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Contribuente irreperibile: la corretta notifica della cartella
La Sentenza della Cassazione n 13776/2026 ha statuito un importarte principio, secondo il quale la notifica della cartella di pagamento eseguita con la procedura di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile, non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua effettiva ricezione.
Vediamo il dettaglio.
Contribuente irreperibile: come gestire la notifica della cartella
Per un debito Irpef veniva notificata una intimazione di pagamento che la contribuente impuganva sostenendo l'omessa notifica della cartella oltre che la prescrizione intervenuta nel frattempo.
In prima istanza si accoglievano le doglianze per la CTR aveva ritenuta valida la notifica della cartella e la prescrizione non maturata valorizzando un termine di 10 anni.
La Cassazione ritiene che la notifica sia valida in quanto dopo un primo tentativo di notifica fallito, il notificatore si era recato presso il domicilio della contribuente rilevandone la temporanea assenza.
Si trattava di irreperibilità relativa ossia:
- indirizzo corretto
- destinatario non trovato.
In questo caso viene in rilievo l’articolo 140 del Codice, che impone una sequenza precisa:
- deposito dell’atto presso la casa comunale,
- avviso del deposito
- invio della raccomandata informativa.
La Cassazione richiama l’orientamento secondo cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario della cartella,per perfezionare la notifica non basta la mera spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova della sua ricezione.
Nel caso esaminato mancava la prova, la relata relativa alla raccomandata non risultava compilata e non era stato prodotto l’avviso di ricevimento, da qui l’annullamento dell’intimazione.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, cassando la sentenza d’appello e annullando direttamente l’atto impugnato.
Pertanto la Cassazione ha evidenziato il percorso corretto per poter beneficiare della irreperibilità relativa, ossia, quando l’agente della riscossione fonda un’intimazione su una cartella notificata tramite procedura di irreperibilità relativa, deve dimostrare l’intero percorso notificatorio e ccorre provare che il procedimento si sia completato anche dal lato del destinatario.
Pertanto in sintesi, nel perimetro dell’articolo 140 del Codice di procedura civile diventa essenziale la prova della ricezione quando dagli atti emergono questi elementi:
- accesso del notificatore al domicilio;
- temporanea assenza del destinatario;
- deposito presso la casa comunale;
- invio della raccomandata informativa.
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Nuova Civis: quali documenti allegare?
Dal 13 maggio le Entrate hanno inaugurato il nuovo servizio CIVIS che a differenza del precedente consente una maggiore interlocuzione con il Fisco.
In particolare, è possibile chiedere nuovamente se la prima civis non è andata a buon fine.
In generale CIVIS è il canale di assistenza online dell’Agenzia delle entrate, disponibile nell’area riservata, che consente di gestire, in modo digitale, l’assistenza su alcune comunicazioni e atti, senza recarsi agli sportelli.
È un servizio pensato per rendere il rapporto con l’Agenzia più semplice, veloce e accessibile.
Possono utilizzare CIVIS:- i contribuenti
- gli intermediari
- i rappresentanti legali delle persone fisiche, come
- tutori
- curatori speciali
- amministratori di sostegno
- genitori di minori
- le persone di fiducia.
Civis va utilizzato da chi ricevuto:
- una comunicazione
- un avviso telematico
- una cartella di pagamento
derivanti da:
- controllo automatizzato
- liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
per chiedere assistenza direttamente online tramite il servizio CIVIS,
Nuova Civis: quali documenti allegare?
In linea generale, per chiedere assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e relative cartelle di pagamento non è necessario allegare alcun documento.
Questo perché il controllo automatizzato delle dichiarazioni viene effettuato:
- sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni già trasmesse
- utilizzando le informazioni già disponibili nell’Anagrafe tributaria.
Per fornire chiarimenti su dati o elementi non considerati o che ritieni non siano stati valutati correttamente devi utilizzare il campo “Informazioni relative alla richiesta di assistenza”, senza allegare documenti già disponibili nei sistemi dell’Agenzia.
Non vanno allegati, ad esempio:
- modelli di pagamento F24
- dichiarazioni fiscali già trasmesse all’Agenzia delle entrate.
Fanno eccezione a questa regola alcuni casi particolari, per i quali sono richiesti specifici documenti non in possesso dell’Agenzia.
Scarica qui l'infografica per scoprire gli step utili alla presentazione della domanda
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CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta
Il DM MEF 11 maggio pubblicato in GU n 115 del 20 maggio contiene l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.
In particolare, la proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027.
Al fine di rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.
Scarica qui la nota metodologica usata per la proposta dal Fisco.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli
andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.Attenzione al fatto che all'articolo 4 sono anche indicate le cause di cessazione del concordato.
CPB 2026: approvate le regole per la proposta
Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
b) il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.Inoltre, l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del presente decreto, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione della attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato. -
Adempimento spontaneo per aiuti di stato 2022: mancata iscrizione registri
Con il Provvedimento n 143075 del 14 maggio le Entrate danno attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Vengono ficcate le regole per la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte
dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri:- RNA, SIAN e SIPA
- per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770, periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa
Adempimento spontaneo per aiuti di stato: mancata iscrizione registri
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.In particolare, i dati e informazioni d contenuti nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale comunicato al Fisco, sono:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022;
d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e
SIPA;
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalar all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto 5Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti.
Allegati: -
Tasso interesse Inps in riduzione dal 28 marzo 2026
Con circolare 39 del 2 aprile INPS comunica che il decreto fiscale (decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38),entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha previsto la riduzione della maggiorazione del tasso di interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili rispetto a quello fissato dalla BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema,
La maggiorazione in particolare scende da sei a due punti percentuali
Il tasso per le richieste di rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026 scende quindi dal 8,15 al 4,15% annuo
Si precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non subiranno alcuna modifica.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
Sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).
Le novità dopo il dl 19 2024
A decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso:
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,15% annuo
- Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Si ricorda anche che -l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:
- – come già previsto, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- – ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni è pari al 9,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
- Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).
Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'11 giugno 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,15%
Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS
Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiariti gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS.
Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:
- Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali
Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.
- Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
- Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
- Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
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Affitto d’azienda: non è causa di cessazione del CPB
Con la Risposta a interpello n 46 del 24 febbraio, le Entrate chiriscono che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.
Concordato preventivo biennale e affitto d’azienda: chiarimenti
L'istante è una società in accomandita semplice che nel secondo anno di adesione al Cpb (2025) Essa ''per ragioni dovute ad una più efficiente organizzazione e ad una migliore razionalizzazione dei costi'' sarebbe intenzionata a prendere in affitto l'azienda di proprietà Beta per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili.
Posto ciò, l'Istante chiede se il descritto affitto di azienda che intende porre in essere rappresenti una causa di cessazione ovvero di decadenza dal CPB.Le motivazioni sottese all'affitto d'azienda si rinvengono principalmente nella miglior gestione della parte amministrativa e contabile delle due società interessate, nonché nella miglior gestione del personale dipendente che, allo stato attuale, si trova spesso ad essere distaccato per esigenze temporanee da un'azienda all'altra (con conseguente aggravi anche in termini di adempimenti amministrativi), oltre alla circostanza che, a seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà BETA, l'Istante acquisirebbe maggiore forza contrattuale nel rapporto con i fornitori.
L'agenzia ha ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- […] bter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato''.
Con l'articolo 21 e, nello specifico, con la lettera bter), il legislatore ha, dunque, individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili).
Pertanto, l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera bter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
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Socio accomandante e responsabilità per debiti tributari
Con l'Ordinanza n 2470 del 5 febbraio, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, soffermandosi in particolare sulla posizione del socio accomandante e sull’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume rilievo per il richiamo espresso alle Sezioni Unite n. 3625/2025, che rafforzano le garanzie difensive dei soci.
Socio accomandante e responsabilità per debiti triburati
La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento per imposta di registro e sanzioni relative a una società in accomandita semplice (s.a.s.) ormai estinta.
Il debito tributario era stato oggetto, in precedenza, di accertamento con adesione, con pagamento della prima rata e mancato versamento delle successive.Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella direttamente ai soci, tra cui un socio accomandante, ritenuto responsabile del debito residuo.
Il contribuente impugnava l’atto e otteneva ragione sia in primo grado sia in appello. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.
In sintesi, l’Amministrazione finanziaria sosteneva:
- la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente;
- l’inammissibilità del ricorso del socio, in quanto la pretesa tributaria sarebbe divenuta definitiva nei confronti della società;
- la responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari della società estinta, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 175/2014 e delle norme civilistiche sulla responsabilità dei soci.
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati tutti i motivi proposti.
Sul piano processuale, i giudici hanno ribadito che, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata nel complesso dell’atto e non in modo formalistico, richiamando un orientamento ormai consolidato.
Quanto alla decadenza, la Corte ha chiarito che il termine per impugnare la cartella decorre dalla notifica al singolo socio, e non da quella effettuata alla società ormai estinta.
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda però la responsabilità del socio accomandante.
La Cassazione ribadisce che, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante:
- non è legittimato passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie della società;
- risponde solo nei limiti della quota di liquidazione eventualmente percepita;
- non può essere destinatario diretto della pretesa fiscale in assenza di prova della riscossione di somme.
La responsabilità limitata prevista dall’art. 2313 c.c. non consente al Fisco di agire automaticamente contro il socio accomandante per il solo fatto dell’estinzione della società.
Elemento di particolare rilievo è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui:
per agire nei confronti dei soci di una società estinta, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’effettiva percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione o ad altre modalità di distribuzione.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova della distribuzione di utili o somme al socio accomandante, né sulla base di un bilancio finale né attraverso altri elementi presuntivi gravi e concordanti.