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Iscritto AIRE e requisiti notifica all’estero
Con la sentenza n. 22838/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato in tema di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE.
Viene confermato che è pienamente valida la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero comunicato dal contribuente e risultante dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, anche se non ritirata e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Vediamo nel dettaglio il motivo del ricorso, la decisione della Corte e il principio di diritto enunciato, con riferimento ai principali dispositivi normativi.
Iscritto AIRE e notifica all’estero: quando è considerata per avvenuta
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un cittadino italiano residente in Francia, regolarmente iscritto all’AIRE.
Il contribuente aveva eccepito l’irregolarità della notifica dell’atto impositivo, avvenuta tramite raccomandata con A/R inviata dall’Ufficio direttamente all’indirizzo estero comunicato, senza l’intervento di un messo notificatore.
Secondo la tesi difensiva, tale modalità violerebbe quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, che imporrebbe la presenza di un soggetto abilitato alla notificazione e la redazione della relata ex art. 148 c.p.c..
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenendo la notifica valida e conforme al dettato normativo vigente.
In particolare, la Corte ha chiarito che, per i contribuenti non residenti in Italia, la notifica degli atti tributari può avvenire validamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE.
Anche in assenza di ritiro del plico, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza”, a condizione che vi sia stato l’avviso al destinatario e che l’indirizzo sia quello risultante dagli archivi ufficiali.
Nel caso in esame, la raccomandata risultava “avvisée et non réclamée”, come attestato dal servizio postale francese.
Il fondamento normativo richiamato dalla sentenza è il combinato disposto dell'articolo 60, comma 4 e 5, D.P.R. 600/197, introdotti dal decreto-legge 25 marzo 2010.
I due commi stabiliscono che:"La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE." E aggiungono che:"La notificazione è valida anche qualora i soggetti non residenti non abbiano comunicato variazioni all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste."
La sentenza n. 22838/2025 enuncia chiaramente il seguente principio di diritto:
"È valida la notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall’Ufficio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo estero risultante dai registri dell’AIRE. La notifica si perfeziona anche per compiuta giacenza, a causa dell’omesso ritiro del plico da parte del destinatario."
La Corte ha aggiunto che, in tali casi, non è richiesta la presenza di un messo notificatore né la redazione di una relazione ex art. 148 c.p.c.
L’ultima eccezione sollevata dal contribuente riguardava l’obbligo dell’Ufficio di eseguire ricerche in Italia circa un eventuale domicilio fiscale ancora attivo.
Anche su questo punto, la Cassazione ha chiarito che: "Il contribuente risiedeva regolarmente all’estero ed era iscritto all’AIRE. In questi casi, l’Ufficio non è tenuto a svolgere ricerche ulteriori, essendo sufficiente l’indirizzo estero risultante dagli archivi ufficiali."
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730/2025: novità per gli impatriati
Per presentare il Modello 730/2025 occorre attenersi alle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 10 marzo con il Provvedimento n 114763.
Scarica qui Modello e le istruzioni per la Dichiarazione 730/2025.
Vediamo le novità che quest'anno riguardano gli impatriati.
730/2025: redditi degli impatriati
Nel Modello 730/2025 è possibile indicare i redditi degli impatriati.
In particolare, quest'anno viene ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
Come evidenziato anche dalle istruzioni al Modello 730/2025 l’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto, a decorrere dal 29 dicembre 2023, un nuovo regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati, ovvero per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché i redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, concorrono, entro il limite di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Tali redditi concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare:
- a) se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso l’ulteriore beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.
Attenzione al fatto che, la maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
730/2025: regime degli impatriati, da quando parte
Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
I regimi agevolativi richiedono che i lavoratori:
- a) si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- b) non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- c) prestino l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d) siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
730/2025: il rigo C1 e il rigo C 14 per gli impatriati
Nella
va compilata la casella Casi Particolari con il codice "4" se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero.

In presenza dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Inoltre, i redditi vanno indicati nel Quadro C nella sezione V.

Nel rigo C14 nella colonna 4 esenzione impatriati riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 o 17.
Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB.
Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.
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Info Brexit: chiude il servizio ADE di informazioni per investitori esteri
Con Provvedimento n 277327 del 26 giugno le Entrate sopprimono:
- il Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (Desk dedicato)
- il Punto di assistenza denominato Info Brexit
Ricordiamo che dopo il referendum del 23 giugno 2016, il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha attivato il meccanismo di ritiro previsto dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea.
L’attivazione della procedura ha comportato ufficialmente l’avvio dei negoziati per concordare i termini dell’uscita formale del Regno Unito dall’Unione europea, inizialmente prevista per il 29 marzo 2019 e da ultimo posticipata al 12 aprile.
A tal proposito le Entrate avevano istituito un punto di assistenza dedicato ai soggetti residenti e non residenti sui possibili effetti della Brexit con specifico riferimento a fattispecie che concernono l’applicazione di norme e regolamenti in materia di imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia.
Il Punto di assistenza “Info Brexit”, istituito presso il Settore internazionale della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha avuto una casella di posta elettronica preposta: [email protected].Tutto ciò era stato previsto dal Provvedimento 85565 del 10 aprile 2019 che ora è superato.
Le Entrate con il provvedimento in oggetto dispongono quanto segue:
- È soppresso il Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (Desk dedicato) istituito con Provvedimento prot. n. 149505 del 16 dicembre 2013.
- È soppresso il Punto di assistenza denominato Info Brexit istituito con Provvedimento prot. n. 85565 del 10 aprile 2019.
- La chiusura dei Punti di assistenza di cui ai punti 1.1 e 1.2 decorre dalla data di pubblicazione del presente Provvedimento e quindi dal 27 giugno 2024
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Imposta sostitutiva sugli utili esteri: pubblicate le regole attuative
Pubblicato in GU del 26.06.2023 n. 147, il Decreto del MEF del 26.06.2023 contenente le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri (ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della Legge di Bilancio 2023).
Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.
La disciplina consente, quindi, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data del 1° gennaio 2023 e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR.
Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.
L'opzione si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Con Risoluzione n. 34 del 26 giugno, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento degli utili esteri.
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Polizza vita estera: la rilevanza fiscale
Fattispecie di non ordinaria trattazione è il caso della polizza vita corrisposta ad un contribuente italiano da una compagnia di assicurazione di un paese estero.
La situazione unisce questioni relative alla tassazione della polizza vita con specificità legate al fatto che chi l’eroga non ha sede in Italia.
In ragione della stratificazione delle questioni e della specificità della normativa italiana, i dubbi applicativi possono essere più d’uno, per lo più chiariti dalla prassi con la Risposta a interpello numero 300/2019.
L’imposta sostitutiva
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 300/2019, “rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.
Siccome l’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai fini della tassazione diretta, per una polizza vita, bisognerà distinguere tra componente a copertura del rischio demografico e componente finanziaria: la prima risulterà esente dalle imposte sui redditi, la seconda sottoposta a imposizione fiscale in base alle disposizioni dell’articolo 44 comma 1 lettera g) del TUIR, il quale prevede che “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.
Definita la base imponibile, il passo successivo è l’applicazione dell’imposta: come nel caso di polizza vita erogata da compagnia assicurativa con sede in Italia, il reddito scaturente è un reddito di capitale sottoposto a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 26-ter comma 1 del DPR 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate ci ricorda però che l’aliquota del 26% si applica ai contratti sottoscritti dal giorno 1 luglio 2014 per le plusvalenze realizzate in data successiva; diversamente, alle polizze sottoscritte in data precedente dovranno applicarsi diverse aliquote in base al periodo di maturazione dei redditi sottostanti, per la precisione:
- il 12,50% per la parte di redditi maturati fino al giorno 31 dicembre 2011;
- il 20% per la parte di redditi maturati dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014;
- il 26% per la parte di redditi maturati da giorno 1 luglio 2014 in poi.
L’imposta sostitutiva, in questa situazione, di norma dovrebbe essere versata dall’impresa di assicurazione che agisce come sostituto d’imposta; ma, nel caso in cui il soggetto erogante non abbia sede in Italia, sarà necessario valutare il caso specifico: infatti tale compagnia potrebbe anche essere stabilita in Italia, oppure operare tramite rappresentante fiscale o per il tramite di intermediari: anche in questi casi agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà direttamente la ritenuta che poi verserà per conto del contribuente.
Nei casi diversi da questi, invece, l’impresa di assicurazione estera non potrà agire come sostituto d’imposta: ciò comporterà che l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata dallo stesso contribuente, il quale sarà gravato anche da connessi obblighi dichiarativi da risolversi con la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF, dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.
In alternativa, sarà anche possibile “optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero”.
Il quadro RM
Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, precisano che nella sezione V del quadro RM dovranno essere indicati “i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.
L’Agenzia delle Entrate precisa che “il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante”.

La compilazione della sezione non presenta particolari rilevanze, facendo attenzione al fatto che, nel caso in cui il contribuente voglia optare per la tassazione ordinaria dovrà flaggare la colonna 7 del rigo RM12 e procedere alla compilazione del successivo rigo RM15 della sezione VI.

In questo caso “il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4”.
Il quadro RW e l’IVAFE
Dichiarata e liquidata l’imposta, il passaggio finale sarà definire se il valore finanziario della polizza vita detenuta all’estero dovrà essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate “tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi”.
In termini di monitoraggio fiscale il periodo di detenzione da considerare è quello che va dall’inizio del periodo di riferimento fino al giorno dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza, nel caso in cui avvenga in corso d’anno; ricordando che il monitoraggio fiscale si effettua per le attività detenute all’estero in ogni anno fiscale di mantenimento.
Direttamente collegata al monitoraggio fiscale è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero che, semplificando per brevità, è alternativa all’Imposta di bollo sugli strumenti finanziari, ed è dovuta nel caso in cui la media delle giacenze estere nel periodo di imposta supera i 5.000 euro.
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Revoca opzione imposta sostitutiva IRPEF redditi esteri: codice tributo
Con Risoluzione n 14 del 6 marzo le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR nel caso di revoca.
Ricordiamo che l’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.
Per effetto dell'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Con la risoluzione n. 44/E dell’11 giugno 2018, è stato istituito il codice tributo “NRPP” per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF
La circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 nel paragrafo 6.1 ha previsto che “La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso”
Nell’ipotesi di revoca dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva già versata, si istituisce con il provvedimento in oggetto, il seguente codice tributo:
- “NRRE” denominato “Revoca opzione art. 24-bis del TUIR – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI”.
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Tassazione immobile venduto in paese UE: il caso del residente in Italia
Con Risposta a interpello n. 122 del 20 gennaio le Entrate chiariscono dubbi sulla assoggettabilità ad imposizione in Italia di reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato nei Paesi Bassi, da parte di un soggetto che vive e lavora in Italia e in Spagna.
Il contribuente dichiara di aver venduto un immobile, acquistato più di cinque anni prima, nei Paesi Bassi, ricavandone una plusvalenza già assoggettata a imposizione in Olanda. La sua domanda riguarda il trattamento fiscale da riservare a tale introito in Italia.
Le Entrate specificano che in relazione al reddito derivante dall'alienazione del bene immobile ubicato nei Paesi Bassi, occorre far riferimento, sotto il profilo della normativa internazionale, all'articolo 13 della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmata all'Aja l'8 maggio 1990 e ratificata con legge 26 luglio 1993, n. 305 (Convenzione o il Trattato tra Italia e Paesi Bassi).
In particolare, al paragrafo 1, viene prevista la tassazione concorrente in Italia ed Olanda degli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili, situati nell'altro Stato, di cui all'articolo 6 della stessa Convenzione.
Si rileva, pertanto, che nell'ipotesi di una residenza italiana della contribuente il reddito in esame, realizzato dall'Istante nell'anno di riferimento, ai sensi della Convenzione citata, è assoggettabile ad imposizione sia in Italia, sia nei Paesi Bassi.
Sul piano della vigente normativa italiana, si evidenzia che, nel presupposto che il contribuente sia fiscalmente residente in Italia, lo stesso è assoggettata ad imposizione nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TUIR, sul suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del medesimo TUIR.
In particolare, per quel che concerne il reddito in esame, l'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR prevede l'imposizione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Al riguardo, si osserva che la citata disposizione normativa non è circoscritta alle sole plusvalenze generate dalla vendita di immobili ubicati nei confini nazionali ma, risultando come elemento determinante la presenza di un soggetto cedente residente in Italia, ricomprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili situati all'estero.
Si rileva, tuttavia, che, in base a quanto disposto dal citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, in caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da oltre cinque anni non è prevista alcuna imposizione di tali plusvalenze.
In conclusione, spiega l'agenzia, nel presupposto della veridicità e completezza della fattispecie rappresentata nell'istanza, si osserva che il reddito in esame non dovrà essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese e, di conseguenza, non dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, presentata dal Contribuente, relativa all'anno d'imposta di riferimento.