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Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?
La responsabilità del commercialista per fatture errate emesse dal cliente non è automatica.
Il professionista può però essere chiamato a rispondere se ha concorso nell’errore, ha omesso controlli dovuti o ha violato gli obblighi di diligenza professionale.
Questa è la sintesi della pronuncia n 21061/2026. In proposito, arrivano pronte le repliche delle associazioni dei Commercialisti che in una nota congiunta specificano quanto segue: “Il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta. L’incarico professionale resta un’obbligazione di mezzi fondata sul diligente svolgimento delle attività affidate e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente”.
Ad esprimersi sono stati Gianluca Tartaro, Francesco Cataldi e Andrea Biekar, rispettivamente Presidenti di ADC, UNGDCEC e AIDC.
Vediamo il contenuto della pronuncia incriminata.
Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?
Secondo la Cassazione per l'errore del cliente risponde il commercialista se non ha vigilato
La fattura errata resta, in via ordinaria, un problema del soggetto che l’ha emessa. L’art. 21 del DPR 633/1972 pone infatti l’obbligo di fatturazione in capo al cedente o prestatore, che può anche far emettere il documento da un terzo, ma “ferma restando la sua responsabilità” .
Questo principio è centrale anche quando l’impresa o il professionista si avvale del commercialista per la gestione contabile e fiscale.
Il consulente non diventa automaticamente garante assoluto della correttezza di ogni fattura predisposta dal cliente, soprattutto se il documento è stato creato e trasmesso direttamente dall’azienda tramite gestionale interno.
Tuttavia, la responsabilità del commercialista può emergere quando l’errore deriva da istruzioni errate fornite dal professionista, da un’omessa verifica rientrante nel mandato, dalla mancata segnalazione di anomalie evidenti o dalla partecipazione, anche agevolativa, alla violazione.
Sul piano civilistico, il parametro è quello della diligenza professionale: l’art. 1176 c.c. prevede che, nell’adempimento delle obbligazioni professionali, la diligenza sia valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. limita invece la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.
Diverso è il rapporto con il Fisco, la Cassazione ha più volte ribadito che il contribuente non è liberato dai propri obblighi solo perché si è affidato al commercialista.
Nell’ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025, la Suprema Corte ha affermato che il contribuente deve provare sia l’attività di vigilanza sull’intermediario sia l’eventuale condotta fraudolenta del professionista idonea a impedirgli il controllo .
La giurisprudenza più recente, però, amplia anche il rischio per il professionista.
Con le ordinanze del 2026 sul concorso nelle violazioni tributarie, la Cassazione ha chiarito che il commercialista può essere sanzionato quando, pur non essendo autore materiale della violazione, compie azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano l’illecito fiscale.
Il principio è stato ribadito anche con riferimento ai terzi che partecipano alle violazioni commesse da società, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 .
In pratica, se il cliente emette una fattura con aliquota IVA sbagliata, descrizione incompleta, codice natura errato o imponibile non corretto, occorre verificare chi ha predisposto il documento, quali erano i compiti affidati al commercialista e se l’errore fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale.
La semplice tenuta della contabilità non basta, da sola, a trasferire ogni responsabilità sul consulente; ma la presenza di anomalie palesi, crediti IVA inesistenti, operazioni incoerenti o fatture sistematicamente irregolari può far emergere un obbligo di intervento.
Fondamentale, quindi, delimitare il mandato professionale: chi emette le fatture, chi controlla i dati IVA, chi verifica codici natura e aliquote, chi gestisce eventuali note di variazione.
In assenza di procedure chiare, il contenzioso tende a concentrarsi sulla prova: email, istruzioni scritte, checklist, ricevute SdI, report di controllo e segnalazioni al cliente diventano elementi decisivi.
Nel caso di specie il cliente era un notaio e la Cassazione ha statuito che risponde della fatturazione errata del cliente il commercialista che redige la dichiarazione poichè la qualifica professionale di notaio rivestita dal cliente non attenua i doveri di verifica e di controllo dei documenti trasmessi
Si tratta di diligenza qualificata che appunto ai sensi dell'artiolo 1176 deve guidare l'operato del professionista che diventa una sorta di garante dell'operato fiscale del cliente.
In conclusione il consulente fiscale cui il cliente trasmette le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi è tenuto a supervisionare l’operato dello stesso, che confida legittimamente nella sua prestazione professionale.
Il perimetro della responsabilità del commercialista: risposte a dubbi frequenti
Il commercialista risponde sempre delle fatture sbagliate del cliente?
No. La responsabilità non è automatica. Serve provare un errore professionale, un’omissione rilevante o un contributo alla violazione.Se il cliente emette da solo la fattura elettronica, chi paga le sanzioni?
Di norma il contribuente. Il commercialista può essere coinvolto solo se l’errore rientra nei controlli affidati o se ha dato indicazioni errate.Il commercialista deve controllare tutte le fatture?
Solo se il mandato lo prevede o se, nell’attività svolta, emergono anomalie evidenti che un professionista diligente avrebbe dovuto segnalare.Il cliente può chiedere il risarcimento al commercialista?
Sì, ma deve dimostrare incarico, errore professionale, danno subito e nesso causale. Le imposte dovute restano normalmente a carico del contribuente; il risarcimento può riguardare sanzioni, interessi o costi causati dall’inadempimento.Come ridurre il rischio?
Con mandato scritto, procedure di controllo, conservazione delle comunicazioni, segnalazione tempestiva degli errori e correzione tramite strumenti IVA appropriati, come note di variazione quando ne ricorrono i presupposti. -
Contributi versati per errore: ok ai trasferimenti INPS-INARCASSA
Con la Circolare n. 68 del 19 giugno 2026 l'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per dare attuazione alla convenzione sottoscritta con INARCASSA il 7 maggio 2025. L'accordo, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 58 del 9 aprile 2025, regola il trasferimento diretto tra i due Enti dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) versati in buona fede dal professionista a una gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverli.
Il provvedimento interessa in modo specifico ingegneri e architetti liberi professionisti e i relativi consulenti, chiamati a verificare la corretta collocazione della contribuzione tra Gestione separata INPS e INARCASSA.
La convenzione ha durata triennale, con scadenza al 7 maggio 2028, ed è rinnovabile una sola volta, per pari durata, mediante scambio di note via PEC.
Quadro normativo
Il fondamento dell'operazione è l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio per il contribuente; l'ente che ha incassato deve quindi trasferire le somme, senza aggravio di interessi, all'ente effettivamente titolare.
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 il trasferimento avviene ai sensi dell'articolo 1189 del codice civile, fermo restando che il decorso del termine decennale non produce effetti ai fini della prescrizione (art. 2 della convenzione).
La distinzione tra i due regimi previdenziali resta ancorata all'articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 e all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995:
- l'iscrizione alla Gestione separata INPS riguarda chi, pur svolgendo attività professionale, non è tenuto al contributo soggettivo INARCASSA per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
- L'obbligo di iscrizione a INARCASSA presuppone invece iscrizione all'albo, esercizio continuativo della libera professione, possesso di partita IVA e assenza di altra previdenza obbligatoria.
Le novità operative
La principale novità è l'automazione del flusso di trasferimento. La Direzione centrale Tecnologia, informatica mette a disposizione delle Strutture territoriali una procedura informatica che acquisisce automaticamente le posizioni segnalate da INARCASSA e verifica tre condizioni: che i periodi rientrino nel periodo di iscrizione all'albo, l'assenza di prestazioni pensionistiche già liquidate (inclusi supplementi e pensioni supplementari) e l'assenza di anomalie nella "Gestione separata Liberi Professionisti". In presenza di anomalie, la Struttura territoriale deve intervenire tempestivamente. La posizione da trasferire compare in automatico nella procedura "rimborsi" con motivazione "altra cassa". Restano esclusi dal trasferimento i contributi già utilizzati per liquidare prestazioni, la contribuzione non pensionistica destinata alle prestazioni assistenziali e i contributi integrativi versati a INARCASSA, che restano dovuti a tale Ente. Eventuali azioni di recupero o rimborsi competono all'Ente cui la contribuzione spetta.
Istruzioni dettagliate
Nel trasferimento dall'INPS all'INARCASSA, le Strutture territoriali competenti per residenza del professionista effettuano l'accredito sull'IBAN dedicato, indicando in causale il riferimento convenzionale e i dati identificativi degli assicurati.
Per i casi inversi, la Struttura INPS crea la posizione in "Gestione separata Liberi Professionisti" formando un "Poseidone Sede" per ciascun anno di imposta e recepisce le somme versate da INARCASSA sulle contabilità speciali di tesoreria provinciale (IBAN reperibili su www.rgs.mef.gov.it).
Se residua una differenza contributiva per periodi non prescritti, la Struttura invia autonoma comunicazione di debito; se la somma è prescritta, si applica il flag di "prescrizione" nella procedura "professionisti".
Le richieste respinte richiedono adeguata motivazione alla controparte
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Pagamenti dalla PA ai professionisti: quando avviene la verifica
Dal 15 giugno è in vigore la novità relativa ai pagamenti che la PA effettua verso i professionisti.
In particolare, se il professionista in questione, all'atto della verifica effettuata dalla PA ha debiti superiori a 5.000 euro potrà attivarsi il blocco del versamento. In proposito leggi Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno.
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare 26 maggio, di seguito dettagliata, ha appunto chiarito quale debba intendersi il momento della verifica dei requisiti richiesti per la novità.
Pagamenti dalla PA ai professionisti: quando avviene la verifica
Con la Circolare 26 maggio con oggetto Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Chiarimenti operativi, il Ministero della Giustizia ha ulteriormente chiarito il perimetro della novità entrata in vigore dal 15 giugno.
In particolare, a seguito di richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal comma 1-ter dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, concernenti la verifica della regolarità fiscale per i pagamenti disposti dalle Pubbliche Amministrazioni si ritiene opportuno chiarire quale sia il momento in cui deve essere attivata la verifica di cui al citato articolo 48-bis.
Come noto, il procedimento di spesa prevede due fasi distinte:
- quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare,
- quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.
Si ritiene che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall'art. 54 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.
Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 che espressamente prevede:
“Assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l’effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell’avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’articolo 48-bis vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.
Ne consegue che la verifica compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese di giustizia.
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ISCRO e DIS-COLL: l’ iscrizione in Gestione Separata non è requisito sostanziale
Con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS interviene su un aspetto operativo di particolare rilievo : il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL. Il chiarimento nasce da criticità emerse in sede istruttoria delle domande, dove numerosi richiedenti, pur in regola con il versamento contributivo, si sono visti respingere l’istanza per mancata formalizzazione dell’iscrizione.
L’intervento dell’Istituto chiarisce che l'iscrizione è da considerare requisito formale la cui mancanza non inficia il diritto alle prestazioni, in presenza degli altri requisiti. Non sono presenti informazioni precise sulla necessita di ricorso amministrativo per il riesame delle domande respinte.
Ecco i dettagli
Le norme in materia di Iscro e DisColl
L’indennità ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dopo una fase sperimentale triennale. Essa è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Tra i requisiti la normativa richiede:
- iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995;
- regolarità contributiva;
- assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Leggi maggiori dettagli in ISCRO 2025 requisiti , regole ed esempi
Analogo requisito è previsto per la DIS-COLL, introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015, destinata a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo caso, è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata e almeno un mese di contribuzione nel periodo di riferimento.
In via generale, la prassi amministrativa ha sempre distinto tra:
- iscrizione alla Gestione Separata , da effettuarsi a cura del lavoratore;
- versamento contributivo
L’iscrizione, secondo l’impostazione originaria, non si considerava automatica a seguito del versamento, ma richiede un adempimento specifico.
Leggi in merito: DIS COLL regole e istruzioni per la domanda
Il nuovo orientamento INPS
Il Messaggio INPS introduce un chiarimento rilevante sotto il profilo applicativo: la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude l’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, a condizione che risulti comunque adempiuto l’obbligo contributivo.
In particolare, l’Istituto prende atto delle criticità emerse nella prassi, dove numerosi soggetti avevano regolarmente versato i contributi e risultavano di fatto operanti nella Gestione separata; ma non avevano completato la procedura formale di iscrizione.
Alla luce di ciò, viene stabilito che:
- il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento contributivo;
- la mancanza dell’iscrizione formale non determina automaticamente il rigetto della domanda;
- resta comunque necessario procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione.
INPS non chiarisce se nei casi di rigetto motivato esclusivamente dall’assenza di iscrizione formale, sia necessario presentare domanda oppure se il riesame verrà effettuato d'ufficio, laddove i contributi risultino regolarmente versati.
Pur in presenza del nuovo orientamento, l’INPS ribadisce comunque la necessità di formalizzare l’iscrizione, che rimane un adempimento obbligatorio e che restano invariati tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa e dalle circolari di riferimento (ISCRO: circolare n. 84/2024; DIS-COLL: circolare n. 115/2017), sia in fase di accesso sia durante la fruizione delle prestazioni.
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Titoli professionali esteri per lo sport: nuova piattaforma
Il DIpartimento per lo sport della Presidenza del consiglio ha comunicato l'apertura di una nuova piattaforma per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (maestri di sci accompagnatori guide alpine ecc) raggiungibile all'indirizzo https://sport-qualifiche-estere.pcm.gov.it .
Il riconoscimento consente a chi ha conseguito una qualifica professionale all’estero sia di:
- esercitare stabilmente la professione in Italia, che di
- prestare servizi temporanei o occasionali sul territorio italiano.
Dalla data del 6 marzo 2026 quindi tutte le relative istanze dovranno essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma; le istanze prodotte mediante altri mezzi (es. e-mail) saranno considerate irricevibili.
Si informano, inoltre, gli interessati che per le modalità di compilazione delle domande e per tutti gli approfondimenti nella nuova piattaforma è disponibile il relativo Manuale utenti.
la procedura per la richiesta di riconoscimento del titolo
La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali estere si presenta tramite la piattaforma online del Dipartimento per lo Sport, creando una nuova istanza dopo aver effettuato l’accesso al portale.
Per avviare la procedura occorre selezionare “Nuova istanza” e scegliere la tipologia “Domanda di riconoscimento del titolo”. La compilazione della domanda è organizzata in quattro fasi successive, che possono essere salvate anche come bozza durante la compilazione.
1. Dati anagrafici In questa fase vengono verificati o aggiornati i dati personali dell’utente (email, PEC, telefono). È necessario inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali per proseguire nella compilazione.
2. Dichiarazioni – Il richiedente deve compilare i campi della domanda con le informazioni richieste sulla qualifica professionale e sull’attività svolta. I campi contrassegnati con “*” sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire.
3. Documentazione In questa fase è necessario caricare i documenti richiesti a supporto della domanda. Il sistema indica chiaramente:
- i documenti obbligatori (necessari per continuare la procedura);
- eventuali documenti facoltativi.
I documenti possono essere caricati tramite la funzione “Nuovo documento” oppure dalla sezione Fascicolo personale.
4. Invio della domanda – Una volta completate tutte le informazioni e caricata la documentazione, si procede con l’invio dell’istanza tramite il pulsante “Invia”.
Dopo l’invio viene generata automaticamente una PEC di conferma con i dati della richiesta.
Per eventuali chiarimenti o problemi tecnici relativi alla procedura si possono inviare richieste tramite e-mail all’indirizzo [email protected]
Le professioni interessate e i riferimenti normativi
Le domande sulla piattaforma RQPE del Dipartimento per lo Sport riguardano le seguenti professioni:
- Maestro di sci, che comprende le varie specialità (sci alpino, snowboard ecc.)
- Guida alpina per l’accompagnamento e la conduzione di persone in attività alpinistiche e di alta montagna.
- Accompagnatore di media montagna per attività di accompagnamento escursionistico in ambiente montano non alpinistico.
- Guida vulcanologica per l’accompagnamento turistico e sportivo in aree vulcaniche.
Il riconoscimento dei titoli professionali esteri per queste professioni avviene in base alla normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007.
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Contributi previdenziali INARCASSA 2026
A seguito della delibera di novembre 2025 i minimi contributivi per ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono stati rivalutati dell'1,2%. Son quindi da versare
- contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5%
- Il contributo minimo soggettivo è pari a € 2.785 euro (ridotto del 50% per i primi 3 anni di iscrizione under 35 . circa € 2.322 totale).
- Il contributo integrativo minimo del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato , per l’anno 2026 pari a 850,00 euro
- Contributo Maternità/Paternità: è ancora da definire.
Pagamento Rateale: Possibilità di rateizzazione in 6 rate bimestrali (da febbraio a dicembre 2026) tramite SDD, previa domanda entro il 2 febbraio 2026.
Deroga: Chi prevede un reddito professionale 2025 inferiore a € 18.966 può chiedere la deroga al minimo soggettivo, versando il 14,5% del reddito effettivo, ma mantenendo l'obbligo di versare il minimo integrativo e di maternità.La richiesta va inoltrata entro il 1° giugno, tramite Inarcassa On Line.
Sono previsti anche
- contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%:
- il contributo per la maternita' e paternita , per l'anno 2025 è stato confermato in misura pari a euro 82,00 pro-capite
- i contributo di paternità è fissato invece a 9 euro.
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2025
Inarcassa ha comunicato in data 17 ottobre che tutti gli associati, anche pensionati, possono rateizzare il conguaglio 2024, in scadenza il 31.12.25, facendone richiesta :
- nella Dich. 2024 (entro il 31.10.25) oppure,
- entro il 1° dicembre 2025, dalla voce di menu su iOL, sez. Agevolazioni.
Le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte.
L'importo sarà suddiviso in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2026, tramite SDD.
Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo
Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i
pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da
INARCASSA.
€2.695 €142.650 14,5% Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5% Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4% Contributo maternità/ paternita € 82 € INARCASSA novità – Regolamento 2025
Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)
E' stato pubblicato il 17 ottobre 2025 il nuovo il Regolamento di previdenza aggiornato 2025 QUI IL TESTO
Scadenze dei versamenti a INARCASSA
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
- In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
- in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre (che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno). Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati:
- con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
- con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
INARCASSA causali contributo per il versamento con F24
Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020
- “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate:
"E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
"E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
"E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
"E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
“E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
“E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
"E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
“E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
“E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
“E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
“E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
Deroga versamento contributi minimi
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo , può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.
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Certificato agibilità spettacolo Olimpiadi: alle aziende estere basta una PEC
Con messaggio 428 del 3 febbraio INPS annuncia che in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e dell' incremento della presenza di operatori economici esteri operanti nello spettacolo, è previsto un iter procedurale straordinario per il rilascio del certificato di agibilità, in “esenzione contributiva” per l'attività dei lavoratori autonomi
Si tratta in particolare di una semplificazione delle procedure con utilizzo di un modello prestampato, via pec, riservato alle aziende prive di posizione contributiva. Ecco in sintesi i dettagli delle istruzioni e il modello fornito dall'INPS.
Gli adempimenti per il certificato agibilità spettacolo
L'istituto precisa innanzitutto l’obbligo di munirsi del certificato per i lavoratori autonomi dello spettacolo riguarda tutte le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dal fatto che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.
Quindi INPS ha predisposto un procedimento semplificato per il rilascio del certificato per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi
Le seguenti modalita straordinarie per la presentazione della richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”, da parte di aziende estere sono valide:
- dal 6 febbraio al 15 marzo 2026
- per i luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica
ATTENZIONE restano invariate le ordinarie modalità per
- tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario,
- i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.
Le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando l’apposito modulo allegato al messaggio (Allegato n. 1), indicando:
Dati dell’azienda
– Ragione sociale azienda
– Rappresentante legale (Codice fiscale, Cognome e Nome)
– Indirizzo della sede legale
2. Dati dei lavoratori
– Identification Number
– Cognome
– Nome
– Sesso
– Data di nascita
Unitamente al modulo debitamente compilato, i datori di lavoro devono allegare idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.
La trasmissione del modulo deve avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi istituzionali:
ATTENZIONE la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il certificato viene rilasciato ugualmente tramite PEC e ha validità per tutto il periodo in cui si svolge la manifestazione olimpica (dal 6 febbraio al 15 marzo 2026).