• Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Riforma commercialisti, i consulenti del lavoro temono per le loro competenze

    La riforma dell'ordinamento dei commercialisti (Ddl 2628), dopo l'approvazione della Commissione Giustizia della Camera, giunge all'esame dell'aula.

    Un emendamento approvato in commissione  riaccende lo scontro con i consulenti del lavoro, dopo quello sull'asseverazione dei contratti. (Leggi in merito Asseverazione contratti esclusiva dei Consulenti del lavoro)

    Al centro della contesa l'inserimento del termine "giuslavoristico"  all'articolo 2, tra le materie  oggetto della professione del commercialista che  per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro rischia di sconfinare nelle competenze riservate alla categoria. 

    I commercialisti respingono invece  ogni ipotesi di ampliamento delle proprie prerogative.

    Vediamo in dettaglio i contenuti del testo e all'ultimo paragrafo l'emendamento discusso.

    Le novità attese. principi e criteri

    Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma  e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .

    Il provvedimento punta a modernizzare la professione e a renderla più attrattiva per i giovani. Tra le novità di maggiore impatto:

    la possibilità di svolgere l’intero tirocinio durante il percorso universitario, con l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso all’abilitazione. 

    la formalizzazione delle specializzazioni, 

    l’introduzione del principio dell’equo compenso – con l’aggiornamento dei parametri fermi al 2012 

     disciplina più organica dell’esercizio dell’attività in forma associata o societaria, nonché delle coperture assicurative collettive.

    la definizione delle prestazioni riservate ai commercialisti 

    modifiche allla disciplina delle incompatibilità, in senso meno restrittivo, prevedendo possibili deroghe in casi specifici.

     QUI IL TESTO APPROVATO DAL  CDM 

    Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:

    • Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
    • Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
    • Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
    • Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
    • Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
    • Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
    • Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
    • Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
    • Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
    • Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
    • I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.

    Leggi anche Formazione commercialisti esonero in arrivo per over 65

    Le reazioni contrarie di ANC e ADC

    L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era  detta subito contraria e aveva scritto   al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria. 

    Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.

    Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.

    Le novità del testo approvato

    Lo schema di disegno di legge delega  uscito dal Consiglio dei ministri  come detto raccoglie consenso abbastanza  ampio all’interno della categoria.

    Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.

    Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:

    1. la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e 
    2. il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.

     Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.

    La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.

    La materia giuslavoristica oggetto del nuovo emendamento

    L' emendamento inserito nel corso dei lavori  in commissione ha  riacceso una controversia di lunga data tra commercialisti e consulenti del lavoro. 

    Si tratta dell'introduzione del termine "giuslavoristico", da intendersi in senso lato come svolgimento di adempimenti in materia di lavoro.

    Per il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro     la formula è troppo generica per delineare in modo giuridicamente corretto  una competenza professionale , e rischia di sovrapporsi a un perimetro di competenze già definito e riservato ai consulenti del lavoro . 

    Il Consiglio richiama l'articolo 1 della legge 12/1979, istitutiva dell'Ordine dei consulenti del lavoro: gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non gestiti direttamente dal datore di lavoro, possono essere svolti solo da chi è iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro o, in alternativa, agli Albi di avvocati, dottori commercialisti e ragionieri — con obbligo però , in quest'ultimo caso, di comunicazione agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti.

    Di segno opposto la lettura del Consiglio nazionale dei commercialisti, secondo cui l'emendamento non amplia le competenze della categoria, non introduce nuove riserve di attività e non sottrae alcuna funzione ad altre professioni: si limiterebbe a recepire quanto il legislatore riconosce già  da oltre 80 anni, ossia il ruolo del commercialista nell'assistenza all'impresa anche in ambito giuslavoristico.

    A rafforzare la posizione dei consulenti del lavoro c'è anche un richiamo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sul Ddl 2628 ha già chiarito come il legislatore delegato non sia chiamato ad attribuire nuove competenze professionali né a istituire nuove riserve di attività, evitando qualsiasi ampliamento della sfera di competenza già riservata.

    Di fatto non si puo negare che  l'inserimento  esplicito di una nuova materia nell'ordinamento professionale posa dare un valore diverso a una prassi forse consolidata ma che puo  alimentare  altro  contenzioso.

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    Contributi Ragionieri 2026: aliquote, minimi, scadenza dichiarazione

    Si avvicina la scadenza del 31 luglio termine ultimo per l’invio del modello A/19  (redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente) alla Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti.(v. sotto maggiori dettagli)

    Si ricorda che sono obbligatoriamente iscritti :

    1.  i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A
    2. gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.

    Per loro è previsto il pagamento dei contributi previdenziali:  soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate  alle seguenti scadenze fisse: 

    • 16 febbraio :  prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità, 
    • 16 aprile:  seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
    • 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità. 
    • 16 ottobre  sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.

    Le altre scadenze da ricordare:

    • 16 settembre  quinta rata -+ acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
    • 6 dicembre: settima rata +- saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.

    Vediamo di seguito in dettaglio le aliquote e le modalita di pagamento e dichiarazione

    Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025

    Contributo soggettivo

    Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari  per il 2026 a € 123.886,17  (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)

    E’ dovuto nel 2026  un contributo soggettivo minimo pari a  € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.

    I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:

    •  versano il 50% dell’importo e ,  
    • se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.

    I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo  e-mail: [email protected] 

    Contributo soggettivo supplementare

    Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00  che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00

    Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.

    Contributo Integrativo

    Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.

    Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a €  939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.

    ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista

    Contributo di Maternità

    12,00 euro anche per il 2026

    Modalità di pagamento e causali contributo F24

    I contributi si pagano :

    1. con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa, 
    2. tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca) 
    3. o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale  deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

    Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali: 

    • E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
    • E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
    • E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
    • E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
    • E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
    • E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
    • E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
    • E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).

    Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati. 

    Maggiori informazioni all'indirizzo  www.cassaragionieri.it.

    QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA

    Tabella di riepilogo contributi e scadenze

    ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

    CONTRIBUTO

    IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni 

    ALIQUOTA

    DICHIARAZIONE

    SCADENZE

     

     

    Soggettivo

     

     

    Minimi

    Dal 15% al 25% 

    Modello A/19 

    Entro il 31/07/2023

     

    Acconto eccedenze sul minimo  entro il:

    • 16/09/2026

    Saldo eccedenze entro il:

    • 16/12/2026.

    Per i contributi minimi  con rate del 20% entro il:

    • 17/02/2025;
    • 16/04/2025;
    • 16/06/2025
    • 16/07/2025
    • 16/10/2025

     3.771,10 euro.

    Soggettivo supplementare

    636,00  euro 

    0,75% sul reddito professionale netto

     

    Integrativo minimo

     

     939,06  euro

    4%

     

    Maternità

     

    Dichiarazione reddituale chi deve inviarla e come

    La Cassa specifica che nella comunicazione devono  essere indicate:

    •  l’aliquota percentuale scelta, fissata tra il 15% e il 25%,
    •  l’eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo e 
    • l’opzione di versare la metà del contributo.

    Sono obbligatoriamente tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all'Associazione, anche se pensionati.

    ATTENZIONE Nel caso di decesso dell’iscritto o pensionato, l’obbligo di comunicazione fa capo agli eredi.

    Non sono tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione e gli iscritti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente.

    Per l'invio è sufficiente accedere nell'Area Riservata del sito dell’Associazione, Sezione Richieste dispositive – Dati reddito – e inserire i dati richiesti.

    ATTENZIONE Non è sanzionato l’invio oltre tale data, se effettuato comunque entro il termine della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.

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    Esame di Stato Commercialisti 2026: date, requisiti e domande

    Con l’Ordinanza ministeriale n. 692 del 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha indetto le sessioni degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile per l’anno 2026. Il provvedimento disciplina le modalità di partecipazione, i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti ai candidati e lo svolgimento delle prove integrative per l’accesso alla revisione legale.

    Le sessioni d’esame si terranno nei mesi di luglio e novembre 2026 presso le università individuate dal Ministero. I candidati potranno presentare domanda presso una sola sede tra quelle indicate

    Esame commercialista : Sessioni e scadenza domande

    Come ogni anno le sessioni d’esame  sono due, una estiva e una autunnale.

     Per l’accesso alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti, le prove avranno inizio il 27 luglio 2026 per la prima sessione e il 16 novembre 2026 per la seconda. 

    Per la sezione B dell’albo degli esperti contabili, le date di avvio sono fissate al 31 luglio 2026 e al 20 novembre 2026.

    Termini e modalità di presentazione della domanda

    La domanda di ammissione deve essere presentata:

    1. entro il 24 giugno 2026 per la prima sessione;
    2. entro il 21 ottobre 2026 per la seconda sessione.

    L’istanza va trasmessa alla segreteria dell’università presso la quale il candidato intende sostenere l’esame, scegliendo una sola sede tra quelle indicate nell’ordinanza ministeriale. Sono considerate valide anche le domande spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto, facendo fede la data di accettazione dell’ufficio postale.

    ATTENZIONE I candidati che abbiano presentato domanda per la prima sessione ma siano stati impossibilitati a partecipare alle prove possono iscriversi alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro il 21 ottobre 2026 e richiamando la documentazione già depositata.

    Ti consigliamo per una  preparazione ottimale:

    Requisiti di accesso

    Per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista sono richiesti i titoli appartenenti alle classi LM-56 (Scienze dell’economia) e LM-77 (Scienze economico-aziendali), nonché i corrispondenti titoli del precedente ordinamento universitario o titoli esteri riconosciuti equipollenti. Per l’accesso alla professione di esperto contabile sono invece richieste le lauree delle classi L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e L-33 (Scienze economiche), oltre agli eventuali titoli esteri riconosciuti idonei.

    Per l’ammissione agli esami è necessario allegare:

    • il titolo accademico richiesto per l’accesso alla professione (LM-56, LM-77 o titoli equipollenti per i dottori commercialisti; L-18, L-33 o titoli equipollenti per gli esperti contabili);
    • il certificato di compimento del tirocinio professionale oppure la relativa dichiarazione sostitutiva;
    • la ricevuta del versamento della tassa statale di ammissione pari a 49,58 euro e del contributo richiesto dall’ateneo prescelto;
    • eventuali certificazioni che attestino la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.

    Per coloro che intendono sostenere anche le prove integrative finalizzate all’iscrizione nel Registro dei revisori legali è richiesta inoltre l’attestazione del compiuto tirocinio previsto dal D.M. 25 giugno 2012, n. 146.

    Sedi d’esame 2026

    Provincia/Città Sede d'esame
    Ancona Università Politecnica delle Marche
    Bari Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
    Benevento Università degli Studi del Sannio
    Bergamo Università degli Studi di Bergamo
    Brescia Università degli Studi di Brescia
    Cagliari Università degli Studi di Cagliari
    Camerino Università di Camerino
    Campobasso Università degli Studi del Molise
    Cassino Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
    Castellanza (VA) Università Carlo Cattaneo – LIUC
    Catania Università degli Studi di Catania
    Catanzaro Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia"
    Cosenza Università della Calabria
    Enna Università degli Studi di Enna "Kore"
    Ferrara Università degli Studi di Ferrara
    Firenze Università degli Studi di Firenze
    Foggia Università degli Studi di Foggia
    Forlì Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" – Campus di Forlì (con Campus di Rimini)
    Genova Università degli Studi di Genova
    L'Aquila Università degli Studi dell'Aquila
    Lecce Università del Salento
    Macerata Università degli Studi di Macerata
    Messina Università degli Studi di Messina
    Milano Università Cattolica del Sacro Cuore
    Milano Università degli Studi di Milano-Bicocca
    Milano Università Bocconi
    Modena Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE)
    Napoli Università degli Studi di Napoli "Federico II"
    Napoli Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
    Napoli Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
    Padova Università degli Studi di Padova
    Palermo Università degli Studi di Palermo
    Parma Università degli Studi di Parma
    Pavia Università degli Studi di Pavia
    Perugia Università degli Studi di Perugia
    Pescara Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara
    Piacenza Università Cattolica del Sacro Cuore
    Pisa Università di Pisa
    Potenza Università degli Studi della Basilicata
    Reggio Calabria Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
    Roma Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
    Roma Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
    Roma Università degli Studi "Roma Tre"
    Roma LUISS Guido Carli
    Roma Università degli Studi "Link Campus University"
    Salerno Università degli Studi di Salerno
    Sassari Università degli Studi di Sassari
    Siena Università di Siena
    Teramo Università degli Studi di Teramo
    Torino Università degli Studi di Torino
    Trento Università degli Studi di Trento
    Trieste Università degli Studi di Trieste
    Udine Università degli Studi di Udine
    Urbino Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
    Varese Università degli Studi dell'Insubria
    Venezia Università Ca' Foscari Venezia
    Vercelli Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
    Verona Università degli Studi di Verona
    Viterbo Università degli Studi della Tuscia

    Esame di stato commercialista 2026 Le prove previste

    L’Ordinanza n. 692/2026 non introduce modifiche alla struttura dell’esame di Stato, che continua a svolgersi secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 139/2005. Le prove si terranno in presenza e saranno articolate in tre prove scritte e una prova orale.

    Per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista (Sezione A) l’esame comprende:

    • una prima prova scritta sulle materie economico-aziendali, tra cui ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica professionale, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale e finanza aziendale;
    • una seconda prova scritta sulle discipline giuridiche, con particolare riferimento a diritto privato, commerciale, fallimentare, tributario, del lavoro e processuale civile;
    • una terza prova scritta a contenuto pratico, consistente in un’elaborazione sulle materie della prima prova oppure nella redazione di atti relativi al contenzioso tributario;
    • una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte e su ulteriori argomenti quali informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione professionale e deontologia.

    Per l’abilitazione alla professione di esperto contabile (Sezione B) sono previste:

    • una prima prova scritta sulle materie contabili e sui bilanci;
    • una seconda prova scritta sulle discipline giuridiche, tributarie e informatiche;
    • una prova pratica relativa alle materie della prima prova;
    • una prova orale sulle materie d’esame, sulle attività svolte durante il tirocinio professionale e sugli aspetti di deontologia professionale.

    Le date e l'ordine di svolgimento delle prove integrative saranno stabiliti dalle singole commissioni esaminatrici e pubblicati presso ciascuna sede universitaria.

    Ti consigliamo per una  preparazione ottimale:

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame consulente del lavoro 2026: domande entro il 15.9

    Il Ministero del Lavoro ha indetto la sessione 2026 degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. L’esame prevede due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto tributario teorico-pratico) e una prova orale sulle principali materie giuslavoristiche, tributarie e ordinamentali. Le prove scritte si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2026 presso sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda va presentata esclusivamente online entro il 15 settembre 2026, con SPID o CIE e pagamento dei contributi previsti.

    Requisiti e compilazione della domanda

    Per partecipare occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) (che valgono anche come firma sulla domanda). 

     La scadenza è tassativa: 15 settembre 2026 ore 14:00, e fa fede la ricevuta telematica rilasciata al termine dell’invio. 

     Per completare l’istanza sono previsti i pagamenti via PagoPA: imposta di bollo da 16 euro e tassa d’esame da 49,58 euro. 

     Attenzione anche alla regola territoriale: il candidato può sostenere l’esame solo nella regione/provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della domanda, pena esclusione o nullità della prova. 

    Esame di Stato consulenti del lavoro: Requisiti

    l candidato deve essere:

    • cittadino italiano;
    • oppure cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
    • oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
    • oppure cittadino di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • oppure beneficiario di protezione internazionale.

    Inoltre, il candidato può sostenere l’esame esclusivamente nella regione o provincia autonoma di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda. La violazione di tale vincolo comporta l’esclusione o la nullità della prova.

    Titoli di studio

    È richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3 della legge n. 12/1979, come chiariti dal parere CUN n. 1540/2012 e successive equiparazioni. In particolare sono ammessi:

    Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in:

    • Giurisprudenza;
    • Scienze economiche e commerciali;
    • Scienze politiche;

    Diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

    Laurea triennale nelle classi:

    • L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
    • L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
    • L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
    • L-33 (Scienze economiche);
    • L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);

    Laurea magistrale nelle classi:

    • LM-56 (Scienze dell’economia);
    • LM-62 (Scienze della politica);
    • LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
    • LM-77 (Scienze economico-aziendali);
    • LMG-01 (Giurisprudenza);
    • LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche della sicurezza).

    Sono inoltre ammessi i titoli equiparati o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, nonché i titoli esteri riconosciuti equivalenti dal Consiglio universitario nazionale.

    Pratica professionale

    È infine obbligatorio essere in possesso – o aver richiesto – il certificato di compimento della pratica professionale, svolta secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge n. 12/1979, oppure risultare regolarmente iscritti nel registro dei praticanti.

    Tutti i requisiti, salvo specifiche eccezioni previste dal bando, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto o entro il termine ultimo di presentazione della domanda.

    Le prove: date e materie

    L’esame ha carattere teorico-pratico ed è composto da due prove scritte e una prova orale. 

     La prima prova scritta consiste in un elaborato su diritto del lavoro e legislazione sociale; la seconda è una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario scelti dalla commissione. 

     Per ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore e sono consultabili testi di legge non commentati autorizzati e dizionari. 

     Le prove scritte iniziano alle 8:30

    1.  27 ottobre 2026 (diritto del lavoro e legislazione sociale) e
    2.  28 ottobre 2026 (teorico-pratica di diritto tributario).

     Le sedi saranno pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con valore di notifica. 

     La prova orale verte su un pacchetto ampio di materie, che include diritto tributario,  ragioneria (con focus su costo del lavoro e bilancio), oltre a elementi di diritto privato/pubblico/penale e ordinamento professionale e deontologia.

    Prova Contenuto / Materie Note operative
    Scritta 1 Diritto del lavoro e legislazione sociale 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari
    Scritta 2 Prova teorico-pratica su temi di diritto tributario (scelti dalla commissione) 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari
    Orale Diritto del lavoro; Legislazione sociale; Diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e bilancio); Elementi di diritto privato, pubblico e penale; Ordinamento professionale e deontologia Calendari pubblicati dalle commissioni; convocazione tramite pubblicazione

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    CPB: dichiarazione reddituale professionisti con reddito reale

    Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni reddituali dei professionisti iscritti alle Casse private come base per il calcolo dei contributi soggettivi e integrativi. La prima è quella del 31 luglio 2025 per diverse categorie, tra cui ragionieri commercialisti, agronomi, attuari e geologi.

    (Vedi  qui il riepilogo delle scadenze per  le principali Casse professionali) 

    A questo proposito giova ricordare che con l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), si è posta la questione se il reddito “concordato” con il fisco debba valere anche per i fini previdenziali. Le Casse professionali, con l'associazione ADEPP in primis,  hanno chiarito che il CPB non produce effetti sugli obblighi contributivi dei propri iscritti. Di conseguenza, il contributo soggettivo va calcolato sul reddito effettivo, ovvero su quello realmente percepito dall’attività professionale, e non sull’imponibile definito in sede di concordato.

    Questa impostazione difende l’autonomia gestionale e contabile degli enti previdenziali, sancita dal Dlgs 509/1994 e ribadita dalla Corte costituzionale (v. i dettagli al paragrafo seguente)

     Diverse Casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti, agronomi, ecc.) hanno formalizzato tale posizione nell’autunno 2024, ritenendo inapplicabile il CPB in ambito previdenziale, salvo diversa decisione dei singoli enti.

    L’approccio delle Casse si contrappone a quello del legislatore, che prevede un aumento del gettito anche contributivo grazie al CPB, probabilmente riferendosi solo alla gestione Inps. 

    Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP

    L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha  sottolineato  gia nel 2024 che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto  l'applicazione dell’articolo 30  sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.

    Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario  degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine,  come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.

    diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.

    Contributi professionisti extra concordato: il precedente del 2003

    In passato, la questione si era già posta con il  concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.

    Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022   ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.

    Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali. 

    Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Accordo CNDCEC-INARCASSA: al via l’assistenza per ingegneri e architetti

    Entra pienamente in vigore oggi, 8 maggio 2025, l’accordo operativo tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), siglato il 16 gennaio scorso. La collaborazione è finalizzata a offrire agli iscritti Inarcassa un’assistenza previdenziale più specializzata ed efficiente, tramite l’intervento qualificato dei commercialisti abilitati. 

    L’accordo quadro, sottoscritto dal precedente  presidente Elbano de Nuccio (CNDCEC) e da Giuseppe Santoro (INARCASSA), prevede che i dottori commercialisti iscritti all’albo possano operare in nome e per conto di ingegneri e architetti liberi professionisti, offrendo un servizio di consulenza previdenziale su misura. 

    Per rendere ciò possibile, INARCASSA ha messo a disposizione un insieme di strumenti operativi – tra cui una funzione di delega digitale, un numero verde e un form online – che facilitano le interazioni  e consentono ai commercialisti di fornire risposte puntuali, anche in presenza di quesiti complessi.

    Altro elemento qualificante dell’accordo è la formazione tecnica: i commercialisti che intendono svolgere attività in favore degli iscritti Inarcassa potranno accedere a corsi e seminari per acquisire competenze specifiche in ambito previdenziale, secondo programmi concordati e promossi dal CNDCEC e da INARCASSA. 

    Il Consiglio Nazionale si impegna a promuovere attivamente la partecipazione dei propri iscritti a queste iniziative formative, che costituiranno una base fondamentale per offrire un’assistenza professionale aggiornata e autorevole. 

    Assistenza commercialisti a INARCASSA: strumenti deleghe e manuale utilizzo

    Dall’8 maggio i commercialisti potranno attivare ufficialmente i servizi previsti dalla convenzione, entrando così in una fase pienamente operativa. 

    Il primo strumento attivato è il numero verde dedicato 800.194.381, attivo ogni lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, riservato agli iscritti all’Albo che necessitano di chiarimenti normativi o operativi per conto di clienti ingegneri e architetti. 

    Parallelamente, è disponibile anche un form online accessibile tramite SPID o CIE dal sito ufficiale www.inarcassa.it, che consente di inviare richieste corredate da delega o documentazione e ricevere risposte via email o telefono.

    Strumento chiave è la delega digitale, già attiva dal febbraio scorso e ora pienamente integrata nel sistema. Questo meccanismo consente agli iscritti Inarcassa di conferire una delega formale a un commercialista, che sarà così autorizzato a gestire pratiche, consultare dati e interagire con la Cassa per conto del proprio assistito. 

    Secondo i dati aggiornati al 7 aprile 2025, sono già oltre 1.100 gli iscritti Inarcassa che hanno attivato una delega digitale verso un commercialista, pari al 71,7% del totale delle deleghe registrate. Una conferma dell’interesse della categoria per un supporto professionale qualificato e semplificato.

    SCARICA QUI IL MANUALE DI UTILIZZO  DEI SERVIZI 

    Accordo CNDCEC INARCASSA:i vantaggi reciproci

    Questo sistema rappresenta un passo importante per INARCASSA verso una riduzione delle criticità che spesso emergono nella gestione degli adempimenti previdenziali, soprattutto in caso di dubbi normativi o ritardi operativi. L’intervento dei commercialisti – autorizzati tramite delega e formati con percorsi dedicati – consente una maggiore tempestività nell’analisi e nella risoluzione delle problematiche, grazie anche alla possibilità di dialogare direttamente  attraverso i canali riservati.

    Dal punto di vista del CNDCEC L’accordo ha anche un impatto strategico sul lungo periodo per i commercialisti : rafforza il loro ruolo come figura di riferimento trasversale, capace di supportare non solo aziende e privati in ambito fiscale e contabile, ma anche liberi professionisti di altri ordini nell’ambito previdenziale. La collaborazione tra CNDCEC e INARCASSA si fonda su una logica di sistema, dove la sinergia tra enti e categorie produce valore concreto per l’intero comparto professionale.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025

    Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.

    Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali. 

    Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

    Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli

    Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
    I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.

    Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
    L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le  materie caratterizzanti la revisione legale:

    • Gestione del rischio e controllo interno, 
    • Principi di  revisione nazionali e internazionali, 
    • Disciplina della revisione legale, 
    • Deontologia professionale  e indipendenza,
    • Tecnica professionale della revisione

    rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
    Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.

    Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.

    Allegati: