• Lavoro Autonomo

    Deleghe INPS artigiani, commercianti, GS: novità dal 15 gennaio

    Il Messaggio INPS n. 104 del 12 gennaio 2026 INPS comunica  l’estensione (dal 15 gennaio 2026) della funzione di “Gestione deleghe indirette” – già usata nel perimetro “Aziende e Dipendenti” – anche alle posizioni contributive di:

    • Artigiani
    • Esercenti attività commerciali
    • Gestione separata (sia per professionisti sia per committenti)

    La novità è pensata per gli intermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati). Altri soggetti saranno abilitati con successive implementazioni.

    In questo modo l’INPS centralizza in un unico ambiente la gestione dei rapporti operativi tra contribuenti e intermediari, rendendo più efficiente l’accesso ai servizi  per gli utenti ma anche il controllo delle autorizzazioni da parte degli uffici territoriali dell'istituto.

    Cosa cambia per l’operatività

    Va forse ricordato che il servizio “Gestione deleghe” dell’INPS è la piattaforma digitale che consente a aziende, contribuenti e intermediari abilitati di conferire, gestire e revocare in modo tracciato le deleghe per l’accesso e l’operatività sui servizi INPS relativi agli adempimenti contributivi e assicurativi.

    La funzione principale del servizio è attribuire in modo formale e sicuro il potere di operare sui servizi INPS a favore di un soggetto diverso dal titolare della posizione contributiva (tipicamente un consulente del lavoro o altro intermediario abilitato).

    In concreto, il servizio consente di:

    • Conferire deleghe a intermediari per la gestione degli adempimenti INPS;
    • Associare la delega a una specifica posizione contributiva (azienda, artigiano, commerciante, gestione separata);
    • Limitare o estendere l’ambito della delega, distinguendo tra deleghe totali o parziali (ad esempio per la Gestione separata – committenti);
    • Attivare e revocare le deleghe online, senza invio di documentazione cartacea all’INPS;
    • Tracciare tutte le operazioni, garantendo trasparenza e sicurezza nei rapporti tra contribuente e intermediario.

    Periodo transitorio fino al 12 aprile

    Per evitare disagi, è possibile continuare ad attivare le deleghe con le modalità attualmente in uso per 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio; scaduto tale periodo, il sistema attuale sarà definitivamente chiuso. La finestra di 3 mesi con la doppia modalità di utilizzo  si chiude quindi il  12/04/2026 (salvo diverse indicazioni INPS).

    Tabella riepilogo istruzioni

    Ambito / tipologia Soggetti abilitati Istruzioni operative Comunicazioni Decorrenza e scadenze
    Estensione gestione deleghe
    Artigiani – Commercianti – Gestione separata
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati) Utilizzo della piattaforma “Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari” come punto unico di accesso anche per le nuove gestioni. Avvio: 15 gennaio 2026
    Periodo transitorio: utilizzo delle vecchie modalità consentito fino al 12 aprile 2026
    Delega indiretta
    Artigiani – Commercianti – Gestione separata (professionisti)
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 1. Accesso a “Gestione Deleghe” → “Delega da Soggetto Contribuente”
    2. Inserimento codice fiscale del contribuente
    3. Selezione della posizione contributiva
    4. Compilazione e salvataggio della delega
    5. Stampa del modulo e firma del titolare/legale rappresentante
    6. Attivazione della delega dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”
    Invio di comunicazione (PEC o email ordinaria) al titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
    Scadenza: facoltativa
    Modifica: non ammessa (necessaria revoca e nuova delega)
    Delega indiretta totale
    Gestione separata – Committenti
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega riferita a tutti i lavoratori parasubordinati del committente.
    Procedura di creazione, firma e attivazione identica alla delega ordinaria.
    Comunicazione di attivazione al legale rappresentante o titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
    Più delegati: ammessi sulla stessa posizione
    Delega indiretta parziale
    Gestione separata – Committenti
    Intermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega limitata a specifici lavoratori parasubordinati.
    Dopo l’attivazione è possibile aggiungere o rimuovere singoli soggetti dall’elenco dei delegati.
    Comunicazioni al titolare per attivazione e per ogni successiva variazione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
    Scadenza: facoltativa
    Revoca e gestione deleghe Intermediari abilitati ex L. 12/1979 La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”.
    Le deleghe attive non possono essere modificate.
    Revoca: sempre possibile
    Nuova delega: necessaria in caso di variazioni
    Subdeleghe Intermediari e dipendenti delegati L’intermediario può conferire subdeleghe ai propri dipendenti per la gestione degli adempimenti sulle posizioni in delega. Valide per tutte le posizioni affidate all’intermediario
    Accesso al servizio Percorso: inps.it → Imprese e Liberi Professionisti → Comunicazioni per adempimenti contributivi → Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: sconto contributi al 50% – regole per la rinuncia

    Dopo il  messaggio INPS (2449/2025) che comunicava il rilascio del modulo telematico per la domanda  di riduzione del 50% dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e loro collaboratori che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni  autonome,  previsto dall'ultima legge di  bilancio 8 art. 1, comma 186, della legge n. 207/2024 ), dall'8 agosto 2025   (v. i dettagli all'ultimo paragrafo) .

    Con il Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha integrato le istruzioni. con l’estensione dei profili abilitati alla presentazione della domanda, che oltre ai profili “cittadino” e “consulente/commercialista” comprende ora anche il profilo “associazioni”, consentendo così alle associazioni di categoria di inoltrare le istanze per conto dei propri associati.

     Inoltre, è stata formalizzata la possibilità di presentare la domanda tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando il modulo telematico “Riduzione 50% ART-COM 2025”. L’INPS ha anche  chiarito che l’accesso con il profilo “cittadino” è riservato esclusivamente al titolare della posizione aziendale, che può presentare la domanda per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.

    AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2025 

    Con il Messaggio  n. 3922 del 23 dicembre 2025 è stata comunicata l'operatività della funzione di rinuncia alla riduzione contributiva . Tale funzione è accessibile attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiReSC o DiResCo) e consente ai soggetti interessati di revocare in via definitiva il beneficio, con effetti a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda di rinuncia. 

    La novità risponde a specifiche esigenze operative emerse sul campo, offrendo una modalità telematica strutturata per gestire casi in cui il soggetto beneficiario, per esigenze gestionali o strategiche, intenda rinunciare al vantaggio contributivo prima della conclusione naturale del periodo agevolato.

     È importante sottolineare che la rinuncia è irrevocabile e comporta la perdita del diritto alla riduzione per l’intero nucleo aziendale interessato, senza possibilità di reingresso nella misura. 

    Per le domande di riduzione già presentate entro il 31 dicembre 2025, l’effetto della rinuncia è stato neutralizzato: l’istanza è stata eliminata dagli archivi dell’Istituto e non produce effetti contributivi, mantenendo la possibilità per il contribuente di ripresentare una nuova domanda senza implicazioni negative.  Vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo

    Vediamo di seguito tutte le istruzioni e le regole generali già fornite con la circolare INPS n. 83 del 24 aprile 2025 .

    Sconto contributi artigiani e commercianti 2025: beneficiari

    La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

    La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi. 

    Sono destinatari dell'agevolazione:

    • Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
    • Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
    • Coadiuvanti e coadiutori familiari.

    È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025

    Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).

    ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.

    Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025

    La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:

    • Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
    • L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).

    La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:

    • Cambio d’impresa o di attività;
    • Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
    • Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.

    Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.

    In sintesi:

    Descrizione Importo Ordinario Importo Agevolato (50%)
    Minimale di reddito 2025 € 18.555,00 N/D
    Contributo IVS annuo (24%) € 4.453,20 € 2.226,60
    Contributo maternità annuo € 7,44 € 7,44 (non ridotto)
    Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione) 0,48% Non ridotta

    Compatibilità con altri regimi agevolativi e limiti “de minimis”

    La riduzione contributiva prevista non è cumulabile con altre agevolazioni che comportano riduzioni di aliquota, come:

    • La riduzione del 50% per artigiani e commercianti over 65 pensionati;
    • Il regime contributivo forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.

    ATTENZIONE Se un soggetto ha richiesto il regime forfettario prima della pubblicazione della circolare, può comunque optare per la nuova riduzione, rinunciando al forfettario. In tal caso, potrà riprendere il regime forfettario al termine dei 36 mesi.

    L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti degli aiuti de minimis stabiliti dal Regolamento UE 2023/2831:

    • Massimale complessivo: 300.000 euro nell’arco di tre anni;

    Il limite deve essere rispettato considerando anche eventuali altri aiuti ricevuti dalla stessa "impresa unica" (società collegate, controllate, ecc.).

    L’INPS registrerà le agevolazioni nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

    Da notare che il 2025 vede l'adeguamento del regime agevolativo alle nuove regole europee introdotte dal regolamento 2023/2831, aumentando il massimale rispetto ai limiti precedenti.

    Sconto contributivo : l’opzione di rinuncia

    Nell’esempio riportato nel messaggio del 24 dicembre 2025 INPS precisa che:

    • se  l’attività parte ad aprile 2025 ma la domanda di sconto viene presentata e accolta il 10 settembre 2025: ciò non impedisce di applicare lo sconto, perché la riduzione opera per il periodo agevolabile e, in caso di rinuncia presentata il 10 gennaio 2026, la perdita del beneficio scatta dal mese successivo, quindi da febbraio 2026. Ne consegue che da aprile 2025 a gennaio 2026 la contribuzione resta al 50%, mentre dal mese seguente torna in misura piena.
    • In caso di rinunce attivate invece  entro il 31 dicembre 2025 le domande di sconto sono  neutralizzate, ossia eliminate dagli archivi senza produrre effetti, poiché la procedura era in attesa dei chiarimenti poi forniti dal messaggio.

    Sul piano dei versamenti, l’INPS segnala che dopo l’accoglimento servono tempi tecnici per l’adeguamento della tariffazione: tuttavia, chi ha domanda accolta può pagare già in misura ridotta; se invece ha pagato “pieno”, gli importi eccedenti saranno compensati sulle rate successive o rimborsati.

    Infine,  come detto la riduzione 50% è alternativa ad altri sconti di aliquota. In via eccezionale per il solo 2025, se è stata chiesta anche l’agevolazione del regime forfettario previdenziale (L. 190/2014) ma poi è stata accolta la riduzione 50%, la richiesta del forfettario viene neutralizzata senza penalizzare la possibilità di utilizzarlo dopo la fine dei 36 mesi (o dopo rinuncia/perdita), presentando però una nuova istanza telematica.

    Regole per la domanda

    Come anticipato, la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, va effettuata accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”, con le credenziali SPID CIE o CNS

    Il percorso digitale è il seguente  “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”

    ATTENZIONE: Nella prima fase l’accesso è consentito con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.

    Il modulo prevede l'autocertificazione dei requisiti sopradescritti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, , nel modulo di presentazione della domanda.

    Nella domanda si dichiara anche  di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, sugli aiuti de minimis.

    Il messaggio informa anche che la riduzione è opera in maniera continuativa per trentasei mesi e nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice  aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non sarà  necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche

    Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:

    • i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
    • gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.

    La circolare indica  aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i  codici "Tipo rapporto” da utilizzare.

    Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010

    L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche. 

    Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.

    Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.

    Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche

    Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente. 

    Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.

    Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata

     Aliquote contributive 2025 – riepilogo 

    Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale
    Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03%
    Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03%
    Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% 24%

    Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata

     Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, 

    • tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
    • attraverso  intermediari abilitati.

    La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre  a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.

     INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.

    Adempimenti per gli incarichi di ricerca

     Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono: 

    • Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
    •  Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore. 
    • Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.

    Adempimenti per gli addetti ippici

     Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens. 

    •  Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS); 
    • Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
    •  Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati  comunicati con il messaggio  INPS 3645 del 2 dicembre 2025
    Codice rapporto Descrizione Imponibile
    DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 €
    D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 €
    DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 €

  • Lavoro Autonomo

    Premi dei concorsi di progettazione: il regime fiscale per professionisti senza p IVA

    Con la risposta n. 266 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi del trattamento fiscale dei premi erogati nell’ambito dei concorsi di progettazione in due gradi, disciplinati dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

    Il caso trae origine da un concorso bandito da un Ministero per la realizzazione di nuove scuole finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

    L’Amministrazione finanziaria  aveva già  fornito  un precedente chiarimento (risposta n. 177/2024), secondo cui i premi riconosciuti ai vincitori e ai partecipanti configurano corrispettivi per prestazioni professionali soggette a IVA e ritenuta d’acconto, trattandosi di compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

    Nella nuova istanza  l’attenzione si è concentrata su un caso particolarmente complesso : la corresponsione di un premio a un architetto iscritto all’albo ma privo di partita IVA, stabilmente occupato all’estero come lavoratore dipendente e non abitualmente esercente la libera professione.

    Il caso e la soluzione prospettata

    Il ministero  istante doveva liquidare un   architetto non vincitore del primo posto ma comunque destinatario di un riconoscimento economico previsto dal bando.

    Il professionista, pur iscritto all’Albo degli Architetti dal 2018, risultava domiciliato all’estero e svolgeva attività di lavoro dipendente. Egli dichiarava di non esercitare abitualmente attività professionale autonoma e di non aver beneficiato della franchigia contributiva prevista dall’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

    Il dubbio riguardava, quindi, la corretta qualificazione fiscale del premio, ossia:

    • se potesse essere trattato come reddito derivante da prestazione occasionale, con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, oppure
    • se dovesse invece considerarsi reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 del TUIR, con obbligo di fatturazione e applicazione dell’IVA in regime ordinario.

    L’Amministrazione ha inoltre chiesto chiarimenti sul versamento dell’eventuale contributo alla cassa professionale e sull’applicabilità del meccanismo di split payment in caso di fattura estera, in quanto la prestazione era riferita a un’opera da realizzare in Italia.

    Secondo l’interpretazione prospettata, la prestazione resa dal professionista, pur legata all’attività propria della categoria, non avrebbe i caratteri di abitualità, sistematicità e ripetitività, e quindi il compenso avrebbe potuto essere trattato come reddito da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

    La risposta: Attività occasionale del non residente soggetta a ritenuta

    L’Agenzia ha anzitutto richiamato il principio secondo cui, quando l’attività esercitata richiede l’iscrizione a un albo professionale, i redditi derivanti da tale attività, anche se derivanti da una sola prestazione, non possono essere considerati redditi occasionali.  L’iscrizione all’albo rappresenta, infatti, una presunzione di abitualità, in quanto costituisce il titolo che consente al professionista di svolgere in modo regolare e continuativo l’attività intellettuale (richiamate la Risoluzione n. 88/E del 2015 e la giurisprudenza della Cassazione n. 2297/1987).

    Nel caso in esame, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che non sussistesse il carattere dell’abitualità, atteso che il soggetto non esercitava la professione in modo continuativo e non era titolare di partita IVA.

    Pertanto, la prestazione doveva essere qualificata come occasionale e, conseguentemente, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo.

    In tale situazione, il professionista non deve emettere fattura, ma l’Amministrazione committente, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta a titolo d’imposta del 30% sul compenso, in quanto corrisposto a soggetto non residente (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 600/1973).

    L’Agenzia ha inoltre precisato che, se il compenso fosse riferito a un periodo in cui il professionista risultava residente in Italia, il reddito sarebbe comunque imponibile nel territorio nazionale, indipendentemente dall’applicabilità di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Non sono invece di competenza dell’Agenzia le valutazioni circa l’obbligo contributivo verso la Cassa professionale.

    In conclusione, la risposta n. 266/2025 conferma che, in assenza di abitualità nell’esercizio della professione, i premi corrisposti a soggetti iscritti all’albo ma non titolari di partita IVA costituiscono redditi da lavoro autonomo non abituale, soggetti a ritenuta del 30% se percepiti da non residenti, e non rientrano nel campo IVA.

  • Lavoro Autonomo

    ISCRO 2025 domande in scadenza il 31.10: regole ed esempio

    La piattaforma per la domanda di ISCRO 2025, aperta il 16 giugno  con il messaggio INPS 1858 del 12 giugno 2025,   sarà utilizzabile entro il 31 ottobre prossimo (vedi sotto la procedura operativa).

    ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata  ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.

    E' stata  istituita dalla legge 178/2020,  in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e  portata a regime con la legge di bilancio 2024.

    Consiste in  un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale  inferiore ad  una certa soglia nel triennio   precedente la domanda, unitamente ad  altri requisiti, recentemente modificati 

    E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024  la circolare INPS  n. 84 con le ultime   istruzioni.  Il 2 dicembre  la Cassazione ha chiarito nella sentenza  30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.

    ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti

    L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.

     I requisiti necessari per il diritto  sono:

    • a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
    • b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
    • c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
    • d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
    • e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
    • f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

    INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica  con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione

    Iscro 2025: importo, trattamento fiscale, compatibilità, obblighi

    L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.

     L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali. 

    La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.

    L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.

     L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

    Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:

    Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi  devono pero essere ancora  definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

    Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle  Regioni  e Province autonome e al Portale SISSL  che gestisce le politiche attive del lavoro  in collaborazione con il Ministero.

    ISCRO 2025: esempio di calcolo dell’importo

    Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO

    • Requisito reddituale:

     Reddito 2023: € 7.000

    Media redditi 2021 e 2022: € 10.500

    70% della media: € 7.350

    Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.

    •  Importo dell'Indennità:

    Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500

    Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)

    Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)

    ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento

    La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS. 

    Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno  al 31 ottobre 2025. 

    ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.

    Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:

    •  SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS);
    •  IDAS.  

    In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     INPS ricorda che 

    •  L'indennità ISCRO,  non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
    •  non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
    •  nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
    • La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

    Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione

    La circolare n. 84 del 23 luglio 2024  richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):

    • Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
    • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60:  Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
    • Legge 8 agosto 1995, n. 335:  Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
    • Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR):   Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
    • Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
    • Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
    • Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
    • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
    • Decreto interministeriale 30 gennaio 2015:  Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
    • Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
    • Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:  Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.

    Novità dal 2024

    La circolare illustra  alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:

    1. Riconoscimento a Regime:   L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
    2. Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
    3. Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali  per la Gestione separata a partire dal 2024.

    Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione  INPS

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.

    La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.

    L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.

    La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende   esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento   esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante   cd. Principio Tempus Regit Actum   (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .

  • Lavoro Autonomo

    Equo compenso e limiti al ribasso: nuova sentenza del Consiglio di Stato

    La questione dell’equo compenso per i professionisti torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 5741/2025 del Consiglio di Stato. 

    A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il dibattito si concentra sulla possibilità di operare ribassi economici in gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), salvaguardando al contempo il compenso minimo spettante ai professionisti.

    La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema con decisioni disomogenee, spesso legate alle peculiarità della singola lex specialis. 

    Tra gli interventi più rilevanti si segnalano le sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025, oltre al parere ANAC n. 77 del 3 marzo 2025, che ha ribadito la possibilità di applicare ribassi totali sulle voci accessorie, purché non venga compromesso l’equo compenso per il servizio professionale.

    Un ulteriore elemento di chiarimento è stato introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice), che ha integrato l’art. 41 con il comma 15-bis, lett. a), prevedendo espressamente la possibilità di fissare compensi non ribassabili.

    In questo quadro normativo e interpretativo si inserisce la pronuncia n. 5741/2025, nello specifico in tema di  servizi di ingegneria e architettura

    La sentenza: ribasso formale lecito, contenuto economico discutibile

    Il caso riguarda una gara per servizi di ingegneria e architettura bandita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con base d’asta pari a 492.000 euro circa, suddivisi tra compensi (381.802,98 euro) e spese e oneri accessori (107.947,02 euro, uniche voci ribassabili secondo il disciplinare). 

    Il raggruppamento SM, pur rispettando formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ha offerto un ribasso del 100% sulle voci accessorie, presentando un’offerta economica pari al valore incomprimibile.

    La Commissione ha però attribuito punteggio pari a zero, sostenendo che, dai giustificativi dell’offerta, risultava che costi generali, spese di indagine e utile d’impresa fossero stati ricompresi nella quota formalmente riservata all’equo compenso, determinandone un’erosione sostanziale. Il TAR Lazio, in prima istanza, ha annullato l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente (Engi.S.), ritenendo legittima l’offerta di SM in quanto conforme alla lex specialis.

    Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale valutazione. Pur riconoscendo la legittimità formale del ribasso, ha ritenuto fondata la contestazione dell’amministrazione aggiudicatrice: l’apparente rispetto del bando non può esimere da un’analisi sostanziale dei contenuti economici dell’offerta. In particolare, i giudici hanno osservato che il giustificativo presentato da SM faceva rientrare spese comprimibili all’interno della quota dei compensi professionali, riducendola di fatto da 381.802 a circa 282.840 euro, in violazione della soglia minima fissata dal bando stesso.

    Conseguenze della pronuncia: nuovi standard per le stazioni appaltanti

    La sentenza n. 5741/2025 conferma l’importanza di un’analisi sostanziale dell’offerta economica nelle gare OEPV per servizi tecnici. Se da un lato viene riaffermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel limitare il ribasso ai soli oneri accessori, dall’altro si chiarisce che un’offerta solo formalmente conforme può comunque essere esclusa qualora, in sede di verifica di anomalia, emerga una sostanziale violazione dell’equo compenso.

    La pronuncia assume rilievo anche per l’approfondita ricostruzione normativa: il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2 e l’art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sottolineando come il principio dell’equo compenso costituisca uno degli obiettivi del Codice e possa giustificare limitazioni alla concorrenza economica. Inoltre, viene evidenziato che il valore dell’equo compenso nei servizi tecnici è ancorato, nel caso di specie, ai parametri del DM 17 giugno 2016 (e non al DM 140/2012, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49), con conseguente autonomia della disciplina di gara.

    Infine, il Consiglio ha annullato l’intera procedura di valutazione economica e disposto la riedizione della gara, precisando tuttavia che il contratto medio tempore stipulato non viene dichiarato inefficace, in considerazione dello stato avanzato di progettazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda.

  • Lavoro Autonomo

    Gestione commercianti: al via oltre 4000 iscrizioni d’ufficio

    Con il Messaggio interno  n. 939 del 17 marzo 2025, l'INPS ha annunciato la conclusione delle verifiche sulle dichiarazioni fiscali trasmesse nel 2020 tramite il Modello REDDITI SP 2020. A seguito di tali controlli, verranno registrati d’ufficio alla gestione commercianti 4.319 cittadini, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2019.

    Inoltre si comunica che per ulteriori 1.612 soggetti sono necessarie ulteriori  verifiche supplementari prima di procedere con eventuali iscrizioni d'ufficio e conseguente obbligo contributivo previdenziale 

    L'istituto precisa che i nominativi coinvolti sono stati individuati attraverso verifiche incrociate sul  quadro RO del Modello REDDITI SP 2020 nell'ambito dell'operazione Poseidone. L’analisi ha evidenziato che tali contribuenti esercitavano in modo abituale e prevalente l’attività d’impresa senza risultare iscritti alla gestione previdenziale specifica.

    Verifiche e specificazione sui termini di prescrizione

    L’INPS ricorda inoltre, relativamente ai controlli effettuati,  che i termini di prescrizione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono stati sospesi nei periodi :

    • dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
    •  dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021,

     in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 per l'emergenza pandemia da Covid19.

    Operazione Poseidone: cos’è

    L’operazione Poseidone è un’operazione di accertamento e verifica dei crediti contributivi che riguarda sia i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che  gli iscritti alla Gestione Separata, come liberi professionisti, nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei  soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata e alle gestioni speciali INPS INPS.

    Si tratta di un’attività di controllo dell’Istituto, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti  incrociando le banche dati INPS con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.