• Accertamento e controlli

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    La Cassazione con la sentenza n 24715/2025 ha specificato che la cartella di pagamento che fa seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione.

    Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente La cartella di pagamento che faccia seguito all'omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione […]

    Motivazione atti impositivi: pronunica della Cassazione

    Con la recente sentenza n. 24715 del 7 settembre 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su un punto chiave della motivazione degli atti impositivi, affermando che la cartella esattoriale emessa per omesso versamento di rate relative a un atto di adesione non necessita di motivazione autonoma

    È sufficiente il richiamo all’atto di adesione stesso, poiché il contribuente è già messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria.

    La controversia prendeva le mosse da una cartella notificata ad una società in liquidazione, per Irap, Iva, sanzioni e accessori relativo all’anno 2009. 

    La cartella derivava dal mancato pagamento di alcune rate di una rateizzazione concessa a seguito di accertamento con adesione.

    La Commissione tributaria regionale in sede di appello, aveva annullato parzialmente la cartella per carenza di motivazione, relativamente ad alcune voci.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 25 del DPR 602/1973, ritenendo sufficiente il richiamo all’atto di adesione come giustificazione della cartella.

    L’articolo 25 del DPR n. 602/1973 stabilisce i contenuti minimi della cartella di pagamento, tra cui l’indicazione degli elementi essenziali della pretesa fiscale. 

    Tuttavia, non è previsto un obbligo di esposizione analitica se il debito deriva da atti già noti al contribuente.

    La sentenza 24715/2025 rafforza l’orientamento giurisprudenziale minimalista sulla motivazione delle cartelle. 

    Quando un debito scaturisce da un atto di adesione e viene mancato il pagamento delle rate, la cartella può legittimamente basarsi su un mero richiamo all’atto originario.

    Ciò consente agli Uffici di semplificare la redazione degli atti senza sacrificare i diritti di difesa del contribuente, il quale è già consapevole della natura e dell’origine del debito.

  • Archiviazione sostitutiva

    770 semplificato: dati entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre occorre inviare i dati del Prospetto delle ritenute/trattenute.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 25978/2025 le Entrate hanno dettato le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.

    Successivamente con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno sono state modificate le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

    Vediamo chi riguarda questa scadenza.

    770 semplificato: dati entro il 30 settembre

    L’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto, in via sperimentale, a partire dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, Modello 770, che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
    La disposizione stabilisce, infatti che, i sostituti d’imposta, in alternativa rispetto alla presentazione del modello 770, possano, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
    Con il provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025 sono stati definiti, tra l’altro, gli elementi informativi da comunicare oltre che le modalità e i termini per la trasmissione dei dati.
    In particolare, al punto 4.5 del richiamato provvedimento è stato previsto che i sostituti d’imposta, che si avvalgono delle nuove disposizioni, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, effettuano, entro le ordinarie scadenze, i versamenti tramite modello F24 e comunicano gli altri dati mediante il ‘Prospetto delle ritenute/trattenute operate’ (All. 4 del provvedimento) entro il 30 aprile 2025.
    Al fine di fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software, un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici, l'agenzia ha prorogato al 30 settembre 2025, il termine per l’invio del richiamato prospetto e viene esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG

    Il CNDCEC ha pubblicato in data 26 settembre il documento “Il ruolo del Collegio Sindacale nel processo di rendicontazione ESG” Informativa Reporting di Sostenibilità.

    Il documento analizza il ruolo del Collegio sindacale alla luce delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità emanate dal legislatore europeo e recepite nel 2024 dal nostro ordinamento.

    Attenzione al fatto che le norme sono attualmente rinviate, nei loro effetti giuridici, di due anni.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG

    Il lavoro si articola sull’analisi del nuovo art 3.4 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale, emanato nel dicembre 2024 dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

    Vengono approfonditi gli aspetti della vigilanza in materia di sostenibilità, oltre che sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno, anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul processo di rendicontazione e sull’attestazione

    Si approfondiscono le fasi pratiche del lavoro del Collegio, durante il suo mandato nelle verifiche periodiche, cosi come si approfondisce il rapporto con il Revisore Legale e con l’Organismo di Vigilanza

    Attenzione al fatto che in appendice è riportato un modello di testo inerente alle tematiche ESG, da inserire in una verifica sindacale periodica, che può rappresentare un utile strumento di lavoro.

    Come viene specificato nella introduzione al documento “La direttiva CSRD e il decreto di recepimento in Italia della stessa (d.lgs. n. 125/24) hanno avuto un profondo impatto sui doveri di vigilanza del Collegio sindacale, richiedendo una implementazione del sistema di controllo in funzione della graduale adozione da parte delle imprese di procedure volte al rispetto dei temi ambientali, sociali e di governance. L’attività di compliance aziendale – tra cui rientra l’attività di vigilanza del Collegio sindacale -, in un sistema di Governance evoluta e strategica, è stata implementata in relazione alle nuove richieste di controllo introdotte delle recenti normative italiane ed europee. Il Collegio Sindacale, quindi, è ora chiamato ad ampliare l’attività di vigilanza e controllo anche agli aspetti ESG in una logica olistica con tutti gli attori della Governance aziendale”.

    Scarica qui il testo del documento.

  • Cedolare secca

    Cedolare secca negozi: disaccordo tra Cassazione e Ade

    Il tema della cedolare secca sugli affitti a imprese è arrivato al centro del dibattito parlamentare, nel corso del question time al Senato del 25 settembre 2025

    In particolare, con l'interrogazione n 3-02159 si chiedono chiarimenti, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sull’applicazione del regime agevolato ai contratti in cui il conduttore è un’impresa o una società. 

    L'Agenzia delle Entrate ribadisce che non intende allinearsi alla Cassazione, in quanto non ne condivide gli argomenti che ammettono l’opzione per la cedolare secca qualora il conduttore sia una società che loca per dare l’immobile abitativo in uso a dipendenti o clienti.

    Vediamo il dettaglio.

    Cedolare secca affitti imprese: la domada in question time del 25 settembre

    Nell’atto n. 3-02159 viene sottolineato che il mercato del lavoro richiede sempre più spesso che le aziende mettano a disposizione alloggi per i lavoratori fuori sede

    Viene ricordato che la norma (d.lgs. n. 23/2011) vieta la cedolare solo quando il locatore agisce come impresa o professionista, mentre non pone alcun limite se il locatario è un soggetto economico.

    Nonostante questo, l’Agenzia delle Entrate ha finora negato l’applicazione del regime agevolato quando il conduttore è un’impresa, bloccando di fatto la registrazione telematica dei contratti con il modello RLI.

    Recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 12395/2024, n. 12076 e n. 12079/2025), hanno sancito la legittimità della cedolare secca anche quando il conduttore è una società, purché l’immobile sia destinato ad uso abitativo (ad esempio per dipendenti o collaboratori).
    Alla luce di questa giurisprudenza, viene chiesto al ministro di superare la prassi restrittiva dell’Agenzia delle Entrate e di aggiornare il sistema telematico, per ridurre il contenzioso e dare una risposta al problema abitativo.

    Cedolare secca affitti imprese: disaccordo tra Cassazione e Ade

    Il ministro Giorgetti ha riconosciuto che la questione è oggetto di forte dibattito ricordando che la disciplina della cedolare secca, introdotta nel 2011, è stata pensata come regime opzionale per persone fisiche e che la legge esclude espressamente la possibilità di applicarla quando il locatore agisce nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale.

    Il punto controverso riguarda, però, il conduttore.
    Secondo Giorgetti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’estensione della cedolare a contratti stipulati da imprese non possa essere ammessa “in via interpretativa”, poiché il legislatore ha già individuato in modo tassativo le eccezioni, come nel comma 6-bis dell’articolo 3 del d.lgs. 23/2011 (che ammette l’opzione per le cooperative edilizie e gli enti non profit che sublocano a studenti universitari).

    A giudizio del ministro, questa previsione conferma che la regola generale è l’esclusione della cedolare se il conduttore è un soggetto che agisce nell’attività di impresa.
    Inoltre, Giorgetti ha segnalato che resta aperta la questione di come verificare la reale finalità abitativa dell’immobile nel caso in cui il contratto sia stipulato da una società.

    Per queste ragioni, il ministro ha dichiarato che l’Agenzia delle Entrate valuta la possibilità di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Cassazione, per chiarire definitivamente la portata della norma.
    Sui tempi di un eventuale aggiornamento del modello RLI, non sono stati fornite rinviando a successivi approfondimenti.

    La vicenda mette in luce uno scontro interpretativo sempre più netto dove si trovano:

    • la Cassazione che ha affermato che la qualità del conduttore è irrilevante. L’opzione per la cedolare dipende solo dal locatore: se è un privato e l’immobile è a uso abitativo, può scegliere il regime agevolato. La ratio della legge è anche quella di facilitare l’accesso agli alloggi abitativi, esigenza che può riguardare anche imprese e cooperative che forniscono case ai dipendenti.
    • l'Agenzia delle Entrate che interpreta la norma in modo restrittivo: se il conduttore è un’impresa, la cedolare non si applica. Il modello telematico RLI impedisce l’opzione in fase di registrazione. Ritiene che l’eccezione del comma 6-bis dimostri la volontà del legislatore di limitare i casi di deroga.

  • Accertamento e controlli

    CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE

    L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.

    Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:

    1. l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
    2. adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
    3. adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.

    Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.

    Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:

    • b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
    • b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.

    Ora vediamo i chiarimenti.

    Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?

    La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.

    Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
    Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.

    E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.

    Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?

    La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.

    La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.

    Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?

    Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
    La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera.

  • Enti no-profit

    Fondo attività interesse generale ETS: domande dal 25 settembre

    Con l’Avviso n. 2/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette a disposizione 13,5 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
    L’obiettivo è sostenere attività di interesse generale promosse dagli enti del Terzo settore (ETS) su scala nazionale, in coerenza con le priorità indicate nell’Atto di indirizzo del Ministro (D.M. 124/2025). Leggi anche Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo 

    La domanda va presentata esclusivamente in formato digitale tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro, accessibile con SPID: 

    Fondo attività interesse generale ETS: beneficiari

    Possono partecipare, singolarmente o in partenariato:

    • Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS;
    • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS;
    • Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS;
    • Fondazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (art. 11, d.lgs. 460/1997, in regime transitorio);
    • Reti associative di cui all’art. 41 del Codice del Terzo settore .

    Fondo attività interesse generale ETS: drequisiti di accesso

    I progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali:

    • realizzazione di attività in almeno 10 Regioni italiane;
    • durata compresa tra 12 e 18 mesi;
    • costo complessivo compreso tra € 250.000 e € 500.000;
    • quota di cofinanziamento:
      • minimo 20% per ODV e APS,
      • minimo 50% per fondazioni;
    • il costo complessivo non può superare le entrate dell’ultimo bilancio consuntivo approvato.

    Devono inoltre sussistere requisiti generali: regolarità fiscale, previdenziale e assistenziale, assenza di cause di divieto o decadenza per i rappresentanti legali, assenza di condanne penali per i reati ostativi.

    Scarica qui l'avviso con tutti i dettagli.

  • Ipotecaria e catastali

    Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre

    Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.

    In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.

    Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online

    A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.

    L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

    Istanza rettifica dati catastali: modalità

    Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative

    • a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
    • b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005. 

    L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).

    Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio

    Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a). 

    La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

    Allegati: