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Regime impatriati ok al lavoro da remoto e con figli già residenti
Con la risposta a interpello n. 82/2026, l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire l’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati in un caso caratterizzato da lavoro subordinato svolto per un datore estero e attività resa in modalità smart working, confermando sostanzialmente le indicazioni di provvedimenti precedenti ( ad es. Interpello 2/2026 e 596/2021)
Nel caso di specie un cittadino italiano residente all’estero da oltre trent’anni e iscritto all’AIRE, ha comunicato l’intenzione di trasferire la residenza fiscale in Italia nel 2026, continuando a lavorare da remoto per una società finlandese, senza alcuna presenza operativa del datore di lavoro in Italia.
Il contribuente ha inoltre evidenziato di possedere elevata qualificazione professionale e di avere tre figli minori già residenti in Italia.
Il quesito che viene posto all'Agenzia riguarda, in particolare, due profili:
- da un lato, la possibilità di accedere al regime nonostante la continuità del rapporto con il datore di lavoro estero e lo svolgimento dell’attività in smart working;
- dall’altro, la spettanza della maggiore agevolazione con imponibile ridotto al 40 per cento in presenza di figli minori già residenti nel territorio dello Stato.
La risposta dell’Agenzia: applicazione estesa del regime
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il contribuente può accedere al nuovo regime agevolativo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferisce la residenza fiscale in Italia, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti normativi.
In particolare, viene ribadito che la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa. Il regime si applica infatti ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, individuati secondo i criteri di territorialità previsti dall’articolo 23 del TUIR, anche se il datore di lavoro è non residente. Ciò implica che l’attività lavorativa svolta prevalentemente nel territorio italiano, anche in modalità smart working, consente l’accesso all’agevolazione, purché ricorrano le ulteriori condizioni richieste, tra cui il periodo minimo di residenza all’estero e l’elevata qualificazione del lavoratore.
Nel caso specifico, il lungo periodo di residenza estera – superiore ai limiti minimi richiesti – consente di superare anche il requisito rafforzato (7 e non 5 anni) previsto in presenza di continuità con lo stesso datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore, trasferendo la residenza nel 2026 e svolgendo l’attività prevalentemente in Italia, potrà beneficiare del regime per il quinquennio previsto dalla norma.
Con riferimento alla misura dell’agevolazione, l’Agenzia chiarisce che la presenza di tre figli minori consente l’applicazione della riduzione più favorevole, con imponibile pari al 40 per cento dei redditi prodotti in Italia. Tale beneficio è subordinato alla condizione che i figli siano residenti nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime. Non assume rilevanza il fatto che il trasferimento dei figli sia avvenuto in un momento antecedente rispetto a quello del lavoratore, purché la residenza in Italia sia mantenuta durante l’agevolazione.
Infine, viene precisato che l’eventuale successivo raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non comporta la perdita del beneficio fiscale per il periodo residuo, confermando la stabilità dell’agevolazione una volta maturati i presupposti.
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Impatriati e ricercatori: casi di estensione del regime
Con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di estensione del periodo agevolabile per:
- il regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015);
- gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010).
La risoluzione interviene su specifici quesiti interpretativi sorti a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e delle successive disposizioni del Decreto Fiscale 2019 e del D.L. 19/2024. In particolare il documento chiarisce:
- se l’estensione quinquennale del regime impatriati sia applicabile anche ai soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019;
- come operi l’allungamento progressivo del periodo agevolato per docenti e ricercatori in presenza di figli sopravvenuti nel corso del beneficio.
Il quadro normativo delle agevolazioni per impatriati
Lavoratori impatriati – Art. 16 D.Lgs. 147/2015
Il Decreto Crescita ha rafforzato il regime speciale per lavoratori impatriati, prevedendo: l’aumento dal 50% al 70% della quota di reddito esclusa da imposizione per i soggetti trasferiti dopo il 2 luglio 2019; la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti .
La proroga quinquennale è riconosciuta ai lavoratori che: hanno almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo; acquistano un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti . Per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, il Decreto Fiscale 2019 aveva subordinato l’incremento dell’abbattimento al 70% all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato . Tale previsione è stata poi abrogata nel 2024 .
La nuova risoluzione ora chiarisce che l’estensione quinquennale del regime non è subordinata a tale decreto e si applica anche ai rientri nel periodo intermedio 2019, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. L’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio, che inizia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia .
Docenti e ricercatori – Art. 44 D.L. 78/2010
L’articolo 44 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia.
Il regime ordinario si applica: nel periodo d’imposta di acquisizione della residenza; nei cinque periodi successivi (ovvero tre per i rientri antecedenti al 2020) Per i soggetti trasferiti dal 2020, il comma 3-ter ha introdotto una durata più ampia in presenza di determinati requisiti, graduata in funzione del numero di figli o del possesso di un immobile residenziale
Condizione Durata complessiva agevolazione 1 figlio minorenne o acquisto immobile 8 periodi d’imposta Almeno 2 figli minorenni 11 periodi d’imposta Almeno 3 figli minorenni 13 periodi d’imposta Le risposte ai quesiti
In sintesi le risposte dell'Agenzia sui casi di dubbio interpretativo
Lavoratori impatriati
I soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono accedere all’ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni previste per i rientri dal 2020.
L’estensione non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale relativo al Fondo Controesodo.
Restano fermi i requisiti sostanziali: presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure acquisto di immobile residenziale nei termini previsti.
Il nuovo quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo al completamento del primo quinquennio agevolato.
Docenti e ricercatori
La detassazione resta pari al 90% degli emolumenti. L’allungamento del periodo agevolabile è progressivo e dipende dal numero di figli o dall’acquisto dell’immobile.
È possibile beneficiare dell’estensione anche se i figli nascono dopo il rientro in Italia.
Il requisito dei figli può maturare durante il periodo agevolato, purché entro la scadenza del periodo in corso (sei, otto o undici anni, a seconda dei casi).
L’acquisto dell’immobile deve invece avvenire nei termini espressamente previsti dalla norma (dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti).
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Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU
La Legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, introduce una profonda revisione dei servizi per i cittadini e le imprese italiane all’estero, intervenendo su:
- cittadinanza,
- anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
- legalizzazione di firme,
- passaporti
- e carta d’identità valida per l’espatrio.
La norma mira a semplificare le procedure, ridurre l’arretrato consolare e rafforzare l’organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con effetti rilevanti sia per i cittadini residenti all’estero sia per i professionisti che li assistono.
Cittadinanza italiana: nuove competenze e procedure centralizzate
Uno degli interventi più rilevanti riguarda i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all’estero.
La legge sostituisce integralmente l’art. 10 del D.Lgs. n. 71/2011, distinguendo nettamente tra:
- funzioni dei consolati, e
- procedimenti centralizzati presso l’amministrazione centrale del MAECI.
In particolare:
- i capi degli uffici consolari mantengono il potere di accertare lo status di cittadino già riconosciuto e di rilasciare i certificati di cittadinanza;
- le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero sono invece attribuite a un ufficio dirigenziale generale del MAECI, che subentra ai consolati per la trattazione delle istanze.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande:
- devono essere presentate esclusivamente tramite servizio postale, in forma cartacea;
- sono accompagnate dal versamento dei diritti consolari;
- prevedono comunicazioni successive solo in modalità telematica (anche via e-mail non certificata).
È prevista inoltre la possibilità di affidare a operatori specializzati le attività di ricezione, digitalizzazione e archiviazione, con oneri a carico del richiedente.
Tempi e limiti
Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è fissato in 36 mesi. L’entrata a regime del nuovo sistema è differita al 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge, con un regime transitorio che introduce tetti annuali alle domande ricevibili per evitare sovraccarichi amministrativi.
AIRE e ANPR: nasce l’anagrafe unica degli italiani all’estero
L’articolo 3 della Legge n. 11/2026 realizza una riforma strutturale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), intervenendo in modo esteso sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La novità centrale è l’integrazione dell’AIRE nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):
- l’AIRE diventa parte integrante dell’ANPR;
- tutti gli adempimenti anagrafici sono effettuati in via esclusiva tramite la piattaforma nazionale.
Iscrizioni ed esclusioni
L'Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9) aggiorna e razionalizza le categorie escluse dall’iscrizione AIRE, tra cui:
- lavoratori stagionali all’estero;
- personale delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola fuori ruolo;
- dipendenti regionali presso uffici di collegamento;
- personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero;
- personale in servizio presso la NATO;
- familiari conviventi delle categorie sopra elencate.
La ratio è che questi soggetti mantengono un legame funzionale e temporaneo con l’Italia, incompatibile con una residenza estera stabile.
È inoltre introdotta un’iscrizione AIRE facoltativa per i cittadini che mantengono il domicilio fiscale in Italia pur lavorando all’estero per organismi UE o internazionali (Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9-bis) .
Questa previsione tiene conto delle nuove forme di mobilità internazionale qualificata, evitando effetti fiscali o amministrativi automatici.
Passaporti: stop al rinnovo e nuove regole operative
L'articolo 4 introduce importanti le modifiche alla legge n. 1185/1967 sui passaporti:
- viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo. Si consolida così una prassi già diffusa, rendendola espressamente prevista dalla legge;
- la competenza è attribuita esclusivamente agli uffici consolari, senza più interventi straordinari di ispettori di frontiera;
- sono aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- In Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- All’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato.
- In Italia:
Dati biometrici e sanzioni
Il nuovo passaporto, per adeguarlo agli standard di sicurezza:
- contiene fotografia, firma e dati biometrici memorizzati su microprocessore;
- è accompagnato da un sistema sanzionatorio aggiornato, con sanzioni amministrative pecuniarie espresse in euro e non più in lire.
Per la domanda di rilascio non sono più richieste due fotografie, è sufficiente una sola fotografia, autenticata dall’autorità ricevente o validata secondo le regole di identificazione previste dalla normativa recente.
Carta d’identità valida per l’espatrio
L'articolo 5 della legge interviene anche sulla carta d’identità:
- viene chiarito che non è valida per l’espatrio in presenza di condizioni che giustificano il diniego o il ritiro del passaporto;
- in tali casi è obbligatoria l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”;
- dal 1° giugno 2026, i cittadini residenti all’estero potranno richiedere la CIE presso qualsiasi comune italiano, secondo le modalità stabilite dai ministeri competenti.
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Impatriati ex frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a generare quesiti applicativi di rilievo per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi in cui il rientro in Italia avvenga dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, ma con attività lavorativa già svolta nel territorio nazionale.
Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria nella Risposta 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso del lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero, per poi rientrare stabilmente nel territorio dello Stato.
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Il caso in esame
La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore dipendente che, dopo essersi trasferito all’estero e aver acquisito la residenza fiscale fuori dall’Italia, ha continuato a svolgere quotidianamente la propria attività lavorativa presso una sede italiana del datore di lavoro.
Durante il periodo di permanenza all’estero, il soggetto ha adempiuto agli obblighi dichiarativi nel Paese di residenza, mantenendo tuttavia un legame professionale costante con il territorio italiano. In prossimità del rientro definitivo in Italia, il lavoratore ha chiesto se tale circostanza potesse precludere l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.
Il dubbio interpretativo si è concentrato, in particolare, sul requisito della pregressa residenza all’estero e sulla rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro.
La decisione dell’Agenzia
Nel chiarire il caso, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero.
È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.
Tale impostazione risulta coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio incentivante della norma, valorizzando la sostanza economica delle situazioni e non elementi meramente formali.
In questa prospettiva, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in assenza di espresse limitazioni normative, non possono essere introdotti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore.
L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera.
Per i datori di lavoro e i consulenti, il chiarimento rappresenta un punto di riferimento operativo importante nella gestione dei rientri dall’estero e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali connesse, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo una pianificazione più consapevole dei rapporti di lavoro agevolati
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Regime impatriati e bonus differiti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risposta n. 274 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) in presenza di emolumenti differiti, come piani di incentivazione azionaria e bonus a maturazione pluriennale.
Il caso riguarda la tassazione di compensi corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il trasferimento della residenza fiscale all’estero, ma riferibili ad attività svolte in Italia durante il periodo di validità del regime agevolato.
L’interpello consente di precisare un aspetto rilevante per le imprese che applicano piani di Long Term Incentive Plan (LTIP) o Deferred Bonus Plan ai propri dipendenti, in particolare nei casi di espatrio o cambiamento di residenza fiscale dei beneficiari.
Il caso
Una società italiana aveva assunto nel 2021 tre lavoratori provenienti dall’estero, i quali avevano acquisito la residenza fiscale in Italia e beneficiato del regime impatriati per il periodo 2021-2024.
Durante tale periodo, la società aveva assegnato ai dipendenti due piani di incentivazione:
- un Long Term Incentive Plan (LTIP) assegnato nel 2022 con maturazione nel 2025;
- un Deferred Bonus Plan assegnato nel 2023 con maturazione, anch’esso, nel 2025.
Nel 2024 i lavoratori avevano cessato il rapporto di lavoro e trasferito la residenza fiscale in Grecia.
La società, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto se tali emolumenti differiti, pur percepiti dopo il trasferimento, potessero continuare a beneficiare del regime agevolato per impatriati, in quanto riferiti a prestazioni lavorative svolte in Italia nei periodi in cui i dipendenti risultavano fiscalmente residenti.
Secondo l’istante, la natura territoriale dei redditi di lavoro dipendente – disciplinata dagli articoli 3 e 23, comma 1, lettera c) del TUIR – avrebbe consentito di mantenere l’agevolazione, in quanto il reddito era “prodotto” in Italia, anche se percepito successivamente e in un diverso Stato di residenza.
La società richiamava inoltre la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia (legge n. 445/1989) e la Circolare n. 17/E del 2017, secondo cui i redditi derivanti da attività svolta nel territorio dello Stato possono beneficiare del regime, indipendentemente dal momento della percezione.
I chiarimenti
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, pur riconoscendo la tassazione in Italia dei redditi riferibili all’attività svolta nel territorio nazionale, gli emolumenti percepiti dopo il termine del regime agevolato non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
L’Agenzia ha ricordato che per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR: il reddito assume rilevanza nel periodo in cui è percepito, anche se riferito ad attività svolta in precedenza. Pertanto, se il bonus viene erogato in un anno in cui il lavoratore non rientra più nel regime impatriati, il beneficio fiscale non è più applicabile.
Viene richiamato il paragrafo 7.9 della Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, che ha già precisato come i premi percepiti dopo la fuoriuscita dal regime debbano concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.
Inoltre, l’Agenzia conferma che, in base all’articolo 15 della Convenzione Italia-Grecia, il reddito resta imponibile anche in Italia per la parte riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo e dal momento della percezione. Spetterà poi allo Stato di residenza (Grecia) eliminare l’eventuale doppia imposizione, secondo i criteri convenzionali.
In conclusione, i bonus e i piani di incentivazione maturati nel 2025 e percepiti dai lavoratori ormai non residenti in Italia dovranno essere tassati nel nostro Paese con le regole ordinarie, senza applicazione del regime agevolato per impatriati.
In sintesi:
- Il regime impatriati si applica solo ai redditi percepiti nel periodo di fruizione del beneficio.
- Gli emolumenti differiti (LTIP, bonus, stock option) corrisposti dopo la cessazione del regime sono tassati in via ordinaria.
- È comunque necessario verificare la tassazione concorrente prevista dalle Convenzioni internazionali per evitare doppie imposizioni.
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Rimborso IRPEF Impatriati: quando non serve la richiesta
La Cassazione affronta ancora una volta nella sentenza n. 23656 del 19 agosto 2025 il tema del recupero di imposte erroneamente versate da un lavoratore soggetto al regime agevolato per gli "Impatriati".
Un lavoratore trasferitosi in Italia aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte versate per l’anno 2018, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni fiscali anche se in assenza di preventiva richiesta al datore di lavoro.
Formatasi la situazione di silenzio-rifiuto, il contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso annullando il diniego tacito dell’Amministrazione e disponendo il rimborso.
La decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 297/2024.
Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, contestando l’interpretazione offerta dai giudici di merito.
Le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate e il quadro normativo
Nel ricorso l’Amministrazione finanziaria sosteneva che il contribuente non avesse diritto al rimborso, non avendo presentato né la richiesta scritta al datore di lavoro per l’applicazione delle agevolazioni, né l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia richiamava la natura eccezionale del regime agevolativo introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e la necessità di rispettare puntuali adempimenti formali. A suo avviso, in assenza di tali adempimenti, non sarebbe stato possibile riconoscere benefici fiscali.
La Corte di Cassazione ha però ricordato che, prima dell’introduzione del comma 5-ter all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ad opera del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), non esisteva alcuna norma che vietasse espressamente il rimborso delle somme spontaneamente versate.
La disposizione sopravvenuta non ha efficacia retroattiva, come chiarito dalla stessa legge di conversione n. 58/2019, e dunque non può essere applicata a situazioni riferite ad annualità precedenti.
La decisione della Cassazione: niente retroattività
Come anticipato la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità della pronuncia dei giudici tributari lombardi.
La sentenza ribadisce che l’omessa presentazione della richiesta al datore di lavoro o l’assenza di opzione in dichiarazione non determinano la decadenza dal beneficio per gli impatriati, in mancanza di una previsione legislativa esplicita in tal senso.
Per le annualità anteriori al 2019, quindi, i lavoratori che hanno i requisiti possono legittimamente presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, allegando la documentazione idonea.
La Corte ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Questa pronuncia si inserisce nel solco di precedenti orientamenti (ordinanze nn. 34655/2024 e 15234/2025), rafforzando il principio secondo cui le limitazioni introdotte dal legislatore non hanno efficacia retroattiva.
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Impatriati: ok al rimborso anche senza richiesta al datore
La Corte di Cassazione torna a favore del contribuente sul regime agevolato per i lavoratori impatriati, con l’ordinanza n. 15234/2025 depositata il 7 giugno. Anche in assenza di una formale richiesta al datore di lavoro, resta possibile accedere al beneficio fiscale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, mediante dichiarazione dei redditi o istanza di rimborso ex art. 38 del DPR 602/73.
Il caso: agevolazione fruita in dichiarazione, contestata dal Fisco
La controversia riguardava un cittadino statunitense trasferitosi in Italia nel 2018 per lavorare come quadro. Egli aveva applicato autonomamente l’agevolazione in dichiarazione, ma l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’assenza di opzione esplicita nei termini indicati dal provvedimento del 31 marzo 2017.
Tuttavia, già in secondo grado (C.T. Reg. Aosta n. 28/2022), si era riconosciuto che il citato provvedimento si riferiva ai “contro-esodati” della L. 238/2010, non ai nuovi impatriati post-2015.
La posizione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la possibilità di accedere all’agevolazione anche senza richiesta scritta al datore, valorizzando il fatto che la normativa non prevede una decadenza per omissioni formali. Viene richiamata anche la circ. 14/E/2012, secondo cui è legittima la richiesta di rimborso anche in via residuale.
La Corte afferma implicitamente che questo principio si applica anche alla disciplina ordinaria dell’art. 16, nella versione precedente al 29 aprile 2019.
In particolare, evidenzia che l’art. 3 del DM attuativo del 2016 collega la decadenza solo al mancato mantenimento della residenza per due anni, non al mancato rispetto delle prassi dell’Agenzia.
La conferma del precedente arresto 2024
La nuova ordinanza si allinea alla precedente n. 34655/2024, che aveva già legittimato il rimborso per i lavoratori in possesso dei requisiti sostanziali, anche senza domanda preventiva al datore. Tuttavia, la nuova sentenza chiarisce meglio che il divieto di rimborso previsto dal comma 5-ter dell’art. 16 riguarda solo fattispecie particolari (cittadini italiani non iscritti all’AIRE), evitando interpretazioni estensive.
La giurisprudenza di legittimità, pur tra incertezze applicative, converge quindi su un principio chiave: il regime degli impatriati è riconosciuto a chi possiede i requisiti previsti anno per anno, anche senza istanza al datore, attraverso la dichiarazione o una richiesta diretta di rimborso
. Le forme non prevalgono sulla sostanza, e ciò rafforza le tutele per i lavoratori rientrati in Italia.