• Appalti

    Responsabilità negli appalti per la cessione crediti

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet nella sezione FAQ un chiarimento per il settore appalti.

    In particolare, si replica ad un quesito sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.

    Versamento contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario nell’appalto

    Il contribuente chiedeva se, per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento come previsto dal Dlgs n.276/2003, all’articolo 29, comma 2 e dal Dlgs n. 36/2003 all’articolo 11, comma 6, fosse possibile utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.

    L’Agenzia con FAQ pubblicata il 29 aprile chiarisce che, i versamenti di contributi e premi assicurativi devono essere effettuati tramite modello F24 indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento, utilizzando i codici identificativi:

    • “50 – obbligato solidale” 
    • o “51 – stazione appaltante”, 

    come introdotti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.

    In tale eventualità, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui, pertanto non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del Dlgs n. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.

  • Appalti

    Appalti e sicurezza: obbligo informativo del committente

    Nei rapporti di appalto e subappalto, la gestione della sicurezza non si esaurisce negli obblighi tipici del datore di lavoro, ma può estendersi anche agli impegni assunti contrattualmente tra le parti. 

    È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 12329/2026, che affronta un gravissimo caso di incidente sul lavoro verificatosi durante operazioni di bonifica di cisterne contenenti residui di sostanze chimiche.

    La pronuncia chiarisce che, anche in assenza di un controllo diretto sulle attività pericolose, il committente può essere chiamato a rispondere per omessa informazione, qualora abbia assunto obblighi di cooperazione e scambio informativo. 

    La fonte della responsabilità, infatti, può essere individuata nel contratto e non necessariamente nella normativa prevenzionistica, con richiamo al principio di cui all’art. 40, comma 2, cod. pen.

    Il caso: infortunio mortale

    L’infortunio trae origine da un’operazione di pulizia interna di una cisterna utilizzata per il trasporto di zolfo fuso. All’interno del contenitore si era formato acido solfidrico, gas altamente tossico, che ha causato la morte di più lavoratori intervenuti nella bonifica.

    La vicenda si colloca in una filiera contrattuale complessa: una società chimica aveva affidato a una società di logistica il trasporto delle sostanze; quest’ultima aveva poi subappaltato parte delle attività operative. Successivamente, per esigenze produttive, alcune cisterne furono destinate al trasporto di acido solforico, rendendo necessaria la loro bonifica prima del riutilizzo.

    Le operazioni di pulizia furono però eseguite da un’impresa priva delle necessarie competenze e senza adeguate misure di sicurezza. L’evento si verificò proprio durante queste attività, affidate lungo la catena dei subappalti.

    Elemento decisivo della controversia è che la società committente non aveva alcun ruolo operativo nella gestione della bonifica: non selezionava le cisterne, non individuava l’impresa incaricata e non controllava le modalità esecutive. 

    Tuttavia, essa era a conoscenza della natura delle sostanze trasportate e dei rischi connessi alla presenza di gas tossici nei contenitori.

    La decisione: responsabilità committente per mancata comunicazione

    La Corte di Cassazione penale ha confermato che la responsabilità non può essere ricondotta alla disciplina prevenzionistica tipica del datore di lavoro committente, in quanto le attività si svolgevano al di fuori dell’azienda e senza disponibilità dei luoghi. In particolare, non trovavano applicazione né l’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 né l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, richiamati una sola volta.

    La decisione si fonda invece sul contenuto del contratto di logistica, che attribuiva alle parti una “speciale importanza allo scambio di informazioni” e prevedeva un obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione dell’accordo.

    Secondo la Corte, quando il contratto è stato modificato per includere la riconversione delle cisterne e la loro bonifica, l’obbligo informativo si è esteso automaticamente ai rischi connessi a tali operazioni. In particolare, la società committente avrebbe dovuto segnalare la possibile presenza di acido solfidrico all’interno delle cisterne e la necessità di adottare adeguate misure di protezione.

    Il passaggio centrale della motivazione riguarda la fonte della posizione di garanzia: essa non deriva dalla disponibilità materiale del bene pericoloso né dal controllo diretto dell’attività, ma dall’impegno contrattuale assunto di cooperare e fornire informazioni rilevanti per la sicurezza.

    L’omissione di tali informazioni è stata ritenuta causalmente rilevante, in quanto ha inciso sull’organizzazione delle attività di bonifica e sulla scelta delle misure di sicurezza da adottare. In questo senso, la Corte ha ribadito che anche un obbligo informativo può assumere funzione protettiva e fondare responsabilità per eventi lesivi.

    Di conseguenza, la Cassazione ha affermato  in pratica che:

    • il committente, pur non gestendo direttamente il rischio,
    • doveva informare l’appaltatore della pericolosità delle operazioni,
    • e l’omissione di tale informazione ha avuto efficacia causale nell’evento.

    Quanto alle responsabilità, la Corte:

    • ha confermato la responsabilità civile di alcuni dirigenti già definitivamente accertata nei precedenti gradi di giudizio;
    • ha invece annullato con rinvio la decisione relativa ad altri soggetti, per una nuova valutazione in sede civile;
    • ha escluso la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

    Il principio che emerge è che, nei rapporti contrattuali complessi, l’obbligo di informazione può assumere un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni, anche quando il soggetto obbligato non esercita un controllo diretto sulle attività operative.

  • Appalti

    Digitalizzazione appalti: nuove linee guida BIM operative

    La digitalizzazione degli appalti pubblici compie un passo decisivo con la pubblicazione delle “Linee guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” da parte del Ministero delle Infrastrutture, a seguito del parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

    Il documento fornisce le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 43 del nuovo Codice dei contratti pubblici, disciplinando l’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, in particolare il Building Information Modeling (BIM), nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche

    Gli obiettivi sono molteplici: migliorare la qualità e la coerenza progettuale, garantire la tracciabilità dei processi, favorire l’accesso digitale ai fini dei controlli di legge e assicurare la continuità informativa lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

    Va ricordato che l’obbligo di ricorso al BIM è operativo dal 1° gennaio 2025 per le opere di importo superiore a 2 milioni di euro e fino a 5,4 milioni, in coerenza con gli impegni assunti nell’ambito del PNRR e con le milestone europee in materia di digitalizzazione.

     Il nuovo impianto normativo punta non solo all’efficienza amministrativa, ma anche alla prevenzione di varianti in corso d’opera, alla riduzione degli sprechi e al rafforzamento della trasparenza, con ricadute anche in termini di sicurezza dei cantieri e contrasto alle infiltrazioni criminali.

    Adempimenti e regime transitorio

    Dal punto di vista operativo, le Linee guida intervengono in una fase cruciale di attuazione del Codice dei contratti, offrendo chiarimenti importanti soprattutto in relazione al regime transitorio. 

    In particolare, viene esclusa la retroattività dell’obbligo e si stabilisce che non sussiste l’obbligo di revisione dei progetti già redatti con modalità tradizionali. Restano inoltre fuori dall’ambito applicativo le manutenzioni straordinarie, gli edifici sottoposti a vincolo e le operazioni già in corso alla data del 31 dicembre 2024. 

    È invece previsto l’adeguamento della documentazione di gara qualora la fase esecutiva ricada nel perimetro della gestione informativa digitale

    I contenuti delle linee guida

    Il documento ( SCARICA QUI IL TESTO)   tratta i seguenti argomenti:

    Ambito di applicazione della gestione informativa digitale (GID)

    • Riferimenti normativi: Direttiva 2014/24/UE, Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) e Correttivo
    • Obbligatorietà dal 1° gennaio 2025 per opere sopra i 2 milioni di euro
    • Esclusioni: manutenzioni ordinarie e straordinarie (salvo casi specifici)
    • Regime transitorio per procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2024
    • Prevalenza contrattuale dei modelli informativi (BIM)
    • Integrazione con il principio del risultato e mitigazione dei rischi

    Adempimenti preliminari per le stazioni appaltanti:

    • Formazione del personale (moduli base e moduli specifici per ruolo)
    • Redazione dell’atto di organizzazione
    • Piano di acquisizione, gestione e manutenzione di hardware e software
    • Istituzione e gestione dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat)

    Ruoli e responsabilità:

    • Gestore dei processi digitali (BIM Manager)
    • Gestore dell’ACDat (CDE Manager)
    • Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
    • Compiti di RUP, direzione lavori, verificatori e collaudatori

    Strumenti operativi:

    • Capitolato informativo (CI)
    • Offerta di gestione informativa (oGI)
    • Piano di gestione informativa (pGI)
    • Utilizzo di formati aperti e interoperabili (es. IFC)

    Governance e controllo:

    • Audit della maturità digitale
    • Piano di sviluppo digitale dell’ente
    • Monitoraggio e aggiornamento dell’atto di organizzazione
    • Sicurezza informatica, tracciabilità e protezione dei dati

  • Appalti

    Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto

    La Corte Costituzionale ha espresso un importante principio che avrà di certo delle ricadute sulle concessioni balneari.

    Si tratta della pronuncia n 138/2025 con cui si reputano legittime le previsioni secondo le quali l'omesso pagamento di debiti fiscali generano l'inamissibilità ad una gara di appalto per le concessioni.

    Vediamo tutti i dettagli della importante pronuncia.

    Concessioni balneari: debiti fiscali oltre 5.000 euro impediscono l’accesso all’appalto

    La sentenza n. 138 del 24 giugno 2025 della Corte costituzionale rappresenta un assunto determinante nell'ambito delle concessioni demaniali marittime. 

    Originata da un contenzioso sugli appalti pubblici, la pronuncia statuisce un importante principio sulla piena applicabilità, anche alle procedure di affidamento delle concessioni balneari, del regime dei requisiti generali dettato dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs. n 50/2016, oggi sostituito dal Dlgs. n 36/2023). 

    In pratica si ribadisce la validità dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, riprodotto negli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, che prevede l’esclusione automatica dalle gare degli operatori economici per violazioni fiscali definitivamente accertate superiori alla soglia di euro 5.000.

    Il principio affermato dalla Corte Costituzionale è il seguente: La previsione che le violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse siano considerate "gravi" e causino l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto se comportano un omesso pagamento superiore all'importo di 5.000 euro, non è irragionevole né sproporzionata. Essa contempera l'esigenza di trattare con severità i concorrenti inadempienti agli obblighi fiscali con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di debiti di importo non significativo, assicurando integrità, correttezza e affidabilità degli operatori economici. 

    Era stato il Consiglio di Stato a sollevare dubbi sulla compatibilità della norma con l’art. 3 della Costituzione, prospettando un contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

    Secondo il Consiglio di Stato un debito verso l’erario di importo modesto seppur superiore ai 5.000 euro, poteva condurre all’esclusione anche da gare di rilevante valore economico, determinando una sproporzione evidente tra gravità della violazione e conseguenze sul piano concorsuale. 

    La Corte ha ritenuto la disciplina conforme alla Costituzione poichè la finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire integrità, affidabilità e par condicio tra i concorrenti, nonché di prevenire indebiti vantaggi competitivi derivanti dall’inadempimento degli obblighi fiscali. 

    Superata la soglia dei 5.000 euro, l’operatore è automaticamente escluso, senza che la stazione appaltante (nel caso delle concessioni demaniali, l’ente concedente) possa valutare la proporzionalità rispetto al valore dell’affidamento. 

    La disciplina dovrebbe quiondi anche applicare ai bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari che, secondo la legge 116/2024, saranno affidate entro il 2027 mediante procedure competitive. 

    Occorre evidenziare che la Corte, pur dichiarando la questione non fondata, ha tuttavia rimesso al legislatore l’opportunità di una revisione della soglia o di una disciplina derogatoria che consenta la partecipazione agli operatori che provvedano a estinguere tempestivamente il debito prima della gara. 

    Si attendono ulteriori novità in merito, data l'importanza della materia.

  • Appalti

    Appalti e compatibilità incarichi pubblici: nuove regole ANAC

    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025 il comunicato con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rende note le delibere n. 328 e n. 329 del 30 luglio 2025. Con questi provvedimenti vengono aggiornati due regolamenti chiave:

    • il primo sull’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici, 
    • il secondo sulla vigilanza e sanzioni per le violazioni del divieto triennale di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.

     Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 21 agosto 2025.

    Novità Regolamento inconferibilià e incompatibilità (Delibera n. 328/2025)

    L’ANAC ha aggiornato il Regolamento relativo all’attività di vigilanza su inconferibilità e incompatibilità di incarichi e sul rispetto delle regole di comportamento dei funzionari pubblici. 

    Le modifiche riguardano l’art. 7 e la gestione delle segnalazioni. È ora possibile archiviare, oltre a quelle manifestamente infondate o generiche, anche le segnalazioni di carattere personale prive di interesse pubblico. Inoltre, il dirigente può non avviare istruttorie per segnalazioni non prioritarie, quando non emergono elementi gravi o lesivi dell’interesse collettivo. In presenza di profili penali o contabili, le segnalazioni devono essere trasmesse alle Procure competenti, mentre i report bimestrali di archiviazione saranno pubblicati sul sito ANAC in ottica di trasparenza

    Nuove regole sul pantouflage (Delibera n. 329/2025)

    La delibera n. 329/2025 ha introdotto modifiche al Regolamento in materia di vigilanza e attività sanzionatoria per le violazioni del divieto triennale post impiego. Le novità si concentrano sugli articoli 9 e 12: viene definito un nuovo ordine di priorità delle segnalazioni, che privilegia quelle provenienti da Autorità di controllo (Guardia di Finanza, Magistratura, Prefettura), dalle amministrazioni centrali e sugli incarichi apicali, oltre a quelle trasmesse da RPCT e RUP. Priorità anche agli incarichi in corso o conferiti da meno di tre anni. Le segnalazioni non prioritarie possono essere archiviate, ma restano utili ai fini di monitoraggio e programmazione ispettiva. In ogni caso, se emergono profili penali o contabili, l’Autorità è tenuta a trasmetterle alle Procure competenti, pubblicando periodicamente prospetti riassuntivi online.

    Tabella di sintesi operativa

    Delibera Oggetto Principali novità
    328/2025 Vigilanza su inconferibilità e incompatibilità incarichi • Archiviazione anche di segnalazioni personali
    • Possibilità di non avviare istruttorie per casi non prioritari
    • Trasmissione alle Procure se emergono profili penali/contabili
    • Report bimestrali pubblicati sul sito ANAC
    329/2025 Vigilanza e sanzioni su pantouflage • Nuovo ordine di priorità delle segnalazioni (Autorità, incarichi apicali, RPCT/RUP)
    • Urgenza per incarichi in corso o entro 3 anni
    • Archiviazione motivata con pubblicazione online
    • Obbligo di trasmissione a Procure in caso di illeciti

  • Appalti

    Appalto genuino solo se c’è reale autonomia gestionale

    Con la recente sentenza n. 18945/2025 (depositata il 10 luglio 2025), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ,ha accolto il ricorso presentato da alcuni dipendenti trasferiti a seguito della cessione del ramo d’azienda riguardante il recupero crediti. 

    La richiesta riguardava la ricostituzione del rapporto di lavoro con il datore originario, ritenendo non genuino il contratto di appalto con il nuovo soggetto e lamentando la violazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 6 dell’Accordo Sindacale del 23 marzo 2009.

    Il caso e i rilievi della Cassazione sull’appalto “leggero”

    I lavoratori coinvolti avevano inizialmente svolto l’attività di recupero crediti all’interno dell’azienda cedente, che successivamente aveva affidato il servizio a un’impresa terza, determinando il passaggio alle dipendenze di quest’ultima ai sensi dell’art. 2112 del codice civile. 

    Secondo quanto dedotto, il soggetto subentrato non avrebbe operato in piena autonomia, ma sotto il controllo organizzativo e gestionale del precedente datore di lavoro.

    Sia in primo che in secondo grado, le istanze erano state rigettate: i giudici avevano ritenuto legittimo l’appalto e infondata la pretesa fondata sulla clausola sindacale, non ritenuta vincolante nei singoli rapporti individuali di lavoro.

    La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza di molte delle censure sollevate dai ricorrenti. In particolare, ha evidenziato che l’appalto in questione non poteva essere qualificato come “leggero” sulla base del solo numero elevato di addetti trasferiti, della loro professionalità e del valore delle retribuzioni. 

    Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un appalto è genuino solo se l’appaltatore:

    1. è dotato di una reale autonomia organizzativa, 
    2. utilizza propri mezzi, 
    3. assume il rischio d’impresa e 
    4. dirige effettivamente il personale.

    Secondo la Cassazione, andava valutata la coesione funzionale del gruppo ceduto, il possesso di un know-how specifico e soprattutto il grado di dipendenza gestionale del nuovo datore dal precedente. Elementi di prova rilevanti, come l’obbligo per i dipendenti di rivolgersi ancora al soggetto cedente per ferie e permessi, erano stati esclusi dalla Corte d’appello in maniera immotivata, pur trattandosi di circostanze potenzialmente decisive per dimostrare l’assenza di autonomia gestionale.

    Inoltre, la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito di non ammettere prove testimoniali offerte, alcune delle quali specifiche e circostanziate, nonché supportate da documentazione, e finalizzate a dimostrare la gestione operativa da parte dell’impresa committente.

    Il rinvio e i principi affermati dalla Corte

    Accogliendo cinque dei sette motivi di ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. È stato chiarito che nei contratti di appalto "leggero"  o ad alta intensità di manodopera è necessario verificare con rigore l’effettiva autonomia dell’appaltatore e il contenuto concreto della prestazione.

    Con questa pronuncia, si rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a evitare che operazioni formalmente configurate come appalti si traducano, in sostanza, in mere esternalizzazioni di personale prive di autonomia organizzativa. La verifica sostanziale dei poteri esercitati sul personale coinvolto assume un ruolo centrale nel giudizio di legittimità.

    La causa, ora, dovrà essere riesaminata con attenzione alla reale struttura e funzionamento del servizio ceduto, valutando se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa per escludere ipotesi di codatorialità o interposizione illecita.

  • Appalti

    Stazioni appaltanti: attivo l’invio delle nuove istanze di qualificazione



    L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato il proprio sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti, recependo le modifiche normative introdotte dal cosiddetto decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 209/2024), in particolare per quanto riguarda i criteri di qualificazione contenuti nell’Allegato II.4. 

    Da ora è pienamente operativa la funzione di invio delle istanze tramite il portale dell’Autorità, consentendo così agli operatori interessati di presentare richieste valide per il periodo successivo al 30 giugno 2025, termine di chiusura dell’attuale finestra temporale 2023–2025.

    Con la trasmissione dell’istanza, ANAC determina il livello di qualificazione raggiunto dalla stazione appaltante o centrale di committenza secondo i nuovi criteri, definiti nella Delibera n. 236 del 3 giugno 2025, che ha seguito una fase di consultazione pubblica. Il documento tecnico allegato alla delibera fornisce un’interpretazione ufficiale delle nuove regole di qualificazione, applicabili alle fasi di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture, con l’obiettivo di garantire chiarezza giuridica e uniformità applicativa a livello nazionale.

    QUI IL LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO

    Durata, revisione e supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti

    ANAC ricorda che la qualificazione ha una validità biennale, decorrente dalla data di presentazione dell’istanza, ed è possibile richiedere la qualificazione o la revisione della stessa in qualsiasi momento. 

    Le stazioni appaltanti possono inoltre presentare più domande durante il biennio: ogni nuova istanza fa ripartire il calcolo dei requisiti su base biennale e annulla definitivamente la domanda precedente, che non potrà essere recuperata né nel punteggio né nello stato. 

    Per agevolare la compilazione delle istanze, ANAC ha reso disponibili due simulatori, uno per il settore “lavori” e uno per “servizi/forniture”, insieme a un documento esplicativo scaricabile dalla sezione “Allegati e documentazione” della pagina dedicata. 

    È stata inoltre pubblicata la nuova versione 8.0 del “Manuale utente – Qualificazione Stazioni Appaltanti”, consultabile anche nella sezione AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti).

     In fase di compilazione, è sempre possibile visualizzare l’esito del calcolo e modificare o sostituire un’istanza prima dell’invio definitivo. Le domande elaborate ma non inviate entro le 23:59 del giorno stesso vengono automaticamente riportate allo stato di “inserite”, consentendo l’aggiornamento dei dati e delle gare rilevanti ai fini del punteggio. Queste innovazioni rappresentano un importante passo in avanti nella digitalizzazione e trasparenza delle procedure pubbliche di affidamento.