• Dichiarazione 770

    770/2025: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2025 ad opera dei sostituti d'imposta.

    In particolare, la dichiarazione Modello 770/2025, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza. 

    770/2024: dichiarazione correttiva nei termini

    Il modello 770/2025 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2025, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

    In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    770/2025: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. 

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate

    entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del

    D.Lgs. n. 472 del 1997).

    In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.

    2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,

    convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:

    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

    Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre

    Il Modello 770/2025 va inviato entro fine ottobre.

    A tale proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 75896/2025 con le regole per i sostituti d'imposta. Scarica qui il Modello 770/2025 e le relative istruzioni.

    Modello 770/2025: come è composto

    È approvato il modello 770/2025 per l’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
    Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

    770/2025: chi è tenuto alla presentazione

    Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (17 marzo ;31 marzo e 31 ottobre 2025) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Occorre evidenziare chedall’anno d’imposta 2025 i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati (articolo 16, decreto legislativo 1/2024) secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento 31/01/2025 dell’Agenzia delle entrate, come modificato dal Provvedimento 3 giugno 2025.

    Leggi anche 770 semplificato: dati entro il 30 settembre. 

    La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata alla loro esposizione nella dichiarazione annuale modello 770. 

    770/2025: alcune novità

    Occorre evidenziare che, la scadenza per la trasmissione telematica del 770 è confermata al 31 ottobre 2025 e tra le novità vi sono:

    • rimodulate le note nei quadri ST e SV,
    • e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

    Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.

    Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente. 

    Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: compilazione del Quadro SF

    Entro il 31 ottobre va inviato il Modello 770/2025 per i sostituti d'imposta. Per tutte le regole e il modello leggi anche: Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre             

    Vediamo le novità di quest'anno per il Quadro SF.

    Modello 770/2025: compilazione del Quadro SF

    Nel Quadro SF del Modello 770/2025, con riferimento al corrisposto al 2024, sono indicati i redditi di capitale. 

    In particolare, il quadro SF è relativo:

    • ai redditi di capitale, 
    • ai compensi per avviamento commerciale 
    • ai contributi degli enti pubblici e privati, 
    • nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.

    Relativamente all'ultimo caso occorre evidenziare che la comunicazione riguarda i soggetti e gli intermediari indicati nell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che devono adempiere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.
    La comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:

    • redditi di capitale di cui all’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi tabella SH – Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni), come risultante da successive modifiche o integrazioni. Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l’esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;
    • interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
    • interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
    • redditi di capitale per i quali è stata applicata un’aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione;
    • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano di cui agli articoli 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 7, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 corrisposti a soggetti non residenti.

    Attenzione anche al fatto che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.
    Si ricorda inoltre che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, comma 5, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.
    Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.

  • Dichiarazione 770

    770/2025: novità nel quadro ST, il codice 20

    Il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, approvato con il Provvedimento ADE n 75896/2025 va inviato entro il 31 ottobre prossimo.

    Quest'anno nel quadro ST nella sezione I e II) va indicata la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

    Vediamo i dettagli.

    770/2025: novità nel quadro ST

    Nel Modello 770/2025 nel quadro ST vanno indicate le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

    Il quadro ST si compone di quattro sezioni:

    1. la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate. 
    2. la seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
    3. la terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
    4. la quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
      • le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
      • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
      • le imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
      • l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
      • l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;
      •  imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209;
      • l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
      • l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).

    Una delle principali novità presente nei quadri ST (sezione I e II) riguarda la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

    Come specificato dalle istruzioni al modello "Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16"
    In tal caso:

    • nel punto 15 deve essere utilizzato il codice:
      • 20 – Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).
    • nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.

    Si evidenzia che la novità è costituita dalla sostituzione dei vari codici di sospensione (da 1 a 15) dei precedenti Modelli 770 con il nuovo e unico codice 20 da esso assorbiti.

    Per le altre novità si rimanda alle istruzioni al modello.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770: istruzioni per il frontespizio

    Il modello 770/2025 va inviato entro il prossimo 31 ottobre.

    Ricordiamo che da quest'anno è stata prevista anche la possibilità per chi ne abbia i requisiti, di utilzzare entro il 30 settembre il modello semplificato.

    Il frontespizio del Modello è composto da:

    1. rima facciata, con l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
    2. seconda facciata, con i riquadri: 
      • tipo di dichiarazione, 
      • dati relativi al sostituto, 
      • dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, r
      • redazione della dichiarazione,
      • firma della dichiarazione, 
      • impegno alla presentazione telematica e visto di conformità

    Ricordiamo che nella presentazione diretta del modello i soggetti obbligati, devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
    I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

    Vediamo come è composto il riquadro redazione della dichiarazione

    Modello 770: istruzioni per invio unico e separato

    Il "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate:

    • “Quadri compilati e ritenute operate” 
    •  “Gestione separata”.

    Inoltre, è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il modello 770.

    Infatti, è data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. 

    In particolare,occorre indicare:

    • 1, nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
    • 2, nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

    Attenzione al fatto che il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

    Le istruzuioni al Modello 770 precisano che, l'invio può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

    Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati, dovrà barrare la casella inerente al flusso inviato ed inoltre è possibile, nella sezione “Gestione separata”, scegliere di:

    •  indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato;
    • barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse

    Modello 770: istruzioni per i dati del sostituto

  • Dichiarazione 770

    770/2025 semplificato: dati entro il 30 settembre

    Con il Provvedimento n 25978 del 31 gennaio le Entrate dettano le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.

    Vengono inoltre definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Sul sito Ade nella sezione preposta è disponibile anche il software "Comunicazione F24-770" che consente la compilazione della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e la compilazione del relativo mod. F24 per il versamento delle relative imposte ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 

    Inoltre con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno si modificavano le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

    Dichiarazione semplificata dei sostituti d’imposta: le regole

    Le disposizioni di semplificazione, previste dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia uno dei provvedimenti della riforma fiscale, possono essere applicate, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che:

    • a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
    • b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
    • d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

    Il provvedimento precisa che le disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: entro il 30 settembre

    In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti su indicati comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: 

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
    • b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
    • c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al presente provvedimento. 

    Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti indicano anche:

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; 
    • b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento; 
    • c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate; 
    • d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; 
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: come fare

    L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento di cui si tratta.

    L'invio può avvenire direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, di cui all’allegato 4 al provvedimento. 

    Il modello F24 inviato con le modalità suddette è soggetto alle disposizioni e alle procedure di controllo pro tempore vigenti per i versamenti unitari con compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    Pertanto secondo le modifiche del provvedimento del 3 giugno si tratta dell'invio dati delle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio ad agosto 2025 (prima gennaio e febbraio 2025) e i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi possono trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 settembre 2025 (prima 30 aprile 2025).

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: tutte le regole per l’invio entro il 31.10

    Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2024.

    A tal proposito ricordiamo che:

    le Entrate hanno approvato il modello 770/2024 da inviare e le relative specifiche tecniche: Scarica qui il file. 

    Nel dettaglio, è approvato il modello 770/2024 per l’anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:

    • i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 ed i relativi versamenti
    • nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Il modello 770/2024 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Il Modello 770/2024 è composto da:

    • frontespizio,
    • quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. 

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo 2024) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Leggi anche Modello 770: termini per il 2024 e novità per il 2025.

    Modello 770/2024: modalità e termini di invio

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Modello 770/2024. sintesi delle novità

    Per la la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa ai redditi percepiti dai lavoratori e alle ritenute versate nel 2023, che deve essere presentata all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre, occorre specificare che:

    • nel quadro SG, relativo ai dati dei contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta prevista dall’all’articolo 6, della legge 482/1985, o all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter, del Dpr 600/1973, è stato aggiunto un quinto prospetto, relativo all’imposta sostitutiva sui contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I e al ramo V,
    • nel quadro SK, tra i dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati, è stata aggiunta la casella Tipo regime da barrare se la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022,
    • nel quadro SM  vi è un secondo prospetto dedicato all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), in presenza di rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto,
    • nel quadro quadro ST, al punto 10 (per le note) vanno indicati i codici che consentono di qualificare situazioni particolari e in particolare, i codici 1, 2, 3 servono per evidenziare la sospensione dei versamenti e conseguente non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti effettuati a seguito di sospensione per i sostituti d’imposta con residenza o sede legale o sede operativa nei territori alluvionati,
    • nel quadro SX1, al nuovo punto 6 si riporta il credito maturato dai sostituti per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis, del Dl 48/2023.

    Allegati: