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Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Il 20 maggio il CNDCEC informa della firma del Protocollo con la Ministra Locatelli a tema buone pratiche per la disabilitò.
In particolare, con la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio Nazionale e la Ministra si impegnano a promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, iniziative informative sulle riforme previste dalla Legge 227/2021, finalizzate ad una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive nonché a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita.
Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Nell’esercizio della professione, il commercialista, attraverso l’interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, entra in contatto con numerose e variegate realtà di interesse economico e sociale che hanno impatto sulle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Tra le finalità dell’accordo appena firmato tra Governo e Commercialisti ci sono anche quelle di contribuire sia al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia – con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio – sia alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di esperti indicati dal CNDCEC.
Dal testo del Protocollo si evidenzia che esso ha come finalità la collaborazione tra il Ministro per le Disabilità e il CNDCEC per promuovere una efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e in particolare, le Parti si impegnano a:
- promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli ordini territoriali, iniziative informative sulle riforme di cui alla Legge 227/2021, ai fini di una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive e trasferibili;
- promuovere lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita;
- contribuire al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socio-economico-fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio;
- contribuire alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento con la partecipazione di esperti espressi dal CNDCEC;
- progettare e/o promuovere percorsi formativi articolati, in ottica di sviluppo delle conoscenze, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali, in tema di interventi professionali finalizzati all’applicazione della normativa nazionale in materia;
- offrire all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (OND), il contributo scientifico e tecnico del CNDCEC, qualora vengano trattati temi inerenti al presente accordo o materie affini;
- cooperare nella attuazione di interventi e misure a beneficio degli enti del terzo settore e a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo.
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Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n 108 del 25 maggio, l'Ade fornisce un interessante interpretazione della norma sulla agevolazione prima casa.
In sintesi si evidenzia che l’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di immobile che mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, potrà essere destinato a abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito.
Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE risponde
L’Istante ha sottoscritto nel 2024, un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico, censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna.
L’Istante precisa che, nel contratto preliminare, le parti hanno stabilito che la stipula dell’atto definitivo di compravendita è fissata per il 30 giugno 2026.
Lo stesso dichiara di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa, ai sensi della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chiede di sapere se può usufruire dellepredette agevolazioni fiscali prima casa in sede di stipula del contratto di compravendita avente ad oggetto l’unità immobiliare censita in categoria F/2, precisando che la pratica edilizia di ristrutturazione sarà avviata e completata entro tre anni dalla stipula del contratto definitivo e che l’immobile sarà destinato ad abitazione.
Le Entrate accordano l'incentivo, ma prima ricordano tutte le condizioni necessarie per l'agevolazione prima casa.In particolare, le agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” sono disciplinate dalla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che individua i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo per la fruizione dei relativi benefici:
«ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi
Allegati:
della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler
stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato
l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (…)».
In ogni caso, l’acquisto deve riguardare unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative (cfr. risoluzione 1° agosto 2017, n. 107).
In particolare, si considerano “case di abitazione” i fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A10, "Uffici e studi privati", e ad eccezione di A1, A8 e A9).
In merito al requisito della “destinazione abitativa”, con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nel ribadire che deve trattarsi di un fabbricato “strutturalmente concepito per uso abitativo”, è stata riconosciuta la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche ai trasferimenti di fabbricati ancora in fase di costruzione all’atto dell’acquisto e ciò in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione c.d. “prima casa” compete ai fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo.
Con riferimento agli immobili compresi nella categoria F/2 (unità collabenti), si tratta di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr. art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28).
Ciò posto, con riferimento alla fruizione dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di fabbricati collabenti, si fa presente che con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, muovendo dal precedente indirizzo relativo agli immobili in corso di costruzione, viene riconosciuto l’accesso alla richiamata agevolazione anche in caso di acquisto di un immobile collabente, di categoria catastale F/2.
In particolare, nella richiamata pronuncia viene sostenuto che “è certamente indubbio che caratteristica dei fabbricati collabenti è la loro inidoneità a soddisfare attuali esigenze abitative, in quanto immobili privi di un’attuale
utilizzabilità per il possessore, tanto che, come detto, gli stessi sono iscritti in catasto senza attribuzione di rendita (…); ciò nonostante, ritiene questa Corte che né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della
categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa;”.
Secondo la Corte, “Ciò che rileva, ai fini fiscali, è che l’immobile, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e risulti in tale destinazione completato nel termine
triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio”.
Secondo i giudici di legittimità, pertanto, “La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancora da ultimare; risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”.
Alla luce di tali motivazioni, l’affermazione del principio di diritto secondo cui “In materia di agevolazione prima casa (…), il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.
Tanto premesso si ritiene che l’Istante possa fruire della predetta agevolazione per l’acquisto dell’immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis.
Resta fermo che, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni fornite con la risposta a interpello del 30 agosto 2019, n. 357. -
Precompilata 2026 per eredi: istruzioni per l’uso
L'agenzia delle entrate ha dato il via alle modiche e agli invii della dichiarazione precompilata 2026.Dal 19 maggio è possibile accedere nella sezione della Precompilata 2026 e procedere ad accettare o modificare la propria dichiarazione.Le Entrate hanno anche pubblicato una guida di istruzioni aggiornata, che come ogni anno anno dettaglia le regole.Tra queste vi sono le istruzioni per gli eredi che accedono alla precompilata per il proprio familiare deceduto, vediamo come fare.Precompilata per gli eredi 2026: istruzioni per l’uso
Chi è già in possesso della abilitazione necessaria può accede alla Precompilata come erede.Occorre procede come segue:
accedere da questa schermata alla precompilata

successivamente occorre selezionare dichiarazione come erede:

infine selezionare il codice fiscale della persona deceduta per la quale si intende presentare la dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia mette a disposizione dell'erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all'Agenzia delle entrate da enti esterni (ad esempio spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali ecc.) nonché delle altre informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria.
L’erede dopo aver visualizzato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web.
In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie e i relativi rimborsi l’erede, per motivi di cautela inerenti al trattamento dei dati personali, non può accedere al dettaglio delle singole voci delle spese e dei rimborsi, ma può visualizzare i dati aggregati, suddivisi per tipologia di spesa, del “de cuius” e dei familiari a carico del “de cuius”, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione.
Gli eredi abilitati (per conto delle persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026) potranno utilizzare, oltre al modello Redditi, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730, ossia nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi – PF.
le entrate precisano che dal 2025 il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto del soggetto deceduto, può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede e procedere per conto suo all’invio della dichiarazione.
Precompilata eredi 2026: come chiedere l’abilitazione
L'erede può presentare la dichiarazione per una persona deceduta direttamente tramite l'applicazione web.
Per poter accedere alla precompilata del de cuius, l’erede deve utilizzare le credenziali personali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia) e, soprattutto, essere in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia, dopo essersi qualificato come erede della persona deceduta per la quale vuole presentare la dichiarazione.
L'erede può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, la propria condizione tramite l'apposito servizio “Autorizzazioni”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a cui accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia).
Clicca qui per ulteriori apprfondimenti
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Credito ZES 2026: domande entro il 1° giugno, vediamo per chi
Il credito d'imposta per le imprese che operano nelle regioni rientranti nella ZES unica spetta anche per il 2026.
Ricordiamo che l'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Attenzione al fatto che, come specificato anche dall'ADE sulla pagina preposta, le domande per il 2026 scadono il 30 maggio che essendo sabato concede tempo fino al 1° giugno.
Credito ZES 2026: soggetti esclusi
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Credito ZES 2026: utilizzo
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 441, della legge, è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 441, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta
- per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze”.
Credito ZES 2026: modello e istruzioni per le domande entro il 1° giugno
Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
relativi al credito d’imposta ZES unica: scarica Modello e istruzioni per il Credito ZES 2026
Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026.
Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026.
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Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
Entro il 27 maggio bisogna aggiornare il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.
Il CNDCEC in proposito ha pubblicato:
- regole tecniche 2026
- informativa n 27/2026
Vediamo maggiori dettagli
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
In particolare, sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs n 231/2007.
L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:
- studi individuali;
- studi associati;
- società tra professionisti;
- strutture professionali organizzate.
L’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio nel suo complesso e per ciascun professionista associato che può predisporre una propria valutazione individuale.
Attenzione al fatto che per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: come farla
Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.
L’analisi deve considerare, in particolare:
- tipologia di clientela assistita;
- restazioni professionali rese;
- assetto organizzativo dello studio;
- procedure interne antiriciclaggio;
- adeguatezza dei presidi di controllo;
- eventuali vulnerabilità emerse.
L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.
Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.
Si conclude evidenziando che l’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale è importante per verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.
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Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: tutte le regole
Il MIMIT con decreto direttoriale del 22 maggio 2026, a seguito di opportune verifiche compiute dalla Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione competente, il Ministero ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, selezionando gli idonei tra le domande pervenute dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.
Leggi anche: Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT
Albo certificatori crediti: come iscriversi
Ai fini dell'iscrizione nell'albo certificatori, il MIMIT con Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande. Ogni dettaglio per iscriversi correttamente è in esso contenuto.
Sinteticamente si evidenzia che ai fini della iscrizione:
- i soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero,
- a partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno (questa'anno l'elenco è stato appena aggiornato con decreto del 22 maggio)
- l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M,
- ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:
- a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- b) firma digitale;
- c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese.
L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi:
- a) accesso alla procedura informatica;
- b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
- c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica;
- d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e successiva apposizione della firma digitale;
- e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
- f) versamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Albo certificatori crediti: i documenti per iscriversi
Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione all'albo certificatori devono dichiarare:
- il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
- di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
- sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere:
- sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese,
- non essere sottoposte a procedura concorsuale
- non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
- e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0,
- i centri di competenza ad alta specializzazione,
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea,
- le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.
Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: le faq
In una apposita sezione della piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.
Tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico:
- per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023"
Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?
Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.
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Iperammortamento nel CPB: quote non rilevanti nel patto col Fisco
Con la conversione in legge n 88/2026 del Decreto fiscale Dl 38/2026 è oprativa la novità per il meccanismo di calcolo del reddito concordato del CPB rettificato per le imprese.
Vediamo i dettagli
Iperammortamento nel CPB: cosa prevede il DL fiscale
Con la modifica dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 ad opera del DL Fiscale in conversione in legge con l’articolo 7, comma 3-bis, inserito dal Senato, si stabilisce che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento).
In particolare, l’articolo 7, comma 3-bis, alle lettere a) e b), introduce delle modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024 (rubricato “Reddito d’impresa oggetto di concordato”) in relazione alla determinazione del reddito d’impresa proposta la contribuente, ai fini del concordato, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
Nello specifico, la lettera a), modificando il comma 1 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, aggiunge la lettera b-ter) che individua, quale valore non rilevante nella determinazione del reddito d’impresa oggetto del concordato, ai fini IRPEF o IRES, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436 della legge n. 199 del 2025 (c.d. iper-ammortamento).
Conseguentemente, la lettera b), modificando il comma 2 del medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, stabilisce che anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) – di cui al comma 1 – determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.Si resta in attesa dell'entrata in vigore del Decreto attuativo sull'iperammortamento che è stato firmato dai ministri Urso e Giorgeti ed è atteso in GU per dare il via alla misura, leggi anche: Iperammortamento 2026: quali comunicazioni servono.