• Lavoro Autonomo

    Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo

    Il Decreto Legge n. 19/2026 , convertito in legge 50  del 20.4.2026 , introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

    Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.

    La finalità della norma è  di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.

    Responsabile tecnico temporaneo: requisiti

    ll comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece  alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche.

    Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.

    Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.

    Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.

    Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:

    • un dipendente;
    • un familiare coadiuvante;
    • un collaboratore;

    purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.

    Durata dell’incarico

    Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:

    • durata massima ordinaria: 30 giorni;
    • proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.

    La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.

    Obblighi di comunicazione

    Il periodo di sostituzione  del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:

    • allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
    • alla Camera di Commercio territorialmente competente.

    Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.

  • Lavoro Autonomo

    ISCRO e DIS-COLL: l’ iscrizione in Gestione Separata non è requisito sostanziale

    Con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS interviene su un aspetto operativo di particolare rilievo :  il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL. Il chiarimento nasce da criticità emerse in sede istruttoria delle domande, dove numerosi richiedenti, pur in regola con il versamento contributivo, si sono visti respingere l’istanza per mancata formalizzazione dell’iscrizione.

    L’intervento dell’Istituto  chiarisce che l'iscrizione è da considerare requisito formale la cui mancanza non inficia il diritto  alle prestazioni, in presenza degli altri requisiti. Non sono presenti informazioni precise sulla necessita di ricorso amministrativo per il riesame delle domande respinte. 

    Ecco i dettagli 

    Le norme in materia di Iscro e DisColl

    L’indennità ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dopo una fase sperimentale triennale. Essa è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

    Tra i requisiti la normativa richiede:

    1. iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995;
    2. regolarità contributiva;
    3. assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    Leggi maggiori dettagli in ISCRO 2025 requisiti , regole ed esempi

    Analogo requisito è previsto per la DIS-COLL, introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015, destinata a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo caso, è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata e almeno un mese di contribuzione nel periodo di riferimento.

    In via generale, la prassi amministrativa ha sempre distinto tra:

    1. iscrizione  alla Gestione Separata , da effettuarsi a cura del lavoratore;
    2. versamento contributivo

    L’iscrizione, secondo l’impostazione originaria, non si considerava automatica a seguito del versamento, ma richiede un adempimento specifico.

    Leggi in merito: DIS COLL regole e istruzioni per la domanda

    Il nuovo orientamento INPS

    Il Messaggio INPS introduce un chiarimento rilevante sotto il profilo applicativo: la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude l’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, a condizione che risulti comunque adempiuto l’obbligo contributivo.

    In particolare, l’Istituto prende atto delle criticità emerse nella prassi, dove numerosi soggetti  avevano regolarmente versato i contributi e risultavano di fatto operanti nella Gestione separata; ma non avevano completato la procedura formale di iscrizione.

    Alla luce di ciò, viene stabilito che:

    • il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento contributivo;
    • la mancanza dell’iscrizione formale non determina automaticamente il rigetto della domanda;
    • resta comunque necessario procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione.

    INPS non chiarisce se  nei casi di rigetto motivato esclusivamente dall’assenza di iscrizione formale, sia necessario presentare domanda oppure se il riesame verrà effettuato d'ufficio,  laddove i contributi risultino regolarmente versati.

    Pur in presenza del nuovo orientamento, l’INPS ribadisce comunque la necessità di formalizzare l’iscrizione, che rimane un adempimento obbligatorio e che restano invariati tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa e dalle circolari di riferimento (ISCRO: circolare n. 84/2024; DIS-COLL: circolare n. 115/2017), sia in fase di accesso sia durante la fruizione delle prestazioni.

  • Lavoro Autonomo

    Titoli professionali esteri per lo sport: nuova piattaforma

    Il DIpartimento  per lo sport della Presidenza del consiglio ha comunicato l'apertura  di una nuova piattaforma per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (maestri di sci accompagnatori guide alpine ecc)   raggiungibile all'indirizzo https://sport-qualifiche-estere.pcm.gov.it .

    Il riconoscimento consente a chi ha conseguito una qualifica professionale all’estero  sia di:

    • esercitare stabilmente la professione in Italia,  che di 
    • prestare servizi temporanei o occasionali sul territorio italiano.

    Dalla data del 6 marzo 2026 quindi  tutte le relative istanze dovranno essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma; le istanze prodotte mediante altri mezzi (es. e-mail) saranno considerate irricevibili.

    Si informano, inoltre, gli interessati che per le modalità di compilazione delle domande e per tutti gli approfondimenti nella nuova piattaforma è disponibile il relativo Manuale utenti.

    la procedura per la richiesta di riconoscimento del titolo

    La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali estere si presenta tramite la piattaforma online del Dipartimento per lo Sport, creando una nuova istanza dopo aver effettuato l’accesso al portale. 

    Per avviare la procedura occorre selezionare “Nuova istanza” e scegliere la tipologia “Domanda di riconoscimento del titolo”. La compilazione della domanda è organizzata in quattro fasi successive, che possono essere salvate anche come bozza durante la compilazione. 

    1. Dati anagrafici  In questa fase vengono verificati o aggiornati i dati personali dell’utente (email, PEC, telefono). È necessario inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali per proseguire nella compilazione. 

    2. Dichiarazioni –  Il richiedente deve compilare i campi della domanda con le informazioni richieste sulla qualifica professionale e sull’attività svolta. I campi contrassegnati con “*” sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire. 

    3. Documentazione In questa fase è necessario caricare i documenti richiesti a supporto della domanda. Il sistema indica chiaramente:

    •   i documenti obbligatori (necessari per continuare la procedura);
    •   eventuali documenti facoltativi.

    I documenti possono essere caricati tramite la funzione “Nuovo documento” oppure dalla sezione Fascicolo personale. 

    4. Invio della domanda   – Una volta completate tutte le informazioni e caricata la documentazione, si procede con l’invio dell’istanza tramite il pulsante “Invia”.

    Dopo l’invio viene generata automaticamente una PEC di conferma con i dati della richiesta.

    Per eventuali chiarimenti o problemi tecnici relativi alla procedura si possono  inviare  richieste tramite e-mail all’indirizzo [email protected]

    Le professioni interessate e i riferimenti normativi

    Le domande sulla piattaforma RQPE del Dipartimento per lo Sport riguardano le seguenti professioni:

    • Maestro di sci, che comprende le varie specialità (sci alpino, snowboard ecc.)
    • Guida alpina  per l’accompagnamento e la conduzione di persone in attività alpinistiche e di alta montagna.
    • Accompagnatore di media montagna per attività di accompagnamento escursionistico in ambiente montano non alpinistico.
    • Guida vulcanologica per l’accompagnamento turistico e sportivo in aree vulcaniche.

    Il riconoscimento dei titoli professionali esteri per queste professioni avviene in base alla normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007.

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    Periti industriali: nuove modalità semplificate per l’Esame di Stato

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026 il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 dicembre 2025,di concerto con il Ministero della Giustizia, che introduce modalità semplificate per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato. 

    Il provvedimento interviene in via transitoria in attesa  della piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, con l’obiettivo di rendere più lineare e coerente il percorso di accesso alla professione tecnica.

    Le nuove disposizioni si applicano  a partire dal 4 marzo 2026 ai laureati in possesso di titoli di studio appartenenti alle classi previste dalla normativa vigente per l’accesso alla professione e individuano, inoltre, i settori di specializzazione dell’albo professionale nei quali è possibile ottenere l’abilitazione.

    Le norme sull’esame per i periti industriali

    Il decreto si inserisce in un quadro normativo stratificato che disciplina l’accesso alle professioni tecniche regolamentate e, in particolare, alla professione di perito industriale laureato.

    Tra le principali fonti richiamate dal provvedimento figurano:

    • la legge n. 17/1990, che ha modificato l’ordinamento professionale ei periti industriali;
    • il DPR n. 328/2001, che disciplina i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e individua le classi di laurea idonee all’accesso alle professioni regolamentate;
    • il DPR n. 137/2012, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
    • la legge n. 163/2021, che introduce il sistema dei titoli universitari abilitanti;
    • i decreti ministeriali che hanno definito le classi di laurea professionalizzanti e aggiornato l’organizzazione dei corsi universitari.

    Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione dell’offerta formativa universitaria e delle nuove classi di laurea professionalizzanti, in particolare:

    • LP-01 – Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
    • LP-02 – Professioni teniche agrarie, alimentari e forestali
    • LP-03 – Professioni tecniche industriali e dell’informazione

    In questo contesto normativo, il decreto mira a garantire continuità nel sistema di abilitazione professionale, in attesa che i nuovi percorsi universitari abilitanti entrino pienamente a regime.

    Le novità del decreto ministeriale

    Coe detto, il provvedimento introduce modifiche alle  modalità di svolgimento dell’esame di Stato e sui criteri di valutazione dei candidati.

    Le principali novità riguardano:

    • semplificazione della prova di esame, che non prevede più prove scritte tradizionali;
    • maggiore valorizzazione del tirocinio professionale svolto durante o dopo il percorso universitario;
    • definizione di specifici settori di specializzazione dell’albo professionale;
    • introduzione di una valutazione espressa in centesimi.

    I settori professionali nei quali è possibile conseguire l’abilitazione sono indicati nel decreto e comprendono ambiti tecnici altamente specializzati.

    Settori di specializzazione dell’albo Ambito professionale
    Costruzioni, ambiente e territorio Edilizia, infrastrutture e gestione del territorio
    Tecnologie alimentari Processi industriali e sicurezza alimentare
    Meccanica ed efficienza energetica Progettazione e gestione di sistemi meccanici
    Impiantistica elettrica e automazione Impianti elettrici, sistemi automatizzati e controllo
    Chimica Processi industriali e analisi chimiche
    Prevenzione e igiene ambientale Sicurezza ambientale e gestione dei rischi
    Informatica Sistemi informatici e tecnologie digitali
    Design Progettazione tecnica e industrial design

    La possibilità di accesso ai diversi settori è determinata dalla classe di laurea posseduta dal candidato, secondo le tabelle di confluenza contenute nell’allegato al decreto.

    Modalità operative dell’esame e istruzioni per i candidati

    Il decreto stabilisce in modo puntuale come si svolge l’esame di Stato semplificato e quali sono i requisiti per potervi accedere. 

    Struttura della prova 

    L’esame consiste in un unico colloquio, finalizzato a verificare:

    • il livello di preparazione professionale del candidato;
    •  le attività svolte durante il tirocinio; la capacità di risolvere un caso pratico affrontato nel tirocinio; 
    • la conoscenza delle norme deontologiche della professione.

    La prova è valutata con un punteggio in centesimi e l’abilitazione si consegue con una votazione minima stabilita dal decreto.

    Elemento Disciplina prevista dal decreto
    Tipologia di prova Colloquio su tirocinio e caso pratico
    Oggetto della verifica Competenze tecniche e norme deontologiche
    Sistema di valutazione Punteggio in centesimi
    Soglia minima di abilitazione 60/100

    Accesso all’esame 

    Possono sostenere l’esame:

    •  i laureati in possesso dei titoli di studio previsti dal DPR n. 328/2001;
    •  coloro che conseguono un titolo universitario estero riconosciuto idoneo; 
    • i laureati che abbiano effettuato il tirocinio professionale previsto dalla normativa. 

    È inoltre prevista l’iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti, istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

     Commissione d’esame 

    La commissione giudicatrice è composta in modo paritetico da docenti universitari e professionisti iscritti all’ordine.

    Composizione commissione Requisiti
    Numero minimo componenti 4 membri
    Docenti universitari 50% dei componenti, uno con funzione di presidente
    Professionisti 50% designati dall’ordine professionale
    Requisito transitorio Per i primi 3 anni ammessi professionisti con almeno 5 anni di esperienza

  • Lavoro Autonomo

    Contributi previdenziali INARCASSA 2026

    A seguito della delibera di novembre 2025 i minimi contributivi per  ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA  sono stati rivalutati dell'1,2%. Son quindi da versare 

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% 
    • Il contributo minimo  soggettivo è pari a  € 2.785 euro (ridotto del 50% per i primi 3 anni di iscrizione under 35 . circa € 2.322 totale).
    • Il contributo integrativo minimo del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo,  indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato , per l’anno 2026 pari a 850,00  euro
      Contributo Maternità/Paternità:  è  ancora da definire.
      Pagamento Rateale: Possibilità di rateizzazione in 6 rate bimestrali (da febbraio a dicembre 2026) tramite SDD, previa domanda entro il 2 febbraio 2026.
      Deroga: Chi prevede un reddito professionale 2025 inferiore a € 18.966 può chiedere la deroga al minimo soggettivo, versando il 14,5% del reddito effettivo, ma mantenendo l'obbligo di versare il minimo integrativo e di maternità.La richiesta va inoltrata entro il 1° giugno, tramite Inarcassa On Line.

    Sono previsti anche 

    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%:
    • il contributo  per la maternita' e paternita , per l'anno  2025 è stato confermato in misura pari a euro 82,00 pro-capite
    • i contributo di paternità è fissato invece a 9 euro.

    AGGIORNAMENTO  NOVEMBRE 2025 

    Inarcassa ha comunicato in data 17 ottobre che tutti gli associati, anche pensionati, possono rateizzare il conguaglio 2024, in scadenza il 31.12.25, facendone richiesta :

    • nella Dich. 2024 (entro il 31.10.25) oppure, 
    • entro il 1° dicembre 2025, dalla voce di menu su iOL, sez. Agevolazioni.

     Le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte. 

    L'importo sarà suddiviso in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2026, tramite SDD.

    Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%
    Contributo maternità/ paternita € 82

    INARCASSA novità – Regolamento 2025

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)

    E' stato pubblicato  il 17 ottobre 2025 il nuovo il Regolamento  di previdenza aggiornato  2025  QUI IL TESTO

    Scadenze dei versamenti a INARCASSA

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  (che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno) . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    INARCASSA causali contributo per il versamento con F24

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo ,  può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

  • Lavoro Autonomo

    Certificato agibilità spettacolo Olimpiadi: alle aziende estere basta una PEC

    Con messaggio 428  del 3 febbraio INPS annuncia che in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e dell' incremento della presenza di  operatori economici esteri operanti nello spettacolo, è previsto un  iter procedurale  straordinario per il rilascio del certificato di agibilità, in “esenzione contributiva” per l'attività dei lavoratori autonomi

    Si tratta in particolare di una semplificazione delle procedure con utilizzo di un modello prestampato, via pec, riservato alle aziende prive di posizione contributiva. Ecco in sintesi i dettagli  delle istruzioni e il modello fornito dall'INPS.

    Gli adempimenti per il certificato agibilità spettacolo

    L'istituto precisa innanzitutto l’obbligo di munirsi del certificato  per i lavoratori autonomi dello spettacolo riguarda tutte  le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dal fatto che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.

    Quindi INPS ha predisposto un procedimento semplificato per il rilascio del certificato  per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi

    Le seguenti modalita straordinarie per la  presentazione della richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”,  da parte di aziende estere sono valide:

    •  dal 6 febbraio al 15 marzo 2026  
    • per i luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica

    ATTENZIONE  restano invariate le ordinarie modalità per 

    • tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario, 
    •  i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.

    Le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando l’apposito modulo allegato al  messaggio (Allegato n. 1), indicando:

    Dati dell’azienda

    –       Ragione sociale azienda

    –       Rappresentante legale (Codice fiscale, Cognome e Nome)

    –       Indirizzo della sede legale

    2. Dati dei lavoratori

    –       Identification Number  

    –       Cognome

    –       Nome

    –       Sesso

    –       Data di nascita

     Unitamente al modulo debitamente compilato, i datori di lavoro devono  allegare idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.

    La trasmissione del modulo deve avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi istituzionali:

    [email protected]

    [email protected]

    ATTENZIONE  la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati  deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

    Il certificato viene rilasciato ugualmente tramite PEC e ha validità per tutto il periodo in cui si svolge la manifestazione olimpica (dal 6 febbraio al 15 marzo 2026).

  • Lavoro Autonomo

    Contributi Gestione separata INPS 2026

    Pubblicata la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 con le aliquote contributive, i minimali e i massimali di reddito applicabili per l’anno 2026 ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento assume rilievo operativo per datori di lavoro, committenti pubblici e privati e consulenti, chiamati ad applicare correttamente le percentuali contributive nei diversi casi :

    • parasubordinati, 
    • professionisti, 
    • lavoro sportivo, 
    • nuove categorie obbligate: magistrati onorari ,addetti alle corse ippiche, assegnisti di ricerca.

    Vengono fornite come ogni anno le istruzioni per i  versamenti e l’esposizione contributiva nei flussi e nei modelli di pagamento. Ecco una sintesi 

    Aliquote 2026 per collaboratori, assimilati e nuove categorie

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate prive di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionate, l’aliquota IVS resta fissata al 33%, cui si sommano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale complessivo del 35,03%. Restano escluse dalla contribuzione DIS-COLL alcune tipologie specifiche, per le quali il totale si ferma al 33,72%.

    Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota IVS è confermata al 24%, con applicazione delle sole aliquote aggiuntive previste.

    La circolare conferma inoltre le regole contributive per categorie particolari, tra cui:

    1. magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
    2. addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali l’obbligo contributivo opera oltre la soglia di 5.000 euro annui, con imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027;
    3. collaborazioni emergenziali e fattispecie speciali già disciplinate come lavoro sportivo e assegni di ricerca

    Minimali e massimali – Tabella completa

    Per il 2026 il massimale di reddito imponibile ai fini della Gestione separata è fissato a 122.295 euro. 

    Le aliquote contributive si applicano quindi fino al raggiungimento di tale soglia.

     Il minimale di reddito è pari a 18.808 euro, con effetti diretti sull’accredito contributivo annuo: al di sotto di tale importo l’accredito avviene in misura proporzionale.

    Categoria di contribuente Aliquota complessiva Contributo minimo annuo Quota ai fini pensionistici
    Pensionati o soggetti assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 24% 4.513,92 euro 4.513,92 euro
    Magistrati onorari non esclusivi con altra copertura previdenziale 26,03% 4.895,72 euro 4.513,92 euro
    Professionisti iscritti alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale 26,07% 4.903,25 euro 4.702,00 euro
    Lavoratori autonomi con aliquota maggiorata (prestazioni non pensionistiche) 27,03% 5.083,80 euro 4.702,00 euro
    Collaboratori coordinati e continuativi senza altra copertura previdenziale 33,72% 6.342,06 euro 6.206,64 euro
    Collaboratori, assegnisti, dottorandi e incarichi di ricerca con DIS-COLL 35,03% 6.588,44 euro 6.206,64 euro

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionisti

    Per il lavoro sportivo nel settore dilettantistico, il 2026 conferma un regime contributivo differenziato. I collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e privi di altra copertura previdenziale applicano l’aliquota IVS del 25%, dovuta solo sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione pensionistica è calcolata sul 50% dell’imponibile. Le aliquote aggiuntive (maternità, malattia, DIS-COLL) pari complessivamente al 2,03% si applicano invece sull’intero compenso eccedente la franchigia.

    Per i professionisti iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA e non assicurati ad altre gestioni, l’aliquota complessiva 2026 è pari al 26,07%, risultante dalla somma del 25% IVS e delle aliquote aggiuntive (0,72% per prestazioni assistenziali e 0,35% per ISCRO). Anche in questo caso, per pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale resta ferma l’aliquota del 24%.

    Soggetto Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Totale
    Professionisti senza altra copertura 25% 1,07% 26,07%
    Professionisti pensionati o assicurati 24% 24%
    Collaboratori sportivi dilettantistici 25% (su 50% imponibile) 2,03% Variabile

    Gestione operativa dei versamenti

    La circolare ribadisce che, per i rapporti di collaborazione, l’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, cui spetta l’obbligo del versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite modello F24 (o F24 EP per le pubbliche amministrazioni). Per i professionisti, invece, il versamento resta integralmente a carico del contribuente e segue le scadenze fiscali ordinarie (saldo e acconti).

    Va anche ricordato che i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026, per il principio di cassa allargato, tsi considerano riferiti al periodo d’imposta precedente e scontano quindi le aliquote contributive 2025. 

    Esposizione Uniemens e scadenze

    La circolare n. 8/2026 conferma che i contributi dovuti alla Gestione separata devono essere esposti nel flusso Uniemens secondo le regole ordinarie già in vigore per ciascuna tipologia di rapporto: 

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, l’esposizione resta in capo al committente, che indica nel flusso Uniemens:

    • il codice tipo rapporto previsto per la specifica fattispecie;
    • l’imponibile contributivo;
    • l’aliquota applicata (IVS e aliquote aggiuntive);
    • la quota a carico del collaboratore e quella a carico del committente.

    Il versamento resta effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

    Per il lavoro sportivo dilettantistico, la circolare richiama espressamente le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 88/2023, che disciplinano:

    • l’esposizione separata delle quote pensionistiche e delle prestazioni non pensionistiche;
    • l’applicazione della franchigia di 5.000 euro annui;
    • il calcolo della contribuzione IVS sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027;
    • l’utilizzo dei codici Uniemens dedicati alle collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali.

    Per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, l’esposizione contributiva avviene come indicato nella circolare 142 2025 con indicazione:

    • del codice rapporto specifico;
    • dell’imponibile eccedente la franchigia di 5.000 euro;
    • dell’aliquota IVS del 25% (o 24% in presenza di altra copertura previdenziale);
    • delle eventuali aliquote aggiuntive per prestazioni non pensionistiche.