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Rimborsi fiscali 2026: guida passo, passo
L'Agenzia delle Entrate nella sezione apposita del proprio sito istituzionale fornisce istruzioni dettagliate per chi ha diritto a ricevere un rimborso.
Ci sono due modi per richiedere un rimborso al Fisco:
- con la dichiarazione dei redditi o dichairazione Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri. Se dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito, si può scegliere, nel quadro RX, se chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730.
- presentando apposita istanza:
- se l’istanza è relativa alle imposte sui redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) devi presentarla all’ufficio competente in base al tuo domicilio fiscale;
- se, invece, riguarda le imposte connesse alla registrazione di atti, devi indirizzarla all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.
Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello Redditi PF/2026
Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l'Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute (in alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo).
Se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.
In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva.
L'Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.
Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.
Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza (ad esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso).
Per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione modello Redditi, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.
Analogamente si può procedere per i crediti risultanti dal modello Irap.
Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello 730/2026
I dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti individuati dalla norma (si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello 730) possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.
Possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti sprovvisti di sostituto d'imposta, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730.
In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate. Leggi anche Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano?
Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730.
I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione.
Pertanto, anche con il modello 730, il contribuente può utilizzare il suo credito per pagare, attraverso la compensazione, altre imposte dovute.
Il credito, non utilizzato in compensazione, verrà rimborsato dal datore di lavoro, dall'ente pensionistico o dall'Agenzia.
L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o un rimborso maggiore di 4.000 euro.
Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.
Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può presentare un'altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata.
Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso.
Come richiedere il rimbroso alle Entrate con l’istanza
L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.
L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.
L'istanza da compilare in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere:
- l'indicazione dell'importo richiesto,
- i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso
- i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione.
Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite:
- PEC,
- e-mail o posta ordinaria,
- i servizi telematici
- oppure presentate allo sportello,
unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità.
In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.
In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.
I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue:
Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: - Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
- Versamenti diretti
- Ritenute operate dal sostituto d'imposta
- Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo Presentazione di una istanza di rimborso relativa a: - Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi, in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 Attenzione al fatto che alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:
- la domanda è accolta, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte di seguito (Come sono pagati i rimborsi)
- la domanda è respinta, potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.
Rimborsi dalle Entrate: come sono pagati
L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.
A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.
Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A..
Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo, alternativamente:
- versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
- presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.
Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:
- verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
- verifica dei termini di validità dell’assegno;
- verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
- controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.
La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.
Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.
Per ricevere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale basta comunicare i tuoi dati all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Accredito rimborso ed altre somme su c/c”.
Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivi “IBAN” nel campo “Cerca il servizio”.
In via residuale, chi non ha le credenziali per accedere all’area riservata (SPID, CIE o CNS), può presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento.
I rimborsi richiesti dagli eredi: come fare
Si può richiedere il rimborso intestato a una persona deceduta, tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) che si presenta in qualità di erede. Oppure si può presentare un’istanza all’ufficio territoriale.
In particolare:
- se l’eredità è devoluta per legge (quando non c’è un testamento) ed è stata già presentata la dichiarazione di successione, non occorrono ulteriori adempimenti. Il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari risultanti dalla dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. L’eredità è devoluta per legge quando non c’è un testamento: gli eredi sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta, i fratelli e gli altri parenti fino al 6° grado
- se i chiamati all’eredità non hanno già effettuato espressa accettazione e non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono comunicarlo all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Rimborsi intestati a contribuente deceduto” la comunicazione di rinuncia può essere revocata;
- negli altri casi (successione testamentaria, oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata), l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.
In ogni caso, si può presentare, in qualità di erede, un’istanza all’ufficio territorialmente competente in base all’ultimo domicilio della persona deceduta, utilizzando il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, nell’area riservata.
Dopo aver fatto l’accesso al servizio, occorre selezionare “Richiesta rimborso” dal menu a tendina e specifica il tipo di rimborso richiesto
I rimborsi intestati ad una persona deceduta possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa al contribuente deceduto, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
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Contributi per eventi sportivi 2026: guida completa al bando
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso pubblico 2026 per il finanziamento di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, con una dotazione complessiva pari a 7.500.000 euro.
Il bando rappresenta un’importante opportunità per ASD, SSD, Federazioni, Enti di promozione sportiva e Comitati organizzatori che intendono promuovere manifestazioni sportive con impatto sul territorio, inclusione sociale e valorizzazione dell’immagine dell’Italia.
In questa guida vediamo chi può partecipare, quali eventi sono ammessi, come presentare la domanda online e quali sono gli elementi strategici per aumentare le possibilità di ottenere il contributo.
Contributi per eventi sportivi 2026: chi può richiedere il contributo
Possono accedere ai contributi:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD);
- Società Sportive Dilettantistiche (SSD);
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti o società pubbliche e private.
Un requisito fondamentale è il possesso di un titolo di esclusività nell’organizzazione o realizzazione dell’evento per il quale si richiede il contributo.
Per ASD e SSD è inoltre necessario risultare iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport.
Contributi per eventi sportivi 2026: quali eventi sono finanziati
Sono ammessi eventi:
- di rilievo internazionale;
- oppure di rilievo nazionale nel caso di eventi sportivi femminili.
Le manifestazioni devono essere:
- riconosciute da Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva;
- collegate all’assegnazione di titoli ufficiali;
- coerenti con obiettivi di valorizzazione dello sport e del territorio.
Particolare attenzione sarà data ai progetti che prevedono:
- inclusione sociale;
- sostenibilità ambientale;
- impatto economico sul territorio;
- coinvolgimento di categorie vulnerabili;
- campagne di comunicazione e promozione digitale.
Contributi per eventi sportivi 2026: quando presentare la domanda
Le candidature potranno essere inviate:
- dalle ore 14:00 del 21 maggio 2026
- fino al 1° dicembre 2026
Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale del Dipartimento per lo Sport L’accesso avviene esclusivamente tramite:
- SPID del legale rappresentante dell’ente richiedente.
Prima di iniziare la compilazione è consigliabile verificare questa lista.
Checklist accesso piattaforma
SPID attivo del legale rappresentante
Iscrizione aggiornata al Registro Sportivo
PEC funzionante
Documentazione dell’evento disponibile in PDF
Budget economico già predisposto
Piano comunicazione già definitoContributi per eventi sportivi 2026: come compilare la domanda
Accesso al portale
Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport utilizzando SPID.
Registrazione dell’ente
Verificare i dati anagrafici dell’organizzazione:
- codice fiscale;
- sede legale;
- riferimenti del rappresentante;
- recapiti PEC.
Inserimento dati dell’evento
Occorre specificare:
- nome della manifestazione;
- disciplina sportiva;
- luogo e date;
- partner coinvolti;
- eventuale rilievo internazionale.
Caricamento del progetto
La proposta progettuale deve descrivere:
- obiettivi sportivi;
- impatto economico e turistico;
- sostenibilità ambientale;
- inclusione sociale;
- strategie comunicative.
Allegati obbligatori
Generalmente risultano utili:
- statuto;
- atto costitutivo;
- programma evento;
- preventivo economico;
- lettere di partenariato;
- autorizzazioni federali.
Invio definitivo
Prima dell’invio finale:
- controllare i dati inseriti
verificare gli allegati
scaricare la ricevuta protocollata
Contributi per eventi sportivi 2026: tool per la candidatura
Per aumentare qualità e completezza della domanda possono essere utili alcuni strumenti digitali.
Tool Utilità Canva Creazione presentazioni e materiali grafici Trello Gestione attività del team organizzativo Google Drive Condivisione documenti e allegati ChatGPT Supporto nella scrittura del progetto e checklist Google Maps Analisi logistica e accessibilità evento Excel / Google Sheets Costruzione budget economico
Il progetto per essere competitivo dovrebbe:
- dimostrare un forte impatto territoriale;
- includere KPI misurabili;
- prevedere una strategia media e social;
- valorizzare inclusione e sostenibilità;
- presentare partnership istituzionali.
Forse ti stai domandando:
- Chi può presentare domanda per il bando sport 2026? ASD, SSD, Federazioni, Enti di promozione sportiva, Comitati organizzatori ed enti pubblici o privati con titolo di esclusività sull’evento.
- Qual è la scadenza per presentare domanda? Le domande possono essere inviate fino al 1° dicembre 2026.
- Serve lo SPID per accedere alla piattaforma? Sì, l’accesso è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.
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Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Il 20 maggio il CNDCEC informa della firma del Protocollo con la Ministra Locatelli a tema buone pratiche per la disabilitò.
In particolare, con la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio Nazionale e la Ministra si impegnano a promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, iniziative informative sulle riforme previste dalla Legge 227/2021, finalizzate ad una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive nonché a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita.
Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche
Nell’esercizio della professione, il commercialista, attraverso l’interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, entra in contatto con numerose e variegate realtà di interesse economico e sociale che hanno impatto sulle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Tra le finalità dell’accordo appena firmato tra Governo e Commercialisti ci sono anche quelle di contribuire sia al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia – con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio – sia alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di esperti indicati dal CNDCEC.
Dal testo del Protocollo si evidenzia che esso ha come finalità la collaborazione tra il Ministro per le Disabilità e il CNDCEC per promuovere una efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e in particolare, le Parti si impegnano a:
- promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli ordini territoriali, iniziative informative sulle riforme di cui alla Legge 227/2021, ai fini di una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive e trasferibili;
- promuovere lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita;
- contribuire al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socio-economico-fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio;
- contribuire alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento con la partecipazione di esperti espressi dal CNDCEC;
- progettare e/o promuovere percorsi formativi articolati, in ottica di sviluppo delle conoscenze, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali, in tema di interventi professionali finalizzati all’applicazione della normativa nazionale in materia;
- offrire all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (OND), il contributo scientifico e tecnico del CNDCEC, qualora vengano trattati temi inerenti al presente accordo o materie affini;
- cooperare nella attuazione di interventi e misure a beneficio degli enti del terzo settore e a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo.
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Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE chiarisce
Con la Risposta a interpello n 108 del 25 maggio, l'Ade fornisce un interessante interpretazione della norma sulla agevolazione prima casa.
In sintesi si evidenzia che l’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di immobile che mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, potrà essere destinato a abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito.
Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE risponde
L’Istante ha sottoscritto nel 2024, un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico, censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna.
L’Istante precisa che, nel contratto preliminare, le parti hanno stabilito che la stipula dell’atto definitivo di compravendita è fissata per il 30 giugno 2026.
Lo stesso dichiara di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa, ai sensi della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chiede di sapere se può usufruire dellepredette agevolazioni fiscali prima casa in sede di stipula del contratto di compravendita avente ad oggetto l’unità immobiliare censita in categoria F/2, precisando che la pratica edilizia di ristrutturazione sarà avviata e completata entro tre anni dalla stipula del contratto definitivo e che l’immobile sarà destinato ad abitazione.
Le Entrate accordano l'incentivo, ma prima ricordano tutte le condizioni necessarie per l'agevolazione prima casa.In particolare, le agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” sono disciplinate dalla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che individua i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo per la fruizione dei relativi benefici:
«ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi
Allegati:
della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler
stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato
l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (…)».
In ogni caso, l’acquisto deve riguardare unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative (cfr. risoluzione 1° agosto 2017, n. 107).
In particolare, si considerano “case di abitazione” i fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A10, "Uffici e studi privati", e ad eccezione di A1, A8 e A9).
In merito al requisito della “destinazione abitativa”, con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nel ribadire che deve trattarsi di un fabbricato “strutturalmente concepito per uso abitativo”, è stata riconosciuta la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche ai trasferimenti di fabbricati ancora in fase di costruzione all’atto dell’acquisto e ciò in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione c.d. “prima casa” compete ai fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo.
Con riferimento agli immobili compresi nella categoria F/2 (unità collabenti), si tratta di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr. art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28).
Ciò posto, con riferimento alla fruizione dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di fabbricati collabenti, si fa presente che con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, muovendo dal precedente indirizzo relativo agli immobili in corso di costruzione, viene riconosciuto l’accesso alla richiamata agevolazione anche in caso di acquisto di un immobile collabente, di categoria catastale F/2.
In particolare, nella richiamata pronuncia viene sostenuto che “è certamente indubbio che caratteristica dei fabbricati collabenti è la loro inidoneità a soddisfare attuali esigenze abitative, in quanto immobili privi di un’attuale
utilizzabilità per il possessore, tanto che, come detto, gli stessi sono iscritti in catasto senza attribuzione di rendita (…); ciò nonostante, ritiene questa Corte che né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della
categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa;”.
Secondo la Corte, “Ciò che rileva, ai fini fiscali, è che l’immobile, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e risulti in tale destinazione completato nel termine
triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio”.
Secondo i giudici di legittimità, pertanto, “La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancora da ultimare; risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”.
Alla luce di tali motivazioni, l’affermazione del principio di diritto secondo cui “In materia di agevolazione prima casa (…), il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.
Tanto premesso si ritiene che l’Istante possa fruire della predetta agevolazione per l’acquisto dell’immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis.
Resta fermo che, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni fornite con la risposta a interpello del 30 agosto 2019, n. 357. -
Precompilata 2026 per eredi: istruzioni per l’uso
L'agenzia delle entrate ha dato il via alle modiche e agli invii della dichiarazione precompilata 2026.Dal 19 maggio è possibile accedere nella sezione della Precompilata 2026 e procedere ad accettare o modificare la propria dichiarazione.Le Entrate hanno anche pubblicato una guida di istruzioni aggiornata, che come ogni anno anno dettaglia le regole.Tra queste vi sono le istruzioni per gli eredi che accedono alla precompilata per il proprio familiare deceduto, vediamo come fare.Precompilata per gli eredi 2026: istruzioni per l’uso
Chi è già in possesso della abilitazione necessaria può accede alla Precompilata come erede.Occorre procede come segue:
accedere da questa schermata alla precompilata

successivamente occorre selezionare dichiarazione come erede:

infine selezionare il codice fiscale della persona deceduta per la quale si intende presentare la dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia mette a disposizione dell'erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all'Agenzia delle entrate da enti esterni (ad esempio spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali ecc.) nonché delle altre informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria.
L’erede dopo aver visualizzato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web.
In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie e i relativi rimborsi l’erede, per motivi di cautela inerenti al trattamento dei dati personali, non può accedere al dettaglio delle singole voci delle spese e dei rimborsi, ma può visualizzare i dati aggregati, suddivisi per tipologia di spesa, del “de cuius” e dei familiari a carico del “de cuius”, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione.
Gli eredi abilitati (per conto delle persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026) potranno utilizzare, oltre al modello Redditi, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730, ossia nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi – PF.
le entrate precisano che dal 2025 il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto del soggetto deceduto, può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede e procedere per conto suo all’invio della dichiarazione.
Precompilata eredi 2026: come chiedere l’abilitazione
L'erede può presentare la dichiarazione per una persona deceduta direttamente tramite l'applicazione web.
Per poter accedere alla precompilata del de cuius, l’erede deve utilizzare le credenziali personali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia) e, soprattutto, essere in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia, dopo essersi qualificato come erede della persona deceduta per la quale vuole presentare la dichiarazione.
L'erede può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, la propria condizione tramite l'apposito servizio “Autorizzazioni”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a cui accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia).
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Credito ZES 2026: domande entro il 1° giugno, vediamo per chi
Il credito d'imposta per le imprese che operano nelle regioni rientranti nella ZES unica spetta anche per il 2026.
Ricordiamo che l'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Attenzione al fatto che, come specificato anche dall'ADE sulla pagina preposta, le domande per il 2026 scadono il 30 maggio che essendo sabato concede tempo fino al 1° giugno.
Credito ZES 2026: soggetti esclusi
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Credito ZES 2026: utilizzo
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 441, della legge, è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 441, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta
- per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze”.
Credito ZES 2026: modello e istruzioni per le domande entro il 1° giugno
Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
relativi al credito d’imposta ZES unica: scarica Modello e istruzioni per il Credito ZES 2026
Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026.
Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026.
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Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
Entro il 27 maggio bisogna aggiornare il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.
Il CNDCEC in proposito ha pubblicato:
- regole tecniche 2026
- informativa n 27/2026
Vediamo maggiori dettagli
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
In particolare, sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs n 231/2007.
L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:
- studi individuali;
- studi associati;
- società tra professionisti;
- strutture professionali organizzate.
L’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio nel suo complesso e per ciascun professionista associato che può predisporre una propria valutazione individuale.
Attenzione al fatto che per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: come farla
Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.
L’analisi deve considerare, in particolare:
- tipologia di clientela assistita;
- restazioni professionali rese;
- assetto organizzativo dello studio;
- procedure interne antiriciclaggio;
- adeguatezza dei presidi di controllo;
- eventuali vulnerabilità emerse.
L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.
Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.
Si conclude evidenziando che l’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale è importante per verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.