• Appalti

    Formazione con patrocinio ANAC: nuovo regolamento 2026

    Il nuovo Regolamento ANAC sulle attività formative, aggiornato con la Delibera n. 174 del 6 maggio 2026, disciplina le modalità con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione può collaborare con enti pubblici e soggetti qualificati per la realizzazione di iniziative formative nelle materie di propria competenza, per la diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.

    Quali enti possono collaborare con ANAC per corsi e seminari

    Le collaborazioni tramite protocolli d’intesa e convenzioni sono riservate soprattutto a soggetti pubblici che operano nella formazione dei dipendenti pubblici a livello nazionale. Tra gli esempi citati dal regolamento figurano la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Scuola Superiore della Magistratura, ma la collaborazione è possibile anche per  università, fondazioni ed enti privati e associazioni.

    Patrocinio gratuito ANAC e utilizzo del logo: quali sono i requisiti

    Si  richiedere il patrocinio gratuito per iniziative formative coerenti con le competenze ANAC. 

    L’utilizzo del logo dell’Autorità deve essere autorizzato espressamente e non può avere finalità commerciali o pubblicitarie.

    ANAC può revocare il patrocinio o l’autorizzazione all’uso del logo qualora vengano violate le condizioni previste dal regolamento. In caso di utilizzo improprio dell’immagine istituzionale o dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato può perdere la possibilità di ottenere futuri patrocini.

    Formazione su anticorruzione e contratti pubblici: gli ambiti interessati

    Il regolamento si applica principalmente a corsi, seminari, incontri specialistici e percorsi di perfezionamento riguardanti appalti pubblici, anticorruzione, etica pubblica e trasparenza amministrativa. 

    L’ANAC può partecipare a tali attività attraverso protocolli d’intesa, convenzioni o accordi quadro stipulati con soggetti pubblici operanti a livello nazionale, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni formative, come la Scuola Nazionale dell’Amministrazione o la Scuola Superiore della Magistratura. Restano escluse le iniziative prive di rilevanza nazionale o con finalità lucrative.

    Come si richiede il patrocinio -Scarica il regolamento e il modulo di richiesta

    Per avviare la procedura è necessario compilare l’apposito modulo allegato al regolamento e inviarlo tramite PEC all’indirizzo:

    [email protected]

    La domanda deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento e comunque almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, così da consentire agli uffici dell’Autorità di effettuare le necessarie valutazioni.

    Nel corso dell’istruttoria, ANAC verifica:

    • la coerenza dell’evento con le proprie competenze istituzionali;
    • la qualità scientifica e formativa dell’iniziativa;
    • l’assenza di finalità commerciali o promozionali;
    • l’affidabilità del soggetto organizzatore.

    Il regolamento chiarisce inoltre che il patrocinio è completamente gratuito e non comporta contributi economici, finanziamenti o partecipazione dell’ANAC alle spese organizzative dell’evento.

    Scarica QUI  la delibera e il regolamento ANAC con il modello di richiesta 

    Come si richiede il patrocinio

  • Appalti

    Certificazione contratti di appalto: l’Ispettorato può comunque sanzionare

    Con la sentenza n. 11276 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato una questione di notevole impatto  per datori di lavoro e consulenti: stabilire se l'Ispettorato Territoriale del Lavoro sia obbligato a impugnare preventivamente un atto di certificazione di un contratto di appalto — e a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione — prima di poter irrogare sanzioni amministrative, qualora la certificazione stessa risulti emessa da un organismo privo dei requisiti legali. 

    La risposta della Suprema Corte è netta: no, l'Ispettorato non è tenuto ad alcun previo ricorso giurisdizionale quando l'organismo certificatore è strutturalmente irregolare.

    Il quadro normativo di riferimento è quello del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), in particolare gli artt. 75, 76, 77, 78, 79 e 80, che disciplinano la certificazione volontaria dei contratti di lavoro. La ratio dell'istituto, come ricorda la Corte, è "ridurre il contenzioso in materia di lavoro" tra le parti contrattuali, non blindare ogni atto certificatorio da qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche preposte alla vigilanza.

    Il caso: appalto certificato da un ente bilaterale irregolare

    La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato tra due società nel novembre 2017. 

    Pochi giorni dopo, tale contratto veniva certificato da un ente bilaterale con sede a Roma. A seguito di verifiche ispettive, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti accertava però che l'organismo certificatore presentava gravi anomalie: la sede risultava priva di energia elettrica e, soprattutto, l'ente non era composto da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come invece richiesto dall'art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003. 

    In sostanza, l'ente bilaterale non possedeva i requisiti soggettivi indispensabili per essere considerato organo abilitato alla certificazione ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto.

    Sulla base di questi accertamenti, l'Ispettorato emetteva ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 39 D.L. n. 112/2008 (infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro) e dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 (interposizione illecita di manodopera), per un importo complessivo di 30.800 euro. 

    Il Tribunale di Chieti confermava le sanzioni, ma la Corte d'Appello di L'Aquila ribaltava la decisione, ritenendo che l'Ispettorato avrebbe dovuto 

    • prima esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla commissione di certificazione e 
    • poi ricorrere al TAR competente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, per contestare la validità dell'atto certificatorio.

    La decisione della Cassazione: motivazione e principi

    La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Ispettorato e cassa la sentenza d'appello, individuando tre errori fondamentali nel ragionamento della Corte territoriale.

    • Primo: l'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 legittima le "parti" del contratto certificato e i "terzi nella cui sfera giuridica l'atto è destinato a produrre effetti" a impugnare la certificazione davanti al giudice ordinario del lavoro. Un Ispettorato del Lavoro — autorità pubblica titolare di poteri sanzionatori — non rientra in nessuna di queste categorie: la certificazione non produce effetti nella sua "sfera giuridica" come tale.
    • Secondo: il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, comma 4, è un presupposto del solo ricorso al giudice ordinario, non del ricorso al TAR disciplinato dal comma 5. La Corte d'Appello aveva dunque erroneamente sovrapposto i due rimedi.
    • Terzo, e più rilevante: la "violazione del procedimento di certificazione" — unico vizio deducibile davanti al giudice amministrativo ex art. 80, comma 5 — riguarda il procedimento avviato da una commissione già legittimamente costituita. La irregolare composizione dell'ente bilaterale è invece un vizio anteriore e logicamente presupposto rispetto al procedimento stesso: incide sull'esistenza stessa di un organo abilitato alla certificazione. Pertanto, non si tratta di un vizio procedurale impugnabile al TAR, ma di un deficit strutturale che priva l'atto certificatorio della propria efficacia giuridica fin dall'origine.

    La Cassazione richiama anche un proprio precedente in materia tributaria (ord. n. 20421/2024), secondo cui la certificazione ex legge Biagi non preclude agli organi pubblici — né al giudice tributario né, come ora chiarito, all'Ispettorato del Lavoro — di qualificare autonomamente il contratto e di esercitare i relativi poteri istituzionali, quando l'organismo certificatore sia privo dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge. La causa è rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito.

  • Appalti

    Appalti e sicurezza: obbligo informativo del committente

    Nei rapporti di appalto e subappalto, la gestione della sicurezza non si esaurisce negli obblighi tipici del datore di lavoro, ma può estendersi anche agli impegni assunti contrattualmente tra le parti. 

    È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 12329/2026, che affronta un gravissimo caso di incidente sul lavoro verificatosi durante operazioni di bonifica di cisterne contenenti residui di sostanze chimiche.

    La pronuncia chiarisce che, anche in assenza di un controllo diretto sulle attività pericolose, il committente può essere chiamato a rispondere per omessa informazione, qualora abbia assunto obblighi di cooperazione e scambio informativo. 

    La fonte della responsabilità, infatti, può essere individuata nel contratto e non necessariamente nella normativa prevenzionistica, con richiamo al principio di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.

    Il caso: infortunio mortale

    L’infortunio trae origine da un’operazione di pulizia interna di una cisterna utilizzata per il trasporto di zolfo fuso. All’interno del contenitore si era formato acido solfidrico, gas altamente tossico, che ha causato la morte di più lavoratori intervenuti nella bonifica.

    La vicenda si colloca in una filiera contrattuale complessa: una società chimica aveva affidato a una società di logistica il trasporto delle sostanze; quest’ultima aveva poi subappaltato parte delle attività operative. Successivamente, per esigenze produttive, alcune cisterne furono destinate al trasporto di acido solforico, rendendo necessaria la loro bonifica prima del riutilizzo.

    Le operazioni di pulizia furono però eseguite da un’impresa priva delle necessarie competenze e senza adeguate misure di sicurezza. L’evento si verificò proprio durante queste attività, affidate lungo la catena dei subappalti.

    Elemento decisivo della controversia è che la società committente non aveva alcun ruolo operativo nella gestione della bonifica: non selezionava le cisterne, non individuava l’impresa incaricata e non controllava le modalità esecutive. 

    Tuttavia, essa era a conoscenza della natura delle sostanze trasportate e dei rischi connessi alla presenza di gas tossici nei contenitori.

    La decisione: responsabilità committente per mancata comunicazione

    La Corte di Cassazione penale ha confermato che la responsabilità non può essere ricondotta alla disciplina prevenzionistica tipica del datore di lavoro committente, in quanto le attività si svolgevano al di fuori dell’azienda e senza disponibilità dei luoghi. In particolare, non trovavano applicazione né l’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 né l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, richiamati una sola volta.

    La decisione si fonda invece sul contenuto del contratto di logistica, che attribuiva alle parti una “speciale importanza allo scambio di informazioni” e prevedeva un obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’accordo.

    Secondo la Corte, quando il contratto è stato modificato per includere la riconversione delle cisterne e la loro bonifica, l’obbligo informativo si è esteso automaticamente ai rischi connessi a tali operazioni. In particolare, la società committente avrebbe dovuto segnalare la possibile presenza di acido solfidrico all’interno delle cisterne e la necessità di adottare adeguate misure di protezione.

    Il passaggio centrale della motivazione riguarda la fonte della posizione di garanzia: essa non deriva dalla disponibilità materiale del bene pericoloso né dal controllo diretto dell’attività, ma dall’impegno contrattuale assunto di cooperare e fornire informazioni rilevanti per la sicurezza.

    L’omissione di tali informazioni è stata ritenuta causalmente rilevante, in quanto ha inciso sull’organizzazione delle attività di bonifica e sulla scelta delle misure di sicurezza da adottare. In questo senso, la Corte ha ribadito che anche un obbligo informativo può assumere funzione protettiva e fondare responsabilità per eventi lesivi.

    Di conseguenza, la Cassazione ha affermato  in pratica che:

    • il committente, pur non gestendo direttamente il rischio,
    • doveva informare l’appaltatore della pericolosità delle operazioni,
    • e l’omissione di tale informazione ha avuto efficacia causale nell’evento.

    Quanto alle responsabilità, la Corte:

    • ha confermato la responsabilità civile di alcuni dirigenti già definitivamente accertata nei precedenti gradi di giudizio;
    • ha invece annullato con rinvio la decisione relativa ad altri soggetti, per una nuova valutazione in sede civile;
    • ha escluso la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

    Il principio che emerge è che, nei rapporti contrattuali complessi, l’obbligo di informazione può assumere un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni, anche quando il soggetto obbligato non esercita un controllo diretto sulle attività operative.

  • Appalti

    Appalti: il committente non risponde per infortunio del socio appaltatore

    In materia di infortuni sul lavoro occorsi nell'ambito di contratti di appalto, uno dei nodi interpretativi più ricorrenti riguarda l'estensione degli obblighi di sicurezza gravanti sul committente. 

    Come noto, l'art. 2087 del codice civile impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale obbligo è regolato in dettaglio  dal Testo Unico dlgs 81/2001  e la  giurisprudenza o ha progressivamente esteso  anche ai rapporti di appalto, riconoscendo in capo al committente una posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore che operano nel cantiere. 

    Tuttavia, questa tutela ha un confine preciso: essa non si applica quando il soggetto infortunato non è un lavoratore subordinato, bensì un imprenditore, e in particolare il titolare o il socio illimitatamente responsabile della stessa impresa appaltatrice.

    Il caso

    Un lavoratore era vittima di infortunio mortale nell'aprile 1999 a seguito di un incidente  verificatosi durante operazioni di scarico di materiale in un cantiere. La vittima era socia illimitatamente responsabile della società in nome collettivo appaltatrice dei lavori, alla quale una società committente aveva affidato l'esecuzione delle opere.

     L'INAIL, dopo aver corrisposto le prestazioni assicurative ai familiari del defunto, agiva in surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, invocando nei confronti della committente sia la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sia quella per i danni ai lavoratori ex artt. 2049 e 2087 c.c.

    Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda solo parzialmente, condannando uno dei corresponsabili, mentre respingeva le pretese verso la committente per intervenuta prescrizione.

     La Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza, condannava invece la committente  al pagamento, ritenendola responsabile ex art. 2087 c.c. quale titolare del cantiere, per non aver dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento. 

    La società committente ricorreva quindi per cassazione.

    La decisione e la motivazione

    La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza pubblicata il 14 aprile 2026, accoglie il terzo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

    Il punto centrale della decisione riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2087 c.c. La Suprema Corte ribadisce che tale norma, pur essendo applicabile nei rapporti di appalto con riferimento alla tutela dei dipendenti dell'appaltatore, non può essere estesa al caso in cui la vittima dell'infortunio sia essa stessa un imprenditore

    Nel caso di specie, il defunto era socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice: non un lavoratore subordinato, ma un contitolare dell'impresa, che agiva quindi in posizione paritetica rispetto alla committente.

    La Corte chiarisce che la ratio dell'art. 2087 c.c. è quella di proteggere la parte contrattualmente ed economicamente più debole del rapporto di lavoro, ovvero il prestatore subordinato. 

    Tale esigenza di tutela non ricorre, o quanto meno non nella stessa misura, in un rapporto tra imprenditori che si trovano su un piano di sostanziale parità. 

    Secondo gli Ermellini applicare in questo contesto la presunzione di colpa a carico del committente, con conseguente inversione dell'onere della prova, risulterebbe giuridicamente non corretto.

    La sentenza ribadisce un orientamento consolidato della Cassazione — richiamando precedenti del 1995, del 2003 e del 2025 — secondo cui l'art. 2087 c.c. non trova applicazione nei confronti del lavoratore autonomo o dell'imprenditore-appaltatore. 

  • Appalti

    Digitalizzazione appalti: nuove linee guida BIM operative

    La digitalizzazione degli appalti pubblici compie un passo decisivo con la pubblicazione delle “Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” da parte del Ministero delle Infrastrutture, a seguito del parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

    Il documento fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 43 del nuovo Codice dei contratti pubblici, disciplinando l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, in particolare il Building Information Modeling (BIM), nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche

    Gli obiettivi sono molteplici: migliorare la qualità e la coerenza progettuale, garantire la tracciabilità dei processi, favorire l’accesso digitale ai fini dei controlli di legge e assicurare la continuità informativa lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

    Va ricordato che l’obbligo di ricorso al BIM è operativo dal 1° gennaio 2025 per le opere di importo superiore a 2 milioni di euro e fino a 5,4 milioni, in coerenza con gli impegni assunti nell’ambito del PNRR e con le milestone europee in materia di digitalizzazione.

     Il nuovo impianto normativo punta non solo all’efficienza amministrativa, ma anche alla prevenzione di varianti in corso d’opera, alla riduzione degli sprechi e al rafforzamento della trasparenza, con ricadute anche in termini di sicurezza dei cantieri e contrasto alle infiltrazioni criminali.

    Adempimenti e regime transitorio

    Dal punto di vista operativo, le Linee guida intervengono in una fase cruciale di attuazione del Codice dei contratti, offrendo chiarimenti importanti soprattutto in relazione al regime transitorio. 

    In particolare, viene esclusa la retroattività dell’obbligo e si stabilisce che non sussiste l’obbligo di revisione dei progetti già redatti con modalità tradizionali. Restano inoltre fuori dall’ambito applicativo le manutenzioni straordinarie, gli edifici sottoposti a vincolo e le operazioni già in corso alla data del 31 dicembre 2024. 

    È invece previsto l’adeguamento della documentazione di gara qualora la fase esecutiva ricada nel perimetro della gestione informativa digitale

    I contenuti delle linee guida

    Il documento ( SCARICA QUI IL TESTO)   tratta i seguenti argomenti:

    Ambito di applicazione della gestione informativa digitale (GID)

    • Riferimenti normativi: Direttiva 2014/24/UE, Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) e Correttivo
    • Obbligatorietà dal 1° gennaio 2025 per opere sopra i 2 milioni di euro
    • Esclusioni: manutenzioni ordinarie e straordinarie (salvo casi specifici)
    • Regime transitorio per procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2024
    • Prevalenza contrattuale dei modelli informativi (BIM)
    • Integrazione con il principio del risultato e mitigazione dei rischi

    Adempimenti preliminari per le stazioni appaltanti:

    • Formazione del personale (moduli base e moduli specifici per ruolo)
    • Redazione dell’atto di organizzazione
    • Piano di acquisizione, gestione e manutenzione di hardware e software
    • Istituzione e gestione dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat)

    Ruoli e responsabilità:

    • Gestore dei processi digitali (BIM Manager)
    • Gestore dell’ACDat (CDE Manager)
    • Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
    • Compiti di RUP, direzione lavori, verificatori e collaudatori

    Strumenti operativi:

    • Capitolato informativo (CI)
    • Offerta di gestione informativa (oGI)
    • Piano di gestione informativa (pGI)
    • Utilizzo di formati aperti e interoperabili (es. IFC)

    Governance e controllo:

    • Audit della maturità digitale
    • Piano di sviluppo digitale dell’ente
    • Monitoraggio e aggiornamento dell’atto di organizzazione
    • Sicurezza informatica, tracciabilità e protezione dei dati

  • Appalti

    Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto

    La Corte Costituzionale ha espresso un importante principio che avrà di certo delle ricadute sulle concessioni balneari.

    Si tratta della pronuncia n 138/2025 con cui si reputano legittime le previsioni secondo le quali l'omesso pagamento di debiti fiscali generano l'inamissibilità ad una gara di appalto per le concessioni.

    Vediamo tutti i dettagli della importante pronuncia.

    Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto

    La sentenza n. 138 del 24 giugno 2025 della Corte costituzionale rappresenta un assunto determinante nell'ambito delle concessioni demaniali marittime. 

    Originata da un contenzioso sugli appalti pubblici, la pronuncia statuisce un importante principio sulla piena applicabilità, anche alle procedure di affidamento delle concessioni balneari, del regime dei requisiti generali dettato dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n 50/2016, oggi sostituito dal Dlgs. n 36/2023). 

    In pratica si ribadisce la validità dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, riprodotto negli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, che prevede l’esclusione automatica dalle gare degli operatori economici per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia di euro 5.000.

    Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è il seguente: La previsione che le violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse siano considerate "gravi" e causino l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di 5.000 euro, non è irragionevole né sproporzionata. Essa contempera l'esigenza di trattare con severità i concorrenti inadempienti agli obblighi fiscali con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di debiti di importo non significativo, assicurando integrità, correttezza e affidabilità degli operatori economici. 

    Era stato il Consiglio di Stato a sollevare dubbi sulla compatibilità della norma con l’art. 3 della Costituzione, prospettando un contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

    Secondo il Consiglio di Stato un debito verso l’erario di importo modesto seppur superiore ai 5.000 euro, poteva condurre all’esclusione anche da gare di rilevante valore economico, determinando una sproporzione evidente tra gravità della violazione e conseguenze sul piano concorsuale. 

    La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione poichè la finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire integrità, affidabilità e par condicio tra i concorrenti, nonché di prevenire indebiti vantaggi competitivi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali. 

    Superata la soglia dei 5.000 euro, l’operatore è automaticamente escluso, senza che la stazione appaltante (nel caso delle concessioni demaniali, l’ente concedente) possa valutare la proporzionalità rispetto al valore dell’affidamento. 

    La disciplina dovrebbe quiondi anche applicare ai bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari che, secondo la legge 116/2024, saranno affidate entro il 2027 mediante procedure competitive. 

    Occorre evidenziare che la Corte, pur dichiarando la questione non fondata, ha tuttavia rimesso al legislatore l’opportunità di una revisione della soglia o di una disciplina derogatoria che consenta la partecipazione agli operatori che provvedano a estinguere tempestivamente il debito prima della gara. 

    Si attendono ulteriori novità in merito, data l'importanza della materia.

  • Appalti

    Appalto genuino solo se c’è reale autonomia gestionale

    Con la recente sentenza n. 18945/2025 (depositata il 10 luglio 2025), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ,ha accolto il ricorso presentato da alcuni dipendenti trasferiti a seguito della cessione del ramo d’azienda riguardante il recupero crediti. 

    La richiesta riguardava la ricostituzione del rapporto di lavoro con il datore originario, ritenendo non genuino il contratto di appalto con il nuovo soggetto e lamentando la violazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 6 dell’Accordo Sindacale del 23 marzo 2009.

    Il caso e i rilievi della Cassazione sull’appalto “leggero”

    I lavoratori coinvolti avevano inizialmente svolto l’attività di recupero crediti all’interno dell’azienda cedente, che successivamente aveva affidato il servizio a un’impresa terza, determinando il passaggio alle dipendenze di quest’ultima ai sensi dell’art. 2112 del codice civile. 

    Secondo quanto dedotto, il soggetto subentrato non avrebbe operato in piena autonomia, ma sotto il controllo organizzativo e gestionale del precedente datore di lavoro.

    Sia in primo che in secondo grado, le istanze erano state rigettate: i giudici avevano ritenuto legittimo l’appalto e infondata la pretesa fondata sulla clausola sindacale, non ritenuta vincolante nei singoli rapporti individuali di lavoro.

    La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza di molte delle censure sollevate dai ricorrenti. In particolare, ha evidenziato che l’appalto in questione non poteva essere qualificato come “leggero” sulla base del solo numero elevato di addetti trasferiti, della loro professionalità e del valore delle retribuzioni. 

    Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un appalto è genuino solo se l’appaltatore:

    1. è dotato di una reale autonomia organizzativa, 
    2. utilizza propri mezzi, 
    3. assume il rischio d’impresa e 
    4. dirige effettivamente il personale.

    Secondo la Cassazione, andava valutata la coesione funzionale del gruppo ceduto, il possesso di un know-how specifico e soprattutto il grado di dipendenza gestionale del nuovo datore dal precedente. Elementi di prova rilevanti, come l’obbligo per i dipendenti di rivolgersi ancora al soggetto cedente per ferie e permessi, erano stati esclusi dalla Corte d’appello in maniera immotivata, pur trattandosi di circostanze potenzialmente decisive per dimostrare l’assenza di autonomia gestionale.

    Inoltre, la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito di non ammettere prove testimoniali offerte, alcune delle quali specifiche e circostanziate, nonché supportate da documentazione, e finalizzate a dimostrare la gestione operativa da parte dell’impresa committente.

    Il rinvio e i principi affermati dalla Corte

    Accogliendo cinque dei sette motivi di ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. È stato chiarito che nei contratti di appalto "leggero"  o ad alta intensità di manodopera è necessario verificare con rigore l’effettiva autonomia dell’appaltatore e il contenuto concreto della prestazione.

    Con questa pronuncia, si rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a evitare che operazioni formalmente configurate come appalti si traducano, in sostanza, in mere esternalizzazioni di personale prive di autonomia organizzativa. La verifica sostanziale dei poteri esercitati sul personale coinvolto assume un ruolo centrale nel giudizio di legittimità.

    La causa, ora, dovrà essere riesaminata con attenzione alla reale struttura e funzionamento del servizio ceduto, valutando se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa per escludere ipotesi di codatorialità o interposizione illecita.