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Garante terzo datore: soppresso il codice tributo
Con risoluzione n. 31/E del 23 aprile 2010 è stato attivato il codice identificativo “60” denominato “Garante/terzo datore” per consentire, per i debiti
assistiti da garanzia, l’individuazione del soggetto garante in ipotesi di rateizzazione del versamento delle somme dovute, a seguito, tra l’altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.L’articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha inserito nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, l’articolo 3 bis che prevede al comma 1, la possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute, a seguito, tra l’altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.In particolare, se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione.
Per i debiti assistiti da garanzia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’ufficio notifica al garante o terzo datore di ipoteca un formale invito a pagare entro 30 giorni dalla notifica, l’intero ammontare del debito residuo.Con la Risoluzione n 52/2025, in considerazione delle modifiche normative intervenute all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4621, si procede alla soppressione del codice identificativo “60” denominato “Garante / terzo datore”.
ATTENZIONE, a partire dal 7 ottobre 2025, il codice identificativo “60” non deve più essere utilizzato nei modelli F24.
Gli eventuali versamenti eseguiti dai garanti o dai terzi datori seguiranno le ordinarie modalità di compilazione previste per i soggetti obbligati al pagamento, senza l’indicazione di codici specifici.
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Web tax: ecco il codice tributo per versare l’acconto entro il 30.11
Pubblicato il codice tributo per la web tax con la Risoluzione n 55/2025
Ricordiamo che in origine la web tax italiana, chiamata Digital Service Tax (o meglio Imposta sui Servizi Digitali), era nata con l’obiettivo di portare a tassazione una parte dei proventi realizzati in Italia da parte delle cosiddette Big tech, le multinazionali operanti su internet, le quali, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale, secondo buona parte dell’opinione pubblica, di solito non pagano una quantità sufficiente di imposte nei territori in cui i profitti sono effettivamente realizzati.
Così, per legare il versamento delle imposte alla territorialità dei ricavi, è nata la web tax italiana, una imposta che si applica non agli utili, ma ai ricavi realizzati nel territorio dello stato italiano dalla vendita di servizi digitali, nella misura del 3% da versarsi all’erario.
La discriminante fondamentale di questa impostazione era la previsione che l’imposta doveva applicarsi solo alle imprese che realizzavano almeno 750 milioni di ricavi globali di cui almeno 5,5 milioni derivanti dalle vendita di servizi digitali in Italia.
Il fatto di vincolare l’applicazione dell’imposta a un limite di ricavi di una certa consistenza, limitava l’applicazione dell’imposta se non alle sole big tech, almeno alle aziende di maggiore dimensione.
La limitazione applicativa costituiva un elemento fondamentale della logica dell’imposta, in quanto questa tassazione, oltre a fare l’interesse dell’erario, doveva servire anche a mitigare una distorsione del mercato, dato che le imprese di maggiore dimensione, in questo settore, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale, spesso godono di un vantaggio competitivo rispetto a quelle di minore dimensione.
Però una piccola ma fondamentale modifica alla normativa di riferimento, prevista dalla di Legge di bilancio, rischia di cambiare radicalmente questo paradigma, invertendolo, a svantaggio delle imprese di minore dimensione.
Web Tax: cosa prevede la bozza di Legge di bilancio 2025
Il comma 1 dell’articolo 4 della bozza di Legge di bilancio 2025, modificando il comma 36 dell’articolo 1 della Legge 145/2018, semplicemente elimina il limite di ricavi all’applicazione della web tax, la quale, così, diviene una imposta sui ricavi a cui sono soggette tutte le imprese operanti nella vendita di servizi digitali attraverso internet.
Con decorrenza a partire da gennaio 2026.
La differenza è sostanziale perché tutte le imprese, anche le più piccole, e persino le start up ancora in perdita, che vorranno vendere servizi digitali in Italia, dovranno versare una imposta del 3% sui ricavi delle vendite.
In questo modo la nuova versione della web tax, che nasceva per ridurre il vantaggio competitivo delle multinazionali dei servizi digitali e costruire un ecosistema più competitivo, rischia di perdere di vista il suo obiettivo originario e di offrire un vantaggio competitivo proprio alle big tech.
Infatti una imposta sui ricavi, che prescinde dalla realizzazione di utili, risulterà più sostenibile per le imprese molto strutturate, possibilmente con un carico fiscale più tollerabile, grazie alle loro capacità di pianificazione fiscale. A svantaggio delle imprese di minore dimensione operanti solo in Italia e delle start up, che nelle fasi iniziali della loro vita presentano un equilibrio finanziario piuttosto precario.
Per un approfondimento sulle modalità operative di applicazione della web tax è possibile leggere l’articolo Web Tax al via: pubblicato il provvedimento con le regole operative.
Aggiornamento di gennaio 2025Con l'approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 sono state effettivamente modificate le soglie dimensionali precedentemente previste per l'applicazione dell'imposta, ma in maniera tale da comportare un ambito applicativo diverso da quanto ipotizzato in sede di discussione, come descritto nel presente articolo.Infatti, la Legge di bilancio, come approvata in forma definitiva, ha confermato, al fine dell'applicazione dell'imposta, la precedente soglia di almeno 750 milioni di euro di ricavi globali, eliminando però quella di almeno 5,5 milioni di euro derivanti dalle vendita di servizi digitali in Italia.In conseguenza di ciò, dopo la modifica normativa, l'imposta si applicherà solo alle imprese che raggiungono la ragguardevole cifra di 750 milioni di ricavi a livello mondiale.Web tax: ecco il codice tributo per versare l’acconto entro il 30.11
Pubblicata la Risoluzione n 55 del 7 ottobre con il nuovo codice tributo: il “2703” per il versamento dell’acconto relativo alla digital services tax.
Il tributo grava sui ricavi derivanti da alcuni servizi digitali realizzati da imprese con una significativa presenza economica in Italia.
L’imposta sui servizi digitali, nota come digital services tax (Dst), è stata introdotta con la legge n. 145/2018 ed ha l’obiettivo di tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali, come la pubblicità online o l’intermediazione su piattaforme digitali.
Ricordiamo che nel 2021, l’Agenzia delle entrate con provvedimento ha definito le modalità operative per il versamento dell’imposta, istituendo il codice tributo “2700” per il pagamento in un’unica soluzione tramite modello F24.
Con l’ultima legge di bilancio, la 207/2024 (articolo1, commi 21 e 22), la disciplina è stata modificata e il versamento della Dst deve avviene in due momenti:
- un acconto da assolvere entro il 30 novembre dell’anno solare, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente,
- un saldo da pagare entro il 16 maggio dell’anno successivo.
Tanto premesso, per consentire l’adempimento differenziato, l’Agenzia delle entrate ha istituito, come detto, il codice tributo “2703” per l’acconto e, nello stesso tempo ha ridenominato il vecchio codice “2700”, quello che serviva per il pagamento in un’unica soluzione, che ora serve per l’assolvimento del saldo della digital service tax.
Questi codici devono essere utilizzati nel modello F24 nella sezione “Erario”, indicando l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.
I soggetti non residenti, privi di conto corrente presso istituti italiani, possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario in euro a favore del Bilancio dello Stato:
- IBAN: IT62J0100003245BE00000002PV
- Causale: codice fiscale, codice tributo, anno di riferimento.
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Acconto Irpef 2025: ricordiamo le novitĂ in vista della scadenza del 31.10
In vista della scadenza del 31 ottobre per il Modello Redditi PF 2025 è bene ricordare che per la determinazione degli acconti è stato prevista una norma di salvaguardia contenuta nel DL n 55/2025 convertito in legge viene pubblicato nella GU n 141 del 21 giugno e in vigore dal giorno 22.
In particolare, è stato confermato che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto Irpef per il 2025.
Il decreto legge, adottato in via d’urgenza, introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025, confermando quanto già preannunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025 che riportiamo di seguito.
Per quanto riguarda le persone fisiche, occorre verificare che gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 siano stati correttamente indicati nel quadro RN secondo quanto richiesto dalle istruzioni al modello.
Acconto Irpef 2025: confermate le modalitĂ di calcolo
La Legge n 19 giugno 2025 n. 86, di conversione del DL 23 aprile 2025 n. 55, conferma la correzione delle modalità di calcolo dell’acconto Irpef 2025, inizialmente errate per via del mancato coordinamento tra il DLgs. 216/2023 e la L. 207/2024.
Ricordiamo che l’art. 1 commi 1 e 2 del DLgs. n 216/2023 ha previsto, inizialmente per il solo 2024:
- riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre,
- incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 comma 1 lett. a), primo periodo, del TUIR.
Per il 2024 veniva applicata la seguente articolazione di scaglioni di reddito e di aliquote Irpef:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Con la messa a regime della disposizione, il testo dell’art. 1 comma 4 del DLgs. 216/2023 non era stato adeguato, continuando a disporre che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef per i periodi d’imposta 2024 e 2025, dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025 si sarebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.
L’art. 1 del DL 55/2025 ora convertito in legge, ha modificato l’art. 1 comma 4 del DLgs. 216/2023, eliminando il riferimento al 2025 e mantenendo l’applicazione della disposizione solo per il 2024.
La norma prevede che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef per il periodo d’imposta 2024, si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
Per il 2025, trovano quindi applicazione le regole ordinarie di determinazione degli acconti.
A tal fine in data 15 maggio scorso sono anche state corrette le istruzioni al modello redditi pf 2025 e la nuova versione delle istruzioni conferma che l’acconto va calcolato secondo le consuete modalità, potendo scegliere tra il metodo storico e quello previsionale, e, in caso di adozione del primo, procedendo al ricalcolo solo nei casi espressamente previsti.
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Valore IMU aree fabbricabili: valutazione per quelle acquistate all’asta
Per le aree edificabili, la base imponibile IMU è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o alla data di approvazione degli strumenti urbanistici (art. 1, comma 746, L. 160/2019).
Questo valore venale deve essere determinato tenendo conto di fattori oggettivi, come:
- la zona territoriale;
- l’indice di edificabilità;
- la destinazione d’uso consentita;
- gli eventuali oneri per l’urbanizzazione;
- i prezzi di mercato per aree simili.
Una delle questioni più dibattute riguarda le aree acquistate tramite asta giudiziaria.
In questi casi, ci si chiede: il prezzo di aggiudicazione può coincidere con il valore venale da dichiarare ai fini IMU.
Valore IMU aree fabbricabili: il caso di quelle acquistate all’asta
La normativa non contempla esplicitamente il prezzo d’asta come parametro di riferimento, di conseguenza, la sua validità ai fini IMU è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.
La giurisprudenza di legittimità e tributaria ha offerto nel tempo letture divergenti.
In alcune sentenze, la Cassazione ha escluso il prezzo di aggiudicazione tra i parametri validi per determinare la base imponibile IMU.
Secondo questa visione, il prezzo d’asta può risultare distorto da ribassi rilevanti dovuti alla necessità di vendere rapidamente, e non rispecchiare il reale valore di mercato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12273).
Al contrario, altre pronunce (Cass. 24 settembre 2003, n. 14148; CGT Reggio Emilia, sent. 155/2/25) riconoscono valenza oggettiva al prezzo di aggiudicazione, in quanto:
- fissato in una procedura pubblica;
- basato su perizia del CTU;
- validato da organi giudiziari.
In queste sentenze si sottolinea come la procedura d’asta garantisca trasparenza, rendendo il prezzo un possibile riferimento attendibile.
Ciò premesso non è possibile dunque individuare una regola valida in assoluto, ma si ritiene che vada invece adottata una valutazione caso per caso.
In conclusone, se nell’asta giudiziaria in cui è stato acquistata l’area fabbricabile, non si sono verificate circostanze da rendere il prezzo difforme dal valore di mercato si dovrebbe potere fare riferimento al predetto prezzo per determinare la base imponibile IMU.
Il prezzo d'asta potrebbe ad esempio essere ritenuto idoneo nel caso in cui, ad esmepio, sia conforme alla perizia del CTU nell’ambito del pignoramento immobiliare, oppure similare a prezzi di aree edificabili con analoghe caratteristiche
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Operatori di Cripto attività : nuove regole dal 1° gennaio
Il Governo nel consiglio dei ministri dell8 ottobre ha approvato un Dlgs in via preliminare che recepisce la direttiva DAC-8, introducendo l’obbligo di comunicazione e lo scambio automatico di dati sulle operazioni in cripto-attività da parte dei gestori, estendendo così l’ambito della cooperazione amministrativa internazionale nel settore fiscale.
Inoltre si amplia l’oggetto dello scambio d’informazioni ai meccanismi fiscali transfrontalieri che coinvolgono persone fisiche ad alto patrimonio netto. L’obiettivo è rafforzare la lotta all’evasione fiscale, in linea con gli standard internazionali, includendo anche le tasse e imposte non armonizzate.
Operatori di Cripto attività : nuove regole dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio si allarga lo scambio automatico delle informazioni in ambito fiscale tra l’Italia e l’Ue.
Tutti i redditi previsti dalla direttiva del 2011 (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari, fino ad oggi erano invece solo due tipologie a scelta) entrano nell'ambito delle informazioni da fornire.
Lo schema di decreto di recepimento della direttiva “Dac 8” n 2226 del 2023, in linea con la normativa MICAR, spinge sulla reportistica fiscale per gli exchanger.
Gli obblighi di trasmissione dati diventano estremamente dettagliati, superando quelli previsti dal collaudato Common Reporting Standard (Crs) sullo scambio automatico.
Ciò andrà ad incidere in modo significativo sugli standard di trasparenza e verifica del mondo cripto, cornice che va anche oltre le raccomandazioni del Gafi ossia Gruppo di azione finanziaria, soddisfatte dalla licenza a operare rilasciata da un’autorità statale, dalla trasparenza fiscale e dal corretto approccio antiriciclaggio.
A partire dal 1° gennaio 2026, tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a comunicare annualmente all’agenzia delle Entrate un set di informazioni molto complesso:
- dati angrafici
- dati fiscali
- natura delle operazioni
Attenzione al fatto che il termine per ottenere l’autorizzazione a operare secondo la normativa Micar è fissato al 31 dicembre 2025, scadenza che riguarda sia i nuovi operatori sia i già attivi sotto il precedente regime nazionale Oam, i quali dovranno regolarizzare la posizione per evitare interruzioni nell’operatività. Gli obblighi di reportistica scatteranno poi dal 1° gennaio 2026.
E' utile evidenziare che il Decreto legislativo approvato ieri consta di 19 articoli tra i quali l'art 7 evidenzia che i Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono soggetti i seguenti:
- a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114;
- b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono:
- 1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- 2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
- 3) entità gestite nello Stato;
- 4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.
Si attende il seguito dell'iter di approvazione definitiva per maggiore dettaglio delle attese novità con decorrenza 2026.
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Prospetto aliquote IMU: il calendario dal MEF
Dal 2025 è obbligatorio inviare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni, tramite il portale federalismo fiscale.
Ricordiamo che le delibere di approvazione del proseptto andavano approvate entro il 28 febbraio scorso.
Successivamente, il Dl n 84/2025 convertito in legge, ha previsto una proroga per gli enti locali consentendo maggior tempo per adempiere, ossia entro il termine del 15 settembre.
Il MEF in data 6 ottobre ha pubblicato un avviso per ricordare le scadenze.
Prospetto aliquote IMU: entro il 14 ottobre sul portale federalismo
Il mef con avviso ha ricordato che entro lunedì 14 ottobre 2025 i Comuni sono tenuti a trasmettere telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere tariffarie Imu e Tari relative al 2025, attraverso il Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201/2011 e del comma 767 della legge n. 160/2019.
Il termine è perentorio: la mancata trasmissione nei tempi stabiliti comporta l’inefficacia delle delibere, con conseguenti effetti sul gettito e possibili profili di responsabilità amministrativa per i funzionari comunali.
Attenzione al fatto che, l’efficacia delle delibere è subordinata anche alla pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, che deve avvenire entro il 28 ottobre 2025 a cura del MEF.
La pubblicazione completa il procedimento e consente alle delibere trasmesse nei termini di acquisire piena validità.In particolare, per la Tari l’inefficacia comporta l’applicazione delle tariffe 2024, in virtù del principio di conferma tacita delle delibere vigenti, mentre per l’Imu la mancata pubblicazione determina l’applicazione delle aliquote di base (e non più quelle dell’anno precedente, come invece accadeva fino al 2024 in caso di inadempienza).
Il MEF chiarisce anche che il procedimento di trasmissione delle delibere Imu è stato semplificato.
Non è più necessario caricare l’intero testo della delibera di approvazione, ma solo il prospetto delle aliquote indicando, altresì, numero e data della delibera ed organo deliberante.
Proprio per consentire agli Enti locali di adeguarsi alle nuove modalità di caricamento sul Portale del federalismo fiscale, difatti, il decreto-legge 29 giugno 2025, n. 84, ha prorogato al 15 settembre 2025 il termine entro il quale i Comuni potevano approvare o modificare le delibere regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali, inclusi Imu e Tari.
Ricordiamo che l'IFEL, su questo adempimento, aveva pubblicato alcuni chiarimenti.
In proposito leggi: Prospetto aliquote IMU 2025: il MEF pubblica le FAQ
Il MEF aveva chiarito che per tale adempimento è possibile consultare le: “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU dove viene evidenziato che il Prospetto aliquote IMU 2025 deve essere approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto.
Conseguentemente, nel caso in cui il comune trasmetta comunque il testo della delibera approvativa del Prospetto, all’interno, ad esempio, della sezione relativa ai regolamenti dell’applicazione “Gestione IMU” oppure di altra sezione del medesimo Portale (non essendo più presente, a decorrere dall’anno 2025, l’apposita sezione per l’inserimento della delibera di approvazione delle aliquote IMU, sostituita da quella del Prospetto), il MEF procederà alla
cancellazione della delibera stessa dall’applicazione. -
Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc
Coon la Risoluzione n 53 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione
contabile IVA logistica”.Riepiloghiamo la norma di riferimento prima delle istruzioni per il modello F24.
Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc
L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA per il settore della logistica.
E' stato stabilito che “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta”.
Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Con la risoluzione n 53 del 7 ottobre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, si istituisce il seguente codice identificativo:- “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.
Pertanto, in sede di compilazione del modello F24 nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente
o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”
Allegati: