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Contributi Ragionieri: prima rata in scadenza – quali sono aliquote e minimi 2026?
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa nazionale previdenza Ragionieri :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento di Contributi (soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate sotto e minimi obbligatori) alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità,
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 31 luglio: termine ultimo per l’invio del modello A/19(redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- 16 settembre quinta rata – acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata – saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2026 a € 123.886,17 (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2026 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.
Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a € 939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
12,00 euro anche per il 2026
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25%
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2026
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2026.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.771,10 euro.
Soggettivo supplementare
636,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
939,06 euro
4%
Maternità
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Esame consulente del lavoro 2026: domande entro il 15.9
Il Ministero del Lavoro ha indetto la sessione 2026 degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. L’esame prevede due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto tributario teorico-pratico) e una prova orale sulle principali materie giuslavoristiche, tributarie e ordinamentali. Le prove scritte si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2026 presso sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda va presentata esclusivamente online entro il 15 settembre 2026, con SPID o CIE e pagamento dei contributi previsti.
Requisiti e compilazione della domanda
Per partecipare occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) (che valgono anche come firma sulla domanda).
La scadenza è tassativa: 15 settembre 2026 ore 14:00, e fa fede la ricevuta telematica rilasciata al termine dell’invio.
Per completare l’istanza sono previsti i pagamenti via PagoPA: imposta di bollo da 16 euro e tassa d’esame da 49,58 euro.
Attenzione anche alla regola territoriale: il candidato può sostenere l’esame solo nella regione/provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della domanda, pena esclusione o nullità della prova.
Esame di Stato consulenti del lavoro: Requisiti
l candidato deve essere:
- cittadino italiano;
- oppure cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
- oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
- oppure cittadino di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- oppure beneficiario di protezione internazionale.
Inoltre, il candidato può sostenere l’esame esclusivamente nella regione o provincia autonoma di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda. La violazione di tale vincolo comporta l’esclusione o la nullità della prova.
Titoli di studio
È richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3 della legge n. 12/1979, come chiariti dal parere CUN n. 1540/2012 e successive equiparazioni. In particolare sono ammessi:
Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in:
- Giurisprudenza;
- Scienze economiche e commerciali;
- Scienze politiche;
Diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
Laurea triennale nelle classi:
- L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
- L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
- L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
- L-33 (Scienze economiche);
- L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);
Laurea magistrale nelle classi:
- LM-56 (Scienze dell’economia);
- LM-62 (Scienze della politica);
- LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
- LM-77 (Scienze economico-aziendali);
- LMG-01 (Giurisprudenza);
- LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche della sicurezza).
Sono inoltre ammessi i titoli equiparati o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, nonché i titoli esteri riconosciuti equivalenti dal Consiglio universitario nazionale.
Pratica professionale
È infine obbligatorio essere in possesso – o aver richiesto – il certificato di compimento della pratica professionale, svolta secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge n. 12/1979, oppure risultare regolarmente iscritti nel registro dei praticanti.
Tutti i requisiti, salvo specifiche eccezioni previste dal bando, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto o entro il termine ultimo di presentazione della domanda.
Le prove: date e materie
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è composto da due prove scritte e una prova orale.
La prima prova scritta consiste in un elaborato su diritto del lavoro e legislazione sociale; la seconda è una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario scelti dalla commissione.
Per ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore e sono consultabili testi di legge non commentati autorizzati e dizionari.
Le prove scritte iniziano alle 8:30
- 27 ottobre 2026 (diritto del lavoro e legislazione sociale) e
- 28 ottobre 2026 (teorico-pratica di diritto tributario).
Le sedi saranno pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con valore di notifica.
La prova orale verte su un pacchetto ampio di materie, che include diritto tributario, ragioneria (con focus su costo del lavoro e bilancio), oltre a elementi di diritto privato/pubblico/penale e ordinamento professionale e deontologia.
Prova Contenuto / Materie Note operative Scritta 1 Diritto del lavoro e legislazione sociale 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Scritta 2 Prova teorico-pratica su temi di diritto tributario (scelti dalla commissione) 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari Orale Diritto del lavoro; Legislazione sociale; Diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e bilancio); Elementi di diritto privato, pubblico e penale; Ordinamento professionale e deontologia Calendari pubblicati dalle commissioni; convocazione tramite pubblicazione -
Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi
Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.
La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.
La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.
La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.
In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.
La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE
Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.
Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.
La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.
Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti
Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:
gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.
Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:
- riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
- riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.
Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.
Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.
La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.
In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione.
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Bonus asili Cassa Commercialisti: domande entro il 31 ottobre
Fino al 31 ottobre 2025 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a35milla euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e, dallo scorso anno anche i centri estivi.
L'importo è di
• 1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell’infanzia, e
• 500 euro per la frequenza dei centri estivi,
È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte.
Vediamo in dettaglio i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese, modalità e scadenza delle domande.
Bando asili e centri estivi 2025
Nello specifico i contributi sono rivolti al rimborso delle spese sostenute per
- frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia
- per i figli fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi),
- di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti,
- che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2023 (dichiarazione 2024), non superiore a Euro 35.000.
ATTENZIONE Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.
Va presentata una domanda per ogni figlio
Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
- A – Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2024 al 31/07/2025.
- B – Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025.
È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.
Le istanze di rimborso per spese inferiori a € 200,00 non sono accoglibili
Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso i sarà ridotto in misura proporzionale al numero complessivo delle alle domande accolte.
Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).
Le domande devono essere presentate dal 01/08/2025 al 31/10/2025 esclusivamente utilizzando
- il servizio online DAS per la tipologia A e
- il servizio online DCE per la tipologia B.
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Accertamento e segreto professionale: le regole per la Cassazione
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 17228 del 26 giugno 2025 ha chiarito i limiti applicativi del segreto professionale in rapporto alle richieste della Guardia di finanza in sede di accertamento fiscale in un caso di evidente "contabilità parallela".
La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale che tutela il segreto professionale come limite all’attività di controllo fiscale, richiamando i principi di proporzionalità e legalità nell’acquisizione della prova. Per i professionisti e i contribuenti, la sentenza costituisce un importante chiarimento sui limiti entro i quali può muoversi l’Amministrazione finanziaria in sede di verifica.
Il caso: avviso di accertamento e autorizzazione di deroga al segreto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza nei confronti di un avvocato, con riferimento all’anno d’imposta 2009.
In particolare, l’Ufficio contestava la presunta omessa o parziale fatturazione di prestazioni professionali, ricostruite sulla base di documenti rinvenuti dalla Guardia di Finanza durante un accesso presso lo studio del contribuente. Tra tali documenti figurava in particolare un block notes contenente l’indicazione di clienti e compensi, ritenuto costituire una vera e propria “contabilità parallela”.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso.
In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria della Calabria ribaltava la decisione, annullando l’avviso. I giudici regionali osservavano che l’acquisizione dei documenti era avvenuta in modo illegittimo: l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Paola a derogare al segreto professionale risultava rilasciata prima dell’effettiva eccezione del contribuente e senza specifica indicazione dei documenti da acquisire. Inoltre, l’atto di accertamento si fondava su dichiarazioni di terzi e su documentazione extracontabile che, in mancanza di adeguata validità probatoria, non potevano da sole sorreggere la pretesa tributaria
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: autorizzazione della procura
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sollevando due motivi:
- Il primo denunciava la violazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 103 c.p.p., sostenendo la validità di un’autorizzazione preventiva della Procura per l’eventuale esame di documenti coperti da segreto professionale. Secondo l’Amministrazione, la norma non richiede che l’autorizzazione intervenga necessariamente dopo l’eccezione del professionista.
- Il secondo motivo contestava invece la decisione di escludere la rilevanza probatoria della documentazione extracontabile, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui essa può costituire valido indizio per accertamenti induttivi
La Corte di Cassazione, come anticipato, ha respinto il ricorso in quanto:
- sul primo motivo, i giudici hanno confermato che l’autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972 può essere legittimamente rilasciata solo dopo l’effettiva eccezione del segreto professionale, poiché è proprio tale opposizione a determinare la necessità di valutare in concreto le contrapposte ragioni. Un provvedimento preventivo e generico non soddisfa il requisito richiesto. Richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 11082/2010), la Corte ha ribadito che l’autorizzazione deve contenere una motivazione che dia conto del bilanciamento tra le esigenze dell’indagine fiscale e la tutela del segreto professionale.
- Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la Commissione Tributaria regionale non aveva negato in astratto la possibilità di fondare un accertamento sulla documentazione extracontabile, ma aveva semplicemente rilevato che nel caso specifico tale documentazione era stata acquisita illegittimamente, pertanto, non poteva essere utilizzata.
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I principi alla base della pronuncia
La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito, ribadendo un principio importante: l’autorizzazione della Procura alla deroga del segreto professionale deve essere successiva e specifica rispetto all’eccezione sollevata dal professionista. Solo in questo modo, infatti, è garantita una reale valutazione comparativa tra l’interesse alla repressione delle violazioni tributarie e la tutela di un diritto riconosciuto dall’ordinamento, legata al caso specifico.
La decisione evidenzia inoltre che, in assenza di tale autorizzazione, i documenti acquisiti non possono costituire valido fondamento per l’accertamento fiscale.
Ne deriva che eventuali elementi di “contabilità parallela” rinvenuti senza il rispetto delle garanzie di legge restano inutilizzabili, pur se in astratto idonei a sorreggere accertamenti induttivi ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972.
Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese di giudizio.
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INPS e Commercialisti: risposte a quesiti su maternità, bonus e decontribuzione
Presso la Direzione Centrale dell’INPS si è tenuta nei giorni scorsi una nuova riunione del tavolo tecnico tra l’Istituto e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ha fornito risposte dirette a molti quesiti posti dai professionisti per la gestione previdenziale dei propri clienti .
L’incontro ha visto la partecipazione della consigliera delegata Marina Andreatta, del ricercatore Alessandro Ventura e dei commercialisti Domenico Barbuzza, Cinzia Brunazzo e Stefano Danieli.
A coordinare i lavori è stato il direttore centrale Entrate dell’INPS, Antonio Pone, che ha ribadito l’importanza di un confronto strutturato e costante con la categoria
In questa cornice è stata annunciata anche la programmazione di eventi formativi dedicati.
Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Istituto, come riportati nell’ allegato all'informativa 123/2025 del CNDCEC.
Maternità, congedi e prestazioni INPS
Sul congedo di maternità, l’INPS ha chiarito la procedura da seguire nel caso in cui una lavoratrice, dopo aver inizialmente richiesto la flessibilità del congedo, acquisisca nel corso dell’ottavo mese di gravidanza le condizioni mediche per posticipare interamente l’astensione al post-parto: sarà necessario presentare una nuova domanda con le date aggiornate, senza annullare la precedente.
In merito al congedo parentale, è stata confermata la prevalenza della malattia su quest’ultimo, anche in presenza della nuova indennità all’80% per tre mesi. Ciò assicura continuità interpretativa per i consulenti che assistono i datori di lavoro nella corretta gestione delle assenze.
Sulla cassa integrazione, l’INPS ha ribadito la compatibilità tra prestazioni e lavoro subordinato part-time (orizzontale o verticale) se non interferenti. In caso di collaborazione o lavoro autonomo, occorrerà valutare i guadagni e la loro collocazione temporale per determinare l’eventuale quota di integrazione salariale spettante.
Bonus occupazionali ZES, donne e giovani
In riferimento al Bonus giovani ZES, è stato confermato che la domanda di esonero contributivo può essere inoltrata prima della trasformazione a tempo indeterminato, purché antecedente all’invio della Comunicazione Obbligatoria.
Per il Bonus giovani e donne, l’Istituto ha consigliato di stimare la dote agevolativa sulla base della retribuzione media dei mesi lavorati in caso di contratti part-time verticali. Si suggerisce inoltre di evitare l’indicazione della percentuale di part-time, in quanto le procedure INPS effettuano automaticamente il riproporzionamento del massimale.
Infine, in tema di Contratti di Solidarietà, l’INPS ha precisato che lo sgravio contributivo può riferirsi all’orario effettivamente lavorato anche se superiore a quello inizialmente previsto, ma entro i limiti autorizzati dal Ministero del Lavoro. In caso di variazioni sostanziali, occorrerà una nuova istanza di modifica della riduzione concessa.
Decontribuzione Sud e smart working
Sul regime di Decontribuzione Sud, l’INPS ha confermato che il requisito territoriale si fonda sulla sede operativa aziendale e sulla sua corretta indicazione nel flusso Uniemens, anche in presenza di accordi di lavoro agile senza vincoli di presenza al Sud. Rimane quindi decisivo il luogo di lavoro “fiscale” e non quello da cui viene svolta la prestazione da remoto.
La sessione si è conclusa con l’impegno reciproco a consolidare il canale di dialogo tecnico-istituzionale, considerato uno strumento chiave per l’efficace applicazione delle normative previdenziali sul territorio.
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CPB: dichiarazione reddituale professionisti con reddito reale
Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni reddituali dei professionisti iscritti alle Casse private come base per il calcolo dei contributi soggettivi e integrativi. La prima è quella del 31 luglio 2025 per diverse categorie, tra cui ragionieri commercialisti, agronomi, attuari e geologi.
(Vedi qui il riepilogo delle scadenze per le principali Casse professionali)
A questo proposito giova ricordare che con l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), si è posta la questione se il reddito “concordato” con il fisco debba valere anche per i fini previdenziali. Le Casse professionali, con l'associazione ADEPP in primis, hanno chiarito che il CPB non produce effetti sugli obblighi contributivi dei propri iscritti. Di conseguenza, il contributo soggettivo va calcolato sul reddito effettivo, ovvero su quello realmente percepito dall’attività professionale, e non sull’imponibile definito in sede di concordato.
Questa impostazione difende l’autonomia gestionale e contabile degli enti previdenziali, sancita dal Dlgs 509/1994 e ribadita dalla Corte costituzionale (v. i dettagli al paragrafo seguente)
Diverse Casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti, agronomi, ecc.) hanno formalizzato tale posizione nell’autunno 2024, ritenendo inapplicabile il CPB in ambito previdenziale, salvo diversa decisione dei singoli enti.
L’approccio delle Casse si contrappone a quello del legislatore, che prevede un aumento del gettito anche contributivo grazie al CPB, probabilmente riferendosi solo alla gestione Inps.
Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato gia nel 2024 che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l'applicazione dell’articolo 30 sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.
diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.
Contributi professionisti extra concordato: il precedente del 2003
In passato, la questione si era già posta con il concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022 ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali.
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.