• Bollo e concessioni governative

    Contrassegno sostitutivo bollo: nuovo modello Ade

    Con il Provvedimento n 390267 del 20 ottobre le Entrate hanno pubblicato il nuovo contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.

    Tale provvedimento sostituisce intergralmente i provvedimenti del Direttore del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.

    Scarica qui l'Allegato A con tutte le caratteristiche del contrassegno per gli intermediari.

    Regime SIIQ: nuovo modelle dalla Entrate per le società di investimento immobiliare

    Il Provvedimento n 390267 del 20 ottobre nel sostituire:

    • il provvedimento 5 maggio 2005
    • il provvedimento 12 gennaio 2015

    disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno e le caratteristiche tecniche del sistema informatico ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

    Ricordiamo che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 3, comma 1, lettera a), l'imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.
    L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
    Al fine di incrementare i presidi di sicurezza uniformandoli agli attuali standard dell’Agenzia, è necessario definire la nuova architettura hardware e software di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, che saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari convenzionati con l’Agenzia per il rilascio dei contrassegni sostitutivi.
    Con il presente provvedimento, pertanto, vengono aggiornate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, aggiornandoli ed uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi, così da assicurare la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il governo delle attività svolte dagli intermediari. 

    L'allegato B al provvedimento evidenzia che il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante apposite emettitrici dislocate presso gli intermediari autorizzati, nonché la rendicontazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle ricariche e
    all’emissione dei contrassegni mediante un flusso telematico.
    Il sistema complessivo deve essere, quindi, costituito dalle emettitrici periferiche in grado di emettere i contrassegni in modalità autonoma e autorizzate da un centro servizi del gestore del sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    Con la Risoluzione n 59/2025 le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, ossia a seguito dei controlli automatici.

    Controlli automatici dichiarazione: nuovi codici tributo

    In particolare, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono nuovi codici tributo indicati nella tabella dettagliata nella risoluzione.
    Attenzione al fatto che, i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

    Leggi qui la risoluzione con il dettaglio dei nuovi codici tributo.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Contributo Commercialisti 2026: importi invariati

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con informativa n 144/2025 pubblica gli importi della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2026 da parte di tutti gli iscritti all’Albo e all’elenco speciale, nonché quella dovuta dalle società tra professionisti, rimarrà uguale a quella corrisposta nel 2025.

    La quota resta invariata rispetto al 2025.

    Contributo Albo Commercialisti 2026: importi e modalità di versamento

    L'informativa 144/2025 evidenzia che la quota di contribuzione per l’anno 2026 viene confermata in:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2024, non abbiano compiuto i 36 anni di età
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Ai sensi dell’art. 12 lett. q) del D.lgs. 139/2005, gli Ordini locali ne curano la riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale. 

    Attenzione al fatto che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.

    Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:

    • la prima rata entro il 15 maggio 2026;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2026.

    Il contributo è dovuto anche da parte degli iscritti che dovessero decidere di cancellarsi dall’Albo in corso d’anno.

    L’Informativa ricorda le modalità di riscossione e ai sensi dell’art 12 lett. q) del DLgs. 139/2005 sono gli Ordini locali a curare l’esazione del contributo per poi corrisponderlo al Consiglio nazionale, pertanto le quote riscosse dovranno confluire in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite aventi natura di partite di giro.

    Entro il prossimo 31 gennaio 2026, gli Ordini locali dovranno compilare un modulo (allegato all’Informativa), comunicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2025.  Sulla base di quel numero verrà definito il totale da versare al Consiglio nazionale, salvo conguaglio da effettuare sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2026.

  • Riforma dello Sport

    Premi competizioni sportive: chiarimenti sulla soglia dei 300 euro

    Con la Risposta a interpello n 265 del 17 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della tassazione dei premi erogati nelle competizioni sportive.

    Nel sistema fiscale italiano, i premi erogati in occasione di competizioni sportive rientrano nella disciplina dell’articolo 30, comma 2 del d.P.R. 600/1973. 

    Tale norma prevede una ritenuta alla fonte del 20%, applicabile a premi che derivano da giochi, spettacoli o manifestazioni basate su abilità o fortuna.

    Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ciò significa che qualsiasi somma versata agli atleti tesserati a titolo di premio è soggetta a ritenuta, salvo esenzioni o deroghe normative temporanee.

    Vediamo i quesiti e la replica ADE sulla soglia di esenzione dei 300 euro prevista per il 2024 e la novità in vigore dal 2026.

    Premi competizioni sportive: chiarimenti ADE

    il decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023), convertito nella Legge 18/2024, ha introdotto un'esenzione: nessuna ritenuta sui premi fino a 300 euro corrisposti tra la data di conversione della legge e il 31 dicembre 2024.
    Tuttavia, questa deroga non è stata prorogata per il 2025, sollevando dubbi tra le ASD in merito alla corretta applicazione delle ritenute e alle relative scadenze.

    Con l’istanza di interpello un’associazione ha posto tre quesiti fondamentali.

    • Si chiede se, a partire dal 1° gennaio 2025, sia necessario applicare la ritenuta del 20% anche per premi inferiori a 300 euro, dato che l’agevolazione 2024 non è stata prorogata.
    • L’associazione chiede se debba versare entro il 16 gennaio 2026 le ritenute operate nel dicembre 2025, considerando che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR). Si tratta in particolare dell'art 45 comma 9 che prevede che: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte"
    • Infine, si chiede se un versamento tardivo riferito al 2025 (tramite ravvedimento) sarà ancora dovuto nel 2026, anche nel caso in cui i premi siano sotto i 300 euro e quindi, teoricamente, non soggetti a ritenuta con la nuova normativa.

    Ritenute obbligatorie per il 2025

    L’Agenzia conferma: per l’intero 2025, la ritenuta del 20% si applica a tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione, in base alla normativa attualmente in vigore, anche per premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025, l’ASD deve applicare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione.

    L’Agenzia chiarisce che il criterio da seguire è quello della data di corresponsione, non quella del versamento e pertantro le ritenute relative ai premi pagati a dicembre 2025 devono essere versate entro il 16 gennaio 2026, nonostante l’entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio.

    A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore l’art. 45, comma 9, del TUVR ciò comprotando che le ritenute non si applicano se, nel corso dell’anno, il totale dei premi erogati alla stessa persona è inferiore o pari a 300 euro

    Oltre tale soglia, l’intero importo diventa imponibile.

    Nonostante il ritorno della soglia esentativa nel 2026, nel 2025 non vi è alcuna franchigia. Ogni premio, anche minimo, deve essere assoggettato a ritenuta.

    Tuttavia, l’Agenzia apre a una soluzione, per le ritenute operate nel 2025 su premi sotto i 300 euro potranno essere rimborsate nel 2026, previa istanza del contribuente.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Responsabiltà di vigilare dei soci di società semplice

    Con la Pronuncia n  24811 del 9 settembre 2025 la Casssazione tratta l’onere probatorio relativo all’elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative per violazioni fiscali, in relazione alla responsabilità dei soci di società di persone per “culpa in vigilando”.

    La Cassazione ha  rigettato alcuni motivi del ricorso confermando la sentenza di secondo grado richiamanto il principio enunciato dalla pronincia n 7127 del 2019:  “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

    Vediamo il caso specifico a cui si fa riferimento.

    Soci e culpa in vigilando nelle società semplici: Cassazione

    Un socio accomandatario e una socia accomandante di una società in accomandita semplice, sono stati destinatari di un avviso di accertamento riguardante l’utilizzo di fatture emesse da una Srl. priva di struttura organizzativa, qualificando tali fatture come soggettivamente inesistenti ai fini dell’Iva, generando maggiori imposte e sanzioni tributarie.

    La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, escludendo la responsabilità dei soci mentre in secondo grado la Commissione tributaria regionale ribaltava la decisione, affermando il dovere di vigilanza sancito dall’articolo 2320 del codice civile e riconoscendo la responsabilità solidale dei soci, con particolare modo del socio accomandatario. 

    Contro tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi d’impugnazione.

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sentenza di secondo grado poichè alcuni motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

    La Corte ha evidenziato che tali motivi evidenziavano contestazioni generiche e cnon chiare, con una sovrapposizione di questioni di fatto e diritto incompatibili.

    La Corte ha ritenuto però opportuno sottolineare due importanti principi giuridici:

    1. con riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, ex articolo 115 del codice procedura civile, la Corte sottolinea come nel processo tributario, debba essere coordinato con la specialità del contenzioso: “la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del «thema decidendum» ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione (Cassazione, 13 marzo 2019, n. 7127). Il principio tutela la possibilità per l’Ufficio di articolare una difesa più ampia e articolata nei diversi gradi di giudizio, evitando di limitare il thema decidendum ai soli motivi esplicitamente contestati in primo momento;
    2. viene ribadito il principio secondo cui, ai fini dell’esclusione della responsabilità in campo sanzionatorio, grava sul contribuente l’onere di dimostrare la totale assenza di colpa, ossia la condizione di ignoranza incolpevole non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (articolo 5 Dlgs n. 472/1997). Tale onere riguarda particolarmente, in questo contesto, la responsabilità per "culpa in vigilando": la mancata vigilanza diligente da parte dei soci, specie accomandatari, espone a sanzioni anche in assenza di dolo diretto o di partecipazione attiva alle condotte illecite.

    La Cassazione afferma che: “occorre poi ribadire che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.

    La pronuncia ha un riferimento esplicito alla diligenza e alla prudenza che devono essere adottate dai soci di società di persone nella vigilanza sulla gestione societaria. 

    La responsabilità solidale si estende anche a chi non ha preso parte direttamente alle condotte, evidenziando come sia essenziale dimostrare con prove concrete l’assenza di colpa, nonché l’attuazione di una vigilanza efficace e continuativa.           

     

  • Determinazione Imposta IRES

    Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione

    Con Risoluzione n 57 del 17 ottobre le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per l'Ires premiale istituita dalla legge di Bilancio 2025.

    Con la risoluzione si da il via alla possibilità di utilizzare il beneficio.

    Leggi anche: IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza

    Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione

    L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi.
    Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della citata legge n. 207 del 2024.

    In particolare, l’articolo 12, comma 2, ha previsto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
    •  “2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta dedicata a te 2025: riconferma fino al 2027

    Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e e il Ministero dell’Economia  ha emanato il decreto 30 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, che disciplina l’erogazione del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno.

    La misura, finanziata con 500 milioni di euro per il 2025 più le eventuali economie residue del “Fondo alimentare 2024”, mira a sostenere le famiglie colpite dal caro vita e a favorire un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale.

    Con il  messaggio  2519 del 1 settembre 2025 INPS ha chiarito le indicazioni operative per.

    •  l’accesso alla misura in oggetto e per
    •  la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

    Con messaggio 2623  del 9 settembre l'istituto informa che  in data 10 settembre 2025 alle ore 14:00, nell’applicativo web dedicato ai Comuni, sarà aperto il servizio in cui sono inserite le liste dei beneficiari per l’erogazione del contributo  per l’annualità 2025.

    AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2025

    Il consiglio dei ministri del 18 ottobre 2025 ha approvato nella bozza della legge di bilancio per il 2026 anche lo stanziamento di 500 milioni annui per il rinnovo della Carta dedicata a te  per le annualità  2026 e 2027. La bozza del testo deve essere comunque approvata dal Parlamento e  successivamente saranno  definiti i requisiti di accesso.

    Vediamo di seguito tutte le istruzioni 2025

    Requisiti per ottenere il contributo

    Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari residenti in Italia che, alla data di pubblicazione del decreto, possiedano:

    • ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro annui;
    • iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della popolazione residente.

    Sono esclusi i nuclei che includono percettori di:

    • Assegno di inclusione o Reddito di cittadinanza;
    • Carta acquisti o altre misure di sostegno al reddito (nazionali, regionali o comunali);
    • Trattamenti come NASPI, DIS-COLL, indennità di mobilità, CIG, fondi di solidarietà o altre integrazioni salariali.

    Il contributo è unico per nucleo familiare e ammonta a 500 euro.

    Modalità di erogazione, utilizzo – Accreditamento degli esercizi commerciali

    L’erogazione avverrà tramite carte elettroniche prepagate e ricaricabili Postepay, messe a disposizione da Poste Italiane e consegnate agli aventi diritto a partire da settembre 2025.

    Le carte saranno operative solo dopo l’accredito e dovranno essere utilizzate per il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio.

    L’importo dovrà essere interamente speso entro il 28 febbraio 2026 e potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità indicati nell’allegato al decreto, con esclusione delle bevande alcoliche.

    Tra i prodotti ammessi: carne, pesce, latte e derivati, uova, oli, pane, pasta, riso, cereali, ortaggi, frutta, legumi, alimenti per l’infanzia, miele, zucchero, caffè, prodotti DOP e IGP.

    Gli esercizi commerciali che intendono accettare le carte dovranno presentare domanda al MASAF e aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari, anche tramite sconti per i possessori delle carte.

    Infine, il Ministero promuoverà una campagna di comunicazione nazionale e locale, con il coinvolgimento dei Comuni, per informare i potenziali beneficiari e garantire un’ampia diffusione della misura.

    Individuazione e priorità dei beneficiari

    L’INPS rende disponibile  ai Comuni l’elenco dei beneficiari, stilato secondo  questa priorità:

    1. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (priorità in base all’ISEE più basso);
    2. nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007;
    3. nuclei con almeno tre componenti, a parità di condizioni con priorità all’ISEE inferiore.

    I Comuni potranno assegnare eventuali carte residue anche a nuclei unipersonali in effettivo stato di bisogno.
    Il numero di carte attribuite a ciascun Comune sarà calcolato per metà in base alla popolazione residente e per metà considerando la distanza del reddito pro capite comunale rispetto alla media nazionale.

    Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio, secondo un criterio di scaglionamento, e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025.

    Come vengono individuati i beneficiari – gestione elenchi comunali

    Come detto i beneficiari non devono presentare domanda: sono automaticamente individuati tra i nuclei familiari residenti in Italia con:

    • iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente;
    • ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro.
    • Esclusi: nuclei con percettori di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o altre misure di sostegno economico; nuclei con percettori di NASpI, DIS-COLL, CIG, mobilità o altre integrazioni salariali.

    INPS precisa che il numero massimo di carte  per il 2025 è pari a  1.157.179.

    Le carte già in uso negli anni precedenti restano valide se il beneficiario è riconfermato.

    Il primo utilizzo del contributo 2025 va effettuato  entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si decade dal diritto.

    La procedura e i termini

    Come detto INPS  aprirà il 10 settembre nella piattaforma dedicata,  le liste dei beneficiari, ordinate secondo i  criteri sopracitati, quindi : 

    1. I Comuni hanno 30 giorni per verificare residenza ed eventuali incompatibilità, consolidando le liste.
    2. INPS rende definitivi gli elenchi e li trasmette a Poste Italiane, che attiva le carte.
    3. I Comuni pubblicano l’elenco definitivo  dei beneficiari e inviano comunicazioni con le istruzioni di ritiro alle famiglie.

    I rapporti operativi con i cittadini sono  gestiti dai Comuni e da Poste Italiane (solo per la parte carta).

     Gestione degli elenchi

    I Comuni possono accedere all’applicativo web tramite il sito istituzionale www.inps.it, nell’Area tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.

    Gli operatori comunali possono accedere previa specifica abilitazione al servizio “Carta dedicata a te”, da richiedere con le modalità indicate nel citato messaggio n. 2519/2025. Una volta effettuato l’accesso all’applicativo web, dalla home page del sito istituzionale, gli stessi operatori possono visualizzare le liste dei beneficiari selezionati e selezionabili individuati tra i soggetti in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.

    INPS  rammenta che i Comuni devono provvedere a consolidare, inderogabilmente, le liste dei beneficiari entro le ore 14.00 del 9 ottobre 2025, data di chiusura definitiva dell’applicativo web.  

    Nell’applicativo web messo a disposizione da INPS, gli operatori comunali possono utilizzare diverse funzioni:

    • Beneficiari selezionabili: designazione e motivazione delle esclusioni.
    • Esclusione beneficiario: in caso di assenza requisiti (es. misura incompatibile).
    • Riammissione beneficiari: reintegro in graduatoria se tornano disponibili carte.
    • Verifica comune residenza: per correggere eventuali errori ANPR.
    • Blocca nucleo-trasferito: per beneficiari spostati ad altro Comune senza requisiti.
    • Modifica indirizzo/CAP: aggiornamento dati anagrafici.
    • Consolida liste beneficiari: chiusura definitiva della graduatoria.
    • Sblocca consolidamento: riapertura in caso di necessità, entro i termini.
    • Ricerca beneficiario: funzione rapida per Comuni medio-grandi.

    Le istruzioni sono disponibili in un manuale nell’applicativo web.

    L' Accesso avviene  tramite area “INPS e i Comuni” sul sito INPS, sezione “Servizi al cittadino” → “Carta Dedicata a te”.

    Per ottenere l’abilitazione, i Comuni devono inviare modulo MV62 via PEC alle strutture INPS territoriali, allegando documento d’identità dell’operatore e del firmatario. Gli operatori già abilitati negli anni passati non devono ripresentare la richiesta.

    Le strutture territoriali INPS daranno priorità massima alle abilitazioni e al supporto tecnico, per consentire ai Comuni di rispettare i tempi previsti 

    Quali sono i beni di prima necessità

    Come indicato, il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, come indicati nell'allegato 1 al decreto e che qui elenchiamo, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

    • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; 
    • Pescato fresco; 
    • Tonno e carne in scatola; 
    • latte e suoi derivati; 
    • uova; 
    • oli d'oliva e di semi; 
    • prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; 
    • pizza e prodotti da forno surgelati; 
    • paste alimentari; 
    • riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; 
    • farine di cereali; 
    • ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; 
    • pomodori pelati e conserve di pomodori; 
    • legumi; semi e frutti oleosi; 
    • frutta di qualunque tipologia; 
    • alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); 
    • lieviti naturali; 
    • miele naturale; 
    • zuccheri; 
    • cacao in polvere; 
    • cioccolato; 
    • acque minerali; 
    • aceto di vino; 
    • caffe', te', camomilla; 
    • prodotti DOP e IGP.
    Allegati: