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    Contributi Commercialisti: conguagli in scadenza il 22 dicembre

    Con un messaggio sul sito della Cassa  dei dottori commercialisti ed esperti contabili ,CNPADC,  ricorda che il 22 dicembre 2025 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2025, prima rata o rata unica, e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.

    • chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV, può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC;
    • chi ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025.
    • Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.

    La novità del versamento con F24

     

    Una novità attesa da anni arriva per i dottori commercialisti: con la delibera n. 96/25/DI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 2025:  la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti consente finalmente il versamento dei contributi previdenziali tramite modello F24, con la possibilità di compensare i contributi dovuti con i crediti d’imposta maturati. 

    L’adozione del modello F24 consente un’integrazione diretta con il sistema dei versamenti unitari previsto dal D.Lgs. 241/1997, estendendo la possibilità di compensazione a contributi minimi obbligatori, integrativi e soggettivi, nonché agli eventuali accessori.

    Va sottolineato che l'efficacia operativa della misura sarà pienamente raggiunta solo dopo la pubblicazione dei codici tributo e delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. 

    La riforma segna una conquista di rilievo per una categoria che negli ultimi anni ha accumulato ingenti crediti fiscali non utilizzabili, in particolare derivanti da bonus edilizi o superbonus .

    Grazie a questa integrazione tra sistema fiscale e previdenziale, i dottori commercialisti potranno finalmente valorizzare tali crediti, trasformandoli in uno strumento concreto di sostegno e stabilità per la propria attività professionale.

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    Processo tributario: avvisi ai difensori nell’APP IO

    Dal 3 dicembre 2025 il  Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e  Finanze  ha reso disponibile sull' App IO il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” ai professionisti incaricati della difesa . Il MEF inquadra il servizio come ulteriore passo verso una digitalizzazione più completa delle interazioni tra PA e professionisti nel contenzioso tributario 

    Vediamo qualche dettaglio su  come funziona.

    Processo tributario telematico e APP IO: a chi è rivolto

    L’obiettivo del nuovo servizio è quello  rendere più immediato l’accesso alle comunicazioni di cancelleria/segretaria e ridurre il rischio di “perdere” un messaggio importante nella gestione quotidiana della PEC. 

    ATTENZIONE: Il nuovo servizio non sostituisce la PEC del processo tributario: funziona piuttosto come alert. In pratica, quando le segreterie delle Corti inviano via SIGIT le PEC contenenti le convocazioni in udienza, App IO può recapitare al difensore un messaggio di avvenuta consegna della PEC, così da segnalare prontamente che è stata ricevuta una comunicazione processuale rilevante. 

    A chi è rivolto: requisiti per ricevere gli avvisi

    Il servizio è destinato ai difensori associati alla casella PEC indicata nel ricorso, a condizione che:

    • siano registrati su App IO;
    • abbiano attivato la ricezione dei messaggi dall’app;
    • risultino correttamente collegati alla gestione delle comunicazioni di processo (PEC “di elezione” nel ricorso). 

    Cercare e attivare il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” in App IO (attivando le notifiche). 

    L’avviso su App IO è un supporto alla tempestività, ma la gestione formale resta ancorata ai canali e agli adempimenti del PTT (lettura PEC, verifica allegati, registrazione scadenze). L’adozione  del servizio può però migliorare gli aspetti di:

    • presidio dei fascicoli e tracciamento interno;
    • continuità operativa per lo studio;
    • rapidità nel coordinamento con cliente e controparte.

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    Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi

    Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.

    La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.

    La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.

    La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.

    In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.

    La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE

    Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

    La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.

    Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.

    La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.

    Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti

    Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:

    gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.

    Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:

    • riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
    • riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.

    Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.

    Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.

    La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.

    In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione. 

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    Commercialisti: contributo 2025 dalla Cassa per i tirocinanti – modalità e scadenze

    Con una delibera del 1° ottobre 2025, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) ha approvato un nuovo bando destinato a incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

    L’iniziativa, disciplinata dall’art. 56-ter del Regolamento Unitario, mette a disposizione 5 milioni di euro di contributi economici per i professionisti iscritti alla Cassa che assumono il ruolo di Dominus nei confronti di tirocinanti iscritti alla sezione dedicata dell’Albo.

    L’obiettivo è valorizzare la formazione professionale e favorire l’ingresso dei giovani nella professione, sostenendo economicamente gli studi che erogano borse di studio adeguate durante il periodo di tirocinio.

    Prima scadenza 30 aprile 2026. Ecco tutti i dettagli su requisiti e modalità di richiesta.

    Quadro normativo e requisiti

    Il contributo è destinato esclusivamente ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che accolgono uno o più tirocinanti per il tirocinio previsto dal D.Lgs. n. 139/2005, art. 40, comma 3.

    Per poter accedere al beneficio, nel corso del 2026 i tirocinanti devono:

    • essere iscritti al Registro dei tirocinanti commercialisti;
    • percepire una borsa di studio di almeno € 1.000,00 mensili medi, come previsto dal Decreto 7 agosto 2009, n. 143;
    • risultare pre-iscritti alla Cassa al momento della domanda del Dominus.

    È importante notare che il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 18 mensilità complessive per ciascun tirocinante.

    Il contributo erogato dalla Cassa ammonta a € 500,00 mensili per ogni tirocinante, limitatamente ai mesi del 2026 effettivamente coperti dal tirocinio obbligatorio e retribuiti come borsa di studio.

    Non sono invece valorizzabili somme erogate a diverso titolo, come rimborsi spese o collaborazioni occasionali.

    Il rispetto dell’importo minimo medio della borsa di studio è oggetto di verifica successiva da parte della Cassa: qualora risulti inferiore a € 1.000,00 mensili, l’Ente procederà al recupero delle somme già liquidate.

    Qui il bando integrale 

    Istruzioni operative e termini di presentazione

    Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il servizio online DCT disponibile sul sito www.cnpadc.it .

     Il Dominus deve presentare una domanda distinta per ciascun tirocinante, allegando la seguente documentazione: 

    documento di identità del richiedente e del tirocinante; 

    1. scrittura privata che regola il rapporto di tirocinio con l’indicazione dell’importo e della durata della borsa di studio; 
    2. certificato di iscrizione al Registro dei tirocinanti; 
    3. copia del libretto del tirocinio con il nominativo del Dominus; 
    4. copia dei bonifici bancari relativi alle borse di studio corrisposte, riportanti in modo chiaro il nominativo del tirocinante e il periodo di riferimento.

    Le domande dovranno rispettare le seguenti finestre temporali di presentazione:

    Periodo di tirocinio Apertura servizio DCT Chiusura servizio DCT
    I trimestre 2026 (01.01 – 31.03) 01.04.2026 30.04.2026
    II trimestre 2026 (01.04 – 30.06) 01.07.2026 31.07.2026
    III trimestre 2026 (01.07 – 30.09) 01.10.2026 31.10.2026
    IV trimestre 2026 (01.10 – 31.12) 01.01.2027 31.01.2027

    Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

    La liquidazione dei contributi avverrà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun termine di presentazione, con conguaglio finale al quarto trimestre 2026. 

    In caso di irregolarità contributiva del Dominus, la liquidazione resterà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione. Infine, in caso di discordanze tra quanto dichiarato e le risultanze fiscali, la Cassa procederà al recupero delle somme e il professionista sarà escluso dai successivi bandi analoghi per due anni.

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    Crediti famiglie numerose: soppressione codici tributo

    Con la Risoluzione 49 /E del 17 settembre 2025 l'Agenzia comunica la soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per la compensazione del credito per famiglie numerose.

    Soppressione codici tributo per credito famiglie numerose

    Ricordiamo che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, all’articolo 15, comma 1, aveva stabilito che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

    • a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    • b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (…)”.

    A tale proposito, con la Risoluzione n 13/2015, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, erano stati istituiti i seguenti codici tributo:

    • “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
    •  “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), mD.Lgs. n. 175/2014;
    •  “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”

    E inoltre con la Risoluzione n 103/2019 tra gli altri era stato istituito il codice tributo:

    • “162E” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”

    Con la Risoluzione n 49/2025 in oggetto si dispone la loro soppressione

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    Bonus asili Cassa Commercialisti: domande entro il 31 ottobre

    Fino al 31 ottobre 2025 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a35milla euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e, dallo scorso anno anche i centri estivi.

     L'importo è di

         1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell’infanzia, e 

         500 euro  per la frequenza dei centri estivi, 

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte. 

    Vediamo in dettaglio i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese,  modalità e scadenza delle domande.

    Bando asili e centri estivi 2025

     Nello specifico i contributi  sono rivolti al rimborso delle  spese sostenute per 

    • frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia 
    • per i  figli  fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi),
    •  di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, 
    • che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2023 (dichiarazione 2024), non superiore a Euro 35.000. 

    ATTENZIONE Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.

    Va presentata una domanda per ogni figlio 

    Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:

    •  A – Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2024 al 31/07/2025.
    • B – Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025.

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.

    Le istanze di rimborso per spese inferiori a € 200,00 non sono accoglibili 

    Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso i sarà ridotto in misura proporzionale al numero complessivo delle  alle domande accolte.

    Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

    Le domande devono essere presentate dal 01/08/2025 al 31/10/2025 esclusivamente utilizzando

    •  il servizio online DAS per la tipologia A e
    • il servizio online DCE per la tipologia B.

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    Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità

    Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025  erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla  riforma degli ordinamenti delle professioni . 

    Ne erano stati  approvati tre (professione forense, sanitari  e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.

    Con l'approvazione  giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre la riforma dell’ordinamento dei commercialisti entra nella fase attuativa con decreti da emanare entro 12 mesi e introduce importanti novità: 

    • nuove regole su attività professionali, compensi e incompatibilità, 
    • una revisione della governance ordinistica con il riassetto degli Ordini territoriali, 
    • la possibilità di anticipare lo svolgimento del tirocinio già durante la laurea magistrale.

     Un pacchetto di misure che, secondo il Consiglio nazionale, segna una tappa “storica” per la modernizzazione della professione e il suo allineamento agli standard europei. Il testo accoglie le contestazioni di alcuni ordini territoriali e dalla Cassa ragionieri raccogliendo una approvazione piu ampia di quanto atteso.  (V. ultimo paragrafo).

    Le novità attese. principi e criteri

    Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma  e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .

     QUI IL TESTO APPROVATO DAL  CDM 

    Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:

    • Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
    • Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
    • Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
    • Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
    • Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
    • Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
    • Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
    • Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
    • Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
    • Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
    • I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.

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    Le reazioni contrarie di ANC e ADC

    L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era  detta subito contraria e aveva scritto   al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria. 

    Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.

    Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.

    Le novità del testo approvato

    Lo schema di disegno di legge delega  uscito dal Consiglio dei ministri  come detto raccoglie consenso abbastanzaa  ampio all’interno della categoria.

    Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.

    Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:

    1. la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e 
    2. il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.

     Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.

    La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.