• Banche e Assicurazioni

    Arbitro bancario: come risolvere rapidamente problemi con la banca

    L’ABF arbitro bancario e finanziario si occupa delle controversie tra clienti (consumatori e non consumatori, come imprenditori, microimprese e piccole imprese) e banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
    Riguarda operazioni bancarie, finanziarie e servizi di pagamento.
    In particolare,  come spiegato anche dal Ministero delle Imprese (MIMIT) ,  si può ricorrere all'ABF per: 

    • problemi con un conto corrente,
    • contestazioni su mutui o prestiti,
    • addebiti non autorizzati su carte di credito, bancomat e altri strumenti di pagamento,
    • segnalazioni errate alla Centrale dei Rischi.

    Sono escluse le controversie tra imprese o tra privati senza che sia coinvolta una banca o intermediario.

    ABF arbitro bancario e finanziario: chi è

    L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale a carattere decisorio, supportato dalla Banca d’Italia che decide sulla base della documentazione presentata dalle parti e senza udienze

    Consente di risolvere le controversie senza bisogno di rivolgersi al giudice.

    Farvi ricorso è:

    • Facile: il ricorso si presenta online con una procedura guidata,
    • Conveniente: il costo è di 20 euro, rimborsati se il ricorso viene accolto (anche parzialmente),
    • Rapido: i ricorrenti ottengono una decisione in tempi brevi (all’incirca 4 mesi),
    • Accessibile: non serve un avvocato, ma è possibile farsi aiutare da un rappresentante, come un professionista o un’associazione dei consumatori.

    ABF artbitro bancario e finanziario. condizioni per interpellarlo

    Dopo aver inviato un reclamo all’intermediario e:

    • non hai ricevuto risposta entro 60 giorni (15 giorni lavorativi per questioni relative a servizi di pagamento), oppure
    • la risposta ricevuta non ti soddisfa.

    Il reclamo è obbligatorio per poter presentare ricorso all’ABF.

    In linea generale per attivare la procedure serve:

    • una registrazione: sul sito arbitrobancariofinanziario.it,
    • una presentazione del ricorso: tramite area riservata, seguendo la guida pdf e il video tutorial. In via straordinaria e solo nei casi espressamente previsti, in forma cartacea (via posta ordinaria o via PEC) presso una Filiale della Banca d’Italia
    • uno scambio di documentazione: l’intermediario presenta le sue controdeduzioni, il cliente può replicare e l’intermediario controreplicare,
    • una decisione: basata sulla documentazione, senza udienze.

    Entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabile solo per casi complessi) arriva la decisione e se l’intermediario non la rispetta l’inadempimento viene pubblicato per 5 anni sul sito internet dell’Arbitro e l’intermediario deve segnalarlo sul proprio sito web per 6 mesi.

    Arbitro bancario e finanziario: chi può farvi ricorso – i dubbi frequenti

    Serve un avvocato? No, ma puoi farti assistere se lo desideri

    Quanto dura? Circa 4 mesi in media

    Quanto costa? 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento, anche parziale

    Qual è il valore massimo della controversia?

    • Fino a 200.000 euro se si chiede una somma
    • Nessun limite se si chiede solo l’accertamento di un diritto (es. cancellazione ipoteca, richiesta di documentazione)

    L’esito è vincolante? No, ma se l’intermediario non rispetta la decisione:

    • è segnalato per 6 mesi sul proprio sito
    • e per 5 anni sul sito dell’ABF.

    Attenzione a queste ulteriori regole: 

    • si possono presentare solo ricorsi su fatti avvenuti negli ultimi 6 anni antecedenti al ricorso
    • le decisioni sono consultabili sul sito dell’ABF, insieme alla Relazione annuale con i casi più frequenti.

  • Banche e Assicurazioni

    Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

    Con la Sentenza n. 1425//2026 la Cassazione ha esaminato i riflessi ai fini IVA delle attività di brokeraggio in ambito assicurativo.

    In particolare, essa interviene con un principio destinato a incidere sulle modalità di applicazione dell’IVA alle attività svolte dai broker assicurativi

    Il caso riguarda una società contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’indebita detrazione dell’IVA su una prestazione qualificata dall’Agenzia delle Entrate come intermediazione assicurativa e dunque esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/72.

    Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

    La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 ricevuto da BETA S.r.l., poi incorporata in ALFA S.p.a., per la detrazione dell’IVA su una fattura emessa dalla società Gamma Italia S.p.a.

    L'importo si riferiva ad attività di consulenza assicurativa per il rinnovo di polizze aziendali.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, Gamma Italia operava quale broker assicurativo e le prestazioni fornite rientravano nella categoria delle attività esenti IVA, trattandosi di intermediazione assicurativa

    Di conseguenza, la detrazione esercitata da ALFA sarebbe stata illegittima.

    Di tutt'altro avviso la contribuente, secondo cui le prestazioni svolte da Gamma non costituivano intermediazione, bensì consulenze specialistiche in ambito assicurativo, correttamente assoggettate a IVA e quindi legittimamente portate in detrazione.

    Accogliendo il ricorso di ALFA S.p.a. e cassando con rinvio la sentenza d'appello, la Cassazione ha affermato un principio chiave:

    "In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi che rientrano nella nozione di 'intermediazione assicurativa e riassicurativa' che ricadono tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del DPR n. 633 del 1972, sia di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile."

    In altri termini, non tutte le prestazioni rese dal broker sono automaticamente esenti: occorre valutare il contenuto concreto dell’attività svolta.

    Il principio non è nuovo in senso assoluto, ma la Corte lo rafforza e lo riformula in modo sistematico, integrando fonti nazionali, europee e precedenti giurisprudenziali. 

    L’aspetto innovativo sta nel fatto che:

    • non è sufficiente la qualifica formale del soggetto prestatore (broker);
    • conta la finalità della prestazione: se è consulenziale e autonoma rispetto alla mediazione, è imponibile IVA;
    • la distinzione deve essere ricavata dal contratto, dalle attività svolte e dagli obiettivi perseguiti.

    La Cassazione ha esaminato il quadro normativo della figura del broker assicurativo, la cui attività professionale è regolata dalla L. 792/84. Il broker svolge un’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione e un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore. Inoltre presta assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale incluso il rinnovo delle polizze.

    La qualificazione del rapporto come “brokeraggio” non si rivela risolutiva al fine di determinare se la prestazione è imponibile ovvero esente.

    È necessario distinguere tra le prestazioni di consulenza e le autentiche prestazioni di intermediazione.

    La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR  rimettendo la causa al giudice del rinvio affinché verifichi, nel merito, la reale natura delle attività svolte da Gamma Italia e se fossero da qualificarsi come intermediazione (esente) o consulenza (imponibile).

  • Banche e Assicurazioni

    Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

    L'arbitro assicurativo è un Collegio formato da 5 membri nominati dall'IVASS per risolvere questioni in ambito assicurativo.

    Si può presentare un ricorso all’AAS per questioni derivanti da un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o di un risarcimento, o l’applicazione di una clausola contrattuale, nonché per il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza. 

    Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

    Il Reclamo e ricorso vanno di norma presentati nei confronti degli stessi soggetti, salvo alcune eccezioni e i fatti lamentati nel ricorso devono essere gli stessi oggetto del reclamo.

    La seguente tabella facilita l’individuazione delle controparti a cui indirizzare il reclamo e contro cui presentare il ricorso all’AAS a seconda del soggetto di cui si lamenta il comportamento.

    Soggetto di cui si lamenta il comportamento

    Soggetto a cui fare reclamo

    Soggetto a cui fare ricorso

    Impresa d’assicurazione

    Impresa d’assicurazione

    Impresa d’assicurazione

    Agente o intermediario a titolo accessorio

    Impresa d’assicurazione di cui hanno il mandato*

    Agente o intermediario a titolo accessorio

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Produttore diretto

    Impresa d’assicurazione per la quale opera*

    Impresa d’assicurazione per la quale opera

    Collaboratore/dipendente di un agente o di un intermediario a titolo accessorio

    Impresa d’assicurazione di cui l’agente o l’intermediario a titolo accessorio hanno mandato*

    Agente o intermediario a titolo accessorio per cui il collaboratore/dipendente opera

    Collaboratore/dipendente di un broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

    FONTE Portale Arbitro Assicurativo

    * Il reclamo può essere trasmesso anche all’intermediario interessato, il quale ha l’obbligo di trasmetterlo all’impresa d’assicurazione.

  • Banche e Assicurazioni

    Violazioni delle sanzioni UE: nuovi reati 231 per le aziende

    Con il decreto legislativo n. 211/2025, recentemente pubblicato in GU,  il legislatore italiano dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un sistema sanzionatorio organico per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, comunemente note come sanzioni UE. 

    L’intervento normativo ha una portata particolarmente rilevante perché incide sia sul Codice penale, con l’inserimento di un nuovo Capo I-bis dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, sia sul D.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

    Le nuove fattispecie incriminatrici puniscono condotte come:

    • la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati, 
    • l’omesso congelamento di beni, 
    • la conclusion di operazioni commerciali, finanziarie o economiche con Stati terzi o entità sanzionate. 
    • la violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti e 
    • l’inosservanza delle condizioni previste dalle autorizzazioni eventualmente rilasciate.

     Il quadro che emerge è quello di una tutela rafforzata degli interessi strategici dell’Unione, con una responsabilizzazione diretta anche delle imprese.

    Responsabilità degli enti e nuovo calcolo delle sanzioni

    Il cuore dell’intervento, per le imprese, è rappresentato dall’inserimento del nuovo articolo 25-octies.2 nel D.lgs. 231/2001, che qualifica come reati presupposto le violazioni delle misure restrittive UE. 

    Da questo momento, quindi, le società e gli enti possono essere chiamati a rispondere in sede amministrativa per fatti commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.

    Il decreto introduce anche un meccanismo sanzionatorio innovativo, in linea con le indicazioni europee: le sanzioni pecuniarie non sono più calcolate con il tradizionale sistema per quote, ma come percentuale del fatturato globale dell’ente, riferito all’esercizio precedente alla commissione del reato. 

    Per le violazioni più gravi – come l’elusione delle sanzioni o l’inosservanza delle autorizzazioni – la sanzione può variare dall’1% al 5% del fatturato; 

    per la violazione degli obblighi informativi, la forbice è compresa tra 0,5% e 1%. 

    In mancanza di un dato attendibile sul fatturato, sono previsti importi fissi che arrivano fino a 40 milioni di euro, con un evidente effetto deterrente.

    Tipologia di illecito (D.lgs. 231/2001 – art. 25-octies.2) Sanzione pecuniaria (su fatturato globale) Se non è determinabile il fatturato globale Aumento per reiterazione Sanzioni interdittive in caso di condanna
    Violazione / elusione delle misure restrittive UE e violazione delle condizioni di autorizzazioni
    (richiamo a 275-bis e 275-quater c.p., oltre a ulteriori ipotesi previste)
    Dal 1% al 5% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 3.000.000 a € 40.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
    da 1 a 3 anni se autore sottoposto
    Violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti imposti da una misura restrittiva UE
    (richiamo a 275-ter c.p.)
    Dallo 0,5% all’1% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 1.000.000 a € 8.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
    da 1 a 3 anni se autore sottoposto

    Sanzioni interdittive e reiterazione illeciti

    Accanto alle sanzioni pecuniarie, il decreto prevede anche l’applicazione di sanzioni interdittive di particolare severità.

     In caso di condanna, l’ente può subire il divieto di esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni, nonché l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici. La durata varia da due a sei anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da uno a tre anni se la condotta è attribuibile a un sottoposto.

    Ulteriore elemento di rilievo è l’aumento di un terzo delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti, a conferma della volontà del legislatore di colpire con maggiore intensità i comportamenti sistematici. 

    Alla luce di queste novità, diventa imprescindibile per le imprese rivedere i modelli organizzativi 231, rafforzando i presidi di compliance in materia di sanzioni UE, controlli sulle controparti internazionali e flussi informativi verso le autorità.

  • Banche e Assicurazioni

    Arbitro assicurativo: si parte dal 15 gennaio

    Dal 15 gennaio sarà possibile presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.

    L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.

    È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.

    Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che lo scorso maggio 2025, l'IVASS istituto di vigilanza per le assicurazioni ha pubblicato un avviso per l'attivazione del sito dell'Arbitro Assicuarativo.

    Clicca di seguito per viisitare il sito Arbitro Assicurativo e familiarizzare con tutte le regole di prossima attivazione.

    Arbitro assicurativo: che cos’è

    L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. 

    Esso è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.

    L’AAS è uno strumento di tutela semplice:

    • il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, 
    • è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse)
    • ha un costo di 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.

    Un Collegio composto da 5 componenti, decide sul ricorso.

    Attenzione al fatto che si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.

    Inoltre, occorre sapere che la decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento viene diffusa sul sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).

    Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che l’AAS è istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).

    Il regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215), disciplina il procedimento, i criteri di composizione dell'organo decidente e la natura delle controversie che l'AAS può decidere.

    Il regolamento rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’AA.

    L'IVASS che ha annunciato la novità evidenzia come sia necessario familiarizzare con il sito di riferimento per poter poi conoscere le regole di presentazione di un ricorso in autonomia.

    Arbitro assicurativo: come presentare un ricorso

    Il ricorso è attivabile:

    • direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
    • attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
    • con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.

    Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:

    • aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
    • che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
    • che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.

  • Banche e Assicurazioni

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    Dal 15 gennaio è possibile presentare online il ricorso assicurativo contro la propria Assicurazione e solo dopo aver già presentato alla stessa un reclamo.

    I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo.

    Se non è stato presentato il reclamo, il ricorso all’AAS sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato. 

    Si può presentare ricorso all'AAS contro:

    1. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
    2. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
    3. una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).

    Vediamo di fatto chi è l'Arbitro assicurativo.

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    L’Arbitro è un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS, di cui:

    • 3 scelti dall’IVASS (tra i quali il Presidente);
    • 1 designato dall’associazione di categoria delle imprese e 1, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda che il destinatario del ricorso sia un’impresa o un intermediario;
    • 1 designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) in rappresentanza dei consumatori e 1 designato dalle associazioni di categoria rappresentative dei clienti non consumatori. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda della natura del ricorrente.

    La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.

  • Banche e Assicurazioni

    FOB: fissata la percentuale per il 2025

    Con il provvedimento n 546324 del 3 dicembre le Entrate fissano la percentuale per il credito spettante per il 2025 per le fondazioni bancarie FOB.

    FOB: fissata la percentuale per il 2025

    Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 56
    del 4 maggio 2018, la percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondazioni di origine bancaria, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito, “FOB”), in relazione ai versamenti effettuati al Fondo unico nazionale (di seguito, “FUN”) entro il 31 ottobre 2025, è pari al 18,1982 per cento.

    % FOB: come si determina per l’anno 2025

    Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato, l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle FOB e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo sui centri di servizi per il volontariato.
    Ai sensi dell’articolo 64 del citato Codice del Terzo settore, l’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018.
    L’articolo 62, comma 6, del CTS riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati al FUN, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Le relative disposizioni attuative sono state approvate con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, n. 56 del 4 maggio 2018.
    L’articolo 2 del decreto ministeriale prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro
    il 31 ottobre di ciascun anno.
    Il successivo articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale stabilisce che l’ONC trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno
    effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.
    Il medesimo articolo 3, al comma 4, prevede che l’Agenzia delle entrate rende nota, con provvedimento del Direttore, la misura percentuale in base alla
    quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei
    versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN comunicati dall’ONC.
    Tanto premesso, il presente provvedimento rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante. Tale percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2025 è pari a 54.950.226,09 euro, a