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IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto MEF 6 marzo con l'aggiornamento dei coefficianti per l'anno 2026 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure.

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Reverse charge: la dicitura da indicare in fattura nella triangolazione
Con la Risposta a interpello n. 111/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA applicabile a un'operazione a catena che coinvolge tre soggetti stabiliti in tre diversi Stati membri dell'Unione europea.
L'istante è una società residente ai fini IVA in Germania, attiva nel commercio e nella distribuzione di mobili e accessori, priva di registrazione o stabile organizzazione in Italia.Nel 2023, la struttura delle cessioni era la seguente:
- un cedente polacco vendeva i beni alla società tedesca (istante);
- la società tedesca li rivendeva a un acquirente italiano;
- il trasporto dei beni avveniva direttamente dalla Polonia all'Italia, curato dall'istante stessa.
La società tedesca aveva dichiarato in Germania:
- l'acquisto dal cedente polacco come acquisto intracomunitario di beni;
- la rivendita verso il cessionario italiano come cessione intracomunitaria di beni.
La fattura emessa nei confronti del cessionario italiano non conteneva alcun riferimento all'art. 141 della Direttiva IVA, né l'indicazione "reverse charge", né la designazione dell'acquirente italiano quale debitore d'imposta.
Vediamo se l'operazione è considerabile come in reverse charge.
Reverse charge: cosa indicare in fattura nella triangolazione
L'Agenzia tratta il tema delle operazioni a catena tra soggetti stabiliti in diversi Stati europei, disciplinata dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, introdotta nel 2018 dalla cosiddetta “direttiva quick fixes”.
La norma, recepita nell’ordinamento italiano nell’articolo 41ter del Dl n. 331/1993, stabilisce il trattamento Iva delle ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.
Gli elementi che configurano l’applicazione della norma:
- i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell'operazione a catena
- devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro
- devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena.
La spedizione o il trasporto dei beni vengono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati.
Qualora 'operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio.
Di conseguenza la successiva cessione dall’operatore intermedio all’acquirente destinatario sarà un’operazione interna, con conseguente necessità di identificazione Iva nel suo Stato membro.
Nel caso di specie una società, con sede in Germania e non registrata ai fini Iva in Italia, vende mobili acquistandoli da fornitori in Polonia e rivendendoli a clienti europei. I beni in questione sono stati rivenduti a un’azienda italiana. Il trasporto è avvenuto direttamente dalla Polonia all’Italia ed è stato organizzato dalla società tedesca.
Quest’ultima considera l’operazione come una triangolazione intracomunitaria. Il fornitore polacco ha fatturato alla partita Iva tedesca, e la compagine tedesca ha fatturato al cliente italiano, dichiarando in Germania sia l’acquisto che la vendita come operazioni intracomunitarie.
Tuttavia, nella fattura verso il cliente italiano non ha indicato né il riferimento normativo della triangolazione né l’inversione contabile.
Nonostante ciò, il cliente italiano ha già versato l’Iva con il meccanismo del reverse charge. La società chiede quindi se può applicare il regime delle triangolazioni e, in caso contrario, quali sanzioni potrebbero esserci.
In particolare, consapevole di non aver indicato in fattura il reverse charge né il riferimento alla triangolazione, la società sostiene che tale omissione potrebbe essere sanata a posteriori, emettendo una nota di credito al cliente italiano e una nuova fattura corretta. A sostegno della propria tesi, richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, che distingue tra rettifica di fattura ed emissione tardiva della fattura corretta, ipotizzando che gli effetti del regime potessero operare dal momento della regolarizzazione.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate non entra nel merito di questa ricostruzione perché affronta la questione da un punto di vista diverso.
Il fulcro della questione non è infatti la mancanza delle diciture in fattura, ma la qualificazione stessa dell’operazione.
Nel dettaglio, individua la disciplina di riferimento proprio dell’articolo 36-bis della Direttiva Iva sulle operazioni a catena, precisando inoltre che occorre individuare con precisione a quale cessione deve essere attribuito il trasporto intracomunitario.
Nel caso concreto, la società tedesca ha organizzato il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia.
Questo elemento la qualifica come “operatore intermedio”.
Inoltre, la stessa ha comunicato al fornitore polacco una partita Iva tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni.
Applicando la regola generale prevista dal richiamato articolo 36-bis, il trasporto viene imputato alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, cioè alla vendita tra il fornitore polacco e la società tedesca.
Questa diventa quindi l’unica cessione intracomunitaria non imponibile.
Di conseguenza, il passaggio successivo, ossia la rivendita al cliente italiano, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa un’operazione interna in Italia.
Ciò comporta la necessità, per la società tedesca, di identificarsi in Italia.
Infine, l’Agenzia dichiara inammissibile la parte dell’interpello relativa alle sanzioni: lo strumento dell’interpello serve a chiarire l’interpretazione delle norme, ma non a ottenere una quantificazione preventiva delle possibili violazioni, che resta demandata all’attività di controllo.
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Bonus pubblicità 2026: pubblicato l’elenco dei richiedenti
Con un avviso del 1 giugno il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato la pubblicazione dell'elenco dei richiedenti del bonus pubblicità 2026 trasmesso dall’Agenzia delle entrate, per l'accesso credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2026 su quotidiani e periodici, cartacei e online.
L'elenco riporta la denominazione e l’importo teoricamente spettante per gli investimenti dichiarati nel modulo di richiesta anche se non ancora realizzati, con la percentuale provvisoria del contributo pari al 27% del credito richiesto.
Si ricorda che si tratta di comunicazioni di prenotazione e che la procedura richiede anche una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente da inviare tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2027.
Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo delle regole.
Bonus pubblicità 2026: domande dal 2 marzo al 1 aprile
Le comicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026 era stato differito.
Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026"," coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.
Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:- sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno
Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
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TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Il CNCEC con l'informativa n 84/2026 pubblica le date per i test di valutazione per i professionisti che hanno completato la formazione per il TCF.
Leggi anche Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC
Vediamo i dettagli delle prove che si svolgeranno da giugno a settembre.
TCF: il CNDCEC pubblica il calendario degli esami
Viene precisato che dal 5 giugno al 18 settembre 2026 saranno disponibili i test finali di valutazione per i professionisti che hanno completato i percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale o TCF, ai sensi del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212.
Il calendario prevede che i test si svolgeranno nelle seguenti date:
- 5 e 25 giugno,
- 3 e 20 luglio,
- 5 agosto e 18 settembre 2026.
Attenzione al fatto che le prove si terranno interamente online, tramite una piattaforma dedicata con sistema di proctoring, che garantisce il monitoraggio a distanza e la verifica dell’identità del candidato, a tal fine occorre registrarsi al link:
- https://commercialisti.ilmiotest.it/
- selezionare il Modulo per il quale si intende svolgere il test finale di valutazione,
- la data e l’orario, tra quelli disponibili al momento della prenotazione
Viene precisato che il Consiglio Nazionale si riserva, in caso di necessità, di implementare le date disponibili per lo svolgimento dei test.
Un volta effettuata l’iscrizione, il professionista riceverà le istruzioni a mezzo e-mail per effettuare il check requirements del computer che si utilizzerà per sostenere l’esame; una volta completato il check, si riceverà una mail con le indicazioni per sostenere l’esame.
Il CNDCEC specifica che per ciascun Modulo per il quale l’iscritto intende svolgere il test finale di valutazione, sarà necessario ripetere la suddetta procedura.
Al fine di sostenere i test è necessario un contributo di euro 35,00, e dopo il pagamento si formalizzerà la prenotazione che, una volta effettuata, non sarà modificabile.
Per cambiare data/ora si dovrà procedere a una nuova prenotazione con relativo ulteriore pagamento e non è previsto alcun rimborso in caso di test prenotati e non effettuati.
In caso di mancato superamento del test, sarà necessario prenotarsi nuovamente effettuando un ulteriore pagamento.
TEST TCF: le materie d’esame
I test, composti da domande a risposta multipla di cui una soltanto esatta, prevedono la somministrazione di:
- 25 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 15 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 15 domande, per il Modulo “Diritto tributario”;
Il test si intenderà superato con esito positivo, in caso di risposta esatta a:
- 18 domande, per il Modulo “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi”;
- 11 domande, per il Modulo “Principi contabili”;
- 11 domande, per il Modulo “Diritto tributario”.
Il tempo a disposizione sarà di 75 minuti per il test relativo ai “Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi” e di 45 minuti per ciascuno dei restanti test.
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Credito Superbonus in compensazione: no a somme iscritte a ruolo
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 110/2026, chiarisce che i crediti agevolativi da Superbonus acquistati da terzi possono compensare debiti previdenziali correnti, ma non estinguere le somme già iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione.
Credito Superbonus in compensazione: no alle cartelle iscritte a ruolo
Il caso di specie riguarda un avvocato con cartelle di Cassa Forense che vuole usare un credito Superbonus acquistato
Il protagonista dell'interpello è un professionista che risulta debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione.
Tali somme sono state oggetto di istanza di rateizzazione, regolarmente accolta per un totale di 72 rate mensili.
Il professionista intende acquistare da una società terza un credito d'imposta derivante da interventi di Superbonus ex articolo 119 del d.l. n. 34/2020, codice tributo 7719, quota annuale 2026.
L'obiettivo è utilizzare questo credito per estinguere totalmente o parzialmente, entro il 2026, il debito residuo delle cartelle esattoriali mediante compensazione "orizzontale" nel modello F24.
L'istante sostiene la piena legittimità dell'operazione poggiandosi su quattro argomenti:
- in primo luogo richiama l'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, che consente di utilizzare il modello F24 per compensare crediti erariali con debiti previdenziali, inclusi quelli delle Casse professionali convenzionate;
- in secondo luogo cita la risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dei contributi Cassa Forense tramite F24 (codice ente 0013), rendendo di fatto tali contributi compensabili orizzontalmente;
- in terzo luogo invoca l'articolo 2-quater del d.l. n. 11/2023, norma di interpretazione autentica che, a suo avviso, ammette la compensazione ex articolo 17 anche tra enti impositori diversi, superando i dubbi legati alla natura privatizzata della Cassa Forense,
- infine richiama la risposta a interpello n. 478/2023, con cui l'Agenzia aveva confermato la possibilità di compensare contributi previdenziali con crediti da bonus edilizi.
Quanto al blocco delle compensazioni previsto dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010 che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro l'istante ritiene che tale preclusione non operi nel suo caso, poiché la rateizzazione regolarmente accolta renderebbe il debito "regolarizzato".
Credito Superbonus in compensazione: l’Ade chiarisce quando è possibile
Per rispondere al quesito, l'Agenzia delle Entrate ricostruisce l'intero impianto normativo applicabile ai crediti da Superbonus in presenza di ruoli.
Il punto di partenza è l'articolo 121, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che stabilisce che i crediti d'imposta da Superbonus sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, precisando che la quota annuale non utilizzata non può essere riportata né rimborsata, e che non si applicano i limiti ordinari di compensazione previsti dall'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 e da altre norme sui massimali.
A decorrere dal 30 marzo 2024, il comma 3-bis introdotto dall'articolo 4 del d.l. n. 39/2024 ha aggiunto una sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti Superbonus in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 10.000 euro.
Tuttavia, tale sospensione è subordinata all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale che, allo stato, non risulta ancora adottato: pertanto, come già chiarito dalla risposta a interpello n. 237 del 29 novembre 2024, questa disposizione non è ancora operativa.
Diverso il discorso per l'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 199/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Questa norma esclude la facoltà di avvalersi della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 per tutti i crediti, sia erariali sia agevolativi, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'Agente della Riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.
La preclusione non opera, però, con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
L'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 vieta invece la compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'Agente della Riscossione per imposte erariali superiori a 1.500 euro.
Applicando questo quadro al caso concreto, l'Agenzia delle Entrate giunge a una conclusione articolata in due parti.
Per la compensabilità in generale tra crediti Superbonus e debiti previdenziali l'Agenzia dà ragione all'istante: non vi sono ostacoli a tale compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, come già confermato dalla risposta a interpello n. 478/2023.
Sul punto centrale, l'utilizzo del credito Superbonus per pagare le cartelle previdenziali iscritte a ruolo, l'Agenzia nega invece la possibilità. Il ragionamento è netto: le norme che disciplinano i blocchi alla compensazione (articolo 121, comma 3-bis; articolo 37, comma 49-quinquies; articolo 31, comma 1 del d.l. n. 78/2010) si riferiscono tutte esclusivamente a «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate».
I ruoli previdenziali della Cassa Forense, ente diverso dall'Agenzia delle Entrate, esulano quindi dall'ambito applicativo di tali norme ma questo non significa che il credito Superbonus possa essere usato per saldarli: la possibilità di pagare somme iscritte a ruolo mediante compensazione è stata introdotta proprio dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010, che però fa riferimento esclusivamente ai «crediti relativi alle stesse imposte», escludendo così dall'ambito applicativo i crediti agevolativi come quelli da Superbonus.
L'Agenzia richiama inoltre il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione esplicitato con varie sentenze secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
I crediti da Superbonus acquistati da terzi potranno essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro, per pagare altri debiti erariali o previdenziali correnti. Non potranno invece essere utilizzati per estinguere le cartelle esattoriali stesse.
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730/2026: novità per i familiari a carico
Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2026 le cui regole sono pubblicate dalle entrate con il Provvedimento n 71552 del 27 febbraio che riepiloga in sintesi tutte le novità che dipendenti e pensionati devono aspettarsi per quest'anno per la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.
Quest'anno tra le novità vi sono quelle per le detrazione per i familiari a carico.
In proposito leggi anche: Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires.
A tal proposito riepiloghiamo le novità anche alla luce della recente modifica alle istruzioni al modello effettuate dall'Agenzia delle Entrate.
730/2026: le novità per i familiari a carico
Nel Modello 730/2026, scarica qui:
il prospetto familiari a carico deve essere compilato inserendo i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:
- il coniuge,
- i figli o gli ascendenti a carico,
o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.

Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Come specificato dalle istruzioni e secondo le novità recentemente introdotte, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito;
- gli ascendenti (ad esempio i genitori) a condizione che convivano con il contribuente.
Attenzione al fatto che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero (art. 12, comma 2-bis, Tuir).
Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
Tuttavia, il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli altri familiari di cui sopra, conviventi o che percepiscono assegni alimentari, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia.
Se nel corso del 2025 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir di età inferiore a 21 anni sono state sostituite dall’assegno unico
che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2025, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.
Compilazione prospetto familiari a carico: modifica ADE del 28 maggio
In data 28 maggio le entrate hanno pubblicato una modifica alle istruzioni del Modello 730 precisando che:
a) a pagina 19, nella descrizione relativa alla colonna 2 (casella “G”) del paragrafo “Come compilare i righi relativi ai familiari a carico”, la parola “conviventi” è rimossa ed è inserito il seguente periodo “Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7 “Percentuale”;
b) a pagina 20, nella descrizione relativa alla compilazione della colonna 7 (Percentuale), al secondo punto elenco sotto “In particolare, nella casella di colonna 7 indicare:” dopo “ascendenti” è aggiunta la parola “conviventi”;In altri termini è stata eliminata l’incertezza collegata all’indicazione degli ascendenti non conviventi.
L'aggiornamento si è reso necessario per eliminare l’incertezza riscontrabile nelle precedenti istruzioni in relazione all’indicazione degli “ascendenti non conviventi”, a seguito della riforma delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, operata con l’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e quindi con effetto per la prima volta nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, oggetto della campagna dichiarativa in corso.
Attenzione al fatto che la modifica dell’Agenzia delle Entrate riguarda solo gli “altri familiari” fiscalmente a carico, cioè quelli diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli.
A seguito delle modifiche alla lett. d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR apportate dalla citata L. 207/2024, è stato stabilito che le detrazioni irpef spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
In precedenza, alternativamente alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
per rilevare le modifiche è stato adeguato il prospetto dei “Familiari a carico” del modello 730/2026 ( enanche del Redditi PF 2026), stabilendo che gli “altri familiari” fiscalmente a carico che venivano indicati unitariamente con la lettera “A”, vengano suddivisi tra le nuove lettere “G” e “P”.
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Spese università non statali: le detrazioni nel 730
Il Modello 730/2026 può essere inviato entro il 30 settembre prossimo.
In proposito, nel Quadro E tra gli oneri detraibili rientrano anche le spese universitarie statali e non statali.
Relativamente alle spese per le università non statali come ogni anno viene pubblicato il relativo decreto MUR con gli importi massimi a cui fare riferimento.
A tal fine nella GU n 72 del 27 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR con gli importi per le detrazioni in dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025 delle spese per le università non statali.
Attezione al fatto che si riscontrano alcune modifiche da nord a sud, in aumento o diminuzione, vediamo i dettagli delle regole.
Detrazione spese univarsitarie non statali: gli importi da usare per il 730
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono alcune novità relativamente agli importi da indicare per le detrazioni delle spese di università non statali.
In particolare, il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR ha ritoccato gli importi nelle tabelle di riferimento per le varie università e corsi post laurea.
Il decreto specifica che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle universita' non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Allegati:Area disciplinare corsi istruzione
Nord
Centro
Sud e isole
Medica
€ 3.600
€ 2.900
€ 2.650
Sanitaria
€ 4.100
€ 3.100
€ 3.050
Scientifico-tecnologica
€ 3.700
€ 2.900
€ 2.600
Umanistico-sociale
€ 3.200
€ 2.750
€ 2.550
Inoltre nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche' le zone geografiche di riferimento delle regioni.
La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella con la tipologia dei corsi post-laureaCORSI POST-LAUREA
Spesa massima detraibile
Nord
Centro
Sud e Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello
€ 4.100
€ 3.100
€ 3.050
*Ai valori indicati deve essere sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni”.