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Credito ZES Unica 2025: tutte le regole per averlo
La legge di bilancio 2025 ha esteso il credito ZES Unica Mezzogiorno agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.
Vediamo di seguito i dettagli, ma prima il riepilogo delle regole generali.
Credito ZES Unica Mezzogiorno: le norme istitutive
L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, ora appunto esteso con la legge di bilancio anche agli investimenti 2025, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Attenzione al fatto che non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro
Credito di imposta ZES Unica: che cos’è
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica.
In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) dovevano inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti , indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.
Per l’invio della comunicazione integrativa andava utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, come aggiornato con il provvedimento 6 novembre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100% (rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024).
Vediamo ora le novità 2025
Credito ZES Unica 2025: novità
La legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:
- tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, (verosimilmente a tal fine varrà ancora il modello su indicato come aggiornato a fine 2024, ma si attendono conferme),
- nonché attestare successivamente (tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025) l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione (è previsto un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate).
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Credito quotazioni PMI: proroga fino al 2027
La legge di bilancio 2025 proroga per il credito di imposta per la quotazione delle PMI.
Vediamo in dettaglio cosa contiene la norma in vigore dal 1° gennaio.
Credito quotazioni PMI: in arrivo la proroga fino al 2027
Il comma 449 dell'art 1 della legge di bilancio 2025 nel novellare l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 205 del 2017, proroga fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese di cui al citato articolo 1, commi 89 e 90, che ha introdotto un credito d’imposta delle spese di consulenza relative alla quotazione delle Piccole e medie imprese (PMI).
In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al cinquanta per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.
L’articolo 1 comma 230, della legge n. 178 del 2020, nonché l’articolo 1, comma 46, della legge n. 234 del 2021 hanno poi prorogato tale misura, limitando però il massimale a 200 mila euro.
Con l’articolo 1, comma 395, della legge n. 197 del 2022, la misura è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023, con una revisione delle condizioni per accedere al beneficio in questione.
In particolare, è stato previsto che le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al cinquanta per cento dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500 mila euro.
Infine con l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024), mantenendo inalterate le condizioni (credito di imposta pari al 50 per cento sino ad un massimo di 500 mila).
Pertanto ora si vuole ulteriormente prorogare l'agevolazione come sopra specificato.
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Reverge Charge: doppia registrazione per far emergere le op. imponibili
Con Ordinanza n 31274 depositata il 6 dicembre 2024 la Cassazione statuisce il seguente importante principio:
“reverse charge” – di acquisti intracomunitari, nel caso di registrazione, ai fini dell’IVA, delle fatture in acquisto nel solo registro degli acquisiti, senza integrazione dell’imposta, non vale ad escludere la sanzionabilità della violazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, né a configurare un’ipotesi di minore gravità, la circostanza che l’Amministrazione disponga delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali legittimanti comunque il diritto alla detrazione, poiché la doppia registrazione della fattura previa integrazione dell’imposta persegue lo scopo sostanziale di far di per sé emergere le operazioni imponibili, con contestuale liquidazione dell’imposta dovuta direttamente dal cessionario, rendendo nel contempo possibile l’esperimento dei controlli in capo a questi”.
Vediamo il caso di specie.
Reverge Charge: doppia registrazione per far emergere le op. imponibili
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni inviato da parte dell’Agenzia riguardante violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2007 e 2008, per omessa o inesatta annotazione, sui registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto Iva, di fatture relative a prestazioni imponibili o ad acquisti intracomunitari di beni da parte di una società in nome collettivo.
La società contribuente impugnava l'atto presso la Ctp che dichiarava dovute unicamente le sanzioni per le violazioni di carattere formale inerenti all’omessa doppia registrazione delle autofatture negli appositi registri.
L’ufficio proponeva appello che veniva accolto integralmente dai giudici di secondo grado, ritenendo essi che, pur non essendo stata contestata una maggiore imposta, per le operazioni poste in essere, la società ricorrente, comunque, risultava aver violato le disposizioni normative Iva per gli acquisti intracomunitari, essendosi limitata a registrare le fatture d’acquisto esclusivamente nel registro degli acquisti, senza integrazione dell’Iva.
I giudici spiegano che il contribuente avrebbe dovuto procedere prima all’integrazione Iva delle fatture e poi alla successiva annotazione delle stesse, sia nel registro vendite che nel registro acquisti, così da neutralizzare l’imposta.
Secondo i giudici l’incompletezza e la non regolarità delle registrazioni contabili, per cui sono state configurate le violazioni contestate, legittimamente sono state sanzionate dall’ufficio, a norma del richiamato articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 471/1997.
La società proponeva ricorso per Cassazione contestando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo numero 471/1997, in relazione ai numeri 3) e 5) dell’articolo 360 del codice di procedura civile, in quanto, in caso di “reverse charge” secondo il contribuente: “in assenza di limiti, oggettivi o soggettivi, all’esercizio della detrazione, l’operazione è fiscalmente neutrale in quanto l’imposta a debito è esattamente pari a quella a credito”.
L’Amministrazione inoltre, secondo la stessa società ricorrente, disponeva di tutte le informazioni necessarie per accertare la sussistenza di detti requisiti sostanziali; non potendosi il diritto alla detrazione negare nei casi in cui l’operatore nazionale non ha applicato – o non ha applicato correttamente – la procedura dell’inversione contabile.
L’ordinanza di Cassazione di cui si tratta smentisce del tutto la tesi del contribuente affermando il principio su indicato.
La doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell’imposta, ha lo scopo di garantire la corretta gestione dell’Iva nei casi di autofatturazione o di reverse charge, rispettando sia gli obblighi contabili che quelli fiscali. Questa procedura è prevista per adeguarsi alle normative italiane e comunitarie sull’imposta.
È di fondamentale importanza la corretta liquidazione dell’imposta: la doppia registrazione consente di integrare l’importo dell’Iva dovuta, calcolandola sull’acquisto di beni o servizi, per poi evidenziarla sia come Iva a debito (nel registro vendite) sia come Iva a credito (nel registro acquisti).
La Cassazione evidenzia che: scopo principale della doppia registrazione della fattura previa integrazione dell’imposta è assicurare il rispetto degli obblighi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, garantendo la corretta liquidazione e detrazione dell’imposta, oltre a mantenere la trasparenza nella contabilità.
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CIN affitti brevi: sanzioni dal 2 gennaio per inadempienti
Dal 2 gennaio 2025, chi non ha provveduto a richiedere il CIN dovrebbe essere soggetto a sanzioni.
Il condizionale è d'obbligo in quanto vista la proroga, concessa per le richieste del codice identificativo, con la quale si indicava il 1° gennaio come data ultima per adempiere, non è risultato chiaro come di conseguenza si debba applicare la norma sulle relative sanzioni per chi non ha provveduto.
Facciamo un riepilogo dei passaggi susseguitisi, dal 3 di settembre scorso, quando è scattato il termine normativo per le richieste del CIN.
CIN affitti brevi: richieste entro il 1° gennaio
Veniva pubblicato in GU del 3 settembre l’avviso del Ministero del Turismo che, ai sensi dell'art 13 ter comma 15 del DL 145/2023, iniziava a decorrere il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Il DL 145/2023 ha introdotto l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.Il decreto ha previsto che il Ministero del Turismo abbia il compito assegnare mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN a:
- unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve,
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
L'avviso era molto atteso in quanto dalla pubblicazione in GU dello stesso, dal 3 settembre, decorrono i 60 giorni entro cui mettersi in regole con il CIN richiedendolo sulla piattaforma preposta BDRS, progressivamente attivata in tutta Italia durante il periodo estivo.
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR apposita istanza con anche:
- i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
- nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Chi non provvede sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, decorsi 60 giorni 2 novembre.
Successivamente il Ministero del Turismo ha disposto una proroga di questo termine facendolo slittare al 1° gennaio 2025 ma non chiarendo esplicitamente i termini del decorso delle sanzioni.
CIN affitti brevi: sanzioni dal 2 gennaio per inadempienti
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:
- la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione;
- la sanzione della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Anche in tal caso, le sanzioni scatteranno solo dopo i 60 giorni previsti dalla normativa per mettersi in regola.
Leggi anche CIN affitti brevi: quali sono le sanzioni per chi non provvede?
Ricordiamo che per ottenere il Cin è necessario essere già in possesso del codice previsto dalle leggi regionali in materia, con procedure autorizzative e requisiti diversi da regione a regione.
Gli adempimenti per la locazione breve e turistica previsti dalle normative regionali restano infatti in vigore e a queste si aggiungono quelle nazionali.
Il debutto della Banca dati delle strutture ricettive voluta dal ministero del Turismo, entrata in funzione lo scorso 3 settembre su tutto il territorio nazionale prevede l’iscrizione obbligatoria entro il 2 novembre (termine slittato al 1° gennaio 2025) per ottenere il Cin e continuare a operare, come disposto dal Dl 145/2023, ma può essere presentata solo da coloro che già hanno ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale, in base alle regole stabilite sul territorio di appartenenza.
Leggi qui per sapere come richiedere il CIN: CIN affitti brevi e turistici: tutte le regole per provvedere.
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Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo
Con Risoluzione n 2 del 10 gennaio le Entrate hanno pubblicato i codici tributo per autoliquidare l'imposta di successione secondo le nuove regole.
Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo
Viene innanzitutto ricordato che il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
In particolare, viene modificato l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione”.
Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni”.
È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si prevede che il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo 33”.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.
Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la ridenominazione dei relativi codici tributo instituiti con risoluzione n 16 del 2016.
Autoliquidazione imposta di successione
Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:
• “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”.
Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il seguente codice tributo:
• “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso; nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”;
- per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”).
Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20 per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”.
Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).
Versamento delle sanzioni per ravvedimento tardiva successione
In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui all’articolo 50 del TUS1 , per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta, con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
- “1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;
- nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:
- “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravIl versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”. vedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”
Versamento somme da avvisi di liquidazione per imposta di successione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
- “A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:
- “A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”. Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”
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Opere d’arte: la valorizzazione sottintende un intento speculativo
Negli ultimi due anni diverse deliberazioni della Corte di Cassazione si sono occupate dell’imponibilità fiscale delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di opere d’arte (ma il concetto può essere esteso al più generale ambito del collezionismo) da parte di un privato, quindi fuori dall’attività d’impresa.
La sensibilità della questione deriva dal fatto che, se nell’ambito di una attività economica organizzata la fattispecie non presenta dubbi o ambiguità, la stessa cosa non può dirsi nel caso in cui la cessione venga effettuata da un privato, non titolare di partita IVA, in relazione a un’opera da questi posseduta come collezionista.
Per questi casi, infatti, il legislatore non ha previsto norme specifiche, per cui, basandosi sulle norme generali applicabili, quando la cessione avviene da parte di un privato può configurarsi alternativamente:
- la dismissione patrimoniale di una opera acquistata per finalità collezionistica, non imponibile ai fini delle imposte dirette;
- un’attività commerciale occasionale, ex articolo 67 comma 1 lettera i) del TUIR, imponibile in quanto costituisce un reddito diverso.
L’elemento chiave, per il corretto inquadramento del caso specifico nell’una o nell’altra fattispecie, è l’eventuale intento speculativo, o la sua mancanza, che sta alla base dell’operazione.
Il problema, in questo modo reddito di intendere la questione, è che l’elemento speculativo è relativo a un piano soggettivo che è molto difficile da valutare.
Per un approfondimento sulla fiscalità della cessione di opere d’arte da parte di privati è possibile leggere l’articolo “Cessione di opere d’arte da parte di privati: il trattamento fiscale”, dello stesso autore.
La sentenza 19363/2024 della Corte di Cassazione
La sentenza numero 19363, pubblicata dalla Corte di Cassazione il 15 luglio 2024, aggiunge ulteriori elementi di valutazione a un quadro interpretativo già portato avanti dall’ordinanza 6874/2023, e dalle successive 1603/2024 e 1610/2024.
Nel caso specifico veniva analizzato il caso dell’avvenuta cessione di un Monet, effettuata da un privato, da cui era derivata una notevole plusvalenza.
Secondo l’interpretazione del contribuente, la cessione non doveva considerarsi imponibile, in quanto l’opera era stata acquistata con finalità collezionistica, era stata detenuta dal privato per diversi anni, e l’alienazione era funzionale all’acquisto di un’altra opera d’arte.
Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che ha considerato il contribuente uno speculatore occasionale, che acquistava opere d’arte con l’intento di ottenere un occasionale profitto e, in considerazione di ciò, la plusvalenza doveva essere assoggettata a IRPEF come reddito diverso.
La Corte di Cassazione ha condiviso la posizione dell’Agenzia delle Entrate, fornendo ulteriori elementi utili a qualificare il sottinteso intento speculativo dell’operazione; più nello specifico, l’intento speculativo, nella situazione in esame, si deduceva dal fatto che il collezionista aveva:
- incaricato una importante casa d’aste della vendita;
- concesso l’opera in uso a musei, attività che tradirebbe la volontà di valorizzare il dipinto in prospettiva di una vendita;
- realizzato una plusvalenza di ammontare molto elevato;
- effettuato operazioni similari di compravendita anche in periodi precedenti e successivi, non rilevando il fatto che quella esame era stata l’unica nel periodo d’imposta.
In considerazione di ciò, secondo la Corte di Cassazione, sarebbe stato possibile dedurre un sottinteso intento speculativo, da cui derivava, poi, l’imponibilità dell’operazione.
A ben vedere, entrando nello specifico, alcune considerazioni della Corte sono anche opinabili; il prestito dell’opera a un museo non per forza deve avere lo scopo di valorizzare un’opera, e l’utilizzo di una casa d’aste costituisce un ordinario canale di vendita; così come il realizzo migliore possibile rappresenta un comportamento legittimo anche per chi acquista l’opera per mero collezionismo.
In ogni caso, ciò che è più importante e che si deduce dalla sentenza in esame è che, nell’impostazione attuale, la discriminante rappresentata dall’intento speculativo, per definire l’imponibilità o la non imponibilità di una cessione di un opera d’arte da parte di un privato, costituisce un elemento di valutazione, del tutto soggettivo, che non può che essere demandato di volta in volta al giudice, per la valutazione del caso specifico in base a delle presunzioni semplici; fatto che crea notevoli problemi applicativi, specialmente in un sistema del contenzioso tributario già ingolfato e caratterizzato da notevoli lungaggini.
Infine va precisato che questa impostazione, con ogni probabilità, verrà presto modificata dal legislatore, in quanto il punto in oggetto è tra quelli per cui è prevista la revisione in conseguenza dell’attuazione della legge delega per la riforma fiscale.
Sarebbe auspicabile che venissero chiarite delle specifiche situazioni di imponibilità e non imponibilità, in modo tale da superare un sistema basato sulle presunzioni semplici che strutturalmente indebolisce l’ordinamento e complica la vita del contribuente, dell’Agenzia delle Entrate e dei giudici tributari.
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Comuni colpiti dal sisma 2016-2017: proroga esenzioni imposte, vediamo quali
La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, tra le novità, prevede una proroga delle esenzioni concesse ai soggetti residenti nelle zone colpite dai Sismi del 2016 e 2017, vediamo di quale esenzione si tratta e quanto dura la proroga.
Esenzioni bollo e registro istanze e documenti comunica colpiti dal sisma 2016-2017
Il comma 663, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 l’esenzione, prevista dall’articolo 48, comma 7, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti:
- dal sisma del 24 agosto 2016,
- dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016,
- nonché di quello del 18 gennaio 2017.
La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2024 (in luogo dell’anno d’imposta 2023).
La lettera b), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024).