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ISCRO 2026: aperta la piattaforma per le domande. Tutte le regole
La piattaforma per la domanda di ISCRO 2026, è stata aperta il 1 5 giugno 2026e sarà utilizzabile entro il 31 ottobre prossimo .
Ne ha dato notizia INPS con il messaggio 1858 2026, (vedi sotto la procedura operativa).
ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.
E' stata istituita dalla legge 178/2020, in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e portata a regime con la legge di bilancio 2024.
Consiste in un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale inferiore ad una certa soglia nel triennio precedente la domanda, unitamente ad altri requisiti, recentemente modificati
E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024 la circolare INPS n. 84 con le ultime istruzioni. Il 2 dicembre la Cassazione ha chiarito nella sentenza 30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)
Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.
ISCRO 2026 Beneficiari e requisiti
L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.
I requisiti necessari per il diritto sono:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione
Iscro 2026: importo, trattamento fiscale, compatibilità, obblighi
L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.
L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali.
La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.
L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.
L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.
Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:
Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi devono pero essere ancora definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.
Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle Regioni e Province autonome e al Portale SISSL che gestisce le politiche attive del lavoro in collaborazione con il Ministero.
ISCRO 2026: esempio di calcolo dell’importo
Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO
- Requisito reddituale:
Reddito 2023: € 7.000
Media redditi 2021 e 2022: € 10.500
70% della media: € 7.350
Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.
- Importo dell'Indennità:
Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500
Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)
Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)
ISCRO 2026 – modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento
La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS.
Cme anticipato sopra per il 2025, le domande possono essere presentate dal 15 giugno al 31 ottobre
ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.
Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- IDAS.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
INPS ricorda che
- L'indennità ISCRO, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
- non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2026 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2025
- nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
- La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione
La circolare n. 84 del 23 luglio 2024 richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60: Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
- Legge 8 agosto 1995, n. 335: Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
- Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
- Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
- Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
- Decreto interministeriale 30 gennaio 2015: Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
- Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.
Novità dal 2024
La circolare illustra alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:
- Riconoscimento a Regime: L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
- Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
- Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali per la Gestione separata a partire dal 2024.
Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione INPS
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.
La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.
L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.
La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.
La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante cd. Principio Tempus Regit Actum (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .
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Notai: su Equo compenso e assegnazioni modifiche al Regolamento
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato alcune modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, riguardanti l'equo compenso che entrano in vigore dal 25 maggio 2026, (giorno della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta ufficiale ) con l'obiettivo di :
- aggiornare la deontologia notarile alla disciplina dell’equo compenso del 2023;
- eliminare modelli organizzativi “centralizzati” di assegnazione degli incarichi notarili collegati alle privatizzazioni pubbliche.
Dal punto di vista pratico, la novità più importante per gli studi notarili è l'introduzione dell’obbligo documentale scritto sull’equo compenso, soprattutto nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi operatori economici.
Qui il testo dei vigenti Principi di deontologia professionale dei notai (non ancora aggiornato con la modifica)
Assegnazione incarichi notarili da enti pubblici
La prima novità riguarda infatti l’abrogazione degli articoli 38 e 39, che disciplinavano le modalità di assegnazione degli incarichi notarili nelle grandi operazioni di privatizzazione e vendita del patrimonio pubblico. Le norme consentivano ai Consigli notarili distrettuali di organizzare la distribuzione degli incarichi tra i notai disponibili, anche sulla base di convenzioni e protocolli stipulati con enti pubblici o con il Consiglio Nazionale del Notariato.
Con la soppressione di tali disposizioni viene meno questo sistema “centralizzato” di gestione degli incarichi e torna ad assumere rilievo esclusivamente la disciplina generale fondata sulla libera scelta del notaio da parte delle parti interessate. La modifica appare coerente con un’impostazione più orientata alla concorrenza professionale e alla riduzione di meccanismi eccezionali di assegnazione degli atti.
Equo compenso notariato
Molto più articolata è invece la riscrittura dell’articolo 59 dedicato all’equo compenso.
La nuova formulazione chiarisce innanzitutto che la disciplina si applica ai rapporti professionali con i cosiddetti “clienti forti”, tra cui:
- banche e assicurazioni;
- società controllate e mandatarie;
- imprese di grandi dimensioni;
- pubbliche amministrazioni e società partecipate pubbliche.
Per tali soggetti il notaio non potrà concordare compensi non proporzionati alla prestazione professionale e dovrà fare riferimento ai parametri ministeriali vigenti.
Viene inoltre introdotto uno specifico obbligo informativo: quando la convenzione o il contratto siano predisposti dal notaio, quest’ultimo dovrà avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri dell’equo compenso, pena la nullità della relativa pattuizione.
La nuova disciplina precisa anche che tali obblighi non si applicano ai rapporti con soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma, come i privati cittadini o le piccole imprese. Infine, viene tipizzata in modo più chiaro la conseguenza disciplinare della violazione, prevedendo l’applicazione delle sanzioni dell’avvertimento o della censura. Nel complesso, le modifiche rafforzano gli obblighi di trasparenza e correttezza economica nei rapporti con grandi operatori economici e amministrazioni pubbliche, adeguando in maniera più puntuale la disciplina deontologica notarile ai principi introdotti dalla normativa sull’equo compenso.
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Contributi artigiani e commercianti 2026 in scadenza il 18 maggio
Tra pochi giorni scade il termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi IVS , fissata il 16 maggio che quest'anno slitta a lunedi 18.
Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha comunicato gli importi e le aliquote contributive applicabili per l’anno 2026 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali autonome.
Per il 2026 restano confermate le aliquote pensionistiche IVS nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, comprensive per questi ultimi dell’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Resta inoltre dovuto il contributo per maternità, pari a 0,62 euro mensili.Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi per i soggetti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
È inoltre confermata la riduzione contributiva del 50% per i lavoratori che si sono iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni artigiani o commercianti.Di seguito le tabelle dei minimi e massimali di reddito e le principali indicazioni operative dell'istituto.
Minimi 2026 e contributi eccedenti artigiani e commercianti
Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo da assumere come base di calcolo per il 2026 è fissato in 18.808 euro. Su tale importo sono dovuti i contributi fissi annuali, comprensivi della quota IVS e del contributo per maternità.
Categoria Contributo annuo sul minimale Artigiani € 4.521,36 Commercianti € 4.611,64 Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è rapportato a mese:
Categoria Contributo mensile Artigiani € 376,78 Commercianti € 384,31 Il minimale e i relativi contributi devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.
I contributi IVS 2026 sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026, per la parte eccedente il minimale di 18.808 euro e fino al limite della prima fascia di reddito pensionabile, pari a 56.224 euro. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un incremento dell’aliquota pari a 1 punto percentuale.
Scaglione di reddito Artigiani Commercianti Fino a € 56.224 24% 24,48% Oltre € 56.224 25% 25,48% I contributi calcolati sulla quota eccedente il minimale costituiscono contributo a conguaglio, da considerare come acconto sulle somme complessivamente dovute.
I massimali di reddito 2026
Per il 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato in:
Tipologia di iscritto Massimale 2026 Con anzianità contributiva al 31.12.1995 € 93.707 Senza anzianità contributiva al 31.12.1995 € 122.295 Su tali importi si determina anche il contributo previdenziale massimo annuo, differenziato tra artigiani e commercianti.
Contributi artigiani e commercianti – importi 2024 e 2025
Aliquote e importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33 del 7 febbraio 2024
Le informazioni per il 2025 sono contenute invece nella circolare 38 del 7 febbraio 2025
La riduzione contributiva per i forfettari – Scadenze
È confermata la riduzione contributiva del 35% per i soggetti che applicano il regime forfetario previdenziale, previa presentazione della domanda nei termini previsti.
Per le nuove adesioni al regime nel 2026 è richiesta comunicazione tempestiva all’INPS.
Si ricorda infine che i contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze:
Rata Scadenza 1ª rata 18 maggio 2026 2ª rata 20 agosto 2026 3ª rata 16 novembre 2026 4ª rata 16 febbraio 2027 Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Riduzione 50% per i nuovi iscritti
La circolare INPS ricorda anche che la legge di Bilancio 2025, ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.
Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
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Geometri dipendenti: stop all’iscrizione automatica alla Cassa
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13506 del 9 maggio 2026, hanno affrontato un tema di grande interesse per professionisti, aziende e consulenti del lavoro: l’obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale dei geometri per i professionisti iscritti all’albo ma occupati esclusivamente come lavoratori dipendenti.
La decisione interviene su una questione che negli ultimi anni ha generato numerosi contenziosi, soprattutto nei casi in cui il geometra svolga attività tecniche per il proprio datore di lavoro senza esercitare attività autonoma verso terzi. La Corte ha chiarito i limiti della presunzione di esercizio della libera professione prevista dallo statuto della Cassa e ha precisato quali strumenti probatori possono essere utilizzati dal lavoratore per dimostrare l’assenza di attività professionale autonoma.
Secondo la normativa previdenziale di settore, l’iscrizione all’albo professionale comporta una presunzione di esercizio della libera professione. Tale impostazione deriva dall’art. 22 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 e dall’art. 5 dello statuto della Cassa geometri, che collega l’obbligo contributivo allo svolgimento della professione anche in forma non continuativa.
La pronuncia delle Sezioni Unite assume particolare rilievo perché delimita il potere regolamentare della Cassa previdenziale, riaffermando il principio secondo cui l’obbligo contributivo non può prescindere dall’effettivo esercizio della libera professione.
Geometra dipendente e iscrizione alla Cassa: il caso esaminato
Nel caso esaminato dalla Corte, il lavoratore era iscritto all’albo dei geometri ma operava esclusivamente come dipendente di una società privata attiva nel settore della distribuzione carburanti. Il professionista svolgeva mansioni tecniche legate alla manutenzione, ristrutturazione e costruzione degli impianti aziendali, senza possedere partita IVA e senza percepire alcun reddito professionalle come lavoratore autonomo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo dimostrato il mancato esercizio della libera professione. In particolare, era stato evidenziato che le pratiche edilizie firmate dal geometra erano svolte esclusivamente nell’interesse della società datrice di lavoro e nell’ambito delle mansioni subordinate.
Successivamente, la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione sostenendo che la prova contraria non fosse sufficiente, poiché il dipendente non risultava formalmente inquadrato nel “ruolo ” previsto dal contratto collettivo. Secondo i giudici territoriali, tale requisito era necessario in base alle indicazioni contenute nelle delibere interne della Cassa previdenziale. Inoltre il professionista non aveva prodotto la dichiarazione del datore di lavoro prescritta dal Regolamento CIPAG.
La decisione: la prova contraria si puo fornire con mezzi diversi
Le Sezioni Unite hanno censurato questa interpretazione chiarendo che la presunzione derivante dall’iscrizione all’albo costituisce una presunzione semplice e non una presunzione assoluta. Ciò significa che il lavoratore deve poter fornire prova contraria con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento processuale e non soltanto mediante le modalità tipizzate dalla Cassa.
La sentenza evidenzia che le delibere della Cassa e il comunicato interno del 2009 he prescrive le modalità di prova possono rappresentare soltanto strumenti di agevolazione probatoria, ma non possono limitare il diritto di difesa del lavoratore né introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
La Corte richiama inoltre gli artt. 24 e 111 della Costituzione, affermando che il diritto alla prova costituisce parte essenziale del diritto di difesa e non può essere compresso da atti regolamentari adottati da un ente previdenziale privatizzato.
Di particolare rilievo è il principio secondo cui l’attività svolta dal geometra nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, sotto il potere direttivo e organizzativo dell’azienda, non può essere qualificata come libera professione. In tale situazione manca infatti il requisito dell’autonomia professionale richiesto per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa previdenziale.
Le Sezioni Unite precisano anche che il divieto di doppia contribuzione impedisce di assoggettare alla previdenza professionale un’attività già coperta dalla contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente, salvo il caso in cui il professionista svolga parallelamente attività autonoma verso terzi.
Nel formulare i principi di diritto, la Corte ha quindi stabilito che il geometra dipendente può dimostrare, anche mediante presunzioni e prove ordinarie, che l’attività svolta non integra esercizio della libera professione ma costituisce esclusivamente prestazione lavorativa subordinata resa nell’interesse dell’azienda.
La sentenza è stata infine rinviata alla Corte d’Appello di Brescia per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalle Sezioni Unite.
Scarica la sentenza Sezioni Unite di Cassazione
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Formazione giornalisti con limite allo streaming: le nuove regole in arrivo
Con la pubblicazione nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2026, è stato adottato il nuovo regolamento sulla formazione professionale continua (FPC) degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, ai sensi del d.P.R. n. 137/2012.
Il provvedimento non è immediatamente operativo, ma entrerà in vigore il 13 giugno 2026, cioè decorsi 90 giorni dalla pubblicazione.
Il nuovo regolamento aggiorna in modo significativo la disciplina della formazione obbligatoria, limitando la possibilità di fruizione da remoto e affidandola in primis al Consiglio Nazionale , aspetto che ha creato perplessità . Vediamo in sintesi cosa cambia.
Il nuovo regolamento in sintesi
Il regolamento ribadisce l’obbligo formativo per tutti i giornalisti iscritti all’Albo, sia professionisti sia pubblicisti.
In particolare, è previsto il conseguimento di 60 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 20 in materia deontologica, da distribuire in almeno due anni.
Per gli iscritti da oltre 30 anni l’obbligo è ridotto a 20 crediti complessivi, con almeno 10 crediti deontologici.
Le attività formative possono essere svolte in presenza, in streaming o in modalità on demand e possono essere organizzate da diversi soggetti ma sempre in collaborazione con il Consiglio nazionale
Il regolamento introduce anche criteri più stringenti per garantire qualità e coerenza dei percorsi formativi.
Tra i principali requisiti operativi:
- i corsi devono avere contenuti strettamente attinenti alla professione giornalistica;
- è obbligatoria la presenza di relatori qualificati e in regola con la formazione;
- sono esclusi eventi non formativi (come conferenze stampa o attività promozionali);
- la durata dei corsi deve essere compresa tra due e quattro ore, salvo eccezioni motivate.
Il sistema di accreditamento è gestito dal Consiglio nazionale attraverso il Comitato tecnico scientifico (Cts), che valuta i corsi, attribuisce i crediti e verifica il rispetto delle regole, con possibilità di intervento anche durante lo svolgimento degli eventi.
Gli enti terzi devono ottenere un’autorizzazione triennale, subordinata al parere vincolante del Ministero della Giustizia, dimostrando adeguati requisiti organizzativi e formativi.
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, sono previste sanzioni disciplinari progressive, dall’avvertimento alla censura.
Le novità 2026
Le principali novità riguardano i criteri di attribuzione dei crediti, ora differenziati per tipologia di corso:
- corsi prevalentemente deontologici,
- corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali,
- corsi su temi di rilevante attualità e
- altri corsi.
Viene inoltre disciplinata espressamente la formazione on demand, riservata al CNOG e con un limite massimo di 8 crediti complessivi, mentre per gli eventi in streaming è previsto il limite ordinario di 70 iscrizioni e l’attribuzione dei crediti è subordinata alla costante presenza in video.
Il nuovo testo introduce anche misure organizzative e disciplinari non presenti nel regolamento precedente:
- dopo due assenze ingiustificate a corsi prenotati, l’iscritto non può effettuare nuove prenotazioni per 60 giorni;
- in caso di inosservanza dell’obbligo formativo sono previste sanzioni differenziate, con avvertimento per l’inadempimento parziale e censura per quello totale.
Sono inoltre aggiornate le regole per enti terzi formatori e formazione aziendale, con nuovi obblighi di gestione tramite piattaforma, attenzione alla privacy, modifica dei criteri di rinnovo dell’autorizzazione e riconoscimento per i corsi aziendali di 1 credito per ora più 2 crediti aggiuntivi, fino al massimo di 30 crediti nel triennio.
Devono invece considerarsi non confermati, nel testo 2026, alcuni riferimenti presenti nel Regolamento 2020 e nel relativo allegato, tra cui il rinvio alla tabella allegata dei CFP, il riconoscimento degli eventi formativi individuali fino a 6 crediti, i crediti per insegnamento in corsi o master accademici, il limite di 7 crediti per singolo evento aziendale e il tetto di 16 crediti per eventi articolati su più giorni.
Viene inoltre confermata la gratuità dei corsi deontologici organizzati dagli ordini territoriali, al fine di garantire l’accesso alla formazione obbligatoria.
I punti critici : limitazione dell’offerta formativa
Il nuovo regolamento ha suscitato alcune perplessità, evidenziate in due interrogazioni parlamentari in particolare sotto il profilo della concorrenza e dell’organizzazione dell’offerta formativa.
Il punto più critico riguarda la gestione dei corsi on demand, affidata in via principale al Consiglio nazionale con esclusione di enti terzi.
Secondo l’interrogazione, tale scelta potrebbe limitare la pluralità dell’offerta e incidendo sulla possibilità per i giornalisti di accedere facilmente ai percorsi formativi necessari.
Sono inoltre segnalate:
- la mancata consultazione degli enti terzi nella fase di revisione del regolamento;
- l’assenza di analisi sull’impatto delle nuove regole sull’offerta formativa complessiva;
- possibili profili di criticità rispetto ai principi di concorrenza, richiamati anche dall’Autorità garante.
Nella risposta ufficiale, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la propria funzione di vigilanza riguarda esclusivamente gli aspetti organizzativi e non la definizione dei soggetti formatori. Ha inoltre evidenziato che il regolamento non esclude del tutto altri soggetti, prevedendo forme di collaborazione.
Resta tuttavia aperto il confronto tra esigenze di controllo qualitativo e tutela della concorrenza, con possibili sviluppi anche sul piano applicativo dopo l’entrata in vigore del regolamento il 13 giugno 2026.
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Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo
Il Decreto Legge n. 19/2026 , convertito in legge 50 del 20.4.2026 , introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.
La finalità della norma è di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.
Responsabile tecnico temporaneo: requisiti
ll comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche.
Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.
Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.
Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:
- un dipendente;
- un familiare coadiuvante;
- un collaboratore;
purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.
Durata dell’incarico
Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:
- durata massima ordinaria: 30 giorni;
- proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.
La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.
Obblighi di comunicazione
Il periodo di sostituzione del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.
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Contributi EPAP 2026: acconto in scadenza il 7 aprile
Si avvicina il versamento dell'acconto dei contributi previdenziali per i professionisti iscritt all’Epap, ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali.
La contribuzione obbligatoria previdenziale è la seguente:
1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari, (dal 16 aprile 2022),
4) contributo di maternità, fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con il saldo dei contributiAgevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione per i primi 3 anni di iscrizione.
Scadenze di versamento contributi EPAP e modello redditi
Le scadenze contributive sono le seguenti:
- primo acconto: 5 aprile ( che quest'anno per la festività di Pasqua slitta al 7) pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
- secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
- saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.
È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:
- per il primo acconto
- 1^ rata entro il 05 aprile
- 2^ rata entro il 05 maggio
- per secondo acconto
- 1^ rata entro il 05 agosto
- 2^ rata entro il 05 settembre
- per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
- 1^ rata entro il 15 novembre
- 2^ rata entro il 15 dicembre
ATTENZIONE
La scadenza del modello 2 (dichiarazione reddituale) è il 31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.
L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2026
Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
REDDITO IMPONIBILE MINIMO€ 119.650,00 € 7.387,00
CONTRIBUTI MINIMI: - soggettivo € 739,00
- integrativo € 295,00
- di solidarietà € 15,00
ATTENZIONE non è ancora stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'EPAP concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2026.
Per il 2026 è stato riconfermato a 19 euro con l'approvazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 marzo 2026
Modalità di versamento contributi EPAP
I contributi si possono versare :
con Bonifico Bancario: può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online. Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).
Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:
Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma
C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 – IBAN: IT74Q0569603211000069000X37
Si utilizza il modello F24 ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno inseriti i seguenti dati:
Codice ente: 0008;
Codice sede: non compilare;
Causale contributo: E065;
Codice posizione: non compilare;
Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
Importo a debito versato: Importo dovuto;
Importo a credito compensato: non compilabile*.
*Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.