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Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%
Con la Sentenza n 23489 del 2 settembre la Suprema Corte torna sul problema dell'imposta di registro per l'atto costitutivo delle servitù.
Viene confermato l'orientamento passato secondo cui l'imposta di registro è al 9% tanto se riguarda un fondo agricolo, quando se riguarda un fondo non destinato all'agricoltura, vediamo maggiori dettagli.
Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%
La sentenza della Corte di Cassazione n. 23489 del 2 settembre 2024 ribadisce che l'aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli è del 9%, e non il 15%.
Questo orientamento, già confermato in diverse precedenti sentenze, si fonda sulla distinzione tra i concetti di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento.
In particolare, la servitù non implica un trasferimento di proprietà ma solo una compressione del diritto del proprietario del fondo servente, a favore di un altro fondo (dominante), e pertanto non ricade sotto le norme che prevedono l'aliquota più alta del 15%.
L'aliquota del 15% resta applicabile solo per i trasferimenti veri e propri di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Citando le norme nell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Tuir (il Dpr 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro):
- al comma 1 vengono menzionati gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e a essi viene applicata l’aliquota del 9%;
- al comma 3 viene invece disposta l’aliquota del 15 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Secondo la Corte di cassazione, dato che la servitù non può essere oggetto di un trasferimento, l’atto costitutivo della servitù deve essere collocato nel comma 1 e quindi a non può che applicarsi l’aliquota del 9%, qualunque sia la natura del fondo ove la servitù viene impressa.
Con la Sentenza in oggetto viene quindi respinta (come da altre sentenze) la tesi dell’Agenzia secondo cui il sostantivo trasferimento, utilizzato nel comma 3, sarebbe da intendere come espressione riassuntiva del concetto di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
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Decreto Sanzioni: l’IFEL chiarisce le principali novità
L'IFEL Fondazione ANCI ha pubblicato in data 2 settembre una nota a commento delle ripercussioni del Decreto Sanzioni sui tributi degli enti locali, vediamo i principali chiarimenti.
Leggi anche Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l'IMU
Decreto Sanzioni: principali novità per i tributi locali
Il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, noto come decreto sanzioni pubblicato sulla GU del 28 giugno reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
La nota IFEL evidenzia che la legge 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali
Tra i commenti di rilievo la Fondazione ANCI ha chiarito che:
- la nuova causa di non punibilità per adeguamento ai documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente provveda alla presentazione della dichiarazione integrativa, non risulta applicabile ai tributi comunali in quanto sostanzialmente lesivo dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- l'istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile ai tributi comunali "in quanto in tale ambito non si verifica quasi mai il concorso formale, il concorso materiale formale e la continuazione, all'intero della singola annualità."
Per approfondimento si rimanda alla nota in oggetto.
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IVA servizi in streaming: novità dal 2025
Il governo ha approvato un Dlgs preliminare (cdm 7 agosto 2024) in attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto ed anche novità sulla territorialità ai fini IVA degli eventi in streaming, vediamo i dettagli.
IVA degli eventi in streaming: novità in arrivo
Con il Dlgs si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente.
In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che:
- le attività culturali, artistiche, sportive etc.
- trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili,
si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione.
Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.
Si attende il testo definitivo per ulteriori dettagli.
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Più Impresa ISMEA: agevolazioni donne e giovani domande ammissione entro il 30 settembre
Parte la misura per le imprese agricole per donne e giovani denominata Più Impresa.
In particolare, ISMEA comunica le date di apertura e chiusura del periodo di preconvalida e del periodo di convalida relativi alle domande di ammissione alle agevolazioni Più Impresa:
- periodo di preconvalida: dal 29 luglio 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 12:00, e
- periodo di convalida: dal 5 settembre 2024, alle ore 12:00 al 30 settembre 2024, alle ore 18:00.
La misura Più Impresa è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.
Viene precisato che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12:00 alle ore 18:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.
Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa.La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.
In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
Più Impresa ISMEA agricoltura: i beneficiari
Il Decreto 23 febbraio pubblicato in GU n 86 del 12 aprile prevede che la misura è rivolta:
- a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- i. essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- ii. esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- iii. essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o dicoltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle
agevolazioni; - iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
- v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
- b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni
Più Impresa ISMEA: i progetti ammissibili
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
- d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
Attenzione i progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.
Accedi da qui al sito ISMEA per maggiori dettagli.
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Bilanci ETS: i nuovi limiti e i chiarimenti del Ministero
La Circolare n 6/2024 del Lavoro fornisce istruzioni pratiche sulle novità introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n.104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” relativamente agli effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.
La novità legislativa vuole perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, con riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti rispettivamente dagli artt.13, 30 e 31 del Codice, nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio, vediamo i commenti del Ministero.
Bilanci enti privi di personalità giuridica: nuova soglia dimensionale
La circolare n 6 ha innanzitutto evidenziato che la chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell’articolo 13 del Codice.
La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, prevede:
- da un lato l’innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00
- dall’altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica.
Pertanto, spiega la Circolare, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate (di cui al successivo comma 2 -bis), saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del comma 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
La modifica vuole contemperare due diverse esigenze:
- da un lato assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata;
- dall’altro garantire da parte degli enti con personalità giuridica, operanti in un regime di autonomia patrimoniale perfetta, la conoscibilità della consistenza del patrimonio e conseguentemente della capacità dell’ente di fare fronte alle obbligazioni assunte, informazione questa rilevante per gli associati, i terzi (creditori, potenziali donatori) e gli uffici del RUNTS.
L’innalzamento per legge delle soglie al di sotto delle quali è consentito il ricorso al rendiconto di cassa non impedisce naturalmente agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio ex art. 13, comma 1, qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente e dei suoi stakeholders, secondo quanto già espresso nella precedente nota n.17146 del 15.11.2022.
ETS con entrate < 60mila euro: il nuovo rendiconto per cassa
Con il comma 2-bis aggiunto all'articolo all’articolo 13 del Codice del terzo settore dalla Legge 104/2024 è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
A tal proposito la Circolare n 6/2024 in oggetto ha evidenziato che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il citato D.M. n.39/2020.
Inoltre, considerate le ridotte dimensioni delle entrate annue di tali enti, il legislatore ha ritenuto di far prevalere le esigenze di semplificazione, alla base dell’intervento normativo.Ciò significa che al di sotto di tale limite dimensionale il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori, come già chiarito nella citata nota direttoriale del 15.11.2022) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica.
Leggi anche Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile
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Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024
Pubblicato in GU n 205 del 2 settembre il Decreto 31 luglio del MIMIT con la Programmazione fondi per bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.
Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024
Il Decreto MIMIT 31 luglio prevede che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024 ammontano a euro:
- 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Il decreto ricorda che la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 marzo 2024 (registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2024, reg. prev. n. 496), prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+) e ricorda inoltre il decreto del Ragioniere Capo dello Stato n. 46550 con il quale è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche per le imprese, il capitolo 7496 «Risorse per la gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale», destinato ad essere alimentato per la gestione dei predetti bandi.
Il decreto precisa inoltre che per l'annualità 2024, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pertanto entro giorno 2 ottobre prossimo.
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Rivalutazione partecipazione: chiarimenti ADE sul costo fiscale
Con la Risposta n 178 del 2 settembre le Entrate chiariscono un caso di rivalutazione e in particolare il caso di determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata. (ai sensi dell'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Nel caso di specie vengono posti due quesiti uno dei quali ritenuto inammissibile, pertanto di seguito si evidenzia quesito e risposta ADE.
Costo fiscale partecipazione conferita in neo società con cambio di regime contabile
L'istante, titolare del 50% delle quote di una società immobiliare in forma di società in nome collettivo (s.n.c.), intende conferire tali quote in una nuova società neocostituita, dopo aver trasformato la s.n.c. in una società a responsabilità limitata (S.r.l.).
In questo contesto chiede: se la rivalutazione dei beni effettuata dalla società in regime di contabilità semplificata nel 2008, con il versamento dell'imposta sostitutiva, comporti un aumento del costo fiscale della partecipazione dei soci.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa nel caso di specie non determina l’incremento del costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci nella società stessa.
Nel rispondere l'ade richiama l'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha disciplinato la rivalutazione dei beni per le società in contabilità semplificata.
Secondo la prassi amministrativa (circolare n. 57/E del 18 giugno 2001 e circolare n. 33/E del 2008), i soggetti in contabilità semplificata, che non hanno una contabilità generale e un bilancio, non sono tenuti a iscrivere un saldo attivo di rivalutazione, poiché non possono creare riserve legate a tale rivalutazione.
Successivamente, quando una società passa dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario, il maggior valore dei beni rivalutati deve essere registrato in contabilità, ma senza ricostituire alcuna riserva di rivalutazione. Questo implica che non si crei una riserva che possa essere utilizzata per coprire perdite o distribuire utili.
Poiché la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non genera una riserva in sospensione d'imposta, non vi è alcun effetto incrementativo sul costo fiscale della partecipazione dei soci. Questo perché non esiste una riserva tassabile da affrancare o distribuire che potrebbe, in caso contrario, incrementare il costo fiscale delle partecipazioni.
L'ADE esclude l'applicabilità del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, che prevede l'aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di imputazione di reddito al socio, poiché nel caso di specie non si verifica alcuna imputazione di reddito derivante dalla rivalutazione.
Pertanto si conclude che, data l'assenza di una riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta e la mancata applicazione del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, la rivalutazione dei beni effettuata nel 2008 non comporta alcun incremento del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio.
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