• PRIMO PIANO

    Decreto Automotive: incentivi per le imprese per 1,3 miliardi

    Il MIMIT con notizia del 23 maggio annuncia il via libera al DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.

    Decreto Automotiv3: sblocatte le regole, Urso spiega in dettaglio

    Con il DPCM automotive, si darà il via agli aiuti alla filiera produttiva, incentivi all’acquisto di furgoni, moto e scooter e al noleggio a lungo termine di auto a favore di chi ha redditi bassi. 

    Sono gli interventi che compongono il DPCM del valore totale di poco più di 1,3 miliardi di euro, sbloccato dal governo dopo un’attesa durata quasi un anno. 

    Il Ministro Urso stesso ha spiegato che si tratta di: “Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. Risorse specifiche per il settore, che si aggiungono a quelle già destinate al Piano Transizione 5.0, che ha una dotazione triennale di 9,8 miliardi di euro per l’innovazione digitale e l’efficientamento energetico del sistema industriale”.

    La decisione arriva dal Cdm del 22 maggio dove altri provvedimenti sono stati approvati.

    Urso inoltre spiega che è stata raggiunta l’intesa di ripristinare, già nel prossimo mese di luglio, le risorse pari a 251 milioni di euro che sono state destinate, per esigenze di bilancio, alla copertura del decreto-legge per contrastare il caro carburanti e a sostegno delle imprese dell’autotrasporto.

    Le nuove risorse, già individuate, si aggiungeranno quindi a quanto già destinato al comparto con questo provvedimento, aumentandone l’importo complessivo

    In particolare, con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.

    Urso ha concluso specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sviluppo competenze PMI: domande di contributo entro il 23 giugno

    Entro il 23 giugno è possibile presentare le domande per la misura agevolativa del MIMIT rivolta alle PMI.

    Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.

    Il decreto in oggetto reca le procedure per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze  del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

    Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
    Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie
    imprese.

    Sviluppo competenze PMI: che cos’è

    Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.

    L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.

    La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.

    Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:

    • a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
    • b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
    • c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
    • d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
    • e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
      • i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
      • ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
      • iii. processi di transizione verde e digitale;
    • f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.

    Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
    soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

    Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
    Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.

    Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

    Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:

    • a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
    • c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
    • d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

    Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

    I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021

    Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.

    Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.

    Sviluppo competenze PMI: presenta domanda entro il 23 giugno

    Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.

    A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

    Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche

    Il 20 maggio il CNDCEC informa della firma del Protocollo con la Ministra Locatelli a tema buone pratiche per la disabilitò.

    In particolare, con la sottoscrizione del protocollo, il Consiglio Nazionale e la Ministra si impegnano a promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, iniziative informative sulle riforme previste dalla Legge 227/2021, finalizzate ad una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive nonché a favorire lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita. 

    Disabilità: accordo Governo-Commercialisti per buone pratiche

    Nell’esercizio della professione, il commercialista, attraverso l’interazione con le imprese, le famiglie e gli operatori economici, entra in contatto con numerose e variegate realtà di interesse economico e sociale che hanno impatto sulle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

    Tra le finalità dell’accordo appena firmato tra Governo e Commercialisti ci sono anche quelle di contribuire sia al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia – con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socioeconomico e fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio – sia alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di esperti indicati dal CNDCEC.

    Dal testo del Protocollo si evidenzia che esso ha come finalità la collaborazione tra il Ministro per le Disabilità e il CNDCEC per promuovere una efficace attuazione delle politiche pubbliche a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie e in particolare, le Parti si impegnano a:

    • promuovere presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli ordini territoriali, iniziative informative sulle riforme di cui alla Legge 227/2021, ai fini di una migliore diffusione delle conoscenze e per l’individuazione di pratiche professionali positive e trasferibili;
    • promuovere lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi per la definizione dei progetti di vita;
    • contribuire al monitoraggio sull’applicazione e fruizione di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, con specifico riferimento alla normativa di vantaggio socio-economico-fiscale a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie e alle associazioni che li rappresentano e agli Enti del terzo settore che svolgono azione sociale a loro beneficio;
    • contribuire alla realizzazione e al monitoraggio di programmi e progetti promossi dal Dipartimento con la partecipazione di esperti espressi dal CNDCEC;
    • progettare e/o promuovere percorsi formativi articolati, in ottica di sviluppo delle conoscenze, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali, in tema di interventi professionali finalizzati all’applicazione della normativa nazionale in materia;
    • offrire all’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità (OND), il contributo scientifico e tecnico del CNDCEC, qualora vengano trattati temi inerenti al presente accordo o materie affini;
    • cooperare nella attuazione di interventi e misure a beneficio degli enti del terzo settore e a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli, negli organismi e nelle commissioni costituiti a tale scopo.

  • La casa

    Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE chiarisce

    Con la Risposta a interpello n 108 del 25 maggio, l'Ade fornisce un interessante interpretazione della norma sulla agevolazione prima casa.

    In sintesi si evidenzia che l’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto di un fabbricato collabente censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di immobile che mediante un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, potrà essere destinato a abitazione e questa destinazione risulta realizzata entro tre anni dal rogito.

    Prima casa anche per immobile fatiscente: l’ADE risponde

    L’Istante ha sottoscritto nel 2024, un contratto preliminare di compravendita con il quale si è impegnato ad acquistare un fondo rustico, censito al catasto terreni, con annessa unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita al catasto fabbricati nella categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna.
    L’Istante precisa che, nel contratto preliminare, le parti hanno stabilito che la stipula dell’atto definitivo di compravendita è fissata per il 30 giugno 2026.
    Lo stesso dichiara di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa, ai sensi della nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chiede di sapere se può usufruire dellepredette agevolazioni fiscali prima casa in sede di stipula del contratto di compravendita avente ad oggetto l’unità immobiliare censita in categoria F/2, precisando che la pratica edilizia di ristrutturazione sarà avviata e completata entro tre anni dalla stipula del contratto definitivo e che l’immobile sarà destinato ad abitazione.
    Le Entrate accordano l'incentivo, ma prima ricordano tutte le condizioni necessarie per l'agevolazione prima casa.

    In particolare, le agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” sono disciplinate dalla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che individua i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo per la fruizione dei relativi benefici:

    «ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi
    della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse devono ricorrere le seguenti condizioni:
    a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività (…). La dichiarazione di voler
    stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
    b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato
    l’immobile da acquistare;
    c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su
    altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (…)».

    In ogni caso, l’acquisto deve riguardare unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative (cfr. risoluzione 1° agosto 2017, n. 107).
    In particolare, si considerano “case di abitazione” i fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, con l’esclusione di A10, "Uffici e studi privati", e ad eccezione di A1, A8 e A9).
    In merito al requisito della “destinazione abitativa”, con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nel ribadire che deve trattarsi di un fabbricato “strutturalmente concepito per uso abitativo”, è stata riconosciuta la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche ai trasferimenti di fabbricati ancora in fase di costruzione all’atto dell’acquisto e ciò in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione c.d. “prima casa” compete ai fabbricati in corso di costruzione (categoria catastale F/3) destinati ad abitazione, ossia strutturalmente concepiti per uso abitativo.
    Con riferimento agli immobili compresi nella categoria F/2 (unità collabenti), si tratta di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio (cfr. art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28).
    Ciò posto, con riferimento alla fruizione dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto di fabbricati collabenti, si fa presente che con la recente ordinanza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2025, n. 3913, muovendo dal precedente indirizzo relativo agli immobili in corso di costruzione, viene riconosciuto l’accesso alla richiamata agevolazione anche in caso di acquisto di un immobile collabente, di categoria catastale F/2.
    In particolare, nella richiamata pronuncia viene sostenuto che “è certamente indubbio che caratteristica dei fabbricati collabenti è la loro inidoneità a soddisfare attuali esigenze abitative, in quanto immobili privi di un’attuale
    utilizzabilità per il possessore, tanto che, come detto, gli stessi sono iscritti in catasto senza attribuzione di rendita (…); ciò nonostante, ritiene questa Corte che né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della
    categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa;”.

    Secondo la Corte, “Ciò che rileva, ai fini fiscali, è che l’immobile, sebbene in stato di abbandono e come tale non attualmente abitabile, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e risulti in tale destinazione completato nel termine
    triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n. 131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio”.

    Secondo i giudici di legittimità, pertanto, “La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento ovvero la previa demolizione e successiva ricostruzione, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale, tanto più se tali benefici risultino accessibili per gli immobili ancora da ultimare; risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto (Cass. n. 3804/2003, Cass. n. 18300/2004)”.
    Alla luce di tali motivazioni, l’affermazione del principio di diritto secondo cui “In materia di agevolazione prima casa (…), il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo”.
    Tanto premesso si ritiene che l’Istante possa fruire della predetta agevolazione per l’acquisto dell’immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis.
    Resta fermo che, in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
    Devono, quindi, ritenersi superate le indicazioni fornite con la risposta a interpello del 30 agosto 2019, n. 357.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Precompilata 2026 per eredi: istruzioni per l’uso

    L'agenzia delle entrate ha dato il via alle modiche e agli invii della dichiarazione precompilata 2026.
    Dal 19 maggio è possibile accedere nella sezione della Precompilata 2026 e procedere ad accettare o modificare la propria dichiarazione.
    Le Entrate hanno anche pubblicato una guida di istruzioni aggiornata, che come ogni anno anno dettaglia le regole.
    Tra queste vi sono le istruzioni per gli eredi che accedono alla precompilata per il proprio familiare deceduto, vediamo come fare.

    Precompilata per gli eredi 2026: istruzioni per l’uso

    Chi è già in possesso della abilitazione necessaria può accede alla Precompilata come erede.

    Occorre procede come segue:

    accedere da questa schermata alla precompilata

    successivamente occorre selezionare dichiarazione come erede:

    infine selezionare il codice fiscale della persona deceduta per la quale si intende presentare la dichiarazione dei redditi.

    L'Agenzia mette a disposizione dell'erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all'Agenzia delle entrate da enti esterni (ad esempio spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali ecc.) nonché delle altre informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria. 

    L’erede dopo aver visualizzato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web.

    In particolare, per quanto riguarda le spese sanitarie e i relativi rimborsi l’erede, per motivi di cautela inerenti al trattamento dei dati personali, non può accedere al dettaglio delle singole voci delle spese e dei rimborsi, ma può visualizzare i dati aggregati, suddivisi per tipologia di spesa, del “de cuius” e dei familiari a carico del “de cuius”, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione.

    Gli eredi abilitati (per conto delle persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026) potranno utilizzare, oltre al modello Redditi, anche il modello 730, purché la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare il 730, ossia nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi – PF.

    le entrate precisano che dal 2025 il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede per conto del soggetto deceduto, può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede e procedere per conto suo all’invio della dichiarazione. 

    Precompilata eredi 2026: come chiedere l’abilitazione

    L'erede può presentare la dichiarazione per una persona deceduta direttamente tramite l'applicazione web.

    Per poter accedere alla precompilata del de cuius, l’erede deve utilizzare le credenziali personali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia) e, soprattutto, essere in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Agenzia, dopo essersi qualificato come erede della persona deceduta per la quale vuole presentare la dichiarazione.

    L'erede può ottenere l’abilitazione dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, la propria condizione tramite l'apposito servizio “Autorizzazioni”, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia a cui accedere con le proprie credenziali (Spid, Cie, Cns o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia).

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  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES 2026: domande entro il 1° giugno, vediamo per chi

    Il credito d'imposta per le imprese che operano nelle regioni rientranti nella ZES unica spetta anche per il 2026.

    Ricordiamo che l'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.

    Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

    In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

    Attenzione al fatto che, come specificato anche dall'ADE sulla pagina preposta, le domande per il 2026 scadono il 30 maggio che essendo sabato concede tempo fino al 1° giugno.

    Credito ZES 2026: soggetti esclusi

    L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).

    L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

    Credito ZES 2026: utilizzo

    Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.

    Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 441, della legge, è utilizzabile:               

    1. per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 441, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta            
    2. per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze”.

    Credito ZES 2026: modello e istruzioni per le domande entro il 1° giugno

    Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

    relativi al credito d’imposta ZES unica: scarica Modello e istruzioni per il Credito ZES 2026

    Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026. 

    Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026

  • Accertamento e controlli

    Nuova CIVIS: come presentare una domanda, guida passo passo

    Il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate diventa più “dialogante”, dal 13 maggio infatti, dopo una prima risposta negativa o solo parzialmente favorevole, sarà possibile inviare una seconda richiesta di assistenza direttamente online.

    In pratica, si raddoppia il confronto con il Fisco senza dover passare dagli sportelli.

    L’obiettivo dichiarato dell’Agenzia è trasformare CIVIS in un vero “canale unico” per la gestione delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni.

    Di seguito disponibile una infografica con check list con tutti gli step per presentare una "nuova" civis

    Se il Fisco dice no, ora puoi chiedere un riesame

    La nuova funzione permette a contribuenti e intermediari di tornare sulla pratica già esaminata quando:

    • non si ritiene corretto l’esito della prima lavorazione;
    • si vogliono fornire ulteriori chiarimenti o informazioni non trasmesse inizialmente.

    In sostanza, chi riceve un rigetto non dovrà più fermarsi alla prima risposta dell’Agenzia delle Entrate, ma potrà chiedere una nuova valutazione della propria posizione direttamente online.

    Una novità che punta a ridurre accessi agli uffici e contenziosi, ma soprattutto a rendere meno “definitiva” la prima risposta automatizzata o istruttoria.

    Come funziona la seconda richiesta CIVIS

    La seconda istanza può essere inviata solo dopo la chiusura della prima pratica, indipendentemente dalla motivazione con cui è stata archiviata.

    C’è anche un’altra apertura importante: la nuova richiesta può essere trasmessa da un soggetto diverso rispetto a chi aveva presentato la prima domanda. Ad esempio, il contribuente può subentrare al professionista oppure affidare la pratica a un nuovo intermediario.

    La richiesta viene automaticamente assegnata allo stesso ufficio che ha gestito la prima lavorazione, così da garantire continuità nell’esame della posizione.

    Tutta la gestione resta consultabile nel “Profilo utente”, dove è possibile monitorare:

    • stato della pratica;
    • ufficio incaricato;
    • esiti delle richieste;
    • pratiche precedenti presentate anche tramite intermediario delegato.

    CIVIS, attenzione agli allegati: ci sono limiti precisi

    Per sostenere le proprie ragioni, il contribuente può inserire spiegazioni direttamente nel testo della richiesta.

    L’Agenzia precisa però che non è necessario allegare documenti già presenti nei propri archivi, come:

    • modelli F24;
    • dichiarazioni già trasmesse;
    • documenti fiscali già acquisiti.

    Resta comunque possibile caricare documentazione aggiuntiva in formato elettronico, con alcuni limiti tecnici:

    • massimo 10 file;
    • dimensione massima di 20 MB per ciascun allegato.

    Con il restyling del servizio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le “causali di chiusura” delle pratiche.

    L’obiettivo è rendere gli esiti più chiari e comprensibili, evitando formule troppo sintetiche o poco trasparenti che spesso lasciavano dubbi ai contribuenti.

    Cos’è CIVIS e quando si può usare

    CIVIS è il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate che permette di chiedere assistenza senza recarsi agli sportelli fisici.

    Il servizio può essere utilizzato quando si riceve:

    • una comunicazione di irregolarità;
    • un avviso telematico;
    • una cartella di pagamento derivante da:
      • controllo automatizzato;
      • liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

    Il sistema funziona anche se la comunicazione è arrivata:

    • tramite avviso telematico;
    • via PEC;
    • con raccomandata o lettera cartacea.

    Il percorso da seguire sul sito ADE per un dialogo col Fisco

    Per utilizzare CIVIS bisogna entrare nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il percorso:

    “Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità, cartelle di pagamento e comunicazioni relative all’imposta di bollo su fatture elettroniche”

    e poi selezionare:

    “Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento”.

    La procedura è guidata e accompagna il contribuente passo dopo passo nella compilazione della richiesta.

    La nuova possibilità di inviare una seconda istanza rappresenta una piccola rivoluzione nel rapporto digitale con il Fisco.

    Finora, una risposta negativa su CIVIS spesso costringeva il contribuente a cercare altre strade: appuntamenti in ufficio, PEC, reclami o addirittura contenzioso.

    Con questa novità, invece, il confronto resta interamente online e si apre uno spazio aggiuntivo per correggere errori, integrare documenti o chiarire aspetti che nella prima fase non erano stati valutati correttamente.

    Un cambio di approccio che punta a trasformare CIVIS da semplice canale tecnico a vero strumento di interlocuzione tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

    Scarica qui l'infografica con i passaggi principali in sintesi e la checklist.