• Accertamento e controlli

    PVC e termini di impugnazione: per la Cassazione Ade e Ader sono enti distinti

    Con l’Ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, la Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono due enti pubblici e soggettivi giuridici distinti.

    Pertanto la notificazione della sentenza effettuata nei confronti di Ader, non fa scattare il termine breve di impugnazione per l'Agenzia delle Entrate. 

    Quest'ultima può notificare appello o ricorso per Cassazione nel termine di sei mesi.

    Vediamo i dettagli della pronuncia.

    PVC e termini di impugnazione: Ade e Ader sono enti distinti

    A seguito di un PVC della Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento emesso a seguito di:

    • incongruenze riscontrate, 
    • costi non documentati 
    • antieconomicità pluriennale dell'attività, 

    con ricostruzione indiretta dei valori imponibili.  Venivano inviati avvisi anche a carico dei soci.

    I contribuenti presentavano ricorso a CTP che lo accoglieva, diversamente la CTR lo respingeva così da indurre i soci a ricorrere alla Cassazione.

    In particolare, la parte ricorrente riteneva nulla la sentenza d'appello, poiché non aveva dichiarato che la prima pronuncia come passata in giudicato per tardività dell'impugnazione dell'ufficio, dato il mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ex articoli 325 e 326 cpc. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso specificando che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono autonome Agenzie fiscali.

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.

    Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 Dl 193/2016 "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità".

    Il passaggio di Ader ad ente pubblico economico lo indica appunto come distinto rispetto all'Agenzia delle entrate.

    La Cassazione conclude pertanto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico dotato di autonoma, anche rispetto all'Agenzia delle entrate, soggettività giuridica esercitata secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.

    Pertanto la notificazione di una sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve di 60 giorni, per quanto concerne le sentenze del giudice tributario, ad impugnare, all'Agenzia delle entrate Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetto rispetto a quest'ultima, che può continuare a beneficiare del termine lungo ex articolo 327 cpc, secondo cui "… l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

  • Accertamento e controlli

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    La Risposta a interpello n 103/2026 replica ad una ditta individuale che al fine di elaborare gli ordini dei clienti internamente, ha acquisito una azienda che se ne occupa. Il servizio era prima esterno in appalto.

    Il rappresentante di commercio ditta individuale che ha aderito al CPB 2025/2026 domanda se l'operazIone straordinaria rientrI per lui tra le cause di decadenza previste dalla norma di riferimento per il concordato preventivo biennale.

    Le Entrate replicano di no, vediamo il perchè.

    CPB impresa inviduale: non operano le cause di cessazione per le società

    L'agente di commercio che ha aderito al CPB per il biennio 2025­2026 e che intende acquistare un'azienda operante nel settore dell'elaborazione elettronica dati potrà continuare a fruire del concordato. 

    La cessazione dell’accordo (articolo 21 lettera b-ter del Dlgs n. 13/2026), infatti, fa riferimento alle operazioni straordinarie realizzate da società o enti e quindi non riguarda gli imprenditori individuali, come chiarito anche dalla Faq n. 2 del 25 settembre 2025, pubblicata sul sito delle Entrate.

    L’Agenzia dopo il riepilogo della disciplina agevolativa incluse le cause di cessazione che riguardano le ipotesi in cui “la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato'' chiarisce che l’acquisto dell’azienda da parte dell’agente di commercio non determina la cessazione del concordato preventivo biennale perché la disposizione sulla decadenza dal beneficio non si applica alle imprese individuali.  

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Tasso interesse Inps in riduzione dal 28 marzo 2026

    Con circolare 39 del 2 aprile INPS comunica  che  il decreto fiscale (decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38),entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha previsto la riduzione della maggiorazione  del tasso di interesse    per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili   rispetto a quello fissato dalla BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema,   

    La maggiorazione in particolare scende da sei  a due punti percentuali

    Il tasso  per le  richieste di rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026 scende quindi  dal 8,15 al 4,15% annuo 

    Si precisa che i  piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non subiranno alcuna modifica.

    Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

    Sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025

    Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).

    Le novità dopo il dl 19 2024

    A  decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del  2,15% annuo
    • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Si ricorda anche  che -l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

    • –    come già previsto,  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito  le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al  7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •  –    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro  novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni  è pari al 9,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
    • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).

    Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

    In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

    Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore  all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'11 giugno  2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,15% 

    Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS

    Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiariti  gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS. 

    Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:

    •  Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali

    Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.

    • Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
    • Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
    •  Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

    Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

  • Accertamento e controlli

    ISAC contributivi: le istruzioni operative per le aziende

    Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono approvati i primi Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), strumenti destinati a rafforzare la compliance previdenziale delle imprese, come previsto dal decreto Lavoro 160 del 2024. 

    Il provvedimento introduce un sistema di indicatori statistico-economici finalizzati a verificare la congruità tra l’attività economica svolta e la forza lavoro dichiarata, nell’ottica di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva.

    Gli ISAC sono ufficialmente  in vigore dal 1° gennaio 2026 e costituiscono una delle azioni previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, inserito nella Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. Le imprese inizieranno a ricevere le lettere di compliance entro il mese di marzo 2026

    La logica del sistema ricalca quella degli ISA fiscali, ma applicata alla dimensione contributiva: attraverso l’analisi di vari indicatori di gestione aziendale e della forza lavoro, le amministrazioni potranno individuare situazioni di anomalia e orientare le attività di controllo. 

    Allo stesso tempo, il decreto introduce meccanismi premiali per i datori di lavoro che risultano in linea con i parametri di normalità.

    Con la circolare 26 del 6 marzo INPS è intervenuto per fornire le indicazioni operative  e gli allegati per i riscontri da fornire  da parte delle aziende (vedi ultimi paragrafi)

    Indici affidabilità contributiva: quadro normativo e indicatori

    La disciplina degli ISAC si inserisce nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro irregolare previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, adottato dal Ministero del lavoro in attuazione della Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. 

    La base normativa della misura è contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160, convertito dalla legge n. 199/2024, che ha previsto:

    • l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva a partire dal 2026;
    •  la definizione degli indici tramite decreto ministeriale; l’individuazione iniziale di settori economici ad alto rischio di evasione contributiva;
    •  l’estensione progressiva degli indici ad altri comparti produttivi.

    Il decreto attuativo del 3 febbraio  approva gli ISAC per i primi due settori economici di applicazione.

    Settore ISAC Descrizione Attività economiche interessate
    M21U Commercio all’ingrosso alimentare Commercio all’ingrosso di frutta, carne, latticini, bevande e altri prodotti alimentari
    G44U Servizi alberghieri ed extra-alberghieri Alberghi, affittacamere, bed and breakfast, case vacanze, alloggi per studenti e lavoratori

    Gli indici si applicano ai datori di lavoro che svolgono in modo prevalente attività rientranti nei codici ATECO indicati dal decreto. 

    La normativa prevede inoltre che entro il 31 agosto 2026 gli ISAC vengano estesi ad almeno sei ulteriori settori economici caratterizzati da rischio elevato di evasione contributiva. 

    Gli indicatori e i percentili di anomalie

    Il decreto introduce un sistema di analisi statistica della forza lavoro dichiarata dalle imprese, attraverso indicatori che misurano la coerenza tra variabili economiche e occupazionali.

    Gli indicatori sono elaborati utilizzando dati integrati provenienti da diverse banche dati pubbliche, tra cui: 

    • dati ISA fiscali dell’Agenzia delle Entrate; 
    • denunce contributive Uniemens dell’INPS;
    •  comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro relative alla forza lavoro. 

    Gli indicatori si distinguono in due categorie principali:

    1.  indicatori elementari, basati su confronti diretti tra variabili aziendali;
    2.  indicatori complessi, basati su modelli econometrici che stimano la domanda teorica di lavoro. 

    Vengono considerati: 

    1. anomalie oltre 90°-95° percentile
    2. scostamenti lievi 85°-95° percentile
    Indicatore Commercio all’ingrosso alimentare Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
    Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti INPS
    Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti ISA
    Valore dei beni strumentali per addetto
    Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
    Numero di veicoli per addetto N. A.
    Quota di lavoro part-time
    Quota di lavoro a termine
    Quota di lavoro stagionale
    Quota di lavoratori con contratti di collaborazione
    Quota di apprendisti
    Presenze per addetto N. A.
    Numero di posti letto fissi per addetto N. A.
    Tasso medio di occupazione N. A.
    Forza lavoro dipendente (indicatore complesso)

    Come si vede nella tabella per il  settore turistico-ricettivo sono previsti anche indicatori specifici, tra cui: 

    • presenze turistiche per addetto; 
    • numero di posti letto per addetto; 
    • tasso medio di occupazione delle strutture.

    Attraverso questi parametri viene stimata la forza lavoro teoricamente necessaria per lo svolgimento dell’attività. Se i dati dichiarati risultano significativamente inferiori alla stima, il sistema evidenzia possibili anomalie.

    Le istruzioni operative e il meccanismo premiale

    Il decreto definisce anche la procedura operativa di applicazione degli indici.

    Entro il 31 marzo 2026 l’INPS invierà ai datori di lavoro interessati una comunicazione telematica di compliance, contenente le risultanze dell’analisi effettuata attraverso gli ISAC.

    La comunicazione indicherà:

    • eventuali scostamenti rispetto ai valori normali degli indicatori;
    • la classificazione dello scostamento come “lieve” o “significativo”;
    • una stima indicativa delle giornate di lavoro necessarie per riportare gli indicatori nella fascia di normalità.

    È importante evidenziare che tale comunicazione ha finalità preventiva e non determina automaticamente irregolarità contributive.

    I datori di lavoro che risultano in linea con i parametri ISAC vengono collocati nella cosiddetta fascia di normalità. 

    In questo caso il decreto prevede un meccanismo premiale: tali imprese non saranno oggetto di accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva. 

    Per garantire l’efficacia del nuovo sistema è inoltre previsto un monitoraggio degli effetti della misura.

    L’INPS, in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro, dovrà trasmettere al Ministero del lavoro un rapporto sull’attuazione degli ISAC entro il 31 marzo 2027.

    Il decreto prevede infine l’istituzione di un Osservatorio ISAC, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali, con il compito di analizzare l’impatto della misura e supportare l’evoluzione del sistema di compliance contributiva.

    Le istruzioni INPS

    La circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026 introduce alcune indicazioni operative rilevanti sul contenuto delle lettere di compliance ISAC e sulle modalità di interlocuzione con l’Istituto, che integrano il quadro già delineato dal decreto attuativo del DL 160/2024. Vengono forniti inolt gli allegati tecnici  con il dettaglio degli indicatori e valori e per i riscontri all'Istituto  

    Contenuto della lettera: fasce di normalità e indicatori di scostamento

    Una delle principali novità chiarite dalla circolare riguarda la struttura delle comunicazioni inviate ai datori di lavoro.

    Per ogni indicatore utilizzato nel modello ISAC, la lettera di compliance riporta tre elementi informativi fondamentali che consentono all’impresa di valutare la propria posizione contributiva:

    1. Valori normali: indicano la soglia oltre la quale l’indicatore genera uno scostamento rispetto ai parametri di riferimento;
    2. Esito dell’analisi: può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; per alcuni indicatori privi di graduazione l’esito è invece “anomalo” o “nella norma”;
    3. Stima delle giornate lavorative necessarie per riportare l’indicatore nella fascia di normalità.

    La circolare precisa inoltre che le soglie di riferimento non sono uniformi, ma possono variare in base al modello di business dell’impresa o alla classe dimensionale dei dipendenti. Le soglie specifiche sono riportate negli allegati tecnici alla circolare e costituiscono il parametro utilizzato dall’INPS per la valutazione degli scostamenti.

    Comunicazione senza obbligo di risposta e Canale dedicato per la regolarizzazione contributiva

    Un altro elemento chiarito dalla circolare riguarda la natura della comunicazione di compliance e gli obblighi del datore di lavoro.

    • Il ricevimento della lettera non impone alcun adempimento immediato:
    • non esiste un termine perentorio di risposta;
    • la risposta è facoltativa;
    • l’obiettivo è favorire un confronto informativo con l’Istituto.

    Il datore di lavoro può comunque decidere di fornire un riscontro utilizzando il Cassetto previdenziale del contribuente, attraverso la funzione di comunicazione bidirezionale dedicata agli ISAC.

    Per agevolare questo confronto, l’INPS ha predisposto un modello di risposta strutturato per singolo indicatore, che consente di selezionare diverse opzioni di riscontro. In particolare, il datore di lavoro può:

    • esporre e documentare le cause dello scostamento rispetto alla fascia di normalità;
    • segnalare eventuali correzioni effettuate nei flussi UniEmens dopo la ricezione della comunicazione;
    • richiedere chiarimenti sui dati contributivi utilizzati dall’INPS per il calcolo degli indicatori. 

    Il modello può essere inviato insieme alla documentazione ritenuta utile a supporto delle spiegazioni fornite.

    La circolare introduce inoltre una procedura specifica per le eventuali regolarizzazioni volontarie che i datori di lavoro decidano di effettuare dopo aver ricevuto la comunicazione ISAC.

    In particolare, è stato predisposto un canale dedicato nella procedura “Compilazione online” disponibile nel portale INPS per aziende e intermediari. All’interno della sezione “Scelta variazioni” è stata inserita la funzione denominata “Regolarizzazione da compliance”, che consente di trasmettere i flussi di correzione.

    Attraverso questo canale l’azienda può inviare flussi UniEmens di regolarizzazione collegati alla comunicazione ricevuta, indicando i riferimenti della lettera di compliance e procedendo alla sistemazione dei dati contributivi eventualmente errati o incompleti. 

  • Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: regole e modello

    Con il Provvedimento n 72335 del 27 febbraio le Entrate approvano le istruzioni per aderire al CPB 2026-2027.

    In particolare si approvano le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

    In sintesi, il modello CPB 2026-2027 si presenta strutturato in modo analogo al modello CPB 2025-2026:

    • righi da P01 a P03 dedicati alle condizioni di accesso, 
    • righi P04 e P05 per riportare il reddito e il valore della produzione 2025 rilevanti ai fini del concordato, 
    • righi da P06 a P09 per indicare i valori proposti 
    • rigo P10, per esprimere l’accettazione.

    Il quadro P è preceduto da una sezione introduttiva, costituita da tre righi in cui riportare:

    • codice ISA;
    • codice ATECO relativo all’attività prevalente;
    • categoria reddituale di appartenenza, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: l’invio

    Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati di cui all’Allegato 1 comprensive del documento esplicativo dei controlli del formato dei campi, cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei modelli ISA 2026 da dichiarare con i modelli REDDITI 2026 e del modello CPB 2026/2027.
    La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al d.P.R..
    La trasmissione telematica dei dati può essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R.

    Ai fini della trasmissione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e della relativa accettazione e revoca, il modello CPB 2026/2027 può essere trasmesso per via telematica congiuntamente ai modelli ISA 2026, in fase di trasmissione dei modelli REDDITI 2026. 

    Ai medesimi fini il modello CPB 2026/2027 può, altresì, essere trasmesso con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026.

    In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”. L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2026 con il modello CPB 2026/2027 non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

    Concordato preventivo biennale 2026-2027: revoca

    Il contribuente può comunicare la revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB.
    La revoca può essere effettuata con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026. 

    In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del modello CPB 2026/2027. 

    L’invio effettuato con queste modalità non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Affitto d’azienda: non è causa di cessazione del CPB

    Con la Risposta a interpello n 46 del 24 febbraio, le Entrate chiriscono che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.

    Concordato preventivo biennale e affitto d’azienda: chiarimenti

    L'istante è una società in accomandita semplice che nel secondo anno di adesione al Cpb (2025) Essa ''per ragioni dovute ad una più efficiente organizzazione e ad una migliore razionalizzazione dei costi'' sarebbe intenzionata a prendere in affitto l'azienda di proprietà Beta per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili.
    Posto ciò, l'Istante chiede se il descritto affitto di azienda che intende porre in essere rappresenti una causa di cessazione ovvero di decadenza dal CPB.

    Le motivazioni sottese all'affitto d'azienda si rinvengono principalmente nella miglior gestione della parte amministrativa e contabile delle due società interessate, nonché nella miglior gestione del personale dipendente che, allo stato attuale, si trova spesso ad essere distaccato per esigenze temporanee da un'azienda all'altra (con conseguente aggravi anche in termini di adempimenti amministrativi), oltre alla circostanza che, a seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà BETA, l'Istante acquisirebbe maggiore forza contrattuale nel rapporto con i fornitori.

    L'agenzia ha ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

    • […] bter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato''.

    Con l'articolo 21 e, nello specifico, con la lettera bter), il legislatore ha, dunque, individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili). 

    Pertanto, l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera bter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.

  • Accertamento e controlli

    Socio accomandante e responsabilità per debiti tributari

    Con l'Ordinanza n 2470 del 5 febbraio, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, soffermandosi in particolare sulla posizione del socio accomandante e sull’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria.

    La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume rilievo per il richiamo espresso alle Sezioni Unite n. 3625/2025, che rafforzano le garanzie difensive dei soci.

    Socio accomandante e responsabilità per debiti triburati

    La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento per imposta di registro e sanzioni relative a una società in accomandita semplice (s.a.s.) ormai estinta.
    Il debito tributario era stato oggetto, in precedenza, di accertamento con adesione, con pagamento della prima rata e mancato versamento delle successive.

    Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella direttamente ai soci, tra cui un socio accomandante, ritenuto responsabile del debito residuo.

    Il contribuente impugnava l’atto e otteneva ragione sia in primo grado sia in appello. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.


    In sintesi, l’Amministrazione finanziaria sosteneva:

    • la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente;
    • l’inammissibilità del ricorso del socio, in quanto la pretesa tributaria sarebbe divenuta definitiva nei confronti della società;
    • la responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari della società estinta, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 175/2014 e delle norme civilistiche sulla responsabilità dei soci.

    La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati tutti i motivi proposti.

    Sul piano processuale, i giudici hanno ribadito che, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata nel complesso dell’atto e non in modo formalistico, richiamando un orientamento ormai consolidato.

    Quanto alla decadenza, la Corte ha chiarito che il termine per impugnare la cartella decorre dalla notifica al singolo socio, e non da quella effettuata alla società ormai estinta.

    Il punto centrale dell’ordinanza riguarda però la responsabilità del socio accomandante.

    La Cassazione ribadisce che, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante:

    • non è legittimato passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie della società;
    • risponde solo nei limiti della quota di liquidazione eventualmente percepita;
    • non può essere destinatario diretto della pretesa fiscale in assenza di prova della riscossione di somme.

    La responsabilità limitata prevista dall’art. 2313 c.c. non consente al Fisco di agire automaticamente contro il socio accomandante per il solo fatto dell’estinzione della società.

    Elemento di particolare rilievo è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui:

    per agire nei confronti dei soci di una società estinta, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’effettiva percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione o ad altre modalità di distribuzione.

    Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova della distribuzione di utili o somme al socio accomandante, né sulla base di un bilancio finale né attraverso altri elementi presuntivi gravi e concordanti.