• Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Decreto Marchi: via dal 2 dicembre ai progetti di cessione marchi di interesse nazionale

    Pubblicato in GU n 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 con Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei  marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

    In particolare viene pubblicato il format per il progetto di cessione dell'attività (previsto dall'art 2 del Decreto MIMIT 3 luglio 2024 con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale).

    Ai sensi dell'art 2 del Decreto 28.10.2024 del MIMIT l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o rasferire in  Italia  attività  produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o  più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art.  5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il  format di cui all'Allegato  2  al  presente decreto.

    Vediamo i dettagli.

    Decreto Marchi di interesse nazionale. il forma per il progetto di cessione

    L'art 1 del Decreto 28 ottobre 2024 specifica che il progetto di cessazione dell'attività di cui  all'art.  2, comma 2, del decreto MIMIT del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.
    Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle  imprese  e  del made  in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale,  l'innovazione, le PMI e il made in Italy, via PEC al seguente indirizzo: [email protected]
    La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del  progetto comunica  all'impresa gli  esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto format.
    Come previsto dall'art. 2, comma 4,  del  decreto  del  Ministro delle imprese e del made in Italy  del  3  luglio  2024,  il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse  a  subentrare  nella titolarita' del marchio.
    Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la  predisposizione  dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
    La DGIND  cura  gli  adempimenti  relativi  alla  pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
    La procedura si  applica a  partire dal 2 dicembre 2024.

    Leggi anche: Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale

    Allegati:
  • Determinazione Imposta IRES

    Costi su beni di terzi: ammortamento e deduzione

    La sentenza numero 22139 della Corte di Cassazione, datata 6 agosto 2024, esamina il trattamento fiscale dei costi sui beni di terzi, sia in termini di ammortamento che di deducibilità.

    Il fatto concreto esaminato dalla corte è singolare: una azienda costruiva un immobile su un terreno di proprietà del comune, su cui veniva stabilita la sede dell’impresa, ma senza avere titolo di godimento del terreno.

    L’azienda avrebbe voluto ammortizzare l’immobile costruito, situazione contestata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la proprietà è dirimente ai fini del diritto ad ammortizzare i costi di costruzione.

    La sentenza 22139/2024

    La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 22139, pubblicata il 6 agosto 2024, ritiene che i costi di costruzione o di acquisto di un bene sono ammortizzabili solo nel caso in cui il bene entri nel patrimonio dell’imprenditore.

    Ciò implica l’acquisizione del bene in termini di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di leasing (prevedendo il contratto l’acquisto differito del bene).

    Tale circostanza, nota la Corte, trova conferma in quanto previsto dall’OIC sui principi contabili numero 16 e 24, concernente le immobilizzazioni (materiali e immateriali): secondo tale documento, infatti, un bene viene annoverato tra le immobilizzazioni nel momento in cui entra nella sfera della proprietà dell’imprenditore o nel caso in cui vengano comunque trasferiti rischi e benefici.

    In conseguenza di tutto ciò, secondo la Corte di Cassazione “i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione […], ricorrendone le condizioni di legge”.

    Il punto cardine della questione è il fatto che, in mancanza del diritto di superficie o di concessione a costruire, il proprietario del terreno diviene anche proprietario dell’edificio su di esso costruito, in base al principio di accessione; questo diritto costituisce una modalità di acquisto della proprietà che avviene   quando il proprietario di un bene principale diviene anche proprietario dei beni accessori che si uniscono o si incorporano a tali beni, per la forza attrattiva del bene principale; tale acquisizione di proprietà non richiede il consenso del proprietario del bene accessorio, a prescindere dalla motivazione che ha comportato l’incorporazione (un classico esempio può essere l’acquisizione della proprietà delle piantagioni che crescono su un terreno).

    In definitiva, quindi, la Corte emana il seguente principio di diritto: “in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi”.

  • Determinazione del Reddito

    Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

    Nel contesto del reddito d’impresa, il compenso corrisposto agli amministratori di società di capitali è regolato dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, il quale prescrive che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”.

    La norma ha carattere imperativo e, in conseguenza di ciò, l’esistenza della delibera che determina esplicitamente l’entità del compenso dell’amministratore (in mancanza di previsione statutaria) è essenziale, sia ai fini civili che fiscali.

    Infatti, da un punto di vista civilistico, in mancanza della delibera, l’atto di autodeterminazione del compenso, da parte degli amministratori, è nullo; mentre, dal punto di vista fiscale, il compenso, anche se corrisposto, non sarà deducibile per l’impresa.

    Unica eccezione il caso in cui il compenso e la sua entità sia espressamente previsto dall’atto costitutivo della società.

    In questo contesto normativo si inseriscono le prestazioni di servizi professionali resi dagli amministratori alla società amministrata non in qualità di amministratori ma in qualità di consulenti esterni.

    Non è infatti inusuale che gli amministratori prestino servizi di consulenza specialistica o servizi professionali alla società amministrata: la natura di queste prestazioni è estranea ai servizi prestati in qualità di amministratori.

    È consuetudine consolidata quella di considerare tali costi, i servizi prestati dagli amministratori come consulenti esterni, come estranei a quanto disposto dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, in quanto prestazioni per natura estranee all’incarico di amministratore.

    Anche la società più prudente usualmente non prevede una delibera assembleare per un costo di questa natura; tutt’al più, per certificare il costo e non offrire il fianco a possibili contestazioni sulla deducibilità fiscale, può prevedere la stipula di uno specifico contratto tra impresa e consulente.

    Ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione cambia radicalmente l’approccio a questa tipologia di costi.

    L’ordinanza 20613/2024 della Corte di Cassazione

    L’ordinanza numero 20613 della Corte di Cassazione, datata 24 luglio 2024, prende in esame proprio la deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali in qualità di professionisti o consulenti esterni; quindi la deducibilità non di costi relativi all’attività di amministratori, bensì di costi per servizi o per consulenza.

    La novità, per cui si segnala l’ordinanza 20613/2024, è che la Corte scardina radicalmente il paradigma consolidato dagli usi prima indicato.

    Nella situazione esaminata l’Agenzia delle Entrate contestava le somme corrisposte per prestazioni di servizi di consulenza agli amministratori di una società, prestati a fronte di specifici contratti, in quanto tali contratti sarebbero stati simulati: secondo l’agenzia questi documenti servivano a mascherare dei compensi attribuiti agli amministratori, i quali non sarebbero stati deducibili in quanto privi di apposita delibera dell’assemblea.

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, non contestava l’estraneità dei servizi di consulenza rispetto alle mansioni di amministratore, ma, per il solo caso specifico, contestava una simulazione abusiva da parte della società.

    La Corte di Cassazione invece supera questa impostazione e dichiara il seguente principio di diritto: “la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli articoli 2389, comma 1, e 2364, comma 1, numero 3 Codice civile, è dettata anche nell’interesse pubblico al fine del regolare svolgimento dell’attività economica e tali norme sono imperative e vincolanti ai fini dell’articolo 1418, comma 1, Codice civile, non potendo essere derogate attraverso il ricorso a onerosi contratti di consulenza di prestazione intellettuale prestate dagli amministratori nei confronti della società di capitali da loro amministrata, senza le prescritte formalità e nella determinazione dell’assemblea dei soci”.

    La Corte quindi, con una interpretazione restrittiva, di chiaro intento antielusivo, dell’articolo 2389 del Codice civile, ritiene che il punto non sia la presunta simulazione dei contratti, ma il fatto che, ai fini della deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali, è necessario che ci sia alla base una quantificazione nello statuto o in una delibera assembleare, senza che vi sia possibilità di aggirare il disposto normativo facendo ricorso a contratti per prestazioni di servizi o di consulenza prestati dagli amministratori alla società amministrata.

    Con altre parole, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, tutti i compensi corrisposti agli amministratori di società sono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 2389 comma 1 del Codice civile e non solo quanto corrisposto in relazione al mandato di amministratore.

    L’interpretazione di certo è restrittiva, ma forse non è implausibile, se si vuole attribuire alla norma pieno potere antielusivo.

    Altri approfondimenti sull’argomento

    Per un approfondimento su altre questioni relative il compenso corrisposto agli amministratori di società, è possibile leggere gli articoli:

  • Versamenti delle Imposte

    F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni

    Sogei ha comunicato che dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024 si è verificata un’anomalia nel proprio sistema di acquisizione dei modelli F24 telematici, che ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”.

    Nello stesso arco di tempo, come confermato dalla stessa Sogei, non si è registrata alcuna problematica riguardo i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, che hanno correttamente funzionato, consentendo anche l’invio regolare delle istanze di adesione del concordato preventivo biennale.

    In considerazione delle anomalie comunicate da Sogei e preso atto del parere favorevole del Garante del Contribuente, viene emanato un provvedimento di irregolare funzionamento delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, vediamo gli estremi della proroga.

    F24 scartati da SOGEI: disposta proroga di 10 giorni

    Con Provvedimento n. 402623 del 31 ottobre le Entrate accolgono la proroga, anche richiesta dal CNDCEC, relativa agli scarti di F24 a causa del malfunzinoamento dei sistemi SOGEI.

    In dettaglio, l’art. 1 del decreto legge21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento, ossia dieci giorni dal 31 ottobre.

  • ISEE

    Patti inclusione sociale e ADI: la formazione per gli operatori

    L'ADI assegno di inclusione è rivolto a Nuclei familiari  a basso ISEE  ( qui i requisiti e le modalità per la domanda)  e in cui sia presente almeno un componente in una di queste condizioni, alternative: 

    • – con disabilità;
    • – minorenne;
    • – con almeno sessanta anni di età;
    • – in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione.

    Questo ultimo punto è stato definito  con Decreto del Ministero del lavoro 154 del 13 dicembre 2023 n.154, art  3, comma 5,  aggiornato con il DM 160 2023 e completato  con  il  DM 104 del 24 giugno 2024.

    Il decreto 104 specifica che una volta accolta la domanda di accesso all’ADI 2024 i servizi sociali sono tenuti a effettuare le seguenti fasi del progetto:

    • – analisi della situazione ,  in cui sono raccolte informazioni dirette sulla vita reale della famiglia ;
    • – valutazione (assessment), in cui  vengono selezionate le informazioni  per individuare i punti  di crisi  che sono causa delle  difficolta attuali 
    • – progettazione : in cui vengono definiti obiettivi, tempistiche, compiti, azioni e responsabilità  del progetto di inclusione 
    • – intervento:  vengono messe a disposizione delle famiglie sostegni, azioni, che permettano di realizzare gli obiettivi previsti nel progetto della vita quotidiana

    Per il lavoro degli operatori è stato predisposto il Portale ADI dedicato agli strumenti e approfondimenti specifici. Recentemente nel portale sono presenti novità sul tema delle modalità di intervento per  attuare i patti di inclusione sociale  PAIS

    La formazione di base intende approfondire le nuove Linee guida PaIS per rafforzare le competenze degli operatori sulla presa in carico, fornendo ai soggetti attuatori un compendio formativo sul funzionamento, i contenuti, gli strumenti e i risultati attesi dalla nuova misura di contrasto alla povertà ADI.

    La Formazione è gratuita e accessibile a tutti gli altri operatori a vario titolo coinvolti nell’attuazione dell’ADI, dagli operatori dei servizi territoriali e del Terzo Settore ai responsabili della programmazione sociale e dell’organizzazione dei servizi, o comunque a chiunque sia interessato all’argomento.

    Percorsi formativi PAIS nel portale ADI

    Il Ministero del lavoro ha messo a disposizione il 28 ottobre 2024   sul Portale ADI dedicato agli operatori  un percorso formativo  in 10  pacchetti   in formato slide scaricabili e consultabili anche offline che, partendo da una panoramica degli elementi va poi ad approfondire il percorso per l'inclusione sociale, con le indicazioni sulle principali attività e responsabilità degli operatori sociali.

    Si tratta in particolare dei seguenti:

    1.     Introduzione all’Assegno di Inclusione
    2.     Le tappe dell’Assegno di Inclusione
    3.     La Presentazione della domanda e la Piattaforma SIISL
    4.     La valutazione multidimensionale e le tipologie di obbligo
    5.     L’Analisi Preliminare
    6.     Il Quadro di Analisi, l’Equipe Multidisciplinare e il coinvolgimento di altri servizi
    7.     Il Patto per l’Inclusione sociale e il monitoraggio degli impegni
    8.     L’ attivazione di servizi e interventi con approfondimento PUC
    9.     Gli obblighi del cittadino e le sanzioni
    10.     La Piattaforma GePI

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La Direzione Cinema e Audiovisivo informa della pubblicazione del decreto direttoriale del 28 ottobre 2024, n. 3494, recante Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024”.

    In particolare, si comunica la data di apertura della sessione e ulteriori disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste di credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, relative all’annualità 2024. 

    Qui la pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL.

    Tax credit imprese produzione cinema e audiovisi: via alle domande

    La direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha specificato che dalle ore 17 del 28 ottobre è possibile presentare le domande per l’idoneità al credito d’imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le seguenti produzioni:

    • opere cinematografiche,
    • opere televisive e opere web,
    • documentari,
    • opere di animazione,
    • cortometraggi,
    • videoclip.

    Il credito d’imposta per le imprese di produzione previsto dall’articolo 15 della legge n. 220/2016, è stato previsto dal Decreto n 225/2024 del Ministro della Cultura di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.

    Viene previsto che le istanze per tutte le produzioni possono essere presentate tramite:

    • richiesta definitiva in relazione a opere già totalmente completate secondo quanto previsto dagli articoli 15,19,22,26,29 e 31 dal decreto tax credit produzione
    • richiesta preventiva non prima dei 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti dagli articoli 14,18,22,25 e 29 del decreto tax credit produzione

    Le richieste definitive devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla data di consegna alla direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) della copia campione dell’opera per le opere televisive e web; data di conferma della classificazione di cui al Dl n. 203/2017 per le opere cinematografiche; data di prima diffusione dell’opera per i videoclip.

    Inoltre, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi elegibili sostenuti.

    Le domande sono istruite in base alla data di avvio delle riprese (nel caso delle opere di animazioni dal momento di avvio delle lavorazioni).

    Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con la seguente modalità:

    • per il 70% all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva;
    • al 100% dell’importo approvato per le sole richieste definitive.

    Per le richieste di assistenza collegate all’utilizzo della piattaforma sono a disposizione varie risorse di seguito elencate: 

    • consultare la guida online “hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande,
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma Dgcol
    • attivare un ticketdi assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area riservata (Dgcol) da inviare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Allegati:
  • Locazione immobili

    CIN e dispositivi di sicurezza: FAQ e dubbi sui termini degli adempimenti

    In data 22 ottobre il Ministero del Turismo ha comunicato con avviso che il termine di adempimento per munirsi del CIN codice identificativo nazionale, è stato prorogato al 2025.

    In particolare, viene specificato che con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma. Di conseguenza slittano anche i termini di applicabilità delle sanzioni.

    In merito però ai dispositivi di sicurezza, di cui debbono essere munite le strutture ricettive, è stata pubblicata, dopo la proroga al 2025, una FAQ che parrebbe chiarirne i contorni, vediamo i dettagli.

    Dispositivi di sicurezza negli immobili in locazione breve e turistica: termine per provvedere

    Ricordiamo che 'art 13 ter comma 7 del DL n 145/2023 prevede che: Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. 

    In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

    Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

    Attenzione al fatto che, relativamente ai dispositisi di sicurezza, il 22 ottobre, il Turismo ha integrato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti e in particolare ha specificato che il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostituiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.  

    Si presume pertanto che il termine ultimo possa essere il 1° gennaio 2025 come recentemente prorogato.

    Affitti brevi e turistici: caratteristiche dispositivi di sicurezza

    In merito alle  caratteristiche dei dispositivi di sicurezza nelle strutture ricettive, il Ministero ha precisato che devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. 

    Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali).

    Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. 

    Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

    Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

    Si segnala che all'atto della richiesta del CIN la piattaforma chiede di flaggare il campo della presenza nella struttura dei dispositivi di sicurezza, altrimenti la procedura non può proseguire correttamente.

    Inoltre, la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi, inoltre, devono essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.

    Leggi anche: Codice CIN affitti brevi: tutte le regole per richiederlo 

    Affitti brevi: quali sono le regole per gli estintori?

    Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.

    Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.

    Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4). 

    Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura.

    Dispositivi di sicurezza affitti brevi: serve un tecnico abilitato e un progetto di impianto?

    A tale quesito il Ministero specifica che ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine “dispositivi”, si ritiene sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.  

    Affitti brevi e turistici: sanzioni per chi non è in regola con le norme di sicurezza

    L'art 13 ter comma 9 stabilisce le sanzioni per chi non è in regola con le norme su indicate relative agli estintori ed ai dispositivi di sicurezza.

    In particolare, si prevede che chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8 e in assenza dei requisiti di cui al primo periodo del predetto comma 7, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7 ossia in caso di mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili , con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. 

    Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.