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Revisori di Sostenibilità: tutte le regole per la domanda
Con Determina n 149 del 25 settembre del Ragioniere Generale dello Stato, è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità interamente nel 2024 o nel 2025)
Ricordiamo che il Decreto MEF del 19 febbraio, pubblicato nella GU del 3 marzo scorso, dettava le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché le modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
Conclusa al 30 settembre la prima fase per le domande per i revisori di sostenibilità, si è aperta la fase n 2 che prevede quanto segue.
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
- A decorrere dal 1° ottobre 2025 tutti i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nel 2024 o nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, compresi i revisori rientranti nella FASE 1 che non hanno richiesto l’abilitazione entro il 30 settembre 2025, possono presentare istanza di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nella sezione “Pratiche” dell’Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.
- I revisori rientranti nella FASE 2, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025, potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente a tale data
- Fase 3 abilitazione a regime: nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2025 (FASE 2) – accesso modulistica dedicata nell’area riservata – anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Resta inteso che l’avvio concreto delle presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.
Riepiloghiamo ora tutte le regole del DM MEF del 19 febbraio.
Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione
Le regole stabiliscono che, ai sensi dell'art 2 comma 1 del decreto, possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti:
- a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
- b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
- c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
- d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione
Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
- e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
- f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- h) la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo;
- i) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto
legislativo; - l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione previsto di euro 50 indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
- n) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo;
- o) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo.
La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
La domanda di abilitazione per i revisori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il contributo è versato con le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo.Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi
La domanda deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con Determina 149/2025 pubblicata dal MEF è fissato al 1° ottobre il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione
Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro il termine di cui al comma 1, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.L''abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
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Attestazione Revisore di Sostenibilità: i 5 crediti sono necessari per il 2024 e il 2025?
Il MEF ha pubblicato in data 7 luglio due nuove faq nella sezione dei revisori della sostenibilità.
Con la FAQ n 30 veniva domandato quanto segue: il revisore dei conti che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione di sostenibilità sia nel corso del 2024 che nel corso del 2025?
Attestazione revisore di sostenibilità. chiarimenti sui crediti 2024-2025
La replica del MEF è negativa.
Come stabilito dalla circolare RGS n. 37 del 12 novembre 2024, nel corso del periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per il 2024 e il 2025, il revisore legale che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie di cui al gruppo D) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale, nel corso del periodo formativo 2024 oppure nel corso del periodo formativo 2025.
Non è comunque ammessa la possibilità di ripartire tra le due annualità l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo ai suddetti cinque crediti formativi.
Attestazione revisore di sostenibilità: i crediti in eccesso valgono per i crediti come revisore dei conti?
In una secondo quesito si domandava se i cinque eventuali crediti acquisiti da chi ne ha già maturati altri cinque nel 2024 possano, nel 2025 essere utili ai fini dell'assolvimento dei crediti degli iscritti al registro dei revisori dei conti.
La risposta del MEF con FAQ n 31 è affermativa.
Viene chiarito che nel caso in cui il revisore legale dei conti, nel periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, abbia già acquisito, nel corso del 2024, i cinque crediti formativi per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ferma restando la quota minima di crediti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale dei conti, di cui al gruppo A) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale del 2025.
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PMI e strategie di finanza sostenibile: dialogo con le banche
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell'Unione Europea devono essere raggiunti entro il 2050. A tal proposito sarà necessario un importante impegno da parte del sistema finanziario e delle imprese, comprese le PMI.
Il mercato (banche, investitori e grandi imprese), infatti, richiederà loro, seppur gradualmente, di fornire le informazioni ESG delle loro attività.
Le PMI potranno così ottenere significativi benefici in termini di:
- misurazione dei rischi e pianificazione dei propri investimenti;
- miglior accesso ai finanziamenti, con minori costi e condizioni agevolate;
- maggiore resistenza a shock energetici e ambientali;
- prodotti più sostenibili, con rafforzamento del posizionamento competitivo.
Con un comunicato stampa (n.78) del 24.06.2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvia la consultazione pubblica del documento elaborato dal “Tavolo per la Finanza Sostenibile”, volto a supportare le PMI nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) per facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità.
Il MEF costituisce e presiede il Tavolo per la Finanza Sostenibile composto da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP.
Inoltre il Ministero si è avvalso anche del supporto dell’Organismo Italiano Contabilità e della collaborazione con diversi stakeholder e alcuni consulenti incaricati nell’ambito del programma Technical Support Instrument finanziato dalla Commissione Europea.
PMI e strategie di finanza sostenibile: obiettivi del documento
L’obiettivo è quello di favorire il coordinamento tra istituzioni e sistema economico del Paese per sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare così le risorse private attraverso il mercato dei capitali a servizio della transizione green e digitale dell’economia reale.
Il documento:
- si compone
- di un modello di riferimento per la standardizzazione delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche e
- di una dettagliata guida metodologica
- mira a
- agevolare lo scambio di informazioni, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità ed economicità;
- aumentare la consapevolezza delle PMI sulle informazioni di sostenibilità;
- porre le basi per iniziative di formazione dedicate alle PMI in materia di sostenibilità.
- è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro,
- sarà in consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024.
PMI e strategie di finanza sostenibile: consultazione pubblica del documento
Per partecipare alla consultazione pubblica, i contributi dovranno essere inviati entro il 2 agosto 2024 via mail all’indirizzo [email protected], al quale sarà possibile inviare anche eventuali domande o richieste.
I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.