• Determinazione Imposta IRES

    Decreto Fiscale: agevolazioni fiscali America’s Cup a società e dipendenti

    Nel testo del decreto fiscale in corso di conversione  in legge sono stati inseriti dal Senato emendamenti che prvedono  due agevolazioni fiscali speciali  per favorire lo svolgimento della 38ª America's Cup. La manifestazione avrà sede principale a Napoli nel 2027, ma inizia già a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 con la prima Regata Preliminare Louis Vuitton.

    Ecco i dettagli sugli sconti fiscali.

    Vedi anche Nuovo decreto fiscale 2026  tutte le modifiche in Senato

    America’s Cup : Esenzione fiscale Società ( IRES- IRAP)

    La norma riguarda  le persone giuridiche (società, enti) con sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dai team partecipanti alla competizione, oppure le  stabili organizzazioni  di società ester aperte in Italia nel 2026 per l'evento.

    Questi enti sono completamente esentati da:

    • IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
    • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)

    dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.

    Condizione fondamentale: le attività devono essere direttamente ed esclusivamente collegate alla partecipazione all'evento. 

    ATTENZIONE Non vale per attività commerciali generiche, anche se svolte dalla stessa società.

    Benefici fiscali ai lavoratori

    La norma prevede agevolazioni per due categorie di soggetti:

    1. Lavoratori non residenti in Italia (che non si trasferiscono)

    I redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo percepiti nel 2026-2027 per prestazioni rese all'organizzatore o ai team non concorrono al reddito imponibile IRPEF: in pratica sono totalmente esenti da tassazione italiana. Non si applicano nemmeno ritenute d'acconto o imposte sostitutive.

    2. Lavoratori che si trasferiscono in Italia e diventano residenti fiscali

    Per chi si sposta fisicamente in Italia e acquisisce la residenza fiscale nel paese, il beneficio è parziale: solo il 35% del reddito percepito nel 2026-2027 concorre alla formazione del reddito complessivo. In pratica, il 65% è escluso dalla tassazione IRPEF.

    I benefici di questo  comma 4-decies non si possono sommare ad altri regimi agevolati già esistenti, come:

    • regime degli impatriati (D.Lgs. 209/2023)
    •  agevolazioni per ricercatori e docenti rientrati in Italia (D.L. 78/2010)
    •  regime dei neo-residenti facoltosi con imposta sostitutiva forfettaria (art. 24-bis TUIR)

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  • Determinazione Imposta IRES

    IRES premiale: chiarimenti su lavoratori stagionali

    Con l’interrogazione parlamentare dell’11 marzo 2026 n. 5-05143 è stata portata all’attenzione del Governo una possibile criticità applicativa della cosiddetta IRES premiale, introdotta dalla legge di bilancio 2025 per incentivare l’occupazione stabile nelle imprese.

    Il quesito riguarda in particolare le aziende che ricorrono a lavoratori stagionali, tipicamente impiegati nei mesi estivi in settori come turismo, commercio o servizi. Secondo quanto segnalato nell’interrogazione, queste imprese potrebbero risultare penalizzate nel calcolo dei livelli occupazionali richiesti per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES.

    Il problema nasce dal metodo di verifica previsto dalla normativa: i lavoratori stagionali possono infatti incidere sulla media occupazionale del triennio precedente, ma non risultare presenti nel dato puntuale dell’ultimo mese del periodo d’imposta. In questi casi il confronto tra i due valori potrebbe dare un esito negativo, anche quando l’impresa abbia effettivamente incrementato il numero di lavoratori stabili.

    La questione è stata quindi posta al Governo chiedendo se siano previste iniziative per correggere questa possibile distorsione. Nella risposta fornita in sede parlamentare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, sono stati chiariti i criteri attualmente applicabili per il riconoscimento dell’agevolazione.

    Il quadro normativo sull’IRES premiale per incremento occupazionale

    La IRES premiale è disciplinata dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). La norma prevede una riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che rispettano specifiche condizioni, tra cui il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali.

    In particolare, la riduzione spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative annue non diminuisce rispetto alla media del triennio precedente.

    Le modalità di verifica sono state definite dal decreto ministeriale 8 agosto 2025, che stabilisce come effettuare il confronto tra i livelli occupazionali. In base a tale decreto:

    • il dato di riferimento è il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno;
    • il confronto avviene tra il valore rilevato nell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 2024 e la media dei trentasei mesi precedenti.

    Dal computo della base occupazionale media devono inoltre essere esclusi i lavoratori che hanno cessato il rapporto per cause non imputabili all’impresa, come:

    • dimissioni volontarie
    • invalidità
    • pensionamento per raggiunti limiti di età
    • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
    • licenziamento per giusta causa

    I criteri applicativi richiamano inoltre i principi generali sugli incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. Tale normativa stabilisce che l’incremento occupazionale debba essere verificato confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno del periodo di riferimento con la media dei periodi precedenti.

    La risposta dell’Amministrazione

    La risposta fornita dal Governo ha chiarito che l’attuale disciplina della IRES premiale segue lo stesso schema utilizzato per altri incentivi all’occupazione. Di conseguenza, anche per questa misura l’incremento occupazionale netto deve essere verificato con il confronto tra l’occupazione rilevata alla fine del periodo d’imposta e la media dei periodi precedenti. Un ulteriore requisito riguarda proprio l’esistenza di un incremento occupazionale effettivo.

    La relazione illustrativa del decreto attuativo precisa che tale incremento deve essere determinato secondo le regole previste dal decreto interministeriale 25 giugno 2024. In base a queste disposizioni, per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatte alcune soglie minime.

    Requisito Condizione richiesta
    Incremento occupazionale Almeno pari all’1% rispetto alla base di riferimento
    Valore minimo dell’incremento Non inferiore a 1 lavoratore dipendente a tempo indeterminato
    Metodo di calcolo Confronto tra occupati a fine periodo d’imposta e media del periodo precedente
    Tipologie di lavoratori considerate Tutte le categorie di lavoratori nel calcolo dell’incremento complessivo

    Il calcolo dell’incremento occupazionale complessivo tiene conto di tutte le tipologie di lavoratori, ma non considera le dinamiche occupazionali del gruppo societario, dovendo essere effettuato con riferimento al singolo soggetto beneficiario. Nella risposta all’interrogazione parlamentare viene quindi confermato che l’attuale formulazione della norma e le relative disposizioni attuative sono coerenti con il quadro generale degli incentivi all’occupazione previsto dal decreto legislativo n. 150/2015.

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    Maggiori acconti addizionale Ires: codici tributo per intermediari

    Con Risoluzione n 43 del 20 giugno le Entrate istituitscono i codici tributo “2043” e “2044” per consentire agli intermediari finanziari di pagare i maggiori acconti dell’addizionale Ires.

    Tutti i dettagli per adempiere.

    Maggiori acconti addizionale Ires: codici tributo per intermediari

    La Risoluzione in oggetto precisa che rimane la validità di quanto già versato con i codici 2007, 2008, 3881, 3882 istituiti con la Risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025 per il pagamento dei maggiori acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per il successivo, in linea con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 14-20 legge n. 207/2024).

    I nuovi codici tributo sono:

    • “2043” denominato “Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
    • “2044” denominato “Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Praticamente all'atto dellaq compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

    Per il codice tributo “2043”, in caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero totale delle rate. Per i pagamenti in un’unica soluzione, tale campo è valorizzato con “0101”.

    Allegati:
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    Ires 2025: come prepararsi per quest’anno

    Aperta la campagna dei Dichiarativi 2025:  le Entrate hanno pubblicato tutte le regole anche per la Dichiarazione delle società di capitali.

    In particolare, per pagare l'Ires 2025 anno di imposta 2024 le società interessate devono predisporre il Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.

    Vediamo chi deve versare l'Ires.

    Ires 2025: chi la paga

    Devono versare l'Ires 2025 anno di imposta 2024:

    • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
    • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
    • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

    In particolare sono considerati fiscalmente residenti in Italia:

    • le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale;
    • gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia 
    • salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, se almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti in Italia
    • salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, e vincoli di destinazione sugli stessi.

    Attenzione al fatto che, sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR art. 73, comma 5-quinquies).

    Ires 2025: a cosa prestare attenzione quest’anno

    Quest'anno occorre prestare attenzione ad alcune delle principali novità:

    • Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36)
    • Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
      Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

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    Interessi su mutui per acquisto terreni da destinare a diritti di superficie: deducibilità

    Con Risposta a interpello n 110 del 16 aprile le Entrate hanno replicato ad una società che acquista terreni per impianti solari. 

    Essa acquista terreni con mutui ipotecari per poi concederli a terzi con contratto ventennale di diritto di superficie.

    I soggetti terzi vi installeranno impianti solari.

    Le Entrate replicano al quesito specificando che l'articolo 1, comma 36, della legge n. 244/2007 prevede la piena deducibilità degli interessi passivi su tali mutui a condizione che gli immobili siano destinati alla locazione e che il finanziamento sia garantito da ipoteca. Vediamo il dettaglio dell'interpello.

    Interessi su mutui per acquisto terreni da destinare a diritti di superficie: deducibilità

    Una Srl chiede sull’interpretazione dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 244/2007, riguardo alla deducibilità fiscale degli interessi passivi derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su terreni destinati alla creazione di diritti di superficie (Dds).
    La società ha firmato dei contratti preliminari per l’acquisto di terreni con mutuo ipotecario sui terreni e comporteranno interessi passivi.
    I diritti di superficie avranno una durata ventennale e saranno concessi a terzi, dietro pagamento di un canone periodico, per installare pannelli fotovoltaici.

    La società specifica di aver scelto i Dds per garantire una tutela reale agli istituti di credito, che preferiscono questa forma contrattuale rispetto a un contratto di locazione. La Srl redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali.
    Le Entrate dissentono con la soluzione interpretativa dell'listante che sosteneva di potere dedurre integralmente gli interessi passivi.

    Secondo l'ADE tanto la normativa quanto la prassi, richiamata nella risposta di cui si tratta, specificano chiaramente che solo gli immobili dati in locazione possono beneficiare della deducibilità prevista dal comma 36 e che non è possibile equiparare i diritti di superficie a contratti di locazione.

    L’Agenzia delle entrate ricorda che la deducibilità ai fini Ires degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti dalle società per l’attività d’impresa è disciplinata dall'art 96 del Tuir, il quale stabilisce che l’eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile entro certi limiti, calcolati nella misura del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e del periodo precedente. 

    L'articolo 1 comma 36, della legge n. 244/2007, modificato dall’articolo 4 dal Dlgs n. 147 del 2015, prevede una deroga a questi limiti per gli interessi passivi relativi all’acquisto o costruzione di immobili patrimoniali. 

    La modifica ha previsto che le “società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare” devono avere un attivo patrimoniale composto per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e ricavi da canoni di locazione per almeno due terzi.

    Per applicare tale deroga, è necessario che gli interessi siano relativi all’acquisto o costruzione degli immobili e che il mutuo ipotecario riguardi gli stessi immobili concessi in locazione.

    La Circolare n. 37/2009 chiarisce che la disposizione si applica sia agli immobili patrimoniali che a quelli strumentali, purché destinati all’attività locativa.

    In conclusione, secondo l'Ade la società non può beneficiare della deduzione integrale degli interessi passivi prevista dal comma 36, poiché non soddisfa il requisito della destinazione alla locazione.

    Allegati:
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    Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici

    La Legge di Bilancio 2025 ha previsto novità sull'ires.

    In particolare, una norma agevolativa, prevede per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati una aliquota ires ridotta.

    L'aliquota Ires è ordinaziarmente al 24% ma con la disposizione introdotta dal 1° gennaio si riconosce per il solo periodo d’imposta 2025a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata del 20 per cento in luogo di quella ordinaria. Si prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione.

    L'8 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF, clicca qui per scaricare il testo del decreto.

    Per approfondire leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.

    Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici

    Nelle more dell’attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023 in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti (riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili) la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all’IRES qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 

    • a) accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; 
    • b) destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
    • c) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: 
      • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 
      • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione 
    • d) l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. 

    Vengono individuati i casi di decadenza dall’agevolazione: 

    • a) distribuzione della predetta quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
    • b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento sopra menzionati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

    Si prevede l’esclusione dal presente beneficio delle società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari

    Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici: 

    • qualora le società e gli enti sopra menzionati partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l’importo su cui spetta l’aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione; 
    • in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili; 
    • gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell’agevolazione limitatamente all’IRES riferibile al reddito di impresa. 

    Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni. 

    Infine, si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’attuazione delle disposizioni in esame. 

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    Costi su beni di terzi: ammortamento e deduzione

    La sentenza numero 22139 della Corte di Cassazione, datata 6 agosto 2024, esamina il trattamento fiscale dei costi sui beni di terzi, sia in termini di ammortamento che di deducibilità.

    Il fatto concreto esaminato dalla corte è singolare: una azienda costruiva un immobile su un terreno di proprietà del comune, su cui veniva stabilita la sede dell’impresa, ma senza avere titolo di godimento del terreno.

    L’azienda avrebbe voluto ammortizzare l’immobile costruito, situazione contestata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la proprietà è dirimente ai fini del diritto ad ammortizzare i costi di costruzione.

    La sentenza 22139/2024

    La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 22139, pubblicata il 6 agosto 2024, ritiene che i costi di costruzione o di acquisto di un bene sono ammortizzabili solo nel caso in cui il bene entri nel patrimonio dell’imprenditore.

    Ciò implica l’acquisizione del bene in termini di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di leasing (prevedendo il contratto l’acquisto differito del bene).

    Tale circostanza, nota la Corte, trova conferma in quanto previsto dall’OIC sui principi contabili numero 16 e 24, concernente le immobilizzazioni (materiali e immateriali): secondo tale documento, infatti, un bene viene annoverato tra le immobilizzazioni nel momento in cui entra nella sfera della proprietà dell’imprenditore o nel caso in cui vengano comunque trasferiti rischi e benefici.

    In conseguenza di tutto ciò, secondo la Corte di Cassazione “i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione […], ricorrendone le condizioni di legge”.

    Il punto cardine della questione è il fatto che, in mancanza del diritto di superficie o di concessione a costruire, il proprietario del terreno diviene anche proprietario dell’edificio su di esso costruito, in base al principio di accessione; questo diritto costituisce una modalità di acquisto della proprietà che avviene   quando il proprietario di un bene principale diviene anche proprietario dei beni accessori che si uniscono o si incorporano a tali beni, per la forza attrattiva del bene principale; tale acquisizione di proprietà non richiede il consenso del proprietario del bene accessorio, a prescindere dalla motivazione che ha comportato l’incorporazione (un classico esempio può essere l’acquisizione della proprietà delle piantagioni che crescono su un terreno).

    In definitiva, quindi, la Corte emana il seguente principio di diritto: “in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi”.