dedicato e nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.
In particolare, è stato chiarito che solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo si può ugualmente usufruire della detrazione, anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:
- il pagamento avvenga in presenza del notaio,
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
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Crisi d’impresa: commento ADE alla composizione negoziata
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate dedica un ampio approfondimento alla composizione negoziata della crisi, esaminando l’istituto dalla fase di accesso fino alla conclusione delle trattative, con particolare attenzione al ruolo dell’esperto, alle misure protettive e al trattamento dei debiti tributari.
Il documento recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, il cosiddetto Correttivo-ter, e fornisce diversi chiarimenti operativi di interesse per imprese, professionisti e creditori pubblici.
La circolare conferma che la composizione negoziata è uno strumento flessibile, fondato sull’autonomia dell’imprenditore, ma subordinato a una condizione essenziale: il risanamento deve essere concretamente e ragionevolmente perseguibile.
I chiarimenti più rilevanti dell’Agenzia riguardano soprattutto il trattamento del debito fiscale.
Vengono ammessi la combinazione tra falcidia e dilazione, il possibile pagamento parziale dell’IVA previa attestazione di convenienza, il mantenimento delle rateazioni esistenti e una lettura estensiva delle misure premiali.
Per accedere efficacemente ai benefici, tuttavia, non è sufficiente il semplice deposito dell’istanza.
Occorrono un piano credibile, dati completi e attendibili, una corretta interlocuzione con l’esperto e una tempestiva gestione dei rapporti con gli uffici fiscali.
La composizione negoziata non rappresenta quindi una sospensione generalizzata delle obbligazioni, ma un percorso strutturato nel quale la tutela dell’impresa è strettamente collegata alla trasparenza, alla buona fede e alla concreta sostenibilità del progetto di risanamento.
Composizione negoziata: tutti gli step commentati dall’Ade
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, attivabile esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore.
Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, comprese le imprese minori o “sottosoglia”.
L’accesso è possibile quando l’impresa si trova:
- in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza;
- in uno stato di crisi già manifestatosi;
- anche in una situazione di insolvenza, purché questa sia reversibile e il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.
Il punto decisivo, quindi, non è l’assenza assoluta di insolvenza, ma l’esistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio aziendale.
La composizione negoziata non può invece essere utilizzata per perseguire sin dall’origine un progetto meramente liquidatorio o per differire l’apertura di una procedura concorsuale inevitabile.
La circolare precisa inoltre che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore impedisce l’accesso alla composizione negoziata.
Non costituisce invece automaticamente un ostacolo la pendenza di un ricorso presentato da un creditore, poiché l’interesse individuale di quest’ultimo non può prevalere, in astratto, sulla possibilità di risanamento dell’impresa.
Il progetto di piano e la verifica della risanabilità
L’istanza di nomina dell’esperto deve essere accompagnata da un progetto di piano di risanamento e dalla documentazione richiesta dall’articolo 17 del Codice della crisi.
Secondo la circolare, il progetto iniziale non deve necessariamente coincidere con il piano definitivo, deve tuttavia essere sufficientemente organico da consentire una prima valutazione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa.
Tra gli elementi essenziali rientrano:
- la situazione contabile aggiornata;
- l’andamento corrente dell’attività;
- l’individuazione delle cause della crisi;
- le iniziative industriali e finanziarie previste;
- un piano finanziario con proiezioni relative almeno ai sei mesi successivi.
Il piano definitivo potrà essere sviluppato durante le trattative, anche sulla base delle osservazioni dell’esperto.
Il risanamento, tuttavia, deve rimanere il criterio guida dell’intero percorso e deve essere verificato non soltanto all’inizio, ma per tutta la sua durata.
Il ruolo dell’esperto: facilitatore, non gestore dell’impresa
L’esperto deve essere terzo, indipendente e imparziale, il suo compito è facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, verificando nel tempo la concreta perseguibilità del risanamento.
L’Agenzia sottolinea che l’esperto:
- analizza i dati e la documentazione aziendale;
- valuta le prospettive di risanamento;
- agevola il dialogo tra le parti;
- può formulare proposte e suggerire modifiche al piano;
- individua i creditori strategici per il buon esito delle trattative;
- esprime pareri tecnici quando è richiesto l’intervento del tribunale.
Resta però l’imprenditore l’unico soggetto legittimato a condurre le trattative e a decidere la strategia da seguire. L’esperto non può sostituirsi all’organo amministrativo né condividere la responsabilità delle scelte gestionali, perché ciò comprometterebbe la sua indipendenza.
L’impresa conserva infatti la piena disponibilità del patrimonio e continua a gestire l’attività.
Per gli atti di straordinaria amministrazione o per quelli che potrebbero pregiudicare i creditori, deve però informare preventivamente e per iscritto l’esperto.
Le misure protettive e cautelari
L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive per evitare che le iniziative individuali dei creditori compromettano le trattative e le prospettive di risanamento. Le misure possono impedire, nei confronti dei creditori interessati:
- l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive;
- l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati;
- determinate condotte contrattuali suscettibili di compromettere la continuità aziendale.
La protezione non deve necessariamente riguardare tutti i creditori, può essere selettiva, purché l’imprenditore indichi le ragioni per cui la limitazione delle azioni di determinati soggetti risulti funzionale al risanamento.
La conferma, la modifica o la revoca delle misure compete al tribunale, che deve verificare:
- la regolarità dell’accesso alla composizione negoziata;
- la concreta perseguibilità del risanamento;
- la funzionalità delle misure rispetto alle trattative;
- il bilanciamento tra l’interesse dell’impresa e quello dei creditori.
Le misure cautelari, a differenza di quelle protettive, sono provvedimenti specifici adottati dal giudice per assicurare il buon esito delle trattative. Possono essere richieste soltanto dal debitore e non sono collegate a un ordinario giudizio di merito: la loro funzione è strettamente connessa al percorso negoziale.
Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono concludere:
- un contratto con uno o più creditori o con altri soggetti interessati al risanamento;
- una convenzione di moratoria;
- un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dagli altri interessati e dall’esperto.
In alternativa, l’imprenditore può accedere a uno degli strumenti disciplinati dal Codice, tra cui:
- il piano attestato di risanamento;
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- il concordato preventivo;
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- il concordato semplificato, quando il risanamento non sia risultato praticabile e ricorrano le condizioni previste dalla legge.
La circolare evidenzia che le soluzioni negoziali del comma 1 dell’articolo 23 e gli strumenti giudiziali del comma 2 sono alternativi.
Non è quindi possibile utilizzare accordi privatistici per derogare, soltanto nei confronti di alcuni creditori, alle regole inderogabili previste dalle procedure concorsuali.
Il nuovo accordo transattivo con il Fisco
Uno degli aspetti più rilevanti esaminati dall’Agenzia riguarda l’accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter.
Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale, dilazionato oppure contemporaneamente parziale e dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.
La circolare chiarisce espressamente che le due modalità non sono alternative: la proposta può prevedere sia la falcidia sia la rateizzazione del medesimo debito.
Alla proposta devono essere allegate:
- una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un professionista appositamente designato.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, previo parere conforme della Direzione regionale. L’efficacia è subordinata al deposito presso il tribunale e al successivo controllo del giudice sulla regolarità della documentazione e dell’accordo.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza oppure mancato pagamento integrale delle somme entro sessanta giorni dalle scadenze concordate.
Poiché l’articolo 23 non individua espressamente l’ufficio competente, l’Agenzia applica il criterio previsto per la transazione fiscale: rileva l’ultimo domicilio fiscale del debitore.
In caso di variazione del domicilio, il cambiamento produce effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.
Per le composizioni negoziate di gruppo con imprese aventi domicili fiscali differenti, la circolare rinvia ai criteri previsti per l’individuazione dell’ufficio unico competente in materia di transazione fiscale di gruppo.
L’accordo può comprendere anche l’IVA
Un chiarimento particolarmente significativo riguarda la possibilità di ridurre il debito IVA.
La norma esclude dalla transazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Secondo l’Agenzia, tuttavia, l’IVA non è esclusa automaticamente dall’accordo.
Il credito IVA può quindi essere oggetto di pagamento parziale, a condizione che un professionista indipendente attesti che la proposta assicura al Fisco un risultato non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale.
Si tratta di un’apertura rilevante, perché estende alla composizione negoziata i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale in materia di trattamento dell’IVA nelle procedure di regolazione della crisi.
Per tutti gli altri chiarimenti si rimanda alla Circolare n 5/2026 a commento della crisi di impresa.
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Bilancio di liquidazione: pubblicato il definitivo dell’OIC 5
L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in data 16 luglio il testo definitivo dell'OIC 5 con le regole per i bilanci di liquidazione.
Attenzione al fatto che le regole sono obbligatorie per i bilanci 2027 e facoltative per il 2026.
Ricordiamo che il testo è stato posto in consultazione nel 2024 ed ora giunge alla sua versione definitiva.
La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specificava che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci è nata dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
La finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria.Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
In ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione ed ora si giunge al testo definitivo cui si rimanda sul sito dell'OIC, clicca qui, per approfondire. -
Polizza rischi calamità sulla prima casa: come si detrae nel 730/2026
Le spese sostenute per assicurare l'abitazione principale da eventi calamitosi è detraibili nella dichiarazione dei redditi 2026.
In partcolare a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
Attenzione al fatto che non spetta la detrazione se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.
Vediamo dove indicare la spesa nel Modello 730/2026.
Polizza rischi calamitosi nel 730/2026: la detraibilità al 19% anche per quella condominiale
Nel modello 730/2026 tra gli oneri detraibili si sono quelli sostenuti per la polizza contro i rischi calamitosi per la casa.
La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni, in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
Attenzione al fatto che, rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.
La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria
unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.Polizza rischi catastrofali casa: dove si indica nel 730
La polizza acquistata è detraibilie al 19% e va indicata nei righi E8-E10 con i codici 43 e 54.
Attenzione al fatto che devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con i codici 43 e 54.
Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese per premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi in dipendenza di contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.
Resta fermo che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare sempre al rigo da E8 a E10.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2026 con il codice onere 81.
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OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario.
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento.La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.