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IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto MEF 6 marzo con l'aggiornamento dei coefficianti per l'anno 2026 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure.

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TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Il CNCEC con l'informativa n 84/2026 pubblica le date per i test di valutazione per i professionisti che hanno completato la formazione per il TCF.
Leggi anche Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC
Vediamo i dettagli delle prove che si svolgeranno da giugno a settembre.
TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Viene precisato che dal 5 giugno al 18 settembre 2026 saranno disponibili i test finali di valutazione per i professionisti che hanno completato i percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale o TCF, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212.
Il calendario prevede che i test si svolgeranno nelle seguenti date:
- 5 e 25 giugno,
- 3 e 20 luglio,
- 5 agosto e 18 settembre 2026.
Attenzione al fatto che le prove si terranno interamente online, tramite una piattaforma dedicata con sistema di proctoring, che garantisce il monitoraggio a distanza e la verifica dell’identità del candidato, a tal fine occorre registrarsi al link:
- https://commercialisti.ilmiotest.it/
- selezionare il Modulo per il quale si intende svolgere il test finale di valutazione,
- la data e l’orario, tra quelli disponibili al momento della prenotazione
Viene precisato che il Consiglio Nazionale si riserva, in caso di necessità, di implementare le date disponibili per lo svolgimento dei test.
Un volta effettuata l’iscrizione, il professionista riceverà le istruzioni a mezzo e-mail per effettuare il check requirements del computer che si utilizzerà per sostenere l’esame; una volta completato il check, si riceverà una mail con le indicazioni per sostenere l’esame.
Il CNDCEC specifica che per ciascun Modulo per il quale l’iscritto intende svolgere il test finale di valutazione, sarà necessario ripetere la suddetta procedura.
Al fine di sostenere i test è necessario un contributo di euro 35,00, e dopo il pagamento si formalizzerà la prenotazione che, una volta effettuata, non sarà modificabile.
Per cambiare data/ora si dovrà procedere a una nuova prenotazione con relativo ulteriore pagamento e non è previsto alcun rimborso in caso di test prenotati e non effettuati.
In caso di mancato superamento del test, sarà necessario prenotarsi nuovamente effettuando un ulteriore pagamento.
TEST TCF: le materie d’esame
I test, composti da domande a risposta multipla di cui una soltanto esatta, prevedono la somministrazione di:
- 25 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 15 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 15 domande, per il Modulo “Diritto tributario”;
Il test si intenderà superato con esito positivo, in caso di risposta esatta a:
- 18 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 11 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 11 domande, per il Modulo “Diritto tributario”.
Il tempo a disposizione sarà di 75 minuti per il test relativo ai “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi” e di 45 minuti per ciascuno dei restanti test.
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Bonus investimenti pubblicitari: elenco dei beneficiari
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025.
Nell'elenco è indicato l’importo potenzialmente fruibile.
Attenzione al fatto che la corretta fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione del presente elenco.
Si sottolinea l’importanza di tale onere di verifica: qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi e in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.
Ricordiamo che l'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus che consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
leggi il riepilogo di tutte le regole del bonus e leggi l'elenco dei beneficiari.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: tutte le regole
In generale, per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Scarica qui modello e istruzioni.
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: a chi spetta
Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:
- le imprese o i lavoratori autonomi,
- e gli enti non commerciali,
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: come si utilizza in FAQ
Dal quando posso usare il credito d'imposta in compensazione (F24)?
A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e del relativo elenco sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, quindi quinto giorno dal 20 maggio.Come si utilizza il credito d'imposta?
Tramite compensazione con modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.Ci sono regole diverse per crediti superiori a 150.000 euro?
Sì. Per chi ha ottenuto un credito superiore a € 150.000, la fruizione è possibile solo dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione inviata dal Dipartimento, che arriva dopo la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.Cosa si intende per "comunicazione individuale di abilitazione"?
È la comunicazione inviata dal Dipartimento a ciascun beneficiario al termine della verifica antimafia, una volta rilasciata l'informazione antimafia liberatoria oppure decorso il termine per il suo rilascio (ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011).Esiste un'eccezione alla verifica antimafia per i crediti sopra 150.000 euro?
Sì. Se il soggetto è già iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, L. n. 190/2012), e l'Amministrazione ne ha verificato l'iscrizione, può essere esonerato dalla procedura ordinaria di consultazione della Banca Dati Antimafia.Il credito può essere revocato dopo la fruizione?
Potenzialmente sì. Per i crediti sopra 150.000 euro fruiti prima del completamento della verifica antimafia, la fruizione avviene sotto condizione risolutiva: se l'esito dell'informazione antimafia risultasse negativo, il credito potrebbe essere revocato.Scarica qui l'elenco dei beneficiari stilato con il provvedimento del 20 maggio del Dipartimento per lo sport.
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Fondo imprese artigiane 2027-2028: cosa prevede
Il Decreto Fiscale è convertito in Legge n 88/2026 che viene pubblicata nella GU n 117 del 22 maggio.
Vediamo cosa prevede la legge con l'introduzione di una nuova misura agevolativa fino al 2028.
In proposito il MIMIT ha pubblicato una notizia per specificare che "la misura rafforza gli strumenti a sostegno del comparto artigiano, favorendo l’accesso al credito per programmi di investimento e progetti qualificati di sviluppo aziendale. Il Fondo avrà una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028"
Attenzioni al fatto che le agevolazioni saranno riservate alle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato, incluso il ruolo diretto e prevalente dell’imprenditore nell’attività aziendale.
Fondo imprese artigiane: cosa prevede e da quando l’avvio
In particolare come evidenziato dal dossier, le novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare, dispongono circa l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane.
Il fondo è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e di 30 milioni per il 2028.
Sarà un decreto ministeriale a dettare le disposizioni di attuazione.
Si tratta delle risorse del fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, come definite dall’art 3 della legge quadro per l’artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443).
Il fondo è finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime di de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
Si demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell’intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l’attuazione della disciplina del fondo. -
Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali
La questione sottoposta all'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 109/2026 riguarda una fattispecie concreta e tutt'altro che rara nella pratica successoria italiana: il trasferimento mortis causa di una quota societaria di minoranza a una pluralità di eredi che già detengono, individualmente, partecipazioni nella stessa società.
L'Istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione dell'imposta di successione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 alla quota societaria del 35% che verrà trasferita agli eredi per successione legittima.
L'Istante riferisce che:- è deceduto il coniuge;
- nell'asse ereditario del de cuius rientra, tra gli altri beni e diritti, la partecipazione sociale pari al 35% del capitale sociale della società ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'';
- il residuo capitale sociale della società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' è posseduto per il 35% dall'Istante e, nella misura del 15% ciascuna, dalle due figlie;
- la quota societaria del 35% del de cuius verrà trasferita secondo successione legittima in comunione indivisa all'Istante e alle due figlie;
- i diritti sociali della quota trasferita mortis causa verranno esercitati tramite un rappresentante comune;
- i soci superstiti della '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'', nonché eredi legittimi del de cuius, manifesteranno, con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione, di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e detenere il controllo di diritto, di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- la società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' trae i propri redditi in parte dalla locazione di immobili di proprietà ed in parte dalla vendita di energia al Gestore […] prodotti da impianti fotovoltaici di proprietà aziendale.
L'istante pone il quesito sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione, alla fattispecie descritta, dell'agevolazione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, con riferimento sia:
1) all'acquisizione del controllo di diritto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c., e sia
2) al trasferimento di quote sociali o di azioni di società holding e società di mero godimento, come potrebbe essere considerata la ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' che, come riportato in premessa, trae la totalità dei propri ricavi dalla locazione di immobili, dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici di proprietà dell'azienda e da contributi relativi alla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore […] previsti dalla relativa normativa per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali
L'Agenzia delle Entrate ha respinto l'interpretazione dell'istante e con la risposta n. 109/2026 ribadisce un principio già affermato con la risoluzione n. 75/E del 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze del 10 marzo 2021 (n. 6591) e del 17 marzo 2021 (n. 7429): ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria non possono essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Si tratta di una distinzione che opera su un piano giuridico preciso.
La norma agevolativa richiede che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ovvero di detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Tale controllo, per non incorrere nella decadenza dal beneficio, deve poi essere mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Il punto decisivo è il seguente: affinché il requisito sia soddisfatto, il trasferimento deve mettere il beneficiario in condizione di esercitare stabilmente quella maggioranza assembleare e di incidere sulle decisioni che riguardano il mantenimento del controllo.
Questo è possibile quando la quota di controllo è detenuta in comproprietà, perché in tal caso i diritti vengono esercitati unitariamente tramite un rappresentante comune (artt. 2347 e 2468 c.c.), nominato a maggioranza dei comproprietari.
Non è invece possibile quando le partecipazioni sono frazionate tra i coeredi in titolarità individuale, perché in quel caso ciascuno esercita autonomamente i propri diritti e non esiste un meccanismo giuridico che garantisca il voto unitario.
Nel caso esaminato, la quota del 35% del de cuius viene trasferita in comunione indivisa a moglie e figlie.
Questo significa che quella partecipazione costituisce una situazione giuridica distinta rispetto alle quote che la moglie e le figlie già detengono individualmente (rispettivamente 35% e 15%+15%).
Non è quindi possibile sommare il 35% in comunione al 35% individuale della moglie e al 30% individuale complessivo delle figlie per arrivare a un ipotetico controllo del 100%.
La quota in comunione e le quote individuali restano situazioni giuridiche separate, soggette a regimi di esercizio dei diritti sociali diversi.
Il fatto che il rappresentante comune della quota in comunione possa esprimere in assemblea voti corrispondenti al 35% non consente di affermare che gli eredi "controllano" la società nel senso voluto dalla norma: quella frazione di voti dipende da un meccanismo di gestione condivisa interno alla comunione, non da una titolarità individuale stabile che garantisca il controllo quinquennale richiesto per non decadere dall'agevolazione.
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Rimborsi fiscali 2026: guida passo, passo
L'Agenzia delle Entrate nella sezione apposita del proprio sito istituzionale fornisce istruzioni dettagliate per chi ha diritto a ricevere un rimborso.
Ci sono due modi per richiedere un rimborso al Fisco:
- con la dichiarazione dei redditi o dichairazione Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri. Se dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito, si può scegliere, nel quadro RX, se chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730.
- presentando apposita istanza:
- se l’istanza è relativa alle imposte sui redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) devi presentarla all’ufficio competente in base al tuo domicilio fiscale;
- se, invece, riguarda le imposte connesse alla registrazione di atti, devi indirizzarla all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.
Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello Redditi PF/2026
Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l'Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute (in alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo).
Se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.
In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva.
L'Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.
Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.
Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza (ad esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso).
Per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione modello Redditi, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.
Analogamente si può procedere per i crediti risultanti dal modello Irap.
Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello 730/2026
I dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti individuati dalla norma (si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello 730) possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.
Possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti sprovvisti di sostituto d'imposta, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.
In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate. Leggi anche Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?
Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730.
I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione.
Pertanto, anche con il modello 730, il contribuente può utilizzare il suo credito per pagare, attraverso la compensazione, altre imposte dovute.
Il credito, non utilizzato in compensazione, verrà rimborsato dal datore di lavoro, dall'ente pensionistico o dall'Agenzia.
L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o un rimborso maggiore di 4.000 euro.
Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.
Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può presentare un'altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata.
Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso.
Come richiedere il rimbroso alle Entrate con l’istanza
L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.
L'istanza da compilare in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere:
- l'indicazione dell'importo richiesto,
- i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso
- i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione.
Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite:
- PEC,
- e-mail o posta ordinaria,
- i servizi telematici
- oppure presentate allo sportello,
unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità.
In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.
In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.
I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue:
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: - Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
- Versamenti diretti
- Ritenute operate dal sostituto d'imposta
- Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: - Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi, in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 Attenzione al fatto che alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:
- la domanda è accolta, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte di seguito (Come sono pagati i rimborsi)
- la domanda è respinta, potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.
Rimborsi dalle Entrate: come sono pagati
L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.
A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.
Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A..
Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo, alternativamente:
- versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
- presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.
Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:
- verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
- verifica dei termini di validità dell’assegno;
- verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
- controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.
La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.
Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.
Per ricevere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale basta comunicare i tuoi dati all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Accredito rimborso ed altre somme su c/c”.
Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivi “IBAN” nel campo “Cerca il servizio”.
In via residuale, chi non ha le credenziali per accedere all’area riservata (SPID, CIE o CNS), può presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento.
I rimborsi richiesti dagli eredi: come fare
Si può richiedere il rimborso intestato a una persona deceduta, tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) che si presenta in qualità di erede. Oppure si può presentare un’istanza all’ufficio territoriale.
In particolare:
- se l’eredità è devoluta per legge (quando non c’è un testamento) ed è stata già presentata la dichiarazione di successione, non occorrono ulteriori adempimenti. Il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari risultanti dalla dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. L’eredità è devoluta per legge quando non c’è un testamento: gli eredi sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta, i fratelli e gli altri parenti fino al 6° grado
- se i chiamati all’eredità non hanno già effettuato espressa accettazione e non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono comunicarlo all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Rimborsi intestati a contribuente deceduto” la comunicazione di rinuncia può essere revocata;
- negli altri casi (successione testamentaria, oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata), l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.
In ogni caso, si può presentare, in qualità di erede, un’istanza all’ufficio territorialmente competente in base all’ultimo domicilio della persona deceduta, utilizzando il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, nell’area riservata.
Dopo aver fatto l’accesso al servizio, occorre selezionare “Richiesta rimborso” dal menu a tendina e specifica il tipo di rimborso richiesto
I rimborsi intestati ad una persona deceduta possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa al contribuente deceduto, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
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Contributi per eventi sportivi 2026: guida completa al bando
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso pubblico 2026 per il finanziamento di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, con una dotazione complessiva pari a 7.500.000 euro.
Il bando rappresenta un’importante opportunità per ASD, SSD, Federazioni, Enti di promozione sportiva e Comitati organizzatori che intendono promuovere manifestazioni sportive con impatto sul territorio, inclusione sociale e valorizzazione dell’immagine dell’Italia.
In questa guida vediamo chi può partecipare, quali eventi sono ammessi, come presentare la domanda online e quali sono gli elementi strategici per aumentare le possibilità di ottenere il contributo.
Contributi per eventi sportivi 2026: chi può richiedere il contributo
Possono accedere ai contributi:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD);
- Società Sportive Dilettantistiche (SSD);
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti o società pubbliche e private.
Un requisito fondamentale è il possesso di un titolo di esclusività nell’organizzazione o realizzazione dell’evento per il quale si richiede il contributo.
Per ASD e SSD è inoltre necessario risultare iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport.
Contributi per eventi sportivi 2026: quali eventi sono finanziati
Sono ammessi eventi:
- di rilievo internazionale;
- oppure di rilievo nazionale nel caso di eventi sportivi femminili.
Le manifestazioni devono essere:
- riconosciute da Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva;
- collegate all’assegnazione di titoli ufficiali;
- coerenti con obiettivi di valorizzazione dello sport e del territorio.
Particolare attenzione sarà data ai progetti che prevedono:
- inclusione sociale;
- sostenibilità ambientale;
- impatto economico sul territorio;
- coinvolgimento di categorie vulnerabili;
- campagne di comunicazione e promozione digitale.
Contributi per eventi sportivi 2026: quando presentare la domanda
Le candidature potranno essere inviate:
- dalle ore 14:00 del 21 maggio 2026
- fino al 1° dicembre 2026
Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale del Dipartimento per lo Sport L’accesso avviene esclusivamente tramite:
- SPID del legale rappresentante dell’ente richiedente.
Prima di iniziare la compilazione è consigliabile verificare questa lista.
Checklist accesso piattaforma
SPID attivo del legale rappresentante
Iscrizione aggiornata al Registro Sportivo
PEC funzionante
Documentazione dell’evento disponibile in PDF
Budget economico già predisposto
Piano comunicazione già definitoContributi per eventi sportivi 2026: come compilare la domanda
Accesso al portale
Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport utilizzando SPID.
Registrazione dell’ente
Verificare i dati anagrafici dell’organizzazione:
- codice fiscale;
- sede legale;
- riferimenti del rappresentante;
- recapiti PEC.
Inserimento dati dell’evento
Occorre specificare:
- nome della manifestazione;
- disciplina sportiva;
- luogo e date;
- partner coinvolti;
- eventuale rilievo internazionale.
Caricamento del progetto
La proposta progettuale deve descrivere:
- obiettivi sportivi;
- impatto economico e turistico;
- sostenibilità ambientale;
- inclusione sociale;
- strategie comunicative.
Allegati obbligatori
Generalmente risultano utili:
- statuto;
- atto costitutivo;
- programma evento;
- preventivo economico;
- lettere di partenariato;
- autorizzazioni federali.
Invio definitivo
Prima dell’invio finale:
- controllare i dati inseriti
verificare gli allegati
scaricare la ricevuta protocollata
Contributi per eventi sportivi 2026: tool per la candidatura
Per aumentare qualità e completezza della domanda possono essere utili alcuni strumenti digitali.
Tool Utilità Canva Creazione presentazioni e materiali grafici Trello Gestione attività del team organizzativo Google Drive Condivisione documenti e allegati ChatGPT Supporto nella scrittura del progetto e checklist Google Maps Analisi logistica e accessibilità evento Excel / Google Sheets Costruzione budget economico
Il progetto per essere competitivo dovrebbe:
- dimostrare un forte impatto territoriale;
- includere KPI misurabili;
- prevedere una strategia media e social;
- valorizzare inclusione e sostenibilità;
- presentare partnership istituzionali.
Forse ti stai domandando:
- Chi può presentare domanda per il bando sport 2026? ASD, SSD, Federazioni, Enti di promozione sportiva, Comitati organizzatori ed enti pubblici o privati con titolo di esclusività sull’evento.
- Qual è la scadenza per presentare domanda? Le domande possono essere inviate fino al 1° dicembre 2026.
- Serve lo SPID per accedere alla piattaforma? Sì, l’accesso è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.