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Regime ricercatori impatriati e residenza fiscale: l’Agenzia chiarisce
Il regime agevolativo previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è lo strumento pensato per attrarre in Italia docenti e ricercatori di alto profilo che abbiano maturato esperienza all'estero. La norma consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti, per il periodo d'imposta di acquisizione della residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi successivi e interessa tanto i cittadini italiani quanto quelli stranieri. Come noto , l'applicazione del beneficio richiede il soddisfacimento di precisi requisiti soggettivi.
Con la Risposta a interpello n. 121/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi su un caso di particolare interesse: la permanenza fisica in Italia per ragioni lavorative legate a un'organizzazione internazionale esclude o meno la configurazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato?
Quadro normativo
L'agenzia ricorda innanzitutto che perr accedere al regime agevolativo, coe descritto nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, sono cinque le condizioni richieste :
- il possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- l'essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- l'aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri pubblici, privati o università;
- lo svolgimento dell'attività in Italia;
- l'acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Quanto al requisito della residenza all'estero, la stessa circolare precisa che la norma non stabilisce una durata minima della permanenza, richiedendo tuttavia che essa sia stabile e non occasionale: il biennio di attività di ricerca costituisce il periodo minimo per integrare tale presupposto.
Sul piano della residenza fiscale in Italia, il riferimento normativo è l'articolo 2, comma 2, del TUIR, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2024 (come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209), che considera residenti le persone fisicamente presenti, domiciliate o residenti ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d'imposta.
Il caso esaminato: ricercatore extracomunitario in Italia
L'istanza di interpello è stata presentata da un istituto universitario che aveva assunto, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (legge Gelmini), un ricercatore di nazionalità extracomunitaria con contratto a tempo determinato. Il soggetto aveva soggiornato in Italia per circa nove anni, dal 2016 al marzo 2025, svolgendo attività di ricerca presso l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) insieme alla propria famiglia. Durante tale periodo, il ricercatore aveva beneficiato di un regime speciale: in virtù dell'accordo tra il Governo italiano e l'EMBL, sottoscritto a Roma il 4 maggio 2021, i compensi percepiti erano esenti da IRPEF e assoggettati a una imposta interna a beneficio dell'organizzazione stessa.
Da aprile 2025 il ricercatore aveva stabilito la residenza in Giappone, per poi essere assunto in Italia nel 2026.
L'istante sosteneva che, poiché il soggetto non aveva mai pagato imposte in Italia e godeva di uno status privilegiato, la residenza fiscale italiana non si sarebbe mai configurata, con conseguente mantenimento della residenza di origine. Su questa base, riteneva applicabile il regime dell'articolo 44.
La risposta dell’Agenzia: requisito su residenza all’estero non soddisfatto
L'Agenzia ha concluso invece che nel caso di specie il requisito della stabile residenza all'estero non risulta soddisfatto.
Il punto dirimente è che l'accordo tra il Governo italiano e l'EMBL prevede esclusivamente un'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi corrisposti dall'organizzazione: non contiene alcuna disposizione che consenta ai dipendenti di mantenere la residenza fiscale nel Paese di origine quando si trasferiscono in Italia.
Sul confronto con l'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, richiamato dall'istante in via analogica, l'Agenzia ha chiarito che quella norma si applica esclusivamente ai funzionari o agenti dell'UE domiciliati fiscalmente in uno Stato membro al momento dell'entrata in servizio.
L'accordo EMBL non contiene disposizioni analoghe né richiama detto Protocollo, rendendo impossibile qualsiasi applicazione per analogia.
Ne consegue che gli emolumenti corrisposti al ricercatore per l'attività svolta in Italia a partire dal 2026 devono essere integralmente assoggettati a tassazione ordinaria.
L'agenzia precisa quindi che i datori di lavoro e i sostituti d'imposta che si trovino in situazioni analoghe sono pertanto tenuti ad applicare la ritenuta sull'intero ammontare degli emolumenti, senza applicare la riduzione del 90% prevista dal regime impatriati.
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Impatriati le novità nel decreto fiscale 2026 convertito in legge
Il decreto-legge contenente misure urgenti in materia fiscale. era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 marzo. Il 22 maggio è stata pubblicata la legge di conversione, 88 2026 e il testo coordinato con il DL originario. Si segnalano due modifiche al regime fiscale agevolato per gli impatriati
- La norma rilevante nella legge di conversione è il comma 4-decies dell'art. 8, che riguarda però esclusivamente i lavoratori dell'America's Cup.
- Tra le novità già presenti nel decreto fiscale e confermata in sede di conversione invece è presente l'introduzione del divieto assoluto di cumulo tra il regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) e la flat tax sui redditi esteri per neo-residenti (art. 24-bis TUIR).
Fino al 31 dicembre 2026, i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono applicare congiuntamente entrambe le agevolazioni. Dal 1° gennaio 2027, la preclusione diventa operativa: chi si trasferisce in Italia dall'anno 2027 in poi non potrà più scegliere di abbinare la tassazione agevolata al 50% sui redditi di lavoro con l'imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero.
La cumulabilità delle agevolazioni impatriati
Il decreto-legge del 27 marzo 2026 non tocca né le agevolazioni IRPEF per i lavoratori impatriati né la flat tax da 300.000 euro su tutti redditi esteri prevista per chi trasferisce la residenza in Italia, ma rende effettivo il divieto di cumulare i due benefici, che fino ad oggi era formulato in modo incompleto.
Ricordiamo i regimi interessati dalla modifica
- Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016 e successivamente modificato): chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni può optare per un'imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro all'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. È un regime pensato per soggetti con patrimoni e redditi esteri significativi
- Il secondo è il vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): agevolazione IRPEF per i lavoratori che rientravano in Italia, oggi abrogato e applicabile solo a chi si è trasferito prima del 2024.
- Il terzo è il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): la versione riformata, più restrittiva, in vigore per i trasferimenti dal 2024 in poi — 50% del reddito di lavoro esente da IRPEF, requisiti più stringenti.
Il comma 154 della L. 232/2016 stabilisce che la flat tax sui nuovi residenti non è cumulabile con i benefici del regime impatriati: chi sceglie l'uno rinuncia all'altro. Nella formulazione originale, però, il divieto di cumulo citava soltanto il vecchio art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — la norma sugli impatriati in vigore quando la legge fu scritta nel 2016.
Flat tax e decorrenza dal 2027 – cosa fare
Ricordiamo in sintesi che la flat tax e art 24 bis TUIR è un'imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. Il regime dura fino a 15 anni e non riguarda i redditi prodotti in Italia, che restano soggetti all'IRPEF ordinaria.
L'ammontare della tassa è pregressivamente aumentato dai 100mila euro iniziali ai 300mila previsti dall'Ultima legge di bilancio.
Su richiesta, l'opzione può essere estesa a uno o più familiari (ex art. 433 c.c.), purché soddisfino le medesime condizioni. Con la Legge di Bilancio 2026, anche l'importo per i familiari è raddoppiato da 25.000 a 50.000 euro ciascuno
Le modifiche si applicano ai soggetti che hanno trasferito la residenza civilistica in Italia dal 1° gennaio 2026. Chi aveva già aderito prima non subisce aumenti, grazie alla clausola di salvaguardia
Requisito di accesso: non essere stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti il trasferimento. Studio
La novità del DL 38/2026 (confermata in conversione): dal periodo d'imposta 2027, scatta il divieto assoluto di cumulo tra la flat tax neo-residenti e il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023). Chi trasferisce la residenza entro il 31 dicembre 2026 mantiene ancora la facoltà di applicare entrambe le agevolazioni contemporaneamente.
Attenzione la decorrenza è fissata dal periodo d'imposta 2027.
Questo significa che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 si trova ancora nella finestra in cui il buco normativo esiste. La posizione potrebbe essre difendibile in contenzioso, anche se l'Agenzia delle Entrate avrebbe ogni ragione sistematica per contestarla. Chi invece si trasferisce dal 1° gennaio 2027 trova un divieto di cumulo esplicito, riferito ad entrambi i regimi impatriati, vecchio e nuovo per cui nessuna argomentazione è possibile in caso di accertamento
Per i consulenti necessario verificare la posizione dei clienti che valutano un rientro in Italia e di confrontare i regimi applicabili a seconda della data di trasferimento. Chi è in bilico tra 2026 e 2027 potrebbe avere convenienza ad accelerare il trasferimento di residenza entro fine anno, salvo che le condizioni personali e lavorative lo consentano.
La norma speciale per i lavoratori dell’America’s Cup
Come anticipato, la legge di conversione ha aggiunto all'art. 8 i commi 4-decies, che istituisce un regime fiscale ad hoc per i lavoratori impiegati nell'organizzazione della 38ª America's Cup – Napoli 2027. non residenti e per chi si trasferisce in Italia,
- Per i soggetti non residenti, i redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo percepiti nel 2026 e 2027 per attività direttamente correlate all'evento non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non sono soggetti a ritenute né a imposte sostitutive.
- Per i lavoratori che si trasferiscono in Italia diventando fiscalmente residenti, i medesimi redditi nel biennio 2026-2027 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 35%, un'agevolazione analoga per struttura al regime impatriati ordinario (che prevede il 50%), ma più favorevole e applicabile senza i requisiti soggettivi dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023.
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Regime ricercatori: l’applicazione della proroga per i figli
Gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori rappresentano uno degli strumenti principali per favorire il ritorno di professionalità altamente qualificate nel Paese, in vigore dal lontano 2010. Si ricorda che il regime prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, la detassazione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, con esclusione dalla base imponibile del 90% degli emolumenti.
La disciplina, contenuta nell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche, volte ad ampliare la durata dell’agevolazione in presenza di determinati requisiti, tra cui la presenza di figli minorenni o l’acquisto di un immobile residenziale in Italia.
Particolare rilevanza assume la possibilità di estendere il periodo agevolato attraverso un’apposita opzione, introdotta per i soggetti rientrati prima del 2020, subordinata al versamento di un importo calcolato sui redditi agevolati. In tale contesto, uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui devono essere verificati i requisiti, in particolare quello relativo al numero dei figli, ai fini dell’accesso alle proroghe più ampie del beneficio fiscale.
In merito l'agenzia ha fornito chiarimento con la risposta a Interpello n. 80 del 18 marzo 2026.
Il caso
l caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguarda un contribuente che ha trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e ha già fruito del regime agevolato per il periodo ordinario. Successivamente, ha esercitato l’opzione per l’estensione dell’agevolazione, effettuando il versamento richiesto in un determinato anno, in presenza di un figlio minorenne.
Nel medesimo anno, ma in un momento successivo rispetto al versamento, è intervenuta la nascita di un secondo figlio. Il contribuente ha quindi richiesto chiarimenti circa la possibilità di beneficiare della proroga più lunga prevista per i soggetti con almeno due figli minorenni, sostenendo che il requisito dovesse essere valutato con riferimento all’intero periodo d’imposta e non al momento puntuale del versamento
La risposta dell’Agenzia: possibili piu proroghe
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 80/2026 , ha chiarito che il requisito della presenza dei figli deve essere verificato al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto. Di conseguenza, eventuali eventi successivi, come la nascita di un ulteriore figlio nello stesso periodo d’imposta ma dopo il pagamento, non rilevano ai fini della determinazione immediata della durata dell’agevolazione.
Nel caso specifico, il contribuente, avendo esercitato l’opzione in presenza di un solo figlio, può beneficiare esclusivamente dell’estensione prevista per tale situazione, ossia fino a otto periodi d’imposta complessivi. La nascita del secondo figlio, avvenuta successivamente al versamento, non consente automaticamente di accedere alla proroga più lunga.
Tuttavia, l’Amministrazione riconosce la possibilità di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile attraverso una nuova opzione, da esercitare entro i termini previsti dalla normativa. In particolare, qualora entro la scadenza stabilita il contribuente sia in possesso del requisito dei due figli, potrà estendere il beneficio fino a undici periodi d’imposta, previo ulteriore versamento nella misura prevista.
Analogamente, in presenza di tre figli, è possibile raggiungere una durata complessiva ancora maggiore, con applicazione di un’aliquota ridotta per il calcolo dell’importo dovuto.
La motivazione dell’Agenzia si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica della normativa, che individua nel momento dell’esercizio dell’opzione il punto temporale determinante per la verifica dei requisiti. Tale impostazione garantisce certezza giuridica e uniformità applicativa, evitando interpretazioni estensive che potrebbero generare disallineamenti nella gestione del beneficio.
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Impatriati e ricercatori: casi di estensione del regime
Con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di estensione del periodo agevolabile per:
- il regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015);
- gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (art. 44, D.L. 78/2010).
La risoluzione interviene su specifici quesiti interpretativi sorti a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019) e delle successive disposizioni del Decreto Fiscale 2019 e del D.L. 19/2024. In particolare il documento chiarisce:
- se l’estensione quinquennale del regime impatriati sia applicabile anche ai soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019;
- come operi l’allungamento progressivo del periodo agevolato per docenti e ricercatori in presenza di figli sopravvenuti nel corso del beneficio.
Il quadro normativo delle agevolazioni per impatriati
Lavoratori impatriati – Art. 16 D.Lgs. 147/2015
Il Decreto Crescita ha rafforzato il regime speciale per lavoratori impatriati, prevedendo: l’aumento dal 50% al 70% della quota di reddito esclusa da imposizione per i soggetti trasferiti dopo il 2 luglio 2019; la possibilità di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d’imposta in presenza di specifici requisiti .
La proroga quinquennale è riconosciuta ai lavoratori che: hanno almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo; acquistano un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti . Per i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019, il Decreto Fiscale 2019 aveva subordinato l’incremento dell’abbattimento al 70% all’emanazione di un decreto ministeriale mai adottato . Tale previsione è stata poi abrogata nel 2024 .
La nuova risoluzione ora chiarisce che l’estensione quinquennale del regime non è subordinata a tale decreto e si applica anche ai rientri nel periodo intermedio 2019, in presenza dei requisiti previsti dalla norma. L’ulteriore quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio, che inizia dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia .
Docenti e ricercatori – Art. 44 D.L. 78/2010
L’articolo 44 prevede la detassazione del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia.
Il regime ordinario si applica: nel periodo d’imposta di acquisizione della residenza; nei cinque periodi successivi (ovvero tre per i rientri antecedenti al 2020) Per i soggetti trasferiti dal 2020, il comma 3-ter ha introdotto una durata più ampia in presenza di determinati requisiti, graduata in funzione del numero di figli o del possesso di un immobile residenziale
Condizione Durata complessiva agevolazione 1 figlio minorenne o acquisto immobile 8 periodi d’imposta Almeno 2 figli minorenni 11 periodi d’imposta Almeno 3 figli minorenni 13 periodi d’imposta Le risposte ai quesiti
In sintesi le risposte dell'Agenzia sui casi di dubbio interpretativo
Lavoratori impatriati
I soggetti rientrati tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019 possono accedere all’ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni previste per i rientri dal 2020.
L’estensione non è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale relativo al Fondo Controesodo.
Restano fermi i requisiti sostanziali: presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, oppure acquisto di immobile residenziale nei termini previsti.
Il nuovo quinquennio decorre dal periodo d’imposta successivo al completamento del primo quinquennio agevolato.
Docenti e ricercatori
La detassazione resta pari al 90% degli emolumenti. L’allungamento del periodo agevolabile è progressivo e dipende dal numero di figli o dall’acquisto dell’immobile.
È possibile beneficiare dell’estensione anche se i figli nascono dopo il rientro in Italia.
Il requisito dei figli può maturare durante il periodo agevolato, purché entro la scadenza del periodo in corso (sei, otto o undici anni, a seconda dei casi).
L’acquisto dell’immobile deve invece avvenire nei termini espressamente previsti dalla norma (dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti).
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Retribuzioni convenzionali e fringe benefit: chiarimenti dell’Agenzia su stock option
Con la Risposta n. 37/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti – in particolare stock option e performance shares – maturati durante periodi di lavoro all’estero, nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il chiarimento assume particolare rilievo per i datori di lavoro che gestiscono piani di incentivazione internazionale e per i consulenti chiamati a verificare la corretta tassazione dei fringe benefit riconosciuti a dipendenti fiscalmente residenti in Italia ma operanti stabilmente all’estero.
Il caso riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia che ha svolto attività lavorativa in via esclusiva all’estero per più annualità, assoggettando il reddito da lavoro dipendente al regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Nel corso degli anni successivi, il dipendente ha esercitato stock option e ha percepito performance shares maturate durante il periodo di lavoro estero, chiedendo se tali compensi dovessero essere tassati autonomamente in Italia oppure considerarsi già “assorbiti” nel regime convenzionale.
Il caso
Il lavoratore ha prestato attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, soggiornando nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Durante tali periodi ha beneficiato del regime di determinazione forfetaria del reddito, basato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale.
Nel dettaglio:
- nel 2024 ha esercitato stock option maturate tra il 2016 e il 2019;
- nel 2025 ha ricevuto azioni a titolo gratuito nell’ambito di un piano di performance shares con periodo di maturazione 2022–2025.
Entrambi i piani erano collegati al rapporto di lavoro svolto all’estero. L’evento imponibile (esercizio delle opzioni e assegnazione delle azioni) si è verificato in anni successivi rispetto al periodo di maturazione.
Il contribuente ha sostenuto che tali redditi, qualificabili come fringe benefit, dovessero ritenersi già inclusi nella base imponibile determinata secondo il criterio convenzionale e, quindi, non assoggettati a ulteriore tassazione analitica.
Per i datori di lavoro e gli uffici payroll, la questione è particolarmente delicata: occorre infatti distinguere tra momento di maturazione del diritto e momento di effettiva percezione, verificando quale regime fosse applicabile nel periodo cui il compenso si riferisce.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina generale dei redditi di lavoro dipendente, ha ricordato che costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i compensi in natura, tra cui rientrano le assegnazioni di azioni e diritti di opzione, da valorizzare secondo il valore normale.
Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali rappresenta una deroga al criterio analitico ordinario. Quando ricorrono i requisiti previsti – lavoro svolto all’estero in via continuativa ed esclusiva, permanenza superiore a 183 giorni, inquadramento in categorie previste dal decreto ministeriale – il reddito è determinato forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali, senza tener conto della retribuzione effettiva.
Secondo l’interpretazione già consolidata nella prassi amministrativa, l’applicazione del criterio convenzionale comporta che ogni retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria – incluse indennità, premi ed emolumenti in natura – non sia oggetto di autonoma tassazione, dovendosi ritenere assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha quindi ritenuto che:
- i fringe benefit derivanti dall’esercizio, nel 2024, delle stock option maturate durante il periodo in cui il lavoratore era già assoggettato al regime convenzionale;
- le azioni assegnate nel 2025 in relazione al piano di performance shares maturato anch’esso in un periodo coperto dal medesimo regime,
- non debbano essere ulteriormente tassati in Italia, in quanto già assorbiti nella base imponibile calcolata secondo le retribuzioni convenzionali.
Diversamente, è stata ritenuta imponibile la quota di stock option maturata in un periodo antecedente all’applicazione del regime convenzionale. Per tale frazione temporale, infatti, il reddito di lavoro dipendente non era stato determinato in via forfetaria e, pertanto, il relativo fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Il principio che emerge è di particolare interesse operativo: ai fini della corretta tassazione dei compensi in natura differiti, rileva il periodo di maturazione del diritto e il regime fiscale applicabile in tale arco temporale, non il solo momento di esercizio o assegnazione.
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Impatriati ex frontalieri: nuovi chiarimenti dall’Agenzia
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a generare quesiti applicativi di rilievo per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi in cui il rientro in Italia avvenga dopo un periodo di residenza fiscale all’estero, ma con attività lavorativa già svolta nel territorio nazionale.
Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria nella Risposta 12 del 20 gennaio 2026 affronta il caso del lavoratore che, pur avendo trasferito la residenza all’estero, ha continuato a prestare la propria attività in Italia come frontaliero, per poi rientrare stabilmente nel territorio dello Stato.
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Il caso in esame
La fattispecie esaminata riguarda un lavoratore dipendente che, dopo essersi trasferito all’estero e aver acquisito la residenza fiscale fuori dall’Italia, ha continuato a svolgere quotidianamente la propria attività lavorativa presso una sede italiana del datore di lavoro.
Durante il periodo di permanenza all’estero, il soggetto ha adempiuto agli obblighi dichiarativi nel Paese di residenza, mantenendo tuttavia un legame professionale costante con il territorio italiano. In prossimità del rientro definitivo in Italia, il lavoratore ha chiesto se tale circostanza potesse precludere l’accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, come modificato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.
Il dubbio interpretativo si è concentrato, in particolare, sul requisito della pregressa residenza all’estero e sulla rilevanza del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro.
La decisione dell’Agenzia
Nel chiarire il caso, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che la disciplina agevolativa richiede la verifica di presupposti oggettivi e soggettivi ben definiti, tra cui l’effettivo trasferimento della residenza fiscale e il rispetto del periodo minimo di permanenza all’estero.
È stato precisato che la norma non introduce alcuna preclusione legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza estera, purché risulti soddisfatto il requisito temporale della non residenza fiscale in Italia.
Tale impostazione risulta coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo conforme alla ratio incentivante della norma, valorizzando la sostanza economica delle situazioni e non elementi meramente formali.
In questa prospettiva, anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in assenza di espresse limitazioni normative, non possono essere introdotti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore.
L’interpretazione fornita consente dunque di ritenere ammissibile l’accesso al regime agevolato anche per i lavoratori che abbiano operato come frontalieri, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti, inclusi quelli relativi alla qualificazione professionale e alla durata del periodo di residenza estera.
Per i datori di lavoro e i consulenti, il chiarimento rappresenta un punto di riferimento operativo importante nella gestione dei rientri dall’estero e nella corretta applicazione delle agevolazioni fiscali connesse, riducendo il rischio di contenzioso e favorendo una pianificazione più consapevole dei rapporti di lavoro agevolati
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Lavoro da remoto all’estero: quando diventa stabile organizzazione per l’impresa
L’Ocse ha aggiornato nel 2025 il commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, inserendo per la prima volta linee guida specifiche sulle implicazioni fiscali per le imprese del lavoro da remoto svolto oltre confine.
Il tema è diventato centrale dopo la pandemia, quando lo smart working si è diffuso su scala globale creando un nuovo dubbio per imprese e lavoratori: lavorare da casa in un altro Stato può creare una “stabile organizzazione” con conseguenti obblighi fiscali per l’azienda?
Il nuovo commentario chiarisce che non esiste alcun automatismo: il fatto che un dipendente lavori da casa non significa che quell’abitazione diventi una sede dell’impresa. Serve sempre un’analisi concreta, basata su fatti e circostanze.
Tuttavia, l’Ocse introduce criteri più operativi – come la soglia del 50% del tempo di lavoro – e definisce quando esiste una reale “ragione commerciale” che può far scattare il rischio fiscale.
A questo link i documenti ufficiali
Stabile organizzazione e lavoro da remoto in Europa
Secondo l’Ocse, per configurare una stabile organizzazione devono essere presenti più elementi contemporaneamente:
un luogo fisso, utilizzato in modo regolare, e soprattutto a disposizione dell’impresa. Ciò significa che la casa del lavoratore deve essere usata non solo per scelta personale, ma per reali esigenze dell’azienda.
Viene introdotto un criterio specifico:
- Se nel corso di 12 mesi il lavoratore svolge da casa meno del 50% delle ore complessive, di norma non si configura una stabile organizzazione.
- Se supera il 50%, occorre una verifica più approfondita.
Elemento decisivo è la “ragione commerciale”: la presenza del lavoratore nell’altro Stato deve portare un vantaggio all’impresa, come la possibilità di incontrare clienti, accedere a risorse locali o garantire servizi in tempo reale. Non sono invece sufficienti motivazioni legate alla comodità personale, al fuso orario o al risparmio di costi.
Gli esempi forniti dall’Ocse: non vi è stabile organizzazione in caso di utilizzo sporadico o limitato (es. 30% del tempo in smart working), mentre il rischio sale se il lavoratore opera per l’80% da casa e gestisce clienti nel Paese.
Attenzione anche ai casi in cui il dipendente è l’unico rappresentante dell’azienda nello Stato: in tali situazioni, l’home office tende a qualificarsi come luogo d’affari.