• Accertamento e controlli

    Controlli dichiarazione 2023: più tempo per fornire i documenti all’Ade

    Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni, questo è il risultato della interlocuzione tra De Nuccio presidente dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate di Carbone.

    Vediamo i dettagli da comunicato stampa del CNDCEC, e i termini di scadenza per invio dei documenti alle Entrate.

    Controlli dichiarazione 2023: slitta a settembre il termine per i documenti

    Nel comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il Presidente De Nuccio ha affermato che “Si consente così ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità”

    In particoalre, ci sarà più tempo per trasmettere la documentazione richiesta nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. 

    Tra maggio e giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti numerose richieste di esibizione documentale, fissando in trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione necessaria.

    A seguito delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come già espressamente indicato nelle comunicazioni trasmesse ai contribuenti, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni, previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.

    Un chiarimento particolarmente importante per professionisti e contribuenti commentato da De Nuccio che ha specificato: “abbiamo ritenuto necessario intervenire perché il termine dei trenta giorni si colloca in una delle fasi più complesse dell’anno per gli studi professionali, già fortemente impegnati nella stagione dichiarativa e dei versamenti. Per questo abbiamo avviato un confronto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, rappresentando le criticità organizzative che tale tempistica avrebbe determinato e prospettando l’opportunità di uno slittamento successivo alla pausa estiva. L’interlocuzione ha prodotto un importante chiarimento: l’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni indicato nelle comunicazioni e che restano pienamente applicabili le disposizioni sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per l’invio dei documenti e delle informazioni richieste. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante perché consente ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità.”.

    In proposito è stato inoltre precisato che agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto indicazioni affinché non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto in questi giorni o comunque sia in scadenza prima del periodo di sospensione estiva. Leggi anche Sospensione agosto: tutti termini che slittano.

    Considerando il periodo nel quale sono state recapitate le comunicazioni, è ragionevole ritenere che la documentazione potrà essere trasmessa senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre”.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo e rischi fiscali: istruzioni ADE

    Con il Provvedimento n 200904 del 6 luglio le Entrate approvano ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente ad integrazione di provvedimenti precedenti.

    Controllo rischio fiscale TCF e obbligo di mappatura

    L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento
    collaborativo
    al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, nonché di realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di ridurre il contenzioso.
    La successiva legge 9 agosto 2023, n. 111, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati che sono stati attuati con il decreto
    legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
    Nell’ambito delle richiamate disposizioni di attuazione, un rilievo centrale hanno assunto le misure, introdotte nell’articolo 4 del Decreto, volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF” e a prevederne l’obbligo di adozione e di certificazione a carico dei contribuenti che intendono aderire al Regime.
    E’ stata prevista, in particolare, al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto, l’obbligatoria mappatura anche dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili adottati dai contribuenti.
    In tale contesto, il comma 1-quater dell’articolo 4 del Decreto ha altresì disposto la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l’aggiornamento di un efficace
    TCF e per la relativa certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

    Al fine di assicurare l’aggiornamento e l’integrazione delle medesime linee guida anche con riguardo alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 383481 del 10
    ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
    Il predetto tavolo tecnico cura la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, attraverso la predisposizione di documenti da allegare, di volta in volta, alle
    medesime linee guida, e aventi a oggetto le particolari casisistiche oggetto dell’approfondimento congiunto e del confronto.
    Nel richiamato quadro normativo, le prime linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per la certificazione del sistema, sono state approvate
    con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
    Il citato Provvedimento, al paragrafo 1.3., ha previsto che le stesse linee guida possano essere periodicamente aggiornate o integrate anche mediante l’allegazione di ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi
    fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, incluse quelle derivanti dai lavori istituzionali del tavolo tecnico.
    In attuazione di quanto disposto con il Provvedimento del 10 gennaio 2025, le specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sono state poi approvate con
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 33973 del 28 gennaio 2026.
    I documenti allegati alle linee guida approvate dai richiamati Provvedimenti hanno avuto ad oggetto le seguenti casistiche di rischi fiscali derivanti dall’adozione dei principi contabili:

    • “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
    • “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
    • “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”.

    Mappatura obbligatoria rischi fiscali: istruzioni ADE

    Il Provvedimento del 6 luglio approva le ulteriori specifiche istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, elaborate dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro ad aggiornamento e integrazione.

    In dettaglio, le casistiche di rischio fiscale di cui ai documenti allegati al presente Provvedimento sono le seguenti:

    a) “Trattamento contabile delle cripto-valute”;

    b) “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”.

    Infine, con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e di rendere più efficace il risultato perseguito, consistente nella conoscibilità delle ulteriori specifiche istruzioni che potranno essere adottate per la mappatura del rischio fiscale derivante dai principi contabili, il presente Provvedimento dispone che i futuri interventi di integrazione e aggiornamento delle linee guida potranno avvenire, in via automatica, anche attraverso la pubblicazione della nuova versione, integrata e aggiornata, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata al regime di Adempimento collaborativo.

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    CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione

    Con lo Studio 23-2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale dal decreto correttivo del 2025. 

    I Notai si sono soffermati sulla peculiarità delle associazioni notarili che svolgono specifici servizi che non dovrebbero essere incluse nelle nuove cause di esclusione dal CPB previste dal correttivo 2025, vediamo i dettagli.

    Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione             

    CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione

    Lo studio dei Notai ricorda innanzitutto che il CPB introdotto dal Dlgs 13/2024 è uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. 

    Il Fisco, attraverso una proposta, concede al contribuente di concordare preventivamente il reddito imponibile per un biennio, ottenendo certezza sul carico fiscale, benefici in materia di accertamenti e l’applicazione a certe condizioni di una tassazione agevolata sul reddito incrementale.

    In proposito il Dlgs 81/2025 correttivo della misura, ha introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi. 

    Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione              

    Si sottolinea come le nuove disposizioni riguardino i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti. 

    La novità prevede che il professionista possa aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione cui appartiene.

    Di rimando, l’associazione può accedere al Cpb solo se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono al concordato, fatte salve cause esclusione, come per i forfettari. 

    Con lo studio, il Notariato evidenzia il perimetro delle associazioni notarili costituite solo per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti. 

    Tali realtà presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione. 

    Si auspica pertanto che le Entrate adottino un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non meramente letterale, escludendo dalle nuove cause di blocco del Cpb le associazioni notarili monoattività dove il rischio di comportamenti elusivi è concretamente inesistente.

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    Prescrizione decennale e quinquennale: le differenze per la Consulta

    Un termine doppio rispetto a quello applicato ai tributi locali, eppure conforme a Costituzione.

     La prescrizione decennale dei crediti erariali ha superato indenne il vaglio della Corte Costituzionale: con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondate — o non fondate — tutte le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sull'articolo 2946 del codice civile.

    Il punto centrale non è solo il responso finale, ma le ragioni che lo sorreggono: ragioni che ridisegnano il confine tra obbligazioni tributarie erariali e locali e che hanno ricadute dirette sulla prassi della riscossione.

    Crediti erariali e prescrizione in 10 anni: si esprime la corte costituzionale

    La CGT di secondo grado del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., norma che stabilisce la prescrizione ordinaria decennale, lamentandone l'applicazione ai crediti erariali sotto più profili:

    • disparità rispetto ai tributi locali: per IMU e altri tributi locali il termine è quinquennale (art. 2948, n. 4 c.c.), mentre per i tributi erariali si applica il termine doppio. Secondo il rimettente, questa differenza viola l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).
    • contrasto con l'art. 97 Cost. (buon andamento della PA): il termine decennale sarebbe anacronistico nell'era dell'informatizzazione; risulterebbe anomalo rispetto a una «tendenza generale» dell'ordinamento verso termini quinquennali; creerebbe una sproporzione irragionevole tra i 5 anni previsti per la notifica dell'atto impositivo a pena di decadenza e i 10 anni per la semplice interruzione della prescrizione.
    • violazione dell'art. 111 Cost. (ragionevole durata del processo): un termine così lungo si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo.

    La risposta della Corte: obbligazioni diverse, regole diverse

    La Corte Costituzionale ha respinto tutte le censure, articolando una motivazione che vale la pena esaminare nel dettaglio.

    Sull'art. 3 Cost., il punto decisivo è la natura giuridica delle obbligazioni messe a confronto. I tributi locali come l'IMU hanno natura di obbligazione periodica: il debito si rinnova per effetto del semplice decorso del tempo, secondo uno schema ricorrente e stabile. Per questa ragione l'ordinamento li assoggetta alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.

    I tributi erariali seguono una logica diversa. Per essi vale il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta: il credito sorge anno per anno a seguito di una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Non si tratta di un'obbligazione periodica, ma di un'obbligazione che si ricostituisce ogni volta in forza di una nuova fattispecie. Ne consegue che il termine decennale è giustificato: paragonare le due tipologie di credito significherebbe accostare situazioni «non assimilabili», il che esclude qualsiasi violazione del principio di uguaglianza (cfr. sentenze Corte Cost. n. 155/2014, n. 108/2006, n. 340/2004).

    Sul fronte dell'art. 97 Cost., la Corte ha dichiarato manifestamente infondate tutte e quattro le questioni sollevate:

    • L'interruzione della prescrizione può consistere in «qualsiasi atto significante l'esercizio del relativo diritto»: non è possibile fissare un'unità di misura temporale standard come pretendeva il rimettente.
    • I termini indicati come comparazione (accertamento, IMU, sanzioni accessorie) appartengono a fattispecie «fra loro del tutto eterogenee», retti da distinta ratio e con effetti di decadenza, non di prescrizione.
    • L'attività di redazione e deposito del ricorso tributario è del tutto diversa da quella di predisposizione di un atto di accertamento: il confronto proposto dal rimettente non regge.
    • Il mero richiamo a una «tendenza dell'ordinamento» ad accorciare i tempi non è sufficiente a dimostrare una scelta legislativa irragionevole.

    Quanto all'art. 111 Cost., la Corte ha chiarito che il principio della ragionevole durata del processo ancora la sua tutela «alle disposizioni di natura processuale»: la prescrizione è istituto di natura sostanziale, non processuale, e quindi esula dall'ambito applicativo dell'art. 111 Cost.

    Cosa cambia nella prassi della riscossione

    La sentenza n. 85/2026 non introduce novità operative, ma consolida la cornice entro cui si muove la riscossione dei crediti erariali. I riferimenti operativi restano:

    • Prescrizione dei crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA): 10 anni dalla notifica della cartella o dell'atto divenuto definitivo.
    • Prescrizione dei tributi locali (IMU, TARI): 5 anni.
    • L'atto interruttivo può essere qualsiasi atto che manifesti l'esercizio del diritto di credito da parte dell'ente impositore.
    • La differenza di regime non è arbitraria: rispecchia la diversa natura giuridica delle obbligazioni — periodica per i tributi locali, autonoma per periodo d'imposta per quelli erariali.

    La pronuncia si allinea con l'orientamento consolidato della Cassazione (SS.UU. n. 23397/2016) e chiude ogni spazio, in sede di legittimità costituzionale, per sostenere l'applicazione del termine quinquennale ai tributi erariali.

  • Accertamento e controlli

    Interessi Inps per dilazione contributi e sanzioni: aggiornamento 17 giugno 2026

    Con la circolare n. 64 del 16 giugno 2026 INPS recepisce la decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di aumentare di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento (TUR) che al 17 giugno 2026 sale quindi al 2,40 per cento.

    Per i debiti contributivi  l’interesse di dilazione e di differimento  passa al 4,40 per cento annuo,  grazie all'applicazione della maggiorazione di due punti, recentemente modificata ( v. paragrafo seguente).

    Dilazioni e sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025

    Con circolare 39 del 2 aprile INPS  aveva  comunicato  che  il decreto fiscale (decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38),entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha previsto la riduzione della maggiorazione  del tasso di interesse    per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili  fissato dalla BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema,   

    La maggiorazione a favore dell'istituto  in particolare scende da sei  a due punti percentuali.

    ISi precisa che i  piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non subiranno alcuna modifica.

    Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,40% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di  giugno 2026

    Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,90 in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti).

    Le novità dopo il dl 19 2024

    A  decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del  2,40% annuo
    • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Si ricorda anche  che -l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

    • –    come già previsto,  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito  le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al  7,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •  –    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro  novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni  è pari al 9,90% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).
    • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).

    Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

    In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

    Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore  all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'17 giugno  2026 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,40% 

    Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS

    Infine va ricordato che nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiariti  gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS. 

    Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:

    •  Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali

    Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.

    • Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
    • Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
    •  Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

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    CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli

    Il Senato ha approvato il testo di legge della conversione del DL Fiscale, ora è atteso il voto alla Camera.

    Tra le novità vi sono quelle sul CPB 2026-2027, vediamole più in dettaglio.

    CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e nuove soglie

    Il CPB 2026-2027, patto con il Fisco, guadagna una proroga per l'adesione entro il 31 ottobre, si tratta di un mese in più per chi vuole aderire.

    I testi emendativi approvati sul CPB recano anche la rideterminazione delle soglie per i soggetti "meno affidabili" ai fini ISA.

    Il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo con l’approvazione del disegno di legge di conversione del DL n 38/2026 atteso alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 26 maggio prossimo. 

    In particolare, si tratta di modifiche all'articolo 9 comma 3 bis del DLges n 13/2024.

    La norma attualmente vigente prevede che la proposta di patto non possa eccedere il reddito dichiarato, rettificato delle voci previste agli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024, delle seguenti misure:

    • 10% con punteggio ISA pari a 10;
    • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
    • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

    Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

    Il DDL di conversione del DL n 38/2026 integra la norma suddetta e introduce ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. 

    In particolare, gli incrementi sono contenuti nella misura:

    • del 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
    • del 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

    Questi meccanismi di stima saranno già operativi per il CPB 2026-2027.

    Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, esso viene integrato con la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ossia dell'“iper-ammortamento”.

    La maggiorazione diventa oggetto di rettifica tanto in fase di compilazione del modello CPB, quanto in fase di determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.

    Dato che, l'iperammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello redditi 2027.

    Infine si approva il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026 e la proroga per il termine di adesione al CPB 2026-2027 facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia il termine ultimo è fissato al 31 ottobre. 

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    Discarico automatico cartelle: firmato il decreto con le regelo operative

    Il Dlgs n 110 del 29 luglio 2024  con la riforma del sistema della Riscossione contiene la novità in vigore dal 1° gennaio 2025 sul discarico automatico delle cartelle.

    A tale proposito è notizia di ieri 4 maggio che il Direttore della Finanze Spalletta ha firmato il Decreto attuativo della novità.

    Prima di vedere cosa contiene in sintesi il decreto ricordiamo che il discarico automatico dopo 5 anni delle cartelle esattoriali vorrebbe arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: in arrivo le regole

    L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede chle quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: 

    • a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.

    Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.

    Il Direttore delle Finanze ha firmato il decreto attuativo di questa misura.

    Il decreto firmato dal direttore generale del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta dovrebbe consentire un monitoraggio capillare.

    L’agenzia delle entrate Riscossione, entro la fine di ogni mese, dovrà a trasmettere telematicamente a ciascun ente creditore i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle «singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente». 

    In poratica verrà superata la logica della comunicazione di inesigibilità a beneficio di una trasparenza su quello che è stato fatto e quanto è stato già recuperato carico per carico. 

    Il decreto delle Finanze, in base alle anticipazioni, indica che devono essere separatamente evidenziate le quote affidate all’agenzia delle entrate Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico, tracciando due tipologie di situazioni:

    • il caso in cui al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o sono ancora pendenti ancora procedure esecutive o concorsuali finalizzate a ottenere i crediti nei carichi;
    • il caso in cui tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi stati conclusi accordi in base codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o siano stati attivati piani di rateizzazione.

    Si attende il testo del decreto per maggiori dettagli.