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Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Il MIMIT ha pubblicato il DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
In particolare, il decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025, alle seguenti finalità:
a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
b) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni;
c) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
d) riconoscimento dei contributi per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.Con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Il Ministro Urso ha specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
Contributo all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.
I contributi di cui sopra sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.La società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.
Per il riconoscimento dei contributi, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.
Per il riconoscimento dei contributi è inserita nell’apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell’atto di acquisto o dell’ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.
I contributi sono corrisposti dal concessionario all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero,
pena lo scarto dell’operazione di versamento.Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.
Contributo acquisto veicoli nuovi categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7
A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Dalle agevolazioni precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l’anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all’acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.Contributo installazione impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l’anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.Contributo acquisto infrastrutture per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica utenti domestici
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni
E' istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.
L’utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi.
La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.
Per l’acquisto di beni e servizi essenziali per l’attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all’acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.
Per l’attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il
veicolo può essere da ACI:a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell’utente da sottomettere ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
Allegati:
b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli
attraverso l’attivazione della opzione di “buy back” contrattualmente predefinita, ovvero ad altro
soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
c) in caso dell’impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita,
ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.
Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l’acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l’importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso. -
Tirocini: ok al Dominus dipendente di azienda
Con la risposta al quesito PO 48/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tornato sul tema della funzione di dominus svolta da un iscritto all'Albo che lavora come dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata.
Il caso sottoposto riguardava un professionista esonerato dall'obbligo formativo per il triennio precedente, privo di partita IVA, che intende assumere la funzione di dominus per un tirocinante a sua volta dipendente a tempo pieno della medesima azienda, con mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l'oggetto del tirocinio. Il CNDCEC, pur rimettendo la valutazione del caso concreto all'autonomia istituzionale dell'Ordine territoriale, fornisce indicazioni di carattere generale utili per l'istruttoria delle istanze di iscrizione al registro dei praticanti.
Le norme sul tirocinio professionale dei commercialisti
Il tirocinio professionale è disciplinato dal D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143, che lo definisce come periodo di formazione pratica obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato, da svolgersi con un criterio di assiduità non inferiore a 20 ore settimanali.
La possibilità che la funzione di dominus sia rivestita da un professionista dipendente a tempo pieno è stata affrontata dal Consiglio Nazionale già a partire dall'informativa n. 23/2011, e ripresa più di recente nella risposta al PO 91/2023. In quella sede si è chiarito che l'attività professionale rilevante ai fini dell'assunzione della funzione di dominus non è riservata al solo esercizio in forma libero-professionale, ma può essere svolta anche alle dipendenze di una società o di un ente, purché si tratti di attività riconducibili a quelle "proprie della professione" individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005.
Rileva inoltre l'art. 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio, che subordina l'assunzione della funzione di dominus al possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio, certificato dall'Ordine di appartenenza.
Esonero riconosciuto dall’Ordine : non impedisce la funzione di dominus
Un punto di interesse operativo della risposta del Consiglio riguarda il trattamento dell'esonero formativo. Il CNDCEC conferma l'orientamento già espresso nella risposta al PO 83/2021, secondo cui l'obbligo di formazione continua non può considerarsi "non assolto" quando per il triennio di riferimento l'iscritto abbia beneficiato di un esonero riconosciuto dall'Ordine.
Ne consegue che l'esonero relativo al triennio formativo precedente non costituisce, di per sé, causa ostativa all'assunzione della funzione di dominus, a condizione che permangano gli altri requisiti previsti dal Regolamento. Resta inteso che per il triennio in corso, qualora non sussistano i presupposti per un nuovo esonero, l'iscritto dovrà assolvere regolarmente l'obbligo formativo.
La verifica delle condizioni minime del tirocinio
Ai fini della valutazione istruttoria delle istanze di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce agli Ordini territoriali di acquisire dal professionista, oltre alle dichiarazioni già previste dal Regolamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa all'inquadramento contrattuale presso l'ente o la società e alle mansioni concretamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
Questo consente di verificare la coerenza tra le attività effettivamente esercitate e quelle individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 come proprie della professione.
Requisito Riferimento normativo Condizione richiesta Anzianità di iscrizione all'Albo Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Almeno 5 anni Formazione professionale continua Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Assolta nell'ultimo triennio, anche tramite esonero certificato dall'Ordine Assiduità del tirocinio D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143 Minimo 20 ore settimanali Coerenza delle mansioni svolte come dipendente Art. 1, D. Lgs. 139/2005 Attività riconducibili a quelle proprie della professione Dichiarazione sull'inquadramento presso l'azienda Art. 47, D.P.R. 445/2000 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da acquisire in sede istruttoria Per il tirocinante dipendente della medesima azienda in cui il dominus svolge la propria attività professionale, resta inoltre da verificare, caso per caso, se le ore di lavoro prestate alle dipendenze della società possano essere computate ai fini dello svolgimento del tirocinio, questione per la quale il CNDCEC rinvia ai criteri già indicati nell'informativa n. 23/2011.
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730/2026: detraibilità spese per disturbi dell’apprendimento DSA
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026 per i dipendenti e pensionati.
Tra gli oneri detraibili vi sono le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che vanno indicate nel Rigo E8/E10
Vediamo le istruzioni per la dichiarazione di quest'anno.
Disturbi dell’apprendimento DSA: detraibilità delle spese per i figli
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse del contribuente e anche dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo (familiari fiscalmente a carico).
Attenzione al fatto che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067,
acquisito il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stati definiti l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.
Dall’anno d’imposta 2025, e quindi per la dichiarazione 2026 per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.
Resta fermo che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.
Disturbi dell’apprendimento DSA: quali spese posso detrarre nel 730?
Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Ossia, a titolo esemplificativo, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.
Si precisa che non rientrano, ovviamente, in tale previsione le lezioni private “specialistiche”.
Spese per figli con DSA: requisiti per la detrazione nel 730/2026
Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
Nel caso in cui gli strumenti compensativi o i sussidi tecnici ed informatici siano stati acquistati prima dell’emanazione del citato provvedimento del 6 aprile 2018, i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa ai fini della detrazione.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
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Attività acquatiche erogate da società sportiva: NON esenti per la Cassazione
Con Ordinanza n. 20063/2026 la Cassazione ha statuito che i corsi di nuoto erogati da una società sportiva non sono esenti IVA.
In sintesi la decisione della Suprema Corte ha evidenziato come, l’insegnamento di attività motorie in acqua non è esente malgrado l’importanza e il perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, non rientrano tra l’insegnamento scolastico o universitario.
Vediamo un confronto con la giurisprudenza comunitaria.
Corsi di nuoto non esenti IVA: la Cassazione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e respinto il ricorso incidentale della società contribuente avverso la sentenza della Ctr della Puglia n. 2231/2021 cassandola.
Per l’anno d’imposta 2010 c'era stato il mancato riconoscimento dell’esenzione da Iva dei corsi di nuoto e ginnastica in acqua:
- acquagym,
- hydrobike,
tenuti da una società sportiva dilettantistica che l'agenzia aveva ritenuto non rientranti tra le attività didattiche di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del dpr n. 633/72.
La CTP si era limitata ad annullare le sanzioni, mentre la corte d’appello aveva ritenuto spettasse l’esenzione solo sui corsi appositamente autorizzati.
Secondo il ricorso della società sportiva affiliata al Coni tutti i corsi da essa tenuti erano da considerarsi esenti da Iva, perché’ didattico-formativi e riconosciuti dalla Federazione pur se nelle ricevute vi era stata una generica indicazione di corsi.
La società sosteneva di essersi sempre attenuta ai modelli didattici federali e impiegando tecnici e istruttori federali per la tenuta degli stessi.
I giudici della Suprema Corte però annotano che la Corte di giustizia EU è intervenuta sul tema escludendo l'esenzione dall’Iva dell’insegnamento del nuoto e altre attività motorie in acqua.
La nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell’art. 132 della direttiva 2006/112, par.1, lettere i) e j), deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola nuoto.
Questa interpretazione impatta anche con l’attuale previsione dell’art.36 bis del dl n. 75/2023, che ha fissato
con decorrenza retroattiva l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi rese da parte degli enti sportivi dilettantistici.
Secondo l’ordinanza in commento tale disposizione va disapplicata in considerazione della primazia in materia di tributi armonizzati non solo nel diritto unionale, ma anche delle sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di giustizia Ue.
Cambia pertanto il quadro IVA per ASD e SSD, escludendo nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione prevista per le prestazioni didattiche, perchè l'Ordinanza n. 20063/2026 della Cassazione esclude i corsi di nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche relativamente ai periodi anteriori al 17 agosto 2023
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Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio sono operative le novità per l'antiriciclaggio ad ampio spettro previste dallo UIF e riguardano anche gli amministratori di condominio.
Prima dei dettagli ricordiamo che l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal Dlgs n 231/2007 in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori.
Vediamo cosa cambia per gli amministratori di condominio.
Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
L’antiriciclaggio non riguarda soltanto banche, notai o commercialisti ma anche gli amministratori di condomio.
Dal 1° luglio le nuove istruzioni, adottate con provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 in attuazione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, sostituiscono integralmente il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 introducendo novità nel metodo con cui i soggetti obbligati devono individuare, valutare e, se necessario, segnalare le operazioni sospette.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 si rivolge tra i soggetti obbligati anche agli amministratori condominiali, quali “operatori non finanziari”
Per l'amministratore la segnalazione deve nascere da una valutazione concreta rispetto alle regole del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che disciplina la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 35 prevede l’obbligo di segnalazione quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che i fondi provengano da attività criminosa.
Attenzione al fatto che la segnalazione di operazione sospetta non è più un atto isolato, ma come l’esito di un processo in cui prima si individuano le anomalie; poi si esaminano nel contesto concreto infine, si decide se ricorrono i presupposti per l’invio della segnalazione.
Attenzione al fatto che la UIF chiarisce che devono essere evitati automatismi e approcci meramente cautelativi.
Nel condominio la segnalazione di operazione sospetta non presuppone la prova di un illecito. Richiede però una valutazione professionale fondata sulle informazioni disponibili.
In pratica se l’anomalia è spiegabile, la segnalazione può non essere dovuta. Se invece, dopo l’analisi, restano elementi oggettivi e soggettivi idonei a fondare un sospetto, il professionista deve valutare l’attivazione del canale UIF.
Lo studio di amministrazione condominiale praticamente dovrà dotarsi di:
- criteri interni per intercettare possibili anomalie;
- individuare un referente o comunque una figura responsabile nei contesti più strutturati;
- conservare le verifiche svolte;
- motivare anche l’eventuale decisione di non procedere alla segnalazione.
Lo UIF introduce una distinzione rilevante:
- gli studi associati e le società tra professionisti, sono obbligati all’adozione di una procedura interna per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e all’individuazione di un referente SOS;
- i singoli professionisti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori, hanno una raccomandazione e non un obbligo.
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Iperammortamento 2026: tutte le regole per la domanda al GSE
Il Gse in data 12 giugno ha apero il portale per le comunicazioni preventive, a stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT
Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.
E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:
- le procedure di accesso,
- i termini di comunicazione
- i criteri di calcolo dell'incentivo.
Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.
La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo.
Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iper ammortamernto 2026: come funziona
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Iperammortamento 2026: i beni agevolabili
Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:
- i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
- i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica).
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).
Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iperammortamento 2026: come si accede
L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:
1. Comunicazione preventiva
L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.
2. Comunicazione di conferma
Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.
3. Comunicazione di completamento
Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.
Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.
Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero
Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:
- cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
- assenza di requisiti di ammissibilità;
- mancata conservazione della documentazione;
- false dichiarazioni;
- impossibilità di effettuare i controlli.
In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Con il Provvedimento n 182408 del 17 giugno le Entrate hanno pubblicato le regole per i controlli sul 730/2026 anno di imposta 2025.
Restano invariati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso per il contribuente.
Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Possono anche essere selezionate le dichiarazioni dei redditi modello 730/2026, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.Si ricorda che i comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”.
Allegati:
Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.
Con il Provvedimento sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso.