-
Contributo extra profitti banche: i codici tributo per i pagamenti con F24
Con la Risoluzione n 20 del 15 maggio vengono fissati i codici tributo per versare il contributo sugli extra profitti delle Banche.
Vediamo i codici tributo approvati con la Risoluzione n 20/2026.
Contributo extra profitti banche: i codici tributo per i pagamenti con F24
Ricordiamo che i commi da 69 in poi dell'articolo 1 della legge 199/2025 hanno previsto che fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26 comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n 136 può essere assoggettata a un contributo straordinario.
Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.
L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.
Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario sugli extra profitti delle Banche e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”
- “1948” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – INTERESSI da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30dicembre 2025, n. 199”;
- “8956” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – SANZIONE da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
-
Fusioni Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito d’imposta
L’articolo 24 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, ha modificato la disciplina di cui all’articolo 1, commi 396 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto, in caso di operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un credito d’imposta a favore delle fondazioni bancarie incorporanti.
Tale credito d’imposta è correlato alle erogazioni in denaro previste nei progetti di fusione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, che versano in gravi difficoltà ai sensi del comma 397 del citato articolo 1.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 18 dicembre 2023, emanato ai sensi del comma 400 dell’articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio della facoltà di cessione.
Con il Provvedimento n 50913/2026 sono disposte le modifiche al citato provvedimento del 2023, che si rendono necessarie in attuazione dell’articolo 24 della legge n. 182 del 2025.
In particolare, le modifiche riguardano:- le modalità con cui l’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente;
- la semplificazione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni incorporanti che hanno effettuato le erogazioni, mediante l’eliminazione degli adempimenti dichiarativi precedentemente previsti
Vediamo le novità.
Fondazioni bancarie: nuove modalità per il credito spettante alle incorporanti
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni incorporanti comunicano all’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa ACRI, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, le delibere d’impegno ad effettuare le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in uno o più degli anni suindicati, unitamente al progetto di fusione e all’atto pubblico di fusione.
Allegati:
Entro i 30 giorni successivi al termine del 31 dicembre, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, definito secondo il criterio temporale previsto nel comma 398, con i relativi codici fiscali ed importi.
L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine comunicato dall’ACRI e nel limite massimo delle risorse annue disponibili entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco comunica l’ammontare esatto del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI, per ognuno degli anni indicati nelle delibere d’impegno annualmente.
Successivamente all’assunzione delle delibere d’impegno e comunque entro i sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta le fondazioni incorporanti effettuano le erogazioni previste nelle delibere d’impegno e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria all’ACRI.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta.
Ove una fondazione non provveda all’erogazione, anche parzialmente, l’ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate che, nei 15 giorni successivi, provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta corrispondente in misura proporzionale alla mancata erogazione.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell’atto di annullamento, l’Agenzia delle entrate provvede a riconoscere e a comunicare, nei limiti dell’importo resosi disponibile, il credito d’imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere d’impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
Successivamente e comunque entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta alle fondazioni precedentemente rimaste escluse, le predette fondazioni comunicano all’ACRI l’avvenuta erogazione e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria.
L’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione bancaria con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta. -
Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti
Pubblicata in GU del 7 ottobre la Legge n 147/2025 di conversione del Decreto legge n 116/2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Vediamo le novità per gli illeciti.
Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti
Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025, introduce un pacchetto di sanzioni più severe per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e la realizzazione o gestione di discariche abusive.
L’intervento normativo risponde all’urgenza di tutelare le aree maggiormente esposte al degrado ambientale, con particolare attenzione alla Terra dei Fuochi, ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale.Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il seguente: «19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
- b) all'articolo 255: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi»;
- c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti: «Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Per tutte le altre novità si rimanda al testo del DL e in sintesi si può affermare che con il D.L. 116/2025 si estende la responsabilità penale diretta dei vertici aziendali:
- i titolari di imprese e i responsabili operativi rispondono per condotte anche colpose;
- le sanzioni si applicano anche per omessa vigilanza sul comportamento degli autisti o del personale operativo.«[…] Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza […]» (art. 259-bis).
In caso di reato ambientale, l’impresa può incorrere anche nella responsabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs. 231/2001).
-
Imposta straordinaria banche: come si calcola
Le Entrate pubblicano la Circolare n 4 del 23 febbraio con chiarimenti sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023.
La Circolare tratta nello specifico di:
- Ambito soggettivo,
- Base imponibile,
- Quantificazione e versamento dell’imposta straordinaria,
- Costituzione della riserva non distribuibile di cui al comma 5-bis,
- Imposizione in caso di distribuzione della riserva,
- Casi particolari: banche in fase di start up.
Leggi anche: Tassa extra profitti banche: codice tributo per pagare.
Imposta straordinaria banche: che cos’è
Si ricorda che l'imposta di cui si tratta è stata introdotta “a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”.
Si prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento:
- del fondo di garanzia per la prima casa,
- del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese,
- e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
Si istituisce, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “T.U.B.”).
Tale imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Si fissa un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del 3 regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation, di seguito “CRR”), con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Inoltre, in sede di conversione del decreto Asset, è stato introdotta una norma che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.
Infine si stabilisce il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.
Con la circolare in oggetto sentita la Banca d’Italia, si forniscono le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione:
- all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
- alla determinazione della base imponibile;
- alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
- alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
- alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile; alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.
Imposta straordinaria banche: chiarimenti ADE
L’imposta straordinaria «è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022».
La Circolare evidenzia che in considerazione del riferimento normativo al «conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia», si ritiene che il margine d’interesse debba essere quello risultante dalla voce 30 del conto economico, redatto, secondo i corretti principi contabili, in conformità alle indicazioni della autorità di vigilanza contenute nella circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005.
Come previsto dalla sopra citata circolare della Banca d’Italia n. 262 del 2005, il margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”.
La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10 per cento.
Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40 per cento.
Alla luce di quanto sopra esposto, qualora l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10 per cento di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.
Si consideri, a titolo esemplificativo, una banca con esercizio coincidente con l’anno solare, che presenta:
- nel conto economico 2021, un margine d’interesse pari a euro 5.500.000;
- nel conto economico 2023, un margine d’interesse pari a euro 6.000.000.
In applicazione della norma in commento:
- il margine d’interesse 2021 aumentato del 10 per cento è pari a euro 6.050.000; poiché la differenza fra il margine d’interesse 2023 e l’importo di cui al punto precedente è negativa (euro 6.000.000 – euro 6.050.000), l’imposta non risulta dovuta.
-
Regole antifrode per pagamenti transfrontalieri: FAQ dell’ADE del 19.02
L'agenzia delle entrate ha aggiornato ulteriormente in data 19 febbraio la sezione delle FAQ utili ai Psp prestatori di servizi di pagamento che devono adempiere dal 1 gennaio all'bbligo di comunicazione dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.
Ricordiamo che si tratta dell'attuazione delle norme della Direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, che prevede nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
L’Agenzia delle entrate raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024
Con il Provvedimento ADE n 406675 del 20 novembre 2023 sono state pubblicate le regole sulla Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (ex art. 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972).
Con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,
- banche e intermediari finanziari,
al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.
Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: regole antifrode
Nel dettaglio è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.
Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, CESOP, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).
I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Pagamenti transfrontalieri: i dati da comunicare per l'antifrode
Il provvedimento ADE del 20.11 specifica che, sono oggetto di comunicazione all’Agenzia le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010.
Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti:
- il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;
- l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
- se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972;
- i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.
Comunicazione pagamenti transfrontalieri: modalità e termini di invio
L’obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Attenzione al fatto che la comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024.
Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.
Tra i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate il 19 febbraio, ve n'è uno che replica al seguente quesito:
- "Nel caso di scarti da parte dell'ADE o del CESOP entro quanto tempo il prestatore di servizi di pagamento deve procedere all'invio del file sostitutivo/correttivo?"
Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile.
Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. Consulta qui tutte le risposte dell'Agenzia.
Comunicazione pagamenti transfrontalieri: soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.
Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.
In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.
Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l’obbligo di comunicazione di è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione.
Allegati: -
Bonifici a cavallo d’anno: qual’è la rilevanza fiscale per emittente e ricevente?
Le Entrate hanno nuovamente trattato la questione della corretta imputazione di incassi e pagamenti a cavallo d'anno, lato percipiente e lato emittente.
Nel dettaglio, ieri 1 febbraio durante Telefisco 2024, tra i vari quesiti sulle principali tematiche fiscali, è stato chiarito che per i bonifici in uscita rileva l’ordine di pagamento e nessuna importanza assume la data dell’addebito sul conto corrente dell’emittente.
Vediamo però le differenza sulla rilevanza fiscale tra i pagamenti lato emittente e lato ricevente
Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il pagatore
Il caso specifico del quesito, trattato ieri dall'agenzia, riguardava un soggetto che ha effettuato il pagamento, quindi lato pagatore, in tal caso rileva il momento dell'ordine da parte del soggetto.
Per il chiarimento, l’Amministrazione rimanda al contenuto della Risoluzione n. 77/2007, secondo la quale i contributi previdenziali pagati, tramite carta di credito, alla Cassa di previdenza sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF nel momento in cui è utilizzata la carta.
Pertanto, per citare l'esempio utilizzato nel chiarimento, se il professionista effettua un bonifico il 29 dicembre 2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2 gennaio 2024, secondo l’Agenzia il costo sostenuto è riferito all’anno 2023 da dedurre nel modello Redditi 2024.
Bonifico a cavallo d'anno: rilevanza per il percipiente
In precedenza, la stessa Agenzia aveva già trattato il tema dal punto di vista del percipiente, precisando che rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente, quindi della disponibilità.
Dal momento della disponibilità infatti il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente l'incasso.
Restando sul medesimo esempio:
- il 29 dicembre 2023 il cliente di un professionista ha effettuato un ordine di bonifico a saldo,
- l’accredito della somma sul conto corrente del professionista avviene il 2 gennaio 2024.
Il compenso concorre alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2024 e andrà dichiarato nel modello Redditi 2025.
Incassi e pagamenti: rilevanza fiscale
Per valutare la rilevanza fiscale distinguiamo tra:
- pagamento/riscossione in contanti: il momento del pagamento e il momento dell’incasso coincidono, pertanto rileva la consegna del denaro;
- pagamento/riscossione con strumenti diversi dal contante quali: assegni, bonifici, bancomat o carte di credito) va considerato lo sfasamento temporale che si verifica tra la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente e l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista.
-
Servizio verifica codice fiscale: attivo dal 6 febbraio per Banche e Assicurazioni
Riapre, dal 6 febbraio e fino al 30 aprile, la possibilità per banche e altri operatori finanziari gestori di utenze, di verificare tramite il “Servizio Anagrafico Massivo SM1.02” l’esistenza dei codici fiscali dei clienti e la corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe tributaria, e acquisire le corrette informazioni ove mancanti.
Si tratta di un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate periodicamente, ricordiamo infatti che l'ultima finestra era stata attivata del 2023.Servizio verifica codici fiscale: attivo dal 6 febbraio per Banche e Assicurazioni
L'Agenzia delle Entrate, in virtù del D.L. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.
Il servizio è erogato via PEC (Posta Elettronica Certificata) mediante il SID al quale l’ente deve essere accreditato.
Il Servizio Anagrafico Massivo consente l’individuazione del soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici secondo le seguenti modalità di interrogazione, tra loro alternative:
- interrogazione tramite codice fiscale: si ottengono le informazioni anagrafiche che corrispondono al soggetto identificato univocamente a partire dal codice fiscale interrogato;
- interrogazione tramite dati anagrafici: il sistema procede, comunque, ad una preventiva ricostruzione del codice fiscale univocamente associato all’anagrafica fornita e restituisce il codice fiscale e l’anagrafica completa (Cognome, Nome, Sesso, Data di Nascita, Comune e Provincia di Nascita) del soggetto interrogato.
Il servizio consente, per ogni file di richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni.
L’Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente la richiesta.
I soggetti che hanno già fruito del Servizio Anagrafico Massivo, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente.
Agli enti che hanno un numero limitato di soggetti da verificare, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, sempre sul sito istituzionale, i servizi puntuali di libero accesso per la verifica di un codice fiscale o di una partita IVA:
- Servizio di verifica del codice fiscale,
- Servizio di verifica della partita Iva.