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Iscrizione AIRE: le nuove regole 2026
L'Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Essa viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero.
Recentemente la Legge n 11 del 19 gennaio 2026 e in vigore dal 19 febbraio introduce nuove disposizioni in materi di anagrafe e di modalità di iscrizione all’AIRE.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.
AIRE: le nuove regole in vigore dal 2026
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022.
L’ANPR è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.
Come specificato dal MInistero degli esteri il cittadino italiano che dichiara di risiedere all’estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia.
Il Comune procederà all’iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo cancellerà dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:
- votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum,
- votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio
- richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli va consultata la sezione Patente di guida
Chi è obbligato ad iscriversi all’AIRE
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- i cittadini che già vi risiedono e non sono ancora iscritti;
Attenzione al fatto che NON devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
- i lavoratori stagionali;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i loro familiari conviventi che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- Il personale civile e militare che fruisce dell’indennità di lungo servizio all’estero e familiari conviventi;
- IL personale civile e i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Gli studenti che si trasferiscono all’estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell’assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia.
Gli stessi dovranno informare l’Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.
L’iscrizione all’AIRE è facoltativa per:
- i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all’estero per l’Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte.
Iscrizione all’AIRE: come fare
La richiesta di iscrizione può essere effettuata per l’intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato Fast-It disponibile in lingua italiana ed inglese, all’interno del quale sono disponibili le “Domande Frequenti”
Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.
È importante inserire i propri dati e l’indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.
La richiesta d’iscrizione all’AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sarà aggiornato di volta in volta sul portale e verrà inviata all’interessato una notifica, anche tramite email, dell’effettivo completamento dell’iscrizione all’AIRE.
L’Ufficio consolare che riceve la richiesta d’iscrizione all’AIRE, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all’AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell’istante entro 180 giorni.
L’aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) da parte del Comune può richiedere periodi di tempo variabili.
L’iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa.
Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero):
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio,
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata,
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo,
- per perdita della cittadinanza italiana
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Global Minimum Tax: i software ADE per la comunicazione rilevante
L'agenzia delle Entrate ha reso disponibili dal 31 marzo due software gratuiti per adempiere alla presentazione del Modello di notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare la Comunicazione Rilevante ai fini della Global Minimum Tax e il modello di dichiarazione fiscale relativo all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale dovuta in Italia:
- softaware “NotificaGlobe”
- software “DichiarazioneGlobe”
Attenzione al fatto che i modelli devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario (articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998), mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro lo stesso termine di scadenza, ossia entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.
In deroga, il termine è fissato nel diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’articolo 54, comma 1, del Dlgs n. 209/2023.
Attenzione al fatto che il primo termine di scadenza, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026.
Global minimum tax: che cos’è e come funzionna
La Global minimum tax è in un regime di tassazione minima globale applicabile, a decorrere dall’esercizio con inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, alle imprese che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro (Dlgs n. 209/2023).
Con tale diisciplina vuole garantire un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese tramite l’applicazione di un’imposizione integrativa qualora l’aliquota effettiva di tassazione in ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese del gruppo non raggiunga il 15%.
La disciplina prevede il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva (Etr) per ogni esercizio e per ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese appartenenti al gruppo, a condizione che nella giurisdizione vi sia un reddito netto rilevante (pari alla somma algebrica tra i redditi e le perdite rilevanti delle singole imprese).
Se in un esercizio l’aliquota di imposizione effettiva di una giurisdizione è inferiore all’aliquota minima d’imposta (15%) e per tale giurisdizione il reddito netto rilevante risulta positivo, allora occorre determinare l’imposizione integrativa ottenuta applicando al reddito netto rilevante, diminuito della riduzione da attività economica sostanziale, l’aliquota risultante dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta e l’aliquota d’imposizione effettiva.
L'imposta integrativa è prelevata in Italia attraverso:
- 1) l'imposta minima integrativa, che è dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo
- 2) l'imposta minima suppletiva dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione, quando non è stata applicata – in tutto o in parte – l'imposta minima integrativa equivalente in altre giurisdizioni
- 3) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
Gli obblighi informativi previsti
Il decreto legislativo n. 209/ 2023 ha istituito un sistema di obblighi informativi sinteticamente articolato in:- il modello di Comunicazione (articolo 51),
- il modello di notifica (articolo 51, comma 4)
- il modello di dichiarazione fiscale relativo all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale dovute in Italia (articolo 53).
Le Entrate come detto hanno reso disponibili i software per provvedere.
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Redditi Campione d’Italia: regole ADE per la riduzione forfettaria
Le Entrate con il Provvedimento n 54460 del 13 febbraio ha pubblicato le regole per la riduzione forfettaria del cambio da applicare ai redditi in franchi svizzeri dei residenti e delle attività a Campione d'italia.
In particolare, per il periodo d’imposta 2025 la riduzione forfetaria del cambio da applicare è fissata al 31,64%.
Ricordiamo che la percentuale, definita dal Tuir nella misura del 30%, viene maggiorata o ridotta in base allo scostamento medio annuale tra franco svizzero ed euro.
Ricordiamo che la determinazione scaturisce dal meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 632 della legge n.147/2013, che prevede una riduzione forfettaria del cambio (articolo 188-bis del Tuir) da aumentare o diminuire annualmente, in base alla variazione rilevata tra le due monete.
La percentuale si applica ai redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d’Italia e ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti con studio nel comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera.
Inoltre è prevista per i redditi d’impresa prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d’Italia da imprese individuali, società di persone, società ed enti (articolo 73 del Tuir) iscritti alla Camera di commercio di Como con sede o unità locale a Campione d’Italia.
Per il 2025 la media del cambio franco/euro è scesa da 0,9526 (2024) a 0,937, con una variazione del -1,64%.
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Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Con la Risposta a interpello n 290 del 12 novembre 2025 le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2024 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius.
L’istanza trae origine dal caso di una contribuente fiscalmente residente in Italia, unica erede di un cittadino italo-americano residente negli Stati Uniti da oltre quarant’anni, deceduto nel 2021.
Nel patrimonio ereditario, completamente situato negli USA e già assoggettato a un’imposta di successione statale dell’1%, rientrava anche un “conto pensionistico individuale volontario” (Individual Retirement Account, IRA), ossia un fondo pensione statunitense alimentato dal de cuius con versamenti volontari.Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Alla morte del titolare, nel 2024, l’erede italiana ha ricevuto la liquidazione totale del fondo, sul cui importo è stata applicata negli Stati Uniti una ritenuta fiscale del 10%, certificata dalla società di gestione del fondo con modello 1042-S con codice “15”, relativo a “pensioni, rendite, assegni alimentari e premi assicurativi”.
L’istante chiedeva di sapere se la somma percepita dovesse essere considerata:
- reddito di capitale, ai sensi degli articoli 44 e 45 del TUIR, e quindi tassabile con imposta sostitutiva del 26% soltanto sull’eventuale plusvalenza maturata dopo l’apertura della successione (ipotesi nella quale, essendosi ridotto il valore del fondo, non vi sarebbe alcun reddito imponibile); oppure
- reddito da pensione del de cuius, assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR, e dunque da assoggettare in capo all’erede a tassazione separata ai sensi dell’art. 7, comma 3, del medesimo testo unico.
Inoltre, in caso di tassazione come “pensione”, la contribuente domandava chiarimenti su due punti pratici:
- se la base imponibile dovesse essere calcolata sull’importo lordo o al netto dei contributi versati dal defunto;
- se si potesse scomputare la ritenuta già subita negli Stati Uniti, per evitare una doppia imposizione.
L’Agenzia, dopo aver richiamato la normativa nazionale e le convenzioni internazionali, ha fornito una risposta articolata e motivata, che di fatto disconosce la tesi del contribuente.
In primo luogo, l’Amministrazione ha stabilito che le somme ricevute dall’erede rappresentano redditi di pensione e non redditi di capitale.
Secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, rientrano infatti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, comprendendo anche le indennità una tantum derivanti dalla capitalizzazione di trattamenti pensionistici, indipendentemente dal fatto che si tratti di fondi obbligatori o volontari.L’Agenzia ha ribadito che tale interpretazione si estende pure ai fondi pensione esteri alimentati da contributi personali, i quali – pur non rientrando nella disciplina della previdenza complementare italiana (D.Lgs. 252/2005) – generano, in caso di liquidazione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In applicazione dell’art. 7, comma 3, TUIR, la somma percepita dall’erede è soggetta a tassazione separata, con le stesse modalità che si sarebbero applicate se fosse stata corrisposta al titolare originario.
Pertanto, l’importo deve essere dichiarato integralmente al lordo della ritenuta estera, e tassato in Italia come reddito da pensione percepito per successione.Sul piano internazionale, l’Agenzia ha richiamato la Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni (Washington, 23 agosto 1999, ratificata con legge n. 20/2009).
Esaminando gli articoli 18 (“Pensioni”) e 22 (“Altri redditi”) del Trattato, l’Agenzia ha concluso che, trattandosi di redditi derivanti da un fondo pensionistico volontario, essi rientrano nell’ambito dell’art. 22, che attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario.Di conseguenza:
- le somme devono essere tassate solo in Italia,
- non doveva essere applicata alcuna ritenuta negli USA,
- la contribuente potrà chiedere il rimborso dell’imposta trattenuta negli Stati Uniti e, se necessario, attivare la “procedura amichevole” prevista dall’art. 25 della Convenzione per rimediare alla doppia imposizione
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730/2025: novità per gli impatriati
Per presentare il Modello 730/2025 occorre attenersi alle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 10 marzo con il Provvedimento n 114763.
Scarica qui Modello e le istruzioni per la Dichiarazione 730/2025.
Vediamo le novità che quest'anno riguardano gli impatriati.
730/2025: redditi degli impatriati
Nel Modello 730/2025 è possibile indicare i redditi degli impatriati.
In particolare, quest'anno viene ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Come evidenziato anche dalle istruzioni al Modello 730/2025 l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto, a decorrere dal 29 dicembre 2023, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Tali redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare:
- a) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.
Attenzione al fatto che, la maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
730/2025: regime degli impatriati, da quando parte
Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
I regimi agevolativi richiedono che i lavoratori:
- a) si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- b) non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- c) prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d) siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
730/2025: il rigo C1 e il rigo C 14 per gli impatriati
Nella
va compilata la casella Casi Particolari con il codice "4" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero.

In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Inoltre, i redditi vanno indicati nel Quadro C nella sezione V.

Nel rigo C14 nella colonna 4 esenzione impatriati riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17.
Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB.
Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.
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Scomputo dell’imposta estera sui dividendi sottoposti a imposta sostitutiva
Nel diritto interno italiano, l’articolo 165 comma 1 del TUIR disciplina un credito d’imposta attribuito alle persone fisiche per evitare la doppia imposizione dei redditi prodotti all’estero; la norma, per concedere il credito, tra le altre cose richiede che tali redditi imponibili concorrano alla formazione del reddito complessivo.
Così si giunge all’oggetto del contendere; infatti, in conseguenza di tale prescrizione, sarebbero esclusi dal credito d’imposta i dividendi esteri assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, quando prelevata direttamente dall’intermediario residente, oppure a imposta sostitutiva, quando liquidata direttamente dal contribuente in sede dichiarativa.
Si ricorderà infatti che i redditi da partecipazioni estere non qualificate, se percepiti per il tramite di un intermediario residente, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ex articolo 27 comma 4 DPR 600/73, da calcolarsi sui dividenti percepiti al netto dell’imposta già versata all’estero.
E similmente, i medesimi redditi percepiti dal contribuente italiano per il tramite di un intermediario non residente sono sottoposti a imposta sostitutiva, sempre con aliquota del 26%, ex articolo 18 comma 1 del TUIR.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale
Con la sentenza numero 10204 del 16 aprile 2024, che segue la medesima linea interpretativa già tracciata dalla sentenza 25698/2022, la Corte di Cassazione afferma il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi, anche se questi sono stati tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.
Il punto affermato nel 2022 e ribadito nel 2024 dalla Corte è la prevalenza di quanto stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul tema, rispetto al dettato normativo interno.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il credito di imposta va concesso in presenza di alcuni presupposti:
- la percezione del dividendo estero da partecipazione non qualificata da parte di un contribuente persona fisica fiscalmente residente in Italia;
- l’effettiva tassazione in entrambi i paesi (quello della società emittente e quello del contribuente ricevente);
- l’inclusione del dividendo nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, tra le quali, nella generalità dei casi, si annoverano anche la ritenuta a titolo d’imposta e l’imposta sostitutiva.
Con maggiore precisione formale, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10204/2024, precisa che l’imposta estera può essere detratta in tutti i casi in cui:
- esiste un trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e stato estero di emissione del dividendo;
- questo trattato presenti una clausola che preveda che il credito d’imposta non spetta se il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta “su richiesta del beneficiario”.
È questa una formulazione negativa per affermare che il credito d’imposta in trattazione spetti ogni qual volta il reddito sia sottoposto a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta in modo obbligatorio, come appunto è nell’attuale contesto normativo nazionale.
Una tale clausola è prevista non solo sul trattato tra USA e Italia, preso in esame dalla sentenza 10204/2024, ma è di solito presente nella maggior parte di trattati stipulati con altri paesi.
Scomputo o rimborso
Per usufruire del credito d’imposta, la strada più semplice è lo scomputo in dichiarazione annuale dei redditi; possibile tuttavia solo per il caso dell’imposta sostitutiva e per l’annualità corrente.
Nel caso in cui il contribuente voglia recuperare il credito d’imposta, nel caso in cui il dividendo sia stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, o per gli anni ormai passati in entrambe le situazioni, la strada da seguire è quella dell’istanza di rimborso, da presentarsi entro i 48 mesi dal versamento dell’imposta.
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Info Brexit: chiude il servizio ADE di informazioni per investitori esteri
Con Provvedimento n 277327 del 26 giugno le Entrate sopprimono:
- il Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (Desk dedicato)
- il Punto di assistenza denominato Info Brexit
Ricordiamo che dopo il referendum del 23 giugno 2016, il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha attivato il meccanismo di ritiro previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea.
L’attivazione della procedura ha comportato ufficialmente l’avvio dei negoziati per concordare i termini dell’uscita formale del Regno Unito dall’Unione europea, inizialmente prevista per il 29 marzo 2019 e da ultimo posticipata al 12 aprile.
A tal proposito le Entrate avevano istituito un punto di assistenza dedicato ai soggetti residenti e non residenti sui possibili effetti della Brexit con specifico riferimento a fattispecie che concernono l’applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia.
Il Punto di assistenza “Info Brexit”, istituito presso il Settore internazionale della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha avuto una casella di posta elettronica preposta: [email protected].Tutto ciò era stato previsto dal Provvedimento 85565 del 10 aprile 2019 che ora è superato.
Le Entrate con il provvedimento in oggetto dispongono quanto segue:
- È soppresso il Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (Desk dedicato) istituito con Provvedimento prot. n. 149505 del 16 dicembre 2013.
- È soppresso il Punto di assistenza denominato Info Brexit istituito con Provvedimento prot. n. 85565 del 10 aprile 2019.
- La chiusura dei Punti di assistenza di cui ai punti 1.1 e 1.2 decorre dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento e quindi dal 27 giugno 2024